Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/05/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
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N. 3174/2023 R.C.
N......................Sent. N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di GENOVA
VII SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico dott. Roberto BRACCIALINI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3174/2023 promossa da :
C.F. , parte elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. DE ROMANO ANDREA che la rappresenta e difende in forza di procura a margine delle difese introduttive unitamente all'avv. BOLDRACCHI NICOLE PARTE ATTRICE CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
MIELE GIANMARCO e elettivamente domiciliato in VIALE ERITREA,65 00199 ROMA presso il difensore avv. MIELE GIANMARCO PARTE CONVENUTA
(C.F. ON
) P.IVA_2
PARTE CONVENUTA (contumace)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
R.G. 3174/2023 CONCLUSIONI DEL SIG. Parte_1
“Piaccia a Codesto Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta:
A) accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione omnibus n. 208305 per le causali esposte in narrativa e, in ogni caso accertare e dichiarare inesistente il credito di Contr e riconoscere nulla e/o inefficace e/o annullare la cartella esattoriale numero 048 2023
00010301 03 004, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
B) in ogni caso accertare e dichiarare la nullità della cartella esattoriale per mancanza di prova del titolo posto a fondamento della stessa e comunque poiché il credito non risulta neppure provato nel quantum.
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C) in via subordinata, accertare e dichiarare che il credito di tale Ente si considera sorto anteriormente al e, per l'effetto, rideterminare il dare e avere tra le parti, tenendo Parte_2 conto di quanto già versato dal Sig. alla Banca mutuante nonché di quanto Parte_1 Contr già percepito da nell'ambito del Fallimento del debitore principale;
D) in ogni caso con vittoria di spese, diritti e compensi di procedimento, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. Clausola concessa come per legge”. CONCLUSIONI DI Pt_3 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa e contraria istanza o deduzione, così provvedere:
- IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE accertare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_1 riguardo le contestazioni avverso le nullità delle fideiussioni prestate dal
[...] sig. in favore di;
Parte_1 CP_4
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO rigettare tutte le domande proposte dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto Contr ed in ogni caso perché l'operato di è conforme al dettato della normativa vigente in materia, come meglio specificato nel presente atto e come confermato dalle pronunce recenti della giurisprudenza di legittimità.
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori tutti come per legge.
$1. Sintesi atto introduttivo dell'attore opponente Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c. del 14.3.2023 il sig. Parte_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 04820230001030103004 per Euro 80.116,00 notificata in data 22.02.2023 da in relazione a titolo ON esecutivo rappresentato da contratto di mutuo chirografario n. 3750477 in data 25.10.2017, assunto dalla di cui l'esponente Controparte_5 era socio e fideiussore al 16,67%; mutuo erogato da , CP_4 assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese per la quota dell'80%. Tale cartella era stata preceduta da ingiunzione per saldo del debito del conto corrente aziendale e del mutuo in questione ottenuta dalla mutuante, la cui efficacia era stata sospesa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. L'opponente chiedeva, previa sospensione dell'esecutività della cartella suddetta, di accertare e dichiarare la nullità parziale della Contro fideiussione n. 208305 e l'inesistenza del credito di e di dichiarare nulla la cartella esattoriale suddetta;
in subordine, chiedeva declaratoria Contro che il credito di è antecedente al Fallimento di Teknica e quindi di rideterminare il dare e avere tra le parti, tenendo conto di quanto già versato dal alla Banca mutuante. Pt_1
A sostegno della domanda oppositiva prospettava l'illegittimità della pretesa avanzata da in surroga di ON Contro per la duplice ragione che:
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1) i l credito per cui agisce non ha ON natura tributaria ma nasce da mero rapporto privatistico, che non consente il recupero esattoriale senza preventivo valido titolo;
2) r ispetto al rapporto finanziario di base, per effetto della garanzia Contro
esiste testuale divieto di acquisizione di ulteriori garanzie personali ai sensi dell'art.
4.4. del Regolamento Ministeriale del 23.9.2005.
Infine, l'obiettiva incertezza sull'ammontare del credito derivante da conteggi unilateralmente predisposti dalle controparti giustificava la sospensione e poi la revoca della cartella contestata.
$2: le difese di
[...] Contro (di seguito si Controparte_6 costituiva in giudizio contestando i motivi oppositivi esposti dall'opponente e rilevando quanto segue. Sull'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per mancanza di valido titolo esecutivo, richiamava l'art. 1203 c.c. ai sensi del quale il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese per le somme da esso pagate ai loro creditori e per il recupero di tali somme si applica, come previsto dall'art.
9.5 D. Lgs. 123 del 31.03.1998, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del DPR 43 del 28.01.1988 come sostituita dall'art. 17 del D. Lgs. 46 del 26.02.1999. Tali crediti, sempre ai sensi dell'art.
9.5 D. Lgs. 123/1998, sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, fatta eccezione per le spese di giustizia ed i crediti preesistenti di terzi. Al recupero di tali crediti si provvede con iscrizione a ruolo, ex art. 67.2 DPR
43/1988, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni, tale per cui la riscossione tramite ruolo non rappresenta una scelta discrezionale del Gestore, ma la procedura obbligatoriamente prescritta dalla legge. In tal senso si è pronunciata anche la recente giurisprudenza di merito (Sent. N. 2959/2019 del Tribunale di Foggia), secondo la quale …"a seguito dell'escussione del fondo di garanzia e del pagamento dell'istituto finanziatore da parte di , si realizza una surroga ex lege che Parte_4 consente immediatamente a di agire nei confronti Parte_5 dell'impresa finanziata e di eventuali garanti, senza che le vicende relativa al diverso rapporto di natura privatistica possano incidere sulla procedura esattoriale...” Anche la Corte di Appello di Torino (Sent. 697/2022) conferma la legittimità della procedura di riscossione del credito del Fondo di Garanzia
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Contro ed ha riconosciuto la possibilità di riscuotere il credito mediante riscossione esattoriale senza l'esigenza di munirsi preventivamente di un titolo esecutivo. È, dunque, pacifico che in caso di inadempimento si possa procedere al recupero del credito a mezzo del ruolo esattoriale e che non sia necessario in alcun caso dover procedere a precostituzione di idoneo titolo esecutivo, in quanto si è in presenza di una procedura speciale disciplinata espressamente da legge e riservata a particolari crediti aventi natura pubblica. Sulla carenza di legittimazione passiva, la convenuta faceva constare che in conseguenza all'escussione della garanzia pubblica si determina la surrogazione legale del Fondo nella parte di credito liquidata all'istituto bancario e tale credito si sostituisce a quello del soggetto surrogato in forza di un titolo distinto, autonomo e fondato direttamente sulla legge.
$3: svolgimento del processo, Preliminarmente va dato atto che ON
, pur ritualmente convenuta, non si è costituita in giudizio e
[...] si procede quindi nella sua dichiarata contumacia. Il procedimento si sviluppava in seguito in parallelo con gli altri contenziosi promossi dai restanti soci di contro le cartelle Pt_2 Contro esattoriali emesse da nei loro riguardi per lo stesso debito fideiussorio, senza procedere a riunione dei fascicoli per la parziale diversità dei soggetti chiamati in causa e la conseguente non sovrapponibilità delle difese sviluppate e degli incombenti istruttori necessari. Dopo appropriata trattazione scritta e orale delle tematiche in diritto concernenti la validità dell'impegno fideiussorio di cui si discute, e senza ulteriore attività acquisitiva, la causa passava in decisione all'udienza del 13.5 u.s. sulle conclusioni riferite in epigrafe nelle forme di cui all'art. 281 quinquies c.p.c., con riserva di deposito del provvedimento conclusivo nel termine di legge.
$ 4.1: riepilogo cronologico degli accadimenti rilevanti Per un migliore inquadramento delle vicende di causa è necessario anteporre la seguente scansione cronologica degli accadimenti rilevanti, ricavabile dai documenti sottoposti e dalle difese sviluppate dalle parti costituite:
• 25 ottobre 2017: concede alla società di CP_4 Parte_2 cui l'odierno attore era socio con una quota del 16,67%, un mutuo chirografario di 600.000,00 euro, garantito sino alla concorrenza dell'80% dell'importo mutuato in linea capitale – e perciò per euro 480.000 - dal secondo le regole proprie dei finanziamenti Controparte_1 agevolativi per le medie imprese (Legge n. 662 del 1996);
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• 13 aprile 2018: l'opponente e gli altri soci di sottoscrivono Pt_2 una “fideiussione omnibus pro quota solidale” a garanzia delle obbligazioni Contr assunte con . L'articolato contrattuale sotto testualmente riprodotto prevedeva un impegno “pro quota solidale” sull'intero importo garantito di 600 mila euro così ripartito: 20,09% per i soci e Pt_6 Pt_7
16,67% per socio 43,15% per il socio Pt_1 Per_1
La quota a carico dell'opponente riguardava il 16,67% dell'impegno fideiussorio;
• 11 luglio 2019: ricorso per ingiunzione di che chiede al CP_4 fideiussore le rate arretrate per il mutuo per un importo di 120.540 euro;
• 13 novembre 2019: comunica a e ai suoi soci CP_4 Pt_2 che in relazione ai mancati rientri e copertura degli sbilanci finanziari, andava a richiedere una serie di interventi economici dei soci che, se eseguiti, avrebbero consentito la riduzione della fideiussione da 600 mila a
135 mila euro;
• 2 aprile 2020: distinte comunicazioni di revoca degli Contro affidamenti e di risoluzione del mutuo 3750477 garantito da a seguito del mancato pagamento di 6 rate ed a fronte di un debito complessivo di
, per capitale e accessori, di euro 466.121,77; quest'ultima Pt_2
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Contro comunicazione di DBT, inoltrata anche a preannuncia l'escussione della garanzia del Fondo;
• 19 ottobre 2020: la società viene dichiarata fallita con Pt_2 sentenza n. 77 di questa VII Sezione del Tribunale;
• 19 dicembre 2020: insinuazione di al passivo fallimentare per euro 723.495,92;
• 20.7.2021: ordinanza G.U. dr.ssa CAZZATO nel procedimento cautelare r.g. 3569/21 che accoglie la richiesta del socio di Pt_6 dichiarare la sproporzione tra il credito bancario e il valore delle ipoteche iscritte sul patrimonio immobiliare del debitore pignorato;
• 4-21 gennaio 2021: ingiunzione di pagamento richiesta da CP_4
per l'importo di euro 250.273,95 (saldo c/c 7500), oltre ad euro
[...]
473.221,97 quale debito residuo del finanziamento chirografario n. 3750477, con successiva emissione di decreto monitorio n. 194 del 21 gennaio 2021 provvisoriamente esecutivo (quota a carico opponente: euro 120.540), notificato il 5 Marzo 2021;
• 12 febbraio 2021: decreto di ammissione di al passivo del CP_4
per euro 723.495,92, corrispondente all'intero saldo Parte_2 passivo del conto corrente aziendale e del debito non onorato relativo al mutuo ipotecario;
• 5 marzo 2021: l'odierno opponente riceve notifica del ricorso Contr promosso dalla per conto della ed il Controparte_7 conseguente decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva in data 01.02.2021, relativo al pagamento dell'importo di euro 120.540,00, avverso il quale lo stesso e gli altri soci propongono opposizione (procedimento R.G. 3470/2021 – VI Sezione);
• 20 ottobre 2021: comunica all'originaria mutuante la deliberazione in suo favore della “perdita” di euro 378.566,57;
• 22 ottobre 2021: ordinanza VI Sez. Civile G.U. dr.ssa Cazzato di rigetto sospensione della provvisoria esecuzione associata al decreto ingiuntivo emesso verso l'ex socio (procedimento r.g. 3569/21); Pt_6
• 8 agosto 2022: ordinanza VI Sez. Civile G.U. dr.ssa Romano rigetta richiesta sospensione del decreto ingiuntivo a carico ex soci;
• 22 settembre 2022: comunica a mezzo raccomandata CP_1
A/R ai fideiussori e alla Curatela fallimentare di volersi surrogare nei diritti di e di essere creditore nei confronti dell'impresa fallita e dei CP_4 fideiussori per un importo complessivo di euro 378.566,57;
• 2 dicembre 2022: emissione nei riguardi dell'opponente della cartella esattoriale n. 04820230001030103004, notificate a mezzo p.e.c in data
22.02.2023, su richiesta della Parte_8
per complessivi euro 80.116;
[...]
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• 3 febbraio 2023: transazione intervenuta tra i 4 ex soci di Pt_2 Contr e con pagamento a saldo e stralcio di 210 mila euro in totale;
• 14 marzo 2023: Opposizione alle cartelle esattoriali notificate alla parte attrice;
• 5 aprile 2023: udienza di definizione del contenzioso oppositivo tra gli Contr Contro ex soci e la mutuante per la quota di mutuo non coperta da (20%);
• 21 maggio 2024: con sentenza 1580 la G.U. dr.ssa ROMANO dà atto della cessata materia del contendere rispetto all'ingiunzione ottenuta da Contr
verso gli ex soci garanti e respinge le domande azionate dal ei confronti del cessionario delle sue quote sig. . Pt_7 CP_8
$ 4.2: analisi dei dati economici rilevanti Per limitare l'indagine ai soli rapporti negoziali e processuali che qui rilevano, visto che dal finanziamento iniziale accordato da si CP_4 sono originati diversi filoni contenziosi (monitori e concorsuali), il complessivo quadro ricostruttivo dei rapporti economici controversi deve prendere le mosse da un finanziamento da 600.000 euro che ha CP_4 Contro erogato a fine 2017 alla società , assistito da garanzia per Pt_2
l'80% e per il quale la mutuante ha ottenuto impegno fideiussorio per complessivi 600.000 dai soci dell'impresa sig.ri Pt_6 Pt_1
e alla Società era accordata una linea di fido in conto Pt_7 Per_1 corrente fino a 150 mila euro, sul quale in seguito si è determinato un apprezzabile scoperto superiore a 250 mila euro. Rimaste insolute 6 rate del finanziamento nel 2019, la mutuante ha comunicato la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e intimato il rientro sul conto corrente – aprile 2020 - ma è rimasta insoddisfatta rispetto alle sue spettanze a seguito del fallimento della società Contr garantita, dichiarato il successivo 19 ottobre, nel cui passivo si è prontamente insinuato nel dicembre 2020. Oltre a queste iniziative coltivate nei confronti della debitrice originaria, la banca creditrice ha agito in sede monitoria nel gennaio 2021 per ottenere dai soci garanti la corresponsione delle rispettive quote parte di finanziamento non onorate e il ripianamento del debito del conto corrente, ottenendo ingiunzione di pagamento per la medesima cifra di euro 723.495,92, corrispondente all'importo dell'insinuazione fallimentare: il decreto emesso al riguardo, provvisoriamente esecutivo, è stato opposto da tutti gli ex soci di . Pt_2
In un secondo tempo, nel 2023, nel corso avanzato del giudizio oppositivo monitorio promosso dagli ex soci destinatari dell'ingiunzione, la mutuante ha negoziato con questi ultimi una transazione in forza della quale veniva definita con il pagamento di 210 mila euro il debito originato dallo
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scoperto di conto corrente e quello relativo alla quota parte del mutuo non Contro assistito da garanzia Contr L'altra serie di iniziative recuperatorie intraprese da riguarda la garanzia la cui escussione viene preannunciata unitamente alla CP_9 comunicazione di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (DBT) inoltrata ai soci garanti nell'aprile 2020 e dà luogo a deliberazione da Contro parte di di copertura della “perdita” della mutuante di euro 378.566,57, vale a dire per l'80% del saldo negativo del mutuo in esame (euro 473.221,97). Ad essa, segue comunicazione di surroga nei diritti di Contr Contr
per tale cifra corrisposta a in data 22.9.2022, inoltrata sia agli ex soci che alla Curatela di : da tale surroga, le cartelle esattoriali Pt_2 oggetto delle odierne contestazioni. Da notare quindi, in linea di fatto, che la mutuante originaria non è rimasta inerte di fronte all'inadempimento della Società finanziata, ma ha comunicato stragiudizialmente gli atti di risoluzione dei rapporti iniziali e l'intendimento di procedere a recupero per vie legali, venendo costretta poi all'insinuazione al passivo a causa dell'intervenuto fallimento di : Pt_2 insinuazione creditoria regolarmente ammessa al passivo per euro 723.495,92. Nello stesso, tempo, a brevissima distanza dall'insinuazione Contr fallimentare, ha agito in monitorio contro i garanti per l'intero suo credito definendo transattivamente l'insoluto del conto corrente n. 7500 (euro 250.273,95) e la quota parte di finanziamento inadempiuto, non Contro coperta da garanzia (euro 473.221,97). Contr A valere sulla porzione garantita dell'80% del mutuo, ha ottenuto
Contro
Contro da un ristoro di oltre 378 mila euro;
importo, per il quale si è surrogato al creditore originario, anche se la Curatela di non ha Pt_2 ancora provveduto alla necessaria rivisitazione dello stato passivo con le opportune graduazioni derivanti dallo speciale regime dei finanziamenti agevolati, nell'evidente attesa di completare la fase liquidatoria della procedura per poterne saggiare la capienza per i creditori privilegiati. E' appena il caso di notare che la (non implausibile e futura) Contro tacitazione parziale di nell'ambito del fallimento , una volta Pt_2 che sia perfezionata la surroga già comunicata alla Curatela, grazie al
“superprivilegio” spettante ai finanziamenti agevolati, non determina alcuna conseguenza per l'odierno contenzioso: la procedente ha diritto di continuare l'azione esecutiva preannunciata con le cartelle emesse fino all'integrale soddisfazione delle spettanze oggetto della surroga. Se nelle more intervenissero dazioni (volontarie o forzate) da parte degli odierni opponenti, questi ultimi potranno a loro volta surrogarsi nella posizione creditoria di Contro che sarà riconosciuta nella sede fallimentare.
Concludendo per la parte che riguarda i profili contabili della vicenda, Contr il debito estinto con la transazione, in forza della quale ha ricevuto
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dagli ex soci 210 mila euro, è quindi pari a (473.221,97-
378.566,57)+250.273,95=euro 344.929,35 ; per cui esso non riguarda
Contro
Contr l'importo versato da a , oggetto della surroga nei confronti dei garanti fatta valere con le cartelle opposte. Le precedenti considerazioni valgono anche a confutare le censure del Contro sul fatto che il credito non sarebbe documentato da Pt_1 appropriato corredo dimostrativo: risultano invece perfettamente documentati, secondo lo scrivente, i passaggi creditori che hanno portato all'emissione delle cartelle, salvo quanto in appresso sull'esatta misura del debito del garante.
$ 5 MOTIVI della DECISIONE In rito: superfluità delle prove costituende Nelle conclusioni precisate con la nota del 10/01/2025 non si trovano riprodotti le richieste istruttorie che figuravano negli atti introduttivi e che in effetti erano superflue, perché si trattava di prove costituende dirette a dimostrare circostanze ci ha adeguatamente provate dei depositi documentali già in atti. Primo motivo oppositivo: presenza di pluralità di titoli esecutivi L'attore si duole alla pag. 3 della citazione (para 3 lett. a), in primo luogo, per la compresenza di plurimi titoli esecutivi in favore di due soggetti distinti, ma tutti originati dalla medesima fonte obbligatoria. Il motivo non è fondato in linea astratta e comunque risulta superato dagli accadimenti successivi. In linea teorica, non è vietato al creditore insoddisfatto di portare ad esecuzione tutti i titoli di cui disponga fino al completo esaurimento dei suoi crediti. Nello specifico, si noti poi che la prima iniziativa recuperatoria coltivata per tutte le sue spettanze dalla Banca finanziatrice si è scontrata con lo scoglio dell'insolvenza della società finanziata, per cui – insinuato l'intero credito nel passivo fallimentare di ha poi rivolto CP_10 le sue pretese verso i garanti, agendo in monitorio contro di essi e negoziando nel successivo giudizio oppositivo avanti la una Parte_9 transazione sul debito maturato sul conto corrente aziendale e per la residua porzione del 20% del mutuo, non coperta dalla garanzia pubblica. Contro Per la maggiore porzione dell'80% con garanzia quindi, i titoli in esecuzione sono oggi solo le cartelle notificate ai garanti dal . CP_1 Contro Gli effetti del possibile ristoro di con risorse distribuite dal Fallimento sono stati esaminati nei precedenti paragrafi.
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Secondo motivo oppositivo: intervenuta transazione “tombale” con la creditrice Quanto agli effetti estintivi dei pagamenti effettuati dall'opponente in favore di , l'assunto di avvenuta estinzione del debito garantito CP_4 Contr in ragione dell'intervenuta transazione e pagamento a non può trovare accoglimento alla luce di quanto argomentato circa l'esatto oggetto del debito sui cui è intervenuta la transazione. Questo specifico motivo oppositivo è strettamente collegato al primo e si risolve pertanto con il rinvio alle considerazioni contabili di cui sopra. Nel senso che la transazione intervenuta tra i garanti e l' originaria mutuante in sede monitoria non produce alcun effetto sulla porzione (inadempiuta) che Contro era oggetto della garanzia tale maggiore porzione è stato oggetto solo di insinuazione fallimentare, senza essere stata soddisfatta dalla procedura concorsuale in corso. Da qui, l'escussione della garanzia pubblica e la
Contro
Contr successiva surroga di nella “perdita” riconosciuta a per euro 378.566,57: si rinvia pertanto alle scansioni cronologiche e alle considerazioni e conclusioni esposte nel precedente $4.
Terzo motivo oppositivo: divieto acquisizione di ulteriore garanzia fideiussoria Il terzo motivo di contestazione riguarda l'invalidità dell'impegno fideiussorio in relazione all'articolo 4.4 del decreto ministeriale 23 settembre 2005, il quale - nella tesi dell'opponente - impedirebbe il rilascio di garanzie personali a fronte dei finanziamenti agevolati erogati alle imprese, in quanto per essi sarebbe già operante la garanzia del Mediocredito Centrale In effetti risulta pronunciata in termini un'ordinanza cautelare del Tribunale di Torino del 30.6.2022, nella quale tale interpretazione del quadro normativo di riferimento viene condivisa. Si tratta però di ricostruzione interpretativa che confligge con l'opinione prevalente in giurisprudenza e, anche secondo lo scrivente, con il dato testuale della disposizione, che non esclude per nulla le garanzie di tipo personale, come la fideiussione o il contratto autonomo di garanzia. Opinione, che si ritrova riprodotta anche – da ultimo – nella giurisprudenza di legittimità, cui si rinvia, in quanto nell'ordinanza della III Sezione del 29.12.2023 n. 36513, Pres. DE STEFANO est. CONDELLO, l'esistenza di una limitazione oggettiva del tipo di garanzia richiedibile per i finanziamenti agevolati viene così perentoriamente smentita:
3. Con il terzo motivo si prospetta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione o falsa applicazione di norme di diritto›› e, in particolare, violazione del divieto posto dal d.m. 20 giugno 2005 e dal d.m. 23 settembre 2005 di acquisire alcuna garanzia reale, assicurativa e bancaria sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo.
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Il ricorrente censura la decisione gravata nella parte in cui esclude vi sia stata la violazione delle norme evocate in rubrica, per avere la fideiussione speciale da lui rilasciata natura personale, rimarcando che la richiesta di sottoscrizione di un atto fideiussorio risulta, al contrario, espressamente vietata dall'art. 3, comma 2, del d.m. 20 giugno 2005 (che recita: ‹‹Sulle operazioni finanziarie riferite a start up innovative…la garanzia del fondo è concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell'impresa o dell'incubatore a condizione che il soggetto finanziatore in relazione all'importo dell'operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria ad eccezione di quelle previste dai commi 4 e 5››). Il motivo è infondato. La lettera della norma secondaria invocata non comprende anche le garanzie personali, come sottolineato dal giudice di merito, e comunque, la violazione del precetto di cui all'art. 2, comma 4, del d.m. 20 giugno 2005 e del decreto del 23 settembre 2005, a prescindere da ogni questione sull'idoneità della fonte normativa in esame ad incidere su rapporti fra i privati in ragione del suo rango, non è sanzionato con la nullità della garanzia eventualmente prestata, di talché non può configurarsi nullità dell'atto fideiussorio, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. Per le medesime ragioni sopra esposte, così precisamente vagliate nel provvedimento sopra riprodotto, si ritiene quindi di dover disattendere il motivo in esame.
Quarto motivo di opposizione: assenza di valido titolo per la riscossione Nel successivo motivo oppositivo alla pag. 7 dell'atto introduttivo si contesta, in riferimento all'art. 21 del D. Lgs. 46 del 1999 relativo alla Contro riscossione esattoriale, la futura possibilità per di procedere ad espropriazione utilizzando le regole sulla riscossione mediante ruolo, senza previa formazione di un titolo esecutivo validato giudizialmente. L'obiezione non convince, nella misura in cui la riscossione mediante ruolo è espressamente autorizzata, per i finanziamenti in cui vi sia stata surroga del nelle ragioni della banca mutuante originaria, da CP_1 disposizioni specifiche che estendono tale possibilità di recupero ai finanziamenti agevolati erogati in favore delle imprese, come quello che rileva nella specie. La questione, per brevità, è stata già da tempo sottoposta all'esame del giudice di legittimità sia per questo genere di finanziamenti, che per altre ipotesi di riscossione di entrate in favore di amministrazione pubbliche o di soggetti operanti in una cornice pubblicistica e risulta espressamente decisa nella fondamentale pronuncia della III Sezione della Corte di Cassazione del
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16.1.2023 n. 1005 (Pres. DE STEFANO, est. PORRECA) così massimata:
“In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella Controparte_1 posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999”. Il relativo percorso argomentativo viene ripreso ed approfondito anche nella successiva decisione n. 36513 del 2023 della stessa III Sezione, in cui la legittimità della riscossione esattoriale viene così spiegata nel paragrafo 1.2 del provvedimento:
“… Varrà premettere che: a) il decreto legislativo n. 123/1998 riguarda gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, denominati “interventi”, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi”; la garanzia prestata dal Fondo di garanzia, per il tramite della
[...]
, ricade tra le agevolazioni oggetto del decreto legislativo CP_1 richiamato;
b) l'art. 2, comma 4 del d.m. 20 giugno 2005, n. 18456, prevede che ‹‹in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 cod. civ., nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46››; c) l'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 stabilisce che al recupero dei crediti di cui al medesimo decreto ‹‹si provvede con l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni››;
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d) per effetto del richiamo all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, contenuto nell'art. 2, comma 4, d.m. 20 giugno 2005, n. 18456, il credito derivante dal finanziamento erogato, rimasto inadempiuto, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini della instaurazione della procedura di riscossione esattoriale, prevedendo l'art. 21 d.lgs. n. 46/1999 che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, ma ‹‹facendo salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge››; e) l'art.
8-bis, comma 3, d.l. n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2015, sul Potenziamento del
Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, prevede che al recupero del credito ‹‹si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni›› e che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996 non solo nei confronti del beneficiario finale, ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie.
1.3. Posto ciò, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la
«norma dell'art.
8-bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa», ma piuttosto come disposizione solo «ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente» (Cass., 31/05/2019, n. 14915). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998: posto, in specie, che le più «diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle «ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento ivi previste» (cfr., in specie, Cass., sez. 1, 30/1/2019, n. 2664). Con specifico riferimento al tema del privilegio di cui all'art. 9 comma 5, si è chiarito che ‹‹non sembrano profilarsi ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento previste›› (Cass. n. 2664/2019, cit.). In tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di «revoca» e «restituzione» previsto dalla norma dell'art. 9, infatti, si tratta
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comunque di assorbire, di «recuperare» il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello «sviluppo delle attività produttive» (cfr. Cass., n. 21841/2017); in tutti i casi si tratta di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 («le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2»; cfr., Cass., sez. 1, 24/08/2015, n. 17111; Cass., sez. 1, 20/04/2018, n. 9926). Si è precisato che tale ricostruzione risponde alla funzione del
Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
In sostanza, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Controparte_1 surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005).
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha affermato che
‹‹l'art. 9 comma 5 del d.lgs. n. 46/1997 integra per l'appunto una diversa particolare disposizione di legge (riconfermata da ultimo dall'art. 17 del decreto legge n. 3/2015)››, risultando richiamato solo l'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (e non anche l'art. 21 dello stesso quanto ai “rapporti di diritto privato”), e che la procedura di recupero attuata dall'odierna controricorrente risulta rispettosa delle disposizioni normative dalla stessa richiamate.
…” Da quanto sopra discende quindi la legittimità della procedura di riscossione che, nello speciale procedimento recuperatorio che qui rileva, non prevede l'emissione di un ruolo, analogo a quello emesso per i tributi,
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ma la formazione di un titolo stragiudiziale fondato sulla dimostrazione della Contro surroga di nelle ragioni creditorie dell'originario mutuante insoddisfatto per effetto del riconoscimento degli importi “a perdita”. La natura stragiudiziale del titolo comporta però, nell'opinione di Contro questo giudice e diversamente da quanto opina che la mancata verifica giudiziale preventiva autorizza i debitori destinatari delle cartelle spiccate a contestare le ragioni sostanziali del credito in esse prospettato e quindi la validità ed esattezza dei dati economici ivi riferiti. Per tale ragione, si può procedere – e si è proceduto oltre - nella disamina delle ragioni oppositive fatte valere dalla parte attrice.
$ 6: Motivo oppositivo aggiunto: nullità per violazione normativa antitrust Nella memoria autorizzata depositata il 16.10.2024 l'opponente ha sviluppato un nuovo motivo oppositivo parallelo a quello tempestivamente Contro dedotto dagli altri ex soci nelle rispettive citazioni introduttive. ha immediatamente contestato la tardività delle nuove allegazioni, e tuttavia è opinione dello scrivente che gli argomenti sviluppati dall'opponente nella nota citata, in quanto prospettati in termini di nullità rilevabile anche d'ufficio, non siano soggetti a preclusioni, pur costringendo ad un appropriato contraddittorio che, per vero, non è mancato sia nell'apposita fase processuale destinata all'imbastitura del processo, che nel seguito dello stesso fino alla discussione conclusiva. Il precedente rilievo positivo sull'ammissibilità delle ragioni di nullità allegate dal non significa però che le stesse siano anche fondate. Pt_1
Giovi in proposito il richiamo testale a quanto già osservato nelle decisioni già depositate per i soci rispettivamente: sentenza n. Pt_6 Pt_7
1377 del 22.5.2025 r.g. 5806/2023; sentenza n. 1376 del 22.5.2025 r.g. 2955/2023 ):
“… Ulteriore ragione di contestazione dell'obbligo di garanzia si sintetizza nell'esclusione pattizia della regola di cui all'art. 1957 c.c., regola codicistica stabilita a favore del garante e diretta ad evitare che quest'ultimo possa ritrovarsi obbligato senza termini di durata rispetto all'impegno fideiussorio, di fronte alla negligenza del soggetto garantito nel recupero del proprio credito nei confronti, in primo luogo, del suo debitore principale. In questo caso l'invalidità delle clausole di deroga rispetto alle regole ordinarie, per tutta una serie di previsioni pattizie uniformemente adottate (a loro ovvio vantaggio) dalle imprese bancarie, deriverebbe dal riconoscimento, a suo tempo, di una violazione del regime anticoncorrenziale ritenuta dalla Banca d'Italia nel suo noto provvedimento
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del maggio 2005 nella sua veste, all'epoca, di Autorità Garante della concorrenza e del mercato. La questione è particolarmente delicata perché, secondo chi scrive, questo genere di contestazione può essere sicuramente prospettato con piena efficacia nei rapporti di garanzia che ineriscono i consumatori o comunque l'assunzione di debiti per scopi estranei all'impresa; ma non nelle vicende contrattuali nelle quali l'impegno di garanzia costituisce un fondamentale tassello per l'erogazione di finanziamenti all'attività imprenditoriale anche dall'angolo visuale e nell'interesse dei garanti: che, nella specie, sono i soci quotisti della Srl garantita. Il secondo problema che si pone è quello dell'invalidità di clausole di esonero dalle ordinarie regole civilistiche, all'interno di una ricostruzione di sistema circa intese anticoncorrenziali da parte del mondo bancario, che è stata rilevata e ritenuta nel 2005 ma che, ad avviso di giurisprudenza successiva, richiederebbe la dimostrazione che in oggi persista un “cartello bancario” che si giova di regole contrattuali così penalizzanti nei confronti dei garanti. E' noto che al riguardo esistono posizioni diversificate in giurisprudenza, la quale si divide tra decisioni che riconoscono senza incertezze la generale invalidità di clausole di tal fatta per la loro portata anticoncorrenziale;
altre sentenze, che ammettono tale invalidità ma in quanto sia dimostrata (nella debita sede, cioè il Tribunale delle Imprese) la perdurante vigenza di intese anticoncorrenziali;
e quanti provvedimenti, infine, i quali ammettono il superamento della problematica in esame in ragione della presenza di clausola (lecita) di operatività della garanzia a
“prima richiesta”. Per dare un'idea dello spessore delle questioni di validità che riguardano l'impegno fideiussorio, sia consentito per brevità il richiamo all'ordinanza del 6.1.2025 resa dallo scrivente quale G.E. nel procedimento espropriativo ISEO/GOBBI, RGE 474/2024, nel quale provvedimento cautelare si è dato conto dell'approfondita analisi condotta al riguardo per l'intera materia fideiussoria dal Tribunale delle Imprese di Torino nell'ordinanza di inibitoria del 23.2.24 (RG Pres. RATTI, est. ASTUNI, r.g. 20564/2023), cui si rinvia per più dettagliata analisi. Peraltro, prima di intraprendere un percorso argomentativo – che nella specie riguarda principalmente la clausola 6 della fideiussione omnibus - decisamente arduo per stabilire la natura lecita o illecita di pattuizioni di deroga e la loro riferibilità a rapporti di garanzia di dubbia qualificazione, proprio in quanto è nota la problematica circa oggetto e attualità della valutazione della Banca d'Italia ai rapporti di garanzia successivi al 2005, ci si deve preliminarmente interrogare se le clausole di esonero contestate dall'opponente abbiano avuto o meno effettiva applicazione nello specifico rapporto di garanzia per cui si procede.
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Da tale angolo visuale, è bene premettere che nel caso in discussione non si contesta l'applicazione di clausole di “sopravvivenza o reviviscenza”, ma l'unico profilo rilevante nello specifico è quello che va a toccare l'art. 1957 c.c. in termini di dispensa dagli adempimenti e dai termini di cui a tale disposizione, perché le altre deroghe pattizie di cui Contr all'articolato contrattuale predisposto da non hanno trovato concreta applicazione nel rapporto recuperatorio;
ma, se anche se ne dovesse ritenere l'illiceità, essa non travolgerebbe l'intero rapporto di garanzia, grazie all'automatica sostituzione del regime codicistico ordinario alle regole pattizie. Per quanto riguarda la disciplina dell'art. 1957 c.c., si ritiene decisivo il rinvio alla cronologia degli eventi che è stata illustrata in apposito paragrafo, a dimostrazione del fatto che la creditrice originaria (e, di conseguenza, la creditrice in surroga) non hanno sviluppato un percorso recuperatorio diverso dal normale iter giudiziale, agendo prima in sede monitoria e poi nella dimensione concorsuale per il soddisfacimento di tutte le spettanze. Dal resoconto cronologico emerge l'estrema rilevanza delle due comunicazioni inoltrate il 2 Aprile 2020. La prima è la comunicazione da parte di alla debitrice di recesso con effetto CP_4 Parte_2 immediato dal contratto di conto corrente e da contratto di aperture di credito con invito al pagamento di euro 234.300,59. Con una seconda comunicazione p.e.c indirizzata a e a Pt_2 Controparte_1
invitava la mutuataria al pagamento delle rate insolute per CP_4 euro 466.121,77 comunicando la risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 c.c. del contratto di finanziamento numero 375477 del 25 ottobre 2017: intimazione ribadita ai fideiussori con lettera raccomandata in pari data. Se, pertanto, il 2 Aprile 2020 costituisce il momento che scandisce la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni restitutorie per il mutuo erogato tre anni prima, ne discende che entro il semestre successivo dall'inoltro delle varie comunicazioni e intimazioni la mutuante - per rispettare il disposto dell'articolo 1957 c.c. - avrebbe dovuto agire giudizialmente per il recupero delle spettanze. Tuttavia, le comunicazioni in questione sono intervenute in piena emergenza pandemica, la quale - come noto - ha determinato la sospensione dei termini per l'introduzione dei giudizi e procedimenti esecutivi dal 9 Marzo 2020 al 15 Aprile 2020 e poi ancora fino all'11 maggio 2020: ne discende che il termine semestrale considerato dalla norma civilistica andava a scadere il 12 novembre 2020. Sennonché, il precedente 19 ottobre questa stessa VII sezione con la sentenza numero 27/2020 aveva dichiarato il fallimento di obbligando Parte_2 pertanto i creditori a far valere in sede concorsuale l'accertamento dei rispettivi crediti: il che è puntualmente avvenuto nella specie, perché il
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e la sua mandataria si sono insinuati al passivo fallimentare per CP_4
l'importo complessivo di euro 723.495,92 - comprendente perciò le rate insolute del finanziamento del 2017 oltre allo sbilancio del conto corrente aziendale - in data 19 dicembre 2020, quindi nel pieno rispetto del termine semestrale che qui rileva. Da notare per inciso che il credito bancario nella sua integralità, e quindi anche per la porzione inerente al mutuo insoluto, è stato ammesso al passivo con decreto del giudice delegato del 12 Febbraio 2021. In concreto, pertanto, in riferimento alla regola codicistica in esame, non ricorre alcuna decadenza della Banca garantita, che ha per tempo azionato congrui strumenti recuperatori verso la debitrice principale, rimasti senza esito a causa del fallimento di;
con ovvio Pt_2 ribaltamento successivo delle positive iniziative della mutuante sulla posizione della creditrice in surroga. Anche la questione della previsione di pagamento da parte del garante
“a prima richiesta” – sulla quale i margini di incertezza sulla sua piena liceità sono molto inferiori in giurisprudenza – risulta mal posta nella Contr vicenda in esame. La garantita ha seguito un percorso canonico e lineare rispetto al tentativo di recupero da finanziamento insoluto, agendo in primo luogo contro la Società mutuataria fin quando le è stato possibile, e cioè fino alla improcedibilità fallimentare. A quel punto, dopo l'insinuazione concorsuale, si è indirizzata verso i soci garanti, che hanno così fruito ampiamente del beneficio di escussione.
…” Si tratta di considerazioni perfettamente adattabili anche alla posizione del socio che giustificano il conseguente rigetto dei motivi Pt_1 oppositivi aggiunti.
$ 7: esatta quantificazione del debito Pur se la censura non è formulata in modo analitico e preciso, dal punto di vista contabile, come nelle difese degli altri ex soci, non vi è dubbio che anche il ensuri la scarsa trasparenza della cartella ricevuta quanto Pt_1 all'oggetto del debito e si lamenti della determinazione unilaterale del dovuto: si vedano in particolare la richiesta di sospensiva esecutiva, che tali osservazioni sviluppava in termini inequivoci, nella citazione introduttiva, e poi ancora la subordinata di cui alla lettera C) delle conclusioni, in cui si domanda espressamente la precisa determinazione del debito. Anche rispetto a questo genere di doglianze contabili, tornano utili le considerazioni già sviluppate per le posizioni dei restanti soci e Pt_6 che sono state così esposte nei provvedimenti già depositati nei Pt_7 loro confronti:
“…
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La settima ragione oppositiva da esaminare e di cui dare conto riguarda l'esatta consistenza del debito dei garanti verso e, da CP_1 tale angolo visuale, le ragioni di doglianza dei garanti sono perfettamente documentate e in certa parte anche fondate;
al punto che non si comprende Contro come abbia potuto ottenere l'emissione di cartelle esattoriali per importi non corrispondenti alle somme riconosciute a . CP_4
A monte della censura contabile, l'opponente lamenta anche genericità e indeterminatezza delle cartelle ricevute;
le quali però, attraverso il richiamo all'intervenuta surroga – ampiamente nota ai garanti – consentivano a questi ultimi di conoscere e contestare i contenuti economici della pretesa come puntualmente riscontrabile nelle odierne difese. CP_11
A valle, la discrasia aritmetica tra quanto richiesto e quanto dovuto viene plasticamente in luce nelle stesse difese processuali della convenuta. Basta infatti fare riferimento alla memoria depositata in 16.10.2024 da Contro per avvedersi immediatamente che i conti non tornano, nella misura in cui l'importo riconosciuto da alla mutuante originaria è pari CP_1
a 378.566,67 euro, mentre la sommatoria delle cartelle spiccate verso i Contro garanti appare decisamente superiore. Si ha motivo di credere che abbia erroneamente confuso la somma garantita con fondi pubblici nella percentuale dell'80%, di cui all'originario mutuo del 25.10.2017, cioè 480 mila euro, con il debito per insoluto quale determinatosi alla data della
DBT, per il quale la garanzia pubblica è stata escussa, e sulla base della Contr garanzia iniziale (e non della “perdita” indennizzata a ) abbia proceduto al riparto delle richieste restitutorie da inoltrare ai soci. Si legge infatti nella memoria difensiva menzionata:
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Ne discende perciò che la proseguibilità dell'azione esecutiva preannunciata nelle cartelle emesse può riconoscersi esclusivamente nel minore importo di 76.054,03 (e non 96.432,00 euro), cioè il 20,09% di euro
Contro
Contr 378.566,57 (“perdita” ristorata da in favore di ); somma capitale, a cui vanno aggiunti le spese di aggio e gli interessi nella misura portata nei titoli opposti, con decorrenza dalla data della surroga.
…” Vi è però una differenza contabile nello specifico caso del FABBRI. La (sola) cartella a lui notificata evidenzia un debito in linea capitale di euro 80.116; per contro, l'esatta cifra da lui dovuta è pari a (euro 378.566,57
* 16,67%)=euro 63.103,04, essendo inferiore la sua quota di partecipazione al capitale sociale e all'impegno fideiussorio rispetto ai restanti coobbligati.
$7: considerazioni conclusive – Spese - dispositivo Da quanto sopra riferito, considerato e ritenuto, discende conclusivamente che l'opposizione alle cartelle esattoriali emesse nei confronti dell'odierno attore può ritenersi fondata per la differenza tra quanto prospettato nel titolo (euro 80.016) ed il corretto ammontare della surroga, in proporzione rispetto alla partecipazione sociale, così come discendente dai precedenti rilievi e conteggi (euro 63.107,04), mentre tutte le altre ragioni oppositive risultano infondate.
Va quindi rivista l'efficacia esecutiva del titolo notificato al garante opponente limitatamente alle somme legittimamente spettanti a
, in proporzione alle percentuali di riparto concordate e in CP_1 Contro relazione agli importi effettivamente riconosciuti alla Banca garantita, con conseguente proseguibilità dell'azione esecutiva per tali perduranti crediti. Per quanto ovvio, l'eventuale riconoscimento in sede concorsuale a degli importi insinuati nella procedura concorsuale CP_1 Pt_2 dalla mutuante originaria troverà la debita sistemazione contabile con le compensazioni o restituzioni del caso.
Le spese di lite vanno allocate tenendo conto della reiezione di tutte le principali ragioni oppositive, con l'esclusione di quella relativa all'esatto Contro importo da corrispondere a per effetto dell'avvenuta escussione della garanzia sul finanziamento non onorato. Nel quadro di una complessiva soccombenza dell'attore, si deve però tenere presente l'accoglimento per un quinto dell'opposizione proposta ed il fatto che l'iniziativa giudiziaria si rendeva necessaria per venire a capo degli erronei dati contabili posti a base delle cartelle notificate. Né si può trascurare il quadro di incertezza che regnava in giurisprudenza, nell'ultimo biennio, in relazione a tre fondamentali profili rilevanti in causa: a) possibilità di emissione di cartelle esattoriali per surroga stragiudiziale di Contro
b) rapporto con l'art.
4.4 DM 23.9.2005; c) validità delle fideiussioni
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omnibus in rapporto all'art. 1957 c.c.. Si tratta di profili controversi, come fatto palese dalle plurime note illustrative accordate al riguardo, che solo in corso di causa hanno trovato un assetto preciso nella giurisprudenza di legittimità con le decisioni citate in precedenza negli appositi paragrafi. Da qui, la necessità di compensare per la metà le spese di lite tra le parti costituite. Per la relativa liquidazione dell'intero, si ritiene di riconoscere i compensi minimi per la fase sommario-cautelare, con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto pratico seguito;
ed ugualmente minimi, i compensi minimi per quella di merito, che pure non ha avuto sviluppo istruttorio. Tale determinazione al ribasso dei compensi professionali si giustifica con il fatto che le difese della convenuta si ripetono all'interno dello stesso processo e riproducono tematiche già esposte per le precedenti vicende esaminate per il condebitori. I prospetti di calcolo per l'intero sono così sintetizzabili. Per la fase cautelare:
Per il giudizio di merito:
I conteggi di cui sopra sono stati eseguiti con riguardo alle disposizioni del D.M. 147 del 2022 in relazione allo scaglione tariffario corrispondente all'importo indicato nelle cartelle (scaglione 52-260 mila euro).
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o richiesta disattesa, in parziale accoglimento della subordinata riguardante l'esatto debito prospettabile nella sede esecutiva, annulla la cartella esattoriale spiccata nei confronti dell'attore opponente sig. Pt_1 limitatamente all'importo di euro 17.012,96, dichiarando proseguibile l'azione esecutiva per la differenza di euro 63.103,04; con i medesimi interessi e oneri accessori considerati nella cartella esattoriale opposta a decorrere dalla data della surroga di nelle ragioni di Controparte_1
. CP_4
Condanna l'opponente a rifondere a la metà Controparte_1 delle spese di costituzione e giudizio, liquidate per tale frazione in euro 3415 per compensi professionali, oltre a spese a forfait 15%, Iva e CPA come per legge;
compensando la residua metà. Genova, 26 maggio 2025 il Giudice Unico designato
Dr. Roberto Braccialini
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