CA
Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/08/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 10 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 12.02.2025 e promossa
[...]
con l'Avv. VAGNONI RICCARDO PIAZZA CESARE Parte_1 P.IVA_1
BATTISTI 1 60015 FALCONARA MARITTIMA
APPELLANTE
CONTRO
- Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
- C.F._2 Controparte_3 C.F._3 [...]
- con CP_4 C.F._4 Controparte_5 C.F._5
l'Avv. PARADISI ROBERTO VIA ARMELLINI 14 60019 SENIGALLIA .
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n. 963/2022 del 08/08/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 Con ricorso ex art. 702bis cpc a seguito di ATP (RG n. 1292/2019) effettuato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Gelli/Bianco, depositato il 20.11.2020 , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e – in proprio e quali eredi (in riferimento a Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e di deceduto a Controparte_1 Controparte_4 CP_2 CP_3 Controparte_6
Senigallia il 01.04.2017 – hanno chiesto al Tribunale di Ancona “in via principale: accertata la responsabilità dei sanitari della in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
condannare la convenuta al risarcimento in favore dei ricorrenti di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli stessi iure proprio e iure hereditatis (in relazione, in questo caso, alle posizioni di e ) a seguito degli errori medico-sanitari Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
commessi a seguito della caduta occorsa il giorno 4.08.2016 al sig. da cui sono Controparte_6
derivate lesioni personali iatrogene e poi la morte quale conseguenza della omissione diagnostica e mancata stabilizzazione chirurgica e, danno così quantificati:
IURE HEREDITATIS
- Per i signori quali eredi del Sig. Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
(avendo rinunciato all'eredità) e quindi “iure hereditatis” : € Persona_1 Controparte_2
109.851,00 complessivi o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, così suddivisi: €
54.922,5 in favore di o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
€ Controparte_1
27.462,75 in favore di o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di Controparte_3
giustizia; € 27.462,75 in favore di o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di Controparte_4
giustizia;
IURE PROPRIO
- Per il Sig. : € 300.000,00 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di Controparte_2
giustizia
- Per la Sig.ra € 300.000,00 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di Controparte_1
giustizia
- Per il Sig. € 90.000,00 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di Controparte_3
giustizia
- Per la Sig.ra € 90.000,00 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di Controparte_4
giustizia
- Per la Sig.ra : € 30.000,00 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di Controparte_5
giustizia
In tutti i casi vi è da aggiungere la rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo effettivo;
in via meramente subordinata pagina 2 di 10 - accertata la responsabilità dei sanitari della in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore in ordine alle lesioni patite dal Sig. condannare la convenuta al Controparte_6
risarcimento in favore dei signori e “iure Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
hereditatis” al pagamento della complessiva somma di € 109.851,00 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, così suddivisi: € 54.922,5 in favore di o la diversa somma Controparte_1
maggiore o minore ritenuta di giustizia;
€ 27.462,75 in favore di o la diversa Controparte_3
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
€ 27.462,75 in favore di o la diversa Controparte_4
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo effettivo
- In ogni caso con vittoria di spese di giudizio, diritti, onorari, rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, anche in relazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., procedimento le cui spese di giudizio andranno necessariamente liquidate nella presente fase”.
L' si è costituita contestando integralmente il ricorso Controparte_7
avversario ed eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto e la totale carenza probatoria di tutte le domande formulate dalla controparte nei confronti della Parte_1
contestando sia l'an che il quantum debeatur delle domande svolte nei propri confronti, non sussistendo il nesso di causalità tra le condotte poste in essere dai Sanitari coinvolti e i danni lamentati da controparte, in particolare contestando il nesso di causalità tra le asserite condotte censurabili del personale sanitario in occasione dell'accesso al PS di Senigallia del 4.8.2016 e il decesso del paziente avvenuto ad otto mesi di distanza.
Il Tribunale ha così deciso: condanna a corrispondere a e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 [...]
, pro quota ereditaria, la somma complessiva di euro 25.000,00, già attualizzata, oltre CP_4
interessi legali dalla pronuncia al saldo;
condanna a corrispondere a la somma di euro 120.000,00, già Parte_1 Controparte_1
attualizzata, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
condanna a corrispondere a la somma di euro 90.000,00, già Parte_1 Controparte_2
attualizzata, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
rigetta nel resto le domande;
compensa le spese del procedimento di consulenza tecnica preventiva e del presente giudizio nella misura di un terzo;
condanna a corrispondere a parte ricorrente, a titolo di rimborso dei restanti due terzi Parte_1
delle spese di lite, per detta percentuale, la somma di euro 2.430,00 per compenso professionale pagina 3 di 10 relativo alla fase di consulenza tecnica preventiva e la somma di euro 8.953,33 per compenso professionale relativo al presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre anticipazioni ridotte in pari misura;
pone le spese di CTU di entrambi i procedimenti definitivamente a carico di parte ricorrente nella misura di un sesto e di parte resistente nella restante misura di cinque sesti.
