Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 12/06/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01089/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01926/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1926 del 2024, proposto dai sigg.ri NS IC, FA IC e LI IC, rappresentati e difesi dagli avvocati Remigio Fiorillo e Vincenzo Fiorillo, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di ER, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Comunale e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
per l'annullamento previa sospensione
del provvedimento di diniego n. 15\2024, protocollo n.0203381 del 12/08/2024, con il quale il Comune di ER ha respinto l’istanza di condono edilizio presentata ai sensi dell’art. 31 della Legge 47/1985
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di ER;
Vista la dichiarazione depositata in data 9.6.2025 e sottoscritta dai ricorrenti e dal difensore, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che :
con l’epigrafato ricorso i germani NS, FA e LI IC hanno impugnato il diniego di condono opposto dal Comune di ER a fronte dell’istanza presentata ai sensi della l. n. 47/1985 per opere abusive realizzate nell’immobile di loro proprietà sito alla via Lungomare Colombo n. 110 e consistenti “ nella realizzazione di un portico al fabbricato al piano terra, di una veranda murata al piano primo di dimensioni ml 4,00 x 8,60 con relativo balcone a sbalzo pari a ml 8,60 x 1,45 ed al piano secondo di una terrazza a copertura della veranda pari a ml 8,60 x ml 4,00”.
il Comune si è costituito in giudizio difendendo la legittimità degli atti impugnati e chiedendo l’integrale rigetto del ricorso.
in vista della camera di consiglio del 18.12.2024 parte ricorrente ha fatto pervenire un atto di rinuncia alla tutela cautelare; nell’approssimarsi dell’odierna udienza fissata per la discussione del merito gli stessi ricorrenti hanno poi sottoscritto - unitamente al difensore - e depositato, un atto di espressa e definitiva rinuncia al giudizio;
Rilevato che:
a fronte della espressa e rituale rinuncia depositata in giudizio il Collegio non può che prendere atto, con gli effetti di legge, della volontà della parte ricorrente;
Considerato che:
ai sensi dell’art. 84 I comma c.p.a. “1 . La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale ”;
costituisce del resto ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell'azione, e, quindi, può rinunciarvi formalmente, come avvenuto nella vicenda odierna, sicché “ Il giudizio amministrativo è estinto, ex art. 35, co. 2, del D.Lgs.104/2010, qualora vi sia stata un'espressa rinuncia da parte del ricorrente, accettata anche dall'amministrazione resistente” (Consiglio di Stato sez. VI, 07/01/2019, n. 157);
Osservato dunque, conclusivamente, che il giudizio introdotto dal ricorso in epigrafe deve essere senz’altro dichiarato estinto, ai sensi degli artt. 84, comma 1, e 35, comma 2, lett. c) del cod. proc. amm., mentre le spese processuali possono essere equitativamente compensate in ragione della risalenza delle vicende a monte della controversia e dell’avvenuta sua definizione con pronuncia in punto di mero rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e ne dichiara pertanto l’estinzione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Laura Zoppo, Referendario
Roberto Ferrari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Ferrari | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO