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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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- 1. Usucapione di beni immobili: Guida completaStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 1 agosto 2025
COS'È L'USUCAPIONE? L'usucapione, disciplinata principalmente dall'articolo 1158 e seguenti del Codice Civile, rappresenta un modo di acquisto della proprietà a titolo originario. Questo istituto giuridico consente a chi ha posseduto un bene immobile per un determinato periodo di tempo, comportandosi come se ne fosse il proprietario, di acquisirne formalmente la titolarità. Il fondamento dell'usucapione risiede in un'esigenza di certezza dei rapporti giuridici: il legislatore ha inteso favorire chi utilizza e valorizza un bene, a fronte del disinteresse prolungato del proprietario formale [Tribunale di Lecce, Sentenza n.2062 del 5 giugno 2024][Tribunale Ordinario Avezzano, sez. 1, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/05/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2135/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2135/2021 tra
ATTORE Parte_1
e
CONTRO
+altri Controparte_1
CONVENUTI
Oggi 21 maggio 2025 innanzi al dott. Claudia Musola, sono comparsi:
L'avv. per sé stesso. Parte_1
Il procuratore discute la causa oralmente e si riporta alle conclusioni dei propri atti.
Il Giudice Istruttore
Si riserva di decidere.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Alle ore 15.00
Riapre il verbale e decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti.
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
(art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2135/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da stesso con elezione di domicilio in Palermo Piazza Vittorio Emanuele
Orlando n. 14/a
attore
CONTRO
, nata a [...] l'[...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e
[...] C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...] (c.f. ) CP_3 C.F._4
convenuti contumaci
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 21.05.2025 parte attrice concludeva come da verbale in pari data, al contenuto del quale si rimanda.
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 19.07.2021, ritualmente notificato, il sig. citava in giudizio Parte_1 gli odierni convenuti, al fine di sentire dichiarare di aver acquistato per usucapione l'immobile sito in
TU, via Doria n. 9 – censito al catasto fabbricati alla particella 1535 foglio M.U., categoria A4, classe 1, vani 5,5, rendita catastale di €. 164,75.
Affermava l'attore, all'uopo, di avere esercitato sull'anzidetto immobile un possesso uti dominus da
“venticinque anni”, senza alcuna contestazione da parte di alcuno ed in assenza di qualsivoglia esercizio del diritto di proprietà “illo tempore” da parte dei convenuti, eredi dei compianti defunti Sig.
e Persona_1 Persona_2
, ancora, di aver provveduto negli anni, personalmente e tramite incarico a terzi, ad effettuare
[...]
tutte le necessarie opere di manutenzione ordinarie e straordinaria sull'immobile de quo.
I convenuti, nonostante la regolarità della notifica in rinnovazione effettuata dall'attore a seguito di autorizzazione da parte del G.I., non si costituivano e venivano dichiarati contumaci all'udienza del
14.2.2024. Nel corso della medesima udienza il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c.; la causa veniva istruita con produzione documentale e prove orali.
Infine, ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. fissava per discussione orale e decisione ex art. 281 - sexies c.p.c. l'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione a parte attrice di termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
***
La domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Ebbene, l'attore sostiene di aver posseduto il fabbricato oggetto di causa per oltre un ventennio, in via esclusiva. Osserva tuttavia il Tribunale che le risultanze probatorie non consentono di ritenere raggiunta la prova del possesso ventennale uti dominus da parte dell'attore.
Ed invero, da una valutazione complessiva delle dichiarazioni testimoniali acquisite, da apprezzarsi unitamente alle risultanze documentali, non è emerso con certezza il momento in cui l'attore ha cominciato a possedere in via esclusiva il fabbricato, oggetto della domanda, attraverso l'esercizio dello ius excludendi.
