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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1391/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del Giudice, dott. Enzo Davide
Ruffo; dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 27.02.2025, fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
esaminate le risultanze dell'attività istruttoria, delegata al GOP, avv. Tiberio Rucci;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1391/2024 R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:
nata il [...], in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Parte_1
Priolo, giusta procura in atti.
-parte ricorrente- contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_2
lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-resistente contumace-
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 I.
1-Con ricorso, ex art. 281 undecies bis c.p.c., depositato in data 30.01.2024, la ricorrente, dopo aver allegato di essere discendente, in linea retta, di cittadino italiano, nato Persona_1
a Gravina in Puglia (BA) il 05.08.1876, dall'unione tra e , ha chiesto Persona_2 Persona_3
il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
I.
2-Con decreto, emesso in data 16.02.2023, è stata fissata, per la comparizione delle parti,
l'udienza del 14.06.2024, svolta in video conferenza, come precedentemente disposto con decreto emesso ex art. 127 bis c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, insistendo, come da verbale di udienza in atti, nell'accoglimento del ricorso.
I.
3-Il , nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio è rimasto CP_1 CP_1
contumace.
I.
4-Il Pubblico Ministero non è intervento né ha comunicato ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
II.
1-Nel merito, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
2-Preliminarmente deve darsi atto che è inapplicabile, ratione temporis, al presente giudizio l'art. 3 bis della Legge n.91/1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n.36, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.73 del 28.03.2025, entrato in vigore il 29.03.2025, a tenore del quale:
“in deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli
4,5,7,8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al
27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...];
d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...]
2 atteso che, per un verso, come si evince dal preambolo, contenuto nel citato D.L., “è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali
e ai procedimenti amministrativi instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto” e, per altro verso, che il ricorso è stato depositato in data
30.01.2024, ovverosia anteriormente all'entrata in vigore del D. L. 36/2025.
II.
3-Tanto premesso, a norma dell'art.1 della Legge n.555 del 13.06.1912, abrogato dall'art. 26 della Legge 5 febbraio 1992 n.91, vigente allorquando l'avo dei ricorrenti aveva contratto matrimonio, “È cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”.
II.
4-Ciò posto, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è sufficiente dimostrare la discendenza in linea diretta rispetto all'avo cittadino italiano, essendo, invece, onere dell'Amministrazione provare l'esistenza di eventuali ipotesi interruttive, costituite dalla perdita della cittadinanza o dalla naturalizzazione dell'avo o di uno degli ascendenti.
II.
5-Si veda, da ultimo, Cass. Sez. Unite n. 25317/2022 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”.
II.
6-Nel caso di specie, deve osservarsi che dalla documentazione, versata in atti, si evince che la ricorrente discendono, in linea retta, da cittadino italiano, nato a [...] in Persona_1
Puglia (BA) il 05.08.1876, dall'unione tra e , emigrato in Brasile, senza Persona_2 Persona_3
mai essersi naturalizzato cittadino brasiliano, come da certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalle autorità brasiliane, versato in atti.
II.
7-Deve, in particolare, rilevarsi che dagli atti, prodotti dalla parte ricorrente, emerge che:
1) dopo essersi trasferito in Brasile ed aver sposato in data 13.02.1904 Persona_1
dava alla luce, in data 07.06.1914, ; Controparte_3 Persona_4
2) quest'ultimo, a sua volta, dopo aver contratto matrimonio in data 10.05.1952 con
, generava il 01.06.1957, ; Controparte_4 Parte_2
3) quest'ultimo, infine, nel corso della relazione di fatto con Persona_5
, generava il 25.04.1992, l'odierna ricorrente, ;
[...] Parte_1
3 II.
8-Deve, infine, evidenziarsi che non preclude il riconoscimento della cittadinanza italiana la circostanza che i discendenti del sig. si siano stabiliti in Brasile, acquisendo la Persona_1
relativa cittadinanza, essendo, invece, necessario, al fine di determinare la perdita della cittadinanza italiana, tale da interrompere l'acquisto della stessa iure sanguinis in favore del discendente, che l'interessato abbia espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana, con un atto consapevole e volontario, circostanza che, nella specie, era onere dell'Amministrazione, rimasta contumace, allegare e provare.
II.
9-Si veda sul punto Cass. 22271/2016 “Ai sensi dell'art. 11 della l. n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia”.
II.10-Si veda, altresì, Cass. 6220/1981 “L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA
STRANIERA, PUR SE ACCOMPAGNATO DAL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA
RESIDENZA, NON IMPLICA NECESSARIAMENTE LA PERDITA DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, LA QUALE RICHIEDE, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912 N.
555, CHE DETTO ACQUISTO SIA AVVENUTO "SPONTANEAMENTE", OVVERO, SE
VERIFICATOSI "SENZA CONCORSO DI VOLONTÀ" DELL'INTERESSATO, CHE SIA STATO
SEGUITO DA UNA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA.
PERTANTO, IL SOPRAVVENUTO ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA NON PUÒ
ESSERE DI PER SÈ INVOCATO, COME CAUSA DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, OCCORRENDO L'ALLEGAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLE INDICATE
CIRCOSTANZE”
II.11-In definitiva, avendo, per un verso, la ricorrente provato la discendenza in linea diretta dall'avo, cittadino italiano e non avendo, per altro verso, l'Amministrazione, rimasta contumace, allegato e provato l'esistenza di fattispecie interruttive o ostative all'acquisto, da parte della ricorrente, della cittadinanza iure sanguinis, la stessa deve essere dichiarata cittadina italiana.
III.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, alla luce, per un verso, della particolarità delle questioni giuridiche trattate, in considerazione, per altro verso, dell'atteggiamento processuale, assunto dall'Amministrazione che, essendo rimasta contumace, non si è opposta all'accoglimento della domanda né in sede amministrativa né nel corso del giudizio, e tenuto conto, 4 per altro verso ancora, dell'elevato numero di domande, presentate in sede amministrativa, circostanza costituente fatto notorio, che rende di fatto impossibile per l'Amministrazione istruire tutti i procedimenti, nei termini previsti dalla legge, sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
77/2018, per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente, con ricorso depositato in data 30.01.2024, così provvede:
A. ACCOGLIE la domanda, DICHIARANDO, per l'effetto, che Parte_1
, nata in [...] il [...], è cittadina italiana;
[...]
, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile, CP_5 Controparte_1
territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, addì 14.04.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del Giudice, dott. Enzo Davide
Ruffo; dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 27.02.2025, fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
esaminate le risultanze dell'attività istruttoria, delegata al GOP, avv. Tiberio Rucci;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1391/2024 R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:
nata il [...], in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Parte_1
Priolo, giusta procura in atti.
-parte ricorrente- contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_2
lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-resistente contumace-
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 I.
1-Con ricorso, ex art. 281 undecies bis c.p.c., depositato in data 30.01.2024, la ricorrente, dopo aver allegato di essere discendente, in linea retta, di cittadino italiano, nato Persona_1
a Gravina in Puglia (BA) il 05.08.1876, dall'unione tra e , ha chiesto Persona_2 Persona_3
il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
I.
2-Con decreto, emesso in data 16.02.2023, è stata fissata, per la comparizione delle parti,
l'udienza del 14.06.2024, svolta in video conferenza, come precedentemente disposto con decreto emesso ex art. 127 bis c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, insistendo, come da verbale di udienza in atti, nell'accoglimento del ricorso.
I.
3-Il , nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio è rimasto CP_1 CP_1
contumace.
I.
4-Il Pubblico Ministero non è intervento né ha comunicato ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
II.
1-Nel merito, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
2-Preliminarmente deve darsi atto che è inapplicabile, ratione temporis, al presente giudizio l'art. 3 bis della Legge n.91/1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n.36, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.73 del 28.03.2025, entrato in vigore il 29.03.2025, a tenore del quale:
“in deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli
4,5,7,8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al
27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...];
d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...]
2 atteso che, per un verso, come si evince dal preambolo, contenuto nel citato D.L., “è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali
e ai procedimenti amministrativi instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto” e, per altro verso, che il ricorso è stato depositato in data
30.01.2024, ovverosia anteriormente all'entrata in vigore del D. L. 36/2025.
II.
3-Tanto premesso, a norma dell'art.1 della Legge n.555 del 13.06.1912, abrogato dall'art. 26 della Legge 5 febbraio 1992 n.91, vigente allorquando l'avo dei ricorrenti aveva contratto matrimonio, “È cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”.
II.
4-Ciò posto, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è sufficiente dimostrare la discendenza in linea diretta rispetto all'avo cittadino italiano, essendo, invece, onere dell'Amministrazione provare l'esistenza di eventuali ipotesi interruttive, costituite dalla perdita della cittadinanza o dalla naturalizzazione dell'avo o di uno degli ascendenti.
II.
5-Si veda, da ultimo, Cass. Sez. Unite n. 25317/2022 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”.
II.
6-Nel caso di specie, deve osservarsi che dalla documentazione, versata in atti, si evince che la ricorrente discendono, in linea retta, da cittadino italiano, nato a [...] in Persona_1
Puglia (BA) il 05.08.1876, dall'unione tra e , emigrato in Brasile, senza Persona_2 Persona_3
mai essersi naturalizzato cittadino brasiliano, come da certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalle autorità brasiliane, versato in atti.
II.
7-Deve, in particolare, rilevarsi che dagli atti, prodotti dalla parte ricorrente, emerge che:
1) dopo essersi trasferito in Brasile ed aver sposato in data 13.02.1904 Persona_1
dava alla luce, in data 07.06.1914, ; Controparte_3 Persona_4
2) quest'ultimo, a sua volta, dopo aver contratto matrimonio in data 10.05.1952 con
, generava il 01.06.1957, ; Controparte_4 Parte_2
3) quest'ultimo, infine, nel corso della relazione di fatto con Persona_5
, generava il 25.04.1992, l'odierna ricorrente, ;
[...] Parte_1
3 II.
8-Deve, infine, evidenziarsi che non preclude il riconoscimento della cittadinanza italiana la circostanza che i discendenti del sig. si siano stabiliti in Brasile, acquisendo la Persona_1
relativa cittadinanza, essendo, invece, necessario, al fine di determinare la perdita della cittadinanza italiana, tale da interrompere l'acquisto della stessa iure sanguinis in favore del discendente, che l'interessato abbia espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana, con un atto consapevole e volontario, circostanza che, nella specie, era onere dell'Amministrazione, rimasta contumace, allegare e provare.
II.
9-Si veda sul punto Cass. 22271/2016 “Ai sensi dell'art. 11 della l. n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia”.
II.10-Si veda, altresì, Cass. 6220/1981 “L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA
STRANIERA, PUR SE ACCOMPAGNATO DAL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA
RESIDENZA, NON IMPLICA NECESSARIAMENTE LA PERDITA DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, LA QUALE RICHIEDE, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912 N.
555, CHE DETTO ACQUISTO SIA AVVENUTO "SPONTANEAMENTE", OVVERO, SE
VERIFICATOSI "SENZA CONCORSO DI VOLONTÀ" DELL'INTERESSATO, CHE SIA STATO
SEGUITO DA UNA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA.
PERTANTO, IL SOPRAVVENUTO ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA NON PUÒ
ESSERE DI PER SÈ INVOCATO, COME CAUSA DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA
ITALIANA, OCCORRENDO L'ALLEGAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLE INDICATE
CIRCOSTANZE”
II.11-In definitiva, avendo, per un verso, la ricorrente provato la discendenza in linea diretta dall'avo, cittadino italiano e non avendo, per altro verso, l'Amministrazione, rimasta contumace, allegato e provato l'esistenza di fattispecie interruttive o ostative all'acquisto, da parte della ricorrente, della cittadinanza iure sanguinis, la stessa deve essere dichiarata cittadina italiana.
III.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, alla luce, per un verso, della particolarità delle questioni giuridiche trattate, in considerazione, per altro verso, dell'atteggiamento processuale, assunto dall'Amministrazione che, essendo rimasta contumace, non si è opposta all'accoglimento della domanda né in sede amministrativa né nel corso del giudizio, e tenuto conto, 4 per altro verso ancora, dell'elevato numero di domande, presentate in sede amministrativa, circostanza costituente fatto notorio, che rende di fatto impossibile per l'Amministrazione istruire tutti i procedimenti, nei termini previsti dalla legge, sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
77/2018, per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente, con ricorso depositato in data 30.01.2024, così provvede:
A. ACCOGLIE la domanda, DICHIARANDO, per l'effetto, che Parte_1
, nata in [...] il [...], è cittadina italiana;
[...]
, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile, CP_5 Controparte_1
territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, addì 14.04.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
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