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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/10/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati: dott.ssa Marcella Celesti Presidente dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere dott.ssa Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1062/2022 R.G., promossa da
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Cosenza,
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(cod. fisc. ), in persona del presidente legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall' Avv. Gaetana
Angela Marchese,
Appellato
OGGETTO: cancellazione elenchi dei braccianti agricoli – disoccupazione agricola – ripetizione di indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 285 del 19.5.2022 il Tribunale di Caltagirone, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto da
[...]
avverso il provvedimento dell di disconoscimento delle Parte_1 CP_1
giornate di lavoro agricolo effettuate negli anni 2015, 2016, 2017 alle dipendenze della ditta “Il Darifoglio Soc. Coop. Agr.” nonché avverso i conseguenti provvedimenti di recupero dell'indennità di disoccupazione agricola e di malattia emessi dall'istituto e relativi alle medesime annualità.
In particolare, il decidente accoglieva l'eccezione di decadenza ex art. 22 DL n.7/1970 sollevata dall , considerando che l'elenco CP_1
nominativo annuale dei braccianti agricoli era stato pubblicato sul sito internet dell'istituto a norma dell'art. 38 della L. n.111/2011 sino alla data del 15.7.2019. Avverso la cancellazione non era stato proposto da parte di tempestivo ricorso amministrativo nel termine di trenta Pt_1
giorni, sicchè il ricorso giurisdizionale depositato in data 23.12.2019, ossia oltre il termine di 120 dalla definitività dei provvedimenti di cancellazione, doveva considerarsi tardivo. Poiché la decadenza preclude l'esame delle conseguenti domande di accertamento del diritto all'erogazione della prestazione previdenziale (indennità di disoccupazione agricola e indennità di malattia) e di accertamento dell'illegittimità del provvedimento di indebito, il Tribunale rigettava la domanda. Compensate tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto Parte_1
depositato il 15.11.2022; resisteva al gravame l . CP_1
La causa è stata posta in decisione in data 2 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il tribunale ha accolto l'eccezione di decadenza.
In sintesi, assume che, anche a voler ritenere che nella specie sia intervenuta la decadenza, in ogni caso il termine sarebbe spirato in un momento successivo rispetto a quello del 23.12.2019 indicato dalla sentenza impugnata, in quanto dalla pubblicazione devono calcolarsi 30 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo, altri 30 giorni affinchè l'ente possa pronunciarsi su questo, e da questo momento altri
120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria, per un totale di
180 giorni.
Rileva, in ogni caso, che il tribunale ha errato nel non tenere conto che, solo con le note dell del 9 ottobre 2019, è CP_1 Parte_1
venuto a conoscenza della cancellazione dagli elenchi e della richiesta di restituzione delle somme percepite a titolo di indennità, provvedimenti avverso i quali ha promosso, in data 13 novembre 2019, ricorso amministrativo. Ritiene, quindi, l'appellante di non essere incorso in alcuna decadenza avendo promosso azione giudiziaria in data 23 dicembre 2019.
2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante - richiamata la pronuncia della Corte Costituzionale n.45/2021 che ha dichiarato inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 38 del
D.L. n. 98/2011 per contrasto con gli artt. 24 e 117 della Costituzione e l'art.47 della Carta dei Diritti Fondamentali Europei, rimettendo però all'autorità giudiziaria di valutare profili di illegittimità dell'atto interno che definisce le specifiche tecniche della peculiare modalità di notifica degli elenchi – lamenta che la circolare n.82 del 2012, in CP_1
contrasto con i citati artt. 24 e 117 della Costituzione e 47 della Carta dei
Diritti Fondamentali Europei, non consente di prevedere con certezza i quindici giorni durante i quali gli elenchi restano pubblicati nel sito. Ciò comporta che il lavoratore non soltanto non può prevedere i tempi dell'emissione del provvedimento di cancellazione, che farà scattare il termine di impugnazione, ma neppure ha motivo di ritenere che un simile provvedimento verrà in essere e di doversi aggiornare costantemente. Osserva che la circolare n.82 del 2012 si pone in CP_1 contrasto con la norma comunitaria (art. 47 Carta dei Diritti
Fondamentali Europei) che nell'intento di garantire ad ogni cittadino una tutela effettiva dei propri diritti, dispone che vengano rimossi ostacoli di ordine processuale che rendano eccessivamente oneroso l'esercizio del diritto di difesa. Chiede di valutare i profili di illegittimità della predetta circolare, riproponendo la domanda formulata con il ricorso introduttivo del giudizio.
3. Con il terzo motivo lamenta la mancata valutazione delle prove testimoniali assunte e della documentazione allegata, comprovante la natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto con la “Darifoglio soc. coop. agr.”.
Rileva che i testi e hanno fornito una precisa e Tes_1 Tes_2
puntuale descrizione in ordine all'attività svolta, agli orari di lavoro, alle modalità di pagamento delle retribuzioni e alle direttive impartite al lavoratore dai titolari della “Darifoglio soc. coop. agr.”, sig.ri CP_2
e CP_3
4. La sentenza deve essere confermata, con rigetto del primo motivo di appello e assorbimento del secondo.
Ed invero, come del resto ammesso dall'appellante, in ordine alla legittimità costituzionale dell'art.38, co.7 d. I. n.98/11, si è pronunciata la Corte costituzionale (sent. n.45/21) nel senso che il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell costituisce forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi CP_1
della conoscenza erga omnes dell'atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, avendo il legislatore contemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione con la garanzia di un'adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale.
La Corte costituzionale, tuttavia, ha demandato ai Tribunali di merito la valutazione caso per caso della liceità della prassi di notifica che applica quanto previsto in materia dall'art 12 bis del regio decreto
1949/1940 le cui modalità sono regolamentate dalla circolare 82/2012.
Nel caso in esame il ricorrente, a seguito della costituzione dell CP_1
che eccepiva la decadenza per il decorso del termine dei 120 dalla definitività del provvedimento di cancellazione pubblicato sul sito dell'ente, non ha contestato alcunchè in ordine alla legittimità di tale procedura di notificazione.
Le doglianze poste a fondamento del primo motivo di gravame, in quanto proposte per la prima volta in appello, sono nuove e pertanto inammissibili.
Né, in ogni caso, possono ritenersi fondate, posto che l'appellante ha censurato in maniera del tutto generica la normativa relativa alla pubblicazione telematica delle variazioni degli elenchi agricoli, segnalando l'inidoneità degli atti interni dell a indicare le date CP_1
precise nelle quali gli elenchi e le relative variazioni vanno pubblicati e senza addurre alcun legittimo impedimento che gli abbia precluso di consultare gli elenchi telematici.
In buona sostanza, l'appellante si limita a richiamare le questioni di legittimità costituzionale sopra indicate senza però lamentare alcunchè sulla possibilità in concreto di venire a conoscenza della pubblicazione telematica ed anzi pretendendo di far gravare sull l'onere di CP_1
dimostrare che provvedimento di cancellazione sia stato portato effettivamente a sua conoscenza.
Sulla questione della legittimità della notificazione, effettuata mediante pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazioni, si richiama la recente Cass. n.26284/2025. Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve confermarsi la statuizione di decadenza di cui alla sentenza impugnata, che del tutto correttamente ha rilevato che, nel caso in esame, il termine per proporre ricorso amministrativo avverso il provvedimento di disconoscimento delle giornate agricole cominciava a decorrere dal 15.7.2019 (ultimo giorno della pubblicazione telematica del primo elenco nominativo trimestrale del 2019 pubblicato dal 15.06.2019 al 15.07.2019) e che il ricorso amministrativo doveva essere proposto il 14.8.2019.
Avverso tale provvedimento, tuttavia, il PE ha proposto ricorso amministrativo solo il 13.11.2019 e, pertanto, tardivamente.
Come è noto, la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non comporta lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale (Cass. n 12603 del 2007) e non determina rimessione in termini (cfr. Cass. 29.03.2010 n.
7527), per cui è corretta la statuizione di decadenza pronunciata dal primo giudice, atteso che il ricorso giudiziale è stato depositato il
23.12.2019, oltre 120 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione telematica (15.7.2019).
La sentenza di primo grado, pertanto, deve essere confermata;
assorbita ogni altra questione.
Le spese vanno dichiarate irripetibili avendo la parte appellante reso la dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione
Lavoro, all'esito dell'udienza del 2.10.2025 Il Giudice Ausiliario rel. dott.ssa Stefania Interdonato
La Presidente dott.ssa Marcella Celesti