Preliminarmente, in punto di diritto, va osservato che, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per l'acquisto della proprietà, ovvero di un diritto reale su di un bene immobile per usucapione ventennale, è necessario il verificarsi di alcuni requisiti, costituiti dall'esercizio di un potere di fatto sulla cosa, che si manifesti inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà ovvero di un diritto reale, nonché dal fatto che l'esercizio di tale potere sia accompagnato dall'animus possidendi, che non sia pagina 3 di 8 viziato da violenza o clandestinità ed, infine, che si protragga con continuità e senza interruzione per un ventennio (cfr. Cass. n. 1069/1985).
Più precisamente, ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando, con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa, secondo la sua specifica natura, un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare (cfr. Cass. Civ. n. 18392/2006-
Cass. Civ. n. 25922/2005).
Pertanto, in sintesi, i requisiti essenziali per usucapire un bene immobile sono:
1) il decorso del tempo, ordinariamente in 20 anni (salvo i casi di usucapione abbreviata);
2) il possesso continuato, non interrotto nel tempo, appena apparendo il caso di precisare che il possessore usucapente deve provare di aver goduto del bene per il tempo necessario in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo, cioè, da evidenziare, al di fuori di una possibile altrui tolleranza, un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva, impedendo agli altri ogni atto di godimento o di gestione (Cass. Civ. n. 9903/2006; Cass. Civ. n. 16841/05);
3) il possesso pacifico e pubblico, cioè non acquisito in modo clandestino o fraudolento;
4) il possesso non equivoco, ossia tale da corrispondere in modo non dubbio all'esercizio del diritto reale di proprietà.
La domanda di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari, trattandosi di un modo di acquisto a titolo originario del diritto di proprietà, è soggetta alle ordinarie regole in materia di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2607 c.c.
Chi agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale sul bene deve fornire una prova rigorosa della sussistenza dei relativi requisiti che investono il corpus possessionis, ossia la cosa oggetto del possesso e del corrispondente diritto reale, e lo ius possessionis ossia il permanere del possesso con tutti i caratteri necessari ai fini dell'usucapione per tutto lo statutum tempus.
Proprio in considerazione dell'effetto traslativo che consegue all'accoglimento di tale domanda, la prova in ordine al maturare dell'usucapione è complessa e deve essere notevolmente concordante nei suoi esiti, al punto da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato e, in particolare, a fornire la prova degli specifici atti compiuti, idonei a rivelare in modo non equivoco il concreto possesso esercitato ininterrottamente sul bene.
pagina 4 di 8 Con riguardo alla prova testimoniale, inoltre, la stessa è ritenuta concordemente ammissibile, purché i testimoni si esprimano in modo preciso e puntuale, non genericamente, in merito al possesso ad usucapionem.
Orbene, nel corso dell'istruttoria svolta, la circostanza del possesso ventennale, del bene di cui si discute, in capo all'attore, e, in particolare, a far data dal 20.02.1998, è rimasta priva di adeguato supporto probatorio
Infatti, il teste , escusso all'udienza del 22.01.2025, pur avendo Testimone_1
confermato di avere conoscenza diretta dei luoghi, avendo precisato: “sono conoscenza di questa circostanza perché andavo nella palazzina quasi tutti i giorni fino a 4 o 5 anni fa a far data dal 1990; ci andavo perché era la casa dei miei suoceri e ci andavo sempre”, non ha fornito alcun dato temporale preciso da quale poter ricavare l'effettiva durata del presunto possesso ventennale, elemento costitutivo della domanda di usucapione. Le dichiarazioni del teste, infatti, sono apparse assolutamente generiche ed incomplete, laddove lo stesso si è limitato ad affermare: “Non ricordo nulla che si riferisca alla data del 20.2.1998…non posso confermare la data dalla quale ha le chiavi; Non so dire esattamente quando sono stati fatti questi lavori, però non ci abitavano più i miei suoceri, perché avevano cambiato domicilio. Non so dire in che anni sia successo; qualche volta capitava di parlare con qualche persona lì davanti alla porta, non ricordo esattamente quando e non ricordo nemmeno con quali persone” (cfr. verbale di udienza del 22.01.2025).
Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, pertanto, la sola allegazione dell'attore, il quale sostiene di possedere il bene “da venticinque anni”, senza precisi e concordanti riscontri probatori in merito al termine iniziale di decorrenza del possesso, non consente di ritenere provato l'acquisto della proprietà e tanto in considerazione del fatto di scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio
(cfr. Trib. Avezzano sez. I, sentenza n. 178 del 09.06.2021).
Analoghe considerazioni possono essere svolte anche con riguardo alla prova dell'attività asseritamente svolta dall'attore “uti dominus”. Ed invero, la prova dell'usucapione si esaurisce, sostanzialmente, nella prova del possesso (cfr. Cass. 7894/2000; 3063/2000; 43/2000; Appello Roma, sentenza 29.10.2002).
Di conseguenza, dovendosi provare null'altro che una situazione di fatto, non sussistono limitazioni legali (Cass., n. 4068/1975). È dunque onere di colui che assume d'essere il proprietario di un bene provare il corpus e l'animus della fattispecie acquisitiva (Cass., n. 12894/2002).
Ed ancora, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che "chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma
pagina 5 di 8 anche dell'animus” (Cass. n. 975/2000). Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti atti, soltanto, di gestione, consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
Poiché l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà per usucapione determina la compressione di un diritto costituzionalmente garantito (art. 42 Cost.), la prova offerta da chi agisce, che ben può essere resa anche per testimoni, deve essere però certa e rigorosa sia con riferimento al termine iniziale di decorrenza dell'usucapione, sia con riguardo al compimento di un'attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (cd. uti dominus). Le risulte probatorie, quindi, non possono lasciare spazio a perplessità sulla concludenza e sufficienza delle circostanze asserite a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità del caso, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
Nel corso dell'udienza istruttoria (cfr. verbale di udienza del 22.01.2025), è stato escusso anche il teste
, il quale, sebbene abbia sommariamente confermato le circostanze fattuali dedotte da Testimone_2
parte attrice nei propri capitoli di prova, non è stato in grado di dimostrare il sussistere del possesso utile ad usucapire in capo all'attore. Ed invero, pur avendo fornito qualche ulteriore informazione sul dato temporale (“Si, è vero;
lo so perché i genitori dell'avvocato si sono trasferirti nel mese di febbraio del 1998 in campagna e nella palazzina è rimasto l'avvocato”), la deposizione appare, nel suo complesso, generica. Il teste non è stato in grado di indicare con esattezza i lavori eseguiti per conto dell'attore (“Io faccio lavori dal 1998, più o meno ogni anno c'è qualcosa da fare”), fatta eccezione per i soli lavori svolti nell'agosto del 2023, dopo la proposizione del presente giudizio, né ha fornito ulteriori elementi fattuali sulla frequenza dell'utilizzo dell'immobile; le dichiarazioni rese avrebbero dovuto essere suffragate da risposte più precise e meglio aderenti all'intero arco temporale di riferimento.
Ciò premesso, deve osservarsi che la prova testimoniale espletata in corso di causa ha avuto, nel suo complesso, risultanze scarne e generiche, tali da non consentire di affermare con assoluta certezza che l'attore abbia esercitato, per oltre un ventennio, un possesso valido ad usucapionem sull'immobile oggetto del giudizio.
pagina 6 di 8 Neppure può sostenersi che tali lacune probatorie siano state colmate dalla produzione documentale, avendo parte attrice allegato esclusivamente alcune visure catastali, di cui una riferibile, peraltro, ad una unità immobiliare, identificata con particella n. 1536, non oggetto del presente giudizio.
Inoltre, va osservato che le asserzioni di parte attrice circa i lavori di manutenzione, genericamente riferite nel ricorso introduttivo, sono rimaste prive di alcun supporto probatorio.
Come evidente, la prova dell'usucapione è rimasta allo stadio della genericità e non ha permesso di dimostrare, con il rigore richiesto, il possesso utile ad usucapire il bene oggetto di giudizio.
Infine, non può trascurarsi la circostanza che, ai fini della prova dell'usucapione, la produzione documentale di parte attrice appare carente, reputandosi necessaria, per il riconoscimento dell'usucapione, la produzione delle certificazioni ventennali delle trascrizioni a favore e contro sui beni oggetto di causa, poiché solamente attraverso tale documentazione è possibile verificare se i beni per cui è causa siano ancora di proprietà dei convenuti. Parte attrice, invece, si è limitata a produrre in giudizio le sole visure storiche catastali del bene oggetto di causa (che non sono prova del diritto di proprietà, ma ne costituiscono semplice indizio), eseguite presso i registri immobiliari, inerenti ai soggetti intestatari del bene. In mancanza della documentazione ipocatastale, non sarebbe, in ogni caso, possibile accertare la sussistenza delle condizioni dell'azione di usucapione, ossia la titolarità formale del diritto in capo ai convenuti, nonché l'esistenza di eventuali litisconsorti necessari. L'accertamento dell'acquisto di un bene per usucapione non può, infatti, prescindere dall'accertamento puntuale ed attuale della proprietà del bene medesimo in capo ai soggetti nei confronti dei quali la pronuncia deve essere resa.
Peraltro, dalle visure catastali del bene oggetto di causa depositate da parte attrice risulta, quale intestatario del bene de quo, un soggetto estraneo al presente giudizio ed è rimasta priva di alcun supporto probatorio l'affermazione di parte attrice secondo cui tra il soggetto intestatario del bene e i danti causa dei convenuti sarebbe intercorso un contratto di compravendita avente ad oggetto l'immobile oggetto di causa.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, considerato che non è stata fornita con sufficiente certezza la prova degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c. e stante l'incompletezza della documentazione prodotta in giudizio nei termini ora indicati, si ritiene che la domanda di usucapione non possa essere accolta.
***
Con riferimento alle spese di giudizio, tenuto conto della contumacia dei resistenti, le stesse vanno dichiarate irripetibili pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il procuratore di parte ricorrente, nella contumacia delle parti resistenti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
-Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
-Dichiara irripetibili le spese di causa.
Termini Imerese, 21.05.2025
IL GIUDICE dott.ssa Claudia Musola
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2135/2021 tra
ATTORE Parte_1
e
CONTRO
+altri Controparte_1
CONVENUTI
Oggi 21 maggio 2025 innanzi al dott. Claudia Musola, sono comparsi:
L'avv. per sé stesso. Parte_1
Il procuratore discute la causa oralmente e si riporta alle conclusioni dei propri atti.
Il Giudice Istruttore
Si riserva di decidere.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Alle ore 15.00
Riapre il verbale e decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti.
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
(art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2135/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da stesso con elezione di domicilio in Palermo Piazza Vittorio Emanuele
Orlando n. 14/a
attore
CONTRO
, nata a [...] l'[...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e
[...] C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...] (c.f. ) CP_3 C.F._4
convenuti contumaci
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 21.05.2025 parte attrice concludeva come da verbale in pari data, al contenuto del quale si rimanda.
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 19.07.2021, ritualmente notificato, il sig. citava in giudizio Parte_1 gli odierni convenuti, al fine di sentire dichiarare di aver acquistato per usucapione l'immobile sito in
TU, via Doria n. 9 – censito al catasto fabbricati alla particella 1535 foglio M.U., categoria A4, classe 1, vani 5,5, rendita catastale di €. 164,75.
Affermava l'attore, all'uopo, di avere esercitato sull'anzidetto immobile un possesso uti dominus da
“venticinque anni”, senza alcuna contestazione da parte di alcuno ed in assenza di qualsivoglia esercizio del diritto di proprietà “illo tempore” da parte dei convenuti, eredi dei compianti defunti Sig.
e Persona_1 Persona_2
, ancora, di aver provveduto negli anni, personalmente e tramite incarico a terzi, ad effettuare
[...]
tutte le necessarie opere di manutenzione ordinarie e straordinaria sull'immobile de quo.
I convenuti, nonostante la regolarità della notifica in rinnovazione effettuata dall'attore a seguito di autorizzazione da parte del G.I., non si costituivano e venivano dichiarati contumaci all'udienza del
14.2.2024. Nel corso della medesima udienza il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c.; la causa veniva istruita con produzione documentale e prove orali.
Infine, ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. fissava per discussione orale e decisione ex art. 281 - sexies c.p.c. l'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione a parte attrice di termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
***
La domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Ebbene, l'attore sostiene di aver posseduto il fabbricato oggetto di causa per oltre un ventennio, in via esclusiva. Osserva tuttavia il Tribunale che le risultanze probatorie non consentono di ritenere raggiunta la prova del possesso ventennale uti dominus da parte dell'attore.
Ed invero, da una valutazione complessiva delle dichiarazioni testimoniali acquisite, da apprezzarsi unitamente alle risultanze documentali, non è emerso con certezza il momento in cui l'attore ha cominciato a possedere in via esclusiva il fabbricato, oggetto della domanda, attraverso l'esercizio dello ius excludendi.
Preliminarmente, in punto di diritto, va osservato che, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per l'acquisto della proprietà, ovvero di un diritto reale su di un bene immobile per usucapione ventennale, è necessario il verificarsi di alcuni requisiti, costituiti dall'esercizio di un potere di fatto sulla cosa, che si manifesti inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà ovvero di un diritto reale, nonché dal fatto che l'esercizio di tale potere sia accompagnato dall'animus possidendi, che non sia pagina 3 di 8 viziato da violenza o clandestinità ed, infine, che si protragga con continuità e senza interruzione per un ventennio (cfr. Cass. n. 1069/1985).
Più precisamente, ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando, con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa, secondo la sua specifica natura, un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare (cfr. Cass. Civ. n. 18392/2006-
Cass. Civ. n. 25922/2005).
Pertanto, in sintesi, i requisiti essenziali per usucapire un bene immobile sono:
1) il decorso del tempo, ordinariamente in 20 anni (salvo i casi di usucapione abbreviata);
2) il possesso continuato, non interrotto nel tempo, appena apparendo il caso di precisare che il possessore usucapente deve provare di aver goduto del bene per il tempo necessario in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo, cioè, da evidenziare, al di fuori di una possibile altrui tolleranza, un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva, impedendo agli altri ogni atto di godimento o di gestione (Cass. Civ. n. 9903/2006; Cass. Civ. n. 16841/05);
3) il possesso pacifico e pubblico, cioè non acquisito in modo clandestino o fraudolento;
4) il possesso non equivoco, ossia tale da corrispondere in modo non dubbio all'esercizio del diritto reale di proprietà.
La domanda di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari, trattandosi di un modo di acquisto a titolo originario del diritto di proprietà, è soggetta alle ordinarie regole in materia di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2607 c.c.
Chi agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale sul bene deve fornire una prova rigorosa della sussistenza dei relativi requisiti che investono il corpus possessionis, ossia la cosa oggetto del possesso e del corrispondente diritto reale, e lo ius possessionis ossia il permanere del possesso con tutti i caratteri necessari ai fini dell'usucapione per tutto lo statutum tempus.
Proprio in considerazione dell'effetto traslativo che consegue all'accoglimento di tale domanda, la prova in ordine al maturare dell'usucapione è complessa e deve essere notevolmente concordante nei suoi esiti, al punto da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato e, in particolare, a fornire la prova degli specifici atti compiuti, idonei a rivelare in modo non equivoco il concreto possesso esercitato ininterrottamente sul bene.
pagina 4 di 8 Con riguardo alla prova testimoniale, inoltre, la stessa è ritenuta concordemente ammissibile, purché i testimoni si esprimano in modo preciso e puntuale, non genericamente, in merito al possesso ad usucapionem.
