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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/11/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2191/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2191/2024 del Ruolo Generale promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti Gianluca Parte_1 C.F._1 Ambrosino ed Ignazio Gatto;
ATTORE
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Sara Provasi;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per l'attore:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così giudicare
NEL MERITO: previo accertamento dell'avvenuto pagamento di € 14.850,00 in data 7/12/2021 dal signor
[...]
a favore de a titolo di corrispettivo delle fatture 219/R-2021 e Parte_1 Controparte_1 220/R-2021, nonché previo accertamento della mancata esecuzione, da parte de Controparte_1
di alcuna delle prestazioni oggetto delle precitate fatture 219/R-2021 e 220/R-2021, nonché
[...] previo accertamento della avvenuta risoluzione consensuale in data 21/3/2022 di ogni rapporto giuridico intercorso tra le parti, nonché previo accertamento dell'avvenuta retrocessione di € 4.480,00 da a favore del signor in data 28/3/2022, nonché previo Controparte_1 Parte_1 accertamento che il valore dell'attività di consulenza effettivamente svolta da Controparte_1 a favore del signor è pari a € 2.013,00, dichiarare che il signor
[...] Parte_1 [...]
ha diritto ad ottenere, ai sensi dell'art. 2033 c.c. o della diversa norma ritenuta applicabile Parte_1 alla fattispecie, l'importo di € 8.357,00 (cioè: € 14.850,00 - € 4.480,00 - € 2.013,00 = € 8.357,00) oltre interessi legali dal 21/3/2022 e rivalutazione monetaria o, in via subordinata, che il signor
[...]
ha diritto ad essere indennizzato, ai sensi dell'art. 2041 c.c., dell'importo di € 8.357,00; per Parte_1 l'effetto, condannare a pagare al signor l'importo di € Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 9 8.357,00, oltre interessi legali dal 21/3/2022 e rivalutazione monetaria, o quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa o che risulterà di giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA: disporre, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse non pienamente provate le circostanze in fatto esposte in atti, apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a determinare l'effettivo svolgimento e valore delle prestazioni di cui all'offerta n. 40/C2021 del 3/9/2021 e della fattura n. 12/C-2022 emessa da di cui ai docc. avv. 2 e 14; Controparte_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre IVA e CPA».
Per la convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta,
Nel merito: accertato il dichiarato il diritto de a percepire la somma di Controparte_1
€14.850,00 per i motivi tutti di cui in narrativa, rigettare le domande del sig. in Parte_1 quanto infondate in fatto e in diritto e autorizzare a trattenere l'importo di Controparte_1
€10.370,00, o quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche a titolo di compensazione tra i diversi crediti/debiti rispettivamente vantati.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
In via istruttoria: con ogni e più ampia riserva di produzione e deduzione, si chiede l'interrogatorio formale del sig. e la prova testimoniale delle sig. re e Parte_1 Testimone_1 CP_2 c/o sui capitoli articolati in narrativa e preceduti dalla locuzione vero che, Controparte_1 espunte eventuali espressioni negative e/o valutative.
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del sig. e per testi sui seguenti Parte_1 ulteriori capitoli di prova, preceduti dalle parole vero che ed espunte eventuali espressioni negative e/o valutative: 1) in data 03/09/2021 il sig. sottoscriveva con l'offerta n. Parte_1 Controparte_1 40/C2021 di €12.900,00 oltre iva, per le prestazioni professionali ivi dettagliate, relative all'immobile sito in Parabiago (MI), Via Domodossola n. 3/a, come da doc. 02 che si rammostra;
2) nei mesi di settembre-dicembre 2021 e gennaio-febbraio 2022 La effettuava Controparte_1 in favore dell'attore le attività di verifiche, rilievi, proposte progettuali, pratica edilizia, computo metrico estimativo e contratti di appalto, piano della sicurezza, ecc.;
3) in data 23/11/2021 le parti sottoscrivevano contratto d'appalto di €141.800,00 oltre iva, per le opere di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Parabiago (MI), Via Domodossola n. 3/a, di cui all'offerta e computo metrico n. 204C-R2021, come da documenti nn.
3-4 che si rammostrano;
4) in data 23/11/2021 le parti sottoscrivevano contratto d'appalto di €116.000,00 oltre iva, per le opere di ristrutturazione dell'immobile sito in Parabiago (MI), Via Domodossola n. 3/a, di cui all'offerta e computo metrico n. 204B-R2021-Rev2, come da documenti nn.
5-6 che si rammostrano;
5) in data 23/11/2021 le parti sottoscrivevano contratto d'appalto di €2.150,00 oltre iva, per le opere di manutenzione ordinaria dell'immobile sito in Parabiago (MI), Via Domodossola n. 3/a, di cui all'offerta e computo metrico n. 204D-R2021, come da documenti nn.
7-8 che si rammostrano;
6) in data 29/11/2021 emetteva le fatture di acconto previste alla firma del Controparte_1 contratto, n. 219/R-2021 e n. 220/R-2021;
7) in data 29/11/2012 trasmetteva via mail al sig. le fatture nn. Controparte_1 Parte_1 219/R-2021 e 220/R-2021;
8) Il sig. pagava le fatture nn. 219/R-2021 e 220/R-2021 per complessivi €14.850,00, come Parte_1 da doc. 09 che si rammostra;
9) in data 21/03/2022 il sig. rilasciava alla resistente una dichiarazione con la quale Parte_1 comunicava di voler sospendere temporaneamente i lavori di ristrutturazione e chiedeva l'annullamento delle fatture emesse, come da documento n. 11 che si rammostra;
pagina 2 di 9 10) La TE emetteva le note di credito n. 27/R-2022, a storno totale della fattura Controparte_1 219R-2021 e n. 28/R-2022, a storno totale della fattura 220R-2021;
11) Le note di credito n. 27/R-2022, a storno totale della fattura 219R-2021 e n. 28/R-2022, a storno totale della fattura 220R-2021, venivano inviate tramite il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate, come da documenti nn. 12-13 che si rammostrano;
12) In data 23/03/2022 emetteva la fattura n. 12/C2022 di complessivi Controparte_1
€10.370,00 (€8.500,00 oltre iva), di cui all'offerta n. 40/C2021 sottoscritta dal sig. , come Parte_1 da documento doc. 02 che si rammostra;
13) La fattura n. 12/C-2022 ha ad oggetto le prestazioni professionali svolte e l'ulteriore attività espressamente esclusa dall'offerta (cfr doc. 14).
14) In data 23/03/2022 il sig. riceveva la fattura n. 12/C-2022 sia tramite il sistema di Parte_2 interscambio dell'Agenzia delle Entrate, sia brevi manu, sia con mail del 29/04/2022, come da doc. 15 che si rammostra;
15) Il sig. (non) ha contestato né respinto la fattura;
Parte_1
16) Il 21/03/2022 le parti si accordavano affinché effettuasse la Controparte_1 compensazione tra i due debiti per le quantità corrispondenti;
17) All'accordo erano presenti sia la sig.ra dipendente amministrativa presso la Testimone_1 resistente, sia il geom. che aveva curato l'aspetto tecnico;
Controparte_3 Co
18) in data 28/03/2022 bonificava al sig. l'importo di €4.480,00 Controparte_1 Parte_1 con causale s.do note di credito 27R e 28R dedotta ns. fattura 12C (cfr. doc. 6 ricorrente)
19) il sig. ha trattenuto la somma sul proprio conto corrente;
Parte_1
20) L'importo di €10.370,00 versato dal è riferito alla fattura n. 12/C2022 del 23/03/2022 Parte_1 per l'attività di prestazione professionale svolta;
21) La nel mese di luglio 2022 ha trasmesso come richiesto dal sig. , Controparte_1 Parte_1 tutta la documentazione relativa all'attività eseguita al tecnico e perito della banca, mettendo sempre in copia il , come da doc. 16 che si rammostra. Parte_1 Co
22) ha eseguito in favore del sig. , cfr. offerta n. 40/C2021 con la Controparte_1 Parte_1 fattura n. 12/C-2022 (come da docc. 17-18-19-20- 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 che si rammostrano) l'attività di Accesso agli atti amministrativi relativi all'unità abitativa e al box sito in Via Domodossola n.3° - 20015 Parabiago (MI), contraddistinti al NCEU di Milano al fg. 22 – mapp. 196 – sub. 101-102 per la consultazione ed acquisizione in copia semplice dell'ultima pratica edilizia depositata e regolarmente autorizzata presso gli UTC di Parabiago, P.E. n. 1/2021 del 29/11/2021;
23) La predetta attività è stata valorizzata in €400,00 oltre iva;
24) La ha eseguito in favore del sig. , cfr. offerta n. 40/C2021 con la Controparte_1 Parte_1 fattura n. 12/C-2022 (come da docc. 17-18-19-20- 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 che si rammostrano) l'attività di Consulenze tecniche inerenti la TT CA … in merito alle opere di manutenzione straordinaria e realizzazione di cappotto termico da effettuare presso l'unità abitativa sita in via Domodossola n.3° a Parabiago al fg. 22 – mapp. 196 – sub. 10, nello specifico: a. Verifica per misure e quantità, congruità dello stato di fatto in relazione alle precedenti pratiche edilizie (recuperate a mezzo di richiesta di accesso agli atti su descritta – voce 1). b. Rilievi con strumenti di precisione dell'intera unità immobiliare e del lotto di terreno, distanze da confini, strade, altre U.I. c. verifiche comunali ed igienico sanitarie per studiare e valutare l'effettiva fattibilità del progetto. d. incontri congiunti con ing. Strutturista per valutare la realizzazione del nuovo box. e. Proposte progettuali di dettaglio corredate da documentazione fotografica. f. Stesura e redazione di Pratica Edilizia, compresa tutta la documentazione necessaria al fine di essere caricata all'interno del portale telematico del Comune di Parabiago. g. Redazione di computo metrico estimativo e contratto/i di appalto. pagina 3 di 9 h. Spese ufficio globali, necessarie per le realizzazioni dei progetti
25) La predetta attività è stata valorizzata in per €6.000,00 oltre iva (a fronte di €9.200,00 preventivato).
26) La ha eseguito in favore del sig. , cfr. offerta n. 40/C2021 con la Controparte_1 Parte_1 fattura n. 12/C-2022 (come da docc. 17-18-19- 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 che si rammostrano) l'attività di Consulenze relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di TT ed Esecuzione, Redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento propedeutico ad iniziare il cantiere;
27) La predetta attività è stata valorizzata in €900,00 oltre iva;
28) La ha eseguito in favore del sig. , cfr. offerta n. 40/C2021 con la Controparte_1 Parte_1 fattura n. 12/C-2022 (come da docc. 17-18-19- 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 che si rammostrano) l'attività di Consulenza tecnica inerente l'incarico al termotecnico e la stesura di relazione tecnica – Legge 10/91 e relativi allegati, rispondente alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico;
29) La predetta attività è stata valorizzata in €750,00 oltre iva;
30) La ha eseguito in favore del sig. , cfr. offerta n. 40/C2021 con la Controparte_1 Parte_1 fattura n. 12/C-2022 (come da docc. 17-18-19- 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 che si rammostrano) l'attività di Rappresentazioni tridimensionali interne in relazione agli incontri e relative scelte di materiali effettuate presso lo showroom in contraddittorio con la committente, comprese proposte progettuali con immagini e suggestioni (espressamente esclusi dai sopracitati importi)
31) La predetta attività è stata valorizzata in €450,00 oltre iva.
32)In data 15/01/2022 il sig. si incontrava con la sig.ra per dicutere delle Parte_1 Testimone_2 proposte progettuali piano terra.
33)Il 17/11/2021 il sig. si incontrava con il geom. per discutere delle Parte_1 Controparte_3 modifiche al progetto. Si indicano come testimoni: Arch. , , Testimone_1 CP_2 Testimone_2 c/o Ing. con studio in Piazza della Controparte_3 Controparte_1 Persona_1 Vittoria, 22 20015 Parabiago (MI), Ing. Via Fiume 14, 20087 Robecco sul Naviglio Persona_2 (MI).
Si richiede una CTU volta, all'esito della verifica e dell'esame degli atti, dei documenti, esperita ogni indagine e verifica in loco, sentite le parti e lette le prove testimoniali eventualmente assunte, a: - verificare la congruità della somma esposta nella fattura n. 12/C-2022 con l'attività prestata - quantificare il giusto valore e il congruo prezzo dell'attività prestata;
- determinare le diverse poste di debito e credito avanzate e residue che risulteranno eventualmente tra le due parti, determinando quindi in via definitiva l'eventuale differenza;
- tentare la conciliazione. Con riserva di miglior formulazione di quesito.
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova di controparte che verranno dedotti da controparte, sin da ora chiede di essere ammessa a prova contraria sugli Controparte_1 stessi, con i testi già indicati. Con riserva di ulteriormente dedurre, replicare, articolare capitoli di prova, e indicare nuovi testi, alla luce delle difese avversarie, nonché deferire giuramento decisorio, mediante deposito di memorie integrative ex art. 171 ter n. 3 c.p.c.
Con ogni salvezza di Legge».
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 11.06.2024, adiva il Parte_1 Tribunale di Busto Arsizio esponendo che, quale promissario acquirente dell'immobile ad uso abitativo sito in via Domodossola n. 3 a Parabiago, oggetto di contratto preliminare di compravendita stipulato nel mese di settembre 2021, in vista di successive opere di ristrutturazione dell'edificio aveva pagina 4 di 9 commissionato a una consulenza tecnico-amministrativa, di progettazione e Controparte_1 di direzione lavori, pattuendo un corrispettivo pari ad euro 12.900,00 oltre I.V.A.
Successivamente, dopo che le parti avevano stipulato tre contratti di appalto, aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio e la sua ristrutturazione, la società resistente aveva emesso le fatture n. 219/R-2021, di importo pari ad euro 4.180,00, e n. 220/R-2021, di importo pari ad euro 127.600,00, riferite a tali attività, da saldare in parte direttamente dal committente ed in parte in forma di cessione del credito d'imposta, come previsto dalla normativa fiscale vigente, e con contestuale sconto in fattura dell'ammontare corrispondente.
aveva perciò versato a il complessivo importo di euro Parte_1 Controparte_1 14.850,00, di cui euro 2.090,00 quanto alla fattura n. 219/R-2021 ed euro 12.760,00 quanto alla fattura n. 220/R-2021.
Nel mese di marzo 2022, a causa di sopravvenuti ritardi nella stipula del contratto definitivo di compravendita, il ricorrente si era trovato nella necessità di soprassedere all'esecuzione dei lavori ed aveva perciò convenuto con l'impresa appaltatrice di risolvere consensualmente il rapporto contrattuale in essere, ottenendo, tuttavia, la restituzione soltanto parziale del corrispettivo versato. La
[...] aveva infatti retroceduto il minor importo di euro 4.480,00 ed aveva trattenuto la Controparte_1 differenza di euro 10.370,00, imputata all'attività di consulenza prestata, di cui alla fattura n. 12/C- 2022 emessa in data 23.03.2022, che il resistente affermava, però, di non avere mai ricevuto.
Ritenendo di nulla dovere alla controparte in virtù dell'intervenuta risoluzione consensuale di ogni rapporto contrattuale, domandava, perciò, che fosse accertato il proprio diritto alla Parte_1 restituzione dell'importo di euro 10.370,00 oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 2033 c.c. ovvero dell'art. 2041 c.c., e che fosse conseguentemente condannata a pagare Controparte_1 l'importo corrispondente, ovvero la diversa somma risultante di giustizia all'esito del procedimento.
L'impresa resistente si costituiva con comparsa depositata in data 12.09.2024 confermando, in parte, la ricostruzione degli avvenimenti fornita dall'attore. Essa dava effettivamente conto della sottoscrizione dell'offerta commerciale da parte di , dei pagamenti effettuati dal medesimo, dello Parte_1 storno delle fatture emesse nei suoi confronti e del rimborso di euro 4.480,00 in suo favore a fronte del maggior importo di euro 14.850,00 versato.
La contestava, invece, l'asserita non spettanza della somma di euro 10.370,00, Controparte_1 evidenziando che l'attività di consulenza prodromica all'esecuzione materiale delle opere di ristrutturazione, doviziosamente descritta nell'atto di costituzione in giudizio, era stata effettivamente prestata. Pertanto, essa negava la sussistenza dell'indebito ex adverso lamentato e rivendicava l'attualità del proprio credito e la legittimità della compensazione operata tra quest'ultimo ed il controcredito di euro 14.850,00 vantato dall'attore. La resistente sottolineava, inoltre, che la contestata fattura n. 12/C-2022 relativa all'attività consulenziale era stata debitamente consegnata al , il quale, per oltre un anno, non aveva Parte_1 mosso contestazioni di sorta circa il contenuto del documento.
La resistente concludeva, dunque, domandando in via preliminare il mutamento del rito, ritenuta necessaria un'istruttoria complessa, e, nel merito, l'accertamento della legittimità del proprio credito e del diritto a trattenere l'importo di euro 10.370,00 a suo tempo incamerato, ovvero, in subordine, a trattenere la diversa somma ritenuta dovuta all'esito del giudizio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti fissata per il 25.09.2024 il Giudice, ritenuto che le difese svolte dalle parti fossero incompatibili con un'istruzione non complessa, disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza ex art. 183 c.p.c. per il 26.02.2025.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c. e celebrata l'udienza di prima comparizione, la causa era quindi istruita su base documentale ed a mezzo di prova orale per testi. Infine, dopo il deposito delle pagina 5 di 9 comparse conclusionali e delle memorie di replica, era trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 28.10.2025, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*** *** ***
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
È pacifico che in data 03.09.2021 avesse sottoscritto l'offerta commerciale n. Parte_1 40/C2021 formulata da , avente ad oggetto, per ammissione dello stesso Controparte_1
, «[…] un servizio di consulenza tecnico-amministrativa, di progettazione e direzione lavori Parte_1 in relazione alle citate opere di ristrutturazione edilizia, onde vagliarne la tipologia ed i relativi costi
[…]» (si veda l'atto introduttivo del giudizio, a pagina 1), in vista dei lavori di manutenzione e di ristrutturazione da intraprendere presso l'immobile di Via Domodossola n. 3 a Parabiago, che lo stesso attore era in procinto di acquistare. L'offerta di cui trattasi era articolata in 6 punti, aventi ad oggetto le seguenti attività: 1) accesso agli atti amministrativi relativi all'immobile; 2) consulenze tecniche inerenti la progettazione architettonica e la direzione lavori riguardanti le opere di manutenzione straordinaria;
3) consulenze relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
4) redazione della relazione tecnica prevista dalla Legge n. 10/1991; 5) predisposizione dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.); 6) predisposizione della scheda catastale relativa all'immobile.
È inoltre pacifico che il 23.11.2021 le parti avessero stipulato tre contratti di appalto (documenti nn. 3, 5 e 7 del fascicolo di parte attrice) aventi rispettivamente ad oggetto:
− «l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria dell'immobile sito nel Comune di Parabiago in via Domodossola 3/A», per un corrispettivo a misura di euro 141.800,00 oltre I.V.A. al 10%, di cui euro 70.900,00 oltre I.V.A. da pagare con sconto in fattura applicato ex art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b) del T.U.I.R. ed in applicazione del Decreto-legge n. 34/2020;
− «l'esecuzione delle opere di ristrutturazione dell'immobile sito in Parabiago in via Domodossola, n° 3/a», per un corrispettivo a misura di euro 116.000,00 oltre I.V.A. al 10%, di cui euro 14.000,00 oltre I.V.A. da pagare con sconto in fattura applicato ex art. 1, commi 219 e 220 della Legge 160/2019 ed in applicazione del Decreto-legge n. 34/2020;
− «l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria dell'immobile sito nel Comune di Parabiago in via Arese n. 7», per un corrispettivo a misura di euro 2.150,00 oltre I.V.A. al 10%, da versare al momento di avvio degli interventi.
È, altresì, incontroverso il fatto che avesse complessivamente versato a Parte_1 [...] euro 14.850,00 a titolo di acconto sul maggior corrispettivo dovuto e che tale importo Controparte_1 fosse stato in parte restituito in esecuzione dell'accordo sopravvenuto nel mese di marzo 2022. Infatti, con comunicazione del 21.03.2022, l'attore aveva reso noto alla controparte di voler «sospendere temporaneamente i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Parabiago in Via Domodossola n. 3/a, in quanto in attesa di verifiche bancarie circa erogazione mutuo» ed aveva domandato di «annullare le fatture emesse come da contratto sottoscritto» (si veda il documento n. 5 del fascicolo di parte attrice, prodotto anche da parte convenuta quale documento n. 11). La aveva acconsentito alla richiesta, tuttavia aveva reso al soltanto CP_1 Controparte_1 Parte_1 euro 4.480,00. La somma di euro 10.370,00 era stata infatti trattenuta dalla convenuta, la quale l'aveva imputata a compenso per l'attività di consulenza già prestata e non ancora fatturata (la fattura n. 12/C- 2022 era stata emessa soltanto il 23.03.2022 – cfr. documento n. 14 del fascicolo di parte convenuta).
Oggetto del contendere è, dunque, l'estensione degli effetti risolutivi prodotti dall'accordo intercorso tra le parti il 21.03.2022.
L'attore lamenta l'illegittimità della condotta avversaria, sostenendo l'insussistenza del credito vantato dalla convenuta, poiché, con l'accettazione manifestata dalla stessa verso la poc'anzi richiamata pagina 6 di 9 proposta del 21.03.2022, le parti avrebbero «consensualmente risolto ogni rapporto tra esse intercorso» (cfr. documento n. 5 del fascicolo di parte attrice/n. 11 del fascicolo di parte convenuta), così caducando qualsivoglia vincolo giuridico tra esse esistente, ivi compreso quello relativo all'attività di consulenza. Ricostruzione, questa, avversata da Controparte_1
Orbene, la tesi sostenuta da parte attrice non è condivisibile.
Va innanzitutto osservato che l'oggetto della richiesta rivolta il 21.03.2022 da Parte_1 all'impresa appaltatrice era chiaramente circoscritto alla sospensione temporanea dei lavori di ristrutturazione ed allo storno delle fatture emesse da il 29.11.2021, Controparte_1 CP_1 immediatamente dopo la sottoscrizione dei contratti d'appalto di cui sopra. Nulla, nel contenuto del documento in esame, lascia intravedere la concorde volontà delle parti di risolvere consensualmente l'accordo avente ad oggetto l'attività di consulenza diffusamente descritta in precedenza, perfezionatosi in seguito alla sottoscrizione dell'offerta n. 40-C2021 in data 03.09.2021. L'avvenuto scioglimento anche di tale accordo per mutua volontà delle parti, reiteratamente invocato da nelle proprie difese, non risulta infatti suffragato da alcun elemento probatorio, Parte_1 non avendo egli né allegato, né provato, né offerto di provare, la circostanza affermata (nessun capitolo di prova risulta articolato al riguardo). Al contrario, la scrittura del 21.03.2022 fa esclusivo riferimento ad una sospensione temporanea dei lavori di ristrutturazione ed all'annullamento delle fatture emesse, il cui oggetto è circoscritto agli interventi da intraprendere in esecuzione dei contratti di appalto. Tra tali fatture non poteva certo figurare la numero 12/C-2022 relativa all'attività di consulenza, che, si rammenta, sarebbe stata emessa soltanto due giorni più tardi, ovvero il 23.03.2022.
Per inciso, si osserva che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa attorea, quand'anche fosse stata raggiunta la prova circa l'effettiva esistenza di un accordo risolutivo di portata onnicomprensiva, nel senso auspicato dal , lo stesso non avrebbe potuto produrre automaticamente effetti Parte_1 retroattivi tra le parti, tra cui quello della restituzione delle prestazioni medio tempore eseguite. La disciplina cui sottostà lo scioglimento del contratto per mutuo dissenso di cui all'art. 1372 c.c. non è, infatti, sovrapponibile a quella cui soggiace la risoluzione per inadempimento, atteso che, a differenza di quest'ultima, esso «[…] non comporta infatti la caducazione di tutti gli effetti dello stesso che si siano già in precedenza prodotti. A differenza dalla risoluzione per inadempimento, lo scioglimento per mutuo dissenso non ha, in difetto di specifica pattuizione negoziale, effetto retroattivo, e ad esso non consegue il ripristino delle "status quo ante" […]» (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza 19.02.2019, n. 4827. In senso conforme, ex plurimiis, Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 31.10.2019, n. 27999). Pertanto, in assenza di prova circa l'effettiva esistenza tra le parti di un «[…] nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario […]» (Cass. Civ. n. 27999/2019 cit. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza 11.02.2022, n. 4552) contraddistinto dalla chiara manifestazione di volontà dei contraenti di estendere retroattivamente l'efficacia dell'accordo, l'attore non avrebbe avuto titolo per pretendere la restituzione del compenso versato in relazione all'attività di consulenza. Tanto più che, come si dirà subito appresso, in corso di causa dimostrava di avere effettivamente svolto Controparte_1 buona parte delle prestazioni consulenziali di cui all'offerta n. 40-C2021, ottemperando così all'onere probatorio posto a suo carico e nonostante a propria volta non abbia offerto prove concrete circa l'esistenza del ventilato accordo con finalizzato a compensare crediti e debiti Parte_1 reciproci.
Infatti, in tema di contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale deve essere qualificato quello per il quale controvertono le parti in causa, allorché si tratta di accertare la sussistenza di un credito per lo svolgimento di attività professionale eseguite in favore del cliente, la prova, non solo dell'avvenuto conferimento dell'incarico, ma anche dell'effettivo espletamento dello stesso incombe sul pagina 7 di 9 professionista: principio che vale non solo quando il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche quando questo tragga origine da un'azione di accertamento negativo, posto che, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza 31.10.2013, n. 24568)
Orbene, la società convenuta offriva in comunicazione copiosa documentazione comprovante l'adempimento dell'incarico ricevuto da , tra cui, in particolare, meritano di essere Parte_1 menzionate tavole progettuali, piani della sicurezza e materiale fotografico di cui ai documenti nn. 23, 25, 26, 27, 28 e 31, dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile con quello riportato nell'offerta n. 40/C2021 sottoscritta dall'attore il 03.09.2021. L'attore, del resto, nel corso del giudizio nulla eccepiva rispetto a detti documenti, nei confronti dei Co quali non muoveva contestazioni di sorta, essendosi limitato dapprima a negare del tutto che avesse concretamente prestato l'attività di consulenza allegata, salvo modificare Controparte_1 successivamente la propria domanda contestando soltanto la quantificazione dei compensi pretesi dall'impresa appaltatrice per lo svolgimento di detta attività, così ammettendo, di fatto, che la stessa era stata (anche soltanto in parte) effettuata. Le prestazioni enumerate nella fattura contestata debbono considerarsi, pertanto, per buona parte effettivamente eseguite.
Del che si trae conferma anche dalle dichiarazioni rese dalla teste dipendente in forza Testimone_1 presso la società convenuta, la quale era intervenuta in alcune fasi dell'incontro svoltosi a marzo 2022 tra ed il geom. legale rappresentante de Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
al fine di dirimere la questione dello storno delle fatture emesse e della risoluzione dei tre
[...] contratti d'appalto stipulati. Pur precisando che, in sua presenza, essi non avevano discusso della fattura relativa all'attività di consulenza e del relativo pagamento, la teste riferiva che «il cliente aveva chiesto di potere annullare i contratti e di emettere note di credito per stornare le fatture degli acconti che il cliente aveva già pagato. Tali acconti riguardavano solo i lavori, lavori che non erano stati eseguiti», quindi precisava che La aveva poi restituito al «gli acconti versati al netto di quanto Controparte_1 Parte_1 esposto nella fattura relativa alla consulenza che non è stata stornata perché quel lavoro era stato svolto dai nostri tecnici».
Va inoltre considerato che la richiesta dell'attore di poter sciogliere il vincolo contrattuale era stata pacificamente formulata nel mese di marzo 2022, ovvero circa sei mesi dopo il conferimento dell'incarico di consulenza di cui alla più volte menzionata offerta n. 40/C2021, arco temporale tale da potersi presumere che l'impresa avesse nel frattempo già svolto gran parte dell'attività commissionatale, a meno di volere dedurre un inadempimento contrattuale della convenuta che, tuttavia, la stessa parte attrice non contestava mai nel corso dell'iter processuale.
Infine, significativamente, non consta che avesse mosso contestazioni di sorta Parte_1 rispetto alla fattura n. 12/C-2022 prima dell'intervento stragiudiziale dei propri difensori presso la controparte, avvenuto con comunicazione a mezzo p.e.c. del 12.06.2023, vale a dire oltre un anno dopo l'emissione della fattura stessa. La quale fattura, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, risulta essere stata debitamente trasmessa allo ed inviata personalmente all'attore da CP_4 [...] con messaggio di posta elettronica ordinaria in data 29.04.2022, come attestano i Controparte_1 documenti nn. 14 e 15 del fascicolo di parte convenuta.
Le superiori considerazioni consentono di affermare il diritto della società convenuta ad essere remunerata per l'attività di consulenza espletata in favore dell'attore ed il susseguente diritto della pagina 8 di 9 stessa di trattenere l'importo di euro 10.370,00 versato a suo tempo da , le cui Parte_1 domande non possono dunque trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del grado di complessità della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta le domande formulate dall'attore nei confronti della convenuta Parte_1 [...]
Controparte_1 condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, quantificate in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Busto Arsizio, 29.11.2025.
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2191/2024 del Ruolo Generale promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti Gianluca Parte_1 C.F._1 Ambrosino ed Ignazio Gatto;
ATTORE
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Sara Provasi;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per l'attore:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così giudicare
NEL MERITO: previo accertamento dell'avvenuto pagamento di € 14.850,00 in data 7/12/2021 dal signor
[...]
a favore de a titolo di corrispettivo delle fatture 219/R-2021 e Parte_1 Controparte_1 220/R-2021, nonché previo accertamento della mancata esecuzione, da parte de Controparte_1
di alcuna delle prestazioni oggetto delle precitate fatture 219/R-2021 e 220/R-2021, nonché
[...] previo accertamento della avvenuta risoluzione consensuale in data 21/3/2022 di ogni rapporto giuridico intercorso tra le parti, nonché previo accertamento dell'avvenuta retrocessione di € 4.480,00 da a favore del signor in data 28/3/2022, nonché previo Controparte_1 Parte_1 accertamento che il valore dell'attività di consulenza effettivamente svolta da Controparte_1 a favore del signor è pari a € 2.013,00, dichiarare che il signor
[...] Parte_1 [...]
ha diritto ad ottenere, ai sensi dell'art. 2033 c.c. o della diversa norma ritenuta applicabile Parte_1 alla fattispecie, l'importo di € 8.357,00 (cioè: € 14.850,00 - € 4.480,00 - € 2.013,00 = € 8.357,00) oltre interessi legali dal 21/3/2022 e rivalutazione monetaria o, in via subordinata, che il signor
[...]
ha diritto ad essere indennizzato, ai sensi dell'art. 2041 c.c., dell'importo di € 8.357,00; per Parte_1 l'effetto, condannare a pagare al signor l'importo di € Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 9 8.357,00, oltre interessi legali dal 21/3/2022 e rivalutazione monetaria, o quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa o che risulterà di giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA: disporre, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse non pienamente provate le circostanze in fatto esposte in atti, apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a determinare l'effettivo svolgimento e valore delle prestazioni di cui all'offerta n. 40/C2021 del 3/9/2021 e della fattura n. 12/C-2022 emessa da di cui ai docc. avv. 2 e 14; Controparte_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre IVA e CPA».
Per la convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta,
Nel merito: accertato il dichiarato il diritto de a percepire la somma di Controparte_1
€14.850,00 per i motivi tutti di cui in narrativa, rigettare le domande del sig. in Parte_1 quanto infondate in fatto e in diritto e autorizzare a trattenere l'importo di Controparte_1
€10.370,00, o quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche a titolo di compensazione tra i diversi crediti/debiti rispettivamente vantati.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
In via istruttoria: con ogni e più ampia riserva di produzione e deduzione, si chiede l'interrogatorio formale del sig. e la prova testimoniale delle sig. re e Parte_1 Testimone_1 CP_2 c/o sui capitoli articolati in narrativa e preceduti dalla locuzione vero che, Controparte_1 espunte eventuali espressioni negative e/o valutative.
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del sig. e per testi sui seguenti Parte_1 ulteriori capitoli di prova, preceduti dalle parole vero che ed espunte eventuali espressioni negative e/o valutative: 1) in data 03/09/2021 il sig. sottoscriveva con l'offerta n. Parte_1 Controparte_1 40/C2021 di €12.900,00 oltre iva, per le prestazioni professionali ivi dettagliate, relative all'immobile sito in Parabiago (MI), Via Domodossola n. 3/a, come da doc. 02 che si rammostra;
2) nei mesi di settembre-dicembre 2021 e gennaio-febbraio 2022 La effettuava Controparte_1 in favore dell'attore le attività di verifiche, rilievi, proposte progettuali, pratica edilizia, computo metrico estimativo e contratti di appalto, piano della sicurezza, ecc.;
3) in data 23/11/2021 le parti sottoscrivevano contratto d'appalto di €141.800,00 oltre iva, per le opere di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Parabiago (MI), Via Domodossola n. 3/a, di cui all'offerta e computo metrico n. 204C-R2021, come da documenti nn.
3-4 che si rammostrano;
4) in data 23/11/2021 le parti sottoscrivevano contratto d'appalto di €116.000,00 oltre iva, per le opere di ristrutturazione dell'immobile sito in Parabiago (MI), Via Domodossola n. 3/a, di cui all'offerta e computo metrico n. 204B-R2021-Rev2, come da documenti nn.
5-6 che si rammostrano;
5) in data 23/11/2021 le parti sottoscrivevano contratto d'appalto di €2.150,00 oltre iva, per le opere di manutenzione ordinaria dell'immobile sito in Parabiago (MI), Via Domodossola n. 3/a, di cui all'offerta e computo metrico n. 204D-R2021, come da documenti nn.
7-8 che si rammostrano;
6) in data 29/11/2021 emetteva le fatture di acconto previste alla firma del Controparte_1 contratto, n. 219/R-2021 e n. 220/R-2021;
7) in data 29/11/2012 trasmetteva via mail al sig. le fatture nn. Controparte_1 Parte_1 219/R-2021 e 220/R-2021;
8) Il sig. pagava le fatture nn. 219/R-2021 e 220/R-2021 per complessivi €14.850,00, come Parte_1 da doc. 09 che si rammostra;
9) in data 21/03/2022 il sig. rilasciava alla resistente una dichiarazione con la quale Parte_1 comunicava di voler sospendere temporaneamente i lavori di ristrutturazione e chiedeva l'annullamento delle fatture emesse, come da documento n. 11 che si rammostra;
pagina 2 di 9 10) La TE emetteva le note di credito n. 27/R-2022, a storno totale della fattura Controparte_1 219R-2021 e n. 28/R-2022, a storno totale della fattura 220R-2021;
11) Le note di credito n. 27/R-2022, a storno totale della fattura 219R-2021 e n. 28/R-2022, a storno totale della fattura 220R-2021, venivano inviate tramite il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate, come da documenti nn. 12-13 che si rammostrano;
12) In data 23/03/2022 emetteva la fattura n. 12/C2022 di complessivi Controparte_1
€10.370,00 (€8.500,00 oltre iva), di cui all'offerta n. 40/C2021 sottoscritta dal sig. , come Parte_1 da documento doc. 02 che si rammostra;
13) La fattura n. 12/C-2022 ha ad oggetto le prestazioni professionali svolte e l'ulteriore attività espressamente esclusa dall'offerta (cfr doc. 14).
14) In data 23/03/2022 il sig. riceveva la fattura n. 12/C-2022 sia tramite il sistema di Parte_2 interscambio dell'Agenzia delle Entrate, sia brevi manu, sia con mail del 29/04/2022, come da doc. 15 che si rammostra;
15) Il sig. (non) ha contestato né respinto la fattura;
Parte_1
16) Il 21/03/2022 le parti si accordavano affinché effettuasse la Controparