Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/03/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L. N. 1240/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro, in persona del Giudice designato, dott.
Antonio BELLUSCI,
all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.03.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro-previdenza, iscritta al n. 1240 R.G.L. dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
Maggiore n. 1, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. PERSICO ANNALISA, in C.F._1 forza di mandato in calce dell'atto introduttivo di lite, presso il cui studio in Maratea (PZ) Via San Basile snc
è elettivamente domiciliato;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dai dottori Luciano Petruzzi, Ida Morelli, Antonio Pipitone e Giuseppe
Zaza, funzionari incaricati della difesa dell'ente in virtù di provvedimento autorizzativo n. 2008/6400/000011 del 17.07.2008 del Direttore della sede Prov.le di Potenza emanato in attuazione dell'art. 10 co. 6 D.L. CP_1
30.09.2005, conv. in L. 02.12.2005 n. 248, ed elettivamente domiciliato in Potenza (PZ) presso la sede CP_1
sita in Via Pretoria n. 263;
resistente
Oggetto: ATP – requisito sanitario per riconoscimento benefici art.80 L. n. 388/2000.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ordinario ex art. 442 c.p.c. depositato dinanzi a questo Tribunale in data 26.05.2023 ed iscritto al n. 731/2023 R.G.L., il ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto al godimento dei Parte_1 benefici di cui all'art. 80, comma 3, L. n. 388/2000.
Si costituiva in giudizio l' chiedendone il rigetto. CP_1
In seguito, il Tribunale definiva tale giudizio con sentenza n. 266/2024 del 24.07.2024, dichiarando l'improcedibilità del ricorso ed assegnando termine per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico
Ancora dopo, con ricorso depositato il 09.08.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., del requisito sanitario al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80 L. n. 388/2000 (due mesi di contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative, fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione).
Si costituiva in giudizio l' , ritualmente evocato, il quale resisteva e si opponeva alla domanda, eccependo CP_1
in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito e chiedendone nel merito il rigetto.
All'udienza del 17.02.2025 il ricorrente si opponeva alla predetta eccezione, mentre il resistente insisteva per il suo accoglimento, sicchè il giudice rinviava all'udienza del 18.03.2025 celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ed all'esito della stessa pronuncia la presente sentenza in ordine all'eccepito difetto di giurisdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva, anzitutto, questo Giudice come debba preliminarmente essere valutata la giurisdizione del Giudice
ordinario adito.
Al riguardo va, preliminarmente, evidenziato che risulta pacifico ed incontestato che il ricorrente Parte_1
è dipendente pubblico, ed in particolare che è dipendente del a far data dal
[...] Controparte_2
13.07.2009 [cfr. alla a) al ricorso: certificato rilasciato dal Comune di Maratea (PZ) in data 25.03.2024].
Risulta in maniera altrettanto pacifica che la presente istanza di a.t.p.o. è diretta all'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi di cui all'art. 80 comma 3 L. n. 388/2000.
Orbene, proprio di recente, come sostenuto dal resistente, le Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di
Cassazione nel decidere un caso identico a quello che ci occupa, hanno concluso, con percorso argomentativo che questo Tribunale condivide e fa proprio, nel senso di ritenere che il procedimento di a.t.p.o. ex art. 445 bis c.p.c. diretto alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi ex art. 80, comma 3, L. n. 388/2000 nei confronti di un dipendente pubblico è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti (cfr. Cass. Civ. SS. UU. 23.03.2021, depositata il 13.05.2021, n. 12903).
Nel raggiungere tale conclusione la Corte Suprema ha anzitutto evidenziato che vi è un chiaro rapporto di strumentalità tra l'accertamento dello status di invalido e la prestazione che si intende ottenere, ossia il riconoscimento di due mesi di contribuzione figurativa utile al diritto alla pensione e dell'anzianità
contributiva, proprio come disciplinato dall'art. 80 richiamato.
Ha poi sottolineato che secondo quanto affermato sempre dalle SS.UU. nelle decisioni 8 luglio 2019, n. 18271
e 14 aprile 2020, n. 7830 non vi è alcuna disposizione che consenta l'esperibilità di una azione di mero accertamento dello stato di invalidità, infatti, i principi generali dell'ordinamento negano la sussistenza di un interesse ad agire, concreto ed attuale, alla proponibilità di una domanda di mero accertamento, anche perché
la tutela giurisdizionale contenziosa di mero accertamento, garantita anche dall'art. 24 Cost., ha quale presupposto ed oggetto soltanto diritti soggettivi o interessi legittimi - situazioni giuridiche soggettive, cioè, di carattere sostanziale - e non già meri fatti, ancorchè giuridicamente rilevanti (come ad es. l'invalidità).
La S.C. ha altresì precisato che tali principi sono stati ribaditi proprio con riferimento all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come disciplinato dall'art. 445 bis c.p.c., evidenziando che, se è vero che l'ambito della cognizione del giudice dell'a.t.p.o. è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario (v. da ultimo,
Cass. 24 ottobre 2018, n. 27010; Cass. 8 aprile 2019, n. 9755), è altrettanto vero che tale procedimento ha ad oggetto un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, “strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso" (Cass. n. 9755/2019 cit., punto 27), e che, agli effetti dell'ammissibilità dell'a.t.p.o., il giudice adito ha il potere-dovere di accertare sommariamente, oltre ai presupposti processuali, la sussistenza dell'interesse ad agire, da valutarsi in stretta correlazione con l'utilità
dell'accertamento medico richiesto rispetto al riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie,
altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass. n. 9755/2019, cit., punto 30; e Cass. 27 aprile 2015, n. 8533; si veda anche la più recente Cass. 5 febbraio 2020, n. 2587).
La S.C. ha, inoltre, chiarito che l'accertamento richiesto dal ricorrente con la domanda proposta al giudice del lavoro è chiaramente orientato al riconoscimento dei contributi figurativi di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 80,
per incrementare l'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'an e del quantum del trattamento pensionistico pubblico e che, come è noto, la Corte dei conti conosce, sin dall'epoca della sua istituzione (L.
14 agosto 1862, n. 800), alla stregua di una disciplina risalente (L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, “Per
l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia - Legge sul contenzioso amministrativo”; R.D. 12 luglio 1934,
n. 1214, “Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti”, artt. 13 e 62) nonchè di disposizioni conformative più recenti (D.P.R. 30 settembre 1999, n. 377, “Regolamento recante norme per il riordino e per la semplificazione del procedimento di liquidazione in materia pensionistica di guerra, a norma della L. 15
marzo 1997, n. 59, art. 20, comma 8”) due importanti categorie di ricorsi in materia di pensioni: 1) quelli relativi ai trattamenti di guerra;
2) quelli concernenti le prestazioni in tutto o in parte a carico dello Stato.
In particolare, con la L. n. 2248 del 1865, all. E, art. 12 è stato stabilito che: “Colla presente legge non viene fatta innovazione nè alla giurisdizione della Corte dei conti e del Consiglio di Stato in materia di contabilità e di pensioni, nè alle attribuzioni contenziose di altri corpi o collegi derivanti da leggi speciali e diverse da quelle fin qui esercitate dai giudici ordinari del contenzioso amministrativo”. Il R.D. n. 1214 del 1934, art. 13 ha,
quindi, previsto che: “La Corte, in conformità delle leggi e dei regolamenti;
(...) giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge (...)”.
La materia della “pensione in tutto o in parte a carico dello Stato” esula, dunque, dalla giurisdizione del giudice ordinario individuata dall'art. 442 c.p.c. Ha aggiunto che è ius receptum che la suddetta giurisdizione in materia pensionistica è esclusiva: oltre ad abbracciare tutte le questioni relative al sorgere ed al modificarsi del diritto al trattamento di quiescenza ed alla quantificazione di esso si estende anche alle problematiche connesse, quali il riscatto dei periodi di servizio e la ricongiunzione dei periodi assicurativi (v. Cass., Sez. Un., 6 novembre 1989, n. 4623), il riscatto degli anni del corso di laurea ed il ricongiungimento di tale periodo ai fini del trattamento pensionistico (v. Cass., Sez.
Un., 9 giugno 2016, n. 11869), gli assegni accessori (v. Cass., Sez. Un., 3 febbraio 1989, n. 662), il riconoscimento, anche in via autonoma, del diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria per tardato pagamento di ratei pensionistici (Cass., Sez. Un., 1 dicembre 1990, n. 646; Cass., Sez. Un., 22 maggio 1991,
n. 5788; Cass., Sez. Un., 17 gennaio 1994, n. 375; Cass., Sez. Un., 11 gennaio 1997, n. 190; Cass., Sez. Un.,
16 gennaio 2003, n. 573), il recupero di somme indebitamente corrisposte erogate dalle p.a. (Cass., Sez. Un.,
20 aprile 1994, n. 3733; Cass. 23 giugno 1995, n. 7087; Cass., Sez. Un., 24 novembre 1997, n. 11721; Cass.,
Sez. Un., 4 aprile 2000, n. 92), l'accertamento delle somme necessarie, quali contributi volontari, per ottenere la pensione e la consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto
(v. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26252), il ricalcolo della pensione per effetto del riconoscimento del diritto alla perequazione automatica, in applicazione della sentenza della Corte Cost. n. 70 del 2015 (v. Cass.,
Sez. Un., 15 novembre 2018, n. 29395; Cass. 28 dicembre 2018, n. 33661).
Più in specifico, con riferimento al beneficio della contribuzione figurativa, Cass., Sez. Un., 11 settembre 2009,
n. 19614, ha precisato che l'accertamento dell'invalidità ai fini della L. n. 388 del 2000 concerne una controversia sulla misura della pensione erogata ad un pubblico dipendente, perchè, ove l'invalidità venisse riconosciuta, il relativo ammontare sarebbe superiore rispetto a quello spettante per gli anni di servizio effettivamente prestati.
Il principio è stato, poi, ripreso e ribadito da Cass., Sez. Un., 20 settembre 2010, n. 21490, seguito da Cass.,
Sez. Un., 7 settembre 2015, n. 17689; Cass., Sez. Un., 22 settembre 2016, n. 18573.
E' stato anche significativamente affermato (v. Cass. 26252/2018 cit.) che la giurisdizione esclusiva della Corte
dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, R.D. n. 1214 del 1934, ex artt. 13 e 62 ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perchè connesse al relativo diritto, come le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie per ottenere la pensione (ciò, evidentemente,
sia per quanto attiene ai contributi volontari che sia per quelli, come nella specie, figurativi).
Ha concluso che il suddetto principio va applicato alla fattispecie in esame in cui, come detto, l'accertamento dell'invalidità (in misura superiore al 74 per cento) è finalizzato ad ottenere (L. n. 388 del 2000, ex art. 80,
comma 3,) per ogni anno di servizio presso la pubblica amministrazione, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva (beneficio riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa). Del resto, anche in precedenza le Sez. Unite (Cass., Sez. Un., 6 marzo 2009, n. 5467) hanno affermato che è
devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia (v. pure Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2017, n. 1306)
Ne discendeva che, non diversamente va ritenuto con riguardo all'accertamento dell'invalidità quale presupposto per il beneficio di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, che è, nella specie, rilevante al fine della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'an e del quantum del trattamento pensionistico pubblico.
Inoltre, si è sottolineato come l'introduzione dell'art. 445 bis c.p.c. non ha modificato tale assetto, in quanto l'a.t.p.o è un istituto meramente interno alla giurisdizione ordinaria e la presuppone e non è in base alla norma che lo istituisce, che sul punto tace, ma a quelle che se ne occupano ratione materiae che va effettuata la perimetrazione della linea di confine fra le giurisdizioni.
In definitiva, certo è che, trattandosi di accertamento tecnico della sussistenza di un requisito sanitario in riferimento ad un trattamento pensionistico spettante a un dipendente pubblico, la relativa domanda è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale è giurisdizione di merito e per l'accertamento e la valutazione dei fatti essa dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., 11 febbraio
1993, n. 5329; Cass., Sez. Un., 6 maggio 1993, n. 10297; Cass., Sez. Un., 9 gennaio 2008, n. 171; Cass., Sez.
Un., n. 17927/2013 cit.), e di conseguenza può accertare il grado d'invalidità dell'interessato con la medesima pienezza del giudice ordinario.
Pertanto, deve essere dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti.
Nulla per le spese di lite in ragione della sussistenza di idonea dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza resa dal ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza,
così provvede:
a) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la sussistenza della giurisdizione della Corte dei
Conti;
b) rimette le parti dinanzi alla Sezione della Corte dei Conti territorialmente competente;
c) nulla per le spese e competenze di giudizio.
Così deciso in Lagonegro il 20.03.2025.
IL GIUDICE
(Dr. Antonio BELLUSCI)