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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/04/2025, n. 2531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2531 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 81/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), con l'avv. GIOVANNI BERNARDINI. Parte_1 C.F._1
Appellante
E
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore e Direttore Generale, con l'Avv. STEFANIA DI BARTOLOMEO.
Appellato
CONCLUSIONI
Nelle note in sostituzione dell'udienza del 23.04.2025 le parti hanno concluso chiedendo la cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la sentenza n. Parte_1
285/2019 con cui il Tribunale ordinario di Tivoli ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo e ha concesso mesi tre per la riassunzione dinanzi al
Giudice dichiarato competente, compensando le spese.
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza:
“Con ricorso notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, Parte_1 proponeva opposizione al decreto di rilascio notificato in data 13/06/2017 avente ad oggetto l'appartamento sito in San Vito Romano (RM), Viale Piave n. 44 di proprietà dell'Ater.
A sostegno dell'opposizione deduceva di avere abitato l'immobile, il cui contratto di affitto era intestato al Sig. (nonno) sin dall'anno 1998; di avere coabitato nell'appartamento Parte_1
1 sino alla morte del suddetto e poi della di lui moglie, certificando storicamente il proprio stato anagrafico inviato per conoscenza all'Ater; di avere provveduto al pagamento dei bollettini che gli venivano trasmessi dall'Ater aventi ad oggetto "i fitti e gli oneri accessori" di avere formalizzato una proposta di acquista dell'immobile versando un primo acconto comprendente anche le spese di istruttoria;
che la controparte nulla aveva eccepito o replicato nel dorso degli anni, Per tali motivi, ritenendo sussistenti i relativi presupposti, insisteva per 'applicabilità dell'art. 2932 c.c, nonché in subordine, per il riconoscimento del diritto al subentro nella conduzione del cespite, accertata, in ogni caso, l'illegittimità dell'impugnato decreto.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Ater per resistere all'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza lo svolgimento di attività istruttoria, è stata decisa mediante dispositivo all'udienza del 13/3/19.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale
Ordinario in favore del Tribunale Amministrativo Regionale sulla base della sentenza n. 594/03, resa sezioni unite, ove la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che tutta la materia relativa all'assegnazione e alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto afferente a pubblico servizio, ricade nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo al quale spettano pertanto anche le controversie con le quali l'interessato, a fronte di un provvedimento dell'amministrazione di decadenza dall'assegnazione per mancato utilizzo del bene, faccia valere il proprio diritto soggettivo a permanere nell'alloggio.
3.- ha proposto appello contestando la giurisdizione del giudice Parte_1 amministrativo, ritenendo di aver formulato domande aventi ad oggetto diritti soggettivi in quanto finalizzate ad ottenere l'inizio della procedura di vendita (Legge Regionale b. 27 del 28.12.2006), l'accertamento dello status di conduttore dell'immobile nonché la restituzione dell'importo di euro 2.667,76 versato a titolo di acconto del 10 % del prezzo di vendita. A sostegno della tesi della giurisdizione del Giudice Civile richiama Cass. Civile Ord. Sez. U
n. 9918 del 2018, ai sensi della quale tutte le vicende successive all'assegnazione (diritto di subentro, successione nell'assegnazione) devono esser fatte valere innanzi al giudice civile ordinario.
4.- L CP_1 Controparte_1
della Provincia di chiede, nella denegata ipotesi in cui il Giudice decida a
[...] CP_1 favore della giurisdizione ordinaria, che venga negata la pretesa avversaria di riconoscersi legittimo assegnatario dell'alloggio per carenza dei requisiti di legge richiesti per la titolarità del diritto preteso e di quantificare l'indennità di occupazione in euro 21.968,77 a far data dal mese di novembre 1998 sino al mese di dicembre 2017, con compensazione dell'importo pagato dal ricorrente a titolo di acconto e spese di istruttoria ossia di euro 2.668,76.
5.- Nel corso del giudizio, le parti hanno intrattenuto trattative evidenziando che era in corso di formalizzazione la pratica amministrativa relativa alla domanda di assegnazione in regolarizzazione in favore dell'appellante.
Nelle note in sostituzione dell'udienza del 21 giugno 2023 le parti hanno chiesto congiuntamente ulteriore rinvio per consentire il perfezionamento della procedura amministrativa di sanatoria ex L.R. 1/2020, e l' da parte del competente Comune di CP_1
San Vito Romano.
2 Nell'udienza tenutasi in trattazione scritta in data 10 aprile 2024 l' dichiara di aver CP_1 rilasciato il nulla osta prodromico al provvedimento di assegnazione in sanatoria e, ritenuto adempiuto ogni suo obbligo, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. All'esito di un ulteriore rinvio, nelle note in sostituzione dell'udienza del 23 aprile 2025, l'appellante, alla luce del perfezionamento della pratica amministrativa relativa alla domanda di assegnazione in regolarizzazione, come da determinazione n.50 del 31.01.2025 del Comune di San Vito Romano, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione chiedendo l'estinzione del presente giudizio. L ha chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere rimettendo alla Corte la decisione sulle spese di lite in considerazione della legittimità dell'azione svolta dall'appellata.
6.- Ritiene questa Corte che, alla luce delle sopravvenienze intervenute nel presente giudizio di appello (assegnazione in sanatoria all'odierno appellante) che hanno, appunto, assegnato il
“bene della vita” conteso in primo grado, manchi un interesse sostanziale ad una pronuncia diversa da quella richiesta di cessazione della materia del contendere, se non limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite in appello. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità difatti “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 /2023).
7.- In considerazione della controversa giurisdizione nella fattispecie in esame sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, sezione VII, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 285 del 2019 del Tribunale ordinario di Tivoli:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 23 aprile 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 81/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), con l'avv. GIOVANNI BERNARDINI. Parte_1 C.F._1
Appellante
E
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore e Direttore Generale, con l'Avv. STEFANIA DI BARTOLOMEO.
Appellato
CONCLUSIONI
Nelle note in sostituzione dell'udienza del 23.04.2025 le parti hanno concluso chiedendo la cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la sentenza n. Parte_1
285/2019 con cui il Tribunale ordinario di Tivoli ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo e ha concesso mesi tre per la riassunzione dinanzi al
Giudice dichiarato competente, compensando le spese.
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza:
“Con ricorso notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, Parte_1 proponeva opposizione al decreto di rilascio notificato in data 13/06/2017 avente ad oggetto l'appartamento sito in San Vito Romano (RM), Viale Piave n. 44 di proprietà dell'Ater.
A sostegno dell'opposizione deduceva di avere abitato l'immobile, il cui contratto di affitto era intestato al Sig. (nonno) sin dall'anno 1998; di avere coabitato nell'appartamento Parte_1
1 sino alla morte del suddetto e poi della di lui moglie, certificando storicamente il proprio stato anagrafico inviato per conoscenza all'Ater; di avere provveduto al pagamento dei bollettini che gli venivano trasmessi dall'Ater aventi ad oggetto "i fitti e gli oneri accessori" di avere formalizzato una proposta di acquista dell'immobile versando un primo acconto comprendente anche le spese di istruttoria;
che la controparte nulla aveva eccepito o replicato nel dorso degli anni, Per tali motivi, ritenendo sussistenti i relativi presupposti, insisteva per 'applicabilità dell'art. 2932 c.c, nonché in subordine, per il riconoscimento del diritto al subentro nella conduzione del cespite, accertata, in ogni caso, l'illegittimità dell'impugnato decreto.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Ater per resistere all'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza lo svolgimento di attività istruttoria, è stata decisa mediante dispositivo all'udienza del 13/3/19.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale
Ordinario in favore del Tribunale Amministrativo Regionale sulla base della sentenza n. 594/03, resa sezioni unite, ove la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che tutta la materia relativa all'assegnazione e alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto afferente a pubblico servizio, ricade nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo al quale spettano pertanto anche le controversie con le quali l'interessato, a fronte di un provvedimento dell'amministrazione di decadenza dall'assegnazione per mancato utilizzo del bene, faccia valere il proprio diritto soggettivo a permanere nell'alloggio.
3.- ha proposto appello contestando la giurisdizione del giudice Parte_1 amministrativo, ritenendo di aver formulato domande aventi ad oggetto diritti soggettivi in quanto finalizzate ad ottenere l'inizio della procedura di vendita (Legge Regionale b. 27 del 28.12.2006), l'accertamento dello status di conduttore dell'immobile nonché la restituzione dell'importo di euro 2.667,76 versato a titolo di acconto del 10 % del prezzo di vendita. A sostegno della tesi della giurisdizione del Giudice Civile richiama Cass. Civile Ord. Sez. U
n. 9918 del 2018, ai sensi della quale tutte le vicende successive all'assegnazione (diritto di subentro, successione nell'assegnazione) devono esser fatte valere innanzi al giudice civile ordinario.
4.- L CP_1 Controparte_1
della Provincia di chiede, nella denegata ipotesi in cui il Giudice decida a
[...] CP_1 favore della giurisdizione ordinaria, che venga negata la pretesa avversaria di riconoscersi legittimo assegnatario dell'alloggio per carenza dei requisiti di legge richiesti per la titolarità del diritto preteso e di quantificare l'indennità di occupazione in euro 21.968,77 a far data dal mese di novembre 1998 sino al mese di dicembre 2017, con compensazione dell'importo pagato dal ricorrente a titolo di acconto e spese di istruttoria ossia di euro 2.668,76.
5.- Nel corso del giudizio, le parti hanno intrattenuto trattative evidenziando che era in corso di formalizzazione la pratica amministrativa relativa alla domanda di assegnazione in regolarizzazione in favore dell'appellante.
Nelle note in sostituzione dell'udienza del 21 giugno 2023 le parti hanno chiesto congiuntamente ulteriore rinvio per consentire il perfezionamento della procedura amministrativa di sanatoria ex L.R. 1/2020, e l' da parte del competente Comune di CP_1
San Vito Romano.
2 Nell'udienza tenutasi in trattazione scritta in data 10 aprile 2024 l' dichiara di aver CP_1 rilasciato il nulla osta prodromico al provvedimento di assegnazione in sanatoria e, ritenuto adempiuto ogni suo obbligo, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. All'esito di un ulteriore rinvio, nelle note in sostituzione dell'udienza del 23 aprile 2025, l'appellante, alla luce del perfezionamento della pratica amministrativa relativa alla domanda di assegnazione in regolarizzazione, come da determinazione n.50 del 31.01.2025 del Comune di San Vito Romano, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione chiedendo l'estinzione del presente giudizio. L ha chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere rimettendo alla Corte la decisione sulle spese di lite in considerazione della legittimità dell'azione svolta dall'appellata.
6.- Ritiene questa Corte che, alla luce delle sopravvenienze intervenute nel presente giudizio di appello (assegnazione in sanatoria all'odierno appellante) che hanno, appunto, assegnato il
“bene della vita” conteso in primo grado, manchi un interesse sostanziale ad una pronuncia diversa da quella richiesta di cessazione della materia del contendere, se non limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite in appello. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità difatti “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 /2023).
7.- In considerazione della controversa giurisdizione nella fattispecie in esame sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, sezione VII, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 285 del 2019 del Tribunale ordinario di Tivoli:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 23 aprile 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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