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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 10/11/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 170/2025 rgl
Svolgimento del processo.
(c.f. Parte_1 C.F._1
Mar ilippo Forni) a mezzo ricorso depositato il 28/2/2025
contro
(c.f. , con sede in Roma, Via CP_1 P.IVA_1
Mosca n. 10 (doc. 1 ric., visura), in persona del legale rappresentante (che resterà contumace)
e nei confronti del
(c.f. con sede in Milano, Via CP_2 P.IVA_2
Sammarini n. 5, in persona del legale rappresentante esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 3, letterali)
“ogni contraria istanza respinta e disattesa, in accoglimento del ricorso esperito da per le ragioni e causali sopra Parte_1 esposte: accertare e itto del ricorrente al versamento dei contributi lui dovuti a titolo di accantonamento del T.F.R. e per l'effetto, in tesi condannare in persona del l.r.p.t, al CP_1 pagamento in suo favore dell'importo di €.6.573,25= ovvero di quell'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre 1 interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
in ipotesi, condannare in persona del l.r.p.t. al CP_1 versamento al Fondo dell'importo di € 6.573,25=, ovvero di CP_2 quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, per omesse ritenute sulla posizione del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese e competenze di causa – di cui si chiede ex art. 4 c.
1-bis DM55/2014, così come modificato dal DM 37/2018, l'aumento del 30% in quanto l'atto è corredato da collegamenti ipertestuali che consentono la ricerca all'interno dell'atto dei documenti allegati – da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. In via istruttoria (…).
Le parti convenute - e - non si CP_1 CP_2 costituivano in giudizio.
*
All'udienza 1/10/2025 nella causa n. 170/2025 rgl sono comparsi: da remoto difeso dall'avv. Marzia Sanzò e Parte_1 dall'avv. Filippo Forni.
Nessuno compare per le parti convenute, e CP_1 CP_2
delle quali, verificata la regolarità del contraddittorio
[...]
(produzione del 23/9/2025), il giudice dichiara la contumacia.
Il giudice sente parte ricorrente personalmente, che si richiama al proprio atto, argomentazioni, richieste e conclusioni.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 10/11/2025 ore 9:15, autorizzando aula virtuale in possesso delle parti.
All'udienza 10/11/2025 nella causa n. 170/2025 rgl sono comparsi: da remoto per difeso dall'avv. Marzia Sanzò Parte_1 anche in sostituzione Forni.
Nessuno compare per le parti convenute, e CP_1 CP_2
contumaci.
[...]
2 Parte ricorrente si richiama ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Alle ore (attestazione telematica) concordemente assente parte ricorrente, il giudice pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
1. Il lavoratore ricorrente è stato dipendente della CP_1 dal 1/1/2000 fino al 31/3/2024, quando il rapporto è cessato per dimissioni per il raggiungimento dei requisiti pensionistici.
2. Ha svolto la propria attività presso la sede operativa di Colle Val d'Elsa della società resistente (doc. 2).
3. Ha aderito al Fondo di previdenza complementare CP_2
Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, installazione di impianti e dei settori affini, istituito nell'ambito del CCNL di riferimento, destinandovi integralmente i contributi lui spettanti a titolo di accantonamento del T.F.R..
4. Afferma che da una verifica eseguita circa la posizione previdenziale sono emerse irregolarità nei versamenti a carico dell'azienda nel periodo 2021-2024: come si evince dall'estratto contributivo, vi sono contributi nello stato “attribuito”, ovvero che l'azienda dichiara di aver accantonato a favore del dipendente, che non risultano poi “quotati”, ossia effettivamente versati (doc. 3).
5. Dal conteggio sindacale eseguito sulla scorta dell'estratto contributivo risulta un'omissione contributiva a carico dell'azienda per complessivi € 6.573,25 (doc. 4).
3 6. Le richieste avanzate a mezzo dei propri legali (doc. 5) non hanno dato alcun esito in quanto non ha provveduto a CP_1 sanare la posizione previdenziale del ricorrente, con suo conseguente pregiudizio, e nonostante l'esigibilità di tali importi con l'intervenuto pensionamento si trova nell'impossibilità di riscattarli.
