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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/05/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 1409/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 10/03/2025 e presentato dai coniugi
e , con l'avv. TONEL LARA Parte_1 Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 09/05/2009 a SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
28.04.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 18.04.2025 , hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza. Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 1409/2025:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 09/05/2009 da (C.F. ), n. a CONEGLIANO (TV) Parte_1 C.F._1
il 28/02/1973, e (C.F. ) n. a CONEGLIANO Parte_2 C.F._2
(TV) il 02/07/1973, e trascritto al n. 2, Parte I, Serie A, Anno
2009 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SANTA LUCIA
DI PIAVE alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“affidamento condiviso dell'unico figlio della coppia: , Persona_1
nato a [...] il [...], con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, in Orsago;
Il IG. verserà alla IG.ra , la somma Parte_3 Parte_2
mensile, di euro 300,00=, rivalutabile ISTAT, a partire dal giorno ed anno successivo a quello di omologa, a titolo di contributo al mantenimento del minore e ciò mezzo bonifico bancario alle Per_1
coordinate note, entro il giorno 15 di ogni mese di riferimento;
Assegno unico INPS: incamerato dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
Detrazioni fiscali figlio a carico, nella misura del 50%, fra i genitori;
il IG. potrà tenere con sé il figlio Parte_3 Per_1
esercitando il suo diritto di visita e frequentazione con le seguenti modalità:
a weekend alterni dal sabato alle ore 14:00 alla domenica alle ore
20:30 e ciò nell'ipotesi in cui il percorso di studi del minore prevedesse la frequentazione scolastica il sabato mattina, per contro, laddove il sabato mattina il minore non frequentasse la scuola potrà recarsi dal padre a partire dalle ore 9:30 del sabato fino alla domenica alle ore 20:30.
Il figlio trascorrerà con i genitori le festività di Natale Capodanno
e Pasqua, ad anni alterni, così come previsto in sede di separazione
Il padre ha diritto di tenere con sé, il figlio minore, per 15 giorni, anche non consecutivi durante l'estate per le vacanze estive, cinque giorni durante le vacanze di Pasqua e 6 giorni durante le vacanze invernali, ossia quelle legate alle festività natalizie e di capodanno. Il periodo di vacanze estive andrà concordato tra i genitori entro il 20 maggio di ciascun anno;
I coniugi si dichiarano autosufficienti economicamente, pertanto ognuno di loro provvederà al proprio mantenimento e dichiarano definiti tutti i rapporti patrimoniali connessi e discendenti dal rapporto di coniugo;
”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANTA LUCIA DI
PIAVE (TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di conIGlio del 30/05/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi