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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 4483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4483 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 995 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, Piazza S. Maria della
Guardia, n. 28, presso lo studio dell'Avv. Vitale Silvestro, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
, nato a [...], in data [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, Via Siracusa, C.F._1
n. 1/E presso lo studio dell'Avv. Calì Donatella, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
E NEI CONFRONTI
(C.F. e P.I. ), elettiva- Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 mente domiciliata Palermo, in Via Abruzzi, n. 88, presso lo studio dell'Avv.
NO DA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 30/06/2025, svolta in modalità
c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la società Pt_2
[...
[...] ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale
[...] Controparte_1
, per sentirlo condannare, a titolo di responsabilità professionale,
[...] al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'asserito negligente esple- tamento, quale Consulente del Lavoro, dell'attività di consulenza ed assi- stenza in favore dell'attrice.
Segnatamente, parte attrice ha dedotto che, con contratto del
01/06/2007, rinnovabile tacitamente ed ancora in essere, aveva conferito al dott. l'incarico professionale per la gestione degli Controparte_1 adempimenti giuslavoristici e previdenziali relativi al personale dipendente.
Nel 2011, a seguito della disdetta da parte di del Controparte_3 contratto di associazione in partecipazione per la gestione dell'impianto au- tostradale sito in territorio di CI S. AN, dodici dipendenti erano risultati in esubero.
Sottoposta tale problematica al Consulente, costui aveva predisposto i li- cenziamenti come “individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo”, omettendo l'attivazione della procedura prevista per i licenziamenti collettivi ex art. 4 L. 223/1991.
Tuttavia, due lavoratori, e avevano im- Controparte_4 Persona_1 pugnato i rispettivi licenziamenti, ottenendo in primo grado (cfr. sentenze n.
619/2016 e n. 620/2016) la declaratoria di inefficacia dei licenziamenti, la condanna della società alla reintegrazione e al pagamento delle indennità ri- sarcitorie ex art. 18 co.4° legge n.33/1970, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali dai licenziamenti sino all'effettiva rein- tegrazione ed alla refusione della metà delle spese di giudizio.
Entrambi i lavoratori avevano rinunziato alla reintegrazione, optando per l'indennità sostitutiva, da aggiungere all'indennizzo risarcitorio di sei mensi- lità per ciascuno.
Interposto appello avverso le sentenze, aveva conciliato la Persona_1 lite mediante il pagamento da parte di della somma di euro Parte_1
13.000,00, oltre contributo spese legali pari ad euro 3.000,00 oltre IVA e
2 CPA.
Il giudizio in grado di appello proseguito da era stato, invece, de- CP_4 finito con sentenza n. 1126/2019 con cui in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte di appello aveva condannato la al pa- Parte_1 gamento del risarcimento del danno ex art. 18 co.4° legge n.300/1970 in mi- sura pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenzia- mento e sino al 02.03.2016 e rideterminando le spese dei giudizi di primo e secondo grado e ponendole per due terzi a carico della Società.
La società attrice ha dedotto di avere proposto ricorso per cassazione av- verso la suddetta sentenza, ancora pendente alla data di instaurazione del giudizio, e di avere diritto ad ottenere, da parte del dott. il risarci- CP_1 mento del danno, rivalendosi dei maggiori oneri economici sostenuti a causa della soccombenza nei giudizi di impugnazione di licenziamento proposti da e e spese legali sostenute. Controparte_4 Persona_1 ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «a) -Ritenere e Parte_1 dichiarare che tra le parti suddette sussiste un rapporto professionale di con- sulenza ed assistenza aziendale in materia di Lavoro, rinnovato annualmente sin dal 2007, riconducibile all'esercizio delle professioni intellettuali;
b) -
Ritenere e dichiarare che tale consulenza ed assistenza è stata espletata dal
Dott. anche in occasione della impostazione degli atti e degli adem- CP_1 pimenti relativi alla predisposizione dei dodici licenziamenti dei dipendenti del- la “ avvenuti nel settembre 2011, tra cui quelli di Parte_1 Parte_3
[..
e c) -Ritenere e dichiarare che sussiste la responsabilità pro- Persona_1 fessionale del Consulente del Lavoro Dott. per la erronea impostazio- CP_1 ne degli atti e degli adempimenti relativi alla predisposizione dei dodici licen- ziamenti dei dipendenti della “ avvenuti nel settembre 2011, tra Parte_1 cui quelli di e d) -Ritenere e dichiarare che Controparte_4 Persona_1
l'accertata responsabilità professionale del Consulente del Lavoro Dott.
[...]
nell'adempimento della suddetta attività di consulenza ed assistenza ha CP_5 carattere di colpa grave ai sensi dell'art. 2236 cod.civ.; e) -Per l'effetto, con-
3 dannare il Dott. all'equivalente indennizzo risarcito- Controparte_1 rio in favore della “ poiché sussiste il nesso di causalità tra Parte_1
l'errato espletamento dell'attività professionale in oggetto ed il danno economi- co (danno emergente) subìto dalla Società; f) -Determinare e liquidare il risar- cimento del danno a carico del convenuto Dott. ed in favore della CP_1
“ , nella misura di euro 16.000,00 in relazione al contenzioso Parte_1 promosso da ed euro 108.289,00 in relazione al contenzioso Persona_1 promosso da oltre gli oneri accessori per ogni voce di credito Controparte_4 risarcitorio come indicato in premessa. Determinare e liquidare il risarcimento del danno anche in misura diversa, maggiore o minore, in base alle risultanze dell'istruttoria. g) -Condannare inoltre il Dott. al ri- Controparte_1 sarcimento del danno in favore della “ per i costi relativi alle spe- Parte_1 se legali che sono state sostenute dalla società per resistere nei giudizi intra- presi dai predetti lavoratori. La Società si riserva di quantificare, sulla base delle fatture emesse dal Difensore di fiducia a fronte di ogni fase dei due giu- dizi di impugnazione licenziamento, gli importi pagati per i quali chiede il rim- borso a titolo di risarcimento del danno;
h) –Condannare il convenuto alle spe- se e compensi del presente giudizio» .
Il convenuto, , si è costituito in giudizio conte- Controparte_1 stando integralmente le pretese attoree ed evidenziando l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità professionale.
In particolare, ha dedotto che, nella specie, a seguito della cessazione dell'attività presso l'impianto autostradale di CI S. AN (CT) determinata dalla disdetta del contratto di associazione in partecipazione da parte della società concedente “ e comportante un esubero di 12 Controparte_3 unità lavorative, aveva predisposto le comunicazioni di licenziamento come
“licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo”, ai sensi della L. 604/1966, ritenendo non applicabile la disciplina dei licenziamenti collettivi ex L. 223/1991.
Il convenuto ha motivato tale scelta tecnica sulla scorta della considera-
4 Contr zione che la cessazione dell'unità produttiva per fatto del terzo ( non era riconducibile a crisi aziendale, ristrutturazione o riduzione dell'attività per motivi di mercato, sicchè i licenziamenti non rientravano nell'ambito di ap- plicazione della disciplina del licenziamento collettivo, ma dovevano essere considerati quali licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo og- gettivo.
Inoltre, il convenuto ha dedotto che alla luce della giurisprudenza forma- tasi in punto di applicazione dei principi dettati dall'art. 2236 e 1176, com- ma 2, cod. civ., la responsabilità del consulente del lavoro doveva ritenersi limitata ai casi di dolo o colpa grave allorchè la prestazione implicasse l'interpretazione di legge o la risoluzione di questioni opinabili.
In ogni caso, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in garanzia la compagnia assicurativa con la quale ha dedotto di Controparte_2 averte stipulato un contratto di assicurazione per responsabilità civile pro- fessionale (polizza n.350546344) e dalla quale ha chiesto di essere manlevato per il caso di soccombenza e ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di
«- preliminarmente differire la prima udienza a sensi dell'art.269 cod. proc. civ. onde consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art.163 bis cod. proc. civ.; - dichiarare quindi inammissibili o con qualsiasi altra statui- zione rigettare perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate le domande proposte dalla con atto di citazione del 05 Gennaio 2022; - Parte_1 in ogni caso, condannare la (P.I. a rivalere Controparte_2 P.IVA_4 il convenuto da ogni statuizione di condanna cui dovesse restare esposto in conseguenza della emittenda sentenza ed a tenerlo indenne dalle spese di lite;
- con vittoria di spese e salvo ogni altro diritto» .
Autorizzata la chiamata, si è costituita in giudizio Controparte_2 ed ha eccepito la inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza stipulata con decorrenza dal 04.05.2015 e primo premio versato alle ore
09,30 del 07.05.2015 in relazione alla fattispecie oggetto del giudizio non in- tegrante uno dei rischi assicurati a norma dell'art. 5 “Esclusioni” delle Con-
5 dizioni Generali di Assicurazione (CGA, Sez. II) in forza del quale dovevano ritenersi escluse dall'assicurazione «le perdite patrimoniali conseguenti all'ir- rogazione di sanzioni amministrative, salvo quanto previsto dall'art. 2 lett. B, nonché quelle derivanti: … e) da attività inerenti le procedure e gli adempi- menti in materia di finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni, contributi non- ché di quanto in genere riguardante l'accesso a mezzi finanziari, licenzia- menti, Cassa Integrazione Guadagni, messa in mobilità e sicurezza sul lavo- ro».
La Compagnia ha poi eccepito la reticenza dell'assicurato al momento del- la sottoscrizione della polizza in ordine a circostanze incidenti sulla valuta- zione del rischio, avendo a quella data i sigg.ri e già impu- CP_4 Per_1 gnato il licenziamento in questione con telegramma del 21/10/2011 e pro- mosso i relativi giudizi dinanzi al Tribunale di Catania rispettivamente iscrit- ti al n. 7230/2012 e 7231/2012.
In subordine, ha invocato limiti tutti della garanzia assicurativa prestata con la polizza n. 350546344 con clausola claims made, massimale di €
500.000,00 per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa, indipenden- temente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato,
e scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto per ogni terzo danneggiato non inferiore a euro 500,00 (art. 11CGA sezione II).
In ogni caso, ha poi contestato la fondatezza della domanda attorea per insussistenza di qualsivoglia responsabilità a carico del dott. CP_6 ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «disattesa e re-
[...] spinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere e dichiarare in- fondate, illegittime e, comunque, non provate nei necessari presupposti di fatto
e di diritto, le domande risarcitorie quali spiegate dalla Società attrice nei con- fronti dell dott. , e, quindi e con quaslivoglia statuizione rigettarle e CP_1 conseguentemente e correlativamente rigettare, in ogni caso, la domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti della della CP_1 Controparte_2
con il favore delle spese, competenze legali di causa in favore di que-
[...]
6 st'ultima da porsi a carico della parte che vi ha dato causa;
ritenere e dichiara- re in ogni caso che, nella fattispecie, non è operante la garanzia prestata con la polizza n° 350546344 ritenuto che la fattispecie non integra un “rischio as- sicurato”, rilevato che a norma dell'articolo 5 “Esclusioni” delle Condizioni Ge- nerali di Assicurazione (CGA, Sez. II) : “ … Sono escluse dall'assicurazione le perdite patrimoniali conseguenti all'irrogazione di sanzioni amministrative, salvo quanto previsto dall'art. 2 lett. B, nonché quelle derivanti: … e) da attivi- tà inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di finanziamenti, agevo- lazioni, sovvenzioni, contributi nonché di quanto in genere riguardante
l'accesso a mezzi finanziari, licenziamenti, Cassa Integrazione Guadagni, messa in mobilità e sicurezza sul lavoro …”, e, pertanto, rigettare in toto la domanda proposta dal dott. nel presente giudizio Controparte_1 nei confronti della perché infondata, illegit- Controparte_7 tima e, comunque, non provata nei necessari presupposti di fatto e di diritto, condannando il convenuto chiamante in causa e/o chi di ragione al rimborso delle spese e compensi del giudizio in favore della Controparte_7
; ritenere e dichiarare che, nella fattispecie, comunque, la
[...] Controparte_2
non è tenuta a pagare l'indennizzo de quo, stante la violazione da parte
[...] del dott. degli oneri che la legge e le clausole di po- Controparte_1 lizza pongono a carico dell' , e ritenuta la reticenza di quest'ultimo, Parte_4 influente sulla valutazione del rischio, all'atto di sottoscrizione e stipula, della polizza n° 350546344 a norma dell'art. 1892, commi 2 e 3, c.c. nonché dell'art
1893 c.c. e delle condizioni di polizza, e di cui l'assicuratore è venuto a cono- scenza solo a seguito del verificarsi dell'evento oggetto di assicurazione, e, quindi, in ogni caso e comunque, in accoglimento delle eccezioni tutte sopra specificamente dedotte, per i motivi tutti sopra indicati, rigettare in toto le do- mande proposte dal dott. nel presente giudizio nei Controparte_1 confronti della perché infondate, illegittime Controparte_7
e, comunque, non provate nei necessari presupposti di fatto e di diritto, con- dannando il convenuto chiamante in causa e/o chi di ragione al rimborso delle
7 spese e compensi del giudizio in favore della Controparte_7
; in via ulteriormente subordinata, nella non tenuta ipotesi di accogli-
[...] mento, sia pure parziale delle domande attrici nei confronti del dott.
[...]
, in ogni caso, rigettare, per i motivi sopra specificati, la Controparte_1 domanda di garanzia propsota dal dott. nei confron- Controparte_1 ti della perché infondate, illegittime e, co- Controparte_7 munque, non provate nei necessari presupposti di fatto e di diritto, ritenuta la inoperatività nel caso di specie della garanzia prestata con la polizza invocata, condannando il convenuto chiamante in causa e/o chi di ragione al rimborso delle spese e compensi del giudizio in favore della Controparte_7
; ed in via ulteriormemnte subordinata nell'espressa non temuta e co-
[...] munque illegittima ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia spiegata dal dott. contenere comunque l'obbligazione di ga- Controparte_1 ranzia a carico della , e comunque ed in ogni caso, entro i Controparte_2 limiti convenuti, e risultanti dalla documentazione in atti, in ogni caso entro il limite del massimale di polizza n° 350546344 di euro 500.000,00 “per sinistro
e per anno assicurativo” , quale specificato nel frontespizio della richiamata polizza, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presen- tate all'Assicurato nello stesso periodo previa applicazione di uno scoperto del
10% per ogni sinistro con il minimo assoluto per ogni terzo danneggiato non in- feriore a euro 500,00 (art. 11 Allegato A Condizioni Generali di Assicurazione), escludendo comunque dall'oggetto della garanzia di cui alla polizza in atti sia le perdite patrimoniali connesse aòll'attività in materia di licenziamenti, sia i danni indipendenti dalla condotta professionale del dott. Controparte_1
, comunque insussistenti e non provati ed escludendo comunque dal-
[...] la manleva gli importi corrisposti dall'attrice a titolo di spese e compensi legali, con esclusione comunque dalla garanzia dell'obbligo di risacimento del profes- sionista convenuto derivamente da mero vincolo di solidarietà (art.9 CGA) , fermi i limiti tutti convenuti e risultanti dalla documentazione allegata e gli ul- teriori convenuti limiti di indennizzo e delimitazioni dell'oggetto dell'assicura-
8 zione ed esclusioni di cui alle rispettive condizioni di assicurazione che si alle- gano e da intendersi integralmente riportate in seno al presente atto, con com- pensazione delle spese processuali».
Con nota di deposito del 14/05/2024 parte attrice ha documentato l'intervenuta sottoscrizione in data 17/07/2023 del Verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 2113 c.c. e 411 c.p.c. tra e Parte_1 con la quale il primo ha accettato, a titolo transattivo, il pa- Controparte_4 gamento della somma di euro € 100.000,00 a titolo di totale e definitivo sod- disfacimento delle sue pretese nei confronti di parte attrice, oltre alla corre- sponsione, direttamente in favore del suo procuratore, dell'ulteriore somma di euro 25.000,00 a titolo di spese legali.
Alla luce di ciò ha successivamente concluso chiedendo al Parte_1
Tribunale di «a) -Ritenere e dichiarare che tra le parti suddette sussiste un rapporto professionale di consulenza ed assistenza aziendale in materia di
Lavoro, rinnovato annualmente sin dal 2007, riconducibile all'esercizio delle professioni intellettuali;
b) -Ritenere e dichiarare che tale consulenza ed assi- stenza è stata espletata dal Dott. anche in occasione della imposta- CP_1 zione degli atti e degli adempimenti relativi alla predisposizione dei dodici li- cenziamenti dei dipendenti della “ avvenuti nel settembre 2011, Parte_1 tra cui quelli di e c) -Ritenere e dichiarare che Controparte_4 Persona_1 sussiste la responsabilità professionale del Consulente del Lavoro Dott.
[...]
per la erronea impostazione degli atti e degli adempimenti relativi alla CP_5 predisposizione dei dodici licenziamenti dei dipendenti della “ Parte_1 avvenuti nel settembre 2011, tra cui quelli di e Controparte_4 Persona_2
[... ; d) -Ritenere e dichiarare che l'accertata responsabilità professionale del
Consulente del Lavoro Dott. nell'adempimento della suddetta attività CP_1 di consulenza ed assistenza ha carattere di colpa grave ai sensi dell'art. 2236 cod.civ.; e) -Per l'effetto, condannare il Dott. Controparte_1 all'equivalente indennizzo risarcitorio in favore della “ poiché Parte_1 sussiste il nesso di causalità tra l'errato espletamento dell'attività professiona-
9 le in oggetto ed il danno economico (danno emergente) subìto dalla Società; f) -
Determinare e liquidare il risarcimento del danno a carico del convenuto Dott.
ed in favore della “ , nella misura di euro 16.000,00 in CP_1 Parte_1 relazione al contenzioso promosso da ed euro 116.018,66 oltre Persona_1 euro 25.500,00 per rimborso spese legali in relazione al contenzioso promosso da oltre gli oneri accessori per ogni voce di credito risarcito- Controparte_4 rio come indicato in premessa. Determinare e liquidare il risarcimento del dan- no anche in misura diversa, maggiore o minore, in base alle risultanze dell'istruttoria che hanno comprovato l'entità effettiva del danno subìto dalla
“ per i pagamenti effettuati in favore di nella Parte_1 Controparte_4 suddetta misura di € 116.018,66 oltre € 25.500,00 per rimborso spese legali.
g) –Condannare il convenuto alle spese e compensi del presente giudizio».
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 30/06/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle com- parse conclusionali e delle memorie di replica.
Orbene, come è noto, in base al disposto di cui all'art.1176, comma II,
c.c., nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata, ossia in modo qualificato con riferimento alle regole e agli stru- menti tecnici del settore professionale in questione.
Anche nell'ambito della responsabilità professionale derivante dall'attività di consulenza, trova applicazione l'art. 2236 del codice civile, il quale circo- scrive la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale ai soli casi di dolo o colpa grave, qualora la prestazione richieda la soluzione di problemi tecnici di particolare complessità.
Affinché operi la limitazione di responsabilità prevista dalla norma citata,
è necessario che la questione sottoposta al professionista presenti una natu- ra eminentemente tecnica, strettamente connessa alle regole proprie della disciplina di riferimento.
10 La “speciale difficoltà” deve essere valutata in relazione al livello di perizia normalmente esigibile da un professionista diligente appartenente alla me- desima categoria.
Non ricorre, pertanto, una situazione di speciale difficoltà quando la pre- stazione richiede l'applicazione delle ordinarie regole dell'arte, rientranti nel patrimonio conoscitivo di base del professionista medio.
Le ipotesi riconducibili all'ambito applicativo dell'art. 2236 c.c. sono quelle in cui l'impegno intellettuale richiesto eccede la soglia della preparazione professionale ordinaria, esigendo dal prestatore un apporto cognitivo e tecni- co superiore, tale da implicare l'assunzione di compiti di particolare rilevanza e complessità.
La ratio della disposizione normativa in esame risiede nell'esigenza , da un lato, di evitare che il timore di responsabilità ingiustamente attribuite in ca- so di insuccesso disincentivi l'iniziativa del professionista e, dall'altro, di im- pedire che tale limitazione si traduca in una forma di indulgenza verso con- dotte negligenti o decisioni non adeguatamente ponderate.
Inoltre, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte – condivi- so da questo giudice – la responsabilità del professionista non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato ef- fettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovu- to, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del ne- cessario nesso eziologico tra la condotta del professionista, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr., in tema di responsabilità professio- nale dell'avvocato difensore, Cass. n. n.1984/2016, n,12359/09 e n.2638/2013).
Detti principi - elaborati con riferimento al difensore - sono applicabili alla responsabilità, in genere, di qualsiasi professionista, essendo conformi ai
11 principi generali in tema di ripartizione dell'onere in materia contrattuale.
Ora, nella specie, sono incontestati sia il conferimento del mandato pro- fessionale che la sua esecuzione.
Oggetto di vivo dibattito tra le parti è invece la sussistenza di un inadem- pimento del convenuto al mandato professionale per avere predisposto le let- tere di licenziamento nei confronti dei dodici dipendenti risultati in esubero come “licenziamento individuale plurimo” per giustificato motivo oggettivo, anziché mediante la procedura prevista dall'art. 24 legge n.223 del 1991 (di- sciplina dei licenziamenti collettivi)
Secondo la prospettazione di parte attrice, la responsabilità del professio- nista emergerebbe dalle pronunce del Tribunale di Catania prima e della
Corte d'Appello poi, che avevano ritenuto inefficaci i suddetti licenziamenti per mancata osservanza della procedura di cui all'art. 4 l. n. 223/1991.
Il convenuto, dal canto suo, ha allegato che la suddetta questione presen- tasse una opinabilità tale da escludere la responsabilità del professionista in assenza di dolo o colpa grave ed ha dedotto che la scelta effettuata era con- forme ad un'interpretazione plausibile della norma, anche se successivamen- te si era rivela errata.
Va allora osservato che l'art. 24 della legge n. 223/1991, delinea la nozio- ne di licenziamento collettivo sulla base di due elementi, uno qualitativo - che, sulla scorta del principio di causalità, individua i motivi oggettivi in ba- se ai quali l'imprenditore può giustificatamente ridurre il personale della propria impresa - ed uno quantitativo - che stabilisce il numero di lavoratori interessati dal provvedimento espulsivo nell'arco di tempo che deve essere preso in considerazione affinché la fattispecie possa essere inclusa nel con- cetto di licenziamento collettivo.
Al primo comma, la norma nella versione ratione temporis applicabile reci- tava: “
1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipen- denti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di
12 lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoven- ti giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licen- ziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione”.
In ordine all'elemento causale o qualitativo, il Legislatore si è riferito alla riduzione ed alla trasformazione dell'attività o del lavoro in modo da include- re tutte le ipotesi di licenziamento originato da cause estranee alla sfera sog- gettiva del lavoratore.
È necessario, infine, per poter parlare di licenziamento collettivo, che la pluralità dei recessi sia collegata con un rapporto di ragionevole congruenza a una causa dimissoria comune.
In altre parole, dovrà sussistere un nesso di causalità diretto e comune tra i licenziamenti e la riduzione o trasformazione dell'attività d'impresa.
Il secondo comma dell'art. 24 afferma poi che: “Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis, 1-quinquies si applicano anche quando le imprese o i pri- vati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l'attività”, sicchè anche la chiusura totale dell'impresa può dar vita a un licenziamento collettivo.
Infine, in ordine all'elemento quantitativo, la norma afferma che la disci- plina dei licenziamenti collettivi si applica a quelle imprese che intendano ef- fettuare almeno 5 licenziamenti, nell'arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa
Provincia.
Ora, nella specie, la società attrice ha gestito - per concessione di ENI rete oil&nonoil, Società controllata da - due Stazioni di servizio auto- CP_8 stradali con annessi esercizi di ristoro site una in territorio di CI S. AN
Autostrada A18 ed un'altra in territorio di Villafranca (ME) Autostrada A20, occupando complessivamente n. 24 dipendenti, di cui n. 12 nella Stazione di servizio di CI S. AN e n. 12 nella Stazione di servizio di Villafranca.
13 La Società concedente ENI rete oil&nonoil ha comunicato la disdetta del contratto di associazione in partecipazione per la gestione dell'impianto au- tostradale sito in territorio di CI S. AN con il verificarsi, per la Pt_1 di un conseguente esubero di 12 lavoratori.
[...]
In tale stato di cose, era quindi dirimente stabilire se, in tema di licenzia- mento collettivo ed ai fini dell'operatività della tutela reale, la ricorrenza del requisito dimensionale dovesse essere valutata con riferimento alle singole articolazioni territoriali, ovvero con riguardo all'azienda nella sua globalità e se ricorresse, nella specie, una delle ipotesi di esclusione della disciplina.
Non v'è chi non veda si tratta di questione che involge l'interpretazione della legge n. 223 del 1991 e, segnatamente dell'art. 24 e, infatti, in tale am- bito la giurisprudenza è intervenuta per chiarire che il legislatore, mediante l'uso del termine "impresa" in luogo dell'espressine "unità produttiva" di cui all'art. 18 st. lav. in tema di licenziamenti individuali, ha inteso rimarcare la distinzione tra le due fattispecie ed ancorare il requisito dimensionale alla impresa nella sua globalità piuttosto che alle sue articolazioni territoriali.
Ora, come correttamente posto in luce dalla difesa del convenuto, la re- sponsabilità del professionista va ricercata nella violazione della diligenza normalmente esigibile da un professionista appartenente alla medesima ca- tegoria, mentre “nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di que- stioni opinabili, deve ritenersi esclusa la responsabilità del professionista a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (cfr. Cass. 4 di- cembre 1990 n. 11612, 18 novembre 1996 n. 10068, 11 agosto 2005 n.
16846, 17 gennaio 2007 n. 974)” (cfr. Cass. civ. 21700\2011).
Nella specie, non è possibile ritenere che il convenuto sia incorso in colpa grave nell'avere sposato una delle possibili interpretazioni della norma che, per inciso, è stata sostenuta dalla stessa società attrice fino in Cassazione
(cfr. Cass. 965/2023 contro avverso Parte_1 Controparte_9 la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1126/2019, depositata il
06/12/2019, R.G. n. 663/2016).
14 La domanda attorea, pertanto, non può trovare accoglimento.
Resta assorbila la domanda di garanzia formulata dal convenuto nei con- fronti della propria compagnia di assicurazione.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giudizio vanno poste a carico di parte attrice al pari di quel- le del terzo chiamato in causa dal convenuto, essendo la chiamata in causa necessaria in relazione alla pretesa attorea, risultata poi infondata (cfr.
Cass., sez. VI Civile n. 6292/19).
Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (at- tuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conse- guente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orien- tano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione alla domanda (indeterminabile) relativamente a tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definiti- vamente pronunciando così provvede: rigetta la domanda proposta da in persona del legale rappre- Parte_1 sentante pro tempore
contro
; Controparte_1 condanna parte in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore al pagamento delle spese di lite di parte attrice e di Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in €
[...]
7.616,00 ciascuno per compenso, oltre C.U., marca, rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dichiara interamente compensate le spese di lite tra parte convenuta e ter- za chiamata.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 10/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudi- ce, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con mo- difiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche
15 sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
16
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 995 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, Piazza S. Maria della
Guardia, n. 28, presso lo studio dell'Avv. Vitale Silvestro, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
, nato a [...], in data [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, Via Siracusa, C.F._1
n. 1/E presso lo studio dell'Avv. Calì Donatella, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
E NEI CONFRONTI
(C.F. e P.I. ), elettiva- Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 mente domiciliata Palermo, in Via Abruzzi, n. 88, presso lo studio dell'Avv.
NO DA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 30/06/2025, svolta in modalità
c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la società Pt_2
[...
[...] ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale
[...] Controparte_1
, per sentirlo condannare, a titolo di responsabilità professionale,
[...] al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'asserito negligente esple- tamento, quale Consulente del Lavoro, dell'attività di consulenza ed assi- stenza in favore dell'attrice.
Segnatamente, parte attrice ha dedotto che, con contratto del
01/06/2007, rinnovabile tacitamente ed ancora in essere, aveva conferito al dott. l'incarico professionale per la gestione degli Controparte_1 adempimenti giuslavoristici e previdenziali relativi al personale dipendente.
Nel 2011, a seguito della disdetta da parte di del Controparte_3 contratto di associazione in partecipazione per la gestione dell'impianto au- tostradale sito in territorio di CI S. AN, dodici dipendenti erano risultati in esubero.
Sottoposta tale problematica al Consulente, costui aveva predisposto i li- cenziamenti come “individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo”, omettendo l'attivazione della procedura prevista per i licenziamenti collettivi ex art. 4 L. 223/1991.
Tuttavia, due lavoratori, e avevano im- Controparte_4 Persona_1 pugnato i rispettivi licenziamenti, ottenendo in primo grado (cfr. sentenze n.
619/2016 e n. 620/2016) la declaratoria di inefficacia dei licenziamenti, la condanna della società alla reintegrazione e al pagamento delle indennità ri- sarcitorie ex art. 18 co.4° legge n.33/1970, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali dai licenziamenti sino all'effettiva rein- tegrazione ed alla refusione della metà delle spese di giudizio.
Entrambi i lavoratori avevano rinunziato alla reintegrazione, optando per l'indennità sostitutiva, da aggiungere all'indennizzo risarcitorio di sei mensi- lità per ciascuno.
Interposto appello avverso le sentenze, aveva conciliato la Persona_1 lite mediante il pagamento da parte di della somma di euro Parte_1
13.000,00, oltre contributo spese legali pari ad euro 3.000,00 oltre IVA e
2 CPA.
Il giudizio in grado di appello proseguito da era stato, invece, de- CP_4 finito con sentenza n. 1126/2019 con cui in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte di appello aveva condannato la al pa- Parte_1 gamento del risarcimento del danno ex art. 18 co.4° legge n.300/1970 in mi- sura pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenzia- mento e sino al 02.03.2016 e rideterminando le spese dei giudizi di primo e secondo grado e ponendole per due terzi a carico della Società.
La società attrice ha dedotto di avere proposto ricorso per cassazione av- verso la suddetta sentenza, ancora pendente alla data di instaurazione del giudizio, e di avere diritto ad ottenere, da parte del dott. il risarci- CP_1 mento del danno, rivalendosi dei maggiori oneri economici sostenuti a causa della soccombenza nei giudizi di impugnazione di licenziamento proposti da e e spese legali sostenute. Controparte_4 Persona_1 ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «a) -Ritenere e Parte_1 dichiarare che tra le parti suddette sussiste un rapporto professionale di con- sulenza ed assistenza aziendale in materia di Lavoro, rinnovato annualmente sin dal 2007, riconducibile all'esercizio delle professioni intellettuali;
b) -
Ritenere e dichiarare che tale consulenza ed assistenza è stata espletata dal
Dott. anche in occasione della impostazione degli atti e degli adem- CP_1 pimenti relativi alla predisposizione dei dodici licenziamenti dei dipendenti del- la “ avvenuti nel settembre 2011, tra cui quelli di Parte_1 Parte_3
[..
e c) -Ritenere e dichiarare che sussiste la responsabilità pro- Persona_1 fessionale del Consulente del Lavoro Dott. per la erronea impostazio- CP_1 ne degli atti e degli adempimenti relativi alla predisposizione dei dodici licen- ziamenti dei dipendenti della “ avvenuti nel settembre 2011, tra Parte_1 cui quelli di e d) -Ritenere e dichiarare che Controparte_4 Persona_1
l'accertata responsabilità professionale del Consulente del Lavoro Dott.
[...]
nell'adempimento della suddetta attività di consulenza ed assistenza ha CP_5 carattere di colpa grave ai sensi dell'art. 2236 cod.civ.; e) -Per l'effetto, con-
3 dannare il Dott. all'equivalente indennizzo risarcito- Controparte_1 rio in favore della “ poiché sussiste il nesso di causalità tra Parte_1
l'errato espletamento dell'attività professionale in oggetto ed il danno economi- co (danno emergente) subìto dalla Società; f) -Determinare e liquidare il risar- cimento del danno a carico del convenuto Dott. ed in favore della CP_1
“ , nella misura di euro 16.000,00 in relazione al contenzioso Parte_1 promosso da ed euro 108.289,00 in relazione al contenzioso Persona_1 promosso da oltre gli oneri accessori per ogni voce di credito Controparte_4 risarcitorio come indicato in premessa. Determinare e liquidare il risarcimento del danno anche in misura diversa, maggiore o minore, in base alle risultanze dell'istruttoria. g) -Condannare inoltre il Dott. al ri- Controparte_1 sarcimento del danno in favore della “ per i costi relativi alle spe- Parte_1 se legali che sono state sostenute dalla società per resistere nei giudizi intra- presi dai predetti lavoratori. La Società si riserva di quantificare, sulla base delle fatture emesse dal Difensore di fiducia a fronte di ogni fase dei due giu- dizi di impugnazione licenziamento, gli importi pagati per i quali chiede il rim- borso a titolo di risarcimento del danno;
h) –Condannare il convenuto alle spe- se e compensi del presente giudizio» .
Il convenuto, , si è costituito in giudizio conte- Controparte_1 stando integralmente le pretese attoree ed evidenziando l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità professionale.
In particolare, ha dedotto che, nella specie, a seguito della cessazione dell'attività presso l'impianto autostradale di CI S. AN (CT) determinata dalla disdetta del contratto di associazione in partecipazione da parte della società concedente “ e comportante un esubero di 12 Controparte_3 unità lavorative, aveva predisposto le comunicazioni di licenziamento come
“licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo”, ai sensi della L. 604/1966, ritenendo non applicabile la disciplina dei licenziamenti collettivi ex L. 223/1991.
Il convenuto ha motivato tale scelta tecnica sulla scorta della considera-
4 Contr zione che la cessazione dell'unità produttiva per fatto del terzo ( non era riconducibile a crisi aziendale, ristrutturazione o riduzione dell'attività per motivi di mercato, sicchè i licenziamenti non rientravano nell'ambito di ap- plicazione della disciplina del licenziamento collettivo, ma dovevano essere considerati quali licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo og- gettivo.
Inoltre, il convenuto ha dedotto che alla luce della giurisprudenza forma- tasi in punto di applicazione dei principi dettati dall'art. 2236 e 1176, com- ma 2, cod. civ., la responsabilità del consulente del lavoro doveva ritenersi limitata ai casi di dolo o colpa grave allorchè la prestazione implicasse l'interpretazione di legge o la risoluzione di questioni opinabili.
In ogni caso, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in garanzia la compagnia assicurativa con la quale ha dedotto di Controparte_2 averte stipulato un contratto di assicurazione per responsabilità civile pro- fessionale (polizza n.350546344) e dalla quale ha chiesto di essere manlevato per il caso di soccombenza e ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di
«- preliminarmente differire la prima udienza a sensi dell'art.269 cod. proc. civ. onde consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art.163 bis cod. proc. civ.; - dichiarare quindi inammissibili o con qualsiasi altra statui- zione rigettare perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate le domande proposte dalla con atto di citazione del 05 Gennaio 2022; - Parte_1 in ogni caso, condannare la (P.I. a rivalere Controparte_2 P.IVA_4 il convenuto da ogni statuizione di condanna cui dovesse restare esposto in conseguenza della emittenda sentenza ed a tenerlo indenne dalle spese di lite;
- con vittoria di spese e salvo ogni altro diritto» .
Autorizzata la chiamata, si è costituita in giudizio Controparte_2 ed ha eccepito la inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza stipulata con decorrenza dal 04.05.2015 e primo premio versato alle ore
09,30 del 07.05.2015 in relazione alla fattispecie oggetto del giudizio non in- tegrante uno dei rischi assicurati a norma dell'art. 5 “Esclusioni” delle Con-
5 dizioni Generali di Assicurazione (CGA, Sez. II) in forza del quale dovevano ritenersi escluse dall'assicurazione «le perdite patrimoniali conseguenti all'ir- rogazione di sanzioni amministrative, salvo quanto previsto dall'art. 2 lett. B, nonché quelle derivanti: … e) da attività inerenti le procedure e gli adempi- menti in materia di finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni, contributi non- ché di quanto in genere riguardante l'accesso a mezzi finanziari, licenzia- menti, Cassa Integrazione Guadagni, messa in mobilità e sicurezza sul lavo- ro».
La Compagnia ha poi eccepito la reticenza dell'assicurato al momento del- la sottoscrizione della polizza in ordine a circostanze incidenti sulla valuta- zione del rischio, avendo a quella data i sigg.ri e già impu- CP_4 Per_1 gnato il licenziamento in questione con telegramma del 21/10/2011 e pro- mosso i relativi giudizi dinanzi al Tribunale di Catania rispettivamente iscrit- ti al n. 7230/2012 e 7231/2012.
In subordine, ha invocato limiti tutti della garanzia assicurativa prestata con la polizza n. 350546344 con clausola claims made, massimale di €
500.000,00 per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa, indipenden- temente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato,
e scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto per ogni terzo danneggiato non inferiore a euro 500,00 (art. 11CGA sezione II).
In ogni caso, ha poi contestato la fondatezza della domanda attorea per insussistenza di qualsivoglia responsabilità a carico del dott. CP_6 ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «disattesa e re-
[...] spinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere e dichiarare in- fondate, illegittime e, comunque, non provate nei necessari presupposti di fatto
e di diritto, le domande risarcitorie quali spiegate dalla Società attrice nei con- fronti dell dott. , e, quindi e con quaslivoglia statuizione rigettarle e CP_1 conseguentemente e correlativamente rigettare, in ogni caso, la domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti della della CP_1 Controparte_2
con il favore delle spese, competenze legali di causa in favore di que-
[...]
6 st'ultima da porsi a carico della parte che vi ha dato causa;
ritenere e dichiara- re in ogni caso che, nella fattispecie, non è operante la garanzia prestata con la polizza n° 350546344 ritenuto che la fattispecie non integra un “rischio as- sicurato”, rilevato che a norma dell'articolo 5 “Esclusioni” delle Condizioni Ge- nerali di Assicurazione (CGA, Sez. II) : “ … Sono escluse dall'assicurazione le perdite patrimoniali conseguenti all'irrogazione di sanzioni amministrative, salvo quanto previsto dall'art. 2 lett. B, nonché quelle derivanti: … e) da attivi- tà inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di finanziamenti, agevo- lazioni, sovvenzioni, contributi nonché di quanto in genere riguardante
l'accesso a mezzi finanziari, licenziamenti, Cassa Integrazione Guadagni, messa in mobilità e sicurezza sul lavoro …”, e, pertanto, rigettare in toto la domanda proposta dal dott. nel presente giudizio Controparte_1 nei confronti della perché infondata, illegit- Controparte_7 tima e, comunque, non provata nei necessari presupposti di fatto e di diritto, condannando il convenuto chiamante in causa e/o chi di ragione al rimborso delle spese e compensi del giudizio in favore della Controparte_7
; ritenere e dichiarare che, nella fattispecie, comunque, la
[...] Controparte_2
non è tenuta a pagare l'indennizzo de quo, stante la violazione da parte
[...] del dott. degli oneri che la legge e le clausole di po- Controparte_1 lizza pongono a carico dell' , e ritenuta la reticenza di quest'ultimo, Parte_4 influente sulla valutazione del rischio, all'atto di sottoscrizione e stipula, della polizza n° 350546344 a norma dell'art. 1892, commi 2 e 3, c.c. nonché dell'art
1893 c.c. e delle condizioni di polizza, e di cui l'assicuratore è venuto a cono- scenza solo a seguito del verificarsi dell'evento oggetto di assicurazione, e, quindi, in ogni caso e comunque, in accoglimento delle eccezioni tutte sopra specificamente dedotte, per i motivi tutti sopra indicati, rigettare in toto le do- mande proposte dal dott. nel presente giudizio nei Controparte_1 confronti della perché infondate, illegittime Controparte_7
e, comunque, non provate nei necessari presupposti di fatto e di diritto, con- dannando il convenuto chiamante in causa e/o chi di ragione al rimborso delle
7 spese e compensi del giudizio in favore della Controparte_7
; in via ulteriormente subordinata, nella non tenuta ipotesi di accogli-
[...] mento, sia pure parziale delle domande attrici nei confronti del dott.
[...]
, in ogni caso, rigettare, per i motivi sopra specificati, la Controparte_1 domanda di garanzia propsota dal dott. nei confron- Controparte_1 ti della perché infondate, illegittime e, co- Controparte_7 munque, non provate nei necessari presupposti di fatto e di diritto, ritenuta la inoperatività nel caso di specie della garanzia prestata con la polizza invocata, condannando il convenuto chiamante in causa e/o chi di ragione al rimborso delle spese e compensi del giudizio in favore della Controparte_7
; ed in via ulteriormemnte subordinata nell'espressa non temuta e co-
[...] munque illegittima ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia spiegata dal dott. contenere comunque l'obbligazione di ga- Controparte_1 ranzia a carico della , e comunque ed in ogni caso, entro i Controparte_2 limiti convenuti, e risultanti dalla documentazione in atti, in ogni caso entro il limite del massimale di polizza n° 350546344 di euro 500.000,00 “per sinistro
e per anno assicurativo” , quale specificato nel frontespizio della richiamata polizza, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presen- tate all'Assicurato nello stesso periodo previa applicazione di uno scoperto del
10% per ogni sinistro con il minimo assoluto per ogni terzo danneggiato non in- feriore a euro 500,00 (art. 11 Allegato A Condizioni Generali di Assicurazione), escludendo comunque dall'oggetto della garanzia di cui alla polizza in atti sia le perdite patrimoniali connesse aòll'attività in materia di licenziamenti, sia i danni indipendenti dalla condotta professionale del dott. Controparte_1
, comunque insussistenti e non provati ed escludendo comunque dal-
[...] la manleva gli importi corrisposti dall'attrice a titolo di spese e compensi legali, con esclusione comunque dalla garanzia dell'obbligo di risacimento del profes- sionista convenuto derivamente da mero vincolo di solidarietà (art.9 CGA) , fermi i limiti tutti convenuti e risultanti dalla documentazione allegata e gli ul- teriori convenuti limiti di indennizzo e delimitazioni dell'oggetto dell'assicura-
8 zione ed esclusioni di cui alle rispettive condizioni di assicurazione che si alle- gano e da intendersi integralmente riportate in seno al presente atto, con com- pensazione delle spese processuali».
Con nota di deposito del 14/05/2024 parte attrice ha documentato l'intervenuta sottoscrizione in data 17/07/2023 del Verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 2113 c.c. e 411 c.p.c. tra e Parte_1 con la quale il primo ha accettato, a titolo transattivo, il pa- Controparte_4 gamento della somma di euro € 100.000,00 a titolo di totale e definitivo sod- disfacimento delle sue pretese nei confronti di parte attrice, oltre alla corre- sponsione, direttamente in favore del suo procuratore, dell'ulteriore somma di euro 25.000,00 a titolo di spese legali.
Alla luce di ciò ha successivamente concluso chiedendo al Parte_1
Tribunale di «a) -Ritenere e dichiarare che tra le parti suddette sussiste un rapporto professionale di consulenza ed assistenza aziendale in materia di
Lavoro, rinnovato annualmente sin dal 2007, riconducibile all'esercizio delle professioni intellettuali;
b) -Ritenere e dichiarare che tale consulenza ed assi- stenza è stata espletata dal Dott. anche in occasione della imposta- CP_1 zione degli atti e degli adempimenti relativi alla predisposizione dei dodici li- cenziamenti dei dipendenti della “ avvenuti nel settembre 2011, Parte_1 tra cui quelli di e c) -Ritenere e dichiarare che Controparte_4 Persona_1 sussiste la responsabilità professionale del Consulente del Lavoro Dott.
[...]
per la erronea impostazione degli atti e degli adempimenti relativi alla CP_5 predisposizione dei dodici licenziamenti dei dipendenti della “ Parte_1 avvenuti nel settembre 2011, tra cui quelli di e Controparte_4 Persona_2
[... ; d) -Ritenere e dichiarare che l'accertata responsabilità professionale del
Consulente del Lavoro Dott. nell'adempimento della suddetta attività CP_1 di consulenza ed assistenza ha carattere di colpa grave ai sensi dell'art. 2236 cod.civ.; e) -Per l'effetto, condannare il Dott. Controparte_1 all'equivalente indennizzo risarcitorio in favore della “ poiché Parte_1 sussiste il nesso di causalità tra l'errato espletamento dell'attività professiona-
9 le in oggetto ed il danno economico (danno emergente) subìto dalla Società; f) -
Determinare e liquidare il risarcimento del danno a carico del convenuto Dott.
ed in favore della “ , nella misura di euro 16.000,00 in CP_1 Parte_1 relazione al contenzioso promosso da ed euro 116.018,66 oltre Persona_1 euro 25.500,00 per rimborso spese legali in relazione al contenzioso promosso da oltre gli oneri accessori per ogni voce di credito risarcito- Controparte_4 rio come indicato in premessa. Determinare e liquidare il risarcimento del dan- no anche in misura diversa, maggiore o minore, in base alle risultanze dell'istruttoria che hanno comprovato l'entità effettiva del danno subìto dalla
“ per i pagamenti effettuati in favore di nella Parte_1 Controparte_4 suddetta misura di € 116.018,66 oltre € 25.500,00 per rimborso spese legali.
g) –Condannare il convenuto alle spese e compensi del presente giudizio».
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 30/06/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle com- parse conclusionali e delle memorie di replica.
Orbene, come è noto, in base al disposto di cui all'art.1176, comma II,
c.c., nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata, ossia in modo qualificato con riferimento alle regole e agli stru- menti tecnici del settore professionale in questione.
Anche nell'ambito della responsabilità professionale derivante dall'attività di consulenza, trova applicazione l'art. 2236 del codice civile, il quale circo- scrive la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale ai soli casi di dolo o colpa grave, qualora la prestazione richieda la soluzione di problemi tecnici di particolare complessità.
Affinché operi la limitazione di responsabilità prevista dalla norma citata,
è necessario che la questione sottoposta al professionista presenti una natu- ra eminentemente tecnica, strettamente connessa alle regole proprie della disciplina di riferimento.
10 La “speciale difficoltà” deve essere valutata in relazione al livello di perizia normalmente esigibile da un professionista diligente appartenente alla me- desima categoria.
Non ricorre, pertanto, una situazione di speciale difficoltà quando la pre- stazione richiede l'applicazione delle ordinarie regole dell'arte, rientranti nel patrimonio conoscitivo di base del professionista medio.
Le ipotesi riconducibili all'ambito applicativo dell'art. 2236 c.c. sono quelle in cui l'impegno intellettuale richiesto eccede la soglia della preparazione professionale ordinaria, esigendo dal prestatore un apporto cognitivo e tecni- co superiore, tale da implicare l'assunzione di compiti di particolare rilevanza e complessità.
La ratio della disposizione normativa in esame risiede nell'esigenza , da un lato, di evitare che il timore di responsabilità ingiustamente attribuite in ca- so di insuccesso disincentivi l'iniziativa del professionista e, dall'altro, di im- pedire che tale limitazione si traduca in una forma di indulgenza verso con- dotte negligenti o decisioni non adeguatamente ponderate.
Inoltre, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte – condivi- so da questo giudice – la responsabilità del professionista non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato ef- fettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovu- to, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del ne- cessario nesso eziologico tra la condotta del professionista, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr., in tema di responsabilità professio- nale dell'avvocato difensore, Cass. n. n.1984/2016, n,12359/09 e n.2638/2013).
Detti principi - elaborati con riferimento al difensore - sono applicabili alla responsabilità, in genere, di qualsiasi professionista, essendo conformi ai
11 principi generali in tema di ripartizione dell'onere in materia contrattuale.
Ora, nella specie, sono incontestati sia il conferimento del mandato pro- fessionale che la sua esecuzione.
Oggetto di vivo dibattito tra le parti è invece la sussistenza di un inadem- pimento del convenuto al mandato professionale per avere predisposto le let- tere di licenziamento nei confronti dei dodici dipendenti risultati in esubero come “licenziamento individuale plurimo” per giustificato motivo oggettivo, anziché mediante la procedura prevista dall'art. 24 legge n.223 del 1991 (di- sciplina dei licenziamenti collettivi)
Secondo la prospettazione di parte attrice, la responsabilità del professio- nista emergerebbe dalle pronunce del Tribunale di Catania prima e della
Corte d'Appello poi, che avevano ritenuto inefficaci i suddetti licenziamenti per mancata osservanza della procedura di cui all'art. 4 l. n. 223/1991.
Il convenuto, dal canto suo, ha allegato che la suddetta questione presen- tasse una opinabilità tale da escludere la responsabilità del professionista in assenza di dolo o colpa grave ed ha dedotto che la scelta effettuata era con- forme ad un'interpretazione plausibile della norma, anche se successivamen- te si era rivela errata.
Va allora osservato che l'art. 24 della legge n. 223/1991, delinea la nozio- ne di licenziamento collettivo sulla base di due elementi, uno qualitativo - che, sulla scorta del principio di causalità, individua i motivi oggettivi in ba- se ai quali l'imprenditore può giustificatamente ridurre il personale della propria impresa - ed uno quantitativo - che stabilisce il numero di lavoratori interessati dal provvedimento espulsivo nell'arco di tempo che deve essere preso in considerazione affinché la fattispecie possa essere inclusa nel con- cetto di licenziamento collettivo.
Al primo comma, la norma nella versione ratione temporis applicabile reci- tava: “
1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipen- denti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di
12 lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoven- ti giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licen- ziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione”.
In ordine all'elemento causale o qualitativo, il Legislatore si è riferito alla riduzione ed alla trasformazione dell'attività o del lavoro in modo da include- re tutte le ipotesi di licenziamento originato da cause estranee alla sfera sog- gettiva del lavoratore.
È necessario, infine, per poter parlare di licenziamento collettivo, che la pluralità dei recessi sia collegata con un rapporto di ragionevole congruenza a una causa dimissoria comune.
In altre parole, dovrà sussistere un nesso di causalità diretto e comune tra i licenziamenti e la riduzione o trasformazione dell'attività d'impresa.
Il secondo comma dell'art. 24 afferma poi che: “Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis, 1-quinquies si applicano anche quando le imprese o i pri- vati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l'attività”, sicchè anche la chiusura totale dell'impresa può dar vita a un licenziamento collettivo.
Infine, in ordine all'elemento quantitativo, la norma afferma che la disci- plina dei licenziamenti collettivi si applica a quelle imprese che intendano ef- fettuare almeno 5 licenziamenti, nell'arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa
Provincia.
Ora, nella specie, la società attrice ha gestito - per concessione di ENI rete oil&nonoil, Società controllata da - due Stazioni di servizio auto- CP_8 stradali con annessi esercizi di ristoro site una in territorio di CI S. AN
Autostrada A18 ed un'altra in territorio di Villafranca (ME) Autostrada A20, occupando complessivamente n. 24 dipendenti, di cui n. 12 nella Stazione di servizio di CI S. AN e n. 12 nella Stazione di servizio di Villafranca.
13 La Società concedente ENI rete oil&nonoil ha comunicato la disdetta del contratto di associazione in partecipazione per la gestione dell'impianto au- tostradale sito in territorio di CI S. AN con il verificarsi, per la Pt_1 di un conseguente esubero di 12 lavoratori.
[...]
In tale stato di cose, era quindi dirimente stabilire se, in tema di licenzia- mento collettivo ed ai fini dell'operatività della tutela reale, la ricorrenza del requisito dimensionale dovesse essere valutata con riferimento alle singole articolazioni territoriali, ovvero con riguardo all'azienda nella sua globalità e se ricorresse, nella specie, una delle ipotesi di esclusione della disciplina.
Non v'è chi non veda si tratta di questione che involge l'interpretazione della legge n. 223 del 1991 e, segnatamente dell'art. 24 e, infatti, in tale am- bito la giurisprudenza è intervenuta per chiarire che il legislatore, mediante l'uso del termine "impresa" in luogo dell'espressine "unità produttiva" di cui all'art. 18 st. lav. in tema di licenziamenti individuali, ha inteso rimarcare la distinzione tra le due fattispecie ed ancorare il requisito dimensionale alla impresa nella sua globalità piuttosto che alle sue articolazioni territoriali.
Ora, come correttamente posto in luce dalla difesa del convenuto, la re- sponsabilità del professionista va ricercata nella violazione della diligenza normalmente esigibile da un professionista appartenente alla medesima ca- tegoria, mentre “nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di que- stioni opinabili, deve ritenersi esclusa la responsabilità del professionista a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (cfr. Cass. 4 di- cembre 1990 n. 11612, 18 novembre 1996 n. 10068, 11 agosto 2005 n.
16846, 17 gennaio 2007 n. 974)” (cfr. Cass. civ. 21700\2011).
Nella specie, non è possibile ritenere che il convenuto sia incorso in colpa grave nell'avere sposato una delle possibili interpretazioni della norma che, per inciso, è stata sostenuta dalla stessa società attrice fino in Cassazione
(cfr. Cass. 965/2023 contro avverso Parte_1 Controparte_9 la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1126/2019, depositata il
06/12/2019, R.G. n. 663/2016).
14 La domanda attorea, pertanto, non può trovare accoglimento.
Resta assorbila la domanda di garanzia formulata dal convenuto nei con- fronti della propria compagnia di assicurazione.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giudizio vanno poste a carico di parte attrice al pari di quel- le del terzo chiamato in causa dal convenuto, essendo la chiamata in causa necessaria in relazione alla pretesa attorea, risultata poi infondata (cfr.
Cass., sez. VI Civile n. 6292/19).
Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (at- tuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conse- guente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orien- tano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione alla domanda (indeterminabile) relativamente a tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definiti- vamente pronunciando così provvede: rigetta la domanda proposta da in persona del legale rappre- Parte_1 sentante pro tempore
contro
; Controparte_1 condanna parte in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore al pagamento delle spese di lite di parte attrice e di Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in €
[...]
7.616,00 ciascuno per compenso, oltre C.U., marca, rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dichiara interamente compensate le spese di lite tra parte convenuta e ter- za chiamata.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 10/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudi- ce, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con mo- difiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche
15 sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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