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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/11/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3562/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. CORBINO FERDINANDO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
), nata il [...] a [...], difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. IACONO GABRIELLA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
OGGETTO
Divorzio/cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: che l'Ill.mo Tribunale di Ragusa adito voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il dott.
e la prof.ssa , ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 CP_1 competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni: 1) assegnazione definitiva al dott. della casa che fu coniugale, sita a Vittoria nella Pt_1
Montebello n. 160, già di proprietà esclusiva dell'odierno ricorrente e nel possesso esclusivo dello stesso da quando la prof.ssa ha lasciato il domicilio coniugale nel luglio 2019. 2) CP_1
Affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. In particolare, i genitori prenderanno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la bambina, quali a titolo esemplificativo quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni della stessa. La figlia minore sarà collocata prevalentemente presso la madre nell'abitazione sita a Modica nella via Avvocato Borrometi n.
3. Il dott. avrà diritto di Pt_1 avere con sé la figlia minore ogni qualvolta sarà possibile compatibilmente sia con i propri impegni lavorativi, sia con gli impegni scolastici e ricreativi di , sia con la distanza CP_2 esistente tra il luogo di residenza del ricorrente (Vittoria) e quello della figlia (Modica), e ciò anche tenuto conto del profondo legame affettivo che lega la figlia al padre. La durata e le modalità del diritto del dott. di avere con sé la figlia minore sarà concordata di volta in Pt_1 volta dai genitori sentita la figlia ormai quasi quattordicenne. Salvo quanto appena sopra, il dott.
avrà comunque diritto di avere con sé la figlia minore: a) per almeno tre giorni a Pt_1 settimana dal lunedì al venerdì per non meno di otto ore al giorno (escluso l'orario scolastico) e con almeno un pernottamento settimanale;
b) un fine settimana alternato (dalla mattina del sabato alla sera della domenica, compreso il pernottamento); c) nel periodo estivo: almeno tre settimane, di cui almeno due settimane consecutive;
d) nel periodo natalizio: ad anni alterni un anno il giorno della vigilia di natale (24 dicembre) ed il giorno di natale (25 dicembre), l'anno successivo il giorno della vigilia del capodanno (31 dicembre) e il primo dell'anno (01 gennaio); in ogni caso nel periodo delle feste natalizie per almeno cinque giorni consecutivi;
e) nel periodo pasquale: ad anni alterni un anno il giorno di pasqua, un anno il giorno del Lunedì dell'Angelo. Il ricorrente, inoltre, avrà diritto di trascorrere con la figlia il giorno del suo compleanno, anche insieme alla madre prof.ssa . CP_1
3) Il dott. si obbliga a corrispondere alla prof.ssa , a titolo di contributo per il Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia minore, un assegno mensile di euro 500,00 entro il giorno 05 di ogni mese, fino al compimento della maggiore età della figlia. Il dott. , inoltre, si obbliga a Pt_1 corrispondere alla prof.ssa il costo integrale di tutte le seguenti spese relative alla figlia CP_1 minore, fino al compimento della maggiore età della figlia: vestiario (compresi abbigliamento ordinario e cambi stagione); spese scolastiche (quali: tasse;
libri; materiale di corredo scolastico;
dotazione informatica imposta dalla scuola -pc, tablet, ecc.-; assicurazione scolastica;
gite; etc.); spese sanitarie;
corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature;
spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); babysitter. Il dott. , inoltre, si obbliga a corrispondere alla prof.ssa il costo delle Pt_1 CP_1 spese c.d. straordinarie, ossia quelle necessarie a soddisfare le esigenze saltuarie e imprevedibili della figlia minore, fino al compimento della maggiore età della figlia.
4) Al compimento della maggiore età della figlia , il dott. si obbliga a CP_2 Pt_1 versare il predetto contributo di mantenimento di euro 500,00 e tutte le spese di cui al superiore punto 3) direttamente in favore della figlia.
5) Ogni altra questione economica tra le parti definita.
6) Il tutto con il favore delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.
Per parte resistente: Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) Affidare ai sensi dell'art 337 quater c.c. in modo condiviso la figlia minore ad CP_2 entrambi i genitori , stabilendone la collocazione permanente presso l'abitazione della madre con ampio diritto di visita del padre da esercitare con le modalità indicate dal ricorrente in seno al ricorso introduttivo del giudizio;
2) onerare il ricorrente di corrispondere alla sig.ra il contributo di mantenimento nei CP_1 confronti della figlia minore pari a € 1500,00, rivalutabile come per legge, La predetta quantificazione corrisponde al principio di proporzionalità previsto dalle norme codicistiche considerate le rispettive capacità di reddito e le mutate esigenze economiche della figlia come meglio argomentate al punto 2. Il pagamento della somma suddetta dovrà essere versata dal dott entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Pt_1 sig.ra quale genitore collocatario. Disporre, in conformità alla differenza CP_1 reddituale sopra evidenziata, che le spese straordinarie relative alla minore siano attribute al 100% a carico del padre , come tra l'altro stabilito in sede di separazione, rimandando per la loro qualificazione al protocollo in uso al CNF;
3) disporre un assegno divorzile mensile, a favore della sig.ra di € 500,00 mensili CP_1 rivalutabile come per legge da corrispondersi con bonifico bancario presso il conto corrente della sig.ra con decorrenza dalla data della domanda giudiziale. CP_1
4 ) disporre che le somme da utilizzare per il pagamento del canone di locazione quantificate dal ricorrente in € 600,00 siano versate direttamente alla resistente che provvederà a garantire una abitazione stabile alla minore. In via istruttoria ex art 473 bis-2 c.p.c. e 210 c.p.c. e sulla base delle medesime norme codicistiche disporre ordine di esibizione degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni relativi al conto intrattenuto dal dott con la Pt_1 [...]
, muniti di apposita certificazione di conformità rilasciata dalla banca, poiché gli CP_3 estratti conto prodotti appaiono carenti di dati che ne impediscono una chiara lettura;
la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni mobili registrati, nonché di quote sociali del ricorrente . Assumere ogni altro accertamento previsto dalla norma in relazione alla condizione reddituale e patrimoniale del ricorrente o in subordine di essere autorizzata allo svolgimento della suddetta ricerca telematica tramite richiesta diretta di informazioni e di interrogazioni da rivolgere esclusivamente ai gestori delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari.
Con vittoria di spese documentate e compenso dell'avv. patrocinante come previsto dal D.M. n. 55/2014 e ss. mm oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% oltre cpa 4% e succ.occorrende
Richiesto il parere del Pubblico Ministero
IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 06.09.2008 a Modica, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Modica dell'anno 2008, al numero 43, parte II, serie A, ufficio II. Dall'unione è nata la figlia (24.01.2010). CP_2
Le parti si sono separate con un accordo di separazione personale a seguito di negoziazione assistita sottoscritto in data 27.03.2019; tra le condizioni di separazione il si è obbligato a Pt_1 corrispondere alla moglie la somma mensile di € 500,00 per il mantenimento della figlia, inoltre si è obbligato a sostenere per intero tutte le spese ordinarie e straordinarie relative alla figlia.
ha proposto ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio il Parte_1
06.12.2023; si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 11.03.2024. CP_1
All'udienza dell'11.04.2024 il Giudice ha sentito le parti e inutilmente tentato la conciliazione;
Ricorrono in primo luogo le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo normativamente prescritto risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine di legge deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione, ed in più avvalorata dalle contrapposte allegazioni delle parti;
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra le parti si desume quindi, e conclusivamente sul punto, dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni reciprocamente addotte nei rispettivi atti difensivi, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Non sorgono questioni sull'affidamento della figlia;
la stessa continuerà a vivere con la madre e potrà vedere il padre ogni volta che vorrà, essendo ormai prossima al sedicesimo anno di età.
Non sorgono questioni neppure sulla casa coniugale, che è rimasta nella disponibilità del ricorrente, proprietario esclusivo, come da accordo di separazione.
Va preso atto, inoltre, che il ricorrente si è volontariamente assunto l'obbligo di pagare la locazione dell'appartamento sito in Modica, via Avvocato Borrometi n. 3, ove vivono madre e figlia, oltre le utenze, fin quando la figlia non andrà all'università presso altra città (impegno coerente con l'accordo di separazione, nel quale il ricorrente si è assunto l'obbligo di provvedere al pagamento integrale delle spese, ordinarie e straordinarie, riferite alla figlia).
Resta da decidere la questione se sia dovuto o meno l'assegno divorzile in favore della resistente. "In tema di assegno divorzile, il criterio compensativo-perequativo, che deve guidare il giudice di merito nel riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore della parte economicamente più debole ed alla sua determinazione, richiede di valutare gli effetti e le conseguenze delle scelte operate dai coniugi durante il matrimonio e quindi di tenere in considerazione non solo le eventuali occasioni di lavoro mancate ma anche di apprezzare i vantaggi ottenuti da un coniuge, ricollegabili al contributo fornito dall'altro, in termini di supporto materiale e contributivo alla carriera(Cass. civ., Sez. I, 14/04/2023, n. 10016)." Peraltro, il contributo apportato dal coniuge alla vita comune va dimostrato e l'onere della prova grava proprio sul richiedente l'assegno, principio questo ribadito dalla Suprema Corte (Cass. civ., n. 27276/2021; Cass. civ., n. 27561/2021). I criteri fondanti su cui accertare la sussistenza del diritto a percepire detto assegno sono costituiti dalla non autosufficienza economica, insieme alla eventuale necessità di compensazione del particolare contributo fornito - alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi - durante la vita matrimoniale, dal coniuge richiedente, della cui prova questi è onerato e la prova non può essere presunta. Nella fattispecie in esame, la afferma che durante la vita coniugale si è occupata della casa CP_1
e della crescita della loro figlia;
afferma, inoltre, di aver ricevuto supplenze come docente di pianoforte, sebbene abbia rinunciato ad alcune di esse quando figlia era ancora in tenera età. Riferisce di aver partecipato, nel 2021, al concorso straordinario per la cattedra di strumento musicale, di aver superato il concorso e successivamente essere stata immessa a ruolo presso una scuola in provincia di Palermo, ma di aver rinunciato al ruolo, poiché non poteva contare sull'aiuto di nessun membro della famiglia per l'accudimento della figlia. Orbene, valutate le circostanze che precedono, non si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento di una componente assistenziale dell'assegno divorzile, poiché la , che oggi CP_1 lavora quale insegnante di sostegno, è stata nel tempo e continua ad essere pienamente in condizione di svolgere attività lavorativa. Contemporaneamente, ritiene il Collegio che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di una componente compensativa-perequativa dell'assegno divorzile;
non è dimostrata la circostanza che la disparità economica dei coniugi sia dipesa dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, essendo pacifico che, nel corso della vita matrimoniale, durata circa 11 anni, la abbia CP_1 sempre lavorato seppur con incarichi annuali. La stessa rinuncia ad occasioni lavorative e di crescita professionale (rinuncia al ruolo) è avvenuta dopo la separazione;
nell'accordo di separazione, inoltre, i coniugi si sono dichiarati economicamente autosufficienti.
In merito al mantenimento della figlia, va mantenuta la misura di € 500,00 mensili, tenuto conto che il padre si è assunto l'obbligo di pagare in misura integrale tutte le spese ordinarie e straordinarie per la figlia (dal vestiario alle spese sanitarie a quelle per l'istruzione, all'abitazione, ecc.).
Le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario tra e celebrato in data 06.09.2008 a Modica, Parte_1 CP_1 trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Modica dell'anno 2008, al numero 43, parte II, serie A, ufficio II.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune interessato di procedere all'annotazione della presente sentenza e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Affida la figlia ad entrambi i coniugi;
la stessa vivrà e coabiterà con la madre e potrà CP_2 vedere il padre ogni volta che vorrà.
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno Parte_1 CP_1 cinque di ogni mese, la somma di € 500,00 a titolo di assegno di mantenimento per la figlia CP_2
(da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT), oltre il 100% delle spese straordinarie,
[...] ivi comprese le spese per la locazione e le utenze dell'immobile in cui vive la figlia.
Rigetta la domanda di assegno divorzile della resistente.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 17/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. CORBINO FERDINANDO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
), nata il [...] a [...], difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. IACONO GABRIELLA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
OGGETTO
Divorzio/cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: che l'Ill.mo Tribunale di Ragusa adito voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il dott.
e la prof.ssa , ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 CP_1 competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni: 1) assegnazione definitiva al dott. della casa che fu coniugale, sita a Vittoria nella Pt_1
Montebello n. 160, già di proprietà esclusiva dell'odierno ricorrente e nel possesso esclusivo dello stesso da quando la prof.ssa ha lasciato il domicilio coniugale nel luglio 2019. 2) CP_1
Affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. In particolare, i genitori prenderanno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la bambina, quali a titolo esemplificativo quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni della stessa. La figlia minore sarà collocata prevalentemente presso la madre nell'abitazione sita a Modica nella via Avvocato Borrometi n.
3. Il dott. avrà diritto di Pt_1 avere con sé la figlia minore ogni qualvolta sarà possibile compatibilmente sia con i propri impegni lavorativi, sia con gli impegni scolastici e ricreativi di , sia con la distanza CP_2 esistente tra il luogo di residenza del ricorrente (Vittoria) e quello della figlia (Modica), e ciò anche tenuto conto del profondo legame affettivo che lega la figlia al padre. La durata e le modalità del diritto del dott. di avere con sé la figlia minore sarà concordata di volta in Pt_1 volta dai genitori sentita la figlia ormai quasi quattordicenne. Salvo quanto appena sopra, il dott.
avrà comunque diritto di avere con sé la figlia minore: a) per almeno tre giorni a Pt_1 settimana dal lunedì al venerdì per non meno di otto ore al giorno (escluso l'orario scolastico) e con almeno un pernottamento settimanale;
b) un fine settimana alternato (dalla mattina del sabato alla sera della domenica, compreso il pernottamento); c) nel periodo estivo: almeno tre settimane, di cui almeno due settimane consecutive;
d) nel periodo natalizio: ad anni alterni un anno il giorno della vigilia di natale (24 dicembre) ed il giorno di natale (25 dicembre), l'anno successivo il giorno della vigilia del capodanno (31 dicembre) e il primo dell'anno (01 gennaio); in ogni caso nel periodo delle feste natalizie per almeno cinque giorni consecutivi;
e) nel periodo pasquale: ad anni alterni un anno il giorno di pasqua, un anno il giorno del Lunedì dell'Angelo. Il ricorrente, inoltre, avrà diritto di trascorrere con la figlia il giorno del suo compleanno, anche insieme alla madre prof.ssa . CP_1
3) Il dott. si obbliga a corrispondere alla prof.ssa , a titolo di contributo per il Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia minore, un assegno mensile di euro 500,00 entro il giorno 05 di ogni mese, fino al compimento della maggiore età della figlia. Il dott. , inoltre, si obbliga a Pt_1 corrispondere alla prof.ssa il costo integrale di tutte le seguenti spese relative alla figlia CP_1 minore, fino al compimento della maggiore età della figlia: vestiario (compresi abbigliamento ordinario e cambi stagione); spese scolastiche (quali: tasse;
libri; materiale di corredo scolastico;
dotazione informatica imposta dalla scuola -pc, tablet, ecc.-; assicurazione scolastica;
gite; etc.); spese sanitarie;
corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature;
spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); babysitter. Il dott. , inoltre, si obbliga a corrispondere alla prof.ssa il costo delle Pt_1 CP_1 spese c.d. straordinarie, ossia quelle necessarie a soddisfare le esigenze saltuarie e imprevedibili della figlia minore, fino al compimento della maggiore età della figlia.
4) Al compimento della maggiore età della figlia , il dott. si obbliga a CP_2 Pt_1 versare il predetto contributo di mantenimento di euro 500,00 e tutte le spese di cui al superiore punto 3) direttamente in favore della figlia.
5) Ogni altra questione economica tra le parti definita.
6) Il tutto con il favore delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.
Per parte resistente: Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) Affidare ai sensi dell'art 337 quater c.c. in modo condiviso la figlia minore ad CP_2 entrambi i genitori , stabilendone la collocazione permanente presso l'abitazione della madre con ampio diritto di visita del padre da esercitare con le modalità indicate dal ricorrente in seno al ricorso introduttivo del giudizio;
2) onerare il ricorrente di corrispondere alla sig.ra il contributo di mantenimento nei CP_1 confronti della figlia minore pari a € 1500,00, rivalutabile come per legge, La predetta quantificazione corrisponde al principio di proporzionalità previsto dalle norme codicistiche considerate le rispettive capacità di reddito e le mutate esigenze economiche della figlia come meglio argomentate al punto 2. Il pagamento della somma suddetta dovrà essere versata dal dott entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Pt_1 sig.ra quale genitore collocatario. Disporre, in conformità alla differenza CP_1 reddituale sopra evidenziata, che le spese straordinarie relative alla minore siano attribute al 100% a carico del padre , come tra l'altro stabilito in sede di separazione, rimandando per la loro qualificazione al protocollo in uso al CNF;
3) disporre un assegno divorzile mensile, a favore della sig.ra di € 500,00 mensili CP_1 rivalutabile come per legge da corrispondersi con bonifico bancario presso il conto corrente della sig.ra con decorrenza dalla data della domanda giudiziale. CP_1
4 ) disporre che le somme da utilizzare per il pagamento del canone di locazione quantificate dal ricorrente in € 600,00 siano versate direttamente alla resistente che provvederà a garantire una abitazione stabile alla minore. In via istruttoria ex art 473 bis-2 c.p.c. e 210 c.p.c. e sulla base delle medesime norme codicistiche disporre ordine di esibizione degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni relativi al conto intrattenuto dal dott con la Pt_1 [...]
, muniti di apposita certificazione di conformità rilasciata dalla banca, poiché gli CP_3 estratti conto prodotti appaiono carenti di dati che ne impediscono una chiara lettura;
la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni mobili registrati, nonché di quote sociali del ricorrente . Assumere ogni altro accertamento previsto dalla norma in relazione alla condizione reddituale e patrimoniale del ricorrente o in subordine di essere autorizzata allo svolgimento della suddetta ricerca telematica tramite richiesta diretta di informazioni e di interrogazioni da rivolgere esclusivamente ai gestori delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari.
Con vittoria di spese documentate e compenso dell'avv. patrocinante come previsto dal D.M. n. 55/2014 e ss. mm oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% oltre cpa 4% e succ.occorrende
Richiesto il parere del Pubblico Ministero
IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 06.09.2008 a Modica, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Modica dell'anno 2008, al numero 43, parte II, serie A, ufficio II. Dall'unione è nata la figlia (24.01.2010). CP_2
Le parti si sono separate con un accordo di separazione personale a seguito di negoziazione assistita sottoscritto in data 27.03.2019; tra le condizioni di separazione il si è obbligato a Pt_1 corrispondere alla moglie la somma mensile di € 500,00 per il mantenimento della figlia, inoltre si è obbligato a sostenere per intero tutte le spese ordinarie e straordinarie relative alla figlia.
ha proposto ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio il Parte_1
06.12.2023; si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 11.03.2024. CP_1
All'udienza dell'11.04.2024 il Giudice ha sentito le parti e inutilmente tentato la conciliazione;
Ricorrono in primo luogo le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo normativamente prescritto risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine di legge deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione, ed in più avvalorata dalle contrapposte allegazioni delle parti;
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra le parti si desume quindi, e conclusivamente sul punto, dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni reciprocamente addotte nei rispettivi atti difensivi, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Non sorgono questioni sull'affidamento della figlia;
la stessa continuerà a vivere con la madre e potrà vedere il padre ogni volta che vorrà, essendo ormai prossima al sedicesimo anno di età.
Non sorgono questioni neppure sulla casa coniugale, che è rimasta nella disponibilità del ricorrente, proprietario esclusivo, come da accordo di separazione.
Va preso atto, inoltre, che il ricorrente si è volontariamente assunto l'obbligo di pagare la locazione dell'appartamento sito in Modica, via Avvocato Borrometi n. 3, ove vivono madre e figlia, oltre le utenze, fin quando la figlia non andrà all'università presso altra città (impegno coerente con l'accordo di separazione, nel quale il ricorrente si è assunto l'obbligo di provvedere al pagamento integrale delle spese, ordinarie e straordinarie, riferite alla figlia).
Resta da decidere la questione se sia dovuto o meno l'assegno divorzile in favore della resistente. "In tema di assegno divorzile, il criterio compensativo-perequativo, che deve guidare il giudice di merito nel riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore della parte economicamente più debole ed alla sua determinazione, richiede di valutare gli effetti e le conseguenze delle scelte operate dai coniugi durante il matrimonio e quindi di tenere in considerazione non solo le eventuali occasioni di lavoro mancate ma anche di apprezzare i vantaggi ottenuti da un coniuge, ricollegabili al contributo fornito dall'altro, in termini di supporto materiale e contributivo alla carriera(Cass. civ., Sez. I, 14/04/2023, n. 10016)." Peraltro, il contributo apportato dal coniuge alla vita comune va dimostrato e l'onere della prova grava proprio sul richiedente l'assegno, principio questo ribadito dalla Suprema Corte (Cass. civ., n. 27276/2021; Cass. civ., n. 27561/2021). I criteri fondanti su cui accertare la sussistenza del diritto a percepire detto assegno sono costituiti dalla non autosufficienza economica, insieme alla eventuale necessità di compensazione del particolare contributo fornito - alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi - durante la vita matrimoniale, dal coniuge richiedente, della cui prova questi è onerato e la prova non può essere presunta. Nella fattispecie in esame, la afferma che durante la vita coniugale si è occupata della casa CP_1
e della crescita della loro figlia;
afferma, inoltre, di aver ricevuto supplenze come docente di pianoforte, sebbene abbia rinunciato ad alcune di esse quando figlia era ancora in tenera età. Riferisce di aver partecipato, nel 2021, al concorso straordinario per la cattedra di strumento musicale, di aver superato il concorso e successivamente essere stata immessa a ruolo presso una scuola in provincia di Palermo, ma di aver rinunciato al ruolo, poiché non poteva contare sull'aiuto di nessun membro della famiglia per l'accudimento della figlia. Orbene, valutate le circostanze che precedono, non si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento di una componente assistenziale dell'assegno divorzile, poiché la , che oggi CP_1 lavora quale insegnante di sostegno, è stata nel tempo e continua ad essere pienamente in condizione di svolgere attività lavorativa. Contemporaneamente, ritiene il Collegio che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di una componente compensativa-perequativa dell'assegno divorzile;
non è dimostrata la circostanza che la disparità economica dei coniugi sia dipesa dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, essendo pacifico che, nel corso della vita matrimoniale, durata circa 11 anni, la abbia CP_1 sempre lavorato seppur con incarichi annuali. La stessa rinuncia ad occasioni lavorative e di crescita professionale (rinuncia al ruolo) è avvenuta dopo la separazione;
nell'accordo di separazione, inoltre, i coniugi si sono dichiarati economicamente autosufficienti.
In merito al mantenimento della figlia, va mantenuta la misura di € 500,00 mensili, tenuto conto che il padre si è assunto l'obbligo di pagare in misura integrale tutte le spese ordinarie e straordinarie per la figlia (dal vestiario alle spese sanitarie a quelle per l'istruzione, all'abitazione, ecc.).
Le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario tra e celebrato in data 06.09.2008 a Modica, Parte_1 CP_1 trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Modica dell'anno 2008, al numero 43, parte II, serie A, ufficio II.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune interessato di procedere all'annotazione della presente sentenza e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Affida la figlia ad entrambi i coniugi;
la stessa vivrà e coabiterà con la madre e potrà CP_2 vedere il padre ogni volta che vorrà.
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno Parte_1 CP_1 cinque di ogni mese, la somma di € 500,00 a titolo di assegno di mantenimento per la figlia CP_2
(da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT), oltre il 100% delle spese straordinarie,
[...] ivi comprese le spese per la locazione e le utenze dell'immobile in cui vive la figlia.
Rigetta la domanda di assegno divorzile della resistente.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 17/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti