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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/12/2024, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6774/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
16.10.2024, assunto in decisione in data 9.12.2024 e vertente tra
(c.f. ) nato ad [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Pietro Fassi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Albino (BG), Via Roma n. 46;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Gianpaolo Caponi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sesto San Giovanni,
Viale f.lli Casiraghi n.9;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
1) la casa coniugale sita in Arcore (MB), via Calabria n. 44, di esclusiva proprietà della sig.ra , Parte_2 viene alla stessa assegnata con tutto quanto l'arreda;
2) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente ed anagrafica presso la madre. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre tutte le decisioni afferenti la straordinaria amministrazione andranno assunte congiuntamente;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
a) a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio dall'uscita da scuola sino alla domenica sera, prelevandoli e riaccompagnandoli presso l'abitazione materna. Durante le vacanze scolastiche, il fine settimana di competenza paterna potrà iniziare il venerdì sera o il sabato mattina il tutto tenendo conto anche delle esigenze e dei desideri manifestati dai minori;
b) visite infrasettimanali: nella settimana che termina che il week end di competenza materna, il padre terrà i figli il mercoledì, tendenzialmente a cena;
c) durante le vacanze estive, e trascorreranno con il padre tre settimane, di cui due al Per_1 Per_2 massimo consecutive, nel periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
d) durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano e così anche, alternati di anno in anno, il 31 dicembre / 01 gennaio, mentre il restante periodo delle vacanze natalizie sarà disciplinato secondo il calendario ordinario;
e) durante le vacanze pasquali: ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro;
f) ogni altro ponte, festività, periodo di vacanza, verrà ripartito tra i genitori secondo il principio dell'alternanza;
g) sono fatti salvi in ogni caso diversi accordi che i genitori dovessero di volta in volta assumere nell'interesse dei figli e tenuto conto dell'età dei ragazzi, delle loro esigenze e desideri;
4) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, il padre corrisponderà alla madre, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 300,00 (trecento) per ciascun figlio, per complessivi
€ 600,00 (seicento), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal secondo anno di percezione.
5) In merito alle spese straordinarie per e , ad eccezione di quanto previsto al successivo Per_1 Per_2 punto 6), porre a carico del padre il 50% delle spese straordinarie così individuate secondo il protocollo del
Tribunale di Monza:
a) spese straordinarie per cui non è previsto il preventivo accordo tra i genitori:
pagina 2 di 5 - spese scolastiche per iscrizioni alla scuola pubblica, libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno (anche in caso di scuola privata); per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso d'anno; gite di una giornata organizzate dalla scuola, assicurazioni scolastiche, spese di trasporto urbano per la scuola
(tessera autobus, treno o metro);
- lezioni private o corsi di recupero;
- le spese per l'iscrizione all'oratorio feriale e/o ai centri estivi;
- le spese per un'attività sportiva per figlio, oltre all'attrezzatura necessaria;
- spese mediche urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili;
- spese ortopediche, ortodontiche, ortodonzistiche, oculistiche e sanitarie in genere effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulle terapie specialistiche con privato;
apparati medici necessari e prescritti (esempio, occhiali);
b) spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori:
- iscrizioni e rette per scuole private;
rette e spese per alloggio dei figli fuori sede per motivi di studio;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola che prevedono più giorni di pernottamento;
- corsi di lingua, attività artistiche, ludiche, informatica, ulteriori corsi sportivi oltre a quello già concordato, viaggi di istruzione, vacanze senza genitori;
- spese per interventi chirurgici, spese ortopediche, ortodontiche, dentistiche, oculistiche e sanitarie in genere, non effettuati tramite il SSN, esami diagnostici privati, analisi cliniche private, in genere visite specialistiche private, cicli di psicoterapia;
- spese per l'acquisto di ciclomotore, autovetture, nonché quelle per il conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di circolazione, manutenzione;
All'uopo disporre che il genitore che intende sostenere una delle spese indicate, inoltri una specifica richiesta scritta all'altro. A tal fine, la richiesta potrà essere validamente avanzata a mezzo sms, whatsapp, email, possibilmente con un preavviso di almeno 15 giorni (salvo urgenze).
Entro 7 giorni dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno cinque giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento pagina 3 di 5 avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori ad € 200,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi versare prima dell'erogazione – i relativi costo per la quota di sua spettanza.
6) tenuto conto della distanza del luogo di residenza paterna, i genitori concordano che nel caso in cui si rendesse necessario per la gestione dei figli, ricorrere occasionalmente all'aiuto di terze persone (per esempio baby sitter), il relativo costo sarà interamente sostenuto dal padre;
7) l'assegno unico spettante per i figli e verrà percepito e trattenuto interamente dalla Per_1 Per_2 madre, mentre le detrazioni fiscali saranno al 100% a favore di;
Parte_2
8) i coniugi si danno reciproco assenso all'espatrio ed al conseguimento dei documenti validi a tal fine anche per i figli minori.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 26.7.2023 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (5.7.2023), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 11.7.2008 e , 21.5.2011) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 Per_2 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 16.10.2024, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Arcore in data 23.6.2010 (Atto n. 11, Parte II, Serie A del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Arcore), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Arcore, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12.12.2024
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
16.10.2024, assunto in decisione in data 9.12.2024 e vertente tra
(c.f. ) nato ad [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Pietro Fassi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Albino (BG), Via Roma n. 46;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Gianpaolo Caponi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sesto San Giovanni,
Viale f.lli Casiraghi n.9;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
1) la casa coniugale sita in Arcore (MB), via Calabria n. 44, di esclusiva proprietà della sig.ra , Parte_2 viene alla stessa assegnata con tutto quanto l'arreda;
2) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente ed anagrafica presso la madre. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre tutte le decisioni afferenti la straordinaria amministrazione andranno assunte congiuntamente;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
a) a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio dall'uscita da scuola sino alla domenica sera, prelevandoli e riaccompagnandoli presso l'abitazione materna. Durante le vacanze scolastiche, il fine settimana di competenza paterna potrà iniziare il venerdì sera o il sabato mattina il tutto tenendo conto anche delle esigenze e dei desideri manifestati dai minori;
b) visite infrasettimanali: nella settimana che termina che il week end di competenza materna, il padre terrà i figli il mercoledì, tendenzialmente a cena;
c) durante le vacanze estive, e trascorreranno con il padre tre settimane, di cui due al Per_1 Per_2 massimo consecutive, nel periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
d) durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano e così anche, alternati di anno in anno, il 31 dicembre / 01 gennaio, mentre il restante periodo delle vacanze natalizie sarà disciplinato secondo il calendario ordinario;
e) durante le vacanze pasquali: ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro;
f) ogni altro ponte, festività, periodo di vacanza, verrà ripartito tra i genitori secondo il principio dell'alternanza;
g) sono fatti salvi in ogni caso diversi accordi che i genitori dovessero di volta in volta assumere nell'interesse dei figli e tenuto conto dell'età dei ragazzi, delle loro esigenze e desideri;
4) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, il padre corrisponderà alla madre, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 300,00 (trecento) per ciascun figlio, per complessivi
€ 600,00 (seicento), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal secondo anno di percezione.
5) In merito alle spese straordinarie per e , ad eccezione di quanto previsto al successivo Per_1 Per_2 punto 6), porre a carico del padre il 50% delle spese straordinarie così individuate secondo il protocollo del
Tribunale di Monza:
a) spese straordinarie per cui non è previsto il preventivo accordo tra i genitori:
pagina 2 di 5 - spese scolastiche per iscrizioni alla scuola pubblica, libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno (anche in caso di scuola privata); per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso d'anno; gite di una giornata organizzate dalla scuola, assicurazioni scolastiche, spese di trasporto urbano per la scuola
(tessera autobus, treno o metro);
- lezioni private o corsi di recupero;
- le spese per l'iscrizione all'oratorio feriale e/o ai centri estivi;
- le spese per un'attività sportiva per figlio, oltre all'attrezzatura necessaria;
- spese mediche urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili;
- spese ortopediche, ortodontiche, ortodonzistiche, oculistiche e sanitarie in genere effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulle terapie specialistiche con privato;
apparati medici necessari e prescritti (esempio, occhiali);
b) spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori:
- iscrizioni e rette per scuole private;
rette e spese per alloggio dei figli fuori sede per motivi di studio;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola che prevedono più giorni di pernottamento;
- corsi di lingua, attività artistiche, ludiche, informatica, ulteriori corsi sportivi oltre a quello già concordato, viaggi di istruzione, vacanze senza genitori;
- spese per interventi chirurgici, spese ortopediche, ortodontiche, dentistiche, oculistiche e sanitarie in genere, non effettuati tramite il SSN, esami diagnostici privati, analisi cliniche private, in genere visite specialistiche private, cicli di psicoterapia;
- spese per l'acquisto di ciclomotore, autovetture, nonché quelle per il conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di circolazione, manutenzione;
All'uopo disporre che il genitore che intende sostenere una delle spese indicate, inoltri una specifica richiesta scritta all'altro. A tal fine, la richiesta potrà essere validamente avanzata a mezzo sms, whatsapp, email, possibilmente con un preavviso di almeno 15 giorni (salvo urgenze).
Entro 7 giorni dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno cinque giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento pagina 3 di 5 avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori ad € 200,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi versare prima dell'erogazione – i relativi costo per la quota di sua spettanza.
6) tenuto conto della distanza del luogo di residenza paterna, i genitori concordano che nel caso in cui si rendesse necessario per la gestione dei figli, ricorrere occasionalmente all'aiuto di terze persone (per esempio baby sitter), il relativo costo sarà interamente sostenuto dal padre;
7) l'assegno unico spettante per i figli e verrà percepito e trattenuto interamente dalla Per_1 Per_2 madre, mentre le detrazioni fiscali saranno al 100% a favore di;
Parte_2
8) i coniugi si danno reciproco assenso all'espatrio ed al conseguimento dei documenti validi a tal fine anche per i figli minori.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 26.7.2023 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (5.7.2023), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 11.7.2008 e , 21.5.2011) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 Per_2 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 16.10.2024, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Arcore in data 23.6.2010 (Atto n. 11, Parte II, Serie A del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Arcore), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Arcore, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12.12.2024
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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