Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 516/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dott. Carmine Esposito - Giudice -
3) dott.ssa Marianna Frangiosa - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 516 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: revisione dei provvedimenti in materia di famiglia vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. Giuseppe Tabasco presso il cui studio in Pioppi (SA) elettivamente domicilia;
ricorrente
E
( rappresentata e difesa giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'avv. Patrizia Di Lorenzo, presso il cui studio in Stio alla Via
Vitt. Veneto 19/21 elettivamente domicilia;
resistente
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania
Interventore ex lege
Per parte ricorrente il sig. come da nota depositata in Parte_1 data 9.10.2024: a) modificare il provvedimento che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra , nato a [...] il 17 Parte_1 luglio 1959, residente in [...]della Lucania (SA) alla Via Gioacchino Murat n.
34, e , nata a [...] il [...], residente Controparte_1 in Stio alla Via Biagio Trotta n. 5, nella parte in cui, in virtù di successivo provvedimento reso, dal Tribunale di Vallo della Lucania, in data 18 maggio
2011, depositato in data 26 maggio 2011, dispone che il ricorrente versi, a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge ed il figliolo , nato a [...]
Vallo della Lucania (SA) il 16 luglio 1988, residente in [...] alla Via
Ferdinando Trotta s.n.c., la somma di € 250.00 (duecentocinquanta), revocando tale statuizione, ovvero stabilendo un nuovo importo dell'assegno di mantenimento;
b) rigettare le richieste di controparte;
c) ; condannare controparte alle spese e competenze di difesa. Per parte resistente la sig.ra CP_1
come da nota depositata in data 14.10.2024: si riporta al proprio
[...] atto di costituzione in giudizio, qui da ritenersi integralmente riportato e trascritto, si riporta altresì alle conclusioni così come rassegnate nell'atto di costituzione che qui si hanno per ripetute e ne chiede l'integrale accoglimento, impugna e contesta
l'avversa ricorso introduttivo del giudizio, essendo lo stesso infondato in fatto e in diritto, chiede disporsi l'aumento dell'assegno divorzile in favore della sig.ra
nella misura di €. 250,00 così come richiesto.Il tutto con vittoria Controparte_1 di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto avvocato per dichiarato anticipo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.4.2024, l'odierno ricorrente il sig. _1 adiva l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto, che con sentenza
[...] emessa in data3.06.2003, il Tribunale di Vallo della Lucania, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e _1
; che veniva statuito altresì l'obbligo del ricorrente di versare a titolo di CP_1 mantenimento della coniuge e dei figli ( e ) la somma Persona_1 Persona_2 di €. 330,00; che con ricorso depositato in data 18.01.2010 l'odierno ricorrente chiedeva la riduzione dell'importo a cui era onerato, istanza che veniva accolta dal
Tribunale prendendo atto della sopravvenuta autosufficienza del figlio e Per_2 rideterminava l'assegno dovuto nella misura di €. 250,00 per il solo figlio e PE per l'ex coniuge;
che dalla suddetta epoca le condizioni del sig. Parte_1 sono notevolmente mutate in quanto egli è gravato dal versamento di un canone di locazione per l'immobile in cui egli vive insieme al suo nucleo familiare;
che dalla nuova relazione ha avuto due figlie di cui una frequenta un corso di studi universitario ad Udine per cui egli è onerato delle spese di locazione;
che entrambi i figli avuti dal matrimonio con la OR sono oramai autosufficienti CP_1 mentre la OR è in ottime condizioni di salute che le consentono di CP_1 lavorare e di essere economicamente autosufficiente oltre a beneficiare di un immobile ereditato dai genitori. Tanto premesso insisteva affinchè il Tribunale a modifica dei provvedimenti adottati in sede di divorzio, come già modificati in data
18.5.2011, revochi ogni contributo a carico del sig. o in via Parte_1 subordinata ridetermini la somma dovuta. Fissata udienza di comparizione delle parti, si costituiva in data 8.6.2024, la resistente la OR la Controparte_1 quale contestava l'avverso dedotto circa le proprie capacità reddituali e stato di salute, per cui insisteva affinchè il Tribunale rigettasse la domanda, stante il divario economico ancora esistente fra le parti, con conferma dell'importo di €.
250,00 da aumentarsi solo per la OR . Rigettate le richieste Controparte_1 istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione, sentite le parti presenti personalmente al causa veniva rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 16.10.2024, sostituita poi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note.
MOTIVAZIONE
Il ricorso promosso nell'interesse del sig. è solo parzialmente Parte_1 fondato e nei termini che seguono.
Ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c., applicabile ratione temporis al presente giudizio introdotto in data 28.4.2024, possono modificarsi le statuizioni assunte in sede di divorzio per il coniuge e per i figli, qualora sopravvengano “giustificati motivi”.
L'interpretazione giurisprudenziale ha sempre individuato in circostanze di fatto verificatesi dopo la pronuncia (nella specie, trattandosi di assegno, circostanze tali da alterare l'assetto dei rapporti economici, disposto dal giudice del divorzio) (per tutte. Cass. n. 22505 del 2010; 14.143 del 2014, 7887 de1 2017). In assenza di tali circostanze nuove, la sentenza di divorzio (anche riguardo all'assegno a favore del coniuge) fa stato tra le parti, con il passaggio in giudicato (basti pensare all'orientamento consolidato, per cui la successiva delibazione di sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio non incide sulla determinazione delle statuizioni economiche assunte in sede di divorzio: tra le altre Cass. n. 3345 del
1997; 12982 del 2008).
Ebbene, nell'ipotesi in esame, è opportuno sottolineare che in sede di divorzio il contributo economico dovuto dal ricorrente fu determinato, su accordo delle stesse parti, in €.330,00 per il mantenimento di entrambi i figli della coppia ER
, e e per il mantenimento della stessa resistente, a titolo di
[...] Per_4 PE assegno divorzile. Successivamente, il quantum dovuto a carico del , è stato _1 rideterminato nella misura di €. 250,00, complessivamente per il solo figlio PE
e a titolo di assegno divorzile, stante il sopravvenire della autosufficienza economica del figlio . Per_2
E' bene chiarire, inoltre, che né dalla lettura della motivazione della sentenza di divorzio né dal provvedimento reso nel 2011, a parziale modifica, si evince chiaramente la distribuzione dell'assegno dovuto cumulativamente e genericamente a titolo di mantenimento del figlio e a titolo di assegno divorzile.
Deve, infine, darsi per pacifica in quanto neanche contestata, l'autosufficienza economica sopravvenuta di . La stessa OR riferiva all'udienza PE CP_1 in cui veniva sentita dinanzi al giudice delegato che il figlio non convive più PE con lei avendo instaurato un suo nucleo famigliare insieme alla compagna da cui aveva avuto anche un figlio (cfr. verbale del 10.7.2024).
Alla luce di tali considerazioni il contributo al mantenimento va in definitiva revocato, con decorrenza dalla domanda.
Parte ricorrente agisce in questa sede anche per la revoca di quanto dovuto a titolo di assegno divorzile in favore della OR , sull'assunto di un Controparte_1 peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto all'epoca del divorzio e dell'adozione del provvedimento di modifica.
Orbene come unico elemento sopravvenuto rispetto al 2010, l'odierno ricorrente allega l'ulteriore impegno economico per sostenere gli studi universitari della IA
, nata dal matrimonio con la OR , e produce a Per_5 Persona_6 tal fine il relativo contratto di locazione (cfr. allegato g).
Trattasi di circostanza quella del peggioramento delle sue condizioni economiche fermamente contestato dalla controparte e non adeguatamente provato, non avendo il ricorrente allegato alcunchè, al di fuori del suddetto contratto stipulato tra l'altro personalmente dalla IA maggiorenne e in assenza di prova che egli versi direttamente il canone. Né parte ricorrente ha inteso provare una flessione delle proprie entrate adeguatamente, circostanza che avrebbe dovuto dimostrare attraverso gli ISEE degli ultimi anni (che tra l'altro appaiono omogenei fra loro senza alcuna modifica) ma anche l'effettiva entità delle sue entrate all'epoca in cui il predetto importo fu determinato in €. 250,00, con un divario tale da giustificare la sua istanza di revoca.
Né lo stesso ricorrente prova l'asserito miglioramento delle condizioni economiche della OR rispetto all'epoca della separazione del tutto privo di Controparte_1 qualsiasi riscontro probatorio.
Come ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità con un principio che ben si presta ad essere calato nella fattispecie in esame, “La modifica dell'assegno di divorzio si giustifica solo al sopraggiungere di un'effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi. La verifica di tale cambiamento richiede una comparazione tra le rispettive situazioni reddituali e patrimoniali ed un accertamento dell'effettività dei mutamenti, oltre che del nesso eziologico tra tali modifiche e la nuova situazione economica” (cfr. Cassazione civile sez. I, 26/08/2024, n.23091).
Deve, quindi, rigettarsi la richiesta di revoca dell'assegno divorzile. Non può darsi luogo neanche alla richiesta di aumento avanzata dalla resistente in assenza dei presupposti idonei a giustificarla non avendo documentato a sua volta la OR
un peggioramento delle sue condizioni economiche rispetto all'epoca del CP_1 divorzio. Le patologie di cui ella è affetta non comprovano una sua inidoneità a lavorare, sopraggiunta tra l'altro rispetto all'epoca del divorzio.
Certo l'asserito peggioramento non può fondarsi sulla circostanza incontestata di non poter beneficiare più di un assegno il cui titolo era, in ogni caso, da ricondursi alle esigenze di mantenimento dei figli, allo stato, pacificamente autosufficienti.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'assegno dovuto dal sig. deve Parte_1 essere rideterminato nella misura di €. 150,00 mensili, dovuti a titolo di assegno solo divorzile in favore della OR . Controparte_1
La parziale soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Vallo della Lucania definitivamente pronunciando ogni diversa istanza disattesa così decide:
1. Accoglie in parte il ricorso e per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza nr. 36/2003 resa dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 13.06.2003, revoca l'obbligo di mantenimento per il figlio PE
, posto a carico del sig. con decorrenza dalla
[...] Parte_1 domanda;
2. Rigetta per il resto il ricorso quanto alla richiesta di revoca dell'assegno divorzile, rideterminando l'importo dovuto nella misura di €. 150,00;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vallo della Lucania, nella camera di consiglio dell'8.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni