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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
AR TE TI Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13757/2024, vertente
TRA
Parte_1
nato a [...] il [...]
E
Parte_2
nata a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Claudio Pellicciari
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Roma in data 16 luglio 1995. Dall'unione coniugale sono nati i figli e maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente autonomi. Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2006 in virtù di decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Roma in data 12.05.2006 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Roma il 16/07/1995 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma al n. 00901,
Parte 2, Serie A02, anno 1995. ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma (RM) di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 16 luglio 1995, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13757/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 16 luglio 1995 tra nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00901, Parte 2, Serie A02, Anno 1995, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 9 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
AR TE TI MA ZI