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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 31/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2795/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2795/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMEI Parte_1 C.F._1 GIULIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TOMEI GIULIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI IORIO DANIELE e dell'avv. DI CP_1 P.IVA_1
IORIO SILVIA ( ) VIA GALLERIA KAROL WOJTYLA 24 SAN GIOVANNI C.F._2
TEATINO; , elettivamente domiciliato in VIA GALLERIA KAROL WOJTYLA 24 SAN
GIOVANNI TEATINOpresso il difensore avv. DI IORIO DANIELE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
sostiene che le cartelle azionate contro di lei 00000195379 e Parte_1
00000048947 con pignoramento presso l'INPS e già sospese dal giudice dell'esecuzione si riferiscano a crediti prescritti e non sono mai state ricevute;
per questo si oppone al pignoramento 50008876. La soget, che aziona titoli formati per la tassa rifiuti solidi urbani e contravvenzioni al codice della strada lamenta l'inammissibilità della opposizione avvenuta ad assegnazione compiuta e contro titoli regolarmente notificati ( cartelle di pagamento poi azionate con il pignoramento). Compiuta istruttoria con ordine di esibizione, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. L'impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 del c.p.c. e proposta, quindi, dinanzi al Giudice ordinario - a eccezione dell'ipotesi in cui non sia stato notificato al contribuente alcun atto presupposto e in cui il pignoramento rappresenti il primo atto in cui l'Ufficio manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un asserito credito. ( corte di Giustizia tributaria L'Aquila secondo grado, 27/2023). Infatti l'Ufficio ha depositato in primo grado copiosa documentazione a sostegno della prova delle notifiche degli atti presupposti a quello di pignoramento presso terzi, e a fronte di ciò parte contribuente si è limitata a generiche e astratte contestazioni senza censurare le singole notifiche. Venendo al merito, la opponente produce pagamenti per 79,59 euro tariffa smaltimento rifiuti terza rata avviso numero
90020080045120631 e 229,56 integrazione seconda e terza rata per 229,56 euro, anno 2006. La Tes_1 si riferisce al 2004; non pare che questi pagamenti possano essere riferiti all'annata. Le cartelle da 2-1 a 2-6 sono state azzerate, e in queste sono ricomprese comunque le due cartelle;
restano pertanto in Tes_1 discussione le cartelle 90020130003003870-900-000, per cui la prescrizione non è validamente eccepita per dimostrata precedente notifica;
come la cartella 90020130264028(?)80-900-008 e la cartella 90020160003100150-000-000, peraltro tutte riguardanti violazioni al codice della strada;
per queste la prescrizione, a fronte delle notifiche prodotte da non è stata ben eccepita. Ne consegue CP_1 che la opposizione va accolta, perché reiterate nel pignoramento malgrado fossero state azzerate, per le prime 6 cartelle ( da 2-1 a 2-6, come chiesto da e respinta per le sanzioni alle violazioni al CP_1 codice della strada. Non sarà pagato l'aggio attesa la grande confusione effettuata da che CP_1 comunque ha azionato due volte dei titoli, che già una prima volta erano stati sgravati.Si impone la compensazione delle spese di lite, attesa la soccombenza parziale, ed il fatto che il debitore comunque mai può essere considerato vittorioso in esecuzione ove il debito permanga, sia pur in misura inferiore per errore sostanzialmente di calcolo, per i titoli validi.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione la opposizione, e revoca la sospensione, dichiarando che il pignoramento presso terzi cesserà al raggiungimento della somma portata dalle cartelle relative a sanzioni per violazione del codice della strada, inserite nell'elenco in dettaglio ai punti 2,7, 2,8 e 2,9; limitatamente a tali cartelle respinge la opposizione;
con esclusione dell'aggio per il contribuente. Per le cartelle da 2-1 a 2-6 prende atto dello sgravio già effettuato da e pertanto accoglie la CP_1 opposizione. Spese di lite compensate.
Teramo, 29 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2795/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMEI Parte_1 C.F._1 GIULIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TOMEI GIULIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI IORIO DANIELE e dell'avv. DI CP_1 P.IVA_1
IORIO SILVIA ( ) VIA GALLERIA KAROL WOJTYLA 24 SAN GIOVANNI C.F._2
TEATINO; , elettivamente domiciliato in VIA GALLERIA KAROL WOJTYLA 24 SAN
GIOVANNI TEATINOpresso il difensore avv. DI IORIO DANIELE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
sostiene che le cartelle azionate contro di lei 00000195379 e Parte_1
00000048947 con pignoramento presso l'INPS e già sospese dal giudice dell'esecuzione si riferiscano a crediti prescritti e non sono mai state ricevute;
per questo si oppone al pignoramento 50008876. La soget, che aziona titoli formati per la tassa rifiuti solidi urbani e contravvenzioni al codice della strada lamenta l'inammissibilità della opposizione avvenuta ad assegnazione compiuta e contro titoli regolarmente notificati ( cartelle di pagamento poi azionate con il pignoramento). Compiuta istruttoria con ordine di esibizione, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. L'impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 del c.p.c. e proposta, quindi, dinanzi al Giudice ordinario - a eccezione dell'ipotesi in cui non sia stato notificato al contribuente alcun atto presupposto e in cui il pignoramento rappresenti il primo atto in cui l'Ufficio manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un asserito credito. ( corte di Giustizia tributaria L'Aquila secondo grado, 27/2023). Infatti l'Ufficio ha depositato in primo grado copiosa documentazione a sostegno della prova delle notifiche degli atti presupposti a quello di pignoramento presso terzi, e a fronte di ciò parte contribuente si è limitata a generiche e astratte contestazioni senza censurare le singole notifiche. Venendo al merito, la opponente produce pagamenti per 79,59 euro tariffa smaltimento rifiuti terza rata avviso numero
90020080045120631 e 229,56 integrazione seconda e terza rata per 229,56 euro, anno 2006. La Tes_1 si riferisce al 2004; non pare che questi pagamenti possano essere riferiti all'annata. Le cartelle da 2-1 a 2-6 sono state azzerate, e in queste sono ricomprese comunque le due cartelle;
restano pertanto in Tes_1 discussione le cartelle 90020130003003870-900-000, per cui la prescrizione non è validamente eccepita per dimostrata precedente notifica;
come la cartella 90020130264028(?)80-900-008 e la cartella 90020160003100150-000-000, peraltro tutte riguardanti violazioni al codice della strada;
per queste la prescrizione, a fronte delle notifiche prodotte da non è stata ben eccepita. Ne consegue CP_1 che la opposizione va accolta, perché reiterate nel pignoramento malgrado fossero state azzerate, per le prime 6 cartelle ( da 2-1 a 2-6, come chiesto da e respinta per le sanzioni alle violazioni al CP_1 codice della strada. Non sarà pagato l'aggio attesa la grande confusione effettuata da che CP_1 comunque ha azionato due volte dei titoli, che già una prima volta erano stati sgravati.Si impone la compensazione delle spese di lite, attesa la soccombenza parziale, ed il fatto che il debitore comunque mai può essere considerato vittorioso in esecuzione ove il debito permanga, sia pur in misura inferiore per errore sostanzialmente di calcolo, per i titoli validi.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione la opposizione, e revoca la sospensione, dichiarando che il pignoramento presso terzi cesserà al raggiungimento della somma portata dalle cartelle relative a sanzioni per violazione del codice della strada, inserite nell'elenco in dettaglio ai punti 2,7, 2,8 e 2,9; limitatamente a tali cartelle respinge la opposizione;
con esclusione dell'aggio per il contribuente. Per le cartelle da 2-1 a 2-6 prende atto dello sgravio già effettuato da e pertanto accoglie la CP_1 opposizione. Spese di lite compensate.
Teramo, 29 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
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