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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/12/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 4670 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 06/10/2023 ed iscritto al n 4670 - 2023 RG , vertente tra
- C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto C. Zoccali (C.F.
) presso il cui studio in Reggio Calabria, Via del C.F._2
Gelsomino n° 22, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- Controparte_1
Cod. Fisc. ), con
[...] P.IVA_1 sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144 e sede territoriale in Reggio Calabria, in persona del Regionale per la Calabria dott.ssa CP_2 CP_3
, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via Corso
[...]
Garibaldi 365 presso l'Avv. A. Manuela Nucera (CF C.F._3
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in
[...]
Notar da Catanzaro del 16 aprile 2024, recante i numeri Persona_1
48247 del repertorio e 18366 della raccolta,
- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 § 1. Con ricorso del 06.10.2023 il ricorrente chiede il riconoscimento quale infortunio sul lavoro dell'evento occorso in data 21.09.2022 ed il conseguimento delle relative prestazioni, stante il rigetto in via amministrativa da parte dell' . Espone in sintesi che: CP_1
- In data 21.09.2022 nel mentre si accingeva a prendere il proprio mezzo per recarsi al lavoro presso la biblioteca comunale “Pietro De Nava” di Reggio Calabria, al fine di prestare il servizio di tirocinio finalizzato all'inclusione sociale, come da convenzione n. prot. 539620 del 14.12.2021, subiva un infortunio, cadeva rovinosamente e si procurava lesioni personali;
- A causa di tale caduta, riportava la lesione del tendine d'Achille a sinistra, con trattamento chirurgico in data 27.09.2022 di tenorrafia con legamento artificiale e viveva un periodo di convalescenza sino al 30.06.2023;
- Veniva denunciato all' l'infortunio sul lavoro da parte del datore CP_1 di lavoro ed il ricorrente integrava tale denuncia con missiva via pec del 27.09.2022;
- Effettuata l'istruttoria amministrativa e medico-legale, l con CP_1 comunicazione del 08.11.2022 comunicava che l'infortunio non veniva riconosciuto, con la motivazione che “Non spetta alcuna indennita' in quanto l'infortunio non si e' verificato né sul luogo di lavoro né durante il tragitto di collegamento con il luogo di lavoro”.
- A seguito di tale comunicazione, in data 31.12.2022 presentava opposizione amministrativa. Nelle conclusioni del ricorso chiede:
- “accertare e dichiarare che il sig. ha diritto di ricevere, a Parte_1 seguito delle menomazioni riportate nell'infortunio sul lavoro del 21.09.2022, l'indennizzo del danno biologico in capitale corrispondente al 8 %, pari ad € 8863,08 o a quello indennizzo maggiore o minore che sarà ritenuto giusto ed equo in corso di causa, oltre al rimborso delle spese mediche documentate nella misura di € 580,00;
- Conseguentemente, condannare l' al liquidare in favore del CP_1 ricorrente l'indennizzo del danno biologico in capitale corrispondente al 8% della tabella di cui al D.M. del 12.07.2000 come aggiornata e modificata dal D.M. n. 45 del 2019, pari alla somma di € 8863,08, o quell'indennizzo corrispondente alla percentuale di danno biologico, che sarà ritenuta giusta ed equa in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, oltre al rimborso delle spese mediche documentate nella misura di € 580,00;”.
§ 2. Dopo la rinnovazione della notifica del ricorso è stato costituito il contraddittorio e si è costituito l' che eccepisce preliminarmente la parziale CP_1
2 cessazione della materia del contendere evidenziando come l , all'esito CP_1 dell'opposizione amministrativa, rivalutate le cause e circostanze dell'infortunio riesaminati gli atti, provvedeva a riconoscere l'evento e a corrispondere l'indennità di temporanea per i 60 gg di inabilità assoluta al lavoro, come attestato dal provvedimento dell'1.11.2024. Eccepisce l'infondatezza della pretesa con riguardo agli esiti permanenti che assume non presenti.
§ 3. Nel merito il ricorso è risultato fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. Sulla scorta della documentazione in atti è stata disposta CTU medico legale sulla persona del ricorrente per accertare gli eventuali postumi permanenti da determinarsi tenuto conto dei criteri e delle tabelle applicative del D.Lgs. CP_1
38/2000. E' stato designato il CTU dott. che ha regolarmente Persona_2 espletato l'incarico peritale. Le risultanze della ctu, siccome tratte all'esito di diligente indagine, vengono condivise e fatte proprie dal giudicante e devono intendersi qui interamente riportate e trascritte. In estrema sintesi è emerso che: “Il grado di menomazione (danno biologico), derivato dall'infortunio sul lavoro patito dal ricorrente, comprensivo dei danni anatomici e dei deficit funzionali residuati ed evidenziati anche in sede di visita peritale, può essere valutabile nella misura del 08% (otto per cento), (cod. 295 delle tabelle del D.Lgs CP_1
38/200), dall'epoca della guarigione clinica che si presume sia il 20/11/2022 (epoca della cessazione dell'inabilità assoluta temporanea concessa dall' ).” CP_1
La relazione del CTU appare motivata, dettagliatamente descrittiva dell'esame obiettivo del ricorrente, non suscettibile di censure, per questo si ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti o rinnovazioni (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). In tali termini il ricorso deve essere accolto. La quantificazione dell'indennizzo in capitale chiesta dal ricorrente non è stata contesta dalla difesa dell'ente previdenziale, per cui deve ritenersi corretta. Anche la domanda di rimborso delle spese mediche deve essere accolta perché corroborata dalle relative fatture per un importo complessivo di € 580,00.
§ 4. Deve darsi atto che il ricorrente è stato ammesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, con delibera 485/2023, al patrocinio a spese dello Stato ed il difensore ha presentato rituale istanza di liquidazione. Pertanto nel dispositivo deve disporsi la condanna dell' , parte CP_1 soccombente non ammessa al patrocinio, al pagamento delle spese legali 3 direttamente a favore dello Stato (come dispone l'art. 133 DPR 115/2002) e ciò in misura coincidente con la somma che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente. Il compenso al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato viene liquidato con separato decreto. Le spese di ctu vengono liquidate come da separato decreto.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente
[...]
C.F. , ha riportato un danno Parte_1 C.F._1 biologico pari al 8% per l'infortunio sul lavoro del 21.09.2022 e condanna l' al pagamento della relativa prestazione pari ad € 8.863,08, oltre CP_1 accessori come per legge dal dovuto al soddisfo, nonché al rimborso delle spese mediche per complessivi € 580,00;
- condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle CP_1 spese legali direttamente a favore dello Stato, ex art. 133 DPR 115/2022, nella misura di euro euro 2.538,50 a titolo di compenso per avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge ;
- pone definitivamente ed interamente a carico dell' le spese della CP_1
CTU, liquidate come da separato decreto in favore del ctu dr. Per_2
[...]
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 16/12/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
4
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 4670 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 06/10/2023 ed iscritto al n 4670 - 2023 RG , vertente tra
- C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto C. Zoccali (C.F.
) presso il cui studio in Reggio Calabria, Via del C.F._2
Gelsomino n° 22, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- Controparte_1
Cod. Fisc. ), con
[...] P.IVA_1 sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144 e sede territoriale in Reggio Calabria, in persona del Regionale per la Calabria dott.ssa CP_2 CP_3
, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via Corso
[...]
Garibaldi 365 presso l'Avv. A. Manuela Nucera (CF C.F._3
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in
[...]
Notar da Catanzaro del 16 aprile 2024, recante i numeri Persona_1
48247 del repertorio e 18366 della raccolta,
- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 § 1. Con ricorso del 06.10.2023 il ricorrente chiede il riconoscimento quale infortunio sul lavoro dell'evento occorso in data 21.09.2022 ed il conseguimento delle relative prestazioni, stante il rigetto in via amministrativa da parte dell' . Espone in sintesi che: CP_1
- In data 21.09.2022 nel mentre si accingeva a prendere il proprio mezzo per recarsi al lavoro presso la biblioteca comunale “Pietro De Nava” di Reggio Calabria, al fine di prestare il servizio di tirocinio finalizzato all'inclusione sociale, come da convenzione n. prot. 539620 del 14.12.2021, subiva un infortunio, cadeva rovinosamente e si procurava lesioni personali;
- A causa di tale caduta, riportava la lesione del tendine d'Achille a sinistra, con trattamento chirurgico in data 27.09.2022 di tenorrafia con legamento artificiale e viveva un periodo di convalescenza sino al 30.06.2023;
- Veniva denunciato all' l'infortunio sul lavoro da parte del datore CP_1 di lavoro ed il ricorrente integrava tale denuncia con missiva via pec del 27.09.2022;
- Effettuata l'istruttoria amministrativa e medico-legale, l con CP_1 comunicazione del 08.11.2022 comunicava che l'infortunio non veniva riconosciuto, con la motivazione che “Non spetta alcuna indennita' in quanto l'infortunio non si e' verificato né sul luogo di lavoro né durante il tragitto di collegamento con il luogo di lavoro”.
- A seguito di tale comunicazione, in data 31.12.2022 presentava opposizione amministrativa. Nelle conclusioni del ricorso chiede:
- “accertare e dichiarare che il sig. ha diritto di ricevere, a Parte_1 seguito delle menomazioni riportate nell'infortunio sul lavoro del 21.09.2022, l'indennizzo del danno biologico in capitale corrispondente al 8 %, pari ad € 8863,08 o a quello indennizzo maggiore o minore che sarà ritenuto giusto ed equo in corso di causa, oltre al rimborso delle spese mediche documentate nella misura di € 580,00;
- Conseguentemente, condannare l' al liquidare in favore del CP_1 ricorrente l'indennizzo del danno biologico in capitale corrispondente al 8% della tabella di cui al D.M. del 12.07.2000 come aggiornata e modificata dal D.M. n. 45 del 2019, pari alla somma di € 8863,08, o quell'indennizzo corrispondente alla percentuale di danno biologico, che sarà ritenuta giusta ed equa in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, oltre al rimborso delle spese mediche documentate nella misura di € 580,00;”.
§ 2. Dopo la rinnovazione della notifica del ricorso è stato costituito il contraddittorio e si è costituito l' che eccepisce preliminarmente la parziale CP_1
2 cessazione della materia del contendere evidenziando come l , all'esito CP_1 dell'opposizione amministrativa, rivalutate le cause e circostanze dell'infortunio riesaminati gli atti, provvedeva a riconoscere l'evento e a corrispondere l'indennità di temporanea per i 60 gg di inabilità assoluta al lavoro, come attestato dal provvedimento dell'1.11.2024. Eccepisce l'infondatezza della pretesa con riguardo agli esiti permanenti che assume non presenti.
§ 3. Nel merito il ricorso è risultato fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. Sulla scorta della documentazione in atti è stata disposta CTU medico legale sulla persona del ricorrente per accertare gli eventuali postumi permanenti da determinarsi tenuto conto dei criteri e delle tabelle applicative del D.Lgs. CP_1
38/2000. E' stato designato il CTU dott. che ha regolarmente Persona_2 espletato l'incarico peritale. Le risultanze della ctu, siccome tratte all'esito di diligente indagine, vengono condivise e fatte proprie dal giudicante e devono intendersi qui interamente riportate e trascritte. In estrema sintesi è emerso che: “Il grado di menomazione (danno biologico), derivato dall'infortunio sul lavoro patito dal ricorrente, comprensivo dei danni anatomici e dei deficit funzionali residuati ed evidenziati anche in sede di visita peritale, può essere valutabile nella misura del 08% (otto per cento), (cod. 295 delle tabelle del D.Lgs CP_1
38/200), dall'epoca della guarigione clinica che si presume sia il 20/11/2022 (epoca della cessazione dell'inabilità assoluta temporanea concessa dall' ).” CP_1
La relazione del CTU appare motivata, dettagliatamente descrittiva dell'esame obiettivo del ricorrente, non suscettibile di censure, per questo si ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti o rinnovazioni (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). In tali termini il ricorso deve essere accolto. La quantificazione dell'indennizzo in capitale chiesta dal ricorrente non è stata contesta dalla difesa dell'ente previdenziale, per cui deve ritenersi corretta. Anche la domanda di rimborso delle spese mediche deve essere accolta perché corroborata dalle relative fatture per un importo complessivo di € 580,00.
§ 4. Deve darsi atto che il ricorrente è stato ammesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, con delibera 485/2023, al patrocinio a spese dello Stato ed il difensore ha presentato rituale istanza di liquidazione. Pertanto nel dispositivo deve disporsi la condanna dell' , parte CP_1 soccombente non ammessa al patrocinio, al pagamento delle spese legali 3 direttamente a favore dello Stato (come dispone l'art. 133 DPR 115/2002) e ciò in misura coincidente con la somma che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente. Il compenso al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato viene liquidato con separato decreto. Le spese di ctu vengono liquidate come da separato decreto.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente
[...]
C.F. , ha riportato un danno Parte_1 C.F._1 biologico pari al 8% per l'infortunio sul lavoro del 21.09.2022 e condanna l' al pagamento della relativa prestazione pari ad € 8.863,08, oltre CP_1 accessori come per legge dal dovuto al soddisfo, nonché al rimborso delle spese mediche per complessivi € 580,00;
- condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle CP_1 spese legali direttamente a favore dello Stato, ex art. 133 DPR 115/2022, nella misura di euro euro 2.538,50 a titolo di compenso per avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge ;
- pone definitivamente ed interamente a carico dell' le spese della CP_1
CTU, liquidate come da separato decreto in favore del ctu dr. Per_2
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Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 16/12/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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