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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 05/09/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. 945/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di cognizione di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
, cf , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Matteo Melley ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a La
SP Via Biassa n. 22,
-attore-
Contro
, cf , rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Piciocchi ed Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Genova Via Assarotti n. 48/6,
-convenuto-
cf Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Melley ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a La SP Via Biassa n. 22,
-intervenuto-
***
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
*Per l'attore come nel foglio di Parte_1
precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale della SP, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
disattesa,
-preliminarmente, disporre la sospensione dei giudizi fino all'esito definitivo delle controversie
concernenti il Cosap degli anni dal 2013 al 2020 e/o l'avviso di pagamento CUP 2023;
-nel merito, annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci gli avvisi di accertamento di cui è causa
e, per l'effetto, dichiarare non dovuti i relativi importi pretesi da , con ogni CP_1
consequenziale provvedimento. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
*Per il convenuto come nel foglio di precisazione delle conclusioni: Controparte_1
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale della SP, contrariis reiectis, rigettare integralmente le
domande avversarie, dichiarando per l'effetto legittimi gli avvisi di pagamento prot. n. 844 del
1° marzo 2022 e prot. n. 1193 del 5 marzo 2023, nonché l'avviso di accertamento esecutivo
prot. n. 1284 del 13 aprile 2023 e l'avviso di accertamento esecutivo prot. n. 2396 del 17
novembre 2023, tutti emessi da nei confronti di con Controparte_1 Parte_1
conseguente debenza delle somme ivi indicate”.
*Per l'intervenuto come nel Controparte_2
foglio di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale della SP, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
disattesa,
-preliminarmente, disporre la sospensione dei giudizi fino all'esito definitivo delle controversie
concernenti il Cosap degli anni dal 2013 al 2020 e/o l'avviso di pagamento CUP 2023;
pagina 2 di 7 -nel merito, annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci gli avvisi di accertamento di cui è causa
e, per l'effetto, dichiarare non dovuti i relativi importi pretesi da , con ogni CP_1
consequenziale provvedimento. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*SALT conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di La SP . Controparte_1
L'attore esponeva di avere ricevuto la notifica da parte di dei due Controparte_1
avvisi di pagamento protocollo n. E/9764/2022 e protocollo n. E/8748/23 per complessivi Euro
201.240,00 a titolo di canone per l'occupazione di spazio pubblico nel Controparte_3
riferito rispettivamente alle annualità 2022 (Euro 97.689,00) e 2023 (Euro 103.551,00) in forza del “Regolamento del per l'applicazione del canone unico patrimoniale Controparte_3
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cup) e del canone mercatale” (in particolare per l'occupazione del soprassuolo di alcune aree ubicate nel Comune di La SP
sovrastate da viadotti dell'autostrada A15 di cui Parte_1
è concessionaria).
[...]
L'attore deduceva l'illegittimità degli avvisi di pagamento per plurimi motivi: difetto dei presupposti oggettivi di applicazione del canone per l'occupazione dello spazio pubblico non verificandosi nel caso di specie alcuna sottrazione all'uso pubblico del soprassuolo comunale anche tenuto conto che le strade comunali sottostanti sono state oggetti di plurimi provvedimenti di divieto di transito in ragione della presenza di cantieri di lavori autorizzati dal difetto dei presupposti soggettivi di applicazione del canone per l'occupazione dello CP_3
spazio pubblico poiché opera Parte_1
legittimamente in forza di titolo rilasciatole dallo Stato ovvero la concessione per la gestione pagina 3 di 7 delle autostrade di cui fanno parte i viadotti;
applicabilità della causa di esenzione dall'assoggettabilità al canone per l'occupazione dello spazio pubblico poiché l'occupazione del soprassuolo comunale è effettuata direttamente dallo Stato tramite la concessionaria
. Parte_1
chiedeva l'annullamento degli avvisi Parte_1
di pagamento.
*Si costituiva in giudizio in data 25.09.2023 , contestando le domande Controparte_1
attoree e chiedendone il rigetto.
impugnava tramite separati Parte_1
procedimenti l'avviso di accertamento esecutivo protocollo n. 1284/2023 (causa iscritta a ruolo come procedimento n. 1202/2023 RG) nonché l'avviso di accertamento esecutivo protocollo n. 2396/2023 (causa iscritta a ruolo come procedimento n. 159/2024 RG) di con i quali procedeva alla riscossione Controparte_1 Controparte_1
coattiva delle somme a titolo di canone per l'occupazione di spazio pubblico riferito agli anni
2022 e 2023 e già oggetto rispettivamente degli avvisi di pagamento protocollo n.
E/9764/2022 e protocollo n. E/8748/23 impugnati nel procedimento n. 945/2023 RG.
Il Giudice, con provvedimenti del 24.07.2024 e del 10.12.2024, disponeva ai sensi dell'art. 274 co. 1 cpc la riunione dei procedimenti nn. 1202/2023 RG e 159/2024 RG al procedimento n. 945/2023 RG.
*In data 06.03.2025 svolgeva atto di intervento ex art. 111 cpc
[...]
, deducendo di essere subentrata in tutti i rapporti Controparte_2
concessori delle autostrade riferiti a Parte_1
(per quanto riguarda sia il lato attivo sia il lato passivo) ed insistendo per l'annullamento degli avvisi di pagamento e degli avvisi di accertamento esecutivo.
*In corso di causa non veniva svolta istruttoria.
pagina 4 di 7 Le parti depositavano gli scritti difensivi conclusivi nei termini ex art. 189 cpc ed all'udienza del 15.05.2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione.
Osservato
*La domanda (svolta originariamente da e Parte_1
proseguita da ) per Controparte_2
l'annullamento degli avvisi di pagamento protocollo n. E/9764/2022 e protocollo n. E/8748/23
nonché degli avvisi di accertamento esecutivo protocollo n. 1284/2023 e protocollo n.
2396/2023 non è fondata.
In riferimento alla sussistenza dei presupposti oggettivi del canone per l'occupazione dello spazio pubblico, deve osservarsi che il disposto dell'art. 2 co. 1 lettera a) del Regolamento del
Comune di La SP relativo al canone di occupazione (“Ai fini del presente regolamento si
definisce: a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a),
l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade,
corsi, piazze, aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi sovrastanti e
sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite
all'ormeggio di natanti in rive e canali”) comporta che il canone è dovuto per l'occupazione di ogni spazio pubblico (ivi compresi gli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico)
contenuto dell'ambito del territorio del con conseguente preclusione al Controparte_3
libero utilizzo da parte della collettività dello spazio pubblico così occupato (nel caso di specie lo spazio pubblico di riferimento è quello sovrastante il suolo pubblico), mentre rimane irrilevante che le strade comunali sottostanti siano oggetto di provvedimenti dispositivi del divieto di transito (il Regolamento del di La SP riferito al canone di occupazione CP_3
dello spazio pubblico, denominato “Regolamento del Comune di La SP per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria pagina 5 di 7 (cup) e del canone mercatale”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del
28.04.2021, è stato prodotto come documento n. 3 ). Controparte_1
In riferimento alla sussistenza dei presupposti soggettivi del canone per l'occupazione dello spazio pubblico, deve osservarsi che il disposto dell'art. 4 co. 1 del Regolamento del Comune
di La SP (“Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal
titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che
effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui
all'art. 23, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale
[…]”) comporta che il canone è dovuto da tutti i soggetti che occupano lo spazio pubblico,
indipendente dal titolo e dalle modalità dell'occupazione.
In riferimento all'inoperatività della clausola di esenzione dello Stato dall'assoggettabilità al canone per l'occupazione dello spazio pubblico, deve osservarsi che l'art. 31 n. 1 del
Regolamento del prevede che non sono assoggettate al canone “a) le Controparte_3
occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro
consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di
assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica”, e la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass 16963/2018) ha precisato che l'occupazione presupposto dei tributi per l'occupazione di spazio pubblico da parte di soggetto di diritto privato deve essere valutata direttamente con riferimento al soggetto che gestisce l'area conseguendone che in caso di concessione di beni demaniali od appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato
(come accade nel caso di specie a favore di poi Parte_1
quale soggetto che gestisce Controparte_2
la rete autostradale) si configura l'applicabilità del tributo a carico del soggetto concessionario pagina 6 di 7 qualora i beni oggetto di concessione occupino spazi di proprietà di altri enti pubblici (nel caso di specie lo spazio pubblico nell'ambito del territorio del Comune di La SP).
*Questo Giudice deve rigettare le domande di e di Parte_1
. Controparte_2
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari della difesa di SPEZIA (a carico solidale di CP_1 [...]
e ) Parte_1 Controparte_2
vengono liquidati in Euro 8.433,00 in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014,
tenuto conto del valore della causa (Euro 201.240,00), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
***
P.Q.M.
A) Rigetta le domande di e di Parte_1 [...]
