Art. 38.
Il Comitato provinciale ha facolta' di proporre al giudice tutelare la esclusione o la rimozione del tutore, del produttore o del curatore, incapaci per una delle cause indicate dagli articoli 350 e 384 del Codice civile .
Il Comitato provinciale ha facolta' di proporre al giudice tutelare la esclusione o la rimozione del tutore, del produttore o del curatore, incapaci per una delle cause indicate dagli articoli 350 e 384 del Codice civile .