Orbene, nel corso dell'istruttoria svolta, la circostanza del possesso ventennale, del bene di cui si discute, in capo all'attore, e, in particolare, a far data dal 20.02.1998, è rimasta priva di adeguato supporto probatorio
Infatti, il teste , escusso all'udienza del 22.01.2025, pur avendo Testimone_1
confermato di avere conoscenza diretta dei luoghi, avendo precisato: “sono conoscenza di questa circostanza perché andavo nella palazzina quasi tutti i giorni fino a 4 o 5 anni fa a far data dal 1990; ci andavo perché era la casa dei miei suoceri e ci andavo sempre”, non ha fornito alcun dato temporale preciso da quale poter ricavare l'effettiva durata del presunto possesso ventennale, elemento costitutivo della domanda di usucapione. Le dichiarazioni del teste, infatti, sono apparse assolutamente generiche ed incomplete, laddove lo stesso si è limitato ad affermare: “Non ricordo nulla che si riferisca alla data del 20.2.1998…non posso confermare la data dalla quale ha le chiavi; Non so dire esattamente quando sono stati fatti questi lavori, però non ci abitavano più i miei suoceri, perché avevano cambiato domicilio. Non so dire in che anni sia successo; qualche volta capitava di parlare con qualche persona lì davanti alla porta, non ricordo esattamente quando e non ricordo nemmeno con quali persone” (cfr. verbale di udienza del 22.01.2025).
Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, pertanto, la sola allegazione dell'attore, il quale sostiene di possedere il bene “da venticinque anni”, senza precisi e concordanti riscontri probatori in merito al termine iniziale di decorrenza del possesso, non consente di ritenere provato l'acquisto della proprietà e tanto in considerazione del fatto di scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio
(cfr. Trib. Avezzano sez. I, sentenza n. 178 del 09.06.2021).
Analoghe considerazioni possono essere svolte anche con riguardo alla prova dell'attività asseritamente svolta dall'attore “uti dominus”. Ed invero, la prova dell'usucapione si esaurisce, sostanzialmente, nella prova del possesso (cfr. Cass. 7894/2000; 3063/2000; 43/2000; Appello Roma, sentenza 29.10.2002).
Di conseguenza, dovendosi provare null'altro che una situazione di fatto, non sussistono limitazioni legali (Cass., n. 4068/1975). È dunque onere di colui che assume d'essere il proprietario di un bene provare il corpus e l'animus della fattispecie acquisitiva (Cass., n. 12894/2002).
Ed ancora, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che "chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma
pagina 5 di 8 anche dell'animus” (Cass. n. 975/2000). Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti atti, soltanto, di gestione, consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
Poiché l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà per usucapione determina la compressione di un diritto costituzionalmente garantito (art. 42 Cost.), la prova offerta da chi agisce, che ben può essere resa anche per testimoni, deve essere però certa e rigorosa sia con riferimento al termine iniziale di decorrenza dell'usucapione, sia con riguardo al compimento di un'attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (cd. uti dominus). Le risulte probatorie, quindi, non possono lasciare spazio a perplessità sulla concludenza e sufficienza delle circostanze asserite a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità del caso, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
Nel corso dell'udienza istruttoria (cfr. verbale di udienza del 22.01.2025), è stato escusso anche il teste
, il quale, sebbene abbia sommariamente confermato le circostanze fattuali dedotte da Testimone_2
parte attrice nei propri capitoli di prova, non è stato in grado di dimostrare il sussistere del possesso utile ad usucapire in capo all'attore. Ed invero, pur avendo fornito qualche ulteriore informazione sul dato temporale (“Si, è vero;
lo so perché i genitori dell'avvocato si sono trasferirti nel mese di febbraio del 1998 in campagna e nella palazzina è rimasto l'avvocato”), la deposizione appare, nel suo complesso, generica. Il teste non è stato in grado di indicare con esattezza i lavori eseguiti per conto dell'attore (“Io faccio lavori dal 1998, più o meno ogni anno c'è qualcosa da fare”), fatta eccezione per i soli lavori svolti nell'agosto del 2023, dopo la proposizione del presente giudizio, né ha fornito ulteriori elementi fattuali sulla frequenza dell'utilizzo dell'immobile; le dichiarazioni rese avrebbero dovuto essere suffragate da risposte più precise e meglio aderenti all'intero arco temporale di riferimento.
Ciò premesso, deve osservarsi che la prova testimoniale espletata in corso di causa ha avuto, nel suo complesso, risultanze scarne e generiche, tali da non consentire di affermare con assoluta certezza che l'attore abbia esercitato, per oltre un ventennio, un possesso valido ad usucapionem sull'immobile oggetto del giudizio.
pagina 6 di 8 Neppure può sostenersi che tali lacune probatorie siano state colmate dalla produzione documentale, avendo parte attrice allegato esclusivamente alcune visure catastali, di cui una riferibile, peraltro, ad una unità immobiliare, identificata con particella n. 1536, non oggetto del presente giudizio.
Inoltre, va osservato che le asserzioni di parte attrice circa i lavori di manutenzione, genericamente riferite nel ricorso introduttivo, sono rimaste prive di alcun supporto probatorio.
Come evidente, la prova dell'usucapione è rimasta allo stadio della genericità e non ha permesso di dimostrare, con il rigore richiesto, il possesso utile ad usucapire il bene oggetto di giudizio.
Infine, non può trascurarsi la circostanza che, ai fini della prova dell'usucapione, la produzione documentale di parte attrice appare carente, reputandosi necessaria, per il riconoscimento dell'usucapione, la produzione delle certificazioni ventennali delle trascrizioni a favore e contro sui beni oggetto di causa, poiché solamente attraverso tale documentazione è possibile verificare se i beni per cui è causa siano ancora di proprietà dei convenuti. Parte attrice, invece, si è limitata a produrre in giudizio le sole visure storiche catastali del bene oggetto di causa (che non sono prova del diritto di proprietà, ma ne costituiscono semplice indizio), eseguite presso i registri immobiliari, inerenti ai soggetti intestatari del bene. In mancanza della documentazione ipocatastale, non sarebbe, in ogni caso, possibile accertare la sussistenza delle condizioni dell'azione di usucapione, ossia la titolarità formale del diritto in capo ai convenuti, nonché l'esistenza di eventuali litisconsorti necessari. L'accertamento dell'acquisto di un bene per usucapione non può, infatti, prescindere dall'accertamento puntuale ed attuale della proprietà del bene medesimo in capo ai soggetti nei confronti dei quali la pronuncia deve essere resa.
Peraltro, dalle visure catastali del bene oggetto di causa depositate da parte attrice risulta, quale intestatario del bene de quo, un soggetto estraneo al presente giudizio ed è rimasta priva di alcun supporto probatorio l'affermazione di parte attrice secondo cui tra il soggetto intestatario del bene e i danti causa dei convenuti sarebbe intercorso un contratto di compravendita avente ad oggetto l'immobile oggetto di causa.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, considerato che non è stata fornita con sufficiente certezza la prova degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c. e stante l'incompletezza della documentazione prodotta in giudizio nei termini ora indicati, si ritiene che la domanda di usucapione non possa essere accolta.
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Con riferimento alle spese di giudizio, tenuto conto della contumacia dei resistenti, le stesse vanno dichiarate irripetibili pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il procuratore di parte ricorrente, nella contumacia delle parti resistenti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
-Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
-Dichiara irripetibili le spese di causa.
Termini Imerese, 21.05.2025
IL GIUDICE dott.ssa Claudia Musola
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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