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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/07/2025, n. 2759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2759 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Nadia Zampogna - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1387 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 07.07.2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Arzano Parte_1 C.F._1
(NA) alla Via A. Pecchia n. 71, presso lo studio dell'Avv. Rosa Amato, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
14.05.1987.
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
Il Pubblico presso il Tribunale di Napoli Nord. CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 07.07.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 08.07.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.02.2025 il sig. , premesso che il 28.10.2009 Parte_1 aveva contratto matrimonio con la sig.ra in Avella (AV) e che dalla loro unione Controparte_1 erano nati due figli – (nata il [...]) e (nato l'[...]) –, deduceva che la Per_1 Per_2 famiglia fissava la casa coniugale in Arzano (NA) alla Via Dante n. 9 e che a far data dal 14.09.2024 la sig.ra inaspettatamente abbandonava la dimora familiare senza farvi più ritorno Controparte_1
e che esso ricorrente non era a conoscenza del luogo in cui si trovasse la moglie.
Per questi motivi
parte ricorrente chiedeva: - pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito alla moglie;
- disporsi l'affido esclusivo rafforzato ad esso ricorrente dei minori;
- disporre gli incontri settimanali protetti tra i minori e la madre presso i Servizi Sociali competenti;
- porsi a carico della sig.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori versando ogni mese la Controparte_1 somma pari ad euro 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% di spese straordinarie;
- disporsi l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente.
All'esito dell'udienza del 07.07.2025 il Giudice Delegato, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione della resistente, sentito il ricorrente, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti, così disponendo: “-autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- affida i figli minori e in via esclusiva al padre;
- riserva in via esclusiva in capo al Per_1 Per_2 sig. l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e Parte_1 Per_1 Per_2 in ordine alle decisioni che attengono: la scelta del medico di base, la salute, l'istruzione, il rilascio dei documenti di riconoscimento, la partecipazione alle gite scolastiche anche con pernotto e la scelta delle attività extrascolastiche;
- dispone quale residenza privilegiata dei minori quella del padre;
- dispone che gli incontri dei minori con la madre avvengano come indicato in parte motiva;
- assegna la casa familiare al ricorrente;
- pone a carico della sig.ra l'obbligo di versare al Controparte_1 sig. a titolo di mantenimento dei figli e , con decorrenza dal Parte_1 Per_1 Per_2 deposito del ricorso, la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- pone a carico della resistente nella misura del 50% le spese mediche non coperte dal SSN e quelle straordinarie per i figli, purché preventivamente concordate e documentate come stabilito dal protocollo d'intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
- autorizza il ricorrente , quale genitore affidatario, a percepire per intero Parte_1
l'importo erogato dall a titolo di assegno unico per i figli minori e CP_3 Persona_3
”. Infine, preso atto della rinuncia alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente, il Per_2
Giudice Delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio ex art. 473 bis 22
c.p.c..
In data 08.07.2025 il P.M. apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole alla conferma delle statuizioni provvisorie.
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, il Tribunale ritiene che le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, da un lato, le dichiarazioni del ricorrente secondo cui tra i coniugi era terminata
“l'affectio maritalis” e dall'altro, il disinteresse manifestato dalla resistente desumibile dalla omessa costituzione in giudizio e la circostanza che i coniugi non convivono più insieme, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata dal sig. il Tribunale nulla Parte_1 deve statuire stante la rinuncia alla domanda da parte del ricorrente all'udienza del 07.07.2025 e, pertanto, la separazione tra i coniugi va pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c..
Riguardo ai provvedimenti inerenti alla prole, è noto che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New
York del 20.11.1989 sui diritti dei minori. Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori".
È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. E, infatti, “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”
(art. 337 quater, co. 1, c.c.).
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi-genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Orbene, sulla base degli elementi emergenti dagli atti, il Tribunale ritiene di dover disporre il regime di affidamento esclusivo al padre dei minori atteso che, in ragione di quanto predetto, tale regime di affido è conforme agli orientamenti giurisprudenziali - di legittimità e di merito – secondo cui la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ex art. 337 ter c.c. è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. sentenza n. 24526/2010,
n. 26587/2009, n. 977/2017). Tale situazione si verifica senza dubbio nel caso in esame, tenuto conto dell'assoluto disinteresse manifestato dalla resistente nei confronti dei figli, avendo la stessa omesso di partecipare in qualsivoglia maniera alla vita dei minori, come peraltro confermato dal ricorrente e non smentito dalla resistente col proprio comportamento processuale, essendo rimasta contumace
(cfr. Trib. Napoli sentenza 549/2016 e Trib. Roma sentenza n. 11735/2017).
Ritiene, altresì, il Collegio che debba essere rimesso al padre l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti i minori, con esclusione da tali scelte della madre, dovendosi ritenere che il suo totale disinteresse alle esigenze dei figli, l'assenza di rapporti, la mancata contribuzione all'obbligo di mantenimento siano indici significativi di incapacità ad assumere le responsabilità che derivano dall'obbligo genitoriale e contestualmente vi sia il rischio che la sua assenza possa incidere negativamente sulla necessità di adottare scelte relative all'istruzione, alla salute e ad altri aspetti della vita dei minori. Ovviamente, secondo i dettami di legge, alla sig.ra resta il potere/dovere di vigilare sulla condotta dell'affidatario e, Controparte_1 eventualmente, rivolgersi al Giudice in caso di condotte contrarie agli interessi dei figli.
Il Collegio, reputa conforme all'interesse dei minori che la madre potrà incontrare i figli previo accordo con il padre, purché nel rispetto dei desiderata dei minori.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi dell'art. 147 e 316 bis c.c. ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo Collegio ritiene che il ricorrente provvederà ai figli attraverso il suo diretto sostentamento, in quanto con gli stessi convivente, mentre la resistente dovrà contribuire al mantenimento dei predetti figli attraverso la corresponsione in favore del ricorrente di un assegno mensile.
In ordine al quantum dell'assegno il Tribunale, considerando l'età dei minori, e la condizione economica dei coniugi, reputa conforme a giustizia confermare a carico della sig.ra Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con la somma mensile complessiva di € 400,00 (€
200,00 per ciascun figlio), soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici Istat.
Va, altresì, posto a della resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate.
Con riferimento, alle spese straordinarie il Collegio evidenzia che le stesse, salvo diverso accordo tra i genitori, vanno intese così come delineate nel protocollo sottoscritto dal Presidente dell'intestato Part Tribunale con il di Napoli Nord il 25.10.2019 cui si rinvia.
Quanto al godimento della casa coniugale, il Collegio in ossequio al disposto di cui all'art. 337 sexies c.c., ritiene che ne debba essere confermato il godimento in favore del ricorrente, quale genitore collocatario dei figli minori.
Il Collegio ritiene che non vada disposta la ripetizione delle spese anticipate dal ricorrente, tenuto conto del tenore della decisione e della contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a Napoli il Parte_1
10.11.1978, e , nata a [...] il [...]; Controparte_1
2. dispone l'affido esclusivo dei minori al padre riservando a quest'ultimo l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle decisioni relative alla vita dei figli, così come specificato in parte motiva;
3. dispone il collocamento prevalente dei minori presso il padre;
4. dispone che le modalità di incontro della madre con i minori avvengano secondo le modalità indicate in parte motiva;
5. pone a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento Controparte_1 dei due figli minori la somma mensile complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) da versare al ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
somma annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
6. pone a carico della resistente l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario, scolastiche e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come indicato in parte motiva;
7. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avella (AV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile), nonché ai sensi dell'art 191 comma 1 bis L. 2015 n. 107 (atto n. 34, parte II, S. A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2009);
8. nulla per le spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio dell'11.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Nadia Zampogna Dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Nadia Zampogna - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1387 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 07.07.2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Arzano Parte_1 C.F._1
(NA) alla Via A. Pecchia n. 71, presso lo studio dell'Avv. Rosa Amato, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
14.05.1987.
