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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 30/09/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 5306 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giacomo Ingrao per procura in atti
- APPELLANTE -
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, nella qualità di impresa territorialmente designata per la gestione del
F.G.V.S., (p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Veronica Saitta per procura in P.IVA_1 atti
- APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 780/2018 del giudice di pace di Messina
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 780/2018 del giudice di pace di Messina, che aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti della nella qualità di impresa Controparte_1
pagina 1 di 17 territorialmente designata per la gestione del F.G.V.S., per il risarcimento dei danni subiti a seguito ed in conseguenza del sinistro occorsogli in data 19/07/2013 alle ore 00:50 circa, lungo il viale della Libertà in Messina.
L'appellante premetteva che mentre percorreva alla guida del suo motociclo Honda SH tg DN
59566 il viale della Libertà in direzione nord-sud, giunto all'intersezione con la via Pola, era stato violentemente investito da una motocicletta non identificata che, provenendo da tergo, dapprima lo superava a sinistra e dopo faceva una svolta a destra per immettersi nella via Pola;
che l'urto si era verificato tra la parte laterale sinistra del suo motociclo e la parte laterale destra del veicolo non identificato;
che l'investitore era riuscito a non perdere il controllo del suo mezzo e si era dileguato senza prestare soccorso e senza che potesse essere annotato il numero della targa;
di essere stato soccorso dall'autoambulanza del 118, che lo aveva trasportato al P.S. dell'ospedale Piemonte, dove gli era stato diagnosticato: “trauma cranico facciale (frattura ossa proprie del naso) con ferita piramide nasale ed arcata sopracciliare dx, contusione escoriata ginocchio dx, contusione post traumatica emotorace dx contusione coscia dx” con prognosi di 30 gg, con postumi del 6% e inabilità temporanea di 110 gg;
di avere sostenuto spese mediche per
€ 610,00; di avere, quindi, chiesto il risarcimento dei danni alla Controparte_1 già n.q. di impresa designata per la gestione del F.G.V.S., che Controparte_2 non vi provvedeva;
di avere, quindi, incoato il giudizio ordinario per il risarcimento dei danni patiti, davanti al Giudice di Pace di Messina, iscritto al n. 4988/2014 r.g., che veniva respinto.
L'appello veniva affidato ai seguenti motivi:
1. Prova del fatto e dell'esclusiva responsabilità del veicolo investitore, attraverso la prova testimoniale espletata;
2. Irrilevanza della mancata proposizione di querela ai fini della prova del fatto e dell'attribuzione di responsabilità, stante la prova del sinistro e della non identificabilità del veicolo investitore;
3. Irrilevanza della mancata allegazione delle foto del mezzo, non avendo richiesto il ristoro dei relativi danni, in attuazione dell'art. 283, comma 2, cod. ass., che limita il risarcimento ai soli danni alla persona;
4. Erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che il CTU non ha espresso un giudizio di compatibilità tra le lesioni e il sinistro;
6. Erroneità del capo di sentenza relativo alle spese del giudizio.
pagina 2 di 17 Chiedeva, pertanto, in riforma della gravata sentenza, la condanna della
[...]
n.q. dispiegata, al risarcimento dei danni patiti (incluso il danno morale), Controparte_1 con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa del 17/01/2019, si costituiva in giudizio la Controparte_1
n.q. dispiegata, che, preliminarmente, deduceva l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.
342 e 348 bis c.p.c. e proponeva appello incidentale avverso il capo di sentenza che aveva disatteso la sua eccezione di improcedibilità delle domande attoree, per violazione della procedura prevista dagli artt. 145 e 145 cod. ass.; nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda, eccependo che incombeva sul danneggiato l'onere di provare la verificazione del sinistro, mentre nel caso di specie la prova del fatto non era stata raggiunta e le dichiarazioni dei testimoni assunti erano risultate poco credibili e in contrasto tra loro. Contestava, infine, la richiesta risarcitoria attorea stante l'infondatezza della domanda, la mancata prova del danno morale e, comunque, le risultanze dell'espletata CTU, che riducevano l'ammontare dei danni ad € 5.400,00, secondo le tabelle applicabili. Riteneva, infine, non dovuto il rimborso delle spese mediche.
Chiedeva, quindi il rigetto delle domande, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, ritenuta implicitamente l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., all'udienza del 7/02/2019 la causa veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 20/01/2020.
Seguivano alcuni rinvii per l'assegnazione del fascicolo al g.o.p., cui è sottratta la decisione dei fascicoli in grado di appello, e per contenere il rischio di diffusione del covid-19, per il carico di ruolo e l'esigenza di definire prioritariamente le cause di precedente iscrizione a ruolo.
Infine, all'udienza del 16/05/2025 – in cui è subentrata la scrivente – la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 3 di 17 Non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., dal momento che, come osservato dai giudici della Suprema Corte, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (C. Cass., n. 13535/2018, conf. n. 7675/2019).
I requisiti dell'appello indicati dai giudici di legittimità risultano sussistere nel caso in esame;
quindi, va esclusa l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c..
Per ragioni di ordine sistematico, occorre prioritariamente esaminare l'appello incidentale proposto dall'appellata compagnia di assicurazione, che è infondato e va rigettato.
La n.q. dispiegata, ha eccepito la violazione del Controparte_1 procedimento di cui agli artt. 145 e 148 cod. ass., da parte del danneggiato, che non aveva fornito all'assicurazione tutti gli elementi relativi al sinistro, utili a valutare compiutamente la fondatezza della pretesa risarcitoria e a formulare un'offerta. Secondo tale ricostruzione,
l'appellante aveva eluso gli obblighi di collaborazione imposti da tali norme, in quanto non aveva richiesto l'intervento dell'autorità sul luogo del sinistro, né aveva sporto successiva denuncia-querela; non aveva consentito l'audizione dei testimoni, le cui dichiarazioni ante causam non avevano alcun valore;
aveva inviato documentazione medica incompleta, in quanto priva del certificato di guarigione;
aveva reso dichiarazioni difformi sulla sussistenza di reddito da lavoro, prima negandolo e poi ammettendolo;
non aveva consentito al fiduciario della di visionare il mezzo incidentato. Controparte_1
È noto il principio, estensibile al caso di specie, statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non assicurato, ai fini della proponibilità della domanda è necessario che la richiesta di risarcimento di cui all'art. 287 cod. ass. contenga le indicazioni previste
pagina 4 di 17 dagli artt. 148 e 149 cod. ass., ricorrendo anche nei confronti dell'impresa designata la medesima ratio deflattiva del contenzioso e l'obbligo reciproco di leale collaborazione, in aderenza alle finalità solidaristiche del Fondo di garanzia per le vittime della strada e alle istanze di effettività della tutela delle vittime di sinistri”
(Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 1971 del 28/01/2025 (Rv. 673740 - 01)).
Ebbene, l'art. 148 cod. ass. – vigente ratione temporis – prevedeva che la richiesta risarcitoria dovesse contenere, tra l'altro, “la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2” (comma 2) e che “In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni” (comma 5).
