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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5182 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile
R.G. 6593/2020
All'udienza collegiale del giorno 18/09/2025 ore 10:45
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Serafin Consigliere
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere Rel.
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti MARIANO PEPPINO;
presente
Appellato/i
DI Controparte_1
Avv./Avv.ti BECCARIA FRANCESCA;
presente
Parte_2
Avv./Avv.ti ;
*** Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi, e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta;
parte appellata segnala che esistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite, avendo aderito alla eccezione di difetto di giurisdizione.
La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura e che sarà allegata al presente verbale, di cui costituirà parte integrante.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dr.ssa Mariacristina Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c. e 275 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 6593/2020 TRA
Parte_3
(Avv. Peppino Mariano) PARTE APPELLANTE E
Controparte_2
(Avv. Carlo Innocenzo Frugoni)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_3
PARTE APPELLATA CONTUMACE OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 609/2020 emessa dal Tribunale di Velletri
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 609/20, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria Roma relativamente alla domanda proposta dal nei confronti del Parte_4 e dell' avente ad Controparte_4 Controparte_5 oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento n. 09720170187960425000 pervenuta all'amministrazione comunale, in data 20.11.2017, da Controparte_6
e relativa al contributo di € 55.485,00 di cui all'art. 3 del D.Lgs.Lgt. in
[...] data 1.9.1918, n. 1446, per le spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade consortili soggette al pubblico transito per l'anno 2017, oltre oneri di riscossione e diritti di notifica;
ha poi condannato l' al pagamento delle CP_7 spese processuali.
Il ha proposto appello e ha chiesto di riformare la sentenza Parte_3 impugnata e dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario e per l'effetto, disporre la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Velletri al fine di: “accertare e dichiarare illegittima la procedura di riscossione esattoriale esperita dal e CP_1 non sussistente e, comunque non provato, il medesimo credito anche per l'inosservanza e/o violazione della normativa relativa alle procedure ad evidenza pubblica ed anche per la violazione della normativa sulla contabilità generale dello Stato nella materia dei contratti, e, per l'effetto, annullare la cartella di pagamento n. 09720 170187960425000 della , e relativo al Controparte_6 contributo di € 55.485,00 di cui all'art. 3 del D.Lgs.Lgt. in data 1.9.1918, n. 1446 per le spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade consortili soggette al pubblico transito per l'anno 2017; c. accertare e dichiarare non sussistente, non dovuto e, comunque non provato, il medesimo credito e, per l'effetto, annullare la cartella di pagamento n. 09720170187960425000 pervenuto all'amministrazione comunale, a mezzo pec, in data 20.11.2017 della , Controparte_6
e relativo al contributo di € 55.845,00 di cui all'art. 3 del D.Lgs.Lgt. in data 1.9.1918, n. 1446 per le spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade consortili soggette al pubblico transito per l'anno 2017; Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
Il , costituitosi, non ha contestato la Controparte_8 fondatezza dell'appello sotto il profilo della giurisdizione (avendo interesse a trattare nel merito le doglianze del e ha concluso chiedendo la Parte_3 compensazione delle spese del presente giudizio.
ha optato per la contumacia. Controparte_6
Il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione pregiudiziale – sollevata dal
- di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, attesa la Controparte_2 chiara riconducibilità nell'ambito della competenza giurisdizionale assegnata al giudice tributario. E ha così motivato: “Il è un Controparte_2 CP_1 costituito per la manutenzione, la sistemazione e la ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918 n. 1446, convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473; l'art. 7 di tale decreto prevede che: “i contributi degli utenti si esigono nei modi e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli…. L'art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, ha poi stabilito che la costituzione dei consorzi previsti nel citato D. L. Lgt. per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria. Da tale quadro normativo deriva la indubbia natura tributaria dei contributi spettanti ai consorzi stradali obbligatori imposti ai proprietari per le spese relative all'attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti e da ciò consegue ulteriormente la devoluzione della giurisdizione del giudice tributario delle relative controversie, insorte dopo il 1° gennaio 2002, in applicazione dell'art. 2 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie”. Ha, poi, proseguito affermando che: “il , quale rappresentante la Parte_3 generalità dei cittadini esterni al comprensorio consortile che fanno o possono fare un uso ordinario delle strade consortili, è da ritenersi a tutti gli effetti “utente” delle strade essendo titolare di una servitù di uso pubblico sulle stesse che ex art. 825 c.c., rappresenta e costituisce un diritto reale (di transito) dal quale insorge l'obbligo di concorrere alle spese di sistemazione, manutenzione e ricostruzione delle stesse”.
Ha, pertanto, ritenuto infondato l'assunto del secondo il quale allo Parte_3 stesso non si applicherebbe (perché non sarebbe da qualificarsi “utente”) l'art. 7 del D.L. Lgt. 1446/1918 che al comma primo stabilisce: “I contributi degli utenti si esigono nei modi e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette mediante ruoli…”. Ha, quindi, concluso dichiarando “la giurisdizione del giudice tributario con conseguente condanna alle spese di parte attrice )”. Parte_3
La parte appellante ha censurato la sentenza esplicitando i seguenti motivi. Con il primo ”Erroneità e infondatezza della sentenza n. 609/2020 del Tribunale di Velletri, nella parte in cui dichiara la giurisdizione delle Commissioni Tributarie di Roma, il ha censurato la decisione del Giudice di Primo grado il Parte_3 quale, nel sostenere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, aveva confuso la posizione (non sovrapponibile) del con quella dei singoli consorziati Pt_3 considerandolo – al pari di questi ultimi – “utente del ”. CP_1
Con il secondo motivo l'appellante ha ribadito la richiesta di accertare “L'infondatezza della pretesa creditoria” del . CP_1
Questa Corte ha già deciso (cfr. i procedimenti R.G. 8362/18 e R.G. 7081/19 definiti rispettivamente con le sentenze n. 6668/19 e n. 8120/21) - tra le stesse parti – la questione preliminare di giurisdizione analogamente a quella proposta nel presente giudizio, con sentenza, altresì, come dedotto dalla stessa parte appellata, passata in giudicato. Il giudice d'appello già adito (cfr. sentenza 8120/2021) ha ritenuto che la procedura di riscossione adottata dai er la gestione delle strade vicinali ad “uso pubblico” CP_1 risultasse utilizzabile esclusivamente nei confronti dei consorziati tra i quali non rientrava il con la conseguenza che le somme eventualmente da Parte_3 esso dovute al non avevano natura di tributi e per il loro recupero andava CP_1 intrapreso il procedimento di cognizione dinanzi al giudice ordinario. In definitiva è stata dichiarata la giurisdizione del G.O.. Alla stregua di dette decisioni, definitivamente rese e alle quali ben può farsi rinvio per la risoluzione della analoga questione proposta nel presente giudizio tra le stesse parti (Cass. Ordinanza n. 29017/2021: “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione”), va anche nel presente giudizio dichiarata la giurisdizione del Giudice Ordinario, peraltro conformemente a quanto richiesto da entrambe le parti (cfr. adesione di parte appellata) che vanno rimesse avanti al Tribunale di Velletri ai sensi dell'art. 353 c.p.c. ratione temporis applicabile. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, stante la natura delle questioni dibattute e dell'adesione da parte del Controparte_9
(fin dalla comparsa di costituzione e risposta) all'appello proposto sulla questione preliminare di giurisdizione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara la giurisdizione del giudice Ordinario;
rimette le parti dinanzi al Tribunale di Velletri;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio
Roma, così deciso il 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino
Sezione V civile
R.G. 6593/2020
All'udienza collegiale del giorno 18/09/2025 ore 10:45
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Serafin Consigliere
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere Rel.
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti MARIANO PEPPINO;
presente
Appellato/i
DI Controparte_1
Avv./Avv.ti BECCARIA FRANCESCA;
presente
Parte_2
Avv./Avv.ti ;
*** Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi, e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta;
parte appellata segnala che esistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite, avendo aderito alla eccezione di difetto di giurisdizione.
La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura e che sarà allegata al presente verbale, di cui costituirà parte integrante.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dr.ssa Mariacristina Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c. e 275 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 6593/2020 TRA
Parte_3
(Avv. Peppino Mariano) PARTE APPELLANTE E
Controparte_2
(Avv. Carlo Innocenzo Frugoni)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_3
PARTE APPELLATA CONTUMACE OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 609/2020 emessa dal Tribunale di Velletri
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 609/20, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria Roma relativamente alla domanda proposta dal nei confronti del Parte_4 e dell' avente ad Controparte_4 Controparte_5 oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento n. 09720170187960425000 pervenuta all'amministrazione comunale, in data 20.11.2017, da Controparte_6
e relativa al contributo di € 55.485,00 di cui all'art. 3 del D.Lgs.Lgt. in
[...] data 1.9.1918, n. 1446, per le spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade consortili soggette al pubblico transito per l'anno 2017, oltre oneri di riscossione e diritti di notifica;
ha poi condannato l' al pagamento delle CP_7 spese processuali.
Il ha proposto appello e ha chiesto di riformare la sentenza Parte_3 impugnata e dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario e per l'effetto, disporre la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Velletri al fine di: “accertare e dichiarare illegittima la procedura di riscossione esattoriale esperita dal e CP_1 non sussistente e, comunque non provato, il medesimo credito anche per l'inosservanza e/o violazione della normativa relativa alle procedure ad evidenza pubblica ed anche per la violazione della normativa sulla contabilità generale dello Stato nella materia dei contratti, e, per l'effetto, annullare la cartella di pagamento n. 09720 170187960425000 della , e relativo al Controparte_6 contributo di € 55.485,00 di cui all'art. 3 del D.Lgs.Lgt. in data 1.9.1918, n. 1446 per le spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade consortili soggette al pubblico transito per l'anno 2017; c. accertare e dichiarare non sussistente, non dovuto e, comunque non provato, il medesimo credito e, per l'effetto, annullare la cartella di pagamento n. 09720170187960425000 pervenuto all'amministrazione comunale, a mezzo pec, in data 20.11.2017 della , Controparte_6
e relativo al contributo di € 55.845,00 di cui all'art. 3 del D.Lgs.Lgt. in data 1.9.1918, n. 1446 per le spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade consortili soggette al pubblico transito per l'anno 2017; Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
Il , costituitosi, non ha contestato la Controparte_8 fondatezza dell'appello sotto il profilo della giurisdizione (avendo interesse a trattare nel merito le doglianze del e ha concluso chiedendo la Parte_3 compensazione delle spese del presente giudizio.
ha optato per la contumacia. Controparte_6
Il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione pregiudiziale – sollevata dal
- di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, attesa la Controparte_2 chiara riconducibilità nell'ambito della competenza giurisdizionale assegnata al giudice tributario. E ha così motivato: “Il è un Controparte_2 CP_1 costituito per la manutenzione, la sistemazione e la ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918 n. 1446, convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473; l'art. 7 di tale decreto prevede che: “i contributi degli utenti si esigono nei modi e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli…. L'art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, ha poi stabilito che la costituzione dei consorzi previsti nel citato D. L. Lgt. per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria. Da tale quadro normativo deriva la indubbia natura tributaria dei contributi spettanti ai consorzi stradali obbligatori imposti ai proprietari per le spese relative all'attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti e da ciò consegue ulteriormente la devoluzione della giurisdizione del giudice tributario delle relative controversie, insorte dopo il 1° gennaio 2002, in applicazione dell'art. 2 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie”. Ha, poi, proseguito affermando che: “il , quale rappresentante la Parte_3 generalità dei cittadini esterni al comprensorio consortile che fanno o possono fare un uso ordinario delle strade consortili, è da ritenersi a tutti gli effetti “utente” delle strade essendo titolare di una servitù di uso pubblico sulle stesse che ex art. 825 c.c., rappresenta e costituisce un diritto reale (di transito) dal quale insorge l'obbligo di concorrere alle spese di sistemazione, manutenzione e ricostruzione delle stesse”.
Ha, pertanto, ritenuto infondato l'assunto del secondo il quale allo Parte_3 stesso non si applicherebbe (perché non sarebbe da qualificarsi “utente”) l'art. 7 del D.L. Lgt. 1446/1918 che al comma primo stabilisce: “I contributi degli utenti si esigono nei modi e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette mediante ruoli…”. Ha, quindi, concluso dichiarando “la giurisdizione del giudice tributario con conseguente condanna alle spese di parte attrice )”. Parte_3
La parte appellante ha censurato la sentenza esplicitando i seguenti motivi. Con il primo ”Erroneità e infondatezza della sentenza n. 609/2020 del Tribunale di Velletri, nella parte in cui dichiara la giurisdizione delle Commissioni Tributarie di Roma, il ha censurato la decisione del Giudice di Primo grado il Parte_3 quale, nel sostenere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, aveva confuso la posizione (non sovrapponibile) del con quella dei singoli consorziati Pt_3 considerandolo – al pari di questi ultimi – “utente del ”. CP_1
Con il secondo motivo l'appellante ha ribadito la richiesta di accertare “L'infondatezza della pretesa creditoria” del . CP_1
Questa Corte ha già deciso (cfr. i procedimenti R.G. 8362/18 e R.G. 7081/19 definiti rispettivamente con le sentenze n. 6668/19 e n. 8120/21) - tra le stesse parti – la questione preliminare di giurisdizione analogamente a quella proposta nel presente giudizio, con sentenza, altresì, come dedotto dalla stessa parte appellata, passata in giudicato. Il giudice d'appello già adito (cfr. sentenza 8120/2021) ha ritenuto che la procedura di riscossione adottata dai er la gestione delle strade vicinali ad “uso pubblico” CP_1 risultasse utilizzabile esclusivamente nei confronti dei consorziati tra i quali non rientrava il con la conseguenza che le somme eventualmente da Parte_3 esso dovute al non avevano natura di tributi e per il loro recupero andava CP_1 intrapreso il procedimento di cognizione dinanzi al giudice ordinario. In definitiva è stata dichiarata la giurisdizione del G.O.. Alla stregua di dette decisioni, definitivamente rese e alle quali ben può farsi rinvio per la risoluzione della analoga questione proposta nel presente giudizio tra le stesse parti (Cass. Ordinanza n. 29017/2021: “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione”), va anche nel presente giudizio dichiarata la giurisdizione del Giudice Ordinario, peraltro conformemente a quanto richiesto da entrambe le parti (cfr. adesione di parte appellata) che vanno rimesse avanti al Tribunale di Velletri ai sensi dell'art. 353 c.p.c. ratione temporis applicabile. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, stante la natura delle questioni dibattute e dell'adesione da parte del Controparte_9
(fin dalla comparsa di costituzione e risposta) all'appello proposto sulla questione preliminare di giurisdizione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara la giurisdizione del giudice Ordinario;
rimette le parti dinanzi al Tribunale di Velletri;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio
Roma, così deciso il 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino