Versione
17 gennaio 1978
17 gennaio 1978
Art. 4.
I prestiti obbligazionari emessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e dalla Comunita' europea dell'energia atomica (EURATOM) sono assimilati, ai fini dell'ammissione di diritto alle quotazioni di borsa, ai titoli garantiti dallo Stato, ai sensi dell' articolo 11 della legge 20 marzo 1913, n. 272 .
A tutti i trasferimenti dei titoli emessi dalla BEI, dalla CECA e dall'EURATOM sono estese le agevolazioni tributarie previste dalle leggi 31 ottobre 1961, n. 1231 e 16 agosto 1962, n. 1333 . Tali titoli sono equiparati, agli effetti tributari, a quelli emessi dallo Stato e da enti pubblici italiani allo scopo di finanziare progetti di sviluppo economico e sociale. Ad essi si applicano i benefici previsti dall'ultimo comma dell' articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 .
Ai fini della presente legge, per trasferimenti si intendono tutti i mutamenti che intervengono in Italia, e tra cittadini italiani, nella titolarita' giuridica dei titoli anzidetti.
I prestiti obbligazionari emessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e dalla Comunita' europea dell'energia atomica (EURATOM) sono assimilati, ai fini dell'ammissione di diritto alle quotazioni di borsa, ai titoli garantiti dallo Stato, ai sensi dell' articolo 11 della legge 20 marzo 1913, n. 272 .
A tutti i trasferimenti dei titoli emessi dalla BEI, dalla CECA e dall'EURATOM sono estese le agevolazioni tributarie previste dalle leggi 31 ottobre 1961, n. 1231 e 16 agosto 1962, n. 1333 . Tali titoli sono equiparati, agli effetti tributari, a quelli emessi dallo Stato e da enti pubblici italiani allo scopo di finanziare progetti di sviluppo economico e sociale. Ad essi si applicano i benefici previsti dall'ultimo comma dell' articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 .
Ai fini della presente legge, per trasferimenti si intendono tutti i mutamenti che intervengono in Italia, e tra cittadini italiani, nella titolarita' giuridica dei titoli anzidetti.
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 18/12/1987, n. 9456Provvedimento: L'assimilazione ai titoli garantiti dallo stato delle obbligazioni emesse dalla bei - banca europea per gli investimenti (al pari di quelle emesse dalla CECA e dall'euratom), ai sensi dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977 n. 956, ne comporta non soltanto l'ammissione di diritto alla quotazione di borsa, ma anche l'assoggettamento ai "diritti di borsa" in favore delle camere di commercio, previsti per i titoli di stato dal d.P.R. 13 luglio 1978 n. 474.*Leggi di più...
- diritti e tributi·
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- questione di legittimità costituzionale·
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