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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/12/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 7363/2023 R.G. promossa con ricorso in appello depositato il 28 dicembre 2023
da in persona del Responsabile Parte_1
Contenzioso , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Romano, del Pt_2
Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso,
giusta mandato in calce al ricordo in appello
APPELLANTE
contro rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Donolato, del Foro Controparte_1
di Padova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta mandato in calce alla memoria di costituzione e risposta
APPELLATA
e contro contumace Controparte_2
APPELLATA
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981 – Appello
avverso la sentenza n. 371/2023 emessa dal Giudice di Pace di Padova
Conclusioni
1 per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Tribunale adito,
NEL MERITO: In riforma dell'impugnata sentenza n. 371/2023 pubbl. il
30/06/2023 (RG n. 843/2022) del Giudice di Pace di Padova - Dr.
[...]
non notificata nonché in accoglimento del presente appello dichiarare Per_1
il difetto di competenza territoriale a favore del Giudice di Pace di - CP_2
dichiarare il ricorso proposto ex adverso in primo grado davanti al Giudice di
Pace di Padova ed introduttivo del primo grado del presente giudizio, in toto
inammissibile e/o infondato.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite di entrambi i gradi da distrarre a favore dello scrivente Difensore che si dichiara antistatario”;
per l'appellato: “Rigettarsi l'appello proposto da Parte_1
e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 371/2023 del Giudice di
[...]
Pace di Padova;
- in subordine, limitare l'entità della sanzione dovuta, determinandola in una misura pari al minimo edittale.
In ogni caso: con vittoria integrale di compensi e spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso ritualmente notificato ha Parte_3
proposto appello avverso la sentenza n. 371/2023 emessa dal Giudice di
Pace di Padova in data 30 giugno 2023 riguardante l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. Controparte_1
07720210005351327/000 notificata da in data 20 Parte_1
giugno 2022.
Nel giudizio incardinato davanti al Giudice di Pace, aveva Controparte_1
chiesto l'annullamento della citata cartella di pagamento eccependone la nullità per omessa notificazione dell'atto presupposto consistente in una ordinanza prefettizia ed eccependo, inoltre, la prescrizione del diritto di credito
2 e delle relative sanzioni portate dalla cartella esattoriale per essere decorso il termine quinquennale di cui all'art. 28 legge 689/1981.
In primo grado si erano costituiti sia , sia Parte_3
: la prima aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Controparte_2
giudice adito e l'inammissibilità del ricorso ex artt. 6 e 7 D. Lgvo n. 150/2011;
la seconda aveva dedotto la regolarità delle notifiche degli atti costituenti il presupposto e contestato la fondatezza della eccepita prescrizione.
Il Giudice di Pace, disattese le eccezioni sollevate da Parte_3
ed appurata l'intervenuta prescrizione, in accoglimento
[...]
dell'opposizione aveva annullato la cartella di pagamento n.
07720210005351327/000.
1.2 Nel proporre appello ha reiterato le Parte_3
medesime eccezioni sollevate in primo grado.
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, l'appellante ha evidenziato che gli artt. 6 e 7 D. Lgvo n. 150/2011, cui il si richiama nel proprio CP_1
ricorso in opposizione, fanno espresso riferimento alla proposizione dell'opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, evidenziando, al contempo, che l'opposizione ha ad oggetto un verbale di contestazione sul quale era intervenuta una pronuncia da parte del
Giudice di Pace di . CP_2
Quanto all'eccezione di inammissibilità, l'appellante ha evidenziato che il aveva dichiarato di aver ricevuto la notifica della cartella in data 20 CP_1
giugno 2022, laddove il timbro di deposito del ricorso risaliva al 22 luglio 2022,
con conseguente superamento del termine di giorni 30 previsto dai menzionati artt. 6 e 7 D. Lgvo n. 150/2011.
L'appellante ha inoltre eccepito che le contestazioni sollevate dal sono CP_1
sussumibili nell'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi e, come tali, avrebbero
3 dovuto essere proposte ai sensi dell'art. 617 c.p.c. con devoluzione alla cognizione esclusiva del Tribunale.
1.3 Nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
L'appellato ha ribadito la competenza territoriale dell'adito Giudice di Pace,
trattandosi di opposizione avverso una cartella di pagamento relativa a contestate violazioni del codice della strada e potendo l'opposizione essere proposta alternativamente nel luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto o nel luogo in cui ha sede l'ente locale creditore.
L'appellato ha ribadito, altresì, la tempestività dell'opposizione, facendo fede la data di invio, e non di ricezione, della raccomandata con cui viene presentata l'opposizione.
L'appellato ha, infine, contestato la sussumibilità della fattispecie concreta nell'ipotesi di cui all'art. 617 c.p.c., trattandosi di opposizione proposta avverso una cartella esattoriale non preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
1.3 Celebrata l'udienza di prima comparizione, la causa è stata istruita documentalmente ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13
novembre 2025 sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
L'appello non può essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
2.1 Il presente giudizio trae origine dalla notifica, in data 20 giugno 2022, da parte di nei confronti di Parte_3 Controparte_1
della cartella di pagamento n. 07720210005351327/000, cartella contro cui aveva proposto opposizione incardinando il giudizio davanti Controparte_1
al Giudice di Pace di Padova.
Le questioni sulle quali anche in questa sede si controverte riguardano la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria adita e la prescrizione (avendo la parte appellante sostanzialmente rinunciato alla doglianza sulla asserita tardività dell'opposizione – cfr. pag. 4 comparsa conclusionale): il Giudice di
4 Pace ha, infatti, ravvisato la propria competenza territoriale e la fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
2.2 Per ciò che concerne la questione della competenza territoriale, si osserva che , nell'insistere nell'eccezione di Parte_3
incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Padova, ha richiamato il disposto dell'art. 7 D. Lgvo n. 150/2011 in base al quale la competenza si radica in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione, cosicché,
trattandosi di infrazione avvenuta in , è stata affermata l'incompetenza CP_2
dell'autorità giudiziaria adita.
Ciò detto, giova prendere le mosse dalla constatazione che nella citata cartella di pagamento n. 07720210005351327/000 si enuncia bensì che le somme addebitate riguardano infrazioni al codice della strada, ma si precisa anche, nella parte relativa ai codici tributo, che l'ordinanza-ingiunzione sottesa, datata 4 agosto 2016, fu notificata il 3 novembre 2016 a fronte della sentenza n. 49/2015 del 29.10.2015 con cui il Giudice di Pace di CP_2
aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione presentata dal CP_1
avverso il verbale 304659 del 28.6.2014 con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 186, comma 2, codice della strada (cfr. fascicolo primo grado).
Si evince, dunque, che, sebbene la fattispecie sottesa alla vicenda che ci occupa tragga sostanzialmente origine dalla contestazione di un'infrazione al codice della strada, in questa sede non viene impugnato il verbale di accertamento, quanto piuttosto la regolarità della procedura di riscossione coattiva avviata con la cartella di pagamento sopra indicata che porta come titolo esecutivo la citata ordinanza ingiuntiva del 4 agosto 2016. Più
precisamente, nega di avere ricevuto la notifica Controparte_1
dell'ordinanza ingiuntiva, deducendo che la notifica della cartella di
5 pagamento n. n. 07720210005351327/000 rappresenta il primo atto di cui ha avuto contezza del procedimento di riscossione coattiva.
Ma se quella appena enunciata è la doglianza del non appare CP_1
pertinente il richiamo all'art. 7 D. Lgvo n. 150/2011 enunciato dall'odierna appellante in ordine all'individuazione dell'autorità giudiziaria competente,
dovendo essere la fattispecie concreta sussunta nell'ipotesi di opposizione all'esecuzione. Ne consegue che trova applicazione il disposto di cui all'art. 27
c.p.c. ai sensi del quale è competente il giudice del luogo dell'esecuzione,
cosicché, avendo il esidenza in un Comune ricompreso nel circondario CP_1
del Tribunale di Padova, si ritiene infondata l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Padova.
2.2 Passando ad esaminare l'eccezione – potenzialmente assorbente - di prescrizione sollevata dal si osserva quanto segue. CP_1
Pacifico che risale al 29 ottobre 2015 la sentenza con cui il Giudice di Pace di
Venezia dichiarò l'inammissibilità del ricorso avverso il verbale di contestazione dell'infrazione, si osserva che la cartella di pagamento n.
07720210005351327/000 qui opposta fu notificata il 20 giugno 2022, quindi ben oltre il termine di cinque anni normativamente previsto e ciò anche prendendo in considerazione la normativa emergenziale per Covid-19 che stabilì la sospensione delle attività di notifica delle cartelle esattoriali e degli altri atti di riscossione dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021.
Nel giudizio di primo grado la aveva dedotto Controparte_2
l'interruzione della prescrizione mediante l'intimazione di pagamento notificata il 3 novembre 2016.
Sul punto si deve osservare che, se per un verso, risulta la notificazione, in data 3 novembre 2016, di un atto astrattamente riconducibile ad una ordinanza-ingiunzione, per altro verso, trattasi di atto che, per la sua assoluta
6 genericità (non risultano indicati nemmeno l'identificazione del trasgressore e l'ammontare della sanzione), non può essere considerato alla stregua di una valida ed efficace ordinanza-ingiunzione da porre a base della cartella di pagamento in questione, cosicché la prescrizione non può considerarsi validamente interrotta.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione comporta l'assorbimento di ogni altra questione.
3.1 L'appello non può, dunque, essere accolto e la sentenza di primo grado va integralmente confermata, non essendovi stata alcuna impugnazione in ordine alle spese. Per ciò che concerne le spese di lite del presente grado di giudizio,
esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei valori medi delle tabelle per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, avuto riguardo allo scaglione tra € 1.101,00 ed € 5.200,00.
Al rigetto dell'appello segue anche il raddoppio del contributo unificato in forza di quanto disposto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge 24.12.12
n. 228, che ha modificato sul punto l'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115,
inserendo il comma 1-quater.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 7363/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 371/2023 emessa dal Giudice di Pace di Padova;
2) condanna a rifondere a le Parte_3 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge;
3) si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30.5.02 n. 115.
7 Così deciso in Padova, 10 dicembre 2025
8
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo