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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 6.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 34166/2024 R.G. cont.
TRA
, rappresentato e difeso gli avv. Francesco elia e Daniela De Salvatore, Parte_1
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma, Largo To- CP_1
niolo n.6
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_2 sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michel Sordillo, giusta procura ge- nerale alle liti, con il quale domicilia presso l'Ufficio dell'Avvocatura Metropolitana in Roma, via Cesare Beccaria n.29
RESISTENTE
Oggetto: riliquidazione
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.9.2024 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale civile di
Roma, sezione Lavoro, chiedendo la fissazione nell'udienza di discussione nella causa promossa avverso l , causa avente ad oggetto: CP_2
- l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto alla riliquidazione della pensione VO in godimento, calcolata tenendo di conto della diversa retribuzione risultante dalla sentenza del
Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 16935/2011, confermata in appello, con condanna del datore di lavoro al pagamento della somma di euro 176.473,79, per i titoli aventi natura retributivi, imputati al periodo da aprile 2002 ad ottobre 2005, oltre accessori;
CP_
-per l'effetto la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati, oltre accessori, con decorrenza di Legge;
- con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, l' eccepiva di avere provveduto alla riliquida- CP_2
zione del trattamento pensionistico come da comunicazione del 13.1.2025.
Chiedeva pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con com- pensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, esaurita la discussione le parti chiedevano concordemente pronun- ciarsi declaratoria di cessazione della materia del contendere, reclamando tuttavia parte ricorrente il favore delle spese in ragione dell'epoca della riliquidazione ed il giudice deci- deva come da sentenza.
Avendo il diritto azionato trovato soddisfazione in via amministrativa ed avendo le parti concluso in tal senso, deve pronunciarsi, quanto al merito della presente controversia, sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Cionondimeno un sommario esame del merito è necessario al fine di provvedere in ordine alle spese processuali, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
In base a tale principio, invero, anche quando il procedimento si concluda con una senten- za di cessazione della materia del contendere occorre una delibazione in ordine alla indi- viduazione della parte che sarebbe risultata vittoriosa.
Orbene nel presente giudizio le spese devono seguire la soccombenza virtuale dell'istituto che ha provveduto alla corresponsione del dovuto solo successivamente al deposito del presente ricorso.
P.Q.M.
2
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in CP_2
euro 1.864,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Roma, 6.2.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 6.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 34166/2024 R.G. cont.
TRA
, rappresentato e difeso gli avv. Francesco elia e Daniela De Salvatore, Parte_1
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma, Largo To- CP_1
niolo n.6
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_2 sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michel Sordillo, giusta procura ge- nerale alle liti, con il quale domicilia presso l'Ufficio dell'Avvocatura Metropolitana in Roma, via Cesare Beccaria n.29
RESISTENTE
Oggetto: riliquidazione
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.9.2024 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale civile di
Roma, sezione Lavoro, chiedendo la fissazione nell'udienza di discussione nella causa promossa avverso l , causa avente ad oggetto: CP_2
- l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto alla riliquidazione della pensione VO in godimento, calcolata tenendo di conto della diversa retribuzione risultante dalla sentenza del
Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 16935/2011, confermata in appello, con condanna del datore di lavoro al pagamento della somma di euro 176.473,79, per i titoli aventi natura retributivi, imputati al periodo da aprile 2002 ad ottobre 2005, oltre accessori;
CP_
-per l'effetto la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati, oltre accessori, con decorrenza di Legge;
- con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, l' eccepiva di avere provveduto alla riliquida- CP_2
zione del trattamento pensionistico come da comunicazione del 13.1.2025.
Chiedeva pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con com- pensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, esaurita la discussione le parti chiedevano concordemente pronun- ciarsi declaratoria di cessazione della materia del contendere, reclamando tuttavia parte ricorrente il favore delle spese in ragione dell'epoca della riliquidazione ed il giudice deci- deva come da sentenza.
Avendo il diritto azionato trovato soddisfazione in via amministrativa ed avendo le parti concluso in tal senso, deve pronunciarsi, quanto al merito della presente controversia, sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Cionondimeno un sommario esame del merito è necessario al fine di provvedere in ordine alle spese processuali, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
In base a tale principio, invero, anche quando il procedimento si concluda con una senten- za di cessazione della materia del contendere occorre una delibazione in ordine alla indi- viduazione della parte che sarebbe risultata vittoriosa.
Orbene nel presente giudizio le spese devono seguire la soccombenza virtuale dell'istituto che ha provveduto alla corresponsione del dovuto solo successivamente al deposito del presente ricorso.
P.Q.M.
2
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in CP_2
euro 1.864,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Roma, 6.2.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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