Art. 25
Ne' il vettore ne' il suo rappresentante possono dare biglietti d'imbarco agli emigranti italiani, se questi non presentano il passaporto.
Agli emigranti favoriti, arruolati o spontanei, che abbiano stipulato il trasporto fuori della sede del vettore, il vettore, o il suo rappresentante sono tenuti a dare il biglietto d'imbarco, il quale non potra' sostituirsi con altro documento, prima che l'emigrante abbia lasciato la propria dimora per recarsi al porto di partenza.
E' vietato a chicchessia, tranne i vettori autorizzati dal Commissariato, di rilasciare ordini perche' gli emigranti siano forniti di biglietti ferroviari nel paese di destinazione, eccettuato il caso che i biglietti medesimi siano gratuiti e da consegnarsi all'emigrante nel momento e nel luogo dello sbarco.
Il biglietto d'imbarco per gli emigranti, considerati tali a norma dell'art. 17, e' esente da ogni tassa di registro e bollo.