TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/04/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. R.G. 9657/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Paolo Bottigliero, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato in Caserta, come in atti resistente
Oggetto: ripetizione di indebito
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 23.07.2024 la ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data
30.04.2024 avvisi di rateizzazione per somme indebitamente percepite a titolo di indennità di malattia e maternità per gli anni dal 2006 al 2010, per l'importo complessivo di € 11.683,65, e segnatamente:
1) Avviso di rateizzazione su indebito n. 21785, per l'importo di euro 1.295,02;
2) Avviso di rateizzazione su indebito n. 21786, per l'importo di euro 563,73;
3) Avviso di rateizzazione su indebito n. 21787, per l'importo di euro 1.896,14;
1 4) Avviso di rateizzazione su indebito n. 21788, per l'importo di euro 1.813,08;
5) Avviso di rateizzazione su indebito n. 21789, per l'importo di euro 1.113,45;
6) Avviso di rateizzazione su indebito n. 21790, per l'importo di euro 1.787,68;
7) Avviso di rateizzazione su indebito n. 21791, per l'importo di euro 1.902,90;
8) Avviso di rateizzazione su indebito n. 21792, per l'importo di euro 474,01;
9) Avviso di rateizzazione su indebito n. 21793, per l'importo di euro 837,64.
Ha dedotto, inoltre, di aver inoltrato in data 29.05.2024 ricorso amministrativo, senza alcun esito.
Tanto premesso, ha chiesto accertarsi l'illegittimità del recupero disposto dall' per CP_1
intervenuta prescrizione, con conseguente accoglimento del ricorso e vittoria di spese con attribuzione.
Si è costituito l' , eccependo nel merito la legittimità della pretesa restitutoria, CP_1
avendo la ricorrente già in precedenza ricevuto comunicazioni di indebito relative ai medesimi crediti, impugnate con giudizio iscritto presso il Tribunale di Santa Maria C.V. al n. 8429/2012 R.G. e conclusosi con sentenza di rigetto n. 1945/2018 pubblicata il
09.07.2018. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 29.04.2025, ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare occorre chiarire che la presente controversia ha ad oggetto la legittimità della pretesa restitutoria dell' rispetto alla quale il disconoscimento CP_1
del rapporto agricolo rappresenta un mero presupposto.
In altre parole, nel caso in esame non è esperita un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma un'azione di accertamento CP_1 negativo della pretesa restitutoria avanzata dall'ente previdenziale.
Per tali ragioni, il giudizio di opposizione ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento amministrativo emesso dall' ma l'accertamento del debito in presenza di tutti i CP_1
requisiti previsti direttamente dalla legge.
Non sussiste, quindi, nel caso in esame alcuna attività provvedimentale ed autoritativa da parte dell' CP_2
2
[...] D'altra parte ed in via generale, i provvedimenti amministrativi emessi dall' in CP_1 ordine all'erogazione di una prestazione previdenziale od assistenziale non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere ma costituiscono meri atti ricognitivi, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione e l' svolge una funzione di mero accertamento. Si CP_1 tratta, quindi, di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità. Se, infatti, l' fosse titolare di un ampio potere discrezionale e se la CP_1 legge non avesse individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un. 529/2000, 13664/2002 e 24862/2006).
Tali considerazioni sono state ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass. 3404/2006 e 3688/2015). La
Suprema Corte, inoltre, in una recente pronuncia (Cass. 31954/2019), riguardante la cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, ha evidenziato che “dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle prestazioni previdenziali in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto
o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della
3 prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (così, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e
9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604 del 2014).
Questi principi vanno qui ribaditi anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, il procedimento amministrativo sia stato avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente previdenziale, che abbia accertato l'insussistenza di uno o più requisiti per il valido costituirsi del rapporto previdenziale. Fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo dell'ente previdenziale di agire nel rispetto della legge del procedimento, va infatti rilevato che i termini della questione non mutano a seconda del fatto che, invece che del procedimento amministrativo volto all'attribuzione di una data prestazione, si discuta del procedimento amministrativo di secondo grado con cui l'ente previdenziale, che è preposto anche alla verifica dei requisiti per la corretta instaurazione del rapporto previdenziale, eserciti, una volta accertata la loro insussistenza, la potestà, a seconda dei casi, di annullamento del rapporto o di revoca della prestazione, giacchè questa potestà, ancorchè espressione di quella potestà generale di cui ogni amministrazione è dotata per ordinare la propria attività alla volontà di legge, si colora pur sempre in funzione del contenuto del procedimento (e del provvedimento) che assume a proprio oggetto, di talchè, ove la disciplina di quest'ultimo sia costruita in modo tale che del rapporto e della situazione soggettiva del privato conosca interamente l'autorità giudiziaria ordinaria, rileverà pur sempre la sussistenza o insussistenza del diritto, per come accertata in giudizio, senza che a tale specifico fine abbiano importanza eventuali disfunzioni del procedimento o carenze di motivazione del provvedimento che l'abbia concluso”.
Tanto premesso, venendo al merito della pretesa restitutoria, deve in primo luogo ribadirsi che l'onere della prova insiste a carico di parte ricorrente in quanto è l'accipiens
a dover provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Ricorre, infatti, nella fattispecie un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori, in relazione ad una specifica prestazione di carattere assistenziale ricevuta da parte dell' , il quale ne domanda la restituzione deducendo l'inesistenza CP_1 del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato.
4 Sul punto va osservato che, per giurisprudenza ormai costante, “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 18046 del 2010).
Con specifico riferimento alle prestazioni connesse al lavoro agricolo, la Corte di
Cassazione, con una recente sentenza (cfr. Cassazione civile sez. lav. sent. 11/02/2016 n.
2739), ha chiarito che “in tema di onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito previdenziale si sono pronunciate le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n.
18046 del 04/08/2010, con cui si è affermato che "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico" (in senso conforme, Cass., ord., 23.4.2015, n. 8281). Ne consegue che - contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente e conformemente alla statuizione della Corte territoriale CP_
- spettava non all' ma alla lavoratrice agricola, originaria ricorrente, dimostrare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consentisse di qualificare come adempimento quanto corrispostogli. Va rammentato, inoltre, l'orientamento consolidato di questa Corte, cui va data continuità, secondo cui "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un CP_1
controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. 19.5.2003 n.
7845; conf. Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296, Cass., ord., 23.4.2015, n.
8281). E' stato, altresì, affermato che il giudizio intentato dal lavoratore per ottenere la reiscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione nè presenta carattere pregiudiziale, al punto che nella
5 controversia avente ad oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, sempre con onere della prova a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c., in pendenza di distinta controversia per la reiscrizione nell'elenco (cfr. Cass. 23.12.11 n.
28716/11; Cass. 12.6.2000 n. 7995)”.
Tale distribuzione dell'onere probatorio, inoltre, può trovare applicazione soltanto qualora “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza”
(cfr. Cass. lav. 05.1.2011, n. 198).
In altre parole, come chiarito dalla Suprema Corte, se da un lato l'accertamento del diritto alla ripetizione implica l'accertamento della inesistenza di una valida causa debendi, dall'altro l'accertamento negativo di tale diritto - ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata - implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto di chi agisce in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto.
Ne consegue che presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione volta ad accertare l'illegittimità della richiesta ripetizione dell'indebito è che il ricorrente assolva all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, onere che è a suo esclusivo carico.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha assolto in alcun modo all'onere richiesto, atteso che non ha offerto in ricorso alcuna allegazione circa l'effettiva esistenza dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione agricola e malattia/maternità connesse al lavoro agricolo: nulla è dedotto circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, le mansioni svolte, gli orari osservati, i luoghi ove la prestazione è stata eseguita, la retribuzione percepita, il soggetto titolare del potere datoriale, le modalità di estrinsecazione di tale potere, l'utilizzazione di strumenti e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro.
Né è allegata al ricorso documentazione inerente il lavoro svolto negli anni in oggetto.
6 Al contrario, l' ha versato in atti sentenza n. 1945/2018 emessa dal Tribunale di CP_1
Santa Maria C.V. con la quale è stato rigettato il ricorso avente a oggetto la medesima pretesa restitutoria sul presupposto della natura fittizia dei rapporti di lavoro in agricoltura disconosciuti in via amministrativa: tale circostanza, eccepita puntualmente dall' e in alcun modo contestata dalla difesa della ricorrente, emerge chiaramente CP_1 dall'identico importo di cui alla predetta pronuncia e al ricorso introduttivo del presente giudizio.
L' ha, del resto, allegato alla memoria i ricorsi amministrativi già inoltrati dalla CP_1
ricorrente avverso le medesime richieste restitutorie già oggetto di precedenti comunicazioni di indebito inviate alla stessa nell'anno 2011 (cfr. allegati alla memoria).
Per le medesime ragioni, l'eccezione di prescrizione risulta infondata.
Secondo la giurisprudenza consolidata (Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2008, n.
12092), l'azione di ripetizione dell' è soggetta alla prescrizione ordinaria CP_1
decennale ex art. 2646 c.c. e tale termine inizia a decorre dal momento del pagamento o da un successivo eventuale atto interruttivo.
Nel caso di specie, i ricorsi amministrativi e la sentenza citati sono senza alcun dubbio validi a interrompere la prescrizione decennale applicabile al caso di specie.
In definitiva, la domanda va integralmente rigettata.
Stante l'assenza di dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 1.865,00, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 30.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. R.G. 9657/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Paolo Bottigliero, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato in Caserta, come in atti resistente
Oggetto: ripetizione di indebito
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 23.07.2024 la ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data
30.04.2024 avvisi di rateizzazione per somme indebitamente percepite a titolo di indennità di malattia e maternità per gli anni dal 2006 al 2010, per l'importo complessivo di € 11.683,65, e segnatamente:
1) Avviso di rateizzazione su indebito n. 21785, per l'importo di euro 1.295,02;
2) Avviso di rateizzazione su indebito n. 21786, per l'importo di euro 563,73;
3) Avviso di rateizzazione su indebito n. 21787, per l'importo di euro 1.896,14;
1 4) Avviso di rateizzazione su indebito n. 21788, per l'importo di euro 1.813,08;
5) Avviso di rateizzazione su indebito n. 21789, per l'importo di euro 1.113,45;
6) Avviso di rateizzazione su indebito n. 21790, per l'importo di euro 1.787,68;
7) Avviso di rateizzazione su indebito n. 21791, per l'importo di euro 1.902,90;
8) Avviso di rateizzazione su indebito n. 21792, per l'importo di euro 474,01;
9) Avviso di rateizzazione su indebito n. 21793, per l'importo di euro 837,64.
Ha dedotto, inoltre, di aver inoltrato in data 29.05.2024 ricorso amministrativo, senza alcun esito.
Tanto premesso, ha chiesto accertarsi l'illegittimità del recupero disposto dall' per CP_1
intervenuta prescrizione, con conseguente accoglimento del ricorso e vittoria di spese con attribuzione.
Si è costituito l' , eccependo nel merito la legittimità della pretesa restitutoria, CP_1
avendo la ricorrente già in precedenza ricevuto comunicazioni di indebito relative ai medesimi crediti, impugnate con giudizio iscritto presso il Tribunale di Santa Maria C.V. al n. 8429/2012 R.G. e conclusosi con sentenza di rigetto n. 1945/2018 pubblicata il
09.07.2018. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 29.04.2025, ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare occorre chiarire che la presente controversia ha ad oggetto la legittimità della pretesa restitutoria dell' rispetto alla quale il disconoscimento CP_1
del rapporto agricolo rappresenta un mero presupposto.
In altre parole, nel caso in esame non è esperita un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma un'azione di accertamento CP_1 negativo della pretesa restitutoria avanzata dall'ente previdenziale.
Per tali ragioni, il giudizio di opposizione ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento amministrativo emesso dall' ma l'accertamento del debito in presenza di tutti i CP_1
requisiti previsti direttamente dalla legge.
Non sussiste, quindi, nel caso in esame alcuna attività provvedimentale ed autoritativa da parte dell' CP_2
2
[...] D'altra parte ed in via generale, i provvedimenti amministrativi emessi dall' in CP_1 ordine all'erogazione di una prestazione previdenziale od assistenziale non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere ma costituiscono meri atti ricognitivi, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione e l' svolge una funzione di mero accertamento. Si CP_1 tratta, quindi, di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità. Se, infatti, l' fosse titolare di un ampio potere discrezionale e se la CP_1 legge non avesse individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un. 529/2000, 13664/2002 e 24862/2006).
Tali considerazioni sono state ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass. 3404/2006 e 3688/2015). La
Suprema Corte, inoltre, in una recente pronuncia (Cass. 31954/2019), riguardante la cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, ha evidenziato che “dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle prestazioni previdenziali in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto
o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della
3 prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (così, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e
9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604 del 2014).
Questi principi vanno qui ribaditi anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, il procedimento amministrativo sia stato avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente previdenziale, che abbia accertato l'insussistenza di uno o più requisiti per il valido costituirsi del rapporto previdenziale. Fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo dell'ente previdenziale di agire nel rispetto della legge del procedimento, va infatti rilevato che i termini della questione non mutano a seconda del fatto che, invece che del procedimento amministrativo volto all'attribuzione di una data prestazione, si discuta del procedimento amministrativo di secondo grado con cui l'ente previdenziale, che è preposto anche alla verifica dei requisiti per la corretta instaurazione del rapporto previdenziale, eserciti, una volta accertata la loro insussistenza, la potestà, a seconda dei casi, di annullamento del rapporto o di revoca della prestazione, giacchè questa potestà, ancorchè espressione di quella potestà generale di cui ogni amministrazione è dotata per ordinare la propria attività alla volontà di legge, si colora pur sempre in funzione del contenuto del procedimento (e del provvedimento) che assume a proprio oggetto, di talchè, ove la disciplina di quest'ultimo sia costruita in modo tale che del rapporto e della situazione soggettiva del privato conosca interamente l'autorità giudiziaria ordinaria, rileverà pur sempre la sussistenza o insussistenza del diritto, per come accertata in giudizio, senza che a tale specifico fine abbiano importanza eventuali disfunzioni del procedimento o carenze di motivazione del provvedimento che l'abbia concluso”.
Tanto premesso, venendo al merito della pretesa restitutoria, deve in primo luogo ribadirsi che l'onere della prova insiste a carico di parte ricorrente in quanto è l'accipiens
a dover provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Ricorre, infatti, nella fattispecie un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori, in relazione ad una specifica prestazione di carattere assistenziale ricevuta da parte dell' , il quale ne domanda la restituzione deducendo l'inesistenza CP_1 del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato.
4 Sul punto va osservato che, per giurisprudenza ormai costante, “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 18046 del 2010).
Con specifico riferimento alle prestazioni connesse al lavoro agricolo, la Corte di
Cassazione, con una recente sentenza (cfr. Cassazione civile sez. lav. sent. 11/02/2016 n.
2739), ha chiarito che “in tema di onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito previdenziale si sono pronunciate le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n.
18046 del 04/08/2010, con cui si è affermato che "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico" (in senso conforme, Cass., ord., 23.4.2015, n. 8281). Ne consegue che - contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente e conformemente alla statuizione della Corte territoriale CP_
- spettava non all' ma alla lavoratrice agricola, originaria ricorrente, dimostrare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consentisse di qualificare come adempimento quanto corrispostogli. Va rammentato, inoltre, l'orientamento consolidato di questa Corte, cui va data continuità, secondo cui "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un CP_1
controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. 19.5.2003 n.
7845; conf. Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296, Cass., ord., 23.4.2015, n.
8281). E' stato, altresì, affermato che il giudizio intentato dal lavoratore per ottenere la reiscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione nè presenta carattere pregiudiziale, al punto che nella
5 controversia avente ad oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, sempre con onere della prova a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c., in pendenza di distinta controversia per la reiscrizione nell'elenco (cfr. Cass. 23.12.11 n.
28716/11; Cass. 12.6.2000 n. 7995)”.
Tale distribuzione dell'onere probatorio, inoltre, può trovare applicazione soltanto qualora “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza”
(cfr. Cass. lav. 05.1.2011, n. 198).
In altre parole, come chiarito dalla Suprema Corte, se da un lato l'accertamento del diritto alla ripetizione implica l'accertamento della inesistenza di una valida causa debendi, dall'altro l'accertamento negativo di tale diritto - ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata - implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto di chi agisce in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto.
Ne consegue che presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione volta ad accertare l'illegittimità della richiesta ripetizione dell'indebito è che il ricorrente assolva all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, onere che è a suo esclusivo carico.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha assolto in alcun modo all'onere richiesto, atteso che non ha offerto in ricorso alcuna allegazione circa l'effettiva esistenza dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione agricola e malattia/maternità connesse al lavoro agricolo: nulla è dedotto circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, le mansioni svolte, gli orari osservati, i luoghi ove la prestazione è stata eseguita, la retribuzione percepita, il soggetto titolare del potere datoriale, le modalità di estrinsecazione di tale potere, l'utilizzazione di strumenti e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro.
Né è allegata al ricorso documentazione inerente il lavoro svolto negli anni in oggetto.
6 Al contrario, l' ha versato in atti sentenza n. 1945/2018 emessa dal Tribunale di CP_1
Santa Maria C.V. con la quale è stato rigettato il ricorso avente a oggetto la medesima pretesa restitutoria sul presupposto della natura fittizia dei rapporti di lavoro in agricoltura disconosciuti in via amministrativa: tale circostanza, eccepita puntualmente dall' e in alcun modo contestata dalla difesa della ricorrente, emerge chiaramente CP_1 dall'identico importo di cui alla predetta pronuncia e al ricorso introduttivo del presente giudizio.
L' ha, del resto, allegato alla memoria i ricorsi amministrativi già inoltrati dalla CP_1
ricorrente avverso le medesime richieste restitutorie già oggetto di precedenti comunicazioni di indebito inviate alla stessa nell'anno 2011 (cfr. allegati alla memoria).
Per le medesime ragioni, l'eccezione di prescrizione risulta infondata.
Secondo la giurisprudenza consolidata (Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2008, n.
12092), l'azione di ripetizione dell' è soggetta alla prescrizione ordinaria CP_1
decennale ex art. 2646 c.c. e tale termine inizia a decorre dal momento del pagamento o da un successivo eventuale atto interruttivo.
Nel caso di specie, i ricorsi amministrativi e la sentenza citati sono senza alcun dubbio validi a interrompere la prescrizione decennale applicabile al caso di specie.
In definitiva, la domanda va integralmente rigettata.
Stante l'assenza di dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 1.865,00, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 30.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
7