Articolo 4 della Legge 9 dicembre 1977, n. 956
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 gennaio 1978
Art. 4.
I prestiti obbligazionari emessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e dalla Comunita' europea dell'energia atomica (EURATOM) sono assimilati, ai fini dell'ammissione di diritto alle quotazioni di borsa, ai titoli garantiti dallo Stato, ai sensi dell' articolo 11 della legge 20 marzo 1913, n. 272 .
A tutti i trasferimenti dei titoli emessi dalla BEI, dalla CECA e dall'EURATOM sono estese le agevolazioni tributarie previste dalle leggi 31 ottobre 1961, n. 1231 e 16 agosto 1962, n. 1333 . Tali titoli sono equiparati, agli effetti tributari, a quelli emessi dallo Stato e da enti pubblici italiani allo scopo di finanziare progetti di sviluppo economico e sociale. Ad essi si applicano i benefici previsti dall'ultimo comma dell' articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 .
Ai fini della presente legge, per trasferimenti si intendono tutti i mutamenti che intervengono in Italia, e tra cittadini italiani, nella titolarita' giuridica dei titoli anzidetti.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1978
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