Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 05/04/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. DIVORZIO FIGLI MINORI/NON AUTONOMI
Repubblica Italiana N. _______/______, R.G. DIV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 25.02.2025, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
Titolo di studio: diploma scuola superiore
Professione: operaia con l'Avv. Zaira Pagliara (Cod. Fisc. ) del Foro di Lecco C.F._2
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._3
residente in [...]U
Titolo di studio: licenza media inferiore
Professione: operaia con l'Avv. Zaira Pagliara (Cod. Fisc. ) del Foro di Lecco C.F._2
(anno 2016, atto n. 20, reg. stato civile, parte II, serie C) regime patrimoniale: comunione dei beni
SEPARAZIONE: separati consensualmente con verbale in data 15.06.2021, omologato con decreto del
29.06.2021, pubblicato in data 01.07.2021 n. cronol. 11066/2021 e successivo decreto di correzione errore materiale del 26.07.2021 cronol. n. 12718/2021
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] a [...] Persona_1
- nata il [...] a [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25.02.2025 hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) i continueranno a vivere separatamente con impegno a portarsi reciproco rispetto;
Pt_3
2) le Minori e - che manterranno residenza anagrafica presso la Madre in 22070 Per_1 Per_2
Casnate con RN (CO), Piazza Colombo, n.
7 - si intenderanno affidate, in via condivisa ad
entrambi i Genitori, con collocamento prevalente presso la madre e ampi tempi di cura
paterni, come meglio infra descritti: entrambe le Parti si occuperanno, dunque, investite della comune responsabilità genitoriale, delle scelte relative alla crescita ed all'educazione delle minori,
alla loro graduale assunzione di indipendenza e autonomia, nonché alle cure e alla sorveglianza dei loro rapporti affettivo-sentimentali-amicali. Oltre a ciò, saranno investite della comune responsabilità riguardante le decisioni relative a cure mediche e dentistiche, ivi compresa l'individuazione del Professionista, scelte scolastiche, religiose e viaggi all'estero. Tali decisioni saranno, pertanto, prese di comune accordo e in condivisione tra i due genitori e ciò fermo restando quanto previsto al paragrafo 5) del presente ricorso, in tema di spese straordinarie, in adesione al relativo Protocollo vigente presso codesto Tribunale. Fermo altresì restando quanto previsto dall'art. 337 ter c.c. in punto di esercizio separato della responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di collocamento, entrambi i ricorrenti saranno tenuti a riferire ed aggiornare prontamente l'altro genitore di tutto ciò che riguarda e che riguarderà
le minori in modo che possano, effettivamente, cogestire la genitorialità condivisa e, in caso di criticità, si impegnano a rinvenire insieme strumenti e metodi per la loro risoluzione. I ricorrenti concordano e si impegnano a fare in modo che le minori continuino ad intrattenere rapporti significativi con i Parenti di entrambi i rami genitoriali e con i rispettivi partners.
3) sul diritto/dovere di visita paterno, le vacanze estive, le festività ed i contatti telefonici le parti concordano che:
- visite ordinarie: il Sig. terrà con sé le minori per tre fine settimana al mese, riferiti alle prime Pt_2
due ed all'ultima settimana di ogni mese e ciò dal termine della scuola, nella giornata di venerdì,
ove si recherà a prenderle, sino alla domenica sera prima di cena alle ore 18.00/18.30, quando provvederà a riaccompagnarle presso l'abitazione della Sig.ra. . Il tutto con l'intesa che, Pt_1 nei venerdì di non frequentazione scolastica, i Genitori si organizzeranno volta per volta, cercando di suddividere equamente l'impegno di cura delle figlie. Le parti continueranno ad impegnarsi al fine di rinvenire eventuali accordi modificativi delle modalità d'incontro del Sig. con le Pt_2
Minori, allorché quest'ultime avanzassero il desidero di trascorrere più tempo insieme al padre.
Le Parti concordano sin da ora che per la scelta delle scuole medie delle minori verrà privilegiata la scuola che non prevederà la frequentazione nella giornata di sabato;
parimenti le parti si impegnano a rinvenire soluzioni conciliative qualora, per via dell'implementazione della distanza tra le rispettive abitazioni a seguito del trasferimento di residenza dell'uno o dell'altro genitore,
occorresse ridefinire i tempi di cura genitoriali e/o l'impegno dell'una e dell'altra parte rispetto all'accompagno delle minori in occasione delle visite paterne;
a tal proposito le parti si impegnano, in caso di trasferimento della residenza altrove (a seguito di nuova locazione o acquisto di immobile) a non superare la distanza attuale tra le rispettive abitazioni (possibilmente avvicinandosi tra loro o comunque non superando 5 Km di percorrenza stradale), così da garantire gli attuali tempi di cura delle minori;
- vacanze scolastiche estive: durante il periodo estivo le minori trascorreranno con ciascuno dei
Genitori due settimane consecutive, le quali dovranno essere concordate dalle Parti entro e non oltre il 10 maggio di ogni anno. Durante il periodo estivo le minori frequenteranno l'oratorio feriale di Cassago ZA per almeno una settimana e, in generale e come occorso sino ad ora, i genitori si alterneranno nella cura delle minori, anche avvalendosi dell'ausilio dei nonni;
- vacanze natalizie: le vacanze natalizie verranno concordate dai ricorrenti di anno in anno. In linea generale le parti convengono che le minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo che va dal 23 dicembre sino alle ore 18.00 del 30 dicembre oppure dalle ore 18.00 del 30
dicembre sino alla ripresa delle lezioni. Ai fini del calcolo dell'alternanza, si conviene che per l'anno 2025 il primo periodo sarà di competenza materna, mentre il secondo paterna. Salvo che il genitori abbiano deciso di trascorre detto periodo fuori casa, le minori trascorreranno la giornata del 24 e/o del 26 dicembre, dalle ore 9.00 sino alle ore 20.30, con il genitore presso il quale non saranno collocate nel primo dei periodi sopra individuati, nonché la giornata del 31 dicembre e/o del 1° gennaio con il genitore con il quale avranno trascorso il primo periodo;
- ponti pasquali e altre festività: fermo quanto previsto in punto di visite ordinarie e, dunque, a prescindere da colui che sarà il genitore collocatario nella settimana pre-pasquale, le minori trascorreranno, in via alternata di anno in anno con ciascun genitore, il fine settimana di pasqua, dalle ore 18.00 del venerdì santo sino alle ore 18.00 del lunedì dell'Angelo. Si conviene che il fine settimana pasquale relativo all'anno 2025 sarà di competenza della mamma;
tutte le altre festività
(XXV aprile, I maggio, 2 giugno, 8 dicembre, 1 novembre), oltre che i giorni di vacanza scolastica ad esse collegate, verranno trascorse dalle minori con il genitore al quale già competerà la visita ordinaria nel fine settimana (se ricadenti nei giorni di lunedì o venerdì). Se dette festività e/o vacanze dovessero ricadere nei giorni da martedì a giovedì, le predette verranno alternate tra genitori durante l'anno di riferimento;
- in ogni altro momento, diverso ed ulteriore rispetto a quelli sopra indicati, potranno - previo accordo tra le Parti e nel rispetto degli impegni di quest'ultime e delle minori - essere stabiliti giorni di visita aggiuntivi, con l'intesa che, nei rispettivi tempi di cura, tendenzialmente il genitore collocatario delegherà la cura delle minori ai propri familiari, senza ricorrere all'ausilio di baby sitter;
- contatti telefonici: le parti si impegneranno, anche in luoghi di vacanza, a garantire un contatto telefonico giornaliero tra le minori ed il genitore non collocatario, nonché ad aggiornare direttamente - tramite telefonata o messaggio whatsapp - l'altro genitore in merito a problematiche afferenti i loro bisogni ed eventuali imprevisti legati a ritardi e/o a problemi di trasporto;
- Comunione e Cresima Minori: le parti concordano sin d'ora che la cerimonia si terrà presso la parrocchia paterna ed il relativo banchetto verrà organizzato dal padre, in località scelta in autonomia, con amplia delega della madre sul punto, la quale si riserva di partecipare;
- il tutto fatto salvo diverso accordo tra i genitori in forma scritta, anche via e-mail o whatsapp, e con l'intesa che entrambi accompagneranno nei periodi di rispettiva competenza, Per_1 Per_2
presso le varie attività scolastiche, sportive o ricreative e, se necessario, ad eseguire controlli,
esami e visite mediche in genere e cureranno l'esecuzione dei compiti scolastici. Per visite mediche e controlli specialistici non routinari, i genitori si impegnano ad accompagnare insieme le minori. I ricorrenti si alterneranno equamente tra loro anche per i colloqui con le Insegnanti ed entrambi i genitori avranno le credenziali per l'accesso al registro scolastico ed al fascicolo sanitario;
4) il Sig. continuerà a provvedere al versamento alla Sig.ra - a titolo di contributo al Pt_2 Pt_1 mantenimento delle Figlie - dell'importo di € 400,00 (euro quattrocento/00), di cui € 200,00
(euro duecento/00) per ed € 200,00 (euro duecento/00) per oltre rivalutazione Per_1 Per_2 annuale ISTAT decorrente dal Febbraio 2027 e ciò entro il giorno 30 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario alle coordinate bancarie già rese note;
5) spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie: a partire dall'anno 2025, le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 60% per il padre e del 40% per la
madre secondo lo schema di cui al Protocollo adottato presso il Tribunale di Como in data
24.05.2018, di seguito riportato:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche
prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets
sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci
prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati
dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico
di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività
sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione
scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residente all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
i)
mensa scolastica;
spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di
recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo
prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri
familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti
territoriali);
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro,
boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e
indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail o whats- app con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante
l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) ai sensi delle Leggi fiscali e tributarie: I. il diritto di percepire l'Assegno Unico Universale continuerà a competere, come è stato sino ad ora, per il 50% a ciascuno dei ricorrenti II. ogni altra misura di welfare erogata dalla P.A. a sostegno dell'infanzia o dell'adolescenza o a eventuali sopravvenute fragilità dei figli (a titolo esemplificativo e non tassativo: bonus scuola, bonus psicologo, indennità mensile di frequenza, ecc..) competerà ad entrambi i genitori nella misura del
50%; III. salvo diverso accordo sulla specifica annualità fiscale, il diritto di dedurre/detrarre dal reddito le spese straordinarie deducibili/detraibili sostenute nell'interesse delle Figlie, al nominativo delle quali dovranno essere intestate tutte le fatture/ricevute, con l'espressa indicazione del codice fiscale dei predetti, competerà ai genitori nella misura corrispondente all'effettiva contribuzione (60% Padre – 40% madre);
In ogni caso, le parti dovranno reciprocamente sottoscrivere le dichiarazioni necessarie per l'ottenimento dei predetti benefici e comunque mettere a reciproca disposizione i documenti a tal fine necessari;
7) con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di aver già regolamentato tra loro ogni questione o rapporto economico-patrimoniale derivante dal vincolo matrimoniale o anche precedente al matrimonio e, adempiuto quanto quivi previsto, di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altro per nessun altro titolo, ragione o causa, anche sinora non dedotti
(ed eccezione delle spese straordinarie maturate nel gennaio 2025), dandosi reciprocamente atto che alla data di sottoscrizione del presente ricorso non vi sono pendenze economiche tra loro relative agli onori economici già previsti in sede separativa in favore delle minori;
8) i i dichiarano economicamente indipendenti e nulla, pertanto, è dovuto in favore dell'uno Pt_3
o dell'altra a titolo di contributo al mantenimento;
9) i coniugi si impegnano reciprocamente a rimettere ogni querela eventualmente sporta sino alla data di sottoscrizione del presente ricorso nei confronti dell'altro coniuge, oltre che ad accettare la relativa rimessione, impegnandosi altresì a non richiedere alcun eventuale risarcimento del danno in sede civile o penale, oltre che a segnalare alla competente autorità penale, eventualmente a conoscenza della vicenda familiare a seguito di esposto, l'avvenuta risoluzione del conflitto coniugale;
10) i coniugi si autorizzano reciprocamente a richiedere carta d'identità e passaporto per sé e per le minori, prevedendo per ciascuno la possibilità di portare e anche all'estero per Per_1 Per_2 vacanza di studio e previo avviso all'altra parte;
11) spese e competenze del presente procedimento saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
12) le Parti rinunciano sin d'ora alla impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 17.09.2016 in Casnate con
RN (CO), con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Casnate con RN
(anno 2016, atto n. 20, reg. stato civile, parte II, serie C) regime patrimoniale: comunione dei beni
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casnate con RN (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di
Nibionno (LC) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in COMO, il 4.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao