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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. IA Pia Di Stefano Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23/09/2025,
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1772/2025
vertente tra
Parte 1 ro e IA UI OM),
Parte appellante contro
,in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 26/2024 emessa dal Tribunale di Roma, II Sezione Lavoro e previdenza, pubblicata il 2 gennaio 2024, non notificata.
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto contro il Controparte 1 innanzi al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, Parte 1 ha impugnato il licenziamento disciplinare intimatole in data 16.11.2018 dall'Amministrazione convenuta, chiedendo dichiararsene l'illegittimità e disporsene l'annullamento, con gli effetti reintegratori e risarcitori previsti dalla legge (unitamente alle precedenti sanzioni disciplinari conservative), in ragione del mancato riconoscimento della malattia professionale contratta dalla Pt 1 per omessa adozione da parte del datore di lavoro di misure atte a prevenirla o eliminarne l'incidenza e la conseguente mancata attribuzione delle assenze (comprese quelle diversamente motivate) a malattia professionale, non incidente sul periodo di comporto.
A sostegno della pretesa azionata, la ricorrente deduceva:
[...]- di essere stata assunta con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, dal nel febbraio del 2005, con la qualifica di "operatore",Controparte 2
e impiegata come "centralinista non vedente", ai sensi della legge n. 113 del 29.03.1985;
di avere svolto tali mansioni dapprima presso un ufficio scolastico della Provincia di Terni e poi presso la sede centrale del MIUR ove era stata trasferita nel 2010, come addetta al centralino;
-di aver lavorato, sin dalla propria assunzione nel 2005, in un ambiente lavorativo non idoneo per la personale condizione (di non vedente), senza il supporto di persone e strumenti necessari: prima in un sottoscala, senza l'uso di segnalatori tattici, poi in una stanza migliore, ma priva di una barra braill funzionante;
-che dal 2010, presso il centralino della sede centrale a Roma, in Viale Trastevere, era stata costretta a condividere una stanza con altri 5 colleghi di cui 2, essendo coniugi, spesso litigavano, non curanti di trovarsi in un luogo di lavoro;
- che, inoltre, poiché si recava al lavoro accompagnata da sua madre, il dirigente aveva tentato di allontanarla dal suo supporto e la difficoltà di raggiungere, dalla sede del centralino, i servizi igienici, aveva peggiorato la sua condizione lavorativa;
che, in seguito ad alcune segnalazioni rivolte al Ministero era stata spostata dall'ufficio del centralino in una piccola stanza insieme ad un'altra collega, addetta alla consegna dei pass al pubblico, che, per la natura dell'attività svolta, interferiva con lo svolgimento delle sue mansioni, complicandone la difficoltà;
-· che anche nella nuova collocazione non riusciva a raggiungere agevolmente i servizi igienici a causa dell'inidoneità della struttura;
- che, dal 2010, a causa delle condizioni di lavoro in cui era costretta ad operare, della ostilità di alcuni colleghi e del rapporto ostico anche con il dirigente, la dipendente si era ammalata di un disturbo di natura psico-fisica;
· che, in particolare, il Dipartimento di Salute Mentale dell Controparte_3 in persona della
Dott.ssa Pt 2 nel 2011, aveva rilevato l'insorgenza nella paziente di un "crescente stato d'ansia, con stati di agitazione e crisi di pianto”;
[...]che il Dott. Per 1 del Dipartimento di Neuroscienze e neuroriabilitazione dell
Controparte 4 aveva evidenziato un "quadro ansioso depressivo, con crisi di pianto, stato di agitazione, insonnia e ritiro sociale", derivante dal disagio subito nell'ambiente di lavoro;
- che era stata sottoposta anche ad ulteriori visite;
- che tale stato patologico la portava ad assentarsi spesso dal lavoro, con superamento dei 18 mesi di assenza per malattia, consentiti nel triennio in base alla contrattazione collettiva di riferimento, nel solo periodo compreso fra agosto 2011 e giugno 2013;
· che, pertanto, vista la necessità di assentarsi ulteriormente, si vedeva costretta ad avvalersi del
-
diritto al rinnovo del periodo di comporto, per ulteriori 18 mesi, ex art. 21 comma 2, del CCNL 1994-1997;
- che, a causa del protrarsi della malattia (come da attestazioni mediche in atti), stava per incorrere nel superamento anche del secondo periodo di comporto, rischiando il conseguente licenziamento, quando si era vista, per tale ragione, costretta ad avvalersi di altri rimedi contrattualmente predisposti per assentarsi dal lavoro, come le ferie;
-- che, infatti, il Direttore Generale del MIUR, la aveva già avvisata con distinte lettere e telegrammi, del 20, 21 e 24 ottobre 2016 - che, in caso di mancato rientro in servizio entro la data del
6 novembre 2016, sarebbe stata certamente licenziata;
che, pertanto, nonostante fosse ancora in malattia, alla data del 2 novembre 2016 rientrava in servizio per non rischiare il licenziamento;
- che, dunque, nel mese di luglio 2017, il MIUR le comunicava che non le rimanevano più giorni di ferie utilizzabili, poiché già tutti fruiti;
-· che, per assentarsi dal 27 luglio al 1° settembre del 2017, si era avvalsa del diritto di chiedere l'aspettativa (non retribuita) per motivi personali e poi, avendo esaurito i giorni di ferie aveva chiesto un giorno di permesso ex art. 18 CCNL per il 28.09.2017 e, a decorrere dal 16.10.2017, giustificava la propria assenza per malattia, impropriamente, come "aspettativa per motivi personali", per non incorrere nel superamento del periodo di comporto;
-che nei periodi di presenza in servizio aveva sempre segnalato le proprie esigenze e difficoltà al competente direttore;
- che, in data 23.01.2017, presso il Dipartimento di Salute Mentale dell Controparte_5
[...] era risultato, a seguito di apposita visita: "Dall'anamnesi patologica prossima e remota, dall'esame diretto, dalla somministrazione della testistica, si evidenzia un Disturbo dell'Adattamento con ansia ed umore depresso, moderato, cronico (Cod. ICD-9: 309.4), insorto in seguito a stress in ambito lavorativo”;
- che, a causa di tale condizione, dapprima chiedeva al MIUR di ottenere il comando presso altra amministrazione e successivamente rivolgeva appello addirittura al Presidente della Repubblica, il quale la informava di avere sottoposto la questione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- che, in data 29.07.2017, stante il protrarsi delle criticità del contesto lavorativo, per il tramite del proprio procuratore, inoltrava al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Capo dello Stato, un'istanza-diffida affinché la P.A. ponesse fine al disagio manifestato e ottemperasse alle Direttive europee per la tutela del lavoro dei disabili, allegando alla suddetta istanza tutta la documentazione medica attestante la malattia della ricorrente e la possibile natura professionale della stessa;
-che in riscontro alla lettera de qua, il direttore pro tempore negava qualsiasi responsabilità della parte datoriale, evidenziando che la dipendente, già nel 2013, avrebbe potuto essere licenziata per il superamento del periodo di comporto, pur sapendo che era diritto della lavoratrice fruire invero di un secondo periodo;
- che, in data 19.10.2017, il MIUR emetteva l'atto di CONTESTAZIONE DI ADDEBITO, prot.
n. 20785 (doc. 22), in cui contestava alla ricorrente di essere risultata assente dal servizio, giusta la nota prot. n. 20409 del 16.10.2017 del Dirigente Per 2 nelle date rispettivamente del 28.09.2017 e 16.10.2017, “senza alcuna giustificazione" (il 28.09.2017) e “senza alcuna richiesta" (il 16.10.2017), nonostante le tempestive comunicazioni di assenza, al contrario, inviate dalla dipendente, alla parte datoriale, in data 28.09.2017 per fruire di un giorno di "permesso ex art. 18 del CCNL" e in data 16.10.2017 per "aspettativa per motivi personali";
- che nonostante le giustificazioni della lavoratrice (docc. 23 e 24), il procedimento disciplinare si concludeva in data 08.01.2018 con il provvedimento di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per n. 2 giorni (doc. 26);
- che, in data 01.02.2018, il MIUR le contestava un nuovo un addebito disciplinare, per essersi assentata, nei giorni e periodi indicati nella relativa comunicazione (doc. 27), senza fornire adeguata giustificazione e documentazione medica a supporto, utilizzando l'istituto dell'aspettativa per motivi personali, pur non potendone più fruire;
- che, nonostante le giustificazioni della dipendente (doc. 28), il procedimento si concludeva in data 16.05.2018, con il provvedimento di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per n. 10 giorni (doc. 29);
- che, in data 19.07.2018, il MIUR le contestava un nuovo un addebito disciplinare, per essersi assentata, nei giorni e periodi indicati nella relativa comunicazione (doc. 30), senza fornire adeguata giustificazione e documentazione medica a supporto, utilizzando l'istituto dell'aspettativa per motivi personali, pur non potendone più fruire e sottraendosi alla visita presso la competente commissione medica, fissata su "istanza d'ufficio" del CP 1 proprio per accertare la
,
patologia clinica da cui la dipendente assumeva di essere affetta;
che, nonostante le ulteriori giustificazioni della dipendente (docc. 31 e 32), in cui veniva evidenziato che il CP 1 avrebbe dovuto richiedere l'accertamento dello stato di salute della dipendente sotto il profilo della idoneità “a particolari condizioni di impiego” e non “alle mansioni della qualifica rivestita", la Commissione Medica di Verifica con il verbale del giorno 5 settembre 2018, accertava la semplice “idoneità alla mansione", con la conseguenza che il CP 1 continuava a considerarne ingiustificate le assenze, fino ad emettere nei suoi confronti il DECRETO DIRETTORIALE N. 1927 del 16.11.2018 (doc. 36), notificatole in data 23.11.2018, intimandole il licenziamento con preavviso;
- che nemmeno l'accertamento compiuto in passato, nel 2013, ad opera della Commissione Medica di Verifica, appariva esaustivo (docc. 41 e 42).
- che a tale preavviso di licenziamento faceva seguito la lettera di impugnazione stragiudiziale del medesimo, inoltrata via pec in data 18.01.2019 (doc. 37);
- che l'omissione del Ministero nell'accertamento della suddetta "malattia professionale", confermata dall Parte 3 in data 31 luglio 2018 (doc. 38), ancora durava al tempo dell'impugnazione giudiziale del licenziamento;
-che sarebbe inattendibile il giudizio espresso dall CP_6, in data 27.03.2019 (doc. 43), affermando che: "Gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato nelle lavorazioni svolte l'assenza dello specifico rischio di contrarre la malattia denunciata", posto che l'indagine sul nesso eziologico doveva riguardare non le "lavorazioni sé", ma il contesto e l'ambiente di lavoro, ossia le "modalità di svolgimento delle mansioni", rapportandole non ad un soggetto pienamente autosufficiente, ma ad un soggetto "portatore di handicap".
Costituendosi nel giudizio di primo grado, il MIUR eccepiva la piena legittimità del licenziamento, affermando di aver sempre trattato con attenzione le patologie della ricorrente (prima fra tutte la situazione di "non vedente”) e negando la natura professionale delle ulteriori patologie diagnosticate (da ultimo sub specie di "disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso, moderato, cronico" di cui alla certificazione rilasciata dal Dipartimento di salute mentale dell'Asl Umbria 2) come negata anche dalla Commissione medica di verifica del MEF, nonché dall CP_6.
Sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il Tribunale sospendeva il giudizio in attesa dell'esito di quello vertente tra la ricorrente, 1 CP_6 ed il M.I.U.R., innanzi al Tribunale di Terni, per l'accertamento della natura professionale della medesima malattia.
Conclusosi con sentenza di rigetto, passata in giudicato, tale ultimo contenzioso, la ricorrente riassumeva il giudizio, che si concludeva con la sentenza impugnata, anch'essa di rigetto.
Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che, in merito alla natura professionale della malattia dedotta dalla ricorrente, sia già intervenuto, con sentenza passata in giudicato, l'accertamento negativo della stessa, idoneo ad esplicare i propri effetti anche nel giudizio sottoposto al suo esame, trattandosi di un provvedimento emesso nei confronti delle stesse parti in esso coinvolte (MIUR e Pt 1 e che, in ogni caso:
- da un lato, la ricorrente non avesse dedotto nulla di rilevante in ordine alla responsabilità del datore di lavoro nell'insorgenza della patologia, vista l'assenza di deduzioni in ordine al nesso eziologico intercorrente tra il comportamento datoriale e la malattia lamentata dalla lavoratrice e dall'altro, il CP 1 avesse sufficientemente documentato che non vi era mai stato un atteggiamento di incomprensione od ostilità nei confronti della lavoratrice, la quale, a fronte delle doglianze manifestate, per ben due volte era stata spostata in altra postazione ed autorizzata ad usufruire della proroga del periodo di comporto per 18 mesi, pur non trattandosi di un suo diritto assoluto, bensì soggetto ad una valutazione di compatibilità da parte dell'Amministrazione, come si evince dal tenore letterale della disposizione di cui all'art. 21 ccnl ministeri p.t. vigente, oltre ad aver avuto la possibilità di ottenere assegnazioni temporanee o comandi presso altri enti, il che, nel solo caso della mobilità verso i ruoli del Parte_4 non era stato possibile per l'indisponibilità manifestata da tale ultima Amministrazione e non per cause imputabili a quella di appartenenza.
Il Tribunale ha, inoltre, rilevato come la ricorrente avesse sempre impugnato la sanzione espulsiva unicamente rivendicando la natura professionale della malattia che la costringeva ad assentarsi dal lavoro, senza, tuttavia, mai negare di aver usufruito di ferie, permessi e aspettative esauriti, in luogo della causale relativa alla malattia, per astenersi dal lavoro e, dunque, senza mai contestare l'oggetto degli addebiti ricevuti dalla parte datoriale.
Pt Avverso tale sentenza propone ora appello la evidenziando che l'accertamento richiesto al giudice di prime cure non avrebbe dovuto tenere conto dell'esito del procedimento deciso dal Tribunale di Terni in merito alla natura professionale della malattia ivi dedotta dalla lavoratrice in quanto inconferente ai fini del decidere, vertendo la controversia sottoposta al suo esame sulla diversa questione della legittimità del licenziamento subito dalla lavoratrice per essersi la stessa assentata plurime volte dal lavoro senza provvedere alla previa comunicazione dei relativi periodi di assenza e senza fornirne idonea giustificazione.
Ritiene, inoltre, l'appellante che il Tribunale di Roma non abbia tenuto in debita considerazione la violazione della normativa europea ed interna disciplinante l'adeguamento dell'ambiente di lavoro alle particolari esigenze delle persone con disabilità da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro e che avrebbe dovuto disporre una CTU, quanto meno per valutare l'adeguatezza e l'idoneità dell'ambiente di lavoro in cui la ricorrente è stata costretta a prestare servizio, in ragione delle sue specifiche esigenze.
Si è costituito nel presente giudizio il Controparte 1 insistendo per il rigetto del gravame e per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza di discussione del 23.09.2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
OOOOOO
O
E' di preliminare e dirimente rilievo rispetto ad ogni altra questione osservare che ai sensi dell'art. 55 quater D.lgs. 165/2001 "Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;".
