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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/12/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2681/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2681 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA (CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luigi Salvati. attore-opponente E (CF: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo. convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - Mutuo.
CONCLUSIONI All'udienza del 15.5.2025 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento comunicato il 19.5.2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 504/2022, emesso dal Tribunale di
1 Castrovillari in data 14.9.2022, con il quale, su istanza della cessionaria CP_1
gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 36.466,84,
[...] oltre interessi e spese, in virtù dell'omesso versamento delle rate inerenti il prestito personale n. 20083525117913, originariamente stipulato in data 26.2.2016 con la Findomestic Banca S.p.A. per il tramite di Poste Controparte_2
[...]
Ha eccepito: -il difetto di titolarità del diritto di credito in capo ad e Controparte_1 la susseguente carenza di legittimazione ad agire;
-la nullità del contratto di prestito per grave difetto di forma ai sensi dell'art. 117 TUB;
-la vessatorietà delle clausole nn. 3, 6, 11, 18 e 19 del contratto;
-l'applicazione di interessi usurari, anatocistici e indeterminati;
-l'iniquità degli interessi moratori e delle penali pattuite ex art. 1384 c.c.; -l'infondatezza della pretesa creditoria;
-la mancata approvazione per iscritto delle clausole vessatorie ex art. 1341 c.c. Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta opposizione e per i motivi di cui in premessa:
1. revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 504/2022 del 15.09.2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari, rendendolo altresì privo di ogni effetto giuridico, stante il difetto di titolarità del diritto di credito e/o la carenza di legittimazione ad agire di e/o la Controparte_1 nullità del contratto di prestito ai sensi dell'art. 117 T.U.B. e/o la nullità delle clausole contrattuali vessatorie e/o la nullità delle clausole contrattuali sugli interessi e/o l'indeterminatezza e l'illegittimità dei tassi di interesse applicati e/o la nullità dei criteri di calcolo degli interessi e/o l'erroneità e l'esorbitanza degli stessi e/o l'infondatezza della pretesa creditoria;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne notevolmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
3. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre r.s.g. 15% ed accessori come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
2. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1 in quanto infondata in fatto e in diritto.
*****************************
3. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente fin dalle note del 14.2.2024 con la quale è stata fatta valere l'improcedibilità della domanda per essere stato adito un organismo di mediazione territorialmente incompetente. Dalla lettura del verbale di mediazione si evince che la procedura si è svolta presso un organismo che aveva una sede secondaria ubicata in Corso Giovanni Nicotera
2 n. 167 nel comune di Acquaformosa il quale rientra nel circondario dell'intestato Ufficio.
4. Venendo alla disamina del merito, si premette che secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). Con particolare riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo per credito derivante da un contratto di finanziamento, secondo condivisibile giurisprudenza spetta all'opposto, attore sostanziale, la dimostrazione della stipulazione del contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata;
compete, invece, all'opponente, convenuto sostanziale, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (cfr. Tribunale Cremona, 09/06/2020, n. 245; Tribunale Lecce sez. II, 09/03/2020, n. 764). Ciò premesso, la parte opposta ha prodotto il contratto da cui trae origine il credito ingiunto, vale a dire il contratto di finanziamento n. 20083525117913 (doc. n. 5 fascicolo monitorio) sottoscritto dal sig. in data 26.2.2016 con la Parte_1
Findomestic Banca S.p.A., nonché l'estratto conto dettagliato al 6.9.2019 da cui si evincono i ratei non pagati e la posizione debitoria residua (doc. n. 6 fascicolo monitorio). L'opponente non ha disconosciuto di aver sottoscritto il contratto, né ha contestato l'effettiva erogazione della somma mutuata. D'altronde vi è in atti la comunicazione del 31.3.2018 con la quale il sig. di Pt_1 fatto riconoscendosi debitore in relazione al contratto in questione, chiedeva alla mandataria di Findomestic Banca S.p.A. di poter corrispondere in via transattiva l'importo complessivo di € 10.000,00 (doc. n. 5 fascicolo parte opposta).
3 A ciò si aggiunga che l'opponente non ha dimostrato l'esistenza di pagamenti ulteriori rispetto a quelli contabilizzati nell'estratto conto certificato prodotto dall'opposta, né ha provato l'adempimento integrale dell'obbligazione relativa al rimborso della somma mutuata o di non aver potuto adempiere per cause a lui non imputabili. Si è invero limitato a dedurre genericamente di avere già versato una parte dell'importo che gli viene richiesto senza fornire alcun supporto probatorio a riguardo. Si rammenta che in caso di finanziamento l'estratto conto ha una mera funzione rappresentativa del piano di ammortamento e dei pagamenti eseguiti dal debitore, e che pertanto, al di là della sua efficacia probatoria ex art. 50 T.U.B., è a carico del debitore l'onere di formulare contestazioni specifiche, non doglianze generiche in ordine al quantum richiesto, oltre quello di allegare l'esistenza di pagamenti ulteriori a quelli ivi risultanti (cfr. Tribunale Roma, sez. IX, 24.03.2021, n. 5137; Tribunale Roma, sez. IX, 23.12.2021, n. 19977). ha poi fornito piena prova di essere la legittima titolare del credito Controparte_1 azionato in sede monitoria. Il credito per cui è causa è stato ceduto pro soluto dalla Findomestic Banca S.p.A. alla con il contratto di cessione non in blocco del 14.9.2018 Controparte_1 prodotto in sede monitoria (doc n. 8 fascicolo monitorio). È stato altresì prodotto il relativo avviso di cessione pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 117 del 6.10.2018 (doc. n. 1 fascicolo monitorio) in cui si legge che mediante detta operazione ha acquistato “i crediti originati Controparte_1 da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicoli erogati da Findomestic ai sensi di contratti di credito ai consumatori (ivi inclusi i crediti per capitale residuo, interessi, costi sostenuti dal Cedente in relazione ai contratti di finanziamento) e sorti nel periodo compreso tra il 1994 e il 2018 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate (i "Crediti") ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione.”. Tali caratteristiche sono riconducibili al credito in questione, derivante da un prestito personale erogato nel 2016 da Findomestic Banca S.p.A., inquadrabile nella categoria del credito al consumo e nel quale già ad un anno dalla stipula (con comunicazione del 10.4.2017, v. doc. n. 7 fascicolo parte opposta) il debitore era stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine. Si rammenta che la Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare
4 senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, n.4334; Cassazione civile sez. I, 26/06/2019, n.17110; Cass. 31188/2017). Ad ulteriore riprova dell'inclusione del credito per cui è causa nella cessione in disamina l'opposta ha prodotto in sede monitoria l'estratto omissato della lista dei crediti ceduti (doc. n. 9 fascicolo monitorio) in cui è rinvenibile il nominativo dell'odierno opponente oltre che il numero del contratto di finanziamento in oggetto (20083525117913) di certo riconducibile a tale rapporto in quanto indicato anche nell'estratto conto rilasciato dalla originaria mutuataria. In ultimo, si evidenzia che la (mandataria di ha, Controparte_3 Controparte_1 nonostante l'avvenuta pubblicazione in G.U., notiziato l'opponente della intervenuta cessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c. fornendo in giudizio la prova della comunicazione inviata al sig. a mezzo raccomanda Parte_1
A/R del 6.11.2018 recapitata al suo indirizzo in data 19.11.2018. Peraltro va rammentato che la notificazione dell'atto di cessione prescritta in via generale dall'art. 1264 c.c. è estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta e ad esercitare le azioni necessarie alla sua realizzazione (Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 25548/2018). Può pertanto concludersi nel senso che l'opposta abbia fornito una prova sufficiente del proprio credito. Ciò nondimeno si ritiene che alcun importo possa essere preteso da Controparte_1
a titolo di interessi di mora sulla scorta dell'assorbente considerazione per cui la stessa non è stata in grado di dimostrarne la misura concretamente pattuita. Invero nella richiamata documentazione contrattuale non è rinvenibile il saggio degli interessi moratori stabilito dalla mutuante ed accettato dal cliente atteso che nella clausola n. 19 delle condizioni generali viene operato un rimando alla “misura massima indicata nel Documento, nella sezione 3.1. tra i Costi in caso di ritardato pagamento”. Tale documento, tuttavia, non è stato prodotto dall'opposta, sulla quale gravava il relativo onere. L'assenza di prova circa la percentuale del tasso moratorio pattuito, dal momento in cui per lo meno non consente la verifica in ordine al quantum richiesto a tale titolo, conduce a ritenere non fondata in parte qua la domanda avanzata da CP_1
[...]
Ne consegue che l'importo di € 4.601,37 preteso a tale titolo debba essere espunto dal totale richiesto.
5. Passando all'esame delle doglianze di parte opponente che non rimangono assorbite in tale ultima statuizione, si ritiene in primo luogo infondata l'eccezione di
5 nullità del contratto di finanziamento per la mancata consegna di una copia sottoscritta dalla Findomestic Banca S.p.A. al cliente. Detta eccezione non tiene conto del principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 898 del 16.1.2018 in materia di contratti di intermediazione finanziaria (ma che si ritiene pacificamente applicabile anche agli altri contratti bancari, attesa la medesima ratio sottesa agli artt. 117 e 127 TU, cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/05/2018, n.12087). Secondo la Suprema Corte può affermarsi che, essendo la nullità per difetto di forma posta nell'interesse del cliente, la mancata sottoscrizione della banca è priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'Istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto.
6. Quanto alla contestata vessatorietà delle clausole del contratto, si osserva quanto segue. La pattuizione relativa all'applicazione di un piano di rimborso retto dal sistema dell'ammortamento c.d. “alla francese” non determina alcuna indeterminatezza dell'oggetto del contratto, nemmeno sotto il profilo di quanto sancito dagli artt. 34 comma 2 e 35 del c.d. Codice del Consumo. Basti osservare a tal proposito che secondo il principio recentemente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, infatti, “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.15130). Fermo restando che nel caso in disamina all'art. 3 delle condizioni generali del contratto è stato espressamente indicato che il piano di ammortamento alla francese prevede rate mensili in numero e importo pretedeterminati, con quota di interessi decrescente e quota capitale crescente;
risultano altresì essere stati messi a disposizione della parte mutuataria tutti gli elementi utili per ottenere piena contezza dell'entità dell'impegno economico assunto, in quanto nel contratto di finanziamento depositato in fase monitoria risultano riportati l'importo totale del credito, il TAN, il TAEG, il numero e l'importo dei singoli ratei, l'importo totale dovuto, i costi inclusi nel calcolo del TAEG. Quanto evidenziato rende inconferente anche l'eccezione di indeterminatezza degli interessi corrispettivi pattuiti. Va poi specificato che l'assenza della c.d. tabella di ammortamento, non implica indeterminatezza del contratto e non impedisce al cliente di richiedere alla finanziaria copia della stessa come documento contrattuale (come peraltro specificato nelle condizioni generali di contratto all'art. 4): si veda Corte di
6 Giustizia UE 9.11.2016, causa C- 42/15, Ho. , secondo cui “l'art. Controparte_4
10, par. 2, lett. h) e i), Dir. 2008/48 dev'essere interpretato nel senso che il contratto di credito a tempo determinato, che prevede l'ammortamento del capitale mediante versamenti consecutivi di rate, non deve precisare, sotto forma di tabella di ammortamento, quale parte di ogni rata sarà destinata al rimborso di tale capitale. Siffatte disposizioni, in combinato disposto con l'art. 22, par. 1, della direttiva in parola, ostano a che uno Stato membro preveda un obbligo del genere nella sua normativa nazionale”. La clausola di cui all'art. 6 delle condizioni generali, che prevede in caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte del consumatore un indennizzo a suo carico pari all'1 % del capitale residuo se la vita residua del contratto è superiore a un anno e allo 0,5 % se la durata residua è pari o inferiore a un anno, pur astrattamente in contrasto con l'art. 125 sexies TUB non assume rilevanza in questa sede poiché l'opponente non ha rimborsato anticipatamente il mutuo, ma anzi è rimasto pacificamente inadempiente. Anche la clausola di cui all'art. 11 relativa alle modalità di calcolo del TAEG non presenta i profili di “nebulosità” denunciati dall'opponente in quanto la stessa indica chiaramente i costi esclusi e quelli inclusi, operando per questi ultimi un legittimo rimando a quanto indicato nel frontespizio del contratto, in cui vengono indicati in un apposito prospetto riassuntivo. Quanto alle clausole di cui agli artt. 18 e 19 delle condizioni generali, esse prevedono rispettivamente l'applicazione di un'indennità pari al 10% calcolata sugli importi delle mensilità pagate in ritardo e una penale sempre del 10% calcolata sul capitale residuo dovuto a seguito della decadenza del consumatore dal beneficio del termine. Ebbene anche in tal caso l'eventuale nullità delle clausole non assumerebbe rilevanza in primo luogo perché in base all'estratto conto in atti non risulta essere stata applicata alcuna penale a seguito della decadenza del debitore dal beneficio del termine. In secondo luogo non risulta essere stata applicata alcuna indennità del 10 % sui ratei pagati in ritardo ma solo una maggiorazione dell'8% sulle ultime 4 rate non pagate prima del passaggio a sofferenza. Da ultimo, a differenza di quanto affermato dall'opponente, dalla disamina del contratto risulta che lo stesso apponendo la propria firma ha specificamente approvato per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.p.c. le clausole delle condizioni generali di cui agli artt. 3, 8, 10, 13, 14, 18 e 19, indicate non solo attraverso un richiamo al relativo numero ma anche attraverso una sintetica illustrazione del loro contenuto. Si rammenta che secondo la giurisprudenza di legittimità “Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da
7 un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.” (Cassazione civile sez. III, 15/02/2024, n.4126). Inoltre, si rileva che alla pagina 5 del contratto il sig. ha sottoscritto Pt_1 dichiarazione di avere ricevuto copia del contratto comprensiva delle condizioni generali e le informazioni europee di base sul credito ai consumatori e di accettare quanto in essi previsto. È opportuno ribadire che l'opponente non ha ritualmente disconosciuto le relative sottoscrizioni. Nella documentazione prodotta dall'opposta, sottoscritta dall'opponente, le condizioni economiche del finanziamento vengono riportate in forma schematica e le condizioni generali sono redatte in un formato leggibile senza sforzo e in un linguaggio accessibile, idoneo a consentire al cliente, anche non esperto, di avvedersi della portata dell'operazione. L'opponente non può pertanto lamentare il fatto che le clausole non siano state
“spiegate e trattate”. Potrebbe al più ipotizzarsi che egli non abbia letto la documentazione messa a sua disposizione;
pur tuttavia si ritiene che le conseguenze di una condotta poco attenta del cliente non possano ricadere sulla sfera giuridica dell'istituto di credito.
7. Quanto all'asserita applicazione di interessi corrispettivi usurari, va rilevato, anzitutto, che la doglianza risulta del tutto generica e carente in punto di allegazione non avendo l'opponente indicato né il tasso soglia ratione temporis applicabile, né la percentuale di sconfinamento degli interessi concretamente applicabili. In ogni caso, si precisa che il “ per il contratto di cui si discute, che Parte_2 risulta sottoscritto in data 26.2.2016, determinato sulla base del TEGM rilevato per la categoria “crediti personali” (periodo di riferimento: 1 gennaio – 31 marzo 2016), così come indicato nel relativo D.M., era pari al 18,1625 %. Pertanto, non risultano essere stati applicati interessi usurari anche laddove si volesse utilizzare quale parametro di riferimento il TAEG indicato in contratto, pari al 10,39 %.
8. Non può inoltre essere condiviso l'assunto secondo cui l'applicazione di un piano di ammortamento alla francese comporterebbe di per sé la capitalizzazione degli interessi e la violazione dell'art. 1283 c.c. Basti osservare che la Suprema Corte di Cassazione avallando l'orientamento della giurisprudenza di merito maggioritaria -già condiviso da questo Tribunale- e riprendendo argomentazioni svolte nella pronuncia a Sezioni Unite sopra menzionata ha affermato che “Con riferimento, in particolare, ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali e con applicazione di interesse a tasso fisso, va escluso
8 che in tali condizioni la quota di interessi di ciascuna rata produca ulteriori interessi, non determinando perciò alcuna violazione del divieto di anatocismo. L'ammortamento alla francese, infatti, viene ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto, fra l'altro, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile, come invero, l'art. 1820 c.c., che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, con ciò dimostrandosi che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale.” (Cassazione civile sez. I, 20/01/2025, n.1403)
9. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, l'opposizione merita di essere accolta nei limiti illustrati. Il decreto ingiuntivo deve essere revocato ma il sig. va comunque Parte_1 condannato al pagamento in favore di dell'importo di € 31.865,47, Controparte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
10. Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione della metà. La restante metà va posta a carico dell'opponente in ragione della soccombenza, nella misura che sarà liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti in base al valore del giudizio, con parziale riduzione dei valori medi.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
ACCOGLIE nei limiti di cui in motivazione l'opposizione proposta da e per Parte_1
l'effetto
REVOCA il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 504/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 14.9.2022;
ON al pagamento in favore di per le causali di cui in Parte_1 Controparte_1 motivazione, dell'importo di € 31.865,47, oltre interessi come da motivazione;
ON
9 al pagamento della metà delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che si liquida in complessivi € 3.000,00, oltre spese generali come da tariffa
[...] forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, operata la compensazione per la restante metà.
Castrovillari, 06/12/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2681 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA (CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luigi Salvati. attore-opponente E (CF: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo. convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - Mutuo.
CONCLUSIONI All'udienza del 15.5.2025 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento comunicato il 19.5.2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 504/2022, emesso dal Tribunale di
1 Castrovillari in data 14.9.2022, con il quale, su istanza della cessionaria CP_1
gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 36.466,84,
[...] oltre interessi e spese, in virtù dell'omesso versamento delle rate inerenti il prestito personale n. 20083525117913, originariamente stipulato in data 26.2.2016 con la Findomestic Banca S.p.A. per il tramite di Poste Controparte_2
[...]
Ha eccepito: -il difetto di titolarità del diritto di credito in capo ad e Controparte_1 la susseguente carenza di legittimazione ad agire;
-la nullità del contratto di prestito per grave difetto di forma ai sensi dell'art. 117 TUB;
-la vessatorietà delle clausole nn. 3, 6, 11, 18 e 19 del contratto;
-l'applicazione di interessi usurari, anatocistici e indeterminati;
-l'iniquità degli interessi moratori e delle penali pattuite ex art. 1384 c.c.; -l'infondatezza della pretesa creditoria;
-la mancata approvazione per iscritto delle clausole vessatorie ex art. 1341 c.c. Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta opposizione e per i motivi di cui in premessa:
1. revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 504/2022 del 15.09.2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari, rendendolo altresì privo di ogni effetto giuridico, stante il difetto di titolarità del diritto di credito e/o la carenza di legittimazione ad agire di e/o la Controparte_1 nullità del contratto di prestito ai sensi dell'art. 117 T.U.B. e/o la nullità delle clausole contrattuali vessatorie e/o la nullità delle clausole contrattuali sugli interessi e/o l'indeterminatezza e l'illegittimità dei tassi di interesse applicati e/o la nullità dei criteri di calcolo degli interessi e/o l'erroneità e l'esorbitanza degli stessi e/o l'infondatezza della pretesa creditoria;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne notevolmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
3. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre r.s.g. 15% ed accessori come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
2. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1 in quanto infondata in fatto e in diritto.
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3. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente fin dalle note del 14.2.2024 con la quale è stata fatta valere l'improcedibilità della domanda per essere stato adito un organismo di mediazione territorialmente incompetente. Dalla lettura del verbale di mediazione si evince che la procedura si è svolta presso un organismo che aveva una sede secondaria ubicata in Corso Giovanni Nicotera
2 n. 167 nel comune di Acquaformosa il quale rientra nel circondario dell'intestato Ufficio.
4. Venendo alla disamina del merito, si premette che secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). Con particolare riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo per credito derivante da un contratto di finanziamento, secondo condivisibile giurisprudenza spetta all'opposto, attore sostanziale, la dimostrazione della stipulazione del contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata;
compete, invece, all'opponente, convenuto sostanziale, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (cfr. Tribunale Cremona, 09/06/2020, n. 245; Tribunale Lecce sez. II, 09/03/2020, n. 764). Ciò premesso, la parte opposta ha prodotto il contratto da cui trae origine il credito ingiunto, vale a dire il contratto di finanziamento n. 20083525117913 (doc. n. 5 fascicolo monitorio) sottoscritto dal sig. in data 26.2.2016 con la Parte_1
Findomestic Banca S.p.A., nonché l'estratto conto dettagliato al 6.9.2019 da cui si evincono i ratei non pagati e la posizione debitoria residua (doc. n. 6 fascicolo monitorio). L'opponente non ha disconosciuto di aver sottoscritto il contratto, né ha contestato l'effettiva erogazione della somma mutuata. D'altronde vi è in atti la comunicazione del 31.3.2018 con la quale il sig. di Pt_1 fatto riconoscendosi debitore in relazione al contratto in questione, chiedeva alla mandataria di Findomestic Banca S.p.A. di poter corrispondere in via transattiva l'importo complessivo di € 10.000,00 (doc. n. 5 fascicolo parte opposta).
3 A ciò si aggiunga che l'opponente non ha dimostrato l'esistenza di pagamenti ulteriori rispetto a quelli contabilizzati nell'estratto conto certificato prodotto dall'opposta, né ha provato l'adempimento integrale dell'obbligazione relativa al rimborso della somma mutuata o di non aver potuto adempiere per cause a lui non imputabili. Si è invero limitato a dedurre genericamente di avere già versato una parte dell'importo che gli viene richiesto senza fornire alcun supporto probatorio a riguardo. Si rammenta che in caso di finanziamento l'estratto conto ha una mera funzione rappresentativa del piano di ammortamento e dei pagamenti eseguiti dal debitore, e che pertanto, al di là della sua efficacia probatoria ex art. 50 T.U.B., è a carico del debitore l'onere di formulare contestazioni specifiche, non doglianze generiche in ordine al quantum richiesto, oltre quello di allegare l'esistenza di pagamenti ulteriori a quelli ivi risultanti (cfr. Tribunale Roma, sez. IX, 24.03.2021, n. 5137; Tribunale Roma, sez. IX, 23.12.2021, n. 19977). ha poi fornito piena prova di essere la legittima titolare del credito Controparte_1 azionato in sede monitoria. Il credito per cui è causa è stato ceduto pro soluto dalla Findomestic Banca S.p.A. alla con il contratto di cessione non in blocco del 14.9.2018 Controparte_1 prodotto in sede monitoria (doc n. 8 fascicolo monitorio). È stato altresì prodotto il relativo avviso di cessione pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 117 del 6.10.2018 (doc. n. 1 fascicolo monitorio) in cui si legge che mediante detta operazione ha acquistato “i crediti originati Controparte_1 da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicoli erogati da Findomestic ai sensi di contratti di credito ai consumatori (ivi inclusi i crediti per capitale residuo, interessi, costi sostenuti dal Cedente in relazione ai contratti di finanziamento) e sorti nel periodo compreso tra il 1994 e il 2018 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate (i "Crediti") ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione.”. Tali caratteristiche sono riconducibili al credito in questione, derivante da un prestito personale erogato nel 2016 da Findomestic Banca S.p.A., inquadrabile nella categoria del credito al consumo e nel quale già ad un anno dalla stipula (con comunicazione del 10.4.2017, v. doc. n. 7 fascicolo parte opposta) il debitore era stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine. Si rammenta che la Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare
4 senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, n.4334; Cassazione civile sez. I, 26/06/2019, n.17110; Cass. 31188/2017). Ad ulteriore riprova dell'inclusione del credito per cui è causa nella cessione in disamina l'opposta ha prodotto in sede monitoria l'estratto omissato della lista dei crediti ceduti (doc. n. 9 fascicolo monitorio) in cui è rinvenibile il nominativo dell'odierno opponente oltre che il numero del contratto di finanziamento in oggetto (20083525117913) di certo riconducibile a tale rapporto in quanto indicato anche nell'estratto conto rilasciato dalla originaria mutuataria. In ultimo, si evidenzia che la (mandataria di ha, Controparte_3 Controparte_1 nonostante l'avvenuta pubblicazione in G.U., notiziato l'opponente della intervenuta cessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c. fornendo in giudizio la prova della comunicazione inviata al sig. a mezzo raccomanda Parte_1
A/R del 6.11.2018 recapitata al suo indirizzo in data 19.11.2018. Peraltro va rammentato che la notificazione dell'atto di cessione prescritta in via generale dall'art. 1264 c.c. è estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta e ad esercitare le azioni necessarie alla sua realizzazione (Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 25548/2018). Può pertanto concludersi nel senso che l'opposta abbia fornito una prova sufficiente del proprio credito. Ciò nondimeno si ritiene che alcun importo possa essere preteso da Controparte_1
a titolo di interessi di mora sulla scorta dell'assorbente considerazione per cui la stessa non è stata in grado di dimostrarne la misura concretamente pattuita. Invero nella richiamata documentazione contrattuale non è rinvenibile il saggio degli interessi moratori stabilito dalla mutuante ed accettato dal cliente atteso che nella clausola n. 19 delle condizioni generali viene operato un rimando alla “misura massima indicata nel Documento, nella sezione 3.1. tra i Costi in caso di ritardato pagamento”. Tale documento, tuttavia, non è stato prodotto dall'opposta, sulla quale gravava il relativo onere. L'assenza di prova circa la percentuale del tasso moratorio pattuito, dal momento in cui per lo meno non consente la verifica in ordine al quantum richiesto a tale titolo, conduce a ritenere non fondata in parte qua la domanda avanzata da CP_1
[...]
Ne consegue che l'importo di € 4.601,37 preteso a tale titolo debba essere espunto dal totale richiesto.
5. Passando all'esame delle doglianze di parte opponente che non rimangono assorbite in tale ultima statuizione, si ritiene in primo luogo infondata l'eccezione di
5 nullità del contratto di finanziamento per la mancata consegna di una copia sottoscritta dalla Findomestic Banca S.p.A. al cliente. Detta eccezione non tiene conto del principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 898 del 16.1.2018 in materia di contratti di intermediazione finanziaria (ma che si ritiene pacificamente applicabile anche agli altri contratti bancari, attesa la medesima ratio sottesa agli artt. 117 e 127 TU, cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/05/2018, n.12087). Secondo la Suprema Corte può affermarsi che, essendo la nullità per difetto di forma posta nell'interesse del cliente, la mancata sottoscrizione della banca è priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'Istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto.
6. Quanto alla contestata vessatorietà delle clausole del contratto, si osserva quanto segue. La pattuizione relativa all'applicazione di un piano di rimborso retto dal sistema dell'ammortamento c.d. “alla francese” non determina alcuna indeterminatezza dell'oggetto del contratto, nemmeno sotto il profilo di quanto sancito dagli artt. 34 comma 2 e 35 del c.d. Codice del Consumo. Basti osservare a tal proposito che secondo il principio recentemente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, infatti, “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.15130). Fermo restando che nel caso in disamina all'art. 3 delle condizioni generali del contratto è stato espressamente indicato che il piano di ammortamento alla francese prevede rate mensili in numero e importo pretedeterminati, con quota di interessi decrescente e quota capitale crescente;
risultano altresì essere stati messi a disposizione della parte mutuataria tutti gli elementi utili per ottenere piena contezza dell'entità dell'impegno economico assunto, in quanto nel contratto di finanziamento depositato in fase monitoria risultano riportati l'importo totale del credito, il TAN, il TAEG, il numero e l'importo dei singoli ratei, l'importo totale dovuto, i costi inclusi nel calcolo del TAEG. Quanto evidenziato rende inconferente anche l'eccezione di indeterminatezza degli interessi corrispettivi pattuiti. Va poi specificato che l'assenza della c.d. tabella di ammortamento, non implica indeterminatezza del contratto e non impedisce al cliente di richiedere alla finanziaria copia della stessa come documento contrattuale (come peraltro specificato nelle condizioni generali di contratto all'art. 4): si veda Corte di
6 Giustizia UE 9.11.2016, causa C- 42/15, Ho. , secondo cui “l'art. Controparte_4
10, par. 2, lett. h) e i), Dir. 2008/48 dev'essere interpretato nel senso che il contratto di credito a tempo determinato, che prevede l'ammortamento del capitale mediante versamenti consecutivi di rate, non deve precisare, sotto forma di tabella di ammortamento, quale parte di ogni rata sarà destinata al rimborso di tale capitale. Siffatte disposizioni, in combinato disposto con l'art. 22, par. 1, della direttiva in parola, ostano a che uno Stato membro preveda un obbligo del genere nella sua normativa nazionale”. La clausola di cui all'art. 6 delle condizioni generali, che prevede in caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte del consumatore un indennizzo a suo carico pari all'1 % del capitale residuo se la vita residua del contratto è superiore a un anno e allo 0,5 % se la durata residua è pari o inferiore a un anno, pur astrattamente in contrasto con l'art. 125 sexies TUB non assume rilevanza in questa sede poiché l'opponente non ha rimborsato anticipatamente il mutuo, ma anzi è rimasto pacificamente inadempiente. Anche la clausola di cui all'art. 11 relativa alle modalità di calcolo del TAEG non presenta i profili di “nebulosità” denunciati dall'opponente in quanto la stessa indica chiaramente i costi esclusi e quelli inclusi, operando per questi ultimi un legittimo rimando a quanto indicato nel frontespizio del contratto, in cui vengono indicati in un apposito prospetto riassuntivo. Quanto alle clausole di cui agli artt. 18 e 19 delle condizioni generali, esse prevedono rispettivamente l'applicazione di un'indennità pari al 10% calcolata sugli importi delle mensilità pagate in ritardo e una penale sempre del 10% calcolata sul capitale residuo dovuto a seguito della decadenza del consumatore dal beneficio del termine. Ebbene anche in tal caso l'eventuale nullità delle clausole non assumerebbe rilevanza in primo luogo perché in base all'estratto conto in atti non risulta essere stata applicata alcuna penale a seguito della decadenza del debitore dal beneficio del termine. In secondo luogo non risulta essere stata applicata alcuna indennità del 10 % sui ratei pagati in ritardo ma solo una maggiorazione dell'8% sulle ultime 4 rate non pagate prima del passaggio a sofferenza. Da ultimo, a differenza di quanto affermato dall'opponente, dalla disamina del contratto risulta che lo stesso apponendo la propria firma ha specificamente approvato per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.p.c. le clausole delle condizioni generali di cui agli artt. 3, 8, 10, 13, 14, 18 e 19, indicate non solo attraverso un richiamo al relativo numero ma anche attraverso una sintetica illustrazione del loro contenuto. Si rammenta che secondo la giurisprudenza di legittimità “Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da
7 un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.” (Cassazione civile sez. III, 15/02/2024, n.4126). Inoltre, si rileva che alla pagina 5 del contratto il sig. ha sottoscritto Pt_1 dichiarazione di avere ricevuto copia del contratto comprensiva delle condizioni generali e le informazioni europee di base sul credito ai consumatori e di accettare quanto in essi previsto. È opportuno ribadire che l'opponente non ha ritualmente disconosciuto le relative sottoscrizioni. Nella documentazione prodotta dall'opposta, sottoscritta dall'opponente, le condizioni economiche del finanziamento vengono riportate in forma schematica e le condizioni generali sono redatte in un formato leggibile senza sforzo e in un linguaggio accessibile, idoneo a consentire al cliente, anche non esperto, di avvedersi della portata dell'operazione. L'opponente non può pertanto lamentare il fatto che le clausole non siano state
“spiegate e trattate”. Potrebbe al più ipotizzarsi che egli non abbia letto la documentazione messa a sua disposizione;
pur tuttavia si ritiene che le conseguenze di una condotta poco attenta del cliente non possano ricadere sulla sfera giuridica dell'istituto di credito.
7. Quanto all'asserita applicazione di interessi corrispettivi usurari, va rilevato, anzitutto, che la doglianza risulta del tutto generica e carente in punto di allegazione non avendo l'opponente indicato né il tasso soglia ratione temporis applicabile, né la percentuale di sconfinamento degli interessi concretamente applicabili. In ogni caso, si precisa che il “ per il contratto di cui si discute, che Parte_2 risulta sottoscritto in data 26.2.2016, determinato sulla base del TEGM rilevato per la categoria “crediti personali” (periodo di riferimento: 1 gennaio – 31 marzo 2016), così come indicato nel relativo D.M., era pari al 18,1625 %. Pertanto, non risultano essere stati applicati interessi usurari anche laddove si volesse utilizzare quale parametro di riferimento il TAEG indicato in contratto, pari al 10,39 %.
8. Non può inoltre essere condiviso l'assunto secondo cui l'applicazione di un piano di ammortamento alla francese comporterebbe di per sé la capitalizzazione degli interessi e la violazione dell'art. 1283 c.c. Basti osservare che la Suprema Corte di Cassazione avallando l'orientamento della giurisprudenza di merito maggioritaria -già condiviso da questo Tribunale- e riprendendo argomentazioni svolte nella pronuncia a Sezioni Unite sopra menzionata ha affermato che “Con riferimento, in particolare, ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali e con applicazione di interesse a tasso fisso, va escluso
8 che in tali condizioni la quota di interessi di ciascuna rata produca ulteriori interessi, non determinando perciò alcuna violazione del divieto di anatocismo. L'ammortamento alla francese, infatti, viene ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto, fra l'altro, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile, come invero, l'art. 1820 c.c., che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, con ciò dimostrandosi che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale.” (Cassazione civile sez. I, 20/01/2025, n.1403)
9. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, l'opposizione merita di essere accolta nei limiti illustrati. Il decreto ingiuntivo deve essere revocato ma il sig. va comunque Parte_1 condannato al pagamento in favore di dell'importo di € 31.865,47, Controparte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
10. Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione della metà. La restante metà va posta a carico dell'opponente in ragione della soccombenza, nella misura che sarà liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti in base al valore del giudizio, con parziale riduzione dei valori medi.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
ACCOGLIE nei limiti di cui in motivazione l'opposizione proposta da e per Parte_1
l'effetto
REVOCA il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 504/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 14.9.2022;
ON al pagamento in favore di per le causali di cui in Parte_1 Controparte_1 motivazione, dell'importo di € 31.865,47, oltre interessi come da motivazione;
ON
9 al pagamento della metà delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che si liquida in complessivi € 3.000,00, oltre spese generali come da tariffa
[...] forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, operata la compensazione per la restante metà.
Castrovillari, 06/12/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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