7. Sussiste pertanto l'interesse del ricorrente ad agire per la tutela del proprio diritto soggettivo all'integrità della posizione assicurativa e contributiva in funzione previdenziale.
8. Cass. SL, sentenza n. 18477 del 28/06/2023, ha affermato il condivisibile principio che “in tema di fondi pensione complementari, il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di TFR maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al Fondo pensione complementare, comporta, stante la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva, posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento”.
9. Chiarito quindi che il rapporto che si instaura ha natura trilaterale. Il Fondo, in forza del contratto associativo, è destinatario del conferimento delle quote di derivanti dalla prestazione del Pt_2 lavoratore, accantonate dal datore di lavoro (rapporto Fondo- lavoratore). Il datore di lavoro è obbligato al versamento di tali quote al Fondo ai sensi dell'art. 1269 c.c. in quanto obbligato in forza del contratto di mandato stipulato con il lavoratore (rapporto datore di lavoro-lavoratore). E della delegazione di pagamento il rapporto di lavoro costituisce rapporto di provvista, mentre il contratto associativo il rapporto di valuta.
10. Ricostruzione trilaterale che presuppone la libera negoziabilità del rapporto previdenziale complementare, caratterizzato da autonomia funzionalizzata e libera adesione individuale (art. 1, c. 2, d.lgs. 2005/n. 252: “L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria”).
4 11. Il credito pecuniario del lavoratore ha natura retributiva pur essendo caratterizzato dall'accantonamento e successivo pagamento del datore di lavoro in forza del vincolo negozialmente determinato di destinazione al Fondo di previdenza complementare.
12. L'inadempimento del contratto di mandato da parte del datore di lavoro sostanziandosi nel mancato versamento delle somme al Fondo, senza rispetto del vincolo di destinazione, non altera la titolarità originaria del diritto di credito in capo al lavoratore.
13. All'accertamento dell'inadempimento del datore si accompagna inoltre la constatazione dell'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro una volta venuto meno il rapporto, di provvista, con il collocamento a riposo del lavoratore. Circostanza il cui accertamento è implicitamente richiesto, alla luce della giurisprudenza citata, nella formulazione delle conclusioni del ricorrente in cui chiede, in tesi, la condanna al pagamento del diritto di credito in suo favore.
14. Dunque, accertato l'intervenuto inadempimento del datore di lavoro e la risoluzione del contratto di mandato, il lavoratore deve ritenersi titolare del diritto di credito per la quota di retribuzione non devoluta al fondo.
15. In senso conforme anche la sentenza del Tribunale di Siena 50/2023 rgl: “Ma il lavoratore, anche al di fuori del perimetro dell'azione surrogatoria, che non varcheremo, ha comunque interesse, e diritto, ad ottenere una condanna del proprio datore di lavoro, unico inadempiente, al versamento contributivo omesso. E nell'intrapresa giudiziale il lavoratore può scegliere se estendere l'accertamento, non del fatto-inerzia del terzo, ma del proprio diritto al terzo, che riterremmo obbligato alla ricezione del versamento contributivo, per evidenti ragioni di opportunità a tutela di un proprio interesse”.
5
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso proposto da accerta Parte_1 il suo diritto al versamento dei contributi a lui dovuti a titolo di accantonamento del T.F.R. e per l'effetto, stante la risoluzione per inadempimento del mandato, condanna in persona del CP_1
l.r.p.t, al pagamento in suo favore dell'importo di € 6.573,25, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo. Condanna al pagamento delle spese processuali, CP_1 liquidate in € 2.695,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro minimo per studio, fase introduttiva, trattazione e decisione) aumento del 33 % per manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa, ex art. 4, co. 8, d.m. 2014/n. 55) oltre aumento del 15 % in ragione dell'adozione di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione dell'atto, ex art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014, oltre Iva, Cap e 15 % come per legge oltre € 118,50 per spese (contributo unificato), con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Siena, 10/11/2025
il giudice Delio Cammarosano
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“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 170/2025 rgl
Svolgimento del processo.
(c.f. Parte_1 C.F._1
Mar ilippo Forni) a mezzo ricorso depositato il 28/2/2025
contro
(c.f. , con sede in Roma, Via CP_1 P.IVA_1
Mosca n. 10 (doc. 1 ric., visura), in persona del legale rappresentante (che resterà contumace)
e nei confronti del
(c.f. con sede in Milano, Via CP_2 P.IVA_2
Sammarini n. 5, in persona del legale rappresentante esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 3, letterali)
“ogni contraria istanza respinta e disattesa, in accoglimento del ricorso esperito da per le ragioni e causali sopra Parte_1 esposte: accertare e itto del ricorrente al versamento dei contributi lui dovuti a titolo di accantonamento del T.F.R. e per l'effetto, in tesi condannare in persona del l.r.p.t, al CP_1 pagamento in suo favore dell'importo di €.6.573,25= ovvero di quell'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre 1 interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
in ipotesi, condannare in persona del l.r.p.t. al CP_1 versamento al Fondo dell'importo di € 6.573,25=, ovvero di CP_2 quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, per omesse ritenute sulla posizione del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese e competenze di causa – di cui si chiede ex art. 4 c.
1-bis DM55/2014, così come modificato dal DM 37/2018, l'aumento del 30% in quanto l'atto è corredato da collegamenti ipertestuali che consentono la ricerca all'interno dell'atto dei documenti allegati – da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. In via istruttoria (…).
Le parti convenute - e - non si CP_1 CP_2 costituivano in giudizio.
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All'udienza 1/10/2025 nella causa n. 170/2025 rgl sono comparsi: da remoto difeso dall'avv. Marzia Sanzò e Parte_1 dall'avv. Filippo Forni.
Nessuno compare per le parti convenute, e CP_1 CP_2
delle quali, verificata la regolarità del contraddittorio
[...]
(produzione del 23/9/2025), il giudice dichiara la contumacia.
Il giudice sente parte ricorrente personalmente, che si richiama al proprio atto, argomentazioni, richieste e conclusioni.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 10/11/2025 ore 9:15, autorizzando aula virtuale in possesso delle parti.
All'udienza 10/11/2025 nella causa n. 170/2025 rgl sono comparsi: da remoto per difeso dall'avv. Marzia Sanzò Parte_1 anche in sostituzione Forni.
Nessuno compare per le parti convenute, e CP_1 CP_2
contumaci.
[...]
2 Parte ricorrente si richiama ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
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Alle ore (attestazione telematica) concordemente assente parte ricorrente, il giudice pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
1. Il lavoratore ricorrente è stato dipendente della CP_1 dal 1/1/2000 fino al 31/3/2024, quando il rapporto è cessato per dimissioni per il raggiungimento dei requisiti pensionistici.
2. Ha svolto la propria attività presso la sede operativa di Colle Val d'Elsa della società resistente (doc. 2).
3. Ha aderito al Fondo di previdenza complementare CP_2
Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, installazione di impianti e dei settori affini, istituito nell'ambito del CCNL di riferimento, destinandovi integralmente i contributi lui spettanti a titolo di accantonamento del T.F.R..
4. Afferma che da una verifica eseguita circa la posizione previdenziale sono emerse irregolarità nei versamenti a carico dell'azienda nel periodo 2021-2024: come si evince dall'estratto contributivo, vi sono contributi nello stato “attribuito”, ovvero che l'azienda dichiara di aver accantonato a favore del dipendente, che non risultano poi “quotati”, ossia effettivamente versati (doc. 3).
5. Dal conteggio sindacale eseguito sulla scorta dell'estratto contributivo risulta un'omissione contributiva a carico dell'azienda per complessivi € 6.573,25 (doc. 4).
3 6. Le richieste avanzate a mezzo dei propri legali (doc. 5) non hanno dato alcun esito in quanto non ha provveduto a CP_1 sanare la posizione previdenziale del ricorrente, con suo conseguente pregiudizio, e nonostante l'esigibilità di tali importi con l'intervenuto pensionamento si trova nell'impossibilità di riscattarli.
7. Sussiste pertanto l'interesse del ricorrente ad agire per la tutela del proprio diritto soggettivo all'integrità della posizione assicurativa e contributiva in funzione previdenziale.
8. Cass. SL, sentenza n. 18477 del 28/06/2023, ha affermato il condivisibile principio che “in tema di fondi pensione complementari, il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di TFR maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al Fondo pensione complementare, comporta, stante la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva, posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento”.
9. Chiarito quindi che il rapporto che si instaura ha natura trilaterale. Il Fondo, in forza del contratto associativo, è destinatario del conferimento delle quote di derivanti dalla prestazione del Pt_2 lavoratore, accantonate dal datore di lavoro (rapporto Fondo- lavoratore). Il datore di lavoro è obbligato al versamento di tali quote al Fondo ai sensi dell'art. 1269 c.c. in quanto obbligato in forza del contratto di mandato stipulato con il lavoratore (rapporto datore di lavoro-lavoratore). E della delegazione di pagamento il rapporto di lavoro costituisce rapporto di provvista, mentre il contratto associativo il rapporto di valuta.
10. Ricostruzione trilaterale che presuppone la libera negoziabilità del rapporto previdenziale complementare, caratterizzato da autonomia funzionalizzata e libera adesione individuale (art. 1, c. 2, d.lgs. 2005/n. 252: “L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria”).
4 11. Il credito pecuniario del lavoratore ha natura retributiva pur essendo caratterizzato dall'accantonamento e successivo pagamento del datore di lavoro in forza del vincolo negozialmente determinato di destinazione al Fondo di previdenza complementare.
12. L'inadempimento del contratto di mandato da parte del datore di lavoro sostanziandosi nel mancato versamento delle somme al Fondo, senza rispetto del vincolo di destinazione, non altera la titolarità originaria del diritto di credito in capo al lavoratore.
13. All'accertamento dell'inadempimento del datore si accompagna inoltre la constatazione dell'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro una volta venuto meno il rapporto, di provvista, con il collocamento a riposo del lavoratore. Circostanza il cui accertamento è implicitamente richiesto, alla luce della giurisprudenza citata, nella formulazione delle conclusioni del ricorrente in cui chiede, in tesi, la condanna al pagamento del diritto di credito in suo favore.
14. Dunque, accertato l'intervenuto inadempimento del datore di lavoro e la risoluzione del contratto di mandato, il lavoratore deve ritenersi titolare del diritto di credito per la quota di retribuzione non devoluta al fondo.
15. In senso conforme anche la sentenza del Tribunale di Siena 50/2023 rgl: “Ma il lavoratore, anche al di fuori del perimetro dell'azione surrogatoria, che non varcheremo, ha comunque interesse, e diritto, ad ottenere una condanna del proprio datore di lavoro, unico inadempiente, al versamento contributivo omesso. E nell'intrapresa giudiziale il lavoratore può scegliere se estendere l'accertamento, non del fatto-inerzia del terzo, ma del proprio diritto al terzo, che riterremmo obbligato alla ricezione del versamento contributivo, per evidenti ragioni di opportunità a tutela di un proprio interesse”.
5
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso proposto da accerta Parte_1 il suo diritto al versamento dei contributi a lui dovuti a titolo di accantonamento del T.F.R. e per l'effetto, stante la risoluzione per inadempimento del mandato, condanna in persona del CP_1
l.r.p.t, al pagamento in suo favore dell'importo di € 6.573,25, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo. Condanna al pagamento delle spese processuali, CP_1 liquidate in € 2.695,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro minimo per studio, fase introduttiva, trattazione e decisione) aumento del 33 % per manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa, ex art. 4, co. 8, d.m. 2014/n. 55) oltre aumento del 15 % in ragione dell'adozione di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione dell'atto, ex art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014, oltre Iva, Cap e 15 % come per legge oltre € 118,50 per spese (contributo unificato), con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Siena, 10/11/2025
il giudice Delio Cammarosano
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