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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 280/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IAZZETTI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4627/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
_1 - CF__1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 162/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 15/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2022 00251733 37 000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7517/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Caserta, il ricorrente _1, quale erede del genitore Nominativo_2, impugnava cartella di pagamento n. 02820220025173337502, notificata il 25.01.2024, ruolo n. 2022/250532 a titolo di IRPEF 2017 per euro 2.445,40 oltre interessi per euro 3.804,47; ruolo n. 2022/250438 per IRPEF anno 2018, per euro 4.217,00 oltre interessi e sanzioni per euro 1.235,00, oltre oneri per un totale di euro 7.022,63, per un totale preteso in cartelle per euro 10.832,98,
e relativa al recupero ex art. 36-bis dpr 600/73 controllo modello unico, redditi anno 2017-2018 ovvero dich.
Redditi 2017/2018.
Il ricorrente eccepiva:
1. nullità della cartella di pagamento notificata ed emessa oltre i termini di decadenza – violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del dpr 602/73 e dell'art. 36 bis dpr 600/73 – decadenza dell'azione – violazione dell'art.157 del d.l. 34/2020 e dell'art. 5 comma 8 del dl 41/2021. violazione dell'art. 7 e 17 l. n. 212/2000. carenza di motivazione.
2. difetto di motivazione – violazione dell'art. 7, 10, 12 e 17 l. 212/2000 e art. 53 cost. – infondatezza assoluta della pretesa a titolo di irpef – inesistenza di somme dichiarate e non versate – correttezza dei dati esposti nella dichiarazione irpef 2017/2018.
3. intrasmissibilità all'erede degli interessi, sanzioni e maggiorazioni – violazione dell'art. 20 dpr 602/73 e art. 8 d.lgs. 472/1997.
4. violazione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., art. 7 co.
5-bis dlgs 546/92 e 36-bis dpr 600/73 - violazione art. 7 e 17 l. n. 212/2000. carenza di motivazione - violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis dpr 600/1973. omessa notifica della comunicazione di irregolarità - erronea determinazione della maggiore imposta e delle sanzioni
5. difetto di motivazione – ulteriore violazione degli art. 7 e 17 l. 212/2000 –motivazione per relationem – mancata indicazione del calcolo degli interessi
Si costituiva Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, la quale evidenziava la correttezza del proprio operato, respingeva l'avverso assunto evidenziando come la cartella fosse stata legittimamente e tempestivamente notificata in applicazione del periodo sospensivo VI che aveva, di fatto, posticipato i termini di decadenza e prescrizione dei tributi.
Con sentenza n. 162/10/25, depositata il 15/01/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta accoglieva il ricorso proposto dal ricorrente compensando le spese di lite.
Il Collegio, preliminarmente, precisava che parte ricorrente aveva documentato la pronuncia favorevole della Corte Tributaria su ricorso della coobbligata Nominativo_3, producendo, altresì, la sentenza n. 288/2024 della sezione 4° in cui il Collegio aveva ritenuto il ricorso di costei fondato e meritevole di essere accolto.
Nella decisione prodotta viene accolta l'eccezione di insufficiente motivazione dell'atto, tale da non mettere il destinatario in condizione di comprendere la pretesa richiesta in pagamento essendovi solo riportata una generica richiesta di versamenti per il 2017 e per il 2018 oltre interessi e sanzioni, queste ultime voci, per di più successivamente sgravati dall'Ufficio che aveva condiviso l'obiezione circa l'inopponibilità agli eredi dei suddetti accessori. Il Collegio della 4° sezione aveva inoltre osservato come l'Ufficio fosse decaduto dalla pretesa atteso il trascorrere dei tre anni previsti dall'articolo 25 comma 1° lettera a)
del d.P.R. n. 602/1973 in quanto la rateizzazione richiesta, che secondo l'Ufficio avrebbe prorogato i termini decadenziali, era riferibile solo alla dichiarazione 2017, nulla risultando per il 2018 e, in ogni caso, non era utili ai fini del mancato avveramento del termine decadenziale.
la Corte di Giustizia di Caserta, atteso il tenore della decisione prodotta, ritenendo di poter aderire all'iter logico giuridico esposto dal Collegio che si è trovato ad affrontare per primo la medesima questione sottoposta dal _1 , riteneva di dover condividere ed accogliere l'eccezione in punto di maturata decadenza della pretesa.
Per l'anno d'imposta 2017, dichiarazione del 2018, infatti, la cartella di pagamento andava notificata entro il 31 dicembre 2021, la notifica a gennaio 2024, dunque, era da ritenersi tardiva anche volendo aggiungere i termini della sospensione per l'emergenza epidemiologica.
Si aggiunga, poi, che per l'annualità 2017, poi, nulla poteva il rilievo dell'Ufficio per cui la scadenza del termine di decadenza doveva ritenersi differito originando la pretesa dal rateizzo fatto dalla de cuius per il
2017 in quanto la scadenza della dilazione della 3° rata era maturata il 31.08.2020 (decadenza dilazione 3 rata) con decadenza al più tardi il 31 dicembre 2023.
Per l'anno 2018 per cui non vi era prova di dilazione la decadenza era, poi, ugualmente maturata.
Per tali ragioni, dunque, il ricorso doveva essere accolto con conseguente annullamento della cartella impugnata.
Avverso la cennata decisione interponeva appello Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta chiedendo la riforma della sentenza laddove il Collegio Provinciale aveva ritenuto maturata la prescrizione della cartella impugnata.
La cartella di pagamento impugnata, invero, conteneva iscrizione a ruolo scaturente dall'attività di controllo automatizzato effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 36–bis del D.P.R. nr. 600/1973, andava notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello (2018) di invio telematico della dichiarazione dei redditi a cui si riferisce, ovvero entro il 31.12.2021.
Tale termine, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID–19, era stato sospeso sino al 31.12.2022, prorogato al 31.12.2024, ai sensi e per gli effetti del citato art. 12 del D. Lgs. nr. 159/2015, la cartella di pagamento medesima, notificata in data 25.01.2024 dunque era stata tempestivamente notificata e conseguentemente era da ritenersi legittima e fondata.
Si costituiva la parte resistente, la quale insisteva per il rigetto dell'appello proposto dall'Ufficio e chiedevano la conferma della gravata decisione per i motivi già ampiamente esposti e discussi in primo grado e, in particolare, anche alla luce del precedente prodotto favorevole alla tesi della Coobbligata Nominativo_3.
all'odierna udienza camerale, dopo la relazione del giudice designato ed all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo in calce
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e pertanto va' rigettato.
Questo Collegio ritiene di poter condividere quanto affermato dalla CGT di Caserta.
Bisogna chiarire che la sentenza gravata è da ritenersi legittima e correttamente redatta.
È infatti stato chiaramente esplicato ed approfondito il ragionamento posto alla base della decisione dei
Giudici di prime cure.
Il Collegio provinciale ha esaminato l'eccezione sollevata dalle parti ponendo a base dell'accoglimento un ragionamento articolato.
E, infatti, la normativa frutto del periodo emergenziale prevedeva la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per attività di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.
Sul punto, da ultimo, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 960 del 15 gennaio
2025 ha posto fine al dibattito, stabilendo che la sospensione prevista dall'articolo 67 si applica anche ai termini che, pur non scadendo nel 2020, erano in corso durante il periodo emergenziale. La Corte ha chiarito che il periodo di sospensione comporta uno spostamento in avanti dei termini per la stessa durata della sospensione, estendendo così l'effetto della proroga anche agli anni successivi.
Tale decisione si fonda sul richiamo all'articolo 12, comma 1, del Dlgs n. 159 del 2015, che prevede la sospensione dei termini di versamento e di adempimenti processuali in caso di eventi eccezionali. Tale interpretazione è stata considerata coerente con lo spirito del “Decreto Cura Italia“, volto a garantire flessibilità
e tutela durante il periodo straordinario della pandemia.
Nonostante l'applicazione di tale sospensione, tuttavia, l'atto impugnato risulta notificato oltre il termine ultimo previsto, anche alla luce dello spostamento applicato in adesione al periodo di sospensione COVID, con la conseguenza che dovrà dirsi maturata l'invocata decadenza.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
Si precisa, infine, che le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 162/10/25, depositata il 15/01/2025 dalla CGT di Caserta.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del difensore della parte resistente, che ne ha chiesto l'attribuzione, e che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IAZZETTI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4627/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
_1 - CF__1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 162/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 15/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2022 00251733 37 000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7517/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Caserta, il ricorrente _1, quale erede del genitore Nominativo_2, impugnava cartella di pagamento n. 02820220025173337502, notificata il 25.01.2024, ruolo n. 2022/250532 a titolo di IRPEF 2017 per euro 2.445,40 oltre interessi per euro 3.804,47; ruolo n. 2022/250438 per IRPEF anno 2018, per euro 4.217,00 oltre interessi e sanzioni per euro 1.235,00, oltre oneri per un totale di euro 7.022,63, per un totale preteso in cartelle per euro 10.832,98,
e relativa al recupero ex art. 36-bis dpr 600/73 controllo modello unico, redditi anno 2017-2018 ovvero dich.
Redditi 2017/2018.
Il ricorrente eccepiva:
1. nullità della cartella di pagamento notificata ed emessa oltre i termini di decadenza – violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del dpr 602/73 e dell'art. 36 bis dpr 600/73 – decadenza dell'azione – violazione dell'art.157 del d.l. 34/2020 e dell'art. 5 comma 8 del dl 41/2021. violazione dell'art. 7 e 17 l. n. 212/2000. carenza di motivazione.
2. difetto di motivazione – violazione dell'art. 7, 10, 12 e 17 l. 212/2000 e art. 53 cost. – infondatezza assoluta della pretesa a titolo di irpef – inesistenza di somme dichiarate e non versate – correttezza dei dati esposti nella dichiarazione irpef 2017/2018.
3. intrasmissibilità all'erede degli interessi, sanzioni e maggiorazioni – violazione dell'art. 20 dpr 602/73 e art. 8 d.lgs. 472/1997.
4. violazione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., art. 7 co.
5-bis dlgs 546/92 e 36-bis dpr 600/73 - violazione art. 7 e 17 l. n. 212/2000. carenza di motivazione - violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis dpr 600/1973. omessa notifica della comunicazione di irregolarità - erronea determinazione della maggiore imposta e delle sanzioni
5. difetto di motivazione – ulteriore violazione degli art. 7 e 17 l. 212/2000 –motivazione per relationem – mancata indicazione del calcolo degli interessi
Si costituiva Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, la quale evidenziava la correttezza del proprio operato, respingeva l'avverso assunto evidenziando come la cartella fosse stata legittimamente e tempestivamente notificata in applicazione del periodo sospensivo VI che aveva, di fatto, posticipato i termini di decadenza e prescrizione dei tributi.
Con sentenza n. 162/10/25, depositata il 15/01/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta accoglieva il ricorso proposto dal ricorrente compensando le spese di lite.
Il Collegio, preliminarmente, precisava che parte ricorrente aveva documentato la pronuncia favorevole della Corte Tributaria su ricorso della coobbligata Nominativo_3, producendo, altresì, la sentenza n. 288/2024 della sezione 4° in cui il Collegio aveva ritenuto il ricorso di costei fondato e meritevole di essere accolto.
Nella decisione prodotta viene accolta l'eccezione di insufficiente motivazione dell'atto, tale da non mettere il destinatario in condizione di comprendere la pretesa richiesta in pagamento essendovi solo riportata una generica richiesta di versamenti per il 2017 e per il 2018 oltre interessi e sanzioni, queste ultime voci, per di più successivamente sgravati dall'Ufficio che aveva condiviso l'obiezione circa l'inopponibilità agli eredi dei suddetti accessori. Il Collegio della 4° sezione aveva inoltre osservato come l'Ufficio fosse decaduto dalla pretesa atteso il trascorrere dei tre anni previsti dall'articolo 25 comma 1° lettera a)
del d.P.R. n. 602/1973 in quanto la rateizzazione richiesta, che secondo l'Ufficio avrebbe prorogato i termini decadenziali, era riferibile solo alla dichiarazione 2017, nulla risultando per il 2018 e, in ogni caso, non era utili ai fini del mancato avveramento del termine decadenziale.
la Corte di Giustizia di Caserta, atteso il tenore della decisione prodotta, ritenendo di poter aderire all'iter logico giuridico esposto dal Collegio che si è trovato ad affrontare per primo la medesima questione sottoposta dal _1 , riteneva di dover condividere ed accogliere l'eccezione in punto di maturata decadenza della pretesa.
Per l'anno d'imposta 2017, dichiarazione del 2018, infatti, la cartella di pagamento andava notificata entro il 31 dicembre 2021, la notifica a gennaio 2024, dunque, era da ritenersi tardiva anche volendo aggiungere i termini della sospensione per l'emergenza epidemiologica.
Si aggiunga, poi, che per l'annualità 2017, poi, nulla poteva il rilievo dell'Ufficio per cui la scadenza del termine di decadenza doveva ritenersi differito originando la pretesa dal rateizzo fatto dalla de cuius per il
2017 in quanto la scadenza della dilazione della 3° rata era maturata il 31.08.2020 (decadenza dilazione 3 rata) con decadenza al più tardi il 31 dicembre 2023.
Per l'anno 2018 per cui non vi era prova di dilazione la decadenza era, poi, ugualmente maturata.
Per tali ragioni, dunque, il ricorso doveva essere accolto con conseguente annullamento della cartella impugnata.
Avverso la cennata decisione interponeva appello Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta chiedendo la riforma della sentenza laddove il Collegio Provinciale aveva ritenuto maturata la prescrizione della cartella impugnata.
La cartella di pagamento impugnata, invero, conteneva iscrizione a ruolo scaturente dall'attività di controllo automatizzato effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 36–bis del D.P.R. nr. 600/1973, andava notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello (2018) di invio telematico della dichiarazione dei redditi a cui si riferisce, ovvero entro il 31.12.2021.
Tale termine, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID–19, era stato sospeso sino al 31.12.2022, prorogato al 31.12.2024, ai sensi e per gli effetti del citato art. 12 del D. Lgs. nr. 159/2015, la cartella di pagamento medesima, notificata in data 25.01.2024 dunque era stata tempestivamente notificata e conseguentemente era da ritenersi legittima e fondata.
Si costituiva la parte resistente, la quale insisteva per il rigetto dell'appello proposto dall'Ufficio e chiedevano la conferma della gravata decisione per i motivi già ampiamente esposti e discussi in primo grado e, in particolare, anche alla luce del precedente prodotto favorevole alla tesi della Coobbligata Nominativo_3.
all'odierna udienza camerale, dopo la relazione del giudice designato ed all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo in calce
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e pertanto va' rigettato.
Questo Collegio ritiene di poter condividere quanto affermato dalla CGT di Caserta.
Bisogna chiarire che la sentenza gravata è da ritenersi legittima e correttamente redatta.
È infatti stato chiaramente esplicato ed approfondito il ragionamento posto alla base della decisione dei
Giudici di prime cure.
Il Collegio provinciale ha esaminato l'eccezione sollevata dalle parti ponendo a base dell'accoglimento un ragionamento articolato.
E, infatti, la normativa frutto del periodo emergenziale prevedeva la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per attività di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.
Sul punto, da ultimo, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 960 del 15 gennaio
2025 ha posto fine al dibattito, stabilendo che la sospensione prevista dall'articolo 67 si applica anche ai termini che, pur non scadendo nel 2020, erano in corso durante il periodo emergenziale. La Corte ha chiarito che il periodo di sospensione comporta uno spostamento in avanti dei termini per la stessa durata della sospensione, estendendo così l'effetto della proroga anche agli anni successivi.
Tale decisione si fonda sul richiamo all'articolo 12, comma 1, del Dlgs n. 159 del 2015, che prevede la sospensione dei termini di versamento e di adempimenti processuali in caso di eventi eccezionali. Tale interpretazione è stata considerata coerente con lo spirito del “Decreto Cura Italia“, volto a garantire flessibilità
e tutela durante il periodo straordinario della pandemia.
Nonostante l'applicazione di tale sospensione, tuttavia, l'atto impugnato risulta notificato oltre il termine ultimo previsto, anche alla luce dello spostamento applicato in adesione al periodo di sospensione COVID, con la conseguenza che dovrà dirsi maturata l'invocata decadenza.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
Si precisa, infine, che le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 162/10/25, depositata il 15/01/2025 dalla CGT di Caserta.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del difensore della parte resistente, che ne ha chiesto l'attribuzione, e che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori se dovuti.