Cass. civ., sez. III, sentenza 13/11/1973, n. 3011
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Sentenza 13 novembre 1973

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Altra cosa e l'oggettiva idoneita dell'immobile locato all'uso previsto nel contratto, e quindi, nel caso che quell'uso consista nell'ospitare pubblici spettacoli, l'esistenza delle necessarie condizioni di solidita e sicurezza, che il locatore deve procurare e mantenere per tutto il corso del rapporto; altra cosa la verifica di tale idoneita nei modi richiesti dall'autorita che deve rilasciare la licenza di Esercizio. Questa verifica e una fase del procedimento necessario per il rilascio della licenza, che e esclusivo interesse del conduttore-gestore di richiedere ed ottenere; non e, a differenza della oggettiva esistenza della solidita e sicurezza del locale, un requisito intrinseco della cosa locata; e non rientra tra le obbligazioni poste a carico del locatore: salvo che il contratto preveda altrimenti. ( V 155/70, mass n 344927).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/11/1973, n. 3011
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3011
    Data del deposito : 13 novembre 1973

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