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
Il Pubblico presso il Tribunale di Napoli Nord. CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 07.07.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 08.07.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.02.2025 il sig. , premesso che il 28.10.2009 Parte_1 aveva contratto matrimonio con la sig.ra in Avella (AV) e che dalla loro unione Controparte_1 erano nati due figli – (nata il [...]) e (nato l'[...]) –, deduceva che la Per_1 Per_2 famiglia fissava la casa coniugale in Arzano (NA) alla Via Dante n. 9 e che a far data dal 14.09.2024 la sig.ra inaspettatamente abbandonava la dimora familiare senza farvi più ritorno Controparte_1
e che esso ricorrente non era a conoscenza del luogo in cui si trovasse la moglie.
Per questi motivi
parte ricorrente chiedeva: - pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito alla moglie;
- disporsi l'affido esclusivo rafforzato ad esso ricorrente dei minori;
- disporre gli incontri settimanali protetti tra i minori e la madre presso i Servizi Sociali competenti;
- porsi a carico della sig.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori versando ogni mese la Controparte_1 somma pari ad euro 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% di spese straordinarie;
- disporsi l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente.
All'esito dell'udienza del 07.07.2025 il Giudice Delegato, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione della resistente, sentito il ricorrente, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti, così disponendo: “-autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- affida i figli minori e in via esclusiva al padre;
- riserva in via esclusiva in capo al Per_1 Per_2 sig. l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e Parte_1 Per_1 Per_2 in ordine alle decisioni che attengono: la scelta del medico di base, la salute, l'istruzione, il rilascio dei documenti di riconoscimento, la partecipazione alle gite scolastiche anche con pernotto e la scelta delle attività extrascolastiche;
- dispone quale residenza privilegiata dei minori quella del padre;
- dispone che gli incontri dei minori con la madre avvengano come indicato in parte motiva;
- assegna la casa familiare al ricorrente;
- pone a carico della sig.ra l'obbligo di versare al Controparte_1 sig. a titolo di mantenimento dei figli e , con decorrenza dal Parte_1 Per_1 Per_2 deposito del ricorso, la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- pone a carico della resistente nella misura del 50% le spese mediche non coperte dal SSN e quelle straordinarie per i figli, purché preventivamente concordate e documentate come stabilito dal protocollo d'intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
- autorizza il ricorrente , quale genitore affidatario, a percepire per intero Parte_1
l'importo erogato dall a titolo di assegno unico per i figli minori e CP_3 Persona_3
”. Infine, preso atto della rinuncia alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente, il Per_2
Giudice Delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio ex art. 473 bis 22
c.p.c..
In data 08.07.2025 il P.M. apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole alla conferma delle statuizioni provvisorie.
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, il Tribunale ritiene che le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, da un lato, le dichiarazioni del ricorrente secondo cui tra i coniugi era terminata
“l'affectio maritalis” e dall'altro, il disinteresse manifestato dalla resistente desumibile dalla omessa costituzione in giudizio e la circostanza che i coniugi non convivono più insieme, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata dal sig. il Tribunale nulla Parte_1 deve statuire stante la rinuncia alla domanda da parte del ricorrente all'udienza del 07.07.2025 e, pertanto, la separazione tra i coniugi va pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c..
Riguardo ai provvedimenti inerenti alla prole, è noto che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New
York del 20.11.1989 sui diritti dei minori. Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori".
È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. E, infatti, “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”
(art. 337 quater, co. 1, c.c.).
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi-genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Orbene, sulla base degli elementi emergenti dagli atti, il Tribunale ritiene di dover disporre il regime di affidamento esclusivo al padre dei minori atteso che, in ragione di quanto predetto, tale regime di affido è conforme agli orientamenti giurisprudenziali - di legittimità e di merito – secondo cui la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ex art. 337 ter c.c. è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. sentenza n. 24526/2010,
n. 26587/2009, n. 977/2017). Tale situazione si verifica senza dubbio nel caso in esame, tenuto conto dell'assoluto disinteresse manifestato dalla resistente nei confronti dei figli, avendo la stessa omesso di partecipare in qualsivoglia maniera alla vita dei minori, come peraltro confermato dal ricorrente e non smentito dalla resistente col proprio comportamento processuale, essendo rimasta contumace
(cfr. Trib. Napoli sentenza 549/2016 e Trib. Roma sentenza n. 11735/2017).
Ritiene, altresì, il Collegio che debba essere rimesso al padre l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti i minori, con esclusione da tali scelte della madre, dovendosi ritenere che il suo totale disinteresse alle esigenze dei figli, l'assenza di rapporti, la mancata contribuzione all'obbligo di mantenimento siano indici significativi di incapacità ad assumere le responsabilità che derivano dall'obbligo genitoriale e contestualmente vi sia il rischio che la sua assenza possa incidere negativamente sulla necessità di adottare scelte relative all'istruzione, alla salute e ad altri aspetti della vita dei minori. Ovviamente, secondo i dettami di legge, alla sig.ra resta il potere/dovere di vigilare sulla condotta dell'affidatario e, Controparte_1 eventualmente, rivolgersi al Giudice in caso di condotte contrarie agli interessi dei figli.
Il Collegio, reputa conforme all'interesse dei minori che la madre potrà incontrare i figli previo accordo con il padre, purché nel rispetto dei desiderata dei minori.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi dell'art. 147 e 316 bis c.c. ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo Collegio ritiene che il ricorrente provvederà ai figli attraverso il suo diretto sostentamento, in quanto con gli stessi convivente, mentre la resistente dovrà contribuire al mantenimento dei predetti figli attraverso la corresponsione in favore del ricorrente di un assegno mensile.
In ordine al quantum dell'assegno il Tribunale, considerando l'età dei minori, e la condizione economica dei coniugi, reputa conforme a giustizia confermare a carico della sig.ra Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con la somma mensile complessiva di € 400,00 (€
200,00 per ciascun figlio), soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici Istat.
Va, altresì, posto a della resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate.
Con riferimento, alle spese straordinarie il Collegio evidenzia che le stesse, salvo diverso accordo tra i genitori, vanno intese così come delineate nel protocollo sottoscritto dal Presidente dell'intestato Part Tribunale con il di Napoli Nord il 25.10.2019 cui si rinvia.
Quanto al godimento della casa coniugale, il Collegio in ossequio al disposto di cui all'art. 337 sexies c.c., ritiene che ne debba essere confermato il godimento in favore del ricorrente, quale genitore collocatario dei figli minori.
Il Collegio ritiene che non vada disposta la ripetizione delle spese anticipate dal ricorrente, tenuto conto del tenore della decisione e della contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a Napoli il Parte_1
10.11.1978, e , nata a [...] il [...]; Controparte_1
2. dispone l'affido esclusivo dei minori al padre riservando a quest'ultimo l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle decisioni relative alla vita dei figli, così come specificato in parte motiva;
3. dispone il collocamento prevalente dei minori presso il padre;
4. dispone che le modalità di incontro della madre con i minori avvengano secondo le modalità indicate in parte motiva;
5. pone a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento Controparte_1 dei due figli minori la somma mensile complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) da versare al ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
somma annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
6. pone a carico della resistente l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario, scolastiche e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come indicato in parte motiva;
7. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avella (AV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile), nonché ai sensi dell'art 191 comma 1 bis L. 2015 n. 107 (atto n. 34, parte II, S. A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2009);
8. nulla per le spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio dell'11.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Nadia Zampogna Dott.ssa Alessandra Tabarro