Orbene, si legge nel provvedimento espulsivo che:
- con nota del 13.7.2018 dirigente dell Parte_5 "presso cui la prestava servizio aveva segnalato ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4,
[...]
d.lgs. 165/2001 che la dipendente si era assentata dal servizio dal giorno 7 dicembre 2017, senza presentare valida giustificazione, limitandosi a trasmettere all'Ufficio di appartenenza una serie di comunicazioni nelle quali chiedeva giorni di aspettativa per esigenze personali non documentate (e con precedente nota del 2.7.2018 era stata formalmente diffidata a rientrare in servizio non oltre il
9.7.2018, con l'avvertimento che in mancanza sarebbe incorsa nell'applicazione della sanzione del licenziamento);
- che si era assentata senza giustificazioni anche in data 16.10.2017, incorrendo nella sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per n. 2 giorni, nonché nelle seguenti date: 2 3 4 novembre 2017, 10 novembre 2017, 17 novembre 2017, 21 - 22 - 23 - 24 novembre
2017, 29 novembre 2017, dal 17.12.2017 al 15.01.2018, con conseguente sospensione dal servizio e privazione della retribuzione per n. 10 giorni;
-che "dalle giustificazioni fornite e dalla documentazione agli atti non emerge alcun elemento idoneo ad escludere la capacità naturale della dipendente e la conseguente possibilità di adempiere agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Amministrazione datrice di lavoro connessi al dedotto stato di malattia nel periodo delle assenze" (quarto considerato del provvedimento espulsivo), come attestato dalla competente Commissione medica di verifica;
- che le reiterate assenze della Pt 1 protrattesi ininterrottamente dal 16.01.2018, dovevano essere seguite, nelle forme inderogabili previste dall'art. 55 septies, d.lgs. 165/201, da attestazione medica comprovante in modo specifico i periodi di assenza per malattia, tramite il medico dipendente del Pt 6 che deve procedere obbligatoriamente alla trasmissione telematica dei periodi di malattia all CP 7;
- che la Commissione medica di verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n.q. organo sanitario deputato al rilascio di pareri tecnico-sanitari alle Amministrazioni dello Stato, ha accertato l'idoneità al servizio della dipendente, come da verbale della visita medica del 5.9.2018;
che dalle suddette circostanze oggettive e soggettive sarebbe emersa inconfutabilmente la consapevolezza e volontarietà della condotta anti-disciplinare posta reiteratamente in essere dalla lavoratrice, elementi tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, per il venir meno dell'elemento fiduciario, unitamente alla gravità dell'inadempimento integrato con le suddette assenze continuate e ingiustificate.
A fronte di tali addebiti, la Pt 1 nella lettera di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ha ammesso di aver fruito dell'aspettativa per motivi personali della quale non poteva fruire.
Dalla documentazione in atti è, inoltre, emerso quanto segue.
Pt Anzitutto, è emerso come nelle annualità 2013 e 2014 la abbia fruito di 34 giorni di ferie in più di quelli spettanti, con conseguente necessità di coprire l'eccedenza con un numero di giorni di aspettativa per comprovati motivi personali e familiari pari a quelli da recuperare.
La dipendente, tuttavia, rinunciava all'aspettativa.
È emerso inoltre che in data 20-24.10.2016, il Ministero comunicava alla dipendente di averle già concesso, in considerazione delle sue condizioni di salute psico-fisiche, una proroga eccezionale del rapporto di lavoro, nonostante il superamento del periodo di comporto, avvertendola dell'imminente superamento anche del secondo periodo di comporto concesso e invitandola a rientrare in servizio entro il 6.11.2016, per non incorrere nella risoluzione del rapporto di lavoro, essendo prossima al raggiungimento di 1080 giorni di malattia nell'ultimo triennio.
Pt Del pari è emerso che, alla data del 14.07.2017, la disponeva di soli 2 giorni di ferie residui per l'anno 2017, avendo già fruito di tutti gli altri maturati sino a quella data.
Pt La fruiva di un periodo di aspettativa per motivi personali, dal 27.07.2017 al 01.09.2017, pur avendone chiesto l'autorizzazione in data 31.07.2017, ossia in data successiva all'inizio del periodo indicato;
inoltre, la richiesta di ferie formulata all'Amministrazione in data 13.09.2017, per
1'11.09.2017, non veniva accolta, avendo la dipendente terminato i giorni di ferie a sua disposizione
Pt In data 16.10.2017, la chiedeva di potersi assentare in quello stesso giorno, per motivi personali;
del pari, per il 27.10.2017, la dipendente, con mail del 26.10.2017, chiedeva di poter fruire di un giorno di aspettativa per esigenze personali, non avendo più giorni di ferie a sua disposizione. Successivamente, dipendente chiedeva di poter fruire anche di altri periodi di aspettativa per motivi personali, ossia dal 30.10.2017 al 3.11.2017, in data 10.11.2017 e dal 16 al 17.11.2017; tuttavia, il CP 1 in data 17.11.2017, riscontrava negativamente tutte le predette richieste, "
avendo la dipendente già fruito del periodo di aspettativa spettante, dal 27.7.2017 al 1°.09.2017 e non avendo successivamente compiuto quattro mesi di servizio attivo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del CCNI vigente ratione temporis.
Nonostante il mancato decorso del termine di 4 mesi previsto dalla suddetta disposizione del CCNI, la dipendente continuava a chiedere giornate di aspettativa, per i seguenti periodi: il 7.12.2017, l'11.12.2017, il 12.12.2017, dal 13 al 15.12.2017, il 18 e il 19 dicembre 2017, il 22.12.2017, dal 27 al 29 dicembre 2017, dal 2 al 3 gennaio 2018, dal 4 al 5 gennaio 2018, dall'8 al 9 gennaio 2018, dal 10 al 12 gennaio 2018, dal 15 al 17 gennaio 2018, dal 18 al 19 gennaio 2018, dal 22 al 26 gennaio 2018, dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018, fino a che, in data 29 gennaio 2018,
l'Amministrazione non le ribadiva che non aveva più a sua disposizione giorni di aspettativa, non avendo mai compiuto quattro mesi di servizio attivo dopo il periodo di aspettativa goduto dal
27.7.2017 al 1°.09. 2017. Tuttavia, la lavoratrice si assentava ugualmente dal servizio nelle date richieste.
Come si vede, dunque, dal 16.01.2018, la dipendente ha effettivamente posto in essere numerose assenze ingiustificate, oltre a quelle già sanzionate mediante i due suddetti provvedimenti disciplinari di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, protrattesi sino al 15 gennaio 2018.
Pt Difatti, la per le suddette assenze, fruiva di giorni di aspettativa invero non spettanti alla stessa, come già chiaritole dai competenti Uffici del Ministero, dapprima in data 17.11.2017 e poi in data 29.01.2018.
Pertanto, a prescindere dalla contestazione relativa alla assenza del 28.09.2017, che è stata poi imputata all'ultimo giorno di permesso "per particolari motivi personali e familiari" ex art. 18 CCNL, allora ancora disponibile (v. atti del procedimento disciplinare), risultano, comunque, ampiamente superati dalla lavoratrice, con le assenze poste in essere dal 16.10.2017 in poi - ed in particolare quelle dal 16.01.2018 in poi -, i limiti di tolleranza previsti dall'art. 55 quater, comma 1, lett. b), D.lgs. 165/2001, oltre cui poter procedere all'irrogazione della sanzione del licenziamento disciplinare.
Del resto, al contrario di quanto ritenuto dalla difesa di parte appellante, dette assenze non possono ritenersi giustificate in ragione della mera conoscenza da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro del particolare stato di salute mentale della dipendente, come prospettato dalla stessa sulla base dei referti medici in atti, in quanto le assenze de quibus non sono mai state giustificate come assenze per malattia, nei modi di legge, ossia mediante apposito certificato medico, proveniente da un medico del S.S.N., trasmesso all e comunicato alla parte datoriale, comprovante in modo specifico i periodi di assenza per malattia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 55 septies,
D.lgs. 165/2001.
Per tali ragioni, risulta inconferente ai fini del decidere l'accertamento dell'origine professionale della sindrome depressiva reattiva lamentata dalla lavoratrice, non potendosi, al riguardo, invocare l'applicazione della disciplina inerente alle ipotesi di superamento del periodo di comporto, come delineata dalla Suprema Corte nella recente sentenza n. 11136/2023, in quanto, allo stato, non ne ricorrono i presupposti.
Nella detta pronuncia, invero, la Cassazione, dando seguito ad un orientamento già enunciato in precedenza, ha chiarito dapprima che le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale rientrano - a tutti gli effetti - nella nozione di infortunio e malattia di cui all'art. 2110 cod. civ., con conseguente loro concorso, al pari di qualsiasi altra assenza per malattia o infortunio dipendenti da fattori causali extralavorativi, nella formazione del "montante" del periodo di comporto, cioè il periodo di tempo massimo decorso il quale il datore di lavoro è legittimato ad intimare il licenziamento ai sensi del secondo comma dell'art. 2110 cod. civ, e poi che non è "sufficiente, perché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, che si tratti di malattia di origine professionale, meramente connessa cioè alla prestazione lavorativa, ma è necessario che in relazione a tale malattia e alla sua genesi sussista una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 cod. civ.".
Tuttavia, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per valutare la responsabilità della parte datoriale nella causazione della malattia dedotta dalla quale giustificazione postuma delle assenze contestate alla stessa a monte del provvedimento espulsivo impugnato, al fine di giustificare l'eventuale superamento del periodo di comporto applicabile al rapporto lavorativo oggetto di esame e decretare l'illegittimità del licenziamento per cui è causa, in quanto il licenziamento impugnato è stato intimato alla lavoratrice per motivi diversi dal superamento del periodo di comporto, in specie, ai sensi dell'art. 55 quater, lett. b) D.lgs. 165/2001, per essersi la dipendente assentata dal servizio per oltre 3 giorni, senza documentarne la giustificazione e pur non potendo fruire dei periodi di aspettativa richiesti in relazione alle assenze de quibus.
dipendente, inPeraltro, sempre in violazione di quanto previsto dalla predetta norma del TUPI, seguito alle suddette assenze ingiustificate, non è rientrata in servizio nel termine fissato dall'Amministrazione e non ha fornito alcuna giustificazione nemmeno in merito all'inottemperanza all'ordine di servizio in tal senso ricevuto, come del resto mai disatteso dall'odierna appellante.
Di conseguenza, appare superflua, per i fini che qui interessano, ogni indagine relativa alla eventuale responsabilità datoriale nella causazione della malattia psichica della dipendente, dedotta ex post quale giustificazione delle assenze contestate alla stessa, a maggior modo, in quanto, detta malattia non risulta certificata da apposita attestazione medica comprovante in modo specifico i periodi di prognosi prescritti, a giustificazione delle predette assenze, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 55 septies, D.lgs. 165/2001.
Dunque, a prescindere dalla natura professionale della malattia de qua e dalla responsabilità datoriale nella relativa causazione, non si rinvengono nella specie elementi sufficienti per ritenere illegittimo il licenziamento impugnato.
Ed invero, la piena capacità intendere e di volere della dipendente, come accertata dalla competente Commissione medica di verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, seppure in relazione alla idoneità psichica della stessa all'espletamento delle mansioni attribuite, consente di affermare la coscienza e volontà delle violazioni poste in essere dalla lavoratrice con riferimento all'inosservanza dell'obbligo di comunicare le proprie assenze per malattia nei modi previsti dall'art. 55 septies del TUPI, nonché del divieto di usufruire di periodi di aspettativa per motivi personali, sino al decorso di quattro mesi di servizio attivo dall'ultima aspettativa goduta, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del CCNI.
In altri termini, risulta evidente la coscienza e volontà della lavoratrice nell'assentarsi dal lavoro senza valide giustificazioni.
Del pari la dipendente, pur sapendo di essere obbligata ai sensi dell'art. 55 quater TUPI a rientrare in servizio nel termine assegnatole dall'Amministrazione, per non incorrere nella sanzione disciplinare del licenziamento, ha deliberatamente scelto di non ottemperare all'ordine di servizio, senza mai provare la sussistenza di eventuali impedimenti (cfr. contestazione disciplinare a pag. 109 degli allegati al ricorso di primo grado).
A ciò si aggiunga che nonostante Commissione medica di verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia accertato l'idoneità della lavoratrice all'espletamento delle mansioni assegnate, nonostante la presenza del disturbo ansioso-depressivo contratto dalla stessa, "fatte salve le prescrizioni" del medico curante, la nel periodo oggetto di causa, pur senza mai dimostrare di contro la propria inidoneità psico-fisica al lavoro e/o "a particolari condizioni di impiego" e senza mai dimostrare la sussistenza di prescrizioni del medico curante indicanti specificamente l'esigenza di astenersi dalle prestazioni lavorative e/o dalla frequentazione dell'ambiente lavorativo, per il tempo delle assenze contestate, si è di fatto rifiutata di svolgerle, coscientemente e volutamente, assentandosi reiteratamente dal servizio, in mancanza di validi permessi.
Tali elementi consentono di ritenere compromesso definitivamente il legame fiduciario che deve sussistere tra datore di lavoro e dipendente, essendo venuta meno la possibilità di confidare sia nella futura regolarità della condotta della lavoratrice, rimasta immutata pur a fronte dei molteplici provvedimenti disciplinari subiti, sia nell'adempimento delle prestazioni dovute da quest'ultima, in base al contratto stipulato tra le parti.
Il licenziamento impugnato risulta, dunque, giustificato e legittimo, sia dal punto di vista oggettivo che dal punto di vista soggettivo, essendo venuti meno i presupposti per una proficua e sana prosecuzione del rapporto di lavoro instaurato tra le parti.
Medesime considerazioni valgono per le precedenti sanzioni disciplinari comminate nei confronti della posto che le stesse sono state precedute da plurimi ammonimenti e chiarimenti rivolti alla lavoratrice, per inibire la reiterazione delle condotte anti-disciplinari di volta in volta segnalate, nonché correttamente motivate al fine di prevenire comportamenti recidivi della stessa.
Diverso sarebbe stato se la dipendente, anziché richiedere permessi, ferie e aspettative, avesse rispettato l'iter burocratico per fruire delle assenze per malattia necessarie in base al suo stato di salute psico-fisica, ancorché superando il periodo di comporto, salvo poi provare la causa professionale della malattia e imputarla alla responsabilità del datore di lavoro, per l'inosservanza della normativa vigente in materia di protezione e inclusione dei lavoratori con disabilità, a dimostrazione dell'illegittimità dell'eventuale licenziamento intimato per il superamento del periodo di comporto.
Solo in tale ultimo caso, vi sarebbero stati i presupposti per eventuali approfondimenti peritali volti alla verifica del nesso causale tra la malattia della lavoratrice e il contesto lavorativo in cui operava la stessa, nonché dell'apporto causale del comportamento datoriale nell'insorgenza della condizione patogena, qualora quest'ultima fosse stata adeguatamente provata.
A tale ultimo riguardo, deve osservarsi, peraltro, come la lavoratrice non abbia mai fornito alcuna prova dell'inadeguatezza del contesto in cui operava rispetto alle sue condizioni di salute, limitandosi invero a delle mere deduzioni, prive di qualsivoglia riscontro.
In questo senso, si condividono le valutazioni compiute dal primo giudice, laddove afferma, da un lato, "in tale situazione di deficit istruttorio, non si è ritenuto di dover affidare la -pur richiesta- CTU medico-legale, costituendo la stessa non un mezzo di prova bensì una valutazione delle prove già acquisite (come detto, nel caso ampiamente insufficienti)" e dall'altro "quand'anche si potesse
(ma così non è) imputare le assenze a malattia professionale, sta di fatto che la ricorrente (quando lo ha fatto) ha motivato le assenze con causali diverse dalla malattia (permessi, aspettativa ecc.) rendendo impossibile, a posteriori, mutare detta causale, laddove avrebbe dovuto utilizzare la causale a suo dire corretta, contestando ed impugnando poi l'eventuale licenziamento per superamento del comporto in ipotesi irrogatole;
".
Ed invero, nel caso in esame, la CTU richiesta dall'odierna appellante oltre ad essere meramente esplorativa, sarebbe stata ultronea rispetto al petitum mediato e immediato delle domande formulate da quest'ultima, che poneva come unica finalità quella di accertare l'illegittimità del licenziamento, così come oggettivamente intimato alla lavoratrice, per la mancanza di giustificazione delle assenze compiute dalla stessa.
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
La natura e la delicatezza delle questioni trattate e la qualità della parte appellante integrano giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
Deve darsi atto della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, da parte dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte,
Rigetta l'appello.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento da pate dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 23/09/2025
Il Presidente estensore dott. IA Pia Di Stefano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. IA Pia Di Stefano Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23/09/2025,
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1772/2025
vertente tra
Parte 1 ro e IA UI OM),
Parte appellante contro
,in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 26/2024 emessa dal Tribunale di Roma, II Sezione Lavoro e previdenza, pubblicata il 2 gennaio 2024, non notificata.
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto contro il Controparte 1 innanzi al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, Parte 1 ha impugnato il licenziamento disciplinare intimatole in data 16.11.2018 dall'Amministrazione convenuta, chiedendo dichiararsene l'illegittimità e disporsene l'annullamento, con gli effetti reintegratori e risarcitori previsti dalla legge (unitamente alle precedenti sanzioni disciplinari conservative), in ragione del mancato riconoscimento della malattia professionale contratta dalla Pt 1 per omessa adozione da parte del datore di lavoro di misure atte a prevenirla o eliminarne l'incidenza e la conseguente mancata attribuzione delle assenze (comprese quelle diversamente motivate) a malattia professionale, non incidente sul periodo di comporto.
A sostegno della pretesa azionata, la ricorrente deduceva:
[...]- di essere stata assunta con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, dal nel febbraio del 2005, con la qualifica di "operatore",Controparte 2
e impiegata come "centralinista non vedente", ai sensi della legge n. 113 del 29.03.1985;
di avere svolto tali mansioni dapprima presso un ufficio scolastico della Provincia di Terni e poi presso la sede centrale del MIUR ove era stata trasferita nel 2010, come addetta al centralino;
-di aver lavorato, sin dalla propria assunzione nel 2005, in un ambiente lavorativo non idoneo per la personale condizione (di non vedente), senza il supporto di persone e strumenti necessari: prima in un sottoscala, senza l'uso di segnalatori tattici, poi in una stanza migliore, ma priva di una barra braill funzionante;
-che dal 2010, presso il centralino della sede centrale a Roma, in Viale Trastevere, era stata costretta a condividere una stanza con altri 5 colleghi di cui 2, essendo coniugi, spesso litigavano, non curanti di trovarsi in un luogo di lavoro;
- che, inoltre, poiché si recava al lavoro accompagnata da sua madre, il dirigente aveva tentato di allontanarla dal suo supporto e la difficoltà di raggiungere, dalla sede del centralino, i servizi igienici, aveva peggiorato la sua condizione lavorativa;
che, in seguito ad alcune segnalazioni rivolte al Ministero era stata spostata dall'ufficio del centralino in una piccola stanza insieme ad un'altra collega, addetta alla consegna dei pass al pubblico, che, per la natura dell'attività svolta, interferiva con lo svolgimento delle sue mansioni, complicandone la difficoltà;
-· che anche nella nuova collocazione non riusciva a raggiungere agevolmente i servizi igienici a causa dell'inidoneità della struttura;
- che, dal 2010, a causa delle condizioni di lavoro in cui era costretta ad operare, della ostilità di alcuni colleghi e del rapporto ostico anche con il dirigente, la dipendente si era ammalata di un disturbo di natura psico-fisica;
· che, in particolare, il Dipartimento di Salute Mentale dell Controparte_3 in persona della
Dott.ssa Pt 2 nel 2011, aveva rilevato l'insorgenza nella paziente di un "crescente stato d'ansia, con stati di agitazione e crisi di pianto”;
[...]che il Dott. Per 1 del Dipartimento di Neuroscienze e neuroriabilitazione dell
Controparte 4 aveva evidenziato un "quadro ansioso depressivo, con crisi di pianto, stato di agitazione, insonnia e ritiro sociale", derivante dal disagio subito nell'ambiente di lavoro;
- che era stata sottoposta anche ad ulteriori visite;
- che tale stato patologico la portava ad assentarsi spesso dal lavoro, con superamento dei 18 mesi di assenza per malattia, consentiti nel triennio in base alla contrattazione collettiva di riferimento, nel solo periodo compreso fra agosto 2011 e giugno 2013;
· che, pertanto, vista la necessità di assentarsi ulteriormente, si vedeva costretta ad avvalersi del
-
diritto al rinnovo del periodo di comporto, per ulteriori 18 mesi, ex art. 21 comma 2, del CCNL 1994-1997;
- che, a causa del protrarsi della malattia (come da attestazioni mediche in atti), stava per incorrere nel superamento anche del secondo periodo di comporto, rischiando il conseguente licenziamento, quando si era vista, per tale ragione, costretta ad avvalersi di altri rimedi contrattualmente predisposti per assentarsi dal lavoro, come le ferie;
-- che, infatti, il Direttore Generale del MIUR, la aveva già avvisata con distinte lettere e telegrammi, del 20, 21 e 24 ottobre 2016 - che, in caso di mancato rientro in servizio entro la data del
6 novembre 2016, sarebbe stata certamente licenziata;
che, pertanto, nonostante fosse ancora in malattia, alla data del 2 novembre 2016 rientrava in servizio per non rischiare il licenziamento;
- che, dunque, nel mese di luglio 2017, il MIUR le comunicava che non le rimanevano più giorni di ferie utilizzabili, poiché già tutti fruiti;
-· che, per assentarsi dal 27 luglio al 1° settembre del 2017, si era avvalsa del diritto di chiedere l'aspettativa (non retribuita) per motivi personali e poi, avendo esaurito i giorni di ferie aveva chiesto un giorno di permesso ex art. 18 CCNL per il 28.09.2017 e, a decorrere dal 16.10.2017, giustificava la propria assenza per malattia, impropriamente, come "aspettativa per motivi personali", per non incorrere nel superamento del periodo di comporto;
-che nei periodi di presenza in servizio aveva sempre segnalato le proprie esigenze e difficoltà al competente direttore;
- che, in data 23.01.2017, presso il Dipartimento di Salute Mentale dell Controparte_5
[...] era risultato, a seguito di apposita visita: "Dall'anamnesi patologica prossima e remota, dall'esame diretto, dalla somministrazione della testistica, si evidenzia un Disturbo dell'Adattamento con ansia ed umore depresso, moderato, cronico (Cod. ICD-9: 309.4), insorto in seguito a stress in ambito lavorativo”;
- che, a causa di tale condizione, dapprima chiedeva al MIUR di ottenere il comando presso altra amministrazione e successivamente rivolgeva appello addirittura al Presidente della Repubblica, il quale la informava di avere sottoposto la questione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- che, in data 29.07.2017, stante il protrarsi delle criticità del contesto lavorativo, per il tramite del proprio procuratore, inoltrava al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Capo dello Stato, un'istanza-diffida affinché la P.A. ponesse fine al disagio manifestato e ottemperasse alle Direttive europee per la tutela del lavoro dei disabili, allegando alla suddetta istanza tutta la documentazione medica attestante la malattia della ricorrente e la possibile natura professionale della stessa;
-che in riscontro alla lettera de qua, il direttore pro tempore negava qualsiasi responsabilità della parte datoriale, evidenziando che la dipendente, già nel 2013, avrebbe potuto essere licenziata per il superamento del periodo di comporto, pur sapendo che era diritto della lavoratrice fruire invero di un secondo periodo;
- che, in data 19.10.2017, il MIUR emetteva l'atto di CONTESTAZIONE DI ADDEBITO, prot.
n. 20785 (doc. 22), in cui contestava alla ricorrente di essere risultata assente dal servizio, giusta la nota prot. n. 20409 del 16.10.2017 del Dirigente Per 2 nelle date rispettivamente del 28.09.2017 e 16.10.2017, “senza alcuna giustificazione" (il 28.09.2017) e “senza alcuna richiesta" (il 16.10.2017), nonostante le tempestive comunicazioni di assenza, al contrario, inviate dalla dipendente, alla parte datoriale, in data 28.09.2017 per fruire di un giorno di "permesso ex art. 18 del CCNL" e in data 16.10.2017 per "aspettativa per motivi personali";
- che nonostante le giustificazioni della lavoratrice (docc. 23 e 24), il procedimento disciplinare si concludeva in data 08.01.2018 con il provvedimento di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per n. 2 giorni (doc. 26);
- che, in data 01.02.2018, il MIUR le contestava un nuovo un addebito disciplinare, per essersi assentata, nei giorni e periodi indicati nella relativa comunicazione (doc. 27), senza fornire adeguata giustificazione e documentazione medica a supporto, utilizzando l'istituto dell'aspettativa per motivi personali, pur non potendone più fruire;
- che, nonostante le giustificazioni della dipendente (doc. 28), il procedimento si concludeva in data 16.05.2018, con il provvedimento di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per n. 10 giorni (doc. 29);
- che, in data 19.07.2018, il MIUR le contestava un nuovo un addebito disciplinare, per essersi assentata, nei giorni e periodi indicati nella relativa comunicazione (doc. 30), senza fornire adeguata giustificazione e documentazione medica a supporto, utilizzando l'istituto dell'aspettativa per motivi personali, pur non potendone più fruire e sottraendosi alla visita presso la competente commissione medica, fissata su "istanza d'ufficio" del CP 1 proprio per accertare la
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patologia clinica da cui la dipendente assumeva di essere affetta;
che, nonostante le ulteriori giustificazioni della dipendente (docc. 31 e 32), in cui veniva evidenziato che il CP 1 avrebbe dovuto richiedere l'accertamento dello stato di salute della dipendente sotto il profilo della idoneità “a particolari condizioni di impiego” e non “alle mansioni della qualifica rivestita", la Commissione Medica di Verifica con il verbale del giorno 5 settembre 2018, accertava la semplice “idoneità alla mansione", con la conseguenza che il CP 1 continuava a considerarne ingiustificate le assenze, fino ad emettere nei suoi confronti il DECRETO DIRETTORIALE N. 1927 del 16.11.2018 (doc. 36), notificatole in data 23.11.2018, intimandole il licenziamento con preavviso;
- che nemmeno l'accertamento compiuto in passato, nel 2013, ad opera della Commissione Medica di Verifica, appariva esaustivo (docc. 41 e 42).
- che a tale preavviso di licenziamento faceva seguito la lettera di impugnazione stragiudiziale del medesimo, inoltrata via pec in data 18.01.2019 (doc. 37);
- che l'omissione del Ministero nell'accertamento della suddetta "malattia professionale", confermata dall Parte 3 in data 31 luglio 2018 (doc. 38), ancora durava al tempo dell'impugnazione giudiziale del licenziamento;
-che sarebbe inattendibile il giudizio espresso dall CP_6, in data 27.03.2019 (doc. 43), affermando che: "Gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato nelle lavorazioni svolte l'assenza dello specifico rischio di contrarre la malattia denunciata", posto che l'indagine sul nesso eziologico doveva riguardare non le "lavorazioni sé", ma il contesto e l'ambiente di lavoro, ossia le "modalità di svolgimento delle mansioni", rapportandole non ad un soggetto pienamente autosufficiente, ma ad un soggetto "portatore di handicap".
Costituendosi nel giudizio di primo grado, il MIUR eccepiva la piena legittimità del licenziamento, affermando di aver sempre trattato con attenzione le patologie della ricorrente (prima fra tutte la situazione di "non vedente”) e negando la natura professionale delle ulteriori patologie diagnosticate (da ultimo sub specie di "disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso, moderato, cronico" di cui alla certificazione rilasciata dal Dipartimento di salute mentale dell'Asl Umbria 2) come negata anche dalla Commissione medica di verifica del MEF, nonché dall CP_6.
Sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il Tribunale sospendeva il giudizio in attesa dell'esito di quello vertente tra la ricorrente, 1 CP_6 ed il M.I.U.R., innanzi al Tribunale di Terni, per l'accertamento della natura professionale della medesima malattia.
Conclusosi con sentenza di rigetto, passata in giudicato, tale ultimo contenzioso, la ricorrente riassumeva il giudizio, che si concludeva con la sentenza impugnata, anch'essa di rigetto.
Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che, in merito alla natura professionale della malattia dedotta dalla ricorrente, sia già intervenuto, con sentenza passata in giudicato, l'accertamento negativo della stessa, idoneo ad esplicare i propri effetti anche nel giudizio sottoposto al suo esame, trattandosi di un provvedimento emesso nei confronti delle stesse parti in esso coinvolte (MIUR e Pt 1 e che, in ogni caso:
- da un lato, la ricorrente non avesse dedotto nulla di rilevante in ordine alla responsabilità del datore di lavoro nell'insorgenza della patologia, vista l'assenza di deduzioni in ordine al nesso eziologico intercorrente tra il comportamento datoriale e la malattia lamentata dalla lavoratrice e dall'altro, il CP 1 avesse sufficientemente documentato che non vi era mai stato un atteggiamento di incomprensione od ostilità nei confronti della lavoratrice, la quale, a fronte delle doglianze manifestate, per ben due volte era stata spostata in altra postazione ed autorizzata ad usufruire della proroga del periodo di comporto per 18 mesi, pur non trattandosi di un suo diritto assoluto, bensì soggetto ad una valutazione di compatibilità da parte dell'Amministrazione, come si evince dal tenore letterale della disposizione di cui all'art. 21 ccnl ministeri p.t. vigente, oltre ad aver avuto la possibilità di ottenere assegnazioni temporanee o comandi presso altri enti, il che, nel solo caso della mobilità verso i ruoli del Parte_4 non era stato possibile per l'indisponibilità manifestata da tale ultima Amministrazione e non per cause imputabili a quella di appartenenza.
Il Tribunale ha, inoltre, rilevato come la ricorrente avesse sempre impugnato la sanzione espulsiva unicamente rivendicando la natura professionale della malattia che la costringeva ad assentarsi dal lavoro, senza, tuttavia, mai negare di aver usufruito di ferie, permessi e aspettative esauriti, in luogo della causale relativa alla malattia, per astenersi dal lavoro e, dunque, senza mai contestare l'oggetto degli addebiti ricevuti dalla parte datoriale.
Pt Avverso tale sentenza propone ora appello la evidenziando che l'accertamento richiesto al giudice di prime cure non avrebbe dovuto tenere conto dell'esito del procedimento deciso dal Tribunale di Terni in merito alla natura professionale della malattia ivi dedotta dalla lavoratrice in quanto inconferente ai fini del decidere, vertendo la controversia sottoposta al suo esame sulla diversa questione della legittimità del licenziamento subito dalla lavoratrice per essersi la stessa assentata plurime volte dal lavoro senza provvedere alla previa comunicazione dei relativi periodi di assenza e senza fornirne idonea giustificazione.
Ritiene, inoltre, l'appellante che il Tribunale di Roma non abbia tenuto in debita considerazione la violazione della normativa europea ed interna disciplinante l'adeguamento dell'ambiente di lavoro alle particolari esigenze delle persone con disabilità da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro e che avrebbe dovuto disporre una CTU, quanto meno per valutare l'adeguatezza e l'idoneità dell'ambiente di lavoro in cui la ricorrente è stata costretta a prestare servizio, in ragione delle sue specifiche esigenze.
Si è costituito nel presente giudizio il Controparte 1 insistendo per il rigetto del gravame e per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza di discussione del 23.09.2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
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E' di preliminare e dirimente rilievo rispetto ad ogni altra questione osservare che ai sensi dell'art. 55 quater D.lgs. 165/2001 "Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;".
Orbene, si legge nel provvedimento espulsivo che:
- con nota del 13.7.2018 dirigente dell Parte_5 "presso cui la prestava servizio aveva segnalato ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4,
[...]
d.lgs. 165/2001 che la dipendente si era assentata dal servizio dal giorno 7 dicembre 2017, senza presentare valida giustificazione, limitandosi a trasmettere all'Ufficio di appartenenza una serie di comunicazioni nelle quali chiedeva giorni di aspettativa per esigenze personali non documentate (e con precedente nota del 2.7.2018 era stata formalmente diffidata a rientrare in servizio non oltre il
9.7.2018, con l'avvertimento che in mancanza sarebbe incorsa nell'applicazione della sanzione del licenziamento);
- che si era assentata senza giustificazioni anche in data 16.10.2017, incorrendo nella sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per n. 2 giorni, nonché nelle seguenti date: 2 3 4 novembre 2017, 10 novembre 2017, 17 novembre 2017, 21 - 22 - 23 - 24 novembre
2017, 29 novembre 2017, dal 17.12.2017 al 15.01.2018, con conseguente sospensione dal servizio e privazione della retribuzione per n. 10 giorni;
-che "dalle giustificazioni fornite e dalla documentazione agli atti non emerge alcun elemento idoneo ad escludere la capacità naturale della dipendente e la conseguente possibilità di adempiere agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Amministrazione datrice di lavoro connessi al dedotto stato di malattia nel periodo delle assenze" (quarto considerato del provvedimento espulsivo), come attestato dalla competente Commissione medica di verifica;
- che le reiterate assenze della Pt 1 protrattesi ininterrottamente dal 16.01.2018, dovevano essere seguite, nelle forme inderogabili previste dall'art. 55 septies, d.lgs. 165/201, da attestazione medica comprovante in modo specifico i periodi di assenza per malattia, tramite il medico dipendente del Pt 6 che deve procedere obbligatoriamente alla trasmissione telematica dei periodi di malattia all CP 7;
- che la Commissione medica di verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n.q. organo sanitario deputato al rilascio di pareri tecnico-sanitari alle Amministrazioni dello Stato, ha accertato l'idoneità al servizio della dipendente, come da verbale della visita medica del 5.9.2018;
che dalle suddette circostanze oggettive e soggettive sarebbe emersa inconfutabilmente la consapevolezza e volontarietà della condotta anti-disciplinare posta reiteratamente in essere dalla lavoratrice, elementi tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, per il venir meno dell'elemento fiduciario, unitamente alla gravità dell'inadempimento integrato con le suddette assenze continuate e ingiustificate.
A fronte di tali addebiti, la Pt 1 nella lettera di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ha ammesso di aver fruito dell'aspettativa per motivi personali della quale non poteva fruire.
Dalla documentazione in atti è, inoltre, emerso quanto segue.
Pt Anzitutto, è emerso come nelle annualità 2013 e 2014 la abbia fruito di 34 giorni di ferie in più di quelli spettanti, con conseguente necessità di coprire l'eccedenza con un numero di giorni di aspettativa per comprovati motivi personali e familiari pari a quelli da recuperare.
La dipendente, tuttavia, rinunciava all'aspettativa.
È emerso inoltre che in data 20-24.10.2016, il Ministero comunicava alla dipendente di averle già concesso, in considerazione delle sue condizioni di salute psico-fisiche, una proroga eccezionale del rapporto di lavoro, nonostante il superamento del periodo di comporto, avvertendola dell'imminente superamento anche del secondo periodo di comporto concesso e invitandola a rientrare in servizio entro il 6.11.2016, per non incorrere nella risoluzione del rapporto di lavoro, essendo prossima al raggiungimento di 1080 giorni di malattia nell'ultimo triennio.
Pt Del pari è emerso che, alla data del 14.07.2017, la disponeva di soli 2 giorni di ferie residui per l'anno 2017, avendo già fruito di tutti gli altri maturati sino a quella data.
Pt La fruiva di un periodo di aspettativa per motivi personali, dal 27.07.2017 al 01.09.2017, pur avendone chiesto l'autorizzazione in data 31.07.2017, ossia in data successiva all'inizio del periodo indicato;
inoltre, la richiesta di ferie formulata all'Amministrazione in data 13.09.2017, per
1'11.09.2017, non veniva accolta, avendo la dipendente terminato i giorni di ferie a sua disposizione
Pt In data 16.10.2017, la chiedeva di potersi assentare in quello stesso giorno, per motivi personali;
del pari, per il 27.10.2017, la dipendente, con mail del 26.10.2017, chiedeva di poter fruire di un giorno di aspettativa per esigenze personali, non avendo più giorni di ferie a sua disposizione. Successivamente, dipendente chiedeva di poter fruire anche di altri periodi di aspettativa per motivi personali, ossia dal 30.10.2017 al 3.11.2017, in data 10.11.2017 e dal 16 al 17.11.2017; tuttavia, il CP 1 in data 17.11.2017, riscontrava negativamente tutte le predette richieste, "
avendo la dipendente già fruito del periodo di aspettativa spettante, dal 27.7.2017 al 1°.09.2017 e non avendo successivamente compiuto quattro mesi di servizio attivo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del CCNI vigente ratione temporis.
Nonostante il mancato decorso del termine di 4 mesi previsto dalla suddetta disposizione del CCNI, la dipendente continuava a chiedere giornate di aspettativa, per i seguenti periodi: il 7.12.2017, l'11.12.2017, il 12.12.2017, dal 13 al 15.12.2017, il 18 e il 19 dicembre 2017, il 22.12.2017, dal 27 al 29 dicembre 2017, dal 2 al 3 gennaio 2018, dal 4 al 5 gennaio 2018, dall'8 al 9 gennaio 2018, dal 10 al 12 gennaio 2018, dal 15 al 17 gennaio 2018, dal 18 al 19 gennaio 2018, dal 22 al 26 gennaio 2018, dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018, fino a che, in data 29 gennaio 2018,
l'Amministrazione non le ribadiva che non aveva più a sua disposizione giorni di aspettativa, non avendo mai compiuto quattro mesi di servizio attivo dopo il periodo di aspettativa goduto dal
27.7.2017 al 1°.09. 2017. Tuttavia, la lavoratrice si assentava ugualmente dal servizio nelle date richieste.
Come si vede, dunque, dal 16.01.2018, la dipendente ha effettivamente posto in essere numerose assenze ingiustificate, oltre a quelle già sanzionate mediante i due suddetti provvedimenti disciplinari di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, protrattesi sino al 15 gennaio 2018.
Pt Difatti, la per le suddette assenze, fruiva di giorni di aspettativa invero non spettanti alla stessa, come già chiaritole dai competenti Uffici del Ministero, dapprima in data 17.11.2017 e poi in data 29.01.2018.
Pertanto, a prescindere dalla contestazione relativa alla assenza del 28.09.2017, che è stata poi imputata all'ultimo giorno di permesso "per particolari motivi personali e familiari" ex art. 18 CCNL, allora ancora disponibile (v. atti del procedimento disciplinare), risultano, comunque, ampiamente superati dalla lavoratrice, con le assenze poste in essere dal 16.10.2017 in poi - ed in particolare quelle dal 16.01.2018 in poi -, i limiti di tolleranza previsti dall'art. 55 quater, comma 1, lett. b), D.lgs. 165/2001, oltre cui poter procedere all'irrogazione della sanzione del licenziamento disciplinare.
Del resto, al contrario di quanto ritenuto dalla difesa di parte appellante, dette assenze non possono ritenersi giustificate in ragione della mera conoscenza da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro del particolare stato di salute mentale della dipendente, come prospettato dalla stessa sulla base dei referti medici in atti, in quanto le assenze de quibus non sono mai state giustificate come assenze per malattia, nei modi di legge, ossia mediante apposito certificato medico, proveniente da un medico del S.S.N., trasmesso all e comunicato alla parte datoriale, comprovante in modo specifico i periodi di assenza per malattia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 55 septies,
D.lgs. 165/2001.
Per tali ragioni, risulta inconferente ai fini del decidere l'accertamento dell'origine professionale della sindrome depressiva reattiva lamentata dalla lavoratrice, non potendosi, al riguardo, invocare l'applicazione della disciplina inerente alle ipotesi di superamento del periodo di comporto, come delineata dalla Suprema Corte nella recente sentenza n. 11136/2023, in quanto, allo stato, non ne ricorrono i presupposti.
Nella detta pronuncia, invero, la Cassazione, dando seguito ad un orientamento già enunciato in precedenza, ha chiarito dapprima che le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale rientrano - a tutti gli effetti - nella nozione di infortunio e malattia di cui all'art. 2110 cod. civ., con conseguente loro concorso, al pari di qualsiasi altra assenza per malattia o infortunio dipendenti da fattori causali extralavorativi, nella formazione del "montante" del periodo di comporto, cioè il periodo di tempo massimo decorso il quale il datore di lavoro è legittimato ad intimare il licenziamento ai sensi del secondo comma dell'art. 2110 cod. civ, e poi che non è "sufficiente, perché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, che si tratti di malattia di origine professionale, meramente connessa cioè alla prestazione lavorativa, ma è necessario che in relazione a tale malattia e alla sua genesi sussista una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 cod. civ.".
Tuttavia, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per valutare la responsabilità della parte datoriale nella causazione della malattia dedotta dalla quale giustificazione postuma delle assenze contestate alla stessa a monte del provvedimento espulsivo impugnato, al fine di giustificare l'eventuale superamento del periodo di comporto applicabile al rapporto lavorativo oggetto di esame e decretare l'illegittimità del licenziamento per cui è causa, in quanto il licenziamento impugnato è stato intimato alla lavoratrice per motivi diversi dal superamento del periodo di comporto, in specie, ai sensi dell'art. 55 quater, lett. b) D.lgs. 165/2001, per essersi la dipendente assentata dal servizio per oltre 3 giorni, senza documentarne la giustificazione e pur non potendo fruire dei periodi di aspettativa richiesti in relazione alle assenze de quibus.
dipendente, inPeraltro, sempre in violazione di quanto previsto dalla predetta norma del TUPI, seguito alle suddette assenze ingiustificate, non è rientrata in servizio nel termine fissato dall'Amministrazione e non ha fornito alcuna giustificazione nemmeno in merito all'inottemperanza all'ordine di servizio in tal senso ricevuto, come del resto mai disatteso dall'odierna appellante.
Di conseguenza, appare superflua, per i fini che qui interessano, ogni indagine relativa alla eventuale responsabilità datoriale nella causazione della malattia psichica della dipendente, dedotta ex post quale giustificazione delle assenze contestate alla stessa, a maggior modo, in quanto, detta malattia non risulta certificata da apposita attestazione medica comprovante in modo specifico i periodi di prognosi prescritti, a giustificazione delle predette assenze, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 55 septies, D.lgs. 165/2001.
Dunque, a prescindere dalla natura professionale della malattia de qua e dalla responsabilità datoriale nella relativa causazione, non si rinvengono nella specie elementi sufficienti per ritenere illegittimo il licenziamento impugnato.
Ed invero, la piena capacità intendere e di volere della dipendente, come accertata dalla competente Commissione medica di verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, seppure in relazione alla idoneità psichica della stessa all'espletamento delle mansioni attribuite, consente di affermare la coscienza e volontà delle violazioni poste in essere dalla lavoratrice con riferimento all'inosservanza dell'obbligo di comunicare le proprie assenze per malattia nei modi previsti dall'art. 55 septies del TUPI, nonché del divieto di usufruire di periodi di aspettativa per motivi personali, sino al decorso di quattro mesi di servizio attivo dall'ultima aspettativa goduta, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del CCNI.
In altri termini, risulta evidente la coscienza e volontà della lavoratrice nell'assentarsi dal lavoro senza valide giustificazioni.
Del pari la dipendente, pur sapendo di essere obbligata ai sensi dell'art. 55 quater TUPI a rientrare in servizio nel termine assegnatole dall'Amministrazione, per non incorrere nella sanzione disciplinare del licenziamento, ha deliberatamente scelto di non ottemperare all'ordine di servizio, senza mai provare la sussistenza di eventuali impedimenti (cfr. contestazione disciplinare a pag. 109 degli allegati al ricorso di primo grado).
A ciò si aggiunga che nonostante Commissione medica di verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia accertato l'idoneità della lavoratrice all'espletamento delle mansioni assegnate, nonostante la presenza del disturbo ansioso-depressivo contratto dalla stessa, "fatte salve le prescrizioni" del medico curante, la nel periodo oggetto di causa, pur senza mai dimostrare di contro la propria inidoneità psico-fisica al lavoro e/o "a particolari condizioni di impiego" e senza mai dimostrare la sussistenza di prescrizioni del medico curante indicanti specificamente l'esigenza di astenersi dalle prestazioni lavorative e/o dalla frequentazione dell'ambiente lavorativo, per il tempo delle assenze contestate, si è di fatto rifiutata di svolgerle, coscientemente e volutamente, assentandosi reiteratamente dal servizio, in mancanza di validi permessi.
Tali elementi consentono di ritenere compromesso definitivamente il legame fiduciario che deve sussistere tra datore di lavoro e dipendente, essendo venuta meno la possibilità di confidare sia nella futura regolarità della condotta della lavoratrice, rimasta immutata pur a fronte dei molteplici provvedimenti disciplinari subiti, sia nell'adempimento delle prestazioni dovute da quest'ultima, in base al contratto stipulato tra le parti.
Il licenziamento impugnato risulta, dunque, giustificato e legittimo, sia dal punto di vista oggettivo che dal punto di vista soggettivo, essendo venuti meno i presupposti per una proficua e sana prosecuzione del rapporto di lavoro instaurato tra le parti.
Medesime considerazioni valgono per le precedenti sanzioni disciplinari comminate nei confronti della posto che le stesse sono state precedute da plurimi ammonimenti e chiarimenti rivolti alla lavoratrice, per inibire la reiterazione delle condotte anti-disciplinari di volta in volta segnalate, nonché correttamente motivate al fine di prevenire comportamenti recidivi della stessa.
Diverso sarebbe stato se la dipendente, anziché richiedere permessi, ferie e aspettative, avesse rispettato l'iter burocratico per fruire delle assenze per malattia necessarie in base al suo stato di salute psico-fisica, ancorché superando il periodo di comporto, salvo poi provare la causa professionale della malattia e imputarla alla responsabilità del datore di lavoro, per l'inosservanza della normativa vigente in materia di protezione e inclusione dei lavoratori con disabilità, a dimostrazione dell'illegittimità dell'eventuale licenziamento intimato per il superamento del periodo di comporto.
Solo in tale ultimo caso, vi sarebbero stati i presupposti per eventuali approfondimenti peritali volti alla verifica del nesso causale tra la malattia della lavoratrice e il contesto lavorativo in cui operava la stessa, nonché dell'apporto causale del comportamento datoriale nell'insorgenza della condizione patogena, qualora quest'ultima fosse stata adeguatamente provata.
A tale ultimo riguardo, deve osservarsi, peraltro, come la lavoratrice non abbia mai fornito alcuna prova dell'inadeguatezza del contesto in cui operava rispetto alle sue condizioni di salute, limitandosi invero a delle mere deduzioni, prive di qualsivoglia riscontro.
In questo senso, si condividono le valutazioni compiute dal primo giudice, laddove afferma, da un lato, "in tale situazione di deficit istruttorio, non si è ritenuto di dover affidare la -pur richiesta- CTU medico-legale, costituendo la stessa non un mezzo di prova bensì una valutazione delle prove già acquisite (come detto, nel caso ampiamente insufficienti)" e dall'altro "quand'anche si potesse
(ma così non è) imputare le assenze a malattia professionale, sta di fatto che la ricorrente (quando lo ha fatto) ha motivato le assenze con causali diverse dalla malattia (permessi, aspettativa ecc.) rendendo impossibile, a posteriori, mutare detta causale, laddove avrebbe dovuto utilizzare la causale a suo dire corretta, contestando ed impugnando poi l'eventuale licenziamento per superamento del comporto in ipotesi irrogatole;
".
Ed invero, nel caso in esame, la CTU richiesta dall'odierna appellante oltre ad essere meramente esplorativa, sarebbe stata ultronea rispetto al petitum mediato e immediato delle domande formulate da quest'ultima, che poneva come unica finalità quella di accertare l'illegittimità del licenziamento, così come oggettivamente intimato alla lavoratrice, per la mancanza di giustificazione delle assenze compiute dalla stessa.
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
La natura e la delicatezza delle questioni trattate e la qualità della parte appellante integrano giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
Deve darsi atto della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, da parte dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte,
Rigetta l'appello.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento da pate dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 23/09/2025
Il Presidente estensore dott. IA Pia Di Stefano