Sentenza 13 novembre 1973
Massime • 1
Altra cosa e l'oggettiva idoneita dell'immobile locato all'uso previsto nel contratto, e quindi, nel caso che quell'uso consista nell'ospitare pubblici spettacoli, l'esistenza delle necessarie condizioni di solidita e sicurezza, che il locatore deve procurare e mantenere per tutto il corso del rapporto; altra cosa la verifica di tale idoneita nei modi richiesti dall'autorita che deve rilasciare la licenza di Esercizio. Questa verifica e una fase del procedimento necessario per il rilascio della licenza, che e esclusivo interesse del conduttore-gestore di richiedere ed ottenere; non e, a differenza della oggettiva esistenza della solidita e sicurezza del locale, un requisito intrinseco della cosa locata; e non rientra tra le obbligazioni poste a carico del locatore: salvo che il contratto preveda altrimenti. ( V 155/70, mass n 344927).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/11/1973, n. 3011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3011 |
| Data del deposito : | 13 novembre 1973 |
Testo completo
Altra cosa e l'oggettiva idoneita dell'immobile locato all'uso previsto nel contratto, e quindi, nel caso che quell'uso consista nell'ospitare pubblici spettacoli, l'esistenza delle necessarie condizioni di solidita e sicurezza, che il locatore deve procurare e mantenere per tutto il corso del rapporto;
altra cosa la verifica di tale idoneita nei modi richiesti dall'autorita che deve rilasciare la licenza di Esercizio. Questa verifica e una fase del procedimento necessario per il rilascio della licenza, che e esclusivo interesse del conduttore-gestore di richiedere ed ottenere;
non e, a differenza della oggettiva esistenza della solidita e sicurezza del locale, un requisito intrinseco della cosa locata;
e non rientra tra le obbligazioni poste a carico del locatore: salvo che il contratto preveda altrimenti. ( V 155/70, mass n 344927).*