Ha interposto tempestivo appello l' si sono costituiti gli appellati proponendo appello Pt_1
incidentale.
Primo motivo: improcedibilità' per mancato rispetto del termine di cui all'art. 8 comma 3 l. n.
24/2017 (cd. ). Parte_2
Secondo l'appellante, che cita anche un precedente di questa stessa sezione, reso nella sentenza n. 677 del 2022, il primo giudice ha errato nell'escludere che la proposizione della domanda oltre sei mesi dal deposito del ricorso per ATP renda improcedibile la medesima, laddove sia stata proposta entro 90 giorni dal deposito della relazione.
Il motivo non può condividersi.
Innanzitutto occorre chiarire che il precedente citato ha confermato la improcedibilità della domanda proposta oltre sei mesi del ricorso per ATP, oltre 90 giorni dal deposito della relazione ed oltre sei mesi dall'esperimento della mediaconciliazione: quindi non è pertinente al caso che ci occupa.
E' utile ricordare il tenore letterale dell'art. 8 della legge , il quale prevede che: Parte_2
“1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.
2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova invece applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.
3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se,
pagina 4 di 10 entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'art. 702-bis del codice di procedura civile”.
La norma ha un intento deflattivo, subordinando l'azione giudiziaria ad una mediaconciliazione o ad un accertamento tecnico preventivo.
Pretendere che la parte promuova l'azione giudiziaria quando ancora è in corso l'ATP collide don l'intento deflattivo voluto dal legislatore: determinando l'avvio di due procedimenti anziché uno e impedendo che l'esito dell' ATP possa fonrire alle parti utili indicazioni per una conciliazione.
E' data la possibilità alla parte di procedere giudizialmente prima della conclusione dell'ATP, ma in questo caso laddove fosse eccepita la improcedibilità, è previsto che il ricorrente possa far confluire la consulenza innanzi al giudice del merito.
Ove la parte non opti per l'avvio del giudizio con l'ATP in corso (comportamento del tutto logico essendo prudente attendere l'esito della perizia che confermi l'esistenza di negligenze, prima di avviare un giudizio), la norma la facoltizza ad avviarla “entro novanta giorni dal deposito della relazione”.
Si tratta di locuzione chiara, considerato il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e l' intenzione del legislatore (art. 12 preleggi).
La norma dice che gli “effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato il ricorso... ”.
La congiunzione disgiuntiva “O” secondo la grammatica italiana, coordina due o più frasi o parti di una stessa frase, avvertite come alternative che si escludano a vicenda oppure di cui una non escluda l'altra oppure, se adoperata con valore esplicativo, introduce un termine equivalente: in ognuno dei tre utilizzi descritti l'effetto è di esplicitare una volontà per cui i termini sono alternativi, pertanto si deve ritenere che il legislatore consideri tempestiva la proposizione del ricorso anche entro 90 giorni dal deposito della relazione.
Ora, poiché i periti hanno depositato la relazione finale il 24.07.2020 il ricorso, depositato in data
20.11.2020, tenuto conto della sospensione feriale è tempestivo, scadendo i 90 giorni il successivo 24 novembre.
Secondo motivo: nullità della ctu svolta in sede di giudizio di merito non essendo stato costituito il collegio peritale come invece espressamente previsto dall'art. 15 comma 1 della Legge
Gelli/Bianco.
, la CTU resa in sede di merito e svolta dal Dr. consulente specialista Parte_3 Persona_2
ortopedico, deve ritenersi viziata e irrimediabilmente nulla, stante la mancata nomina del consulente medico legale come stabilito dall'art. 15 comma 1 della L. n. 24 del 2017. pagina 5 di 10 Anche questo motivo è infondato.
L'art. 15 della legge 24 non sancisce alcuna nullità e, a norma dell'art. 156 c.p.c. tale sanzione dev'essere prevista espressamente dalla legge.
In ogni caso, è principio pacifico che la nullità deve essere eccepita nella prima udienza successiva al deposito della relazione (Cass. 2023 n.31964): non avendo la parte sollevato alcuna eccezione, la nullità, ipotizzando fosse esistente, è sanata.
Terzo motivo: erroneità contraddittorietà ed illogicità della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia perché nel fare proprie le risultanze della ctu in sede di atp relativamente alle asserite condotte censurabili e nel fare proprie le risultanze della ctu in sede di merito condannava sia in riferimento al danno temporaneo che in riferimento Parte_1
all'exitus del paziente.
Con questo articolato motivo, l'appellante critica la sentenza sotto cinque diversi profili:
1) non vi sarebbe stata negligenza negli operatori del Pronto soccorso nel dimettere Controparte_6
senza ulteriori esami,
2) vi sarebbe comunque concorso di colpa in capo al paziente per non essersi sottoposto a visita ortopedica, consigliata al momento della dimissione,
3) difetterebbe nesso di causalità tra il preteso errore dei sanitari e la morte,
4) avrebbe adoperato, il primo giudice nell'accertamento del “più probabile che non” principi propri della “perdita di chance, laddove tale azione non è stata neppur proposta dagli appellati,
5) sarebbe stata omessa la valutazione della responsabilità di altri istituti.
Le doglianze sono tutte infondate.
Sul primo punto è pacifico che il era affetto da spondilite anchilosante, quando è stato CP_2
ricoverato al Pronto soccorso per la caduta da una scala.
Ebbene, le diffuse calcificazioni conseguenti a tale patologia impediscono di accertare fratture mediante le sole radiografie: quindi avrebbero dovuto essere eseguite una tac e\o una risonanza magnetica per avere un quadro preciso dello stato di salute del paziente, constatando le fratture vertebrali, la cui mancata tempestiva cura ha determinato le patologie responsabili del decesso.
La tutela della salute è diritto di ragno costituzionale (art. 32) che non può soccombere di fronte a logiche commerciali di risparmio nell'effettuare esami strumentali: neppure (rectius sopratutto) se il paziente è anziano e già malato.
Nè può costituire concorso di colpa del paziente non essersi sottoposto a visita ortopedica, una volta che sia stato dimesso con una diagnosi come quella con la quale il è stato dimesso: CP_2
all'ospedale spetta curare, non indirizzare verso altri luoghi di cura.
pagina 6 di 10 Quanto al nesso di causalità, il è morto per le complicazioni conseguenti alle negligenza dei CP_2
sanitari del pronto soccorso, in quanto una corretta tempestiva diagnosi delle fratture vertebrali avrebbe comportato scelte terapeutiche diverse da quelle effettivamente poste in essere, evitando lo sviluppo delle complicanze neurologiche e anticipando la stabilizzazione in urgenza delle stesse.
Il , in altre parole, non sarebbe morto di quel che è morto se fosse stato curato bene (sarebbe CP_2
morto lo stesso, come tutti, ma chissà quando e per quale malattia).
Tanto vale anche a confutare il denunciato errore circa la pretesa applicazione dei criteri della perdita di chances, in quanto è certo che il è deceduto per patologie conseguenti a negligenza dei CP_2
sanitari.
Come noto la perdita di chances si riferisce al danno subito da un paziente a causa della riduzione, dovuta a colpa medica, delle possibilità di ottenere un risultato positivo, come guarigione o sopravvivenza. Non si tratta della certezza che il paziente sarebbe guarito o sopravvissuto, ma della perdita di una concreta possibilità, un'opportunità, che si sarebbe potuta concretizzare in assenza di errore medico.
Nel caso di specie, la malattia letale è conseguenza immediata e diretta dell'errore diagnostico del pronto soccorso.
Infine, quanto a pretese negligenze della clinica di Torre Pedrera di Rimini, dove il fu CP_2
ricoverato ed è deceduto, corretta è la decisione del primo giudice di non considerarle, in difetto di contraddittorio col preteso ente responsabile, che l' non ha avuto interesse a citare. Pt_1
Quarto motivo: sul quantum debeatur;
erroneita', carenza di motivazione ed illogicità' del provvedimento impugnato nella parte in cui effettua la quantificazione del danno biologico temporaneo e della componente del danno morale cd catastrofale.
Lamenta sul punto l'appellante che pur condividendo l'utilizzo delle Tabelle di Milano e l'individuazione del valore del danno non patrimoniale temporaneo (€99,00 al giorno), rimane ingiustificato l'aumento operato dal primo giudice da 11.880,00 ad € 25.000,00 al fine di ricomprendere anche il danno cd morale catastrofale.
Il motivo è fondato.
Il danno catastrofale è danno-conseguenza, per accertare il quale, occorre la prova della "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine, prova che nella fattispecie non è stata minimamente fornita dagli appellati.