Nella specie, parte attrice ha dimostrato di avere inviato, in data 13/09/2013, alla
[...]
e a Consap S.p.A., lettera raccomandata contenente la comunicazione Controparte_3 del sinistro;
di avere ricevuto missiva dalla datata 11/10/2013, Controparte_1 che richiedeva l'invio di “copia integrale del rapporto redatto dalle autorità intervenute, contenente le dichiarazioni testimoniali contestualmente raccolte da verbalizzanti” e di avere notificato, in data
21/03/2014, raccomandata contenente “dichiarazione testimoniale comprovante responsabilità veicolo pirata;
documentazione medica attestante guarigione con postumi del sig. e dichiarazione Parte_1 che il danneggiato “ha reddito e non ha diritto a prestazione da parte di Enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie”.
L'allegato 3 del fascicolo di primo grado di parte appellata/appellante incidentale contiene la documentazione pervenuta con tale ultima comunicazione: la scheda della centrale operativa del 118 di Messina, che attesta l'intervento in viale della Libertà, le dichiarazioni testimoniali di e , accompagnate da documenti di identità, la relazione di Testimone_1 Tes_2 consulenza tecnica di parte, redatta dal dott. , dirigente medico presso Persona_1
l'ospedale Papardo di Messina, che certificava la guarigione all'11/12/2013, il periodo di inabilità temporanea patito e i postumi di invalidità permanente residuati.
pagina 5 di 17 L'attore, correttamente, non ha, invece, inviato all'assicurazione la richiesta di danni al veicolo, né le fotografie del mezzo incidentato, in quanto è noto che “In caso di sinistro causato da circolazione di veicolo non identificato, il presupposto del "danno grave alla persona", alla cui ricorrenza l'art.
283, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 subordina la risarcibilità del danno alle cose, va identificato nell'accertamento di una invalidità superiore al 9 per cento, ai sensi dell'art. 138 del medesimo decreto legislativo” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 24214 del 27/11/2015 (Rv. 638039 - 01)): nella specie, l'attore aveva allegato un danno biologico pari al 6%.
Ciò consente di ritenere che il danneggiato ha correttamente comunicato le informazioni prescritte dall'art. 148 cod. ass., consentendo alla di Controparte_3 determinarsi, come ivi prescritto.
Per converso, ad abundantiam, non è emerso che l'assicurazione abbia richiesto di visionare il mezzo incidentato nei termini, né che abbia formulato, entro 90 gg dalla ricezione della documentazione da parte del danneggiato, alcuna offerta risarcitoria, né che abbia adempiuto all'alternativo obbligo di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta.
A ciò va aggiunto che, a mente del comma 2 bis, qualora l'assicurazione avesse ritenuto la sussistenza di un rischio di fenomeno fraudolento, la stessa avrebbe potuto – dopo i dovuti controlli – decidere di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro, trasmettendo la relativa comunicazione “al danneggiato e all' al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul CP_4 sinistro”. Quindi, “entro 30 giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa” avrebbe dovuto “comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento.
All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive”.
pagina 6 di 17 Sul punto, è ius receptum che “L'assicuratore della r.c.a., ovvero l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, è in mora ex re una volta spirato il termine per formulare la proposta di risarcimento, di cui all'art. 148 c.ass., a meno che non provi che l'inadempimento è dipeso da causa
a lui non imputabile ex art. 1218 c.c.” (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 29924 del 20/11/2024
(Rv. 672908 - 01)).
Dal tenore degli articoli menzionati e della giurisprudenza richiamata, emerge, dunque, la chiara violazione commessa – non dal danneggiato, bensì – dall'assicurazione, la quale non ha richiesto ulteriore documentazione a chiarimento, nei termini prescritti, non ha fatto alcuna offerta né ha comunicato i motivi per cui la stessa non veniva formulata, né ha dimostrato di avere seguito la procedura di prevenzione del rischio di fenomeno fraudolento, rimanendo inadempiente.
Ciò ha, dunque, determinato a incoare il giudizio innanzi al Giudice di Pace, Parte_1 allo scadere dei termini di cui al combinato disposto degli artt. 145, 148 e 287 cod. ass..
Conseguentemente, a fronte della condotta diligente dell'appellante, che ha comunicato le informazioni prescritte dall'art.148 cod. ass., l'appello incidentale va respinto.
Con i motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente per motivi di ordine sistematico, l'appellante ha censurato la decisione del Giudice di Pace nella parte in cui ha ritenuto non provati il sinistro e la responsabilità esclusiva del conducente non identificato e ha contestato la valutazione delle prove del primo giudicante.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
La domanda risarcitoria proposta dall'appellante nei confronti della
[...]
n.q. dispiegata, può essere qualificata ai sensi dell'art. 283, d. lgs. n. Controparte_1
209/2005.
Com'è noto, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del F.G.V.S., sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 283, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 209/2005), ha l'onere di provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di
pagina 7 di 17 risarcimento nei confronti dei Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/04/2023, n. 10540; nello stesso senso, cfr. Cass. civ. n. 12304/2005).
In ordine a tale ultimo profilo, la Suprema Corte ha affermato che occorre valutare tutte le circostanze del caso concreto al fine di verificare se il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente per la identificazione del responsabile, anche mediante formale denuncia alle
Autorità, e se la impossibilità di procedere alla sua identificazione derivi da circostanze oggettive (C. Cass., Sez. III, n. 15367/2011; n. 18308/2015; n. 274/2015), pur precisando che non risulta determinante l'eventuale mancata individuazione del danneggiante o la mancata attivazione in tal senso del danneggiato, non potendosi gravare il privato di oneri ed incombenti che non gli appartengono, dovendo richiedersi la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente (C. Cass., Sez. III, n. 24449/2005). Invero, la giurisprudenza, con principio che si condivide, è pacifica nell'affermare che la mancata denuncia del fatto non sia di per sé ostativa al risarcimento del danno, qualora il sinistro sia idoneamente provato dal danneggiato.
Il giudice di pace non ha fatto buon governo dei principi enunciati, non ritenendo raggiunta la prova della verificazione del fatto e della riconducibilità a veicolo non identificato, nonostante l'istruttoria espletata in primo grado.
Con riguardo all'accertamento della verificazione e delle modalità del sinistro, infatti, sia la documentazione versata in atti (il verbale della Centrale operativa del 118 di Messina, la cartella clinica del danneggiato) sia le dichiarazioni dei testimoni escussi avrebbero dovuto indurre il giudice di pace ad acclarare che l'incidente si è effettivamente verificato come allegato da nonché l'attendibilità dei testi. Parte_1
Invero, entrambi i testimoni escussi sull'an hanno confermato di avere visto un motorino che dapprima ha superato sulla sinistra l'autoveicolo sul quale gli stessi viaggiavano pagina 8 di 17 congiuntamente e il motociclo condotto dall'attore che li precedeva e poi ha tagliato la strada all'attore, per immettersi a destra sulla via Pola, impattando con il suo motociclo.
La circostanza che le dichiarazioni dei testimoni non siano state perfettamente coincidenti sul punto di impatto tra il ciclomotore dell'attore e quello del veicolo non identificato non toglie credibilità alla loro ricostruzione, posto che il sinistro si è verificato il 18/07/2013, mentre i testimoni sono stati escussi due anni più tardi, il 21/07/2015, quindi va considerato il lungo tempo intercorso tra il sinistro e l'assunzione della prova.
A ciò va aggiunto che i testimoni hanno assistito al sinistro da posizioni diverse che giustificano una diversa visuale ed è possibile che gli stessi si siano avveduti del sinistro in momenti sensibilmente diversi, percependo anche difformemente il punto d'urto.
Peraltro, la circostanza che abbia ricordato che il veicolo non identificato ha Tes_2 impattato con la sua parte posteriore quello dell'attore non smentisce la ricostruzione di Tes_1
che ha dichiarato che l'investitore ha urtato l'attore con la marmitta, dal momento
[...] che è notorio che quest'ultima si trova sulla parte posteriore dei ciclomotori. Tes_ Anche il fatto che ha affermato che è stato colpito nella parte anteriore non è Pt_1 smentito dalla asserzione di secondo cui è stato colpito sulla ruota, posto che – in Tes_1 assenza di alcuna domanda a precisazione – non è possibile presumere che sia quella posteriore, anziché quella anteriore.
Inoltre, tali dichiarazioni – diversamente da quanto opinato dal GdP – non si pongono in contrasto neppure con la deposizione scritta resa in fase stragiudiziale dai testimoni, i quali, con riferimento al punto di impatto tra i motocicli, si erano limitati a sottoscrivere che il motoveicolo non identificato avesse attinto la parte anteriore del veicolo dell'attore.
Anzi le superiori asserzioni, lette in modo sistematico, permettono di confermare l'assunto attoreo secondo cui l'urto è avvenuto tra la parte anteriore laterale sinistra del suo mezzo e la parte laterale destra di quello non identificato.
Il giudice di pace, dunque, avrebbe dovuto ritenere acclarata la sussistenza dell'an debeatur alla luce delle superiori dichiarazioni e considerare accertati il sinistro e la riconducibilità del sinistro alla condotta del conducente del motoveicolo non identificato.
pagina 9 di 17 Né la circostanza che i testimoni abbiano indicato di trovarsi, con il proprio autoveicolo, a una distanza diversa (tra loro) dal ciclomotore di consente di ritenere inverosimili le Pt_1 loro dichiarazioni, trattandosi di valutazione di carattere soggettivo, rispetto alla quale non risulta che in sede di assunzione testimoniale sia stato richiesto un riferimento preciso che potesse chiaramente accertare la posizione del veicolo sul quale gli stessi marciavano rispetto al ciclomotore che li precedeva.
Di nessun rilievo pare poi, al fine di valutare l'attendibilità dei testimoni, la circostanza, evidenziata dal giudice di primo grado, secondo cui vi sarebbe stata divergenza tra i testi “in Tes_ ordine all'individuazione del soggetto che avrebbe chiamato l'autoambulanza”, posto che ha dichiarato di non avere chiamato l'ambulanza, che è stata chiamata da altre persone, e Tes_1 ha chiarito che è stata chiamata dalla signora , moglie dell'attore e anch'essa Persona_2 infortunata nel sinistro.
Le dichiarazioni, infatti, non si pongono in contrasto tra loro, dal momento che confermano che a chiamare l'ambulanza è stato un soggetto terzo rispetto ai testimoni e all'attore, per come affermato da Vita, ed è peraltro assodato, alla luce del verbale di intervento del 118, che l'ambulanza sia intervenuta sul luogo del sinistro indicato dall'attore.
Entrambi i testimoni hanno, inoltre, confermato che il motociclo non identificato, pur avendo sbandato dopo l'urto, è riuscito a continuare la marcia, allontanandosi senza prestare soccorso e senza che fosse possibile prendere nota della sua targa.
Dunque, come correttamente dedotto dall'appellante, non può imputarsi allo stesso la mancata identificazione del veicolo, alla luce delle modalità del sinistro, della repentinità dello scontro e delle conseguenze riportate da in seguito allo stesso. Parte_1
Emerge, infatti, dalla cartella clinica che l'appellante, in conseguenza dell'urto e nonostante indossasse il casco, ancorché non integrale (cfr. dichiarazione di ), ha riportato un Tes_2 trauma cranico e facciale con contusioni della regione orbitaria dx, della regione zigomatica dx, della piramide nasale, nonché ferita l.c. della regione sopraorbitaria dx con vistoso ematoma (…), che – diversamente da quanto affermato dal GdP – il CTU nominato nel giudizio di primo grado ha ritenuto “in rapporto causale con l'evento lesivo di cui è causa” (cfr. pag. 5 CTU).
pagina 10 di 17 Dalle dichiarazioni di risulta che “ ha sbattuto con il volto sull'asfalto” Testimone_1 Pt_1
e da quelle di , che “aveva il volto ricoperto di sangue”: appare, pertanto, credibile che Tes_2
l'attore – stante le condizioni fisiche in cui versava – non si sia avveduto del tipo di motociclo che lo ha investito.
Neppure ha rilevanza che non sia stato richiesto l'intervento delle autorità di polizia sul luogo del sinistro, dal momento che sia che la moglie sono stati soccorsi Pt_1 dall'autoambulanza del 118 e trasportati in ospedale e il mezzo investitore si è dileguato, sicché
l'unico accertamento possibile sarebbe stato quello relativo alla posizione di quiete assunta dopo la caduta dal veicolo di né è possibile porre in dubbio la verificazione del Pt_1 sinistro, in assenza di prove di segno contrario.
Infine, come già evidenziato, di nessun pregio sono i rilievi circa la mancata produzione delle fotografie del mezzo incidentato, in quanto non richieste dall'assicurazione durante l'istruttoria stragiudiziale e inconferenti ai fini della determinazione del danno alla persona liquidabile ai sensi dell'art. 283, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, che subordina la risarcibilità del danno alle cose all'accertamento di una invalidità superiore al 9 per cento, ai sensi dell'art. 138 del medesimo decreto legislativo” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 24214 del 27/11/2015 (Rv. 638039 -
01)).
A tal riguardo va, inoltre, evidenziato che, sebbene il sinistro si sia verificato il 19/07/2013,
fiduciario della escusso come testimone in Testimone_3 Controparte_1 primo grado, ha dichiarato di avere chiesto di visionare tale mezzo – non nel termine previsto dal codice delle assicurazioni – , bensì nel mese di novembre 2014, cioè oltre un anno dopo il sinistro e persino dopo l'introduzione del giudizio innanzi all'Ufficio del GdP, non riuscendo, tuttavia, a visionarlo: “non ricordo esattamente quando ho fatto questo accertamento, posso solo dire, in base alle carte che ho ritenuto in copia, di aver consegnato la mia relazione il 20/11/2014, quindi ritengo di avere compiuto l'accertamento qualche giorno prima di tale data”; “non mi fu possibile visionare il mezzo di proprietà dello perché lo stesso era stato rubato. Non ricordo se me lo disse lo stesso o se lo ha Pt_1 Pt_1 appreso aliunde”.
pagina 11 di 17 Ancora, le deduzioni del primo giudicante circa la (non) credibilità dei danni al ciclomotore, Tes_ per come dichiarati dal teste , e delle modalità della caduta non trovano riscontro in elementi fattuali opposti ovvero in competenze specialistiche idonee a supportarle, sicché non possono essere condivise.
Infine, la circostanza (dedotta tardivamente solo nel presente grado di appello) che l'attore abbia avuto altri sinistri – di cui alcuni successivi a quello oggetto del presente giudizio –, in assenza di attivazione della procedura antifrode da parte dell'assicurazione, non esimeva l'appellata dal formulare una proposta di risarcimento in favore del danneggiato, ovvero di motivarne il diniego.
Alle luce delle superiori considerazioni, va affermata la responsabilità del conducente del veicolo non identificato in ordine alla causazione del sinistro: questi avrebbe dovuto mantenere una condotta di guida diligente, eseguendo la manovra di sorpasso prima e quella svolta a destra poi, dopo essersi assicurato di non costituire pericolo per gli altri utenti della strada, mantenendo una velocità idonea a consentirgli un eventuale arresto della marcia, a fronte della vicinanza con il veicolo preceduto, ai sensi degli artt. 141, 148 e 154 C.d.S..
Ciò consente il superamento della presunzione di cui all'art. 2054 c.c. che – com'è noto – ha carattere solo residuale.
A questo punto, occorre, tuttavia, valutare se la condotta dell'attore abbia a sua volta avuto incidenza nella verificazione del sinistro, ai sensi dell'art. 1227 c.c..
I testimoni escussi hanno dichiarato che l'attore percorreva il viale della Libertà mantenendo la destra della corsia di pertinenza, quando era stato sorpassato dal motorino non identificato, che arrivava da tergo ad elevata velocità e gli tagliava la strada per immettersi a destra sulla via Pola. Tali affermazioni consentono di escludere l'efficacia causale della condotta di nella verificazione del sinistro, dal momento che la repentinità della Pt_1 manovra adottata dal conducente non identificato gli ha impedito di azionare una manovra di emergenza.
Ne discende che la nella qualità dispiegata, va condannata Controparte_1 al risarcimento dei danni riportati da in conseguenza del sinistro. Parte_1
pagina 12 di 17 Passando alla valutazione del quantum debeatur, il CTU nominato in primo grado, dott.
, ha constatato che a seguito ed in conseguenza del sinistro, Persona_3 Parte_1 ha riportato: “trauma cranico facciale con ferita piramide nasale ed arcata sopracciliare dx, contusione escoriata ginocchio dx, contusione post-traumatica emitorace dx, contusione escoriata coscia;
frattura ossa proprie del naso”, con giorni 30 di prognosi.
Da tali lesioni sono residuati “esiti di trauma cranico facciale con frattura delle ossa nasali, ed esiti cicatriziali al volto e al ginocchio dx”, ritenuti dal CTU compatibili con il sinistro (pag. 5 consulenza), e comportanti una compromissione della integrità psicofisica dallo stesso stimata nella misura del 4%. Il Consulente ha, altresì, riconosciuto allo una inabilità Pt_1 temporanea parziale di giorni 30 al 75%, 30 al 50% ed ulteriori 30 al 25%. Ha, infine, ritenuto congrue le spese mediche documentate.
Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e del periziando e sono ben motivate.
Il danno subito da deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della Parte_1 patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito di recente dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
La Suprema Corte ha chiarito che “Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... È compito del giudice, quindi, accertare
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso,
pagina 13 di 17 sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno biologico (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'appellante, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando per la determinazione dello stesso nel caso di specie, le tabelle di cui all'art. 139 cod. ass., come modificati dal D.M. 18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025
e applicabili dal mese di aprile 2025.
Conseguentemente, all'appellante va riconosciuta complessivamente la somma di €
6.585,94 all'attualità, di cui € 4.057,84 a titolo di danno biologico (importo ottenuto riconoscendo il 4% di invalidità permanente ad un soggetto di anni 48 al momento del sinistro) e € 2.528,10 per inabilità temporanea (di cui € 1.264,05 per 30 giorni al 75%; € 842,70 per 30 giorni al 50%; € 421,35 per 30 giorni al 25%), senza operare alcuna ulteriore maggiorazione per danno morale ovvero personalizzazione in quanto già inclusa nella valutazione del CTU, in assenza di specifiche tempestive allegazioni sul punto.
L'appellante ha documentato spese mediche per complessivi € 628,90, rivalutati all'attualità in € 765,35, che vanno riconosciuti in suo favore.
Deve essere riconosciuto all'appellante anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
pagina 14 di 17 Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e
Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (19/07/2013), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, l'importo complessivo (per danno dinamico-relazionale e spese mediche) da liquidare in favore dell'appellante ammonta ad € 8.327,93, pari alla somma dell'importo devalutato all'epoca del sinistro (€ 6.040,50), maggiorato della rivalutazione monetaria (€
1.310,79) e degli interessi legali (€ 976,64) come sopra specificato.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono poste, pertanto, a carico della n.q. dispiegata. Controparte_1
Le spese del giudizio di primo grado vanno liquidate applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia, in relazione al decisum (scaglione fino a € 26.00,00, valori minimi per la particolare semplicità delle questioni trattate, ad eccezione della fase istruttoria per la quale vengono liquidati valori medi in ragione dell'attività effettivamente espletata) nel seguente modo: € 213,00 per la fase di studio, €
176,00 per la fase introduttiva, € 567,00 per la fase istruttoria, € 373,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 1.329,00, oltre € 275,13, per contributo unificato, bollo e notifiche.
Le spese del presente grado di appello vanno liquidate applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia, in relazione al decisum (scaglione fino a € 26.000,00, valori minimi) nel seguente modo: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 2.540,00, oltre € 382,50 per contributo unificato e bollo.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di impresa territorialmente designata per la gestione del F.G.V.S..
pagina 15 di 17 Atteso il mancato rispetto della procedura di cui all'art. 148 cod. ass. da parte della in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di Controparte_1 impresa territorialmente designata per la gestione del F.G.V.S., dispone la trasmissione di copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 148 codice delle assicurazioni.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello n. 5306/2018 r.g., vertente tra (appellante), in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, nella qualità di impresa territorialmente designata per la gestione del
F.G.V.S., (appellata):
1. dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa del veicolo non identificato e, per l'effetto, condanna la nella qualità di Controparte_1 impresa territorialmente designata per la gestione del F.G.V.S., al pagamento, in favore di della somma di € 8.327,93, all'attualità, oltre interessi legali dalla Parte_1 decisione al soddisfo;
2. condanna la nella qualità di impresa territorialmente Controparte_1
designata per la gestione del F.G.V.S., al pagamento, in favore dell'attore, delle spese e compensi del primo grado di giudizio, che liquida in 1.329,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, ed € 275,13 per spese vive;
3. condanna la nella qualità di impresa territorialmente Controparte_1
designata per la gestione del F.G.V.S., al pagamento, in favore dell'attore, delle spese e compensi del presente grado di appello, che liquida in € di € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, ed € 382,50 per spese vive;
4. pone definitivamente a carico della n.q., le spese di Controparte_1
CTU;
5. dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 148 codice delle assicurazioni da parte di n.q.. Controparte_1
pagina 16 di 17 Così deciso in Messina il 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 5306 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giacomo Ingrao per procura in atti
- APPELLANTE -
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, nella qualità di impresa territorialmente designata per la gestione del
F.G.V.S., (p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Veronica Saitta per procura in P.IVA_1 atti
- APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 780/2018 del giudice di pace di Messina
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 780/2018 del giudice di pace di Messina, che aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti della nella qualità di impresa Controparte_1
pagina 1 di 17 territorialmente designata per la gestione del F.G.V.S., per il risarcimento dei danni subiti a seguito ed in conseguenza del sinistro occorsogli in data 19/07/2013 alle ore 00:50 circa, lungo il viale della Libertà in Messina.
