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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/06/2024, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 429/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna, composta dai seguenti magistrati: dott. Paola Montanari Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Maria Elena Taruffi Consigliere Ausiliario Relatore
Riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 429/2016, assunta in decisione all'udienza collegiale del 07.06.2022
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._4 Parte_1
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna, Via Irnerio n. 5 C.F._1
APPELLANTI
E
(C.F. ), rappresentata e difesa in proprio ed CP_1 C.F._5
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via Irnerio n. 5
APPELLATA
E
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE in punto a: appello sentenza n. 2261/2015 del Tribunale di Bologna, emessa in data 30.06.2015 e pubblicata in data 15.07.2015 pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato ritualmente note di precisazione delle conclusioni riportandosi ai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 30/11/2012, la signora conveniva in CP_1
giudizio, avanti al Tribunale di Bologna, il per sentir Controparte_3 dichiarare la nullità e/o l'annullabilità di delibere assunte nel corso dell'Assemblea condominiale del
31/10/2012 relative all'approvazione del bilancio consuntivo, all'imputazione all'attrice di spese ritenute non dovute, già sostenute e da sostenere, per interventi relativi alla canna fumaria, la cui parte terminale “sbuca” sul balcone di sua proprietà, e all'approvazione di lavori nella proprietà dell'attrice senza il suo consenso per la realizzazione di una nuova parte terminale della canna fumaria, appartenente ai proprietari degli appartamenti sottostanti, da collocare in posizione diversa da quella attuale.
Il giudizio veniva iscritto a R.G. al n. 19414/2012.
A sostegno della propria domanda l'attrice deduceva:
- di essere stata convocata all'assemblea condominiale ordinaria in prima convocazione per la data
30/10/2012 ed in seconda convocazione per il giorno 31/10/2012 per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno: 1) decisioni per canna fumaria e del Condominio, decisioni per Org_1
rumori causa motori compressori;
2) approvazione preventivo di spesa per intubazione canna fumaria condominiale;
3) approvazione consuntivo spese esercizio 2011-2012; 4) nomina o conferma amministratore;
5) approvazione spese preventivo 2012-2013; 6) approvazione preventivo spese per sostituzione tappeto dell'ascensore 7) eventuali e varie;
- che l'avviso di convocazione non conteneva i preventivi di cui si sarebbe dovuto discutere e deliberare né venivano presentati prima dell'assemblea;
- che , per il tramite del suo delegato, si opponeva alla approvazione del CP_1 consuntivo poiché non vi erano stati riportati i versamenti dalla medesima eseguiti e precisamente: €.
687,41 con bonifico del 28/01/2012 (1° rata acconto 2011/2012); €. 224,48 con bonifico del
30/01/2012 (II rata acconto 2011/2012); €. 224,48 con bonifico del 18/10/2012 (III rata acconto
2011/2012); €. 45,05 con bonifico del 30/01/2012 (differenza spese assicurazione fabbricato);
- che a fronte delle prova degli eseguiti versamenti l'Amministratrice si riservava di verificare gli importi e di riportare eventualmente la differenza nel prossimo esercizio;
- che, sempre in merito all'approvazione del bilancio consuntivo, il delegato della sig.ra CP_1 contestava l'inserimento di somme imputate a titolo di spese personali per “intervento canna fumaria
pagina 2 di 19 muratore”, “assistenza per videoispezione, riunione straordinaria , “videoispezione e Org_2 relazione ”, avendo ritenuto erroneamente l'Amministratrice di suddividere tali Organizzazione_3
spese fra i condomini presunti proprietari, fra cui la sig.ra che invece ne contestava la CP_1 proprietà, l'interesse e l'utilità dichiarandosi estranea poiché interventi non di sua competenza;
- che, nonostante le indicate contestazioni, l'Assemblea procedeva con l'approvazione, senza verbalizzare i condomini votanti, astenuti o contrari;
- che solo successivamente la sig.ra verificava che nel preventivo di CP_1 Controparte_4
incaricata per gli interventi sulla canna fumaria, era prevista la prosecuzione in linea retta della
[...] canna fumaria attraverso un foro nel pavimento del balcone della proprietà e per un'altezza CP_1
pari a mt.
3.5 dal piano di calpestio.
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto di ogni e qualunque CP_2
richiesta attrice, formulando altresì domanda riconvenzionale, volta a far dichiarare il condotto che termina sul balcone di parte comune dell'edificio nonché per accertare l'obbligo CP_1
della stessa di consentire l'accesso nel suo appartamento, all'ultimo piano dello stabile, per eseguire anche al suo interno i lavori necessari al ripristino del condotto comune, sostenendone le relative spese.
Il rappresentava che la necessità dell'intervento era giustificata dalla mancata CP_2
rispondenza del condotto di aspirazione dei vapori di cottura alle normative vigenti;
difatti, la canna non era idonea alla funzione di esalazione a causa di ostruzioni varie di pietrisco a diverse altezze, che ne alteravano il passaggio e impedivano il flusso delle fumane;
in particolare si evidenziava un flusso non regolare a causa di “curva e controcurva della canna all'ultimo piano non conforme ad un regolare uso della stessa” (vd. Relazione 10/12/2012 dell'Ing. – fascicolo 1° Persona_1 grado). Il convenuto a fondamento dell'urgenza dell'esecuzione delle opere di CP_2
intervento produceva lettera della di Bologna, inviata al e per Parte_5 Org_4 conoscenza all'Amministratore del Condominio, ove si rilevava la necessità di eseguire i lavori sul condotto collettivo nonché successiva ordinanza del del 29/01/2013, notificata Org_4 all'Amministratore del Condominio, con la quale si ordinava entro 30 gg. dalla notifica l'esecuzione dei lavori di intervento onde evitare gravi rischi per la sicurezza delle persone presenti nello stabile.
Con atto di citazione notificato il 02/05/2013 la sig.ra conveniva nuovamente in CP_1
giudizio il per chiedere – previa riunione del procedimento Controparte_3
incardinato con la causa già pendente ed iscritta R.G. 19414/12 – che venissero dichiarate nulle e o annullabili le deliberazioni dell'Assemblea condominiale convocata in seconda convocazione per il
21/03/2013 relative all'approvazione di preventivi e alla ripartizione di spese per interventi che il pagina 3 di 19 intendeva effettuare sulla canna fumaria appartenente ai proprietari degli CP_2 appartamenti sottostanti a quello dell'attrice per realizzare una nuova parte terminale del condotto nella proprietà di in posizione diversa da quella attuale;
che venissero dichiarate non CP_1 imputabili all'attrice eventuali future spese deliberate per interventi sul condotto;
che venisse dichiarata illegittima la decisione di acquisto di targhette da apporre nell'atrio e non dovute le relative spese.
Il secondo giudizio veniva iscritto a R.G. al n. 8444/2013.
A sostegno della propria domanda l'attrice deduceva:
- di essere stata convocata all'assemblea condominiale straordinaria in prima convocazione per la data 20/03/2013 ed in seconda convocazione per il giorno 21/03/2013 per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno: 1) approvazione preventivo spese canna esalazione odori per n. 6 appartamenti;
2) decisione in merito se possibile assegnare all di una canna fumaria pere Organizzazione_5
esalazioni odori;
3) eventuali e varie;
- che in realtà l'assemblea si era svolta in data 22/03/2013 come risultava dal verbale inviatole in data 03/04/2013;
- che l'avviso di convocazione non conteneva i preventivi sui quali si sarebbe dovuto deliberare né detti preventivi venivano inviati unitamente al verbale di assemblea;
- che l'assemblea all'unanimità deliberava di affidare il lavoro di intubazione canne alla di muratura all'impresa edile , deliberando altresì Parte_6 Org_6 che “la spesa verrà divisa in parti uguali per le 6 unità a cui la canna è dedicata”;
- che l'Assemblea autorizzava il sig ad acquistare per il targhette non Pt_3 CP_2 meglio identificate necessarie per l'atrio e per le scale, argomento del tutto assente nell'ordine del giorno inviato per la convocazione.
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo la riunione della causa al CP_2
procedimento n. 19414/12 R.G. pendente fra le stesse parti e precedentemente instaurato, e, nel merito, il rigetto delle domande proposte dall'attrice, con vittoria di spese.
L'attrice eccepiva la irregolarità del mandato rilasciato al difensore del CP_2 dall'Amministratrice in carica, in assenza di una specifica delibera Assembleare neanche come ratifica dell'operato di quest'ultima.
Con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. instaurato in corso di causa all'interno del primo procedimento instaurato, R.G. 19414/12, il ricorreva al Tribunale chiedendo che, “svolta ogni CP_2
necessaria indagine, attraverso anche, all'occorrenza, la ammissione di Consulenza Tecnica
d'Ufficio”, il Giudice emettesse “in via d'urgenza provvedimento che imponga a di CP_1
pagina 4 di 19 consentire l'accesso nel suo appartamento situato all'ultimo piano della colonna dell'edificio di
Bologna, via Irnerio n. 5 interessata al “condotto collettivo” in oggetto, per potere eseguire, anche all'interno dello stesso, i lavori necessari a ripristinare le condizioni del detto “collettore” secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Con ogni conseguente pronuncia di legge. E con vittoria di spese”.
Costituitasi in giudizio , chiedeva l'integrale rigetto delle richieste di parte CP_1
ricorrente non sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, previo, ove ritenuto necessario, espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio cautelare.
Il Giudice di primo grado, preso atto delle difese svolte dalle parti in causa, con ordinanza datata
25/07/2013 disponeva la consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale CTU l'ing. Persona_2 affinché verificasse l'attuale percorso della canna fumaria, la destinazione d'uso, le utenze della stessa, la qualità delle immissioni in essa, l'epoca alla quale, certamente o verosimilmente, risale lo stato attuale, lo stato originario e a chi fosse imputabile ogni eventuale alterazione del percorso del condotto in questione rispetto a quello originario, determinandone l'epoca; il CTU doveva inoltre verificare se quanto emerso dalla relazione 24/09/2012 della (doc. 2 Organizzazione_7
ricorrente), costituisse una condizione di illegalità del tracciato e se fosse o meno CP_2
possibile mantenerlo fermo con gli opportuni accorgimenti tecnici, tali da ricondurlo al rispetto delle norme di settore e se la proprietà potesse usufruire o meno, della canna fumaria nel rispetto CP_1
della normativa tecnica di settore. Infine, il CTU avrebbe dovuto descrivere le opere eventualmente necessarie per ricondurre a legalità tecnica e normativa la canna fumaria, avendo cura di optare per la soluzione che fosse in assoluto la più rispettosa dello stato attuale o che comunque comportasse il minor aggravio possibile per la proprietà CP_1
Nominati i consulenti di parte e svolte le indagini peritali, il CTU nominato depositava la perizia in data 16/01/2014.
Le parti depositavano altresì le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. c. VI per entrambi i giudizi incardinati.
All'esito dell'udienza tenutasi in data 27/02/2014, ove si svolgevano, contestualmente, le udienze già fissate per i procedimenti R.G. 19414/2012 e R.G. 8444/2013 e per il procedimento cautelare in corso di causa R.G. 19414-1/12, il Giudicante di primo grado riuniva il procedimento R.G. 8444/2013 al procedimento R.G. 19414/2012, precedentemente instaurato, rigettando l'istanza cautelare proposta dal in assenza del requisito del periculum in mora ed in quanto non emergeva uno CP_2
status quo imputabile all'attività materiale recente della convenuta residente rinviando la CP_1
pagina 5 di 19 liquidazione delle spese alla definizione del giudizio di merito.
Con ordinanza emessa fuori udienza in data 28/02/2014, il Giudice di primo grado non ammetteva la prova orale richiesta da parte attrice e disponeva l'acquisizione al procedimento di merito della CTU espletata nella fase cautelare ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15/01/2015.
Con la sentenza 2261/2015, emessa in data 30/06/2015 e pubblicata in data 15/07/2015, il Tribunale annullava sia la delibera assembleare del 31/10/2012 che la delibera assembleare del 21/03/2013, entrambe “limitatamente ai punti e alle ragioni indicate in parte motiva”; rigettava la domanda riconvenzionale del , ponendo a carico di quest'ultimo il pagamento in favore di CP_2
sia delle spese di lite, liquidate in €. 24.957,80 oltre accessori di legge che delle CP_1 spese vive, liquidate complessivamente in €. 6.866,05 comprensive anche del compenso tecnico del consulente di parte, ponendo definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU.
Il Tribunale, per quanto qui di interesse, riteneva:
- pacifico, oltre che documentalmente provato, che avesse provveduto al CP_1 versamento di €. 1.182,42 oltre ad €. 232,69 per spese straordinarie, non integralmente inserite nel bilancio consuntivo non per la dedotta tardività dei pagamenti ma per avere l'Amministratore provveduto alla rendicontazione anticipatamente rispetto alla data di chiusura dell'esercizio;
- illegittima l'imputazione all'attrice della quota di €. 190,11 relativa alle spese per “intervento canna fumaria muratore”, “assistenza per videoispezione, riunione straordinaria Raccagni”,
“videoispezione e relazione ”, spese ripartite in parti uguali ai condomini Organizzazione_3
proprietari degli appartamenti dal primo al sesto piano, senza tener conto che solo alcuni di essi sono comproprietari del condotto per esalazione dei fumi di cottura, come era emerso dalla consulenza tecnica che, svolta nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. in corso di causa ed acquisita agli atti, aveva rilevato: 1) che insiste servitù sul fondo di proprietà con collocazione della parte CP_1 terminale del condotto nell'attuale posizione da almeno 50 anni;
2) che ha canne CP_1
fumarie autonome e non può utilizzare il condotto in quanto il collegamento dalla sua cucina è impedito dalla presenza di una trave, essendo l'immobile dell'attrice collocato all'ultimo piano sottotetto del fabbricato condominiale;
- che la delibera assembleare del 31/10/2012 è nulla nella parte in cui incide sui diritti di proprietà esclusiva della in quanto la modifica della traiettoria del condotto di CP_5 CP_1
evacuazione dei vapori, e specificatamente della parte terminale che sarebbe dovuta proseguire in linea retta, avrebbe reso più gravosa la servitù già esistente e avrebbe comportato l'inutilizzabilità del piccolo balcone;
pagina 6 di 19 - che la data dell'effettiva assemblea, ritualmente impugnata, è quella del 21/03/2013 e che il ha pacificamente ammesso essersi trattato di un refuso dovuto al passaggio dalla CP_2 grafia manuale a quella meccanografica del verbale condominiale sicché, riconosciuto l'errore commesso in sede di trascrizione e non residuando utilità concreta se non in termini di rettifica materiale, in assenza di vizio patologico dell'atto e ritenuta cessata la materia del contendere sulla specifica questione, il doveva ritenersi soccombente virtuale;
CP_2
- che la delibera assembleare del 21/03/2013 è annullabile poiché incide su un soggetto non partecipante alla comunione in quanto , estranea alla proprietà della canna CP_1
fumaria, non deve sostenere alcuna spesa né è obbligata a partecipare alle decisioni relative alla stessa;
- che la delibera assembleare del 21/03/2013 è annullabile anche per quanto attiene all'approvazione relativa all'acquisto delle targhette da apporre nell'atrio delle scale, non solo perché non era stata inserita nell'ordine del giorno, ma anche perché il verbale non specifica nulla a riguardo né il materiale, la quantità, il costo;
- che non vi sono gli estremi per l'invocata pronuncia ex art. 96 c.p.c. in quanto il CP_2
si era legittimamente avvalso della presunzione secondo cui il condotto fosse condominiale, circostanza poi smentita dall'attrice che ha fornito la prova contraria;
- che respinta la domanda riconvenzionale, ogni questione relativa all'assenza di mandato al difensore costituito per il era travolta dal rigetto;
CP_2
- che le spese, comprese quelle per la fase di mediazione unitamente alle spese di CTU e di CTP, venivano poste integralmente a carico del soccombente adottando per la liquidazione i CP_2
criteri esposi nella nota spese di parte attrice, condividendone le valutazioni in termini di difficoltà media, complessità della questione e molteplicità dei procedimenti.
Proponevano appello con atto di citazione notificato in data 15/02/2016 i sig.ri Parte_1
, , E , in
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_7 qualità di condomini del , chiedendo “ - previa rimessione in CP_2 Controparte_3 istruttoria per rinnovo della CTU al fine di accertare l'irrealizzabilità della proposta del CTU di primo grado e la necessità d'intervenire e le sue modalità, comunque per tutti i motivi esposti in narrativa;
in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Bologna n. 2261/2015 del
30/06/15, pubblicata il 15/07/15, revocare le declaratorie, i provvedimenti e le statuizioni ivi contenute e per gli effetti:
- dichiarare e confermare l'assoluta e totale validità delle delibere assembleari del 31/10/2012 e del
21/03/2013;
- dichiarare che il condotto collettivo per l'evacuazione dei vapori cottura collocato nel Condominio
pagina 7 di 19 di via Irnerio n. 5 – Bologna, rientra fra le parti comuni dell'edificio, e conseguentemente, dichiarare ed affermare l'obbligo dell'attrice di consentire l'accesso nell'appartamento di sua CP_1 proprietà, all'ultimo piano dello stabile, al fine di poter eseguire, anche all'interno dello stesso, i necessari lavori e altresì, dichiarare ed affermare il suo obbligo a sostenere i relativi oneri di spesa nella misura alla stessa spettante;
- condannare a restituire al Condominio tutte le somme dallo stesso nel frattempo CP_1 corrispostele o eventualmente corrisposte in forza dell'impugnata sentenza, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dall'esborso al saldo.
Con vittoria di spese, compensi di entrambi i gradi di giudizio, 15% per spese generali, spese CTU come liquidate e spese CTP come da fattura unita alla nota delle spese legali del giudizio di primo grado, IVA e CPA come per legge.“
Gli appellanti nello specifico articolavano otto motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta , che chiedeva, in CP_1
via preliminare, dichiarare erroneamente indicato il valore del presente giudizio in euro 26.000,00 a fronte di un effettivo valore indeterminabile, disponendone la regolarizzazione;
in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli appellanti e per l'effetto dichiarare improcedibile l'appello, con conferma integrale della sentenza impugnata e vittoria delle spese del grado;
in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis c.p.c., con conferma integrale della sentenza impugnata e vittoria delle spese del grado;
in via preliminare subordinata e istruttoria, disporre l'acquisizione dei fascicoli dei procedimenti di primo grado R.G. 19414/2012 e 8444/2013 e del procedimento cautelare ex art. 700
c.p.c. R.G. 19414-1/2012 e del successivo procedimento di reclamo R.G. 4397/2014 nonché rigettare la richiesta di rimessione in istruttoria della causa per rinnovo della CTU e comunque dichiarare non ammissibile il quesito posto dalla controparte;
in via principale nel merito, rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
in via subordinata di merito, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, integralmente per esteso trascritte.
Con provvedimento del 29/07/2020 veniva fissata la trattazione del procedimento con la modalità prevista dall'art. 221, quarto comma, D.L. 34/2020, aggiunto dalla Legge di conversione 17 luglio
2020 n. 77, con l'invito ai difensori delle parti al deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti depositavano ritualmente le suddette note e la causa veniva assunta in decisione nella Camera di Consiglio del 29/09/2020 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Con successivo provvedimento del 13/07/2021, rilevato che la deliberazione ex artt. 352 e 276 c.p.c.
pagina 8 di 19 era impedita non potendovi procedere gli stessi giudici avanti i quali sono state precisate le conclusioni poiché nel frattempo si è verificato il pensionamento di uno di essi, la causa veniva rimessa sul ruolo e, contestualmente, veniva fissata l'udienza del 19/10/2021 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 19/10/2021, resa a scioglimento di riserva assunta in pari data, il Collegio “rilevato che l'appello è stato proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che ha annullato due delibere assembleari del in Bologna e che la sentenza in questione ha, Controparte_3
altresì, pronunciato in ordine a diritti reali inerenti una canna fumaria, destinata alla evacuazione di
fumi e vapori di cottura degli appartamenti in condominio, alle modificazioni da apportare a tale impianto e alla attribuzione degli oneri conseguenti, posto che gli appellanti con l'impugnazione della detta sentenza, hanno chiesto alla Corte di Appello di dichiarare la validità delle delibere in questione, la proprietà comune della detta canna fumaria, l'obbligo della appellata di consentire
l'accesso nel suo appartamento per eseguire i lavori di modifica del condotto, ponendo a suo carico i relativi oneri pro quota, nonché, infine, di condannarla a restituire al le Controparte_3
somme alla stessa corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, ritenuto, quindi, che, considerate le domande proposte in giudizio, ai sensi del disposto dell'art. 102 c.p.c. la sentenza debba essere emessa nel contraddittorio con il convenuto, rimasto soccombente in primo CP_2
grado, e che, comunque, anche alla luce di quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione con la sentenza
n. 2859/2016, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., l'atto di impugnazione debba, quindi, essere notificato anche al in Bologna nei cui confronti è stata emessa la sentenza Controparte_3 impugnata”, ordinava agli appellanti di integrare il contraddittorio nei confronti del
[...] in BOLOGNA, notificando l'atto di impugnazione nel rispetto dei termini di Controparte_3
cui all'art. 163 bis c.p.c., e rinviava la causa per il proseguimento del giudizio all'udienza del
07/06/2022, riservato ogni provvedimento.
Integrato il contraddittorio nei confronti del , con provvedimento del 14/03/2022 CP_2
veniva fissata la trattazione del procedimento con la modalità prevista dall'art. 221, quarto comma,
D.L. 34/2020, aggiunto dalla Legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, con l'invito ai difensori delle parti al deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti depositavano ritualmente le suddette note e la causa, previa designazione di altro Consigliere relatore, veniva assunta in decisione nella Camera di Consiglio del 07/06/2022 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli appellanti sollevata dalla difesa dell'appellata, che pur riconoscendo che i singoli condomini abbiano titolo per pagina 9 di 19 esperire i mezzi di impugnazione nei confronti di una sentenza sfavorevole per il , CP_2 ritiene che tale principio non possa trovare applicazione “quando la controversia abbia ad oggetto
l'impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale che tendono a soddisfare esigenze collettive della gestione del servizio comune” (pag. 20-21 comparsa di costituzione in appello).
Rileva altresì l'appellata che è inconferente la doglianza, neppure mai prima sollevata, di perdita di valore delle singole unità immobiliari appartenenti alla colonna verticale in cui è collocato il condotto di esalazioni fumi per eventuale perdita di abitabilità in conseguenza della irregolarità del condotto;
in ogni caso la questione interesserebbe esclusivamente i sig.ri e Pt_1
ma non e proprietari di appartamenti collocati in altra colonna, Parte_2 Pt_3 Pt_4
non interessati dal condotto per cui è causa. Sulle spese legali, poi, rileva che si riferiscono a ben tre procedimenti e che la complessiva cifra di €. 43.482,48 è comprensiva altresì delle spese, anche di
CTP, e di tutti gli oneri di legge.
Esaminato l'appello, il Collegio rileva, richiamando un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, anche recentemente ribadito (Cass. n. 7053 del 15 marzo 2024), che nelle controversie condominiali la legittimazione ad agire può essere riconosciuta ai singoli condomini nel caso in cui la lite investa il diritto degli stessi sulle parti comuni dell'edificio, nei cui confronti il vanta la posizione di comproprietario pro quota ed è quindi titolare di una CP_2
autonoma situazione giuridica soggettiva distinta dal Condominio, inteso come soggetto unitario, e dagli altri partecipanti. Già precedentemente la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, aveva affermato che “Nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del , con quello CP_2
dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota", sicché è ammissibile il ricorso incidentale tardivo del condòmino che, pur non avendo svolto difese nei precedenti gradi di merito, intenda evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del senza risentire dell'analoga difesa già svolta dallo stesso...” (Cass. S.U. CP_2
sent. n. 10934/2019 del 18/04/2019).
Difatti, configurandosi il come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica CP_2
distinta da quella dei singoli condomini, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all'edificio condominiale;
sicché il condomino può autonomamente impugnare la sentenza sfavorevole al , rappresentato in giudizio dall'amministratore, non rilevando, in CP_2
senso contrario, la mancata impugnazione della stessa da parte dell'amministratore (Cass.
pagina 10 di 19 16/12/2015, n.25288) né l'acquiescenza data alla sentenza dall'assemblea condominiale, che con delibera del 25/11/2015, assunta a maggioranza con voti contrari di , Parte_1
, e , ha deciso di non Parte_2 Parte_3 Parte_4 promuovere giudizio d'appello.
Nel caso in esame, tuttavia occorre operare un distinguo in quanto non per tutte le questioni devolute a questo Collegio gli appellanti sono titolati ad agire.
Esaminate le conclusioni dell'atto di appello, il Collegio nel discriminare le domande per le quali gli appellanti sono legittimati ad impugnare la sentenza di primo grado che ha visto soccombente il
, richiama il principio ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte (Cass. CP_2
04/02/2021 n. 2636), secondo cui in caso di “controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di
Delib. della assemblea condominiale, intese, dunque, a soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale, essendo rispetto ad esse unico legittimato passivo l'amministratore, l'eventuale intervento del singolo condomino è adesivo dipendente, sicché questi non è ammesso a proporre gravame avverso la sentenza che abbia visto soccombente il;
la legittimazione passiva CP_2 esclusiva dell'amministratore del nei giudizi relativi alla impugnazione delle Delib. CP_2 dell'assemblea promossi dal condomino dissenziente discende dal fatto che la controversia ha per oggetto un interesse comune dei condomini, ancorché in opposizione all'interesse particolare di uno di essi (Cass., Sez. 2, 12/12/2017, n. 29748; Cass. Sez. 2, 20/04/2005, n. 8286; Cass. Sez. 2,
14/12/1999, n. 14037; Cass. Sez. 2, 19/11/1992, n. 12379; Cass. Sez. 2, 11/08/1990, n. 8198).”
Ritiene la Corte che gli appellanti non siano legittimati ad agire per quanto attiene alla dedotta validità della delibera 31/10/2012 (quanto all'approvazione del consuntivo 01/11/2011 –
31/10/2012) e della 21/03/2013 (quanto all'acquisto delle targhette necessarie per l'atrio e per le scale).
Per quanto invece riguarda la domanda di accertamento che la canna fumaria rientra fra le parti comuni dell'edificio con conseguente obbligo di a consentire l'accesso nella CP_1 sua proprietà per l'esecuzione delle opere deliberate, sostenendone i relativi oneri di spesa, il
Collegio osserva che solo e sono legittimati ad agire proponendo Pt_1 Parte_2
gravame verso la sentenza impugnata, in quanto proprietari di appartamenti interessati dal condotto collettivo, trattandosi di azione relativa alla tutela o all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni;
si osserva, a riguardo, che la delibera assembleare del 31/10/2012 prevedeva di affidare il lavoro di intubazione canne alla e il lavoro di muratura all'impresa edile Parte_6
, deliberando che “la spesa verrà divisa in parti uguali per le 6 unità a cui la canna Org_6
è dedicata” sicché solo i proprietari di unità posizionate nella colonna interessata dal condotto pagina 11 di 19 hanno interesse ad agire per la riforma della sentenza impugnata.
In sintesi, solo gli appellanti e sono titolati ad appellare la sentenza Pt_1 Parte_2
sfavorevole, che ha visto soccombente il , sia in ragione del proprio diritto pro CP_2
quota sulla canna fumaria, di cui pretendono affermare la comproprietà con l'appellata CP_1
anche al fine della ripartizione delle spese e funzionalmente all'esecuzione dell'intervento per la parte finale del condotto, sia per vedere riformata la sentenza in merito alla conseguente liquidazione delle spese processuali.
Quanto a e a , non titolati a proporre il gravame, che dovrà Parte_3 Parte_4
essere dichiarato inammissibile, la sentenza è definitivamente passata in giudicato con ogni conseguenza anche in merito alla statuizione delle spese del primo grado di giudizio.
***
Esaminato l'appello e le specifiche censure (ad esclusione del motivo sub 2 come appresso si dirà), il Collegio ritiene infondate le eccezioni di inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. sollevate dalla difesa dell'appellata, osservando, in particolare, che l'art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. n. 21336 del 14.09.2017); sulla base dei chiarimenti offerti dal Giudice di legittimità, questo Collegio ravvisa la specificità dei motivi formulati dalla difesa dell'appellante, meritevoli dunque di esame.
Anche l'eccezione di inammissibilità sollevata ex art. 348 bis c.p.c., e ribadita nelle conclusioni finali articolate dalla difesa dell'appellato nelle note di trattazione scritta depositate il 01/06/2022, non può trovare accoglimento poiché attiene, evidentemente, ad una fase del processo ormai superata, chiamato qual è il giudice di appello a formulare un giudizio prognostico sulla probabilità
o meno dell'accoglimento dell'appello, giudizio che ormai in questa fase decisionale non può più essere adottato, dovendo il Collegio valutare compiutamente nel merito i motivi di gravame.
***
Con il primo motivo gli appellanti lamentano omessa motivazione e conseguente omesso esame e/o valutazione da parte del Giudice di primo grado delle censure mosse dal CTP del in CP_2
ordine alla irrealizzabilità della proposta conciliativa avanzata dal CTU, avendo il consulente di pagina 12 di 19 parte articolato rilievi precisi e circostanziati, neppure riscontrati dal CTU;
censurano con la terza doglianza la statuizione di rigetto della richiesta di rinnovo della consulenza d'ufficio assente di motivazione a supporto del diniego, dolendosi ancora con il quarto motivo per avere il Giudicante di primo grado erroneamente valutato le asserzioni del CTU, integralmente recepite, secondo cui la canna fumaria segue l'attuale percorso dal 1962, nonostante le contestazione del CTP del per il quale l'opera deve collocarsi temporalmente in data successiva al 1964. Con CP_2
la quinta censura, gli appellanti si dolgono ancora per errata valutazione delle asserzioni del CTP di parte attrice, accolte dal Giudicante di primo grado, secondo cui modificare la traiettoria del condotto di evacuazione dei vapori, in linea retta nella parte terminale, avrebbe reso inutilizzabile il piccolo balcone di , circostanza questa smentita dai disegni allegati al progetto CP_1 protocollato dal dall'esame dei quali si osserva un minor impatto estetico e Org_4
strutturale.
Le censure, che possono trovare congiunta trattazione, poiché logicamente connesse e funzionali a intaccare le risultanze tecniche dell'elaborato peritale, non sono meritevoli di accoglimento.
Esaminata la relazione peritale alla luce delle censure mosse dagli appellanti, il Collegio osserva che il CTU incaricato, Ing. ha eseguito sui luoghi di causa un sopralluogo in data Persona_2
25/11/2013, al termine del quale, unitamente al CTP ing. ed al CTP ing. , veniva Per_3 Per_4 individuata “una possibile soluzione tecnica concordata atta a risolvere il problema di una evacuazione migliorativa dell'ultimo tratto di canna ubicata al 6° piano di proprietà del convenuto ed utile a pervenire ad un possibile tentativo di conciliazione” (pag. 10 – 11 – CTU).
Il confronto tecnico aveva consentito dunque di trovare “una soluzione che migliora sensibilmente il tiraggio e tale da rientrare il tratto terminale della canna nelle normative tecniche previste dall La soluzione prevede di intervenire nell'appartamento del 5° piano di proprietà Pt_8
modificando il collegamento attualmente orizzontale rendendolo inclinato e Parte_9
intervenendo nel comignolo esistente del piano 6° alzandolo in altezza e predisponendo un aspiratore opportunamente silenziato.” Su tale proposta, concordemente individuata, i tecnici riservavano di reperire le autorizzazione alla esecuzione dei lavori sia dalla proprietaria del 5° piano che dalla proprietà del 6° piano ) con impegno a comunicarla entro e non oltre CP_1
il 05/12/2013 (vd. CTU pag. 11 e all. C alla CTU pag. 3).
Entro tale citata data, solo il CTP di parte convenuta nel procedimento cautelare comunicava la risposta di riferendo l'assenso, seppure condizionato, di quest'ultima CP_1 all'esecuzione dell'intervento proposto (cfr. pag. 14 CTU, all. E e all. F pag. 11 alla CTU).
Il CTP del trasmetteva, invece, soltanto in data 14/12/2013, dunque tardivamente, CP_2
pagina 13 di 19 una comunicazione con la quale, eseguiti rilievi personali fuori dalle operazioni peritali dei quali non era stata data informazione né al CTU né al CTP di (cfr. CTU pagg. 24-25), CP_1 sosteneva l'impossibilità tecnica alla esecuzione dei lavori individuati nel precedente sopralluogo.
Le medesime osservazioni venivano poi reiterate in sede di osservazioni tecniche alla redigenda bozza definitiva, osservazioni puntualmente riscontrate dal CTU nominato che così rispondeva
“Circa l'asserita impossibilità tecnica alla esecuzione del lavoro manifestata dal Consulente a seguito di suoi rilievi personali eseguiti fuori dalle operazioni peritali e di cui non è stata data
informazione al sottoscritto CTU e al consulente parte convenuta e pertanto non se ne può tener conto, anche per evitare di ledere il diritto al contraddittorio” (cfr. pag. 25 CTU).
Il rispetto del contraddittorio tecnico, che garantisce il corretto esercizio del diritto alla difesa, rappresenta infatti l'elemento centrale nello svolgimento delle operazioni peritali, garantendo alle parti il giusto processo.
Non può pertanto dolersi ora parte appellante dell'omesso esame da parte del Giudicante di primo grado delle censure mosse dal proprio tecnico di parte, se queste sono pervenute tardivamente e si sono fondate arbitrariamente su rilievi non assunti congiuntamente (come sarebbe stato auspicabile, oltre che doveroso, anche in considerazione del fatto che avrebbero dovuto - in thesi - giustificare l'impossibilità tecnica di esecuzione della proposta condivisa e concordata).
Nell'elaborato tecnico, che anche a parere del Collegio, è completo, esaustivo e coerente, esente da vizi logici e perfettamente condivisibile, il CTU nominato ha correttamente risposto ai quesiti postigli dal Giudice e, nello specifico, al quesito D (pagg. 29-30 CTU) ha indicato gli interventi necessari a ricondurre a legalità tecnica e normativa la canna fumaria optando per una soluzione che sia in assoluto la più rispettosa dello stato attuale e comporti il minor aggravio possibile per la proprietà ribadendo in sede di conclusioni che “la soluzione migliore è quella CP_1
concordata tra i tecnici nel sopralluogo del 25/11/2013, modificando nel soffitto del 5° piano il collegamento ora orizzontale con un collegamento inclinato maggiore di 30°, ma non maggiore di
45° tra i due tratti verticali fuori asse tra loro” (cfr. pag. 19-20 – CTU).
Dall'esame dell'elaborato peritale non emergono i vizi rappresentati dagli appellanti, anzi, al contrario, il CTU ha risposto puntualmente e con rigore tecnico ai quesiti elaborati dal Giudice, sicché neppure questo Collegio ravvisa la necessità di disporne la rinnovazione.
In particolare si evidenzia che quanto alla censura secondo cui apoditticamente il consulente nominato avrebbe fissato la datazione del collocamento della canna fumaria sin dal 1962, che l'Ing. Per (cfr. pagg. 18 -19 – CTU), nel rispondere al quesito C (“Verifichi l'epoca alla quale certamente
o verosimilmente, risale lo stato attuale, lo stato originario e a chi sia imputabile ogni eventuale
pagina 14 di 19 alterazione del percorso del condotto in questione rispetto a quello originario, determinando
l'epoca”) ha precisato di aver eseguito verifiche presso l'Archivio storico del Comune di Bologna ed in particolare di aver esaminato la pratica di riattamento presentata il 23/09/1962, Prot. 16347 e di aver trasmesso nel rispetto del contraddittorio tecnico il relativo disegno (Allegato L – CTU) ai tecnici di parte (che nulla hanno osservato a riguardo), disegno che mette in evidenza che già alla data del 1962 il condotto in questione era nella posizione in cui si trova attualmente, rappresentando contestualmente che non è stato possibile reperire documenti che comprovino quale fosse l'originario stato del condotto, costruito nel 1949 all'atto della ricostruzione dello stabile condominiale, andato distrutto per effetto di bombardamenti.
La ricostruzione storica, anche considerata l'epoca del palazzo, consente di ritenere comunque che la canna fumaria, per cui è causa, abbia avuto la medesima collocazione di quella attuale almeno da un periodo di tempo pluridecennale, conseguendone per il diritto ad opporsi alla CP_1
delibera condominiale che abbia deliberato una modifica che comporti – come accertato – un aggravamento dell'esercizio della servitù di passaggio del condotto ai danni del fondo servente, incidendo una tale decisione, unilateralmente assunta, sul diritto individuale di proprietà esclusiva dell'appellata. Non appare poi condivisibile quanto sostenuto dagli appellanti, secondo cui modificare la traiettoria del condotto di evacuazione dei vapori, in linea retta nella parte terminale, non comporterebbe l'inutilizzabilità del piccolo terrazzo di proprietà di . Appare CP_1
ictu oculi dall'esame del materiale fotografico e dai rilievi tecnici (vd anche pag. 7 – atto di appello) che il proseguimento in verticale del condotto dei fumi, come esistente dal primo al quinto piano, invade il terrazzino dell'appellata nella sua parte centrale, con evidente compromissione del diritto di godimento della proprietà.
***
Con la sesta censura gli appellanti si dolgono per omessa e contraddittoria motivazione riguardante l'annullamento delle delibere condominiali sui punti che lo stesso Giudicante riconosce estranei alla presente azione giudiziale ex art. 1137 cod. civ. ed azionabili esclusivamente contro l'amministratore ai sensi dell'art. 1129 cod. civ., avendo il Tribunale riconosciuto estranei al giudizio i ripristini contabili, tanto più che l'Amministratore nel corso dell'assemblea aveva dato atto che dei pagamenti eseguiti da ma ancora non contabilizzati ne avrebbe CP_1 tenuto conto nel consuntivo relativo all'esercizio successivo. Si dolgono altresì per aver il Tribunale valutato la soccombenza virtuale a carico del per l'errore di battitura della data in CP_2 cui era stata tenuta l'assemblea condominiale, ritenendo non sussistere materia del contendere, trattandosi di mero refuso dattilografico.
pagina 15 di 19 La censura non potrà essere esaminata per quanto già sopra motivato in quanto sul punto gli appellanti sono privi di legittimazione ad agire vertendosi su questioni mirate a soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale, per le quali unico legittimato passivo è l'amministratore.
***
Criticano gli appellanti con la seconda censura il Tribunale per “omessa prudenza” (art. 2729 cod. civ.) nel trarre argomento di prova a fondamento del proprio convincimento dalla mancata partecipazione del al procedimento di mediazione, che sostengono gli appellanti CP_2 non si sarebbe potuto concludere con esito conciliativo stante l'assoluto rifiuto di CP_1
a consentire il passaggio della canna fumaria sulla sua proprietà.
[...]
La censura è inammissibile in quanto genericamente formulata.
Merita, comunque, osservare che la circostanza della mancata partecipazione del al CP_2
procedimento di mediazione è incontestata oltre che documentalmente provata;
né si comprende in che modo gli appellanti intendano colpire l'iter logico argomentativo del Giudice di primo grado che a riguardo, invero, oltre a dare contezza del fatto storico, nulla ha fatto discendere in punto di argomentazioni a supporto delle statuizioni poi assunte.
***
Con la settima doglianza gli appellanti censurano l'omessa ed erronea motivazione d'addebito di compensi e delle spese;
rilevano gli appellanti che in sentenza il Giudice dichiara la fondatezza dell'opposizione che “può essere accolta limitatamente a quanto di ragione”, addebitando poi integralmente le spese al , posto che parte attrice risulta – a dire degli appellanti - CP_2
quantomeno soccombente parzialmente per le domande di merito e totalmente soccombente per la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c.. Insistono gli appellanti sulla validità dell'assemblea condominiale sul punto in cui ha deliberato sull'acquisto delle targhette da apporre nell'atrio delle scale, trattandosi di necessità condominiale il cui impegno economico era di modesta entità.
La doglianza è totalmente infondata ed in parte – per quanto sopra – inammissibile.
Esaminati gli atti e la consulenza tecnica svolta nel procedimento cautelare in corso di causa ed integralmente recepita nei procedimenti di merito, poi riuniti, è evidente la totale soccombenza del su tutte le domande di merito proposte dall'attrice quanto CP_2 CP_1 all'impugnativa delle delibere condominiali nonché su quella formulata in via riconvenzionale volta all'accertamento della condominialità del condotto collettivo per lo smaltimento all'esterno dei soli vapori di cottura, avendo il CTU chiarito ed accertato che non ne usufruisce, CP_1
essendosi munita di canna fumaria autonoma in quanto impossibilitata ad eseguire il collegamento per la presenza di una visibile trave.
pagina 16 di 19 Quanto al rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., si richiama una recente pronuncia della Suprema
Corte, che si pone nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c. a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass., Sez. 6 –
3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017, Rv. 643825 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11792 del
15/05/2018, Rv. 648541 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5466 del 28/02/2020, Rv. 657296 – 01).“
(Cass. 20317/2022).
Ne consegue pertanto correttamente che il debba rifondere in ossequio al principio CP_2
della soccombenza le spese processuali a . CP_1
***
Con la ottava doglianza gli appellanti censurano l'erronea liquidazione dei compensi e delle spese per omesso accertamento della conformità della liquidazione agli atti e alle tariffe. La liquidazione dei compensi di oltre €. 43.000,00 appare a dire degli appellanti del tutto sproporzionata anche tenendo conto dei procedimenti riuniti, in uno dei quali è stata avanzata ricorso ex art. 700 c.p.c., trattandosi – come rilevato dal Giudicante di primo grado – di questioni in massima parte comuni fra loro;
osservano che l'istruttoria si è svolta senza incombenti salvo la CTU, svoltasi in sede di procedimento cautelare, e criticano poi il Tribunale per aver recepito la richiesta maggiorazione del
20% applicata da parte attrice per la sola fase decisionale, atteso che la riunione è avvenuta tra due cause che avevano lo stesso convenuto, il . A dire poi degli appellanti la causa non CP_2 ha valore “indeterminabile” ma il giudizio è suscettibile di un valore determinato entro l'importo di
€. 26.000,00 sulla base dei criteri e delle risultanze in atti, tenuto conto delle spese addebitate a nelle deliberazioni impugnate. Si dolgono ancora gli appellanti per avere il CP_1
Tribunale riconosciuto il compenso del CTP di parte attrice nell'importo di € 5.864,39 pure in assenza di prova dell'eseguito pagamento.
Il motivo è infondato.
Dall'esame delle domande formulate dalle parti nell'ambito dei procedimenti di merito, tenuto conto altresì del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto in corso di causa, anche il Collegio ritiene confacente al presente contenzioso lo scaglione “indeterminabile complessità media” per la molteplicità delle questioni sottoposte al Giudicante nonché per l'ampio contenzioso in atto, radicato con tre distinti atti introduttivi, due di merito ed uno cautelare.
Certamente non può considerarsi – come auspicato dagli appellanti – un valore della controversia pagina 17 di 19 inferiore ad €. 26.000,00 in quanto le ragioni del contendere, per cui si è dibattuto, non sono legate a valori prettamente economici, ma involgono l'esame sia dei vizi che inficiano la validità delle delibere impugnate sia della domanda di accertamento della pretesa condominialità e comproprietà del condotto collettivo. Peraltro occorre rilevare che la liquidazione delle spese, qui censurata, attiene anche alle domande di annullamento delle delibere condominiali, per le quali gli appellanti non erano legittimati a proporre gravame.
Appare poi del tutto inammissibile la domanda formulata dagli appellanti, che invocano la condanna di a restituire le somme già versate in esecuzione della sentenza CP_1
impugnata in favore, non di se stessi pro quota, ma integralmente in favore del , nei cui CP_2
confronti la sentenza è passata in giudicato, avendo dato acquiescenza alle statuizioni qui impugnate, stante la scelta di rimanere contumace.
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Per quanto sopra, la Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata .
Le spese relative all'appello seguono la soccombenza e vengono liquidate, esaminata la nota spese depositata in data 06/10/2022 dall'appellata (che indica lo scaglione di riferimento “indeterminabile complessità bassa”), sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 ratione temporis vigente
(le prestazioni professionali degli avvocati si sono esaurite entro il 23 ottobre 2022), ad esclusione della fase istruttoria, che non è stata svolta.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- dichiara la carenza di legittimazione attiva in capo a e Parte_3 [...]
; Pt_4
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza n. 2261/2015 del Tribunale di
Bologna, emessa in data 30.06.2015 e pubblicata in data 15/07/2015;
- dichiara tenuti e condanna in solido , Controparte_6 Parte_2
, e a rifondere a le
[...] Parte_3 Parte_4 CP_1
spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 4.500,00 oltre spese forfettarie, C.P.A. ed
I.V.A. se dovuta.
Cosi deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del I sezione Civile il 27 febbraio 2024.
pagina 18 di 19 Il Giudice Ausiliario estensore dott. Maria Elena Taruffi
Il Presidente dott. Paola Montanari
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna, composta dai seguenti magistrati: dott. Paola Montanari Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Maria Elena Taruffi Consigliere Ausiliario Relatore
Riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 429/2016, assunta in decisione all'udienza collegiale del 07.06.2022
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._4 Parte_1
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna, Via Irnerio n. 5 C.F._1
APPELLANTI
E
(C.F. ), rappresentata e difesa in proprio ed CP_1 C.F._5
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via Irnerio n. 5
APPELLATA
E
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE in punto a: appello sentenza n. 2261/2015 del Tribunale di Bologna, emessa in data 30.06.2015 e pubblicata in data 15.07.2015 pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato ritualmente note di precisazione delle conclusioni riportandosi ai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 30/11/2012, la signora conveniva in CP_1
giudizio, avanti al Tribunale di Bologna, il per sentir Controparte_3 dichiarare la nullità e/o l'annullabilità di delibere assunte nel corso dell'Assemblea condominiale del
31/10/2012 relative all'approvazione del bilancio consuntivo, all'imputazione all'attrice di spese ritenute non dovute, già sostenute e da sostenere, per interventi relativi alla canna fumaria, la cui parte terminale “sbuca” sul balcone di sua proprietà, e all'approvazione di lavori nella proprietà dell'attrice senza il suo consenso per la realizzazione di una nuova parte terminale della canna fumaria, appartenente ai proprietari degli appartamenti sottostanti, da collocare in posizione diversa da quella attuale.
Il giudizio veniva iscritto a R.G. al n. 19414/2012.
A sostegno della propria domanda l'attrice deduceva:
- di essere stata convocata all'assemblea condominiale ordinaria in prima convocazione per la data
30/10/2012 ed in seconda convocazione per il giorno 31/10/2012 per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno: 1) decisioni per canna fumaria e del Condominio, decisioni per Org_1
rumori causa motori compressori;
2) approvazione preventivo di spesa per intubazione canna fumaria condominiale;
3) approvazione consuntivo spese esercizio 2011-2012; 4) nomina o conferma amministratore;
5) approvazione spese preventivo 2012-2013; 6) approvazione preventivo spese per sostituzione tappeto dell'ascensore 7) eventuali e varie;
- che l'avviso di convocazione non conteneva i preventivi di cui si sarebbe dovuto discutere e deliberare né venivano presentati prima dell'assemblea;
- che , per il tramite del suo delegato, si opponeva alla approvazione del CP_1 consuntivo poiché non vi erano stati riportati i versamenti dalla medesima eseguiti e precisamente: €.
687,41 con bonifico del 28/01/2012 (1° rata acconto 2011/2012); €. 224,48 con bonifico del
30/01/2012 (II rata acconto 2011/2012); €. 224,48 con bonifico del 18/10/2012 (III rata acconto
2011/2012); €. 45,05 con bonifico del 30/01/2012 (differenza spese assicurazione fabbricato);
- che a fronte delle prova degli eseguiti versamenti l'Amministratrice si riservava di verificare gli importi e di riportare eventualmente la differenza nel prossimo esercizio;
- che, sempre in merito all'approvazione del bilancio consuntivo, il delegato della sig.ra CP_1 contestava l'inserimento di somme imputate a titolo di spese personali per “intervento canna fumaria
pagina 2 di 19 muratore”, “assistenza per videoispezione, riunione straordinaria , “videoispezione e Org_2 relazione ”, avendo ritenuto erroneamente l'Amministratrice di suddividere tali Organizzazione_3
spese fra i condomini presunti proprietari, fra cui la sig.ra che invece ne contestava la CP_1 proprietà, l'interesse e l'utilità dichiarandosi estranea poiché interventi non di sua competenza;
- che, nonostante le indicate contestazioni, l'Assemblea procedeva con l'approvazione, senza verbalizzare i condomini votanti, astenuti o contrari;
- che solo successivamente la sig.ra verificava che nel preventivo di CP_1 Controparte_4
incaricata per gli interventi sulla canna fumaria, era prevista la prosecuzione in linea retta della
[...] canna fumaria attraverso un foro nel pavimento del balcone della proprietà e per un'altezza CP_1
pari a mt.
3.5 dal piano di calpestio.
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto di ogni e qualunque CP_2
richiesta attrice, formulando altresì domanda riconvenzionale, volta a far dichiarare il condotto che termina sul balcone di parte comune dell'edificio nonché per accertare l'obbligo CP_1
della stessa di consentire l'accesso nel suo appartamento, all'ultimo piano dello stabile, per eseguire anche al suo interno i lavori necessari al ripristino del condotto comune, sostenendone le relative spese.
Il rappresentava che la necessità dell'intervento era giustificata dalla mancata CP_2
rispondenza del condotto di aspirazione dei vapori di cottura alle normative vigenti;
difatti, la canna non era idonea alla funzione di esalazione a causa di ostruzioni varie di pietrisco a diverse altezze, che ne alteravano il passaggio e impedivano il flusso delle fumane;
in particolare si evidenziava un flusso non regolare a causa di “curva e controcurva della canna all'ultimo piano non conforme ad un regolare uso della stessa” (vd. Relazione 10/12/2012 dell'Ing. – fascicolo 1° Persona_1 grado). Il convenuto a fondamento dell'urgenza dell'esecuzione delle opere di CP_2
intervento produceva lettera della di Bologna, inviata al e per Parte_5 Org_4 conoscenza all'Amministratore del Condominio, ove si rilevava la necessità di eseguire i lavori sul condotto collettivo nonché successiva ordinanza del del 29/01/2013, notificata Org_4 all'Amministratore del Condominio, con la quale si ordinava entro 30 gg. dalla notifica l'esecuzione dei lavori di intervento onde evitare gravi rischi per la sicurezza delle persone presenti nello stabile.
Con atto di citazione notificato il 02/05/2013 la sig.ra conveniva nuovamente in CP_1
giudizio il per chiedere – previa riunione del procedimento Controparte_3
incardinato con la causa già pendente ed iscritta R.G. 19414/12 – che venissero dichiarate nulle e o annullabili le deliberazioni dell'Assemblea condominiale convocata in seconda convocazione per il
21/03/2013 relative all'approvazione di preventivi e alla ripartizione di spese per interventi che il pagina 3 di 19 intendeva effettuare sulla canna fumaria appartenente ai proprietari degli CP_2 appartamenti sottostanti a quello dell'attrice per realizzare una nuova parte terminale del condotto nella proprietà di in posizione diversa da quella attuale;
che venissero dichiarate non CP_1 imputabili all'attrice eventuali future spese deliberate per interventi sul condotto;
che venisse dichiarata illegittima la decisione di acquisto di targhette da apporre nell'atrio e non dovute le relative spese.
Il secondo giudizio veniva iscritto a R.G. al n. 8444/2013.
A sostegno della propria domanda l'attrice deduceva:
- di essere stata convocata all'assemblea condominiale straordinaria in prima convocazione per la data 20/03/2013 ed in seconda convocazione per il giorno 21/03/2013 per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno: 1) approvazione preventivo spese canna esalazione odori per n. 6 appartamenti;
2) decisione in merito se possibile assegnare all di una canna fumaria pere Organizzazione_5
esalazioni odori;
3) eventuali e varie;
- che in realtà l'assemblea si era svolta in data 22/03/2013 come risultava dal verbale inviatole in data 03/04/2013;
- che l'avviso di convocazione non conteneva i preventivi sui quali si sarebbe dovuto deliberare né detti preventivi venivano inviati unitamente al verbale di assemblea;
- che l'assemblea all'unanimità deliberava di affidare il lavoro di intubazione canne alla di muratura all'impresa edile , deliberando altresì Parte_6 Org_6 che “la spesa verrà divisa in parti uguali per le 6 unità a cui la canna è dedicata”;
- che l'Assemblea autorizzava il sig ad acquistare per il targhette non Pt_3 CP_2 meglio identificate necessarie per l'atrio e per le scale, argomento del tutto assente nell'ordine del giorno inviato per la convocazione.
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo la riunione della causa al CP_2
procedimento n. 19414/12 R.G. pendente fra le stesse parti e precedentemente instaurato, e, nel merito, il rigetto delle domande proposte dall'attrice, con vittoria di spese.
L'attrice eccepiva la irregolarità del mandato rilasciato al difensore del CP_2 dall'Amministratrice in carica, in assenza di una specifica delibera Assembleare neanche come ratifica dell'operato di quest'ultima.
Con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. instaurato in corso di causa all'interno del primo procedimento instaurato, R.G. 19414/12, il ricorreva al Tribunale chiedendo che, “svolta ogni CP_2
necessaria indagine, attraverso anche, all'occorrenza, la ammissione di Consulenza Tecnica
d'Ufficio”, il Giudice emettesse “in via d'urgenza provvedimento che imponga a di CP_1
pagina 4 di 19 consentire l'accesso nel suo appartamento situato all'ultimo piano della colonna dell'edificio di
Bologna, via Irnerio n. 5 interessata al “condotto collettivo” in oggetto, per potere eseguire, anche all'interno dello stesso, i lavori necessari a ripristinare le condizioni del detto “collettore” secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Con ogni conseguente pronuncia di legge. E con vittoria di spese”.
Costituitasi in giudizio , chiedeva l'integrale rigetto delle richieste di parte CP_1
ricorrente non sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, previo, ove ritenuto necessario, espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio cautelare.
Il Giudice di primo grado, preso atto delle difese svolte dalle parti in causa, con ordinanza datata
25/07/2013 disponeva la consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale CTU l'ing. Persona_2 affinché verificasse l'attuale percorso della canna fumaria, la destinazione d'uso, le utenze della stessa, la qualità delle immissioni in essa, l'epoca alla quale, certamente o verosimilmente, risale lo stato attuale, lo stato originario e a chi fosse imputabile ogni eventuale alterazione del percorso del condotto in questione rispetto a quello originario, determinandone l'epoca; il CTU doveva inoltre verificare se quanto emerso dalla relazione 24/09/2012 della (doc. 2 Organizzazione_7
ricorrente), costituisse una condizione di illegalità del tracciato e se fosse o meno CP_2
possibile mantenerlo fermo con gli opportuni accorgimenti tecnici, tali da ricondurlo al rispetto delle norme di settore e se la proprietà potesse usufruire o meno, della canna fumaria nel rispetto CP_1
della normativa tecnica di settore. Infine, il CTU avrebbe dovuto descrivere le opere eventualmente necessarie per ricondurre a legalità tecnica e normativa la canna fumaria, avendo cura di optare per la soluzione che fosse in assoluto la più rispettosa dello stato attuale o che comunque comportasse il minor aggravio possibile per la proprietà CP_1
Nominati i consulenti di parte e svolte le indagini peritali, il CTU nominato depositava la perizia in data 16/01/2014.
Le parti depositavano altresì le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. c. VI per entrambi i giudizi incardinati.
All'esito dell'udienza tenutasi in data 27/02/2014, ove si svolgevano, contestualmente, le udienze già fissate per i procedimenti R.G. 19414/2012 e R.G. 8444/2013 e per il procedimento cautelare in corso di causa R.G. 19414-1/12, il Giudicante di primo grado riuniva il procedimento R.G. 8444/2013 al procedimento R.G. 19414/2012, precedentemente instaurato, rigettando l'istanza cautelare proposta dal in assenza del requisito del periculum in mora ed in quanto non emergeva uno CP_2
status quo imputabile all'attività materiale recente della convenuta residente rinviando la CP_1
pagina 5 di 19 liquidazione delle spese alla definizione del giudizio di merito.
Con ordinanza emessa fuori udienza in data 28/02/2014, il Giudice di primo grado non ammetteva la prova orale richiesta da parte attrice e disponeva l'acquisizione al procedimento di merito della CTU espletata nella fase cautelare ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15/01/2015.
Con la sentenza 2261/2015, emessa in data 30/06/2015 e pubblicata in data 15/07/2015, il Tribunale annullava sia la delibera assembleare del 31/10/2012 che la delibera assembleare del 21/03/2013, entrambe “limitatamente ai punti e alle ragioni indicate in parte motiva”; rigettava la domanda riconvenzionale del , ponendo a carico di quest'ultimo il pagamento in favore di CP_2
sia delle spese di lite, liquidate in €. 24.957,80 oltre accessori di legge che delle CP_1 spese vive, liquidate complessivamente in €. 6.866,05 comprensive anche del compenso tecnico del consulente di parte, ponendo definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU.
Il Tribunale, per quanto qui di interesse, riteneva:
- pacifico, oltre che documentalmente provato, che avesse provveduto al CP_1 versamento di €. 1.182,42 oltre ad €. 232,69 per spese straordinarie, non integralmente inserite nel bilancio consuntivo non per la dedotta tardività dei pagamenti ma per avere l'Amministratore provveduto alla rendicontazione anticipatamente rispetto alla data di chiusura dell'esercizio;
- illegittima l'imputazione all'attrice della quota di €. 190,11 relativa alle spese per “intervento canna fumaria muratore”, “assistenza per videoispezione, riunione straordinaria Raccagni”,
“videoispezione e relazione ”, spese ripartite in parti uguali ai condomini Organizzazione_3
proprietari degli appartamenti dal primo al sesto piano, senza tener conto che solo alcuni di essi sono comproprietari del condotto per esalazione dei fumi di cottura, come era emerso dalla consulenza tecnica che, svolta nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. in corso di causa ed acquisita agli atti, aveva rilevato: 1) che insiste servitù sul fondo di proprietà con collocazione della parte CP_1 terminale del condotto nell'attuale posizione da almeno 50 anni;
2) che ha canne CP_1
fumarie autonome e non può utilizzare il condotto in quanto il collegamento dalla sua cucina è impedito dalla presenza di una trave, essendo l'immobile dell'attrice collocato all'ultimo piano sottotetto del fabbricato condominiale;
- che la delibera assembleare del 31/10/2012 è nulla nella parte in cui incide sui diritti di proprietà esclusiva della in quanto la modifica della traiettoria del condotto di CP_5 CP_1
evacuazione dei vapori, e specificatamente della parte terminale che sarebbe dovuta proseguire in linea retta, avrebbe reso più gravosa la servitù già esistente e avrebbe comportato l'inutilizzabilità del piccolo balcone;
pagina 6 di 19 - che la data dell'effettiva assemblea, ritualmente impugnata, è quella del 21/03/2013 e che il ha pacificamente ammesso essersi trattato di un refuso dovuto al passaggio dalla CP_2 grafia manuale a quella meccanografica del verbale condominiale sicché, riconosciuto l'errore commesso in sede di trascrizione e non residuando utilità concreta se non in termini di rettifica materiale, in assenza di vizio patologico dell'atto e ritenuta cessata la materia del contendere sulla specifica questione, il doveva ritenersi soccombente virtuale;
CP_2
- che la delibera assembleare del 21/03/2013 è annullabile poiché incide su un soggetto non partecipante alla comunione in quanto , estranea alla proprietà della canna CP_1
fumaria, non deve sostenere alcuna spesa né è obbligata a partecipare alle decisioni relative alla stessa;
- che la delibera assembleare del 21/03/2013 è annullabile anche per quanto attiene all'approvazione relativa all'acquisto delle targhette da apporre nell'atrio delle scale, non solo perché non era stata inserita nell'ordine del giorno, ma anche perché il verbale non specifica nulla a riguardo né il materiale, la quantità, il costo;
- che non vi sono gli estremi per l'invocata pronuncia ex art. 96 c.p.c. in quanto il CP_2
si era legittimamente avvalso della presunzione secondo cui il condotto fosse condominiale, circostanza poi smentita dall'attrice che ha fornito la prova contraria;
- che respinta la domanda riconvenzionale, ogni questione relativa all'assenza di mandato al difensore costituito per il era travolta dal rigetto;
CP_2
- che le spese, comprese quelle per la fase di mediazione unitamente alle spese di CTU e di CTP, venivano poste integralmente a carico del soccombente adottando per la liquidazione i CP_2
criteri esposi nella nota spese di parte attrice, condividendone le valutazioni in termini di difficoltà media, complessità della questione e molteplicità dei procedimenti.
Proponevano appello con atto di citazione notificato in data 15/02/2016 i sig.ri Parte_1
, , E , in
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_7 qualità di condomini del , chiedendo “ - previa rimessione in CP_2 Controparte_3 istruttoria per rinnovo della CTU al fine di accertare l'irrealizzabilità della proposta del CTU di primo grado e la necessità d'intervenire e le sue modalità, comunque per tutti i motivi esposti in narrativa;
in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Bologna n. 2261/2015 del
30/06/15, pubblicata il 15/07/15, revocare le declaratorie, i provvedimenti e le statuizioni ivi contenute e per gli effetti:
- dichiarare e confermare l'assoluta e totale validità delle delibere assembleari del 31/10/2012 e del
21/03/2013;
- dichiarare che il condotto collettivo per l'evacuazione dei vapori cottura collocato nel Condominio
pagina 7 di 19 di via Irnerio n. 5 – Bologna, rientra fra le parti comuni dell'edificio, e conseguentemente, dichiarare ed affermare l'obbligo dell'attrice di consentire l'accesso nell'appartamento di sua CP_1 proprietà, all'ultimo piano dello stabile, al fine di poter eseguire, anche all'interno dello stesso, i necessari lavori e altresì, dichiarare ed affermare il suo obbligo a sostenere i relativi oneri di spesa nella misura alla stessa spettante;
- condannare a restituire al Condominio tutte le somme dallo stesso nel frattempo CP_1 corrispostele o eventualmente corrisposte in forza dell'impugnata sentenza, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dall'esborso al saldo.
Con vittoria di spese, compensi di entrambi i gradi di giudizio, 15% per spese generali, spese CTU come liquidate e spese CTP come da fattura unita alla nota delle spese legali del giudizio di primo grado, IVA e CPA come per legge.“
Gli appellanti nello specifico articolavano otto motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta , che chiedeva, in CP_1
via preliminare, dichiarare erroneamente indicato il valore del presente giudizio in euro 26.000,00 a fronte di un effettivo valore indeterminabile, disponendone la regolarizzazione;
in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli appellanti e per l'effetto dichiarare improcedibile l'appello, con conferma integrale della sentenza impugnata e vittoria delle spese del grado;
in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis c.p.c., con conferma integrale della sentenza impugnata e vittoria delle spese del grado;
in via preliminare subordinata e istruttoria, disporre l'acquisizione dei fascicoli dei procedimenti di primo grado R.G. 19414/2012 e 8444/2013 e del procedimento cautelare ex art. 700
c.p.c. R.G. 19414-1/2012 e del successivo procedimento di reclamo R.G. 4397/2014 nonché rigettare la richiesta di rimessione in istruttoria della causa per rinnovo della CTU e comunque dichiarare non ammissibile il quesito posto dalla controparte;
in via principale nel merito, rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
in via subordinata di merito, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, integralmente per esteso trascritte.
Con provvedimento del 29/07/2020 veniva fissata la trattazione del procedimento con la modalità prevista dall'art. 221, quarto comma, D.L. 34/2020, aggiunto dalla Legge di conversione 17 luglio
2020 n. 77, con l'invito ai difensori delle parti al deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti depositavano ritualmente le suddette note e la causa veniva assunta in decisione nella Camera di Consiglio del 29/09/2020 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Con successivo provvedimento del 13/07/2021, rilevato che la deliberazione ex artt. 352 e 276 c.p.c.
pagina 8 di 19 era impedita non potendovi procedere gli stessi giudici avanti i quali sono state precisate le conclusioni poiché nel frattempo si è verificato il pensionamento di uno di essi, la causa veniva rimessa sul ruolo e, contestualmente, veniva fissata l'udienza del 19/10/2021 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 19/10/2021, resa a scioglimento di riserva assunta in pari data, il Collegio “rilevato che l'appello è stato proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che ha annullato due delibere assembleari del in Bologna e che la sentenza in questione ha, Controparte_3
altresì, pronunciato in ordine a diritti reali inerenti una canna fumaria, destinata alla evacuazione di
fumi e vapori di cottura degli appartamenti in condominio, alle modificazioni da apportare a tale impianto e alla attribuzione degli oneri conseguenti, posto che gli appellanti con l'impugnazione della detta sentenza, hanno chiesto alla Corte di Appello di dichiarare la validità delle delibere in questione, la proprietà comune della detta canna fumaria, l'obbligo della appellata di consentire
l'accesso nel suo appartamento per eseguire i lavori di modifica del condotto, ponendo a suo carico i relativi oneri pro quota, nonché, infine, di condannarla a restituire al le Controparte_3
somme alla stessa corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, ritenuto, quindi, che, considerate le domande proposte in giudizio, ai sensi del disposto dell'art. 102 c.p.c. la sentenza debba essere emessa nel contraddittorio con il convenuto, rimasto soccombente in primo CP_2
grado, e che, comunque, anche alla luce di quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione con la sentenza
n. 2859/2016, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., l'atto di impugnazione debba, quindi, essere notificato anche al in Bologna nei cui confronti è stata emessa la sentenza Controparte_3 impugnata”, ordinava agli appellanti di integrare il contraddittorio nei confronti del
[...] in BOLOGNA, notificando l'atto di impugnazione nel rispetto dei termini di Controparte_3
cui all'art. 163 bis c.p.c., e rinviava la causa per il proseguimento del giudizio all'udienza del
07/06/2022, riservato ogni provvedimento.
Integrato il contraddittorio nei confronti del , con provvedimento del 14/03/2022 CP_2
veniva fissata la trattazione del procedimento con la modalità prevista dall'art. 221, quarto comma,
D.L. 34/2020, aggiunto dalla Legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, con l'invito ai difensori delle parti al deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti depositavano ritualmente le suddette note e la causa, previa designazione di altro Consigliere relatore, veniva assunta in decisione nella Camera di Consiglio del 07/06/2022 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli appellanti sollevata dalla difesa dell'appellata, che pur riconoscendo che i singoli condomini abbiano titolo per pagina 9 di 19 esperire i mezzi di impugnazione nei confronti di una sentenza sfavorevole per il , CP_2 ritiene che tale principio non possa trovare applicazione “quando la controversia abbia ad oggetto
l'impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale che tendono a soddisfare esigenze collettive della gestione del servizio comune” (pag. 20-21 comparsa di costituzione in appello).
Rileva altresì l'appellata che è inconferente la doglianza, neppure mai prima sollevata, di perdita di valore delle singole unità immobiliari appartenenti alla colonna verticale in cui è collocato il condotto di esalazioni fumi per eventuale perdita di abitabilità in conseguenza della irregolarità del condotto;
in ogni caso la questione interesserebbe esclusivamente i sig.ri e Pt_1
ma non e proprietari di appartamenti collocati in altra colonna, Parte_2 Pt_3 Pt_4
non interessati dal condotto per cui è causa. Sulle spese legali, poi, rileva che si riferiscono a ben tre procedimenti e che la complessiva cifra di €. 43.482,48 è comprensiva altresì delle spese, anche di
CTP, e di tutti gli oneri di legge.
Esaminato l'appello, il Collegio rileva, richiamando un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, anche recentemente ribadito (Cass. n. 7053 del 15 marzo 2024), che nelle controversie condominiali la legittimazione ad agire può essere riconosciuta ai singoli condomini nel caso in cui la lite investa il diritto degli stessi sulle parti comuni dell'edificio, nei cui confronti il vanta la posizione di comproprietario pro quota ed è quindi titolare di una CP_2
autonoma situazione giuridica soggettiva distinta dal Condominio, inteso come soggetto unitario, e dagli altri partecipanti. Già precedentemente la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, aveva affermato che “Nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del , con quello CP_2
dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota", sicché è ammissibile il ricorso incidentale tardivo del condòmino che, pur non avendo svolto difese nei precedenti gradi di merito, intenda evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del senza risentire dell'analoga difesa già svolta dallo stesso...” (Cass. S.U. CP_2
sent. n. 10934/2019 del 18/04/2019).
Difatti, configurandosi il come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica CP_2
distinta da quella dei singoli condomini, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all'edificio condominiale;
sicché il condomino può autonomamente impugnare la sentenza sfavorevole al , rappresentato in giudizio dall'amministratore, non rilevando, in CP_2
senso contrario, la mancata impugnazione della stessa da parte dell'amministratore (Cass.
pagina 10 di 19 16/12/2015, n.25288) né l'acquiescenza data alla sentenza dall'assemblea condominiale, che con delibera del 25/11/2015, assunta a maggioranza con voti contrari di , Parte_1
, e , ha deciso di non Parte_2 Parte_3 Parte_4 promuovere giudizio d'appello.
Nel caso in esame, tuttavia occorre operare un distinguo in quanto non per tutte le questioni devolute a questo Collegio gli appellanti sono titolati ad agire.
Esaminate le conclusioni dell'atto di appello, il Collegio nel discriminare le domande per le quali gli appellanti sono legittimati ad impugnare la sentenza di primo grado che ha visto soccombente il
, richiama il principio ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte (Cass. CP_2
04/02/2021 n. 2636), secondo cui in caso di “controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di
Delib. della assemblea condominiale, intese, dunque, a soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale, essendo rispetto ad esse unico legittimato passivo l'amministratore, l'eventuale intervento del singolo condomino è adesivo dipendente, sicché questi non è ammesso a proporre gravame avverso la sentenza che abbia visto soccombente il;
la legittimazione passiva CP_2 esclusiva dell'amministratore del nei giudizi relativi alla impugnazione delle Delib. CP_2 dell'assemblea promossi dal condomino dissenziente discende dal fatto che la controversia ha per oggetto un interesse comune dei condomini, ancorché in opposizione all'interesse particolare di uno di essi (Cass., Sez. 2, 12/12/2017, n. 29748; Cass. Sez. 2, 20/04/2005, n. 8286; Cass. Sez. 2,
14/12/1999, n. 14037; Cass. Sez. 2, 19/11/1992, n. 12379; Cass. Sez. 2, 11/08/1990, n. 8198).”
Ritiene la Corte che gli appellanti non siano legittimati ad agire per quanto attiene alla dedotta validità della delibera 31/10/2012 (quanto all'approvazione del consuntivo 01/11/2011 –
31/10/2012) e della 21/03/2013 (quanto all'acquisto delle targhette necessarie per l'atrio e per le scale).
Per quanto invece riguarda la domanda di accertamento che la canna fumaria rientra fra le parti comuni dell'edificio con conseguente obbligo di a consentire l'accesso nella CP_1 sua proprietà per l'esecuzione delle opere deliberate, sostenendone i relativi oneri di spesa, il
Collegio osserva che solo e sono legittimati ad agire proponendo Pt_1 Parte_2
gravame verso la sentenza impugnata, in quanto proprietari di appartamenti interessati dal condotto collettivo, trattandosi di azione relativa alla tutela o all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni;
si osserva, a riguardo, che la delibera assembleare del 31/10/2012 prevedeva di affidare il lavoro di intubazione canne alla e il lavoro di muratura all'impresa edile Parte_6
, deliberando che “la spesa verrà divisa in parti uguali per le 6 unità a cui la canna Org_6
è dedicata” sicché solo i proprietari di unità posizionate nella colonna interessata dal condotto pagina 11 di 19 hanno interesse ad agire per la riforma della sentenza impugnata.
In sintesi, solo gli appellanti e sono titolati ad appellare la sentenza Pt_1 Parte_2
sfavorevole, che ha visto soccombente il , sia in ragione del proprio diritto pro CP_2
quota sulla canna fumaria, di cui pretendono affermare la comproprietà con l'appellata CP_1
anche al fine della ripartizione delle spese e funzionalmente all'esecuzione dell'intervento per la parte finale del condotto, sia per vedere riformata la sentenza in merito alla conseguente liquidazione delle spese processuali.
Quanto a e a , non titolati a proporre il gravame, che dovrà Parte_3 Parte_4
essere dichiarato inammissibile, la sentenza è definitivamente passata in giudicato con ogni conseguenza anche in merito alla statuizione delle spese del primo grado di giudizio.
***
Esaminato l'appello e le specifiche censure (ad esclusione del motivo sub 2 come appresso si dirà), il Collegio ritiene infondate le eccezioni di inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. sollevate dalla difesa dell'appellata, osservando, in particolare, che l'art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. n. 21336 del 14.09.2017); sulla base dei chiarimenti offerti dal Giudice di legittimità, questo Collegio ravvisa la specificità dei motivi formulati dalla difesa dell'appellante, meritevoli dunque di esame.
Anche l'eccezione di inammissibilità sollevata ex art. 348 bis c.p.c., e ribadita nelle conclusioni finali articolate dalla difesa dell'appellato nelle note di trattazione scritta depositate il 01/06/2022, non può trovare accoglimento poiché attiene, evidentemente, ad una fase del processo ormai superata, chiamato qual è il giudice di appello a formulare un giudizio prognostico sulla probabilità
o meno dell'accoglimento dell'appello, giudizio che ormai in questa fase decisionale non può più essere adottato, dovendo il Collegio valutare compiutamente nel merito i motivi di gravame.
***
Con il primo motivo gli appellanti lamentano omessa motivazione e conseguente omesso esame e/o valutazione da parte del Giudice di primo grado delle censure mosse dal CTP del in CP_2
ordine alla irrealizzabilità della proposta conciliativa avanzata dal CTU, avendo il consulente di pagina 12 di 19 parte articolato rilievi precisi e circostanziati, neppure riscontrati dal CTU;
censurano con la terza doglianza la statuizione di rigetto della richiesta di rinnovo della consulenza d'ufficio assente di motivazione a supporto del diniego, dolendosi ancora con il quarto motivo per avere il Giudicante di primo grado erroneamente valutato le asserzioni del CTU, integralmente recepite, secondo cui la canna fumaria segue l'attuale percorso dal 1962, nonostante le contestazione del CTP del per il quale l'opera deve collocarsi temporalmente in data successiva al 1964. Con CP_2
la quinta censura, gli appellanti si dolgono ancora per errata valutazione delle asserzioni del CTP di parte attrice, accolte dal Giudicante di primo grado, secondo cui modificare la traiettoria del condotto di evacuazione dei vapori, in linea retta nella parte terminale, avrebbe reso inutilizzabile il piccolo balcone di , circostanza questa smentita dai disegni allegati al progetto CP_1 protocollato dal dall'esame dei quali si osserva un minor impatto estetico e Org_4
strutturale.
Le censure, che possono trovare congiunta trattazione, poiché logicamente connesse e funzionali a intaccare le risultanze tecniche dell'elaborato peritale, non sono meritevoli di accoglimento.
Esaminata la relazione peritale alla luce delle censure mosse dagli appellanti, il Collegio osserva che il CTU incaricato, Ing. ha eseguito sui luoghi di causa un sopralluogo in data Persona_2
25/11/2013, al termine del quale, unitamente al CTP ing. ed al CTP ing. , veniva Per_3 Per_4 individuata “una possibile soluzione tecnica concordata atta a risolvere il problema di una evacuazione migliorativa dell'ultimo tratto di canna ubicata al 6° piano di proprietà del convenuto ed utile a pervenire ad un possibile tentativo di conciliazione” (pag. 10 – 11 – CTU).
Il confronto tecnico aveva consentito dunque di trovare “una soluzione che migliora sensibilmente il tiraggio e tale da rientrare il tratto terminale della canna nelle normative tecniche previste dall La soluzione prevede di intervenire nell'appartamento del 5° piano di proprietà Pt_8
modificando il collegamento attualmente orizzontale rendendolo inclinato e Parte_9
intervenendo nel comignolo esistente del piano 6° alzandolo in altezza e predisponendo un aspiratore opportunamente silenziato.” Su tale proposta, concordemente individuata, i tecnici riservavano di reperire le autorizzazione alla esecuzione dei lavori sia dalla proprietaria del 5° piano che dalla proprietà del 6° piano ) con impegno a comunicarla entro e non oltre CP_1
il 05/12/2013 (vd. CTU pag. 11 e all. C alla CTU pag. 3).
Entro tale citata data, solo il CTP di parte convenuta nel procedimento cautelare comunicava la risposta di riferendo l'assenso, seppure condizionato, di quest'ultima CP_1 all'esecuzione dell'intervento proposto (cfr. pag. 14 CTU, all. E e all. F pag. 11 alla CTU).
Il CTP del trasmetteva, invece, soltanto in data 14/12/2013, dunque tardivamente, CP_2
pagina 13 di 19 una comunicazione con la quale, eseguiti rilievi personali fuori dalle operazioni peritali dei quali non era stata data informazione né al CTU né al CTP di (cfr. CTU pagg. 24-25), CP_1 sosteneva l'impossibilità tecnica alla esecuzione dei lavori individuati nel precedente sopralluogo.
Le medesime osservazioni venivano poi reiterate in sede di osservazioni tecniche alla redigenda bozza definitiva, osservazioni puntualmente riscontrate dal CTU nominato che così rispondeva
“Circa l'asserita impossibilità tecnica alla esecuzione del lavoro manifestata dal Consulente a seguito di suoi rilievi personali eseguiti fuori dalle operazioni peritali e di cui non è stata data
informazione al sottoscritto CTU e al consulente parte convenuta e pertanto non se ne può tener conto, anche per evitare di ledere il diritto al contraddittorio” (cfr. pag. 25 CTU).
Il rispetto del contraddittorio tecnico, che garantisce il corretto esercizio del diritto alla difesa, rappresenta infatti l'elemento centrale nello svolgimento delle operazioni peritali, garantendo alle parti il giusto processo.
Non può pertanto dolersi ora parte appellante dell'omesso esame da parte del Giudicante di primo grado delle censure mosse dal proprio tecnico di parte, se queste sono pervenute tardivamente e si sono fondate arbitrariamente su rilievi non assunti congiuntamente (come sarebbe stato auspicabile, oltre che doveroso, anche in considerazione del fatto che avrebbero dovuto - in thesi - giustificare l'impossibilità tecnica di esecuzione della proposta condivisa e concordata).
Nell'elaborato tecnico, che anche a parere del Collegio, è completo, esaustivo e coerente, esente da vizi logici e perfettamente condivisibile, il CTU nominato ha correttamente risposto ai quesiti postigli dal Giudice e, nello specifico, al quesito D (pagg. 29-30 CTU) ha indicato gli interventi necessari a ricondurre a legalità tecnica e normativa la canna fumaria optando per una soluzione che sia in assoluto la più rispettosa dello stato attuale e comporti il minor aggravio possibile per la proprietà ribadendo in sede di conclusioni che “la soluzione migliore è quella CP_1
concordata tra i tecnici nel sopralluogo del 25/11/2013, modificando nel soffitto del 5° piano il collegamento ora orizzontale con un collegamento inclinato maggiore di 30°, ma non maggiore di
45° tra i due tratti verticali fuori asse tra loro” (cfr. pag. 19-20 – CTU).
Dall'esame dell'elaborato peritale non emergono i vizi rappresentati dagli appellanti, anzi, al contrario, il CTU ha risposto puntualmente e con rigore tecnico ai quesiti elaborati dal Giudice, sicché neppure questo Collegio ravvisa la necessità di disporne la rinnovazione.
In particolare si evidenzia che quanto alla censura secondo cui apoditticamente il consulente nominato avrebbe fissato la datazione del collocamento della canna fumaria sin dal 1962, che l'Ing. Per (cfr. pagg. 18 -19 – CTU), nel rispondere al quesito C (“Verifichi l'epoca alla quale certamente
o verosimilmente, risale lo stato attuale, lo stato originario e a chi sia imputabile ogni eventuale
pagina 14 di 19 alterazione del percorso del condotto in questione rispetto a quello originario, determinando
l'epoca”) ha precisato di aver eseguito verifiche presso l'Archivio storico del Comune di Bologna ed in particolare di aver esaminato la pratica di riattamento presentata il 23/09/1962, Prot. 16347 e di aver trasmesso nel rispetto del contraddittorio tecnico il relativo disegno (Allegato L – CTU) ai tecnici di parte (che nulla hanno osservato a riguardo), disegno che mette in evidenza che già alla data del 1962 il condotto in questione era nella posizione in cui si trova attualmente, rappresentando contestualmente che non è stato possibile reperire documenti che comprovino quale fosse l'originario stato del condotto, costruito nel 1949 all'atto della ricostruzione dello stabile condominiale, andato distrutto per effetto di bombardamenti.
La ricostruzione storica, anche considerata l'epoca del palazzo, consente di ritenere comunque che la canna fumaria, per cui è causa, abbia avuto la medesima collocazione di quella attuale almeno da un periodo di tempo pluridecennale, conseguendone per il diritto ad opporsi alla CP_1
delibera condominiale che abbia deliberato una modifica che comporti – come accertato – un aggravamento dell'esercizio della servitù di passaggio del condotto ai danni del fondo servente, incidendo una tale decisione, unilateralmente assunta, sul diritto individuale di proprietà esclusiva dell'appellata. Non appare poi condivisibile quanto sostenuto dagli appellanti, secondo cui modificare la traiettoria del condotto di evacuazione dei vapori, in linea retta nella parte terminale, non comporterebbe l'inutilizzabilità del piccolo terrazzo di proprietà di . Appare CP_1
ictu oculi dall'esame del materiale fotografico e dai rilievi tecnici (vd anche pag. 7 – atto di appello) che il proseguimento in verticale del condotto dei fumi, come esistente dal primo al quinto piano, invade il terrazzino dell'appellata nella sua parte centrale, con evidente compromissione del diritto di godimento della proprietà.
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Con la sesta censura gli appellanti si dolgono per omessa e contraddittoria motivazione riguardante l'annullamento delle delibere condominiali sui punti che lo stesso Giudicante riconosce estranei alla presente azione giudiziale ex art. 1137 cod. civ. ed azionabili esclusivamente contro l'amministratore ai sensi dell'art. 1129 cod. civ., avendo il Tribunale riconosciuto estranei al giudizio i ripristini contabili, tanto più che l'Amministratore nel corso dell'assemblea aveva dato atto che dei pagamenti eseguiti da ma ancora non contabilizzati ne avrebbe CP_1 tenuto conto nel consuntivo relativo all'esercizio successivo. Si dolgono altresì per aver il Tribunale valutato la soccombenza virtuale a carico del per l'errore di battitura della data in CP_2 cui era stata tenuta l'assemblea condominiale, ritenendo non sussistere materia del contendere, trattandosi di mero refuso dattilografico.
pagina 15 di 19 La censura non potrà essere esaminata per quanto già sopra motivato in quanto sul punto gli appellanti sono privi di legittimazione ad agire vertendosi su questioni mirate a soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale, per le quali unico legittimato passivo è l'amministratore.
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Criticano gli appellanti con la seconda censura il Tribunale per “omessa prudenza” (art. 2729 cod. civ.) nel trarre argomento di prova a fondamento del proprio convincimento dalla mancata partecipazione del al procedimento di mediazione, che sostengono gli appellanti CP_2 non si sarebbe potuto concludere con esito conciliativo stante l'assoluto rifiuto di CP_1
a consentire il passaggio della canna fumaria sulla sua proprietà.
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La censura è inammissibile in quanto genericamente formulata.
Merita, comunque, osservare che la circostanza della mancata partecipazione del al CP_2
procedimento di mediazione è incontestata oltre che documentalmente provata;
né si comprende in che modo gli appellanti intendano colpire l'iter logico argomentativo del Giudice di primo grado che a riguardo, invero, oltre a dare contezza del fatto storico, nulla ha fatto discendere in punto di argomentazioni a supporto delle statuizioni poi assunte.
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Con la settima doglianza gli appellanti censurano l'omessa ed erronea motivazione d'addebito di compensi e delle spese;
rilevano gli appellanti che in sentenza il Giudice dichiara la fondatezza dell'opposizione che “può essere accolta limitatamente a quanto di ragione”, addebitando poi integralmente le spese al , posto che parte attrice risulta – a dire degli appellanti - CP_2
quantomeno soccombente parzialmente per le domande di merito e totalmente soccombente per la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c.. Insistono gli appellanti sulla validità dell'assemblea condominiale sul punto in cui ha deliberato sull'acquisto delle targhette da apporre nell'atrio delle scale, trattandosi di necessità condominiale il cui impegno economico era di modesta entità.
La doglianza è totalmente infondata ed in parte – per quanto sopra – inammissibile.
Esaminati gli atti e la consulenza tecnica svolta nel procedimento cautelare in corso di causa ed integralmente recepita nei procedimenti di merito, poi riuniti, è evidente la totale soccombenza del su tutte le domande di merito proposte dall'attrice quanto CP_2 CP_1 all'impugnativa delle delibere condominiali nonché su quella formulata in via riconvenzionale volta all'accertamento della condominialità del condotto collettivo per lo smaltimento all'esterno dei soli vapori di cottura, avendo il CTU chiarito ed accertato che non ne usufruisce, CP_1
essendosi munita di canna fumaria autonoma in quanto impossibilitata ad eseguire il collegamento per la presenza di una visibile trave.
pagina 16 di 19 Quanto al rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., si richiama una recente pronuncia della Suprema
Corte, che si pone nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c. a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass., Sez. 6 –
3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017, Rv. 643825 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11792 del
15/05/2018, Rv. 648541 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5466 del 28/02/2020, Rv. 657296 – 01).“
(Cass. 20317/2022).
Ne consegue pertanto correttamente che il debba rifondere in ossequio al principio CP_2
della soccombenza le spese processuali a . CP_1
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Con la ottava doglianza gli appellanti censurano l'erronea liquidazione dei compensi e delle spese per omesso accertamento della conformità della liquidazione agli atti e alle tariffe. La liquidazione dei compensi di oltre €. 43.000,00 appare a dire degli appellanti del tutto sproporzionata anche tenendo conto dei procedimenti riuniti, in uno dei quali è stata avanzata ricorso ex art. 700 c.p.c., trattandosi – come rilevato dal Giudicante di primo grado – di questioni in massima parte comuni fra loro;
osservano che l'istruttoria si è svolta senza incombenti salvo la CTU, svoltasi in sede di procedimento cautelare, e criticano poi il Tribunale per aver recepito la richiesta maggiorazione del
20% applicata da parte attrice per la sola fase decisionale, atteso che la riunione è avvenuta tra due cause che avevano lo stesso convenuto, il . A dire poi degli appellanti la causa non CP_2 ha valore “indeterminabile” ma il giudizio è suscettibile di un valore determinato entro l'importo di
€. 26.000,00 sulla base dei criteri e delle risultanze in atti, tenuto conto delle spese addebitate a nelle deliberazioni impugnate. Si dolgono ancora gli appellanti per avere il CP_1
Tribunale riconosciuto il compenso del CTP di parte attrice nell'importo di € 5.864,39 pure in assenza di prova dell'eseguito pagamento.
Il motivo è infondato.
Dall'esame delle domande formulate dalle parti nell'ambito dei procedimenti di merito, tenuto conto altresì del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto in corso di causa, anche il Collegio ritiene confacente al presente contenzioso lo scaglione “indeterminabile complessità media” per la molteplicità delle questioni sottoposte al Giudicante nonché per l'ampio contenzioso in atto, radicato con tre distinti atti introduttivi, due di merito ed uno cautelare.
Certamente non può considerarsi – come auspicato dagli appellanti – un valore della controversia pagina 17 di 19 inferiore ad €. 26.000,00 in quanto le ragioni del contendere, per cui si è dibattuto, non sono legate a valori prettamente economici, ma involgono l'esame sia dei vizi che inficiano la validità delle delibere impugnate sia della domanda di accertamento della pretesa condominialità e comproprietà del condotto collettivo. Peraltro occorre rilevare che la liquidazione delle spese, qui censurata, attiene anche alle domande di annullamento delle delibere condominiali, per le quali gli appellanti non erano legittimati a proporre gravame.
Appare poi del tutto inammissibile la domanda formulata dagli appellanti, che invocano la condanna di a restituire le somme già versate in esecuzione della sentenza CP_1
impugnata in favore, non di se stessi pro quota, ma integralmente in favore del , nei cui CP_2
confronti la sentenza è passata in giudicato, avendo dato acquiescenza alle statuizioni qui impugnate, stante la scelta di rimanere contumace.
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Per quanto sopra, la Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata .
Le spese relative all'appello seguono la soccombenza e vengono liquidate, esaminata la nota spese depositata in data 06/10/2022 dall'appellata (che indica lo scaglione di riferimento “indeterminabile complessità bassa”), sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 ratione temporis vigente
(le prestazioni professionali degli avvocati si sono esaurite entro il 23 ottobre 2022), ad esclusione della fase istruttoria, che non è stata svolta.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- dichiara la carenza di legittimazione attiva in capo a e Parte_3 [...]
; Pt_4
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza n. 2261/2015 del Tribunale di
Bologna, emessa in data 30.06.2015 e pubblicata in data 15/07/2015;
- dichiara tenuti e condanna in solido , Controparte_6 Parte_2
, e a rifondere a le
[...] Parte_3 Parte_4 CP_1
spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 4.500,00 oltre spese forfettarie, C.P.A. ed
I.V.A. se dovuta.
Cosi deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del I sezione Civile il 27 febbraio 2024.
pagina 18 di 19 Il Giudice Ausiliario estensore dott. Maria Elena Taruffi
Il Presidente dott. Paola Montanari
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