Ordinanza cautelare 20 dicembre 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 6442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6442 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06442/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14780/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14780 del 2025, proposto da
Academy Tema Safety & Training S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Vozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati e Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Veneto Acque società benefit per azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Signor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
BE ZA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Barrasso e Elena Alberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di aggiudicazione dell’Amministratore Unico n. 167 del 31 ottobre 2025, di Veneto Acque S.p.A., avente ad oggetto “ STA-14 Procedura di preinfrazione EU PILOT n. 9068/2016 - Chiusura e fase post operativa della discarica di TA (Roma), attività di supporto per attività di progettazione, affidamento e esecuzione del piano alta sorveglianza. Gara europea a procedura aperta telematica ai sensi del 71 del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio di sorveglianza antincendio, presso gli impianti, il sito e la discarica di TA in Roma. CIG B75A119EE6 ”;
- della coeva comunicazione della suddetta Determina dell’Amministratore Unico n. 167 del 31 ottobre 2025, di Veneto Acque SpA;
- della nota del 28 novembre 2025 a firma del Commissario Unico per la Realizzazione degli Interventi Necessari all’Adeguamento alla normativa vigente nelle Discariche Abusive presenti sul Territorio Nazionale, per il cui tramite è stata disposta l’esecuzione anticipata del “ servizio di sorveglianza antincendio, presso gli impianti, il sito e la discarica di TA in Roma ”;
- del bando di gara relativo alla procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto “ Gara europea a procedura aperta telematica ai sensi del 71 del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio di sorveglianza antincendio, presso gli impianti, il sito e la discarica di TA in Roma. CIG B75A119EE6 ”, nella parte in cui non prevede, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, quello necessariamente previsto dall’art. 108, comma 7 del D. Lgs. 36/2023 ovverosia il certificato sulla parità di genere, nonché nella parte in cui prevede, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, quello della “esperienza pregressa desumibile da n. 3 servizi” e, comunque, in ogni sua parte di interesse;
- del disciplinare di gara, nella parte in cui, all’art. 19.1, non prevede, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, quello necessariamente previsto dall’art. 108, co. 7 del D. Lgs. 36/2023 ovverosia il certificato sulla parità di genere, nonché nella parte in cui prevede, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, quello della “esperienza pregressa desumibile da n. 3 servizi” e, comunque, in ogni sua parte di interesse;
- del capitolato speciale d’appalto, nella parte in cui non prevede, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, quello necessariamente previsto dall’art. 108, comma 7 del D. Lgs. 36/2023 ovverosia il certificato sulla parità di genere, nonché nella parte in cui prevede, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, quello della “esperienza pregressa desumibile da n. 3 servizi” e, comunque, in ogni sua parte di interesse;
- del piano di alta sorveglianza relativo alla procedura ad evidenza pubblica;
- di tutti i verbali di gara e, in particolar modo, del verbale di gara n. 1 del 4 agosto 2025, del verbale di gara n. 2 del 2 settembre 2025, del verbale n. 3 dell’8 settembre 2025, del verbale n. 4 del 12 settembre 2025, del verbale n. 5 del 9 settembre 2025 del verbale di gara del 23 ottobre 2025; - della Determina dell’Amministratore Unico di Veneto Acque n. 85 del 18.06.2025;
- della nota Prot. n. 3573 del 15 settembre 2025;
nonché
per il conseguimento dell’aggiudicazione con ogni consequenziale effetto e per la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto d’appalto stipulato medio tempore tra la Stazione appaltante e la controinteressata aggiudicataria BE ZA S.p.A., in ogni caso chiedendo sin d’ora di conseguire l’aggiudicazione e/o subentrare nell’affidamento o, gradatamente, il risarcimento per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Commissario Unico per la Bonifica delle Discariche e dei Siti Contaminati, del Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'Adeguamento alla norma delle discariche abusive, di BE ZA S.p.A. e di Veneto Acque Società Benefit per Azioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. RT UG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Oggetto di giudizio è il provvedimento di aggiudicazione della gara europea a procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento del servizio di sorveglianza antincendio, presso gli impianti, il sito e la discarica di TA in Roma (CIG B75A119EE6).
La gara è stata indetta da Veneto Acque S.p.A., in qualità di stazione appaltante, su incarico del Commissario Unico per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, nell’ambito degli interventi volti ad addivenire a una complessiva riqualificazione della discarica, oggetto della procedura di pre-infrazione europea.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023.
Alla gara hanno partecipato tre operatori economici, tra i quali l’odierna ricorrente Academy Tema Safety & Training S.r.l., precedente gestore del servizio, nonché BE ZA S.p.A., odierna controinteressata.
All’esito dell’analisi delle offerte tecniche ed economiche, la commissione di gara ha stilato la graduatoria, che ha visto come prima classificata BE ZA S.p.A., con un punteggio pari a 100,00 e, come seconda classificata, la ricorrente con un punteggio di 58,779.
La stazione appaltante ha confermato la predetta graduatoria e ha, così, aggiudicato l’appalto in favore di BE ZA S.p.A. con provvedimento n. 167 del 31 ottobre 2025.
Con atto della stazione appaltante del 3 novembre 2025, è stata disposta l’esecuzione anticipata del servizio di sorveglianza antincendio.
2. – Academy Tema Safety & Training S.r.l. ha proposto il presente giudizio per chiedere, in via principale, l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione a BE ZA S.p.A. e, in via subordinata, l’annullamento della lex specialis e, quindi, dell’intera procedura di gara.
2.1. – A sostegno della prima domanda, ha svolto un unico, articolato motivo di impugnazione ( violazione e/o falsa applicazione degli artt. 98 e 108, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 46 bis del d.lgs. n. 198/2006 e dell’art. 5 della legge n. 162/2021. Carenza di istruttoria. Motivazione incongrua, insufficiente e/o contraddittoria ), a mezzo del quale ha lamentato:
- il difetto di motivazione del provvedimento di aggiudicazione in merito all’ammissione dell’aggiudicataria alla gara, a fronte dei pregressi illeciti professionali formalmente dichiarati dalla stessa.
- l’illegittimità della decisione della stazione appaltante di disporre l’esecuzione anticipata del servizio “per le ragioni di urgenza legate alla natura del sito”.
2.2. – A sostegno della domanda di annullamento della lex specialis ( violazione e/o falsa applicazione degli artt. 98 e 108 commi 4 e 7, d.lgs. 36/2023, dell’art. 46 bis, d.lgs. n. 198/2006, dell’art. 5, legge n. 162/2021. Carenza di istruttoria, motivazione incongrua, insufficiente e/o contraddittoria ), la ricorrente ha lamentato:
- la mancata previsione di un criterio premiale per il concorrente che abbia provveduto all’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46 bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- l’illegittimità del criterio di valutazione delle offerte relativo all’esperienza pregressa dei concorrenti.
3. – Si sono costituiti in giudizio l’aggiudicataria BE ZA S.p.A., la stazione appaltante Veneto Acque S.p.A., la Presidenza del Consiglio, il Commissario Unico per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale e il Commissario Unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati, per resistere al ricorso.
4. – Con ordinanza n. 7281 del 20 dicembre 2025, il Collegio ha rigettato l’istanza di tutela cautelare.
5. – All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
6. – Il ricorso non è fondato.
7. – Con il primo profilo di censura, la ricorrente deduce che il provvedimento di aggiudicazione sia illegittimo perché non contiene una congrua motivazione in merito ai pregressi illeciti professionali dell’aggiudicataria, che sarebbero stati idonei a determinarne l’esclusione dalla gara.
7.1. – La censura non è fondata.
7.2. – In punto di fatto, si evidenzia che l’aggiudicataria, nel presentare l’offerta di gara, ha depositato una dichiarazione nella quale ha rappresentato alla stazione appaltante talune circostanze astrattamente riconducibili alla fattispecie di illecito professionale.
In particolare, l’aggiudicataria ha dedotto:
- che ANAC, con determina del 10 marzo 2025, aveva iscritto a carico di BE ZA S.p.A. un’annotazione non ostativa a titolo di mera pubblicità notizia, relativa all’esclusione da una gara indetta da ON S.p.A. per l’appalto dei servizi di vigilanza armata per il Ministero della Giustizia;
- che nell’ambito della predetta procedura di gara ON, BE ZA S.p.A. aveva assunto la veste di mera ausiliaria di una terza società concorrente;
- che in quella sede ON aveva attribuito rilievo a precedenti vicende riguardanti una diversa società quali, in particolare, (i) la presenza di risalenti verbali ITL nei confronti di tale diversa società per ferie non godute dai suoi dipendenti nell’ambito del servizio di sala conta tra il 2015 e il 2018, nonché (ii) l’avvio, sempre e solo nei confronti di tale diversa società, di un procedimento da parte della Procura di Milano ex artt. 603-bis c.p. e 25 quinquies, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 231/01;
- che ON aveva, inoltre, ritenuto che tali ultime vicende (riguardanti appunto solo la diversa società) si riverberassero “per contagio reputazionale” nei confronti di BE ZA S.p.A. per due motivi: (i) perché BE ZA aveva acquistato da tale società un ramo aziendale afferente i soli di vigilanza per la sola Regione Lazio e (ii) secondo, perché BE ZA e tale società avevano un amministratore in comune al momento della partecipazione alla predetta gara;
- che BE ZA S.p.A. aveva intenzione di impugnare l’annotazione di ANAC in quanto adottata in assenza dei presupposti di legge;
- che, al riguardo, doveva considerarsi che l’acquisto del ramo d’azienda era avvenuto nel mese di aprile 2023 e che l’amministratore citato era stato rimosso dalla carica nel mese di settembre 2023, dunque oltre un anno prima dalla data di presentazione dell’offerta alla gara indetta da Veneto Acque S.p.A. (1° agosto 2025), con conseguente irrilevanza della vicenda ai fini della valutazione di integrità del concorrente, sia ai sensi dell’articolo 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, che del novellato articolo 94, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023;
- che il procedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti della citata società era stato integralmente archiviato;
- che le vicende connesse agli accertamenti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro risalivano al periodo dal 2018 al 2019 e, pertanto, essendo decorso il triennio di rilevanza previsto dall’articolo 57, comma 6, Direttiva 2014/24/UE e dall’articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023, non solo rispetto alla data della cessione del ramo aziendale, bensì anche dalla data di indizione della gara da parte di Veneto Acque S.p.A., non assumevano alcuna portata negativa ai fini della valutazione di affidabilità di BE ZA S.p.A.
7.3. – Nel corso della seduta del 23 ottobre 2024, il Responsabile della procedura ha svolto le debite verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo a BE ZA S.p.A., concludendo che “ dalla documentazione acquisita non emergono condizioni riconducibili a cause di esclusione automatica o non automatica di cui agli artt. 94 e 95 del Codice ”.
7.4. – Ad avviso del Collegio, quest’ultima valutazione non risulta viziata per difetto di motivazione, come sostenuto dalla ricorrente.
7.5. – In merito all’intensità dell’obbligo motivazionale incombente sulla stazione appaltante nei provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle gare di appalto per situazioni astrattamente riconducibili al grave illecito professionale, la giurisprudenza ha ritenuto:
- che “ qualora la stazione appaltante non ritenga che la pregressa vicenda professionale […] abbia inficiato la moralità professionale, essa non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa (mentre è il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di gravità tale da elidere l'affidabilità del concorrente, che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale). In sintesi, la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione (Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2025, n. 8661);
- che tale regola è destinata a “ subire eccezione nel caso in cui la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente presenti una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi da rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l'impresa come affidabile ” (Cons. Stato, Sez. V, 14 marzo 2024, n. 2491).
Con riferimento, invece, al perimetro del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della stazione appaltante in merito ai gravi illeciti professionali, la giurisprudenza ha affermato che “ nelle gare pubbliche il giudizio su gravi illeciti professionali è espressione di ampia discrezionalità da parte dell'amministrazione, cui il legislatore ha voluto riconoscere un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell’affidabilità dell’appaltatore. Ne consegue che il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della “non pretestuosità” della valutazione degli elementi di fatto compiuta (nella specie, la non manifesta abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto) e non può pervenire ad evidenziare una mera “non condivisibilità” della valutazione stessa ” (Cons. Stato, Sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1645).
7.6. – Alla luce dei principi richiamati, deve ritenersi che la decisione di non escludere BE ZA S.p.A. dalla gara non fosse soggetta ad un obbligo motivazionale più intenso di quello che è stato sinteticamente esplicitato nel verbale del 23 ottobre 2025, in quanto le descritte circostanze astrattamente riconducibili ad un illecito professionale non assumevano una pregnanza tale da imporre alla stazione appaltante, in deroga alla regola generale, di illustrare approfonditamente le ragioni sottese alla decisione di non esclusione della concorrente.
Si trattava, infatti, pur sempre, di circostanze afferenti all’esclusione da una gara ON nella quale BE ZA S.p.a. aveva assunto la posizione di mera ausiliaria di un concorrente e che, comunque, riguardavano una diversa società dalla quale BE ZA S.p.a. aveva acquistato un ramo di azienda inerente i soli servizi di vigilanza per la sola Regione Lazio.
Le criticità, inoltre, che avevano dato origine alla predetta esclusione, riguardavano ferie non godute dai dipendenti nel periodo 2015 – 2018, un periodo ben precedente a quello in cui BE ZA S.p.A. aveva acquistato il ramo di azienda (2023).
Per le medesime ragioni, anche la decisione - in sé - di non esclusione dalla presente gara non appare manifestamente irragionevole o illogica, tenuto conto della natura delle violazioni menzionate, del tempo trascorso dalla loro commissione, del fatto che le stesse non riguardavano direttamente BE ZA S.p.A., nonché della non immediata sovrapponibilità delle stesse rispetto alla procedura in esame.
8. – Con la seconda censura, la ricorrente afferma che la decisione di esecuzione anticipata del contratto sia viziata per assenza dei presupposti di legge, per violazione del diritto di difesa e per evidente difetto di motivazione e ragionevolezza, in quanto non sussisterebbero le ragioni di urgenza richieste dall’art. 17, comma 8, d.lgs. n. 36 del 2023.
8.1. – La censura, a prescindere dalla sua ammissibilità, è infondata.
8.2. – Il servizio oggetto di affidamento attiene alla “ sorveglianza antincendio presso la discarica di TA, attraverso l’impiego di mezzi, dispositivi tecnologici e squadre operative composte da personale qualificato. Il servizio si configura come un presidio permanente, attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette ”.
Come descritto in atti dal Commissario, il sito di TA è una delle più estese discariche d’Europa per dimensioni storiche e volumetria ed è caratterizzata da accumuli pluridecennali di rifiuti, con fenomeni di produzione di biogas e potenziale autocombustione che generano un elevato rischio di innesco e propagazione di incendi.
Nel caso di specie, dunque, non può ragionevolmente dubitarsi che sussistesse quell’esigenza di evitare situazioni di pericolo per le persone e la salute pubblica che l’art. 17, comma 8, d.lgs. n. 36 del 2023 richiede per giustificare l’esecuzione in via d’urgenza del servizio.
Peraltro, la delicatezza, l’indefettibilità e quindi l’urgenza del predetto servizio era stata rappresentata già dal disciplinare di gara (punto 5.2): “ In relazione al pregresso di incendi già sviluppatesi nell’area e in considerazione del conseguente rischio che coinvolge le persone e i beni del vicino abitato, nonché l’imminente avvio degli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa della discarica si ritiene che la consegna del servizio potrà avvenire in via d’urgenza, ai sensi dell’Allegato II.14, art. 3, del Codice, immediatamente dopo l’aggiudicazione ”.
Con la nota della stazione appaltante del 3 novembre 2025, inoltre, è stato ribadito che “ l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per le ragioni di urgenza rappresentate nei documenti di gara connesse al pregresso di incendi già sviluppatisi nell’area e in considerazione del conseguente rischio che coinvolge le persone e i beni del vicino abitato ”.
La ragione alla base dell’esecuzione in via d’urgenza era, inoltre, connessa al fatto che il successivo 25 novembre 2025 sarebbe cessato il servizio di sorveglianza antincendio fino a quel momento gestito dalla ricorrente che era stato prorogato tecnicamente in due occasioni fino a quella data proprio per consentire la definizione della procedura di gara.
Per tale motivo, la soluzione alternativa all’esecuzione anticipata del servizio, suggerita dalla ricorrente, e consistente nella disposizione di una (ulteriore) proroga tecnica del precedente servizio, non era praticabile nel caso di specie, atteso che al gestore uscente erano già state accordate due proroghe tecniche.
9. – Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente chiede l’annullamento della legge di gara (con conseguente integrale caducazione della procedura espletata), perché essa non conterrebbe alcun criterio premiale per il concorrente che abbia provveduto all’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
La lex specialis sarebbe, pertanto, illegittima per violazione dell’art. 108, commi 4 e 7, d.lgs. n. 36 del 2023, nella parte in cui prevede che “ al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ”.
9.1. – La censura è inammissibile per carenza di un interesse, così come eccepito dalle parti resistenti e dalla controinteressata.
9.2. – La ricorrente, sia nella documentazione presentata in sede di gara, sia negli atti di causa, non deduce di essere in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46 bis citato.
La ricorrente non allega nemmeno quale utilità avrebbe tratto, in termini di maggior punteggio per la sua offerta, se il citato criterio premiale fosse stato previsto dalla documentazione di gara.
In altri termini, non allega la sussistenza di una qualche lesione concreta ed attuale conseguente all’asserita illegittimità della lex specialis .
Deve, quindi, qui richiamarsi l’orientamento giurisprudenziale, correttamente citato dalle parti resistenti, secondo il quale “ pur potendo il ricorrente trarre un vantaggio dall’annullamento del bando e conseguentemente di tutta la procedura, in quanto la sua eventuale riedizione gli offrirebbe una nuova possibilità di aggiudicazione, la mancata allegazione circa le maggiori chanches di aggiudicazione che la legittimità del bando avrebbe comportato rende tale vantaggio del tutto astratto, in quanto meramente ipotetico e, cioè, incerto. Invero, l’impugnazione di un bando di gara, che non abbia impedito al ricorrente la partecipazione, esige l’individuazione del pregiudizio derivato al concorrente dall’illegittimità dedotta, atteso che, in mancanza, la mera riedizione della gara, non essendo accompagnata dall’effettivo aumento delle possibilità di aggiudicazione, si traduce in un vantaggio meramente ipotetico e, cioè, incerto, per cui l’interesse ad agire difetta del requisito della concretezza (ad esempio, il ricorrente avrebbe dovuto evidenziare la presenza nella propria offerta di clausole inclusive, assenti in quella dell’aggiudicatario) ” (Cons. Stato, Sez. V, 16 maggio 2025, n. 4196).
10. – Sempre nel secondo motivo, la ricorrente lamenta l’illegittimità della lex specialis per aver previsto un criterio di valutazione delle offerte relativo all’“ esperienza pregressa dei concorrenti ”, il quale:
- non sarebbe in grado di sancire il miglior rapporto tra qualità e prezzo ma, soprattutto, non sarebbe in alcun modo espressione di una valutazione oggettiva sull’impatto economico, sociale o ambientale dell’offerta presentata dal concorrente;
- potrebbe al più rappresentare requisito di partecipazione alla gara ma, di certo, proprio alla luce della sua rispettiva natura, non criterio di valutazione dell’offerta tecnica presentata dal concorrente.
A sostegno della censura proposta, la ricorrente invoca il tradizionale divieto di commistione fra i criteri soggettivi di ammissione alla gara e i criteri oggettivi alla valutazione dell’offerta.
Nel caso di specie, la Stazione appaltante avrebbe completamente mancato – peraltro in evidente violazione del co. 11 dell’art. 100 del D. Lgs. 36/2023 -, di prevedere la pregressa esperienza di servizi analoghi quale strumento di qualificazione dell’operatore economico, invero traslata nella diversa fase della valutazione dell’offerta, con un peso ponderale, peraltro, anche particolarmente importante, siccome premiata con il non poco considerevole punteggio massimo di 15 su 70.
Così facendo, però, sarebbe stato condizionato il giudizio sulla scelta sul miglior offerente, che finirebbe con l’essere scelto non già sulla base delle migliori soluzioni promesse al committente ma sulla base di quanto di simile o identico fatto negli anni precedenti, così andandosi a premiare solo ed esclusivamente chi dimostra di operare all’interno dello specifico settore oggetto di commessa.
10.1. – La censura non è fondata.
10.2. – Preliminarmente, giova rammentare che secondo giurisprudenza consolidata:
- l’amministrazione gode di ampia discrezionalità nella scelta dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica e che tale discrezionalità è sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia manifestamente illogica, irragionevole ed irrazionale e i criteri non siano trasparenti o intellegibili (Cons. Stato, Sez. V, 9 giugno 2021, n. 4396);
- nell’ambito della propria discrezionalità la stazione appaltante può conformare la disciplina di gara in modo da attribuire valore premiale anche a requisiti soggettivi dell’operatore economico, idonei a “illuminare” sulla qualità e affidabilità dell’offerta, purché nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, non essendo configurabile, in termini generali, un divieto assoluto di commistione tra criteri soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione dell’offerta (Cons. Stato., Sez. V, 20 dicembre 2024, n. 10265);
- il divieto di commistione tra criteri soggettivi e oggettivi, infatti, non è assoluto, ma consente alle stazioni appaltanti, nei casi in cui determinate caratteristiche soggettive del concorrente, in quanto direttamente riguardanti l’oggetto del contratto, possano essere valutate anche per la selezione dell’offerta, di prevedere nel bando di gara elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo, concernenti la specifica attitudine del concorrente, anche sulla base di analoghe esperienze pregresse, a realizzare la specifica attività oggetto di gara. Le stazioni appaltanti hanno, dunque, il potere discrezionale – purché esercitato in osservanza dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza – di fissare nella lex specialis elementi dell’offerta che, pur riferendosi in senso lato a requisiti soggettivi dell’operatore concorrente, in attenuazione del generale divieto di commistione tra criteri soggettivi di qualificazione e oggettivi afferenti la valutazione dell’offerta, per la capacità di “illuminare” sulla qualità della stessa, rappresentano un elemento di quest’ultima, poiché esprimono la sua affidabilità (Cons. Stato, Sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1186).
10.3. – Nel caso di specie, il disciplinare di gara (art. 19) prevede che l’appalto sia aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Nella valutazione delle offerte sono attribuiti fino a 70 punti per l’offerta tecnica e fino a 30 per quella economica.
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base di cinque criteri: “ Criterio A: Esperienza pregressa desumibile da n. 3 servizi ”; “ Criterio B: Certificazioni di qualità ”; “ Criterio C: Formazione ”; “ Criterio D: Organizzazione della squadra ”; “ Criterio E: Sistemi applicativi, strumentazioni e mezzi ”.
L’oggetto del “Criterio A” – contestato dalla ricorrente – è descritto dal disciplinare nei seguenti termini: “ Nell’ambito dei tre servizi presentati negli ultimi dieci anni, sarà positivamente valutata l’esperienza condotta dal concorrente nel campo dell’industria petrolchimica, raffinerie, trattamento gas e in generale in impianti a rischio di incidente rilevante, strutture ospedaliere, impianti di deposito e/o trattamento rifiuti, nonché nella gestione di incendi boschivi, incendi di vegetazione e incendi di interfaccia. Sarà quindi positivamente valutata la precisione, esaustività ed efficacia della descrizione del servizio/servizi svolti in detti ambiti. Sarà inoltre positivamente valutata la precisione, esaustività ed efficacia della descrizione del servizio/servizi svolti che dimostrino l’esperienza pregressa in impianti Seveso III (direttiva 2012/18/UE) e il coordinamento Piano di Emergenza Esterno imposto da tale norma. Sarà infine positivamente valutata l’esperienza condotta dal concorrente in servizi complessi dal punto di vista delle dimensioni, della pericolosità, degli impianti tecnologici, dei tempi di esecuzione, del contesto ambientale in cui è inserita l’esperienza descritta ”.
10.4. – La previsione del Criterio A, appena descritto, appare legittima alla luce dei principi giurisprudenziali supra richiamati, atteso che esso prevede che l’esperienza pregressa del concorrente sia apprezzata non come dato relativo alla sua mera affidabilità soggettiva, bensì quale attitudine a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara, cioè come elemento incidente sulle modalità esecutive dello specifico servizio e, quindi, come parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell’offerta.
Il criterio risulta anche coerente secondo i principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, perché attiene all’esperienza nell’esecuzione di servizi attinenti alla gestione di situazioni di rischio incendi, di trattamento rifiuti e impianti a rischio incidente anche per trattamento di gas.
Tutti elementi, questi, che si rinvengono nel servizio oggetto della presente gara.
11. – Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento di aggiudicazione e la lex specialis vanno esenti dalle censure mosse dalla ricorrente.
Conseguentemente, tutte le domande formulate in ricorso sono infondate e devono essere rigettate.
12. – Il riparto delle spese di lite segue il criterio della soccombenza tra la ricorrente, la stazione appaltante e l’aggiudicataria.
Possono essere, invece, compensate le spese di lite tra la ricorrente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Commissari, attesa la peculiare posizione sostanziale dagli stessi rivestita nella procedura di cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna Academy Tema Safety & Training S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere le spese di lite a Veneto Acque S.p.A. e a BE ZA S.p.A., che si quantificano per ciascuno di essi in euro 1.500,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese di lite tra Academy Tema Safety & Training S.r.l., la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Unico per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale e il Commissario Unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO PO, Presidente
Matthias Viggiano, Primo Referendario
RT UG, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT UG | RO PO |
IL SEGRETARIO