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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2733 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
15829 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona , in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa NI AR Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15829 2025 VG promossa
DA nata il [...] a [...], residente a [...]
Brancon n. 26, rappresentata e difesa dall'avv. DE ROSA SILVIA
e
nato il [...] a [...], residente a [...]
Brancon n. 26 rappresentato e difeso dall'avv. ARRIA Giulio
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: 1) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori che Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, con residenza anagrafica e collocamento prevalente presso la madre. Il sig. avrà il diritto-dovere di tenere la figlia CP_1 con sé: a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 19.00 sino alla domenica sera alle ore 19.00, andando a prendere e riaccompagnando la minore presso l'abitazione materna;
il mercoledì di ogni settimana dall'uscita della scuola (nel periodo estivo o in caso di sospensione delle attività scolastiche, ritirerà la figlia presso l'abitazione materna alle ore 13.00) sino alla mattina successiva quando accompagnerà a scuola (nel periodo estivo o in caso di sospensione delle attività scolastiche, Per_1 riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna); nella settimana in cui non terrà la minore nel fine settimana, il padre terrà con sé la figlia anche il venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola (nel periodo estivo o in caso di sospensione delle attività, ritirerà la figlia presso l'abitazione materna alle ore 13.00) sino alle ore 21.30, quando riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna;
metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 23.12 al 30.12 con quello dal 31.12 al 06.01 (per l'anno 2025 trascorrerà con la madre la settimana dal 23.12 al 30.12); metà delle Per_1 vacanze pasquali, alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze sino al giorno di
Pasqua compreso e dal giorno di Pasquetta sino alla fine delle vacanze. Per quanto concerne le vacanze estive di il padre trascorrerà con la figlia tre settimane non consecutive e la madre tre Per_1 settimane consecutive (anche al fine di garantire un congruo tempo di frequentazione tra e i Per_1 nonni materni), nonché qualche giorno prima dell'inizio della scuola (massimo 7 giorni salvo diverso accordo); detti periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno.
2) Assegnare la casa familiare, sita in Nogara (VR), Via Brancon n. 26, con le relative pertinenze
(nello specifico garage e soffitta), alla sig.ra che l'abiterà con la figlia con tutti gli arredi Parte_1
e corredi ivi presenti. Detta casa familiare ha un ingresso autonomo ed è posta al piano I dell'immobile catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Nogara (VR), Foglio 37, Particella
287, Sub. 1 e 2. La sig.ra si impegna a consentire l'accesso alla soffitta da parte dei genitori Parte_1 del sig. e da parte dello stesso sig. , previo accordo. CP_1 CP_1
La sig.ra ha espresso la possibilità di lasciare la casa familiare quando la figlia sarà Parte_1 Per_1 pronta a detto cambiamento e quando avrà trovato una soluzione abitativa adeguata per lei e per la figlia. In tale ipotesi, la sig.ra avviserà il sig. con tre mesi di anticipo e le parti Parte_1 CP_1 si accorderanno per rivedere l'importo dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento di . Per_1
Dare atto che entro e non oltre 5 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, il sig.
si obbliga a lasciare la casa familiare avendo, entro detto termine, asportato ogni suo CP_1 effetto personale e che entro e non oltre 30 giorni dal trasferimento nella nuova abitazione si obbliga a richiedere il trasferimento di residenza nella nuova abitazione.
3) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese CP_1 Parte_1
a far data da novembre 2025, l'importo mensile di €320,00 a titolo di contributo al mantenimento di tramite bonifico sul conto corrente n. [...] intestato a Per_1 Parte_1
e a Tale importo sarà rivalutabile annualmente in base agli indici Istat
[...] Parte_2
a far data da novembre 2026 (base novembre 2025). 4) L'assegno unico e universale verrà percepito al 100% dalla sig.ra a far data dal mese di Parte_1 novembre 2025.
5) I genitori si faranno carico delle spese accessorie/straordinarie relative al mantenimento della figlia nella misura del 50% ciascuno e secondo il Protocollo del 13.12.2024 di diritto di famiglia del
Tribunale di Verona che di seguito si trascrive:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco CP_2 ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di €150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di €1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
Le spese anticipate da un genitore nell'intero importo dovranno essere rimborsate, per la propria quota, dall'altro genitore entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione del documento provante la spesa.
6) Spese legali compensate.
7) Le parti prestano acquiescenza all'emananda sentenza.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/11/2025, e Parte_1 [...]
– sul presupposto per cui ad inizio 2009 avevano avuto una relazione sentimentale CP_1 more uxorio, dalla quale era nata (28.05.2015) – hanno chiesto la regolamentazione Persona_2 del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore.
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, al loro collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente della stessa.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della minore sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe Persona_2 riportati;
Prende atto delle altre domande congiunte;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
NI AR
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona , in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa NI AR Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15829 2025 VG promossa
DA nata il [...] a [...], residente a [...]
Brancon n. 26, rappresentata e difesa dall'avv. DE ROSA SILVIA
e
nato il [...] a [...], residente a [...]
Brancon n. 26 rappresentato e difeso dall'avv. ARRIA Giulio
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: 1) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori che Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, con residenza anagrafica e collocamento prevalente presso la madre. Il sig. avrà il diritto-dovere di tenere la figlia CP_1 con sé: a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 19.00 sino alla domenica sera alle ore 19.00, andando a prendere e riaccompagnando la minore presso l'abitazione materna;
il mercoledì di ogni settimana dall'uscita della scuola (nel periodo estivo o in caso di sospensione delle attività scolastiche, ritirerà la figlia presso l'abitazione materna alle ore 13.00) sino alla mattina successiva quando accompagnerà a scuola (nel periodo estivo o in caso di sospensione delle attività scolastiche, Per_1 riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna); nella settimana in cui non terrà la minore nel fine settimana, il padre terrà con sé la figlia anche il venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola (nel periodo estivo o in caso di sospensione delle attività, ritirerà la figlia presso l'abitazione materna alle ore 13.00) sino alle ore 21.30, quando riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna;
metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 23.12 al 30.12 con quello dal 31.12 al 06.01 (per l'anno 2025 trascorrerà con la madre la settimana dal 23.12 al 30.12); metà delle Per_1 vacanze pasquali, alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze sino al giorno di
Pasqua compreso e dal giorno di Pasquetta sino alla fine delle vacanze. Per quanto concerne le vacanze estive di il padre trascorrerà con la figlia tre settimane non consecutive e la madre tre Per_1 settimane consecutive (anche al fine di garantire un congruo tempo di frequentazione tra e i Per_1 nonni materni), nonché qualche giorno prima dell'inizio della scuola (massimo 7 giorni salvo diverso accordo); detti periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno.
2) Assegnare la casa familiare, sita in Nogara (VR), Via Brancon n. 26, con le relative pertinenze
(nello specifico garage e soffitta), alla sig.ra che l'abiterà con la figlia con tutti gli arredi Parte_1
e corredi ivi presenti. Detta casa familiare ha un ingresso autonomo ed è posta al piano I dell'immobile catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Nogara (VR), Foglio 37, Particella
287, Sub. 1 e 2. La sig.ra si impegna a consentire l'accesso alla soffitta da parte dei genitori Parte_1 del sig. e da parte dello stesso sig. , previo accordo. CP_1 CP_1
La sig.ra ha espresso la possibilità di lasciare la casa familiare quando la figlia sarà Parte_1 Per_1 pronta a detto cambiamento e quando avrà trovato una soluzione abitativa adeguata per lei e per la figlia. In tale ipotesi, la sig.ra avviserà il sig. con tre mesi di anticipo e le parti Parte_1 CP_1 si accorderanno per rivedere l'importo dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento di . Per_1
Dare atto che entro e non oltre 5 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, il sig.
si obbliga a lasciare la casa familiare avendo, entro detto termine, asportato ogni suo CP_1 effetto personale e che entro e non oltre 30 giorni dal trasferimento nella nuova abitazione si obbliga a richiedere il trasferimento di residenza nella nuova abitazione.
3) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese CP_1 Parte_1
a far data da novembre 2025, l'importo mensile di €320,00 a titolo di contributo al mantenimento di tramite bonifico sul conto corrente n. [...] intestato a Per_1 Parte_1
e a Tale importo sarà rivalutabile annualmente in base agli indici Istat
[...] Parte_2
a far data da novembre 2026 (base novembre 2025). 4) L'assegno unico e universale verrà percepito al 100% dalla sig.ra a far data dal mese di Parte_1 novembre 2025.
5) I genitori si faranno carico delle spese accessorie/straordinarie relative al mantenimento della figlia nella misura del 50% ciascuno e secondo il Protocollo del 13.12.2024 di diritto di famiglia del
Tribunale di Verona che di seguito si trascrive:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco CP_2 ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di €150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di €1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
Le spese anticipate da un genitore nell'intero importo dovranno essere rimborsate, per la propria quota, dall'altro genitore entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione del documento provante la spesa.
6) Spese legali compensate.
7) Le parti prestano acquiescenza all'emananda sentenza.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/11/2025, e Parte_1 [...]
– sul presupposto per cui ad inizio 2009 avevano avuto una relazione sentimentale CP_1 more uxorio, dalla quale era nata (28.05.2015) – hanno chiesto la regolamentazione Persona_2 del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore.
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, al loro collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente della stessa.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della minore sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe Persona_2 riportati;
Prende atto delle altre domande congiunte;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
NI AR
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra