Art. 1.
Gli articoli 544 , 587 e 592 del codice penale sono abrogati.
Gli articoli 544 , 587 e 592 del codice penale sono abrogati.
1. Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni (1). 2. La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine. 3. Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544 (2) (3). (1) Comma così modificato dall'art. 93, comma 1, lettera p), DLGS 154/2013. (2) La Corte costituzionale, con sentenza 9/1964, ha dichiarato la illegittimità dell'art. 574 in riferimento all'art. 29, secondo comma, …
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