La sentenza andrà riformata sul punto.
Primo motivo di appello incidentale:
pagina 7 di 10 A) errata/insufficiente liquidazione dei danni iure proprio da perdita del rapporto parentale in favore della Sig.ra e del Sig. – rispettivamente moglie Controparte_1 Controparte_2
convivente e figlio del defunto – Mancata ammissione delle prove testimoniali di cui alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Lamentano gli appellanti incidentali, che il primo giudice ha errato nel calcolo dei punti spettanti a coniuge e figlio, secondo le tabelle di Milano.
La doglianza è fondata.
Secondo le citate tabelle, alla (87enne al momento del decesso del marito 80enne) spetta un CP_1
punto pari ad euro 3.365,00 da moltiplicare per:
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14 quindi per 50, avendosi così la somma di euro 168.250,00.
Al figlio (51enne al momento del decesso del padre 80enne) non convivente, spetta un punto pari ad euro 3.365,00 da moltiplicare per:
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14 quindi per 44, avendosi così la somma di euro 148.060,00.
Non possono riconoscersi ulteriori punti per la qualità/intensità della relazione, in quanto non risulta neppure dedotto che questa fosse maggiormente intensa di quella ricorrente tra ogni moglie – marito e figlio (né sono concludenti a fornire tale dimostrazione i capitoli di prova dedotti dall'appellante incidentale, che dunque non vanno ammessi).
B) mancato riconoscimento dei danni iure proprio da perdita del rapporto parentale in favore dei nipoti del defunto . Mancata ammissione delle prove testimoniali di cui Controparte_6
alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Sul punto la decisione del primo giudice dovrà essere confermata.
Il tipo di rapporto descritto dagli appellanti incidentali (e richiesto di provare per testi) non dimostra l'esistenza di relazioni caratterizzate da quella consistenza ed effettività che la giurisprudenza di legittimità richiede perché possa ritenersi sussistente un danno da perdita del rapporto parentale che sia giuridicamente rilevante e meritevole di tutela risarcitoria. Infatti, e dedotto dagli appellanti incidentali che dopo il trasferimento della famiglia di a Rimini, avvenuto nel corso del 2009, i Controparte_2
pagina 8 di 10 nipoti incontravano il nonno due volte al mese circa.Ciò non può consentire di ritenere superata la soglia minima di intensità ed effettività del rapporto che consente di inferire dalla morte del congiunto la produzione di un danno non patrimoniale apprezzabile nella sfera dei richiedenti.
La parziale riforma della sentenza impugnata obbliga questa Corte a regolare le spese anche del primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n. 15233, ex multis) con ciò rimanendo assorbito il quinto motivo di appello principale (che lamenta illogica e contraddittoria condanna al pagamento delle spese di lite compensate per un terzo delle spese di ctu compensate per un sesto).
Al riguardo, si deve considerare che risulta prevalentemente soccombente: sono accolte due Pt_1
domande delle controparti su tre (colpa medica, risarcimento a moglie e figlio e ai nipoti, anche se quest'ultima solo nella parte jure hereditatis): pertanto appare a questa Corte proporzionato disporre che gravino su i 2\3 delle spese di causa mentre la ctu che è legata all'accertamento della colpa Pt_1
dovrà gravare completamente su . Pt_1
Le spese sono liquidate in dispositivo.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
nei confronti di , Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , , e sull'appello incidentale di questi
[...] Controparte_4 Controparte_5
ultimi, così provvede: in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a corrispondere a e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 [...]
, pro quota ereditaria, la somma complessiva di euro 11.880,00, già attualizzata, oltre CP_4
interessi legali dalla pronuncia di primo grado al saldo;
condanna a corrispondere a la somma di euro 168.250,00, già Parte_1 Controparte_1
attualizzata, oltre interessi legali dalla pronuncia di primo grado al saldo;
condanna a corrispondere a la somma di euro 148.060,00, già Parte_1 Controparte_2
attualizzata, oltre interessi legali dalla pronuncia di primo grado al saldo;
condanna al pagamento nei confronti degli appellati principali, considerati unica Parte_1
parte) dei 2\3 delle spese del giudizio, che liquida (già frazionate) in euro 11.000,00 per il primo grado, compresa la fase di ATP, ed euro 12.000,00 per l'appello, oltre, per entrambi spese vive, 15% sg cassa ed iva di legge.
Pone le spese di Ctu integralmente a carico di . Pt_1
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
IL CONSIGLIERE REL.
pagina 9 di 10 Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 10 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 12.02.2025 e promossa
[...]
con l'Avv. VAGNONI RICCARDO PIAZZA CESARE Parte_1 P.IVA_1
BATTISTI 1 60015 FALCONARA MARITTIMA
APPELLANTE
CONTRO
- Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
- C.F._2 Controparte_3 C.F._3 [...]
- con CP_4 C.F._4 Controparte_5 C.F._5
l'Avv. PARADISI ROBERTO VIA ARMELLINI 14 60019 SENIGALLIA .
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n. 963/2022 del 08/08/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 Con ricorso ex art. 702bis cpc a seguito di ATP (RG n. 1292/2019) effettuato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Gelli/Bianco, depositato il 20.11.2020 , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e – in proprio e quali eredi (in riferimento a Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e di deceduto a Controparte_1 Controparte_4 CP_2 CP_3 Controparte_6
Senigallia il 01.04.2017 – hanno chiesto al Tribunale di Ancona “in via principale: accertata la responsabilità dei sanitari della in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
condannare la convenuta al risarcimento in favore dei ricorrenti di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli stessi iure proprio e iure hereditatis (in relazione, in questo caso, alle posizioni di e ) a seguito degli errori medico-sanitari Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
commessi a seguito della caduta occorsa il giorno 4.08.2016 al sig. da cui sono Controparte_6
derivate lesioni personali iatrogene e poi la morte quale conseguenza della omissione diagnostica e mancata stabilizzazione chirurgica e, danno così quantificati:
IURE HEREDITATIS
- Per i signori quali eredi del Sig. Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
(avendo rinunciato all'eredità) e quindi “iure hereditatis” : € Persona_1 Controparte_2
109.851,00 complessivi o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, così suddivisi: €
54.922,5 in favore di o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
€ Controparte_1
27.462,75 in favore di o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di Controparte_3
giustizia; € 27.462,75 in favore di o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di Controparte_4
giustizia;
IURE PROPRIO
- Per il Sig. : € 300.000,00 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di Controparte_2
giustizia
- Per la Sig.ra € 300.000,00 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di Controparte_1
giustizia
- Per il Sig. € 90.000,00 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di Controparte_3
giustizia
- Per la Sig.ra € 90.000,00 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di Controparte_4
giustizia
- Per la Sig.ra : € 30.000,00 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di Controparte_5
giustizia
In tutti i casi vi è da aggiungere la rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo effettivo;
in via meramente subordinata pagina 2 di 10 - accertata la responsabilità dei sanitari della in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore in ordine alle lesioni patite dal Sig. condannare la convenuta al Controparte_6
risarcimento in favore dei signori e “iure Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
hereditatis” al pagamento della complessiva somma di € 109.851,00 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, così suddivisi: € 54.922,5 in favore di o la diversa somma Controparte_1
maggiore o minore ritenuta di giustizia;
€ 27.462,75 in favore di o la diversa Controparte_3
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
€ 27.462,75 in favore di o la diversa Controparte_4
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo effettivo
- In ogni caso con vittoria di spese di giudizio, diritti, onorari, rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, anche in relazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., procedimento le cui spese di giudizio andranno necessariamente liquidate nella presente fase”.
L' si è costituita contestando integralmente il ricorso Controparte_7
avversario ed eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto e la totale carenza probatoria di tutte le domande formulate dalla controparte nei confronti della Parte_1
contestando sia l'an che il quantum debeatur delle domande svolte nei propri confronti, non sussistendo il nesso di causalità tra le condotte poste in essere dai Sanitari coinvolti e i danni lamentati da controparte, in particolare contestando il nesso di causalità tra le asserite condotte censurabili del personale sanitario in occasione dell'accesso al PS di Senigallia del 4.8.2016 e il decesso del paziente avvenuto ad otto mesi di distanza.
Il Tribunale ha così deciso: condanna a corrispondere a e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 [...]
, pro quota ereditaria, la somma complessiva di euro 25.000,00, già attualizzata, oltre CP_4
interessi legali dalla pronuncia al saldo;
condanna a corrispondere a la somma di euro 120.000,00, già Parte_1 Controparte_1
attualizzata, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
condanna a corrispondere a la somma di euro 90.000,00, già Parte_1 Controparte_2
attualizzata, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
rigetta nel resto le domande;
compensa le spese del procedimento di consulenza tecnica preventiva e del presente giudizio nella misura di un terzo;
condanna a corrispondere a parte ricorrente, a titolo di rimborso dei restanti due terzi Parte_1
delle spese di lite, per detta percentuale, la somma di euro 2.430,00 per compenso professionale pagina 3 di 10 relativo alla fase di consulenza tecnica preventiva e la somma di euro 8.953,33 per compenso professionale relativo al presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre anticipazioni ridotte in pari misura;
pone le spese di CTU di entrambi i procedimenti definitivamente a carico di parte ricorrente nella misura di un sesto e di parte resistente nella restante misura di cinque sesti.
Ha interposto tempestivo appello l' si sono costituiti gli appellati proponendo appello Pt_1
incidentale.
Primo motivo: improcedibilità' per mancato rispetto del termine di cui all'art. 8 comma 3 l. n.
24/2017 (cd. ). Parte_2
Secondo l'appellante, che cita anche un precedente di questa stessa sezione, reso nella sentenza n. 677 del 2022, il primo giudice ha errato nell'escludere che la proposizione della domanda oltre sei mesi dal deposito del ricorso per ATP renda improcedibile la medesima, laddove sia stata proposta entro 90 giorni dal deposito della relazione.
Il motivo non può condividersi.
Innanzitutto occorre chiarire che il precedente citato ha confermato la improcedibilità della domanda proposta oltre sei mesi del ricorso per ATP, oltre 90 giorni dal deposito della relazione ed oltre sei mesi dall'esperimento della mediaconciliazione: quindi non è pertinente al caso che ci occupa.
E' utile ricordare il tenore letterale dell'art. 8 della legge , il quale prevede che: Parte_2
“1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.
2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova invece applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.
3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se,
pagina 4 di 10 entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'art. 702-bis del codice di procedura civile”.
La norma ha un intento deflattivo, subordinando l'azione giudiziaria ad una mediaconciliazione o ad un accertamento tecnico preventivo.
Pretendere che la parte promuova l'azione giudiziaria quando ancora è in corso l'ATP collide don l'intento deflattivo voluto dal legislatore: determinando l'avvio di due procedimenti anziché uno e impedendo che l'esito dell' ATP possa fonrire alle parti utili indicazioni per una conciliazione.
E' data la possibilità alla parte di procedere giudizialmente prima della conclusione dell'ATP, ma in questo caso laddove fosse eccepita la improcedibilità, è previsto che il ricorrente possa far confluire la consulenza innanzi al giudice del merito.
Ove la parte non opti per l'avvio del giudizio con l'ATP in corso (comportamento del tutto logico essendo prudente attendere l'esito della perizia che confermi l'esistenza di negligenze, prima di avviare un giudizio), la norma la facoltizza ad avviarla “entro novanta giorni dal deposito della relazione”.
Si tratta di locuzione chiara, considerato il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e l' intenzione del legislatore (art. 12 preleggi).
La norma dice che gli “effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato il ricorso... ”.
La congiunzione disgiuntiva “O” secondo la grammatica italiana, coordina due o più frasi o parti di una stessa frase, avvertite come alternative che si escludano a vicenda oppure di cui una non escluda l'altra oppure, se adoperata con valore esplicativo, introduce un termine equivalente: in ognuno dei tre utilizzi descritti l'effetto è di esplicitare una volontà per cui i termini sono alternativi, pertanto si deve ritenere che il legislatore consideri tempestiva la proposizione del ricorso anche entro 90 giorni dal deposito della relazione.
Ora, poiché i periti hanno depositato la relazione finale il 24.07.2020 il ricorso, depositato in data
20.11.2020, tenuto conto della sospensione feriale è tempestivo, scadendo i 90 giorni il successivo 24 novembre.
Secondo motivo: nullità della ctu svolta in sede di giudizio di merito non essendo stato costituito il collegio peritale come invece espressamente previsto dall'art. 15 comma 1 della Legge
Gelli/Bianco.
, la CTU resa in sede di merito e svolta dal Dr. consulente specialista Parte_3 Persona_2
ortopedico, deve ritenersi viziata e irrimediabilmente nulla, stante la mancata nomina del consulente medico legale come stabilito dall'art. 15 comma 1 della L. n. 24 del 2017. pagina 5 di 10 Anche questo motivo è infondato.
L'art. 15 della legge 24 non sancisce alcuna nullità e, a norma dell'art. 156 c.p.c. tale sanzione dev'essere prevista espressamente dalla legge.
In ogni caso, è principio pacifico che la nullità deve essere eccepita nella prima udienza successiva al deposito della relazione (Cass. 2023 n.31964): non avendo la parte sollevato alcuna eccezione, la nullità, ipotizzando fosse esistente, è sanata.
Terzo motivo: erroneità contraddittorietà ed illogicità della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia perché nel fare proprie le risultanze della ctu in sede di atp relativamente alle asserite condotte censurabili e nel fare proprie le risultanze della ctu in sede di merito condannava sia in riferimento al danno temporaneo che in riferimento Parte_1
all'exitus del paziente.
Con questo articolato motivo, l'appellante critica la sentenza sotto cinque diversi profili:
1) non vi sarebbe stata negligenza negli operatori del Pronto soccorso nel dimettere Controparte_6
senza ulteriori esami,
2) vi sarebbe comunque concorso di colpa in capo al paziente per non essersi sottoposto a visita ortopedica, consigliata al momento della dimissione,
3) difetterebbe nesso di causalità tra il preteso errore dei sanitari e la morte,
4) avrebbe adoperato, il primo giudice nell'accertamento del “più probabile che non” principi propri della “perdita di chance, laddove tale azione non è stata neppur proposta dagli appellati,
5) sarebbe stata omessa la valutazione della responsabilità di altri istituti.
Le doglianze sono tutte infondate.
Sul primo punto è pacifico che il era affetto da spondilite anchilosante, quando è stato CP_2
ricoverato al Pronto soccorso per la caduta da una scala.
Ebbene, le diffuse calcificazioni conseguenti a tale patologia impediscono di accertare fratture mediante le sole radiografie: quindi avrebbero dovuto essere eseguite una tac e\o una risonanza magnetica per avere un quadro preciso dello stato di salute del paziente, constatando le fratture vertebrali, la cui mancata tempestiva cura ha determinato le patologie responsabili del decesso.
La tutela della salute è diritto di ragno costituzionale (art. 32) che non può soccombere di fronte a logiche commerciali di risparmio nell'effettuare esami strumentali: neppure (rectius sopratutto) se il paziente è anziano e già malato.
Nè può costituire concorso di colpa del paziente non essersi sottoposto a visita ortopedica, una volta che sia stato dimesso con una diagnosi come quella con la quale il è stato dimesso: CP_2
all'ospedale spetta curare, non indirizzare verso altri luoghi di cura.
pagina 6 di 10 Quanto al nesso di causalità, il è morto per le complicazioni conseguenti alle negligenza dei CP_2
sanitari del pronto soccorso, in quanto una corretta tempestiva diagnosi delle fratture vertebrali avrebbe comportato scelte terapeutiche diverse da quelle effettivamente poste in essere, evitando lo sviluppo delle complicanze neurologiche e anticipando la stabilizzazione in urgenza delle stesse.
Il , in altre parole, non sarebbe morto di quel che è morto se fosse stato curato bene (sarebbe CP_2
morto lo stesso, come tutti, ma chissà quando e per quale malattia).
Tanto vale anche a confutare il denunciato errore circa la pretesa applicazione dei criteri della perdita di chances, in quanto è certo che il è deceduto per patologie conseguenti a negligenza dei CP_2
sanitari.
Come noto la perdita di chances si riferisce al danno subito da un paziente a causa della riduzione, dovuta a colpa medica, delle possibilità di ottenere un risultato positivo, come guarigione o sopravvivenza. Non si tratta della certezza che il paziente sarebbe guarito o sopravvissuto, ma della perdita di una concreta possibilità, un'opportunità, che si sarebbe potuta concretizzare in assenza di errore medico.
Nel caso di specie, la malattia letale è conseguenza immediata e diretta dell'errore diagnostico del pronto soccorso.
Infine, quanto a pretese negligenze della clinica di Torre Pedrera di Rimini, dove il fu CP_2
ricoverato ed è deceduto, corretta è la decisione del primo giudice di non considerarle, in difetto di contraddittorio col preteso ente responsabile, che l' non ha avuto interesse a citare. Pt_1
Quarto motivo: sul quantum debeatur;
erroneita', carenza di motivazione ed illogicità' del provvedimento impugnato nella parte in cui effettua la quantificazione del danno biologico temporaneo e della componente del danno morale cd catastrofale.
Lamenta sul punto l'appellante che pur condividendo l'utilizzo delle Tabelle di Milano e l'individuazione del valore del danno non patrimoniale temporaneo (€99,00 al giorno), rimane ingiustificato l'aumento operato dal primo giudice da 11.880,00 ad € 25.000,00 al fine di ricomprendere anche il danno cd morale catastrofale.
Il motivo è fondato.
Il danno catastrofale è danno-conseguenza, per accertare il quale, occorre la prova della "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine, prova che nella fattispecie non è stata minimamente fornita dagli appellati.
La sentenza andrà riformata sul punto.
Primo motivo di appello incidentale:
pagina 7 di 10 A) errata/insufficiente liquidazione dei danni iure proprio da perdita del rapporto parentale in favore della Sig.ra e del Sig. – rispettivamente moglie Controparte_1 Controparte_2
convivente e figlio del defunto – Mancata ammissione delle prove testimoniali di cui alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Lamentano gli appellanti incidentali, che il primo giudice ha errato nel calcolo dei punti spettanti a coniuge e figlio, secondo le tabelle di Milano.
La doglianza è fondata.
Secondo le citate tabelle, alla (87enne al momento del decesso del marito 80enne) spetta un CP_1
punto pari ad euro 3.365,00 da moltiplicare per:
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14 quindi per 50, avendosi così la somma di euro 168.250,00.
Al figlio (51enne al momento del decesso del padre 80enne) non convivente, spetta un punto pari ad euro 3.365,00 da moltiplicare per:
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14 quindi per 44, avendosi così la somma di euro 148.060,00.
Non possono riconoscersi ulteriori punti per la qualità/intensità della relazione, in quanto non risulta neppure dedotto che questa fosse maggiormente intensa di quella ricorrente tra ogni moglie – marito e figlio (né sono concludenti a fornire tale dimostrazione i capitoli di prova dedotti dall'appellante incidentale, che dunque non vanno ammessi).
B) mancato riconoscimento dei danni iure proprio da perdita del rapporto parentale in favore dei nipoti del defunto . Mancata ammissione delle prove testimoniali di cui Controparte_6
alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Sul punto la decisione del primo giudice dovrà essere confermata.
Il tipo di rapporto descritto dagli appellanti incidentali (e richiesto di provare per testi) non dimostra l'esistenza di relazioni caratterizzate da quella consistenza ed effettività che la giurisprudenza di legittimità richiede perché possa ritenersi sussistente un danno da perdita del rapporto parentale che sia giuridicamente rilevante e meritevole di tutela risarcitoria. Infatti, e dedotto dagli appellanti incidentali che dopo il trasferimento della famiglia di a Rimini, avvenuto nel corso del 2009, i Controparte_2
pagina 8 di 10 nipoti incontravano il nonno due volte al mese circa.Ciò non può consentire di ritenere superata la soglia minima di intensità ed effettività del rapporto che consente di inferire dalla morte del congiunto la produzione di un danno non patrimoniale apprezzabile nella sfera dei richiedenti.
La parziale riforma della sentenza impugnata obbliga questa Corte a regolare le spese anche del primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n. 15233, ex multis) con ciò rimanendo assorbito il quinto motivo di appello principale (che lamenta illogica e contraddittoria condanna al pagamento delle spese di lite compensate per un terzo delle spese di ctu compensate per un sesto).
Al riguardo, si deve considerare che risulta prevalentemente soccombente: sono accolte due Pt_1
domande delle controparti su tre (colpa medica, risarcimento a moglie e figlio e ai nipoti, anche se quest'ultima solo nella parte jure hereditatis): pertanto appare a questa Corte proporzionato disporre che gravino su i 2\3 delle spese di causa mentre la ctu che è legata all'accertamento della colpa Pt_1
dovrà gravare completamente su . Pt_1
Le spese sono liquidate in dispositivo.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
nei confronti di , Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , , e sull'appello incidentale di questi
[...] Controparte_4 Controparte_5
ultimi, così provvede: in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a corrispondere a e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 [...]
, pro quota ereditaria, la somma complessiva di euro 11.880,00, già attualizzata, oltre CP_4
interessi legali dalla pronuncia di primo grado al saldo;
condanna a corrispondere a la somma di euro 168.250,00, già Parte_1 Controparte_1
attualizzata, oltre interessi legali dalla pronuncia di primo grado al saldo;
condanna a corrispondere a la somma di euro 148.060,00, già Parte_1 Controparte_2
attualizzata, oltre interessi legali dalla pronuncia di primo grado al saldo;
condanna al pagamento nei confronti degli appellati principali, considerati unica Parte_1
parte) dei 2\3 delle spese del giudizio, che liquida (già frazionate) in euro 11.000,00 per il primo grado, compresa la fase di ATP, ed euro 12.000,00 per l'appello, oltre, per entrambi spese vive, 15% sg cassa ed iva di legge.
Pone le spese di Ctu integralmente a carico di . Pt_1
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
IL CONSIGLIERE REL.
pagina 9 di 10 Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 10 di 10