. Controparte_2
B) Condanna e Parte_1 [...]
in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali a Controparte_2
favore di , liquidandole in Euro 8.433,00 oltre accessori per onorari. Controparte_1
La SP, 05.09.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di cognizione di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
, cf , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Matteo Melley ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a La
SP Via Biassa n. 22,
-attore-
Contro
, cf , rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Piciocchi ed Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Genova Via Assarotti n. 48/6,
-convenuto-
cf Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Melley ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a La SP Via Biassa n. 22,
-intervenuto-
***
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
*Per l'attore come nel foglio di Parte_1
precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale della SP, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
disattesa,
-preliminarmente, disporre la sospensione dei giudizi fino all'esito definitivo delle controversie
concernenti il Cosap degli anni dal 2013 al 2020 e/o l'avviso di pagamento CUP 2023;
-nel merito, annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci gli avvisi di accertamento di cui è causa
e, per l'effetto, dichiarare non dovuti i relativi importi pretesi da , con ogni CP_1
consequenziale provvedimento. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
*Per il convenuto come nel foglio di precisazione delle conclusioni: Controparte_1
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale della SP, contrariis reiectis, rigettare integralmente le
domande avversarie, dichiarando per l'effetto legittimi gli avvisi di pagamento prot. n. 844 del
1° marzo 2022 e prot. n. 1193 del 5 marzo 2023, nonché l'avviso di accertamento esecutivo
prot. n. 1284 del 13 aprile 2023 e l'avviso di accertamento esecutivo prot. n. 2396 del 17
novembre 2023, tutti emessi da nei confronti di con Controparte_1 Parte_1
conseguente debenza delle somme ivi indicate”.
*Per l'intervenuto come nel Controparte_2
foglio di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale della SP, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
disattesa,
-preliminarmente, disporre la sospensione dei giudizi fino all'esito definitivo delle controversie
concernenti il Cosap degli anni dal 2013 al 2020 e/o l'avviso di pagamento CUP 2023;
pagina 2 di 7 -nel merito, annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci gli avvisi di accertamento di cui è causa
e, per l'effetto, dichiarare non dovuti i relativi importi pretesi da , con ogni CP_1
consequenziale provvedimento. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*SALT conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di La SP . Controparte_1
L'attore esponeva di avere ricevuto la notifica da parte di dei due Controparte_1
avvisi di pagamento protocollo n. E/9764/2022 e protocollo n. E/8748/23 per complessivi Euro
201.240,00 a titolo di canone per l'occupazione di spazio pubblico nel Controparte_3
riferito rispettivamente alle annualità 2022 (Euro 97.689,00) e 2023 (Euro 103.551,00) in forza del “Regolamento del per l'applicazione del canone unico patrimoniale Controparte_3
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cup) e del canone mercatale” (in particolare per l'occupazione del soprassuolo di alcune aree ubicate nel Comune di La SP
sovrastate da viadotti dell'autostrada A15 di cui Parte_1
è concessionaria).
[...]
L'attore deduceva l'illegittimità degli avvisi di pagamento per plurimi motivi: difetto dei presupposti oggettivi di applicazione del canone per l'occupazione dello spazio pubblico non verificandosi nel caso di specie alcuna sottrazione all'uso pubblico del soprassuolo comunale anche tenuto conto che le strade comunali sottostanti sono state oggetti di plurimi provvedimenti di divieto di transito in ragione della presenza di cantieri di lavori autorizzati dal difetto dei presupposti soggettivi di applicazione del canone per l'occupazione dello CP_3
spazio pubblico poiché opera Parte_1
legittimamente in forza di titolo rilasciatole dallo Stato ovvero la concessione per la gestione pagina 3 di 7 delle autostrade di cui fanno parte i viadotti;
applicabilità della causa di esenzione dall'assoggettabilità al canone per l'occupazione dello spazio pubblico poiché l'occupazione del soprassuolo comunale è effettuata direttamente dallo Stato tramite la concessionaria
. Parte_1
chiedeva l'annullamento degli avvisi Parte_1
di pagamento.
*Si costituiva in giudizio in data 25.09.2023 , contestando le domande Controparte_1
attoree e chiedendone il rigetto.
impugnava tramite separati Parte_1
procedimenti l'avviso di accertamento esecutivo protocollo n. 1284/2023 (causa iscritta a ruolo come procedimento n. 1202/2023 RG) nonché l'avviso di accertamento esecutivo protocollo n. 2396/2023 (causa iscritta a ruolo come procedimento n. 159/2024 RG) di con i quali procedeva alla riscossione Controparte_1 Controparte_1
coattiva delle somme a titolo di canone per l'occupazione di spazio pubblico riferito agli anni
2022 e 2023 e già oggetto rispettivamente degli avvisi di pagamento protocollo n.
E/9764/2022 e protocollo n. E/8748/23 impugnati nel procedimento n. 945/2023 RG.
Il Giudice, con provvedimenti del 24.07.2024 e del 10.12.2024, disponeva ai sensi dell'art. 274 co. 1 cpc la riunione dei procedimenti nn. 1202/2023 RG e 159/2024 RG al procedimento n. 945/2023 RG.
*In data 06.03.2025 svolgeva atto di intervento ex art. 111 cpc
[...]
, deducendo di essere subentrata in tutti i rapporti Controparte_2
concessori delle autostrade riferiti a Parte_1
(per quanto riguarda sia il lato attivo sia il lato passivo) ed insistendo per l'annullamento degli avvisi di pagamento e degli avvisi di accertamento esecutivo.
*In corso di causa non veniva svolta istruttoria.
pagina 4 di 7 Le parti depositavano gli scritti difensivi conclusivi nei termini ex art. 189 cpc ed all'udienza del 15.05.2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione.
Osservato
*La domanda (svolta originariamente da e Parte_1
proseguita da ) per Controparte_2
l'annullamento degli avvisi di pagamento protocollo n. E/9764/2022 e protocollo n. E/8748/23
nonché degli avvisi di accertamento esecutivo protocollo n. 1284/2023 e protocollo n.
2396/2023 non è fondata.
In riferimento alla sussistenza dei presupposti oggettivi del canone per l'occupazione dello spazio pubblico, deve osservarsi che il disposto dell'art. 2 co. 1 lettera a) del Regolamento del
Comune di La SP relativo al canone di occupazione (“Ai fini del presente regolamento si
definisce: a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a),
l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade,
corsi, piazze, aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi sovrastanti e
sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite
all'ormeggio di natanti in rive e canali”) comporta che il canone è dovuto per l'occupazione di ogni spazio pubblico (ivi compresi gli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico)
contenuto dell'ambito del territorio del con conseguente preclusione al Controparte_3
libero utilizzo da parte della collettività dello spazio pubblico così occupato (nel caso di specie lo spazio pubblico di riferimento è quello sovrastante il suolo pubblico), mentre rimane irrilevante che le strade comunali sottostanti siano oggetto di provvedimenti dispositivi del divieto di transito (il Regolamento del di La SP riferito al canone di occupazione CP_3
dello spazio pubblico, denominato “Regolamento del Comune di La SP per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria pagina 5 di 7 (cup) e del canone mercatale”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del
28.04.2021, è stato prodotto come documento n. 3 ). Controparte_1
In riferimento alla sussistenza dei presupposti soggettivi del canone per l'occupazione dello spazio pubblico, deve osservarsi che il disposto dell'art. 4 co. 1 del Regolamento del Comune
di La SP (“Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal
titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che
effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui
all'art. 23, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale
[…]”) comporta che il canone è dovuto da tutti i soggetti che occupano lo spazio pubblico,
indipendente dal titolo e dalle modalità dell'occupazione.
In riferimento all'inoperatività della clausola di esenzione dello Stato dall'assoggettabilità al canone per l'occupazione dello spazio pubblico, deve osservarsi che l'art. 31 n. 1 del
Regolamento del prevede che non sono assoggettate al canone “a) le Controparte_3
occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro
consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di
assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica”, e la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass 16963/2018) ha precisato che l'occupazione presupposto dei tributi per l'occupazione di spazio pubblico da parte di soggetto di diritto privato deve essere valutata direttamente con riferimento al soggetto che gestisce l'area conseguendone che in caso di concessione di beni demaniali od appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato
(come accade nel caso di specie a favore di poi Parte_1
quale soggetto che gestisce Controparte_2
la rete autostradale) si configura l'applicabilità del tributo a carico del soggetto concessionario pagina 6 di 7 qualora i beni oggetto di concessione occupino spazi di proprietà di altri enti pubblici (nel caso di specie lo spazio pubblico nell'ambito del territorio del Comune di La SP).
*Questo Giudice deve rigettare le domande di e di Parte_1
. Controparte_2
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari della difesa di SPEZIA (a carico solidale di CP_1 [...]
e ) Parte_1 Controparte_2
vengono liquidati in Euro 8.433,00 in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014,
tenuto conto del valore della causa (Euro 201.240,00), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
***
P.Q.M.
A) Rigetta le domande di e di Parte_1 [...]
. Controparte_2
B) Condanna e Parte_1 [...]
in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali a Controparte_2
favore di , liquidandole in Euro 8.433,00 oltre accessori per onorari. Controparte_1
La SP, 05.09.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
pagina 7 di 7