L'appellante premetteva che mentre percorreva alla guida del suo motociclo Honda SH tg DN
59566 il viale della Libertà in direzione nord-sud, giunto all'intersezione con la via Pola, era stato violentemente investito da una motocicletta non identificata che, provenendo da tergo, dapprima lo superava a sinistra e dopo faceva una svolta a destra per immettersi nella via Pola;
che l'urto si era verificato tra la parte laterale sinistra del suo motociclo e la parte laterale destra del veicolo non identificato;
che l'investitore era riuscito a non perdere il controllo del suo mezzo e si era dileguato senza prestare soccorso e senza che potesse essere annotato il numero della targa;
di essere stato soccorso dall'autoambulanza del 118, che lo aveva trasportato al P.S. dell'ospedale Piemonte, dove gli era stato diagnosticato: “trauma cranico facciale (frattura ossa proprie del naso) con ferita piramide nasale ed arcata sopracciliare dx, contusione escoriata ginocchio dx, contusione post traumatica emotorace dx contusione coscia dx” con prognosi di 30 gg, con postumi del 6% e inabilità temporanea di 110 gg;
di avere sostenuto spese mediche per
€ 610,00; di avere, quindi, chiesto il risarcimento dei danni alla Controparte_1 già n.q. di impresa designata per la gestione del F.G.V.S., che Controparte_2 non vi provvedeva;
di avere, quindi, incoato il giudizio ordinario per il risarcimento dei danni patiti, davanti al Giudice di Pace di Messina, iscritto al n. 4988/2014 r.g., che veniva respinto.
L'appello veniva affidato ai seguenti motivi:
1. Prova del fatto e dell'esclusiva responsabilità del veicolo investitore, attraverso la prova testimoniale espletata;
2. Irrilevanza della mancata proposizione di querela ai fini della prova del fatto e dell'attribuzione di responsabilità, stante la prova del sinistro e della non identificabilità del veicolo investitore;
3. Irrilevanza della mancata allegazione delle foto del mezzo, non avendo richiesto il ristoro dei relativi danni, in attuazione dell'art. 283, comma 2, cod. ass., che limita il risarcimento ai soli danni alla persona;
4. Erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che il CTU non ha espresso un giudizio di compatibilità tra le lesioni e il sinistro;
6. Erroneità del capo di sentenza relativo alle spese del giudizio.
pagina 2 di 17 Chiedeva, pertanto, in riforma della gravata sentenza, la condanna della
[...]
n.q. dispiegata, al risarcimento dei danni patiti (incluso il danno morale), Controparte_1 con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa del 17/01/2019, si costituiva in giudizio la Controparte_1
n.q. dispiegata, che, preliminarmente, deduceva l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.
342 e 348 bis c.p.c. e proponeva appello incidentale avverso il capo di sentenza che aveva disatteso la sua eccezione di improcedibilità delle domande attoree, per violazione della procedura prevista dagli artt. 145 e 145 cod. ass.; nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda, eccependo che incombeva sul danneggiato l'onere di provare la verificazione del sinistro, mentre nel caso di specie la prova del fatto non era stata raggiunta e le dichiarazioni dei testimoni assunti erano risultate poco credibili e in contrasto tra loro. Contestava, infine, la richiesta risarcitoria attorea stante l'infondatezza della domanda, la mancata prova del danno morale e, comunque, le risultanze dell'espletata CTU, che riducevano l'ammontare dei danni ad € 5.400,00, secondo le tabelle applicabili. Riteneva, infine, non dovuto il rimborso delle spese mediche.
Chiedeva, quindi il rigetto delle domande, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, ritenuta implicitamente l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., all'udienza del 7/02/2019 la causa veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 20/01/2020.
Seguivano alcuni rinvii per l'assegnazione del fascicolo al g.o.p., cui è sottratta la decisione dei fascicoli in grado di appello, e per contenere il rischio di diffusione del covid-19, per il carico di ruolo e l'esigenza di definire prioritariamente le cause di precedente iscrizione a ruolo.
Infine, all'udienza del 16/05/2025 – in cui è subentrata la scrivente – la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 3 di 17 Non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., dal momento che, come osservato dai giudici della Suprema Corte, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (C. Cass., n. 13535/2018, conf. n. 7675/2019).
I requisiti dell'appello indicati dai giudici di legittimità risultano sussistere nel caso in esame;
quindi, va esclusa l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c..
Per ragioni di ordine sistematico, occorre prioritariamente esaminare l'appello incidentale proposto dall'appellata compagnia di assicurazione, che è infondato e va rigettato.
La n.q. dispiegata, ha eccepito la violazione del Controparte_1 procedimento di cui agli artt. 145 e 148 cod. ass., da parte del danneggiato, che non aveva fornito all'assicurazione tutti gli elementi relativi al sinistro, utili a valutare compiutamente la fondatezza della pretesa risarcitoria e a formulare un'offerta. Secondo tale ricostruzione,
l'appellante aveva eluso gli obblighi di collaborazione imposti da tali norme, in quanto non aveva richiesto l'intervento dell'autorità sul luogo del sinistro, né aveva sporto successiva denuncia-querela; non aveva consentito l'audizione dei testimoni, le cui dichiarazioni ante causam non avevano alcun valore;
aveva inviato documentazione medica incompleta, in quanto priva del certificato di guarigione;
aveva reso dichiarazioni difformi sulla sussistenza di reddito da lavoro, prima negandolo e poi ammettendolo;
non aveva consentito al fiduciario della di visionare il mezzo incidentato. Controparte_1
È noto il principio, estensibile al caso di specie, statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non assicurato, ai fini della proponibilità della domanda è necessario che la richiesta di risarcimento di cui all'art. 287 cod. ass. contenga le indicazioni previste
pagina 4 di 17 dagli artt. 148 e 149 cod. ass., ricorrendo anche nei confronti dell'impresa designata la medesima ratio deflattiva del contenzioso e l'obbligo reciproco di leale collaborazione, in aderenza alle finalità solidaristiche del Fondo di garanzia per le vittime della strada e alle istanze di effettività della tutela delle vittime di sinistri”
(Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 1971 del 28/01/2025 (Rv. 673740 - 01)).
Ebbene, l'art. 148 cod. ass. – vigente ratione temporis – prevedeva che la richiesta risarcitoria dovesse contenere, tra l'altro, “la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2” (comma 2) e che “In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni” (comma 5).
Nella specie, parte attrice ha dimostrato di avere inviato, in data 13/09/2013, alla
[...]
e a Consap S.p.A., lettera raccomandata contenente la comunicazione Controparte_3 del sinistro;
di avere ricevuto missiva dalla datata 11/10/2013, Controparte_1 che richiedeva l'invio di “copia integrale del rapporto redatto dalle autorità intervenute, contenente le dichiarazioni testimoniali contestualmente raccolte da verbalizzanti” e di avere notificato, in data
21/03/2014, raccomandata contenente “dichiarazione testimoniale comprovante responsabilità veicolo pirata;
documentazione medica attestante guarigione con postumi del sig. e dichiarazione Parte_1 che il danneggiato “ha reddito e non ha diritto a prestazione da parte di Enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie”.
L'allegato 3 del fascicolo di primo grado di parte appellata/appellante incidentale contiene la documentazione pervenuta con tale ultima comunicazione: la scheda della centrale operativa del 118 di Messina, che attesta l'intervento in viale della Libertà, le dichiarazioni testimoniali di e , accompagnate da documenti di identità, la relazione di Testimone_1 Tes_2 consulenza tecnica di parte, redatta dal dott. , dirigente medico presso Persona_1
l'ospedale Papardo di Messina, che certificava la guarigione all'11/12/2013, il periodo di inabilità temporanea patito e i postumi di invalidità permanente residuati.
pagina 5 di 17 L'attore, correttamente, non ha, invece, inviato all'assicurazione la richiesta di danni al veicolo, né le fotografie del mezzo incidentato, in quanto è noto che “In caso di sinistro causato da circolazione di veicolo non identificato, il presupposto del "danno grave alla persona", alla cui ricorrenza l'art.
283, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 subordina la risarcibilità del danno alle cose, va identificato nell'accertamento di una invalidità superiore al 9 per cento, ai sensi dell'art. 138 del medesimo decreto legislativo” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 24214 del 27/11/2015 (Rv. 638039 - 01)): nella specie, l'attore aveva allegato un danno biologico pari al 6%.
Ciò consente di ritenere che il danneggiato ha correttamente comunicato le informazioni prescritte dall'art. 148 cod. ass., consentendo alla di Controparte_3 determinarsi, come ivi prescritto.
Per converso, ad abundantiam, non è emerso che l'assicurazione abbia richiesto di visionare il mezzo incidentato nei termini, né che abbia formulato, entro 90 gg dalla ricezione della documentazione da parte del danneggiato, alcuna offerta risarcitoria, né che abbia adempiuto all'alternativo obbligo di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta.
A ciò va aggiunto che, a mente del comma 2 bis, qualora l'assicurazione avesse ritenuto la sussistenza di un rischio di fenomeno fraudolento, la stessa avrebbe potuto – dopo i dovuti controlli – decidere di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro, trasmettendo la relativa comunicazione “al danneggiato e all' al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul CP_4 sinistro”. Quindi, “entro 30 giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa” avrebbe dovuto “comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento.
All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive”.
pagina 6 di 17 Sul punto, è ius receptum che “L'assicuratore della r.c.a., ovvero l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, è in mora ex re una volta spirato il termine per formulare la proposta di risarcimento, di cui all'art. 148 c.ass., a meno che non provi che l'inadempimento è dipeso da causa
a lui non imputabile ex art. 1218 c.c.” (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 29924 del 20/11/2024
(Rv. 672908 - 01)).
Dal tenore degli articoli menzionati e della giurisprudenza richiamata, emerge, dunque, la chiara violazione commessa – non dal danneggiato, bensì – dall'assicurazione, la quale non ha richiesto ulteriore documentazione a chiarimento, nei termini prescritti, non ha fatto alcuna offerta né ha comunicato i motivi per cui la stessa non veniva formulata, né ha dimostrato di avere seguito la procedura di prevenzione del rischio di fenomeno fraudolento, rimanendo inadempiente.
Ciò ha, dunque, determinato a incoare il giudizio innanzi al Giudice di Pace, Parte_1 allo scadere dei termini di cui al combinato disposto degli artt. 145, 148 e 287 cod. ass..
Conseguentemente, a fronte della condotta diligente dell'appellante, che ha comunicato le informazioni prescritte dall'art.148 cod. ass., l'appello incidentale va respinto.
Con i motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente per motivi di ordine sistematico, l'appellante ha censurato la decisione del Giudice di Pace nella parte in cui ha ritenuto non provati il sinistro e la responsabilità esclusiva del conducente non identificato e ha contestato la valutazione delle prove del primo giudicante.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
La domanda risarcitoria proposta dall'appellante nei confronti della
[...]
n.q. dispiegata, può essere qualificata ai sensi dell'art. 283, d. lgs. n. Controparte_1
209/2005.
Com'è noto, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del F.G.V.S., sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 283, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 209/2005), ha l'onere di provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di
pagina 7 di 17 risarcimento nei confronti dei Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/04/2023, n. 10540; nello stesso senso, cfr. Cass. civ. n. 12304/2005).
In ordine a tale ultimo profilo, la Suprema Corte ha affermato che occorre valutare tutte le circostanze del caso concreto al fine di verificare se il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente per la identificazione del responsabile, anche mediante formale denuncia alle
Autorità, e se la impossibilità di procedere alla sua identificazione derivi da circostanze oggettive (C. Cass., Sez. III, n. 15367/2011; n. 18308/2015; n. 274/2015), pur precisando che non risulta determinante l'eventuale mancata individuazione del danneggiante o la mancata attivazione in tal senso del danneggiato, non potendosi gravare il privato di oneri ed incombenti che non gli appartengono, dovendo richiedersi la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente (C. Cass., Sez. III, n. 24449/2005). Invero, la giurisprudenza, con principio che si condivide, è pacifica nell'affermare che la mancata denuncia del fatto non sia di per sé ostativa al risarcimento del danno, qualora il sinistro sia idoneamente provato dal danneggiato.
Il giudice di pace non ha fatto buon governo dei principi enunciati, non ritenendo raggiunta la prova della verificazione del fatto e della riconducibilità a veicolo non identificato, nonostante l'istruttoria espletata in primo grado.
Con riguardo all'accertamento della verificazione e delle modalità del sinistro, infatti, sia la documentazione versata in atti (il verbale della Centrale operativa del 118 di Messina, la cartella clinica del danneggiato) sia le dichiarazioni dei testimoni escussi avrebbero dovuto indurre il giudice di pace ad acclarare che l'incidente si è effettivamente verificato come allegato da nonché l'attendibilità dei testi. Parte_1
Invero, entrambi i testimoni escussi sull'an hanno confermato di avere visto un motorino che dapprima ha superato sulla sinistra l'autoveicolo sul quale gli stessi viaggiavano pagina 8 di 17 congiuntamente e il motociclo condotto dall'attore che li precedeva e poi ha tagliato la strada all'attore, per immettersi a destra sulla via Pola, impattando con il suo motociclo.
La circostanza che le dichiarazioni dei testimoni non siano state perfettamente coincidenti sul punto di impatto tra il ciclomotore dell'attore e quello del veicolo non identificato non toglie credibilità alla loro ricostruzione, posto che il sinistro si è verificato il 18/07/2013, mentre i testimoni sono stati escussi due anni più tardi, il 21/07/2015, quindi va considerato il lungo tempo intercorso tra il sinistro e l'assunzione della prova.
A ciò va aggiunto che i testimoni hanno assistito al sinistro da posizioni diverse che giustificano una diversa visuale ed è possibile che gli stessi si siano avveduti del sinistro in momenti sensibilmente diversi, percependo anche difformemente il punto d'urto.
Peraltro, la circostanza che abbia ricordato che il veicolo non identificato ha Tes_2 impattato con la sua parte posteriore quello dell'attore non smentisce la ricostruzione di Tes_1
che ha dichiarato che l'investitore ha urtato l'attore con la marmitta, dal momento
[...] che è notorio che quest'ultima si trova sulla parte posteriore dei ciclomotori. Tes_ Anche il fatto che ha affermato che è stato colpito nella parte anteriore non è Pt_1 smentito dalla asserzione di secondo cui è stato colpito sulla ruota, posto che – in Tes_1 assenza di alcuna domanda a precisazione – non è possibile presumere che sia quella posteriore, anziché quella anteriore.
Inoltre, tali dichiarazioni – diversamente da quanto opinato dal GdP – non si pongono in contrasto neppure con la deposizione scritta resa in fase stragiudiziale dai testimoni, i quali, con riferimento al punto di impatto tra i motocicli, si erano limitati a sottoscrivere che il motoveicolo non identificato avesse attinto la parte anteriore del veicolo dell'attore.
Anzi le superiori asserzioni, lette in modo sistematico, permettono di confermare l'assunto attoreo secondo cui l'urto è avvenuto tra la parte anteriore laterale sinistra del suo mezzo e la parte laterale destra di quello non identificato.
Il giudice di pace, dunque, avrebbe dovuto ritenere acclarata la sussistenza dell'an debeatur alla luce delle superiori dichiarazioni e considerare accertati il sinistro e la riconducibilità del sinistro alla condotta del conducente del motoveicolo non identificato.
pagina 9 di 17 Né la circostanza che i testimoni abbiano indicato di trovarsi, con il proprio autoveicolo, a una distanza diversa (tra loro) dal ciclomotore di consente di ritenere inverosimili le Pt_1 loro dichiarazioni, trattandosi di valutazione di carattere soggettivo, rispetto alla quale non risulta che in sede di assunzione testimoniale sia stato richiesto un riferimento preciso che potesse chiaramente accertare la posizione del veicolo sul quale gli stessi marciavano rispetto al ciclomotore che li precedeva.
Di nessun rilievo pare poi, al fine di valutare l'attendibilità dei testimoni, la circostanza, evidenziata dal giudice di primo grado, secondo cui vi sarebbe stata divergenza tra i testi “in Tes_ ordine all'individuazione del soggetto che avrebbe chiamato l'autoambulanza”, posto che ha dichiarato di non avere chiamato l'ambulanza, che è stata chiamata da altre persone, e Tes_1 ha chiarito che è stata chiamata dalla signora , moglie dell'attore e anch'essa Persona_2 infortunata nel sinistro.
Le dichiarazioni, infatti, non si pongono in contrasto tra loro, dal momento che confermano che a chiamare l'ambulanza è stato un soggetto terzo rispetto ai testimoni e all'attore, per come affermato da Vita, ed è peraltro assodato, alla luce del verbale di intervento del 118, che l'ambulanza sia intervenuta sul luogo del sinistro indicato dall'attore.
Entrambi i testimoni hanno, inoltre, confermato che il motociclo non identificato, pur avendo sbandato dopo l'urto, è riuscito a continuare la marcia, allontanandosi senza prestare soccorso e senza che fosse possibile prendere nota della sua targa.
Dunque, come correttamente dedotto dall'appellante, non può imputarsi allo stesso la mancata identificazione del veicolo, alla luce delle modalità del sinistro, della repentinità dello scontro e delle conseguenze riportate da in seguito allo stesso. Parte_1
Emerge, infatti, dalla cartella clinica che l'appellante, in conseguenza dell'urto e nonostante indossasse il casco, ancorché non integrale (cfr. dichiarazione di ), ha riportato un Tes_2 trauma cranico e facciale con contusioni della regione orbitaria dx, della regione zigomatica dx, della piramide nasale, nonché ferita l.c. della regione sopraorbitaria dx con vistoso ematoma (…), che – diversamente da quanto affermato dal GdP – il CTU nominato nel giudizio di primo grado ha ritenuto “in rapporto causale con l'evento lesivo di cui è causa” (cfr. pag. 5 CTU).
pagina 10 di 17 Dalle dichiarazioni di risulta che “ ha sbattuto con il volto sull'asfalto” Testimone_1 Pt_1
e da quelle di , che “aveva il volto ricoperto di sangue”: appare, pertanto, credibile che Tes_2
l'attore – stante le condizioni fisiche in cui versava – non si sia avveduto del tipo di motociclo che lo ha investito.
Neppure ha rilevanza che non sia stato richiesto l'intervento delle autorità di polizia sul luogo del sinistro, dal momento che sia che la moglie sono stati soccorsi Pt_1 dall'autoambulanza del 118 e trasportati in ospedale e il mezzo investitore si è dileguato, sicché
l'unico accertamento possibile sarebbe stato quello relativo alla posizione di quiete assunta dopo la caduta dal veicolo di né è possibile porre in dubbio la verificazione del Pt_1 sinistro, in assenza di prove di segno contrario.
Infine, come già evidenziato, di nessun pregio sono i rilievi circa la mancata produzione delle fotografie del mezzo incidentato, in quanto non richieste dall'assicurazione durante l'istruttoria stragiudiziale e inconferenti ai fini della determinazione del danno alla persona liquidabile ai sensi dell'art. 283, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, che subordina la risarcibilità del danno alle cose all'accertamento di una invalidità superiore al 9 per cento, ai sensi dell'art. 138 del medesimo decreto legislativo” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 24214 del 27/11/2015 (Rv. 638039 -
01)).
A tal riguardo va, inoltre, evidenziato che, sebbene il sinistro si sia verificato il 19/07/2013,
fiduciario della escusso come testimone in Testimone_3 Controparte_1 primo grado, ha dichiarato di avere chiesto di visionare tale mezzo – non nel termine previsto dal codice delle assicurazioni – , bensì nel mese di novembre 2014, cioè oltre un anno dopo il sinistro e persino dopo l'introduzione del giudizio innanzi all'Ufficio del GdP, non riuscendo, tuttavia, a visionarlo: “non ricordo esattamente quando ho fatto questo accertamento, posso solo dire, in base alle carte che ho ritenuto in copia, di aver consegnato la mia relazione il 20/11/2014, quindi ritengo di avere compiuto l'accertamento qualche giorno prima di tale data”; “non mi fu possibile visionare il mezzo di proprietà dello perché lo stesso era stato rubato. Non ricordo se me lo disse lo stesso o se lo ha Pt_1 Pt_1 appreso aliunde”.
pagina 11 di 17 Ancora, le deduzioni del primo giudicante circa la (non) credibilità dei danni al ciclomotore, Tes_ per come dichiarati dal teste , e delle modalità della caduta non trovano riscontro in elementi fattuali opposti ovvero in competenze specialistiche idonee a supportarle, sicché non possono essere condivise.
Infine, la circostanza (dedotta tardivamente solo nel presente grado di appello) che l'attore abbia avuto altri sinistri – di cui alcuni successivi a quello oggetto del presente giudizio –, in assenza di attivazione della procedura antifrode da parte dell'assicurazione, non esimeva l'appellata dal formulare una proposta di risarcimento in favore del danneggiato, ovvero di motivarne il diniego.
Alle luce delle superiori considerazioni, va affermata la responsabilità del conducente del veicolo non identificato in ordine alla causazione del sinistro: questi avrebbe dovuto mantenere una condotta di guida diligente, eseguendo la manovra di sorpasso prima e quella svolta a destra poi, dopo essersi assicurato di non costituire pericolo per gli altri utenti della strada, mantenendo una velocità idonea a consentirgli un eventuale arresto della marcia, a fronte della vicinanza con il veicolo preceduto, ai sensi degli artt. 141, 148 e 154 C.d.S..
Ciò consente il superamento della presunzione di cui all'art. 2054 c.c. che – com'è noto – ha carattere solo residuale.
A questo punto, occorre, tuttavia, valutare se la condotta dell'attore abbia a sua volta avuto incidenza nella verificazione del sinistro, ai sensi dell'art. 1227 c.c..
I testimoni escussi hanno dichiarato che l'attore percorreva il viale della Libertà mantenendo la destra della corsia di pertinenza, quando era stato sorpassato dal motorino non identificato, che arrivava da tergo ad elevata velocità e gli tagliava la strada per immettersi a destra sulla via Pola. Tali affermazioni consentono di escludere l'efficacia causale della condotta di nella verificazione del sinistro, dal momento che la repentinità della Pt_1 manovra adottata dal conducente non identificato gli ha impedito di azionare una manovra di emergenza.
Ne discende che la nella qualità dispiegata, va condannata Controparte_1 al risarcimento dei danni riportati da in conseguenza del sinistro. Parte_1
pagina 12 di 17 Passando alla valutazione del quantum debeatur, il CTU nominato in primo grado, dott.
, ha constatato che a seguito ed in conseguenza del sinistro, Persona_3 Parte_1 ha riportato: “trauma cranico facciale con ferita piramide nasale ed arcata sopracciliare dx, contusione escoriata ginocchio dx, contusione post-traumatica emitorace dx, contusione escoriata coscia;
frattura ossa proprie del naso”, con giorni 30 di prognosi.
Da tali lesioni sono residuati “esiti di trauma cranico facciale con frattura delle ossa nasali, ed esiti cicatriziali al volto e al ginocchio dx”, ritenuti dal CTU compatibili con il sinistro (pag. 5 consulenza), e comportanti una compromissione della integrità psicofisica dallo stesso stimata nella misura del 4%. Il Consulente ha, altresì, riconosciuto allo una inabilità Pt_1 temporanea parziale di giorni 30 al 75%, 30 al 50% ed ulteriori 30 al 25%. Ha, infine, ritenuto congrue le spese mediche documentate.
Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e del periziando e sono ben motivate.
Il danno subito da deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della Parte_1 patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito di recente dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
La Suprema Corte ha chiarito che “Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... È compito del giudice, quindi, accertare
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso,
pagina 13 di 17 sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno biologico (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'appellante, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando per la determinazione dello stesso nel caso di specie, le tabelle di cui all'art. 139 cod. ass., come modificati dal D.M. 18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025
e applicabili dal mese di aprile 2025.
Conseguentemente, all'appellante va riconosciuta complessivamente la somma di €
6.585,94 all'attualità, di cui € 4.057,84 a titolo di danno biologico (importo ottenuto riconoscendo il 4% di invalidità permanente ad un soggetto di anni 48 al momento del sinistro) e € 2.528,10 per inabilità temporanea (di cui € 1.264,05 per 30 giorni al 75%; € 842,70 per 30 giorni al 50%; € 421,35 per 30 giorni al 25%), senza operare alcuna ulteriore maggiorazione per danno morale ovvero personalizzazione in quanto già inclusa nella valutazione del CTU, in assenza di specifiche tempestive allegazioni sul punto.
L'appellante ha documentato spese mediche per complessivi € 628,90, rivalutati all'attualità in € 765,35, che vanno riconosciuti in suo favore.
Deve essere riconosciuto all'appellante anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
pagina 14 di 17 Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e
Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (19/07/2013), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, l'importo complessivo (per danno dinamico-relazionale e spese mediche) da liquidare in favore dell'appellante ammonta ad € 8.327,93, pari alla somma dell'importo devalutato all'epoca del sinistro (€ 6.040,50), maggiorato della rivalutazione monetaria (€
1.310,79) e degli interessi legali (€ 976,64) come sopra specificato.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono poste, pertanto, a carico della n.q. dispiegata. Controparte_1
Le spese del giudizio di primo grado vanno liquidate applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia, in relazione al decisum (scaglione fino a € 26.00,00, valori minimi per la particolare semplicità delle questioni trattate, ad eccezione della fase istruttoria per la quale vengono liquidati valori medi in ragione dell'attività effettivamente espletata) nel seguente modo: € 213,00 per la fase di studio, €
176,00 per la fase introduttiva, € 567,00 per la fase istruttoria, € 373,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 1.329,00, oltre € 275,13, per contributo unificato, bollo e notifiche.
Le spese del presente grado di appello vanno liquidate applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia, in relazione al decisum (scaglione fino a € 26.000,00, valori minimi) nel seguente modo: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 2.540,00, oltre € 382,50 per contributo unificato e bollo.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di impresa territorialmente designata per la gestione del F.G.V.S..
pagina 15 di 17 Atteso il mancato rispetto della procedura di cui all'art. 148 cod. ass. da parte della in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di Controparte_1 impresa territorialmente designata per la gestione del F.G.V.S., dispone la trasmissione di copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 148 codice delle assicurazioni.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello n. 5306/2018 r.g., vertente tra (appellante), in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, nella qualità di impresa territorialmente designata per la gestione del
F.G.V.S., (appellata):
1. dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa del veicolo non identificato e, per l'effetto, condanna la nella qualità di Controparte_1 impresa territorialmente designata per la gestione del F.G.V.S., al pagamento, in favore di della somma di € 8.327,93, all'attualità, oltre interessi legali dalla Parte_1 decisione al soddisfo;
2. condanna la nella qualità di impresa territorialmente Controparte_1
designata per la gestione del F.G.V.S., al pagamento, in favore dell'attore, delle spese e compensi del primo grado di giudizio, che liquida in 1.329,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, ed € 275,13 per spese vive;
3. condanna la nella qualità di impresa territorialmente Controparte_1
designata per la gestione del F.G.V.S., al pagamento, in favore dell'attore, delle spese e compensi del presente grado di appello, che liquida in € di € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, ed € 382,50 per spese vive;
4. pone definitivamente a carico della n.q., le spese di Controparte_1
CTU;
5. dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 148 codice delle assicurazioni da parte di n.q.. Controparte_1
pagina 16 di 17 Così deciso in Messina il 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
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