Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 437/2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consi¬glio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dr.ssa Laura Cantore Giudice rel.
Dr.ssa Maria Anna Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di cancellazione di sequestro ex art 156 c.c. ratione temporis applicabile depositato in data 2.03.2024, da:
e entrambe rappresentate e difese dall'avv. Corrado Controparte_1 Controparte_2
Bonaduce, giusta mandato in atti
- ricorrenti -
OSSERVA
Con ricorso depositato il 2.3.2024 e chiedevano al Tribunale Controparte_1 Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…voglia ordinare la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo concesso con provvedimento in data 03/05/2007 e trascritto presso la Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari Ufficio Provinciale – Territorio – Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Trani in data 03/02/2011 al n. 2527 di Registro Generale e n. 1698 di Registro Particolare, con esonero del Conservatore da responsabilità”. Premettevano:
-che , nella qualità di coniuge affidatario ed esercente la responsabilità genitoriale sulla Controparte_1 figlia (all'epoca minore) , chiedeva al Presidente del Tribunale di Trani ex art. 156, Controparte_2 co. 6, c.c., ratione temporis applicabile, emettersi nei confronti del marito separato, Controparte_3 sino alla concorrenza di euro 50.000,00, il sequestro conservativo dell'immobile sito in Corato al Vico
Miani n. 6 (casa familiare assegnata al sig. e di proprietà esclusiva di quest'ultimo), per CP_2 inadempimento assoluto degli obblighi di mantenimento della figlia minore assunti con l'accordo di separazione consensuale;
-che, nel procedimento iscritto al n. 145/07 R.G.V.G., il Presidente, ritenuto fondato il ricorso, con provvedimento del 03/05/2007 autorizzava ex art. 156, co. 6, c.c., sino alla concorrenza di € 20.000,00 e con funzione di garanzia del pagamento da parte del del mantenimento mensile e delle spese CP_2 straordinarie, come da convenzione di separazione omologata dal Tribunale, il sequestro conservativo
- che il sequestro conservativo veniva eseguito in data 03/02/2011 con la trascrizione eseguita in pari data al n. 2527 di Registro Generale e n. 1698 di Registro Particolare;
-che, nelle more, e precisamente il 07/08/2022, il decedeva, lasciando quale unica erede Controparte_3 legittima la figlia , ormai divenuta maggiorenne, come da denuncia di successione Controparte_2 presentata all'Agenzia delle Entrate in data 10/10/2022, versata in atti;
-che, pertanto, , non avendo più alcun diritto di credito nei confronti del genitore Controparte_2 deceduto ed essendo, peraltro, divenuta essa stessa proprietaria esclusiva dell'immobile oggetto del sequestro conservativo, quale unica erede del de cuius rappresentava di non avere più Controparte_3 interesse al mantenimento del sequestro sull'immobile avendo, anzi, interesse alla cancellazione del suddetto vincolo cautelare al fine di ripristinare la piena commerciabilità dell'immobile;
-che, ritenuto pertanto che per procedere alla richiesta di cancellazione del sequestro conservativo sull'immobile sito in Corato al Vico Miani n. 6, si rende necessario un provvedimento dell'autorità giudiziaria le ricorrenti hanno formulato l' istanza di cancellazione nei superiori termini;
Il Tribunale, con decreto datato 6.4.2024, onerava le istanti al deposito della documentazione relativa alla trascrizione in oggetto, non versata in atti.
All'udienza del 7.11.2024, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta per la decisione.
§§§§§§
Preliminarmente occorre osservare in rito che trova applicazione l'art. 473 bis.51 c.p.c. trattandosi di istanza congiunta di modifica di un procedente provvedimento assunto a tutela di minori con conseguente applicazione del c.d. rito unico famiglia introdotto dalla riforma Cartabia (DLvo 10.10.2022 n 149) che trova applicazione per tutti i procedimenti in materia di persone, minori e famiglie introdotti dopo il 28 febbraio 2023 come nel caso di specie.
Tanto premesso, si rileva quanto segue.
La cancellazione dai Registri Immobiliari della trascrizione del sequestro conservativo, sui beni immobili del debitore, deve essere autorizzata da un provvedimento del giudice, non potendo fondarsi sul semplice atto di assenso rilasciato dal creditore procedente.
Dall'esame della circolare dell'Agenzia del Territorio n. 5 del 18 maggio 2004 emerge chiaramente la regola secondo cui viene esclusa la possibilità di applicare all'ipotesi in esame l'articolo 2668 c.c., il quale prevede la possibilità di procedere alla cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali indicate negli articoli 2652 e 2653 c.c. sulla base del consenso espresso dalle parti interessate.
L'Agenzia del Territorio ha avuto modo di precisare che l'articolo 2668 c.c. deve essere riferito unicamente alla trascrizione delle domande giudiziali indicate negli articoli 2652 e 2653 c.c., non potendo essere esteso analogicamente alla trascrizione del sequestro conservativo. Sul punto è necessario richiamare l'attenzione in merito alla differente natura giuridica della trascrizione del sequestro conservativo, quale misura cautelare del credito, rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale, concernente i diritti immobiliari indicati nell'articolo 2643 c.c., ed effettuata in base agli articoli 2652 e 2653 c.c.
Invero, sulla scorta dell'art. 679 c.p.c., il sequestro conservativo si esegue con la trascrizione del provvedimento del giudice presso l'Ufficio del conservatore dei registri immobiliari;
questa formalità assume efficacia costitutiva: determina il sorgere del vincolo di indisponibilità del bene gravato dal sequestro a favore non solo del creditore procedente, ma di tutti i creditori eventualmente intervenuti nel successivo processo esecutivo.
Di contro, la trascrizione della domanda giudiziale non ha efficacia costitutiva ed esplica effetti unicamente in favore dell'attore che ha richiesto la formalità.
La diversa natura giuridica della trascrizione del sequestro conservativo giustifica, secondo l'interpretazione dell'Ufficio, l'inapplicabilità, al provvedimento di cancellazione, della norma contenuta nell'articolo 2668 c.c., rimanendo del tutto irrilevante l'espressione dell'assenso alla cancellazione formulato dal soggetto interessato.
L'efficacia costitutiva della trascrizione del sequestro giustifica la regola - confermata, tra le altre, da Cass. sent. n. 5796 del 22 maggio 1993 - secondo la quale il potere di disporre la cancellazione dai registri immobiliari del sequestro conservativo rimane sottratto al consenso del creditore sequestrante e/o procedente ed è rimesso all'apprezzamento del giudice, tenuto alla valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti.
La necessità di un provvedimento giurisdizionale ai fini della cancellazione del sequestro conservativo trova, poi, fondamento normativo nell'articolo 669-novies c.p.c., il quale stabilisce che, in caso di inefficacia della misura cautelare, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente;
circostanza, questa, che implica, pertanto, l'adozione, da parte del giudice, di un provvedimento giurisdizionale finalizzato a disporre la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo, con la conclusione per cui questo effetto non potrà essere ritualmente realizzato attraverso un atto dispositivo del creditore, che non può direttamente eliminare gli effetti giuridici dell'atto cautelare mediante una formale dichiarazione di volontà.
In conclusione, la cancellazione del sequestro conservativo deve sempre fondarsi su un provvedimento del giudice;
al contrario non può mai basarsi sul semplice atto di assenso del creditore procedente.
Nel caso di specie non v'è contestazione, in quanto la cancellazione del sequestro è stata richiesta congiuntamente dal creditore procedente, , e dal debitore, sig.ra , Controparte_1 Controparte_2 quale erede unica e legittima dell'originario debitore (deceduto in data 07/08/2022) e Controparte_3 attuale proprietaria dell'immobile gravato dal sequestro sito in Corato al Vico Miani n. 6 (in catasto fabbricati foglio 32, particella 849 sub. 6, cat. A/4, classe 4, consistenza 3,5 vani). Alla luce di quanto sopra, preso atto altresì dell'avvenuto deposito della nota di trascrizione dell'ordinanza di sequestro conservativo, come sollecitata da questo Tribunale, devesi concludere che il ricorso vada integralmente accolto.
Nulla per le spese, stante il ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento emarginato, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto ordina la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo concesso in favore di con provvedimento in data 03/05/2007 e trascritto presso la Controparte_1
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari Ufficio Provinciale - Territorio - Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Trani in data 03/02/2011, al n. 2527 di Registro Generale e n. 1698 di Registro
Particolare,
Nulla per le spese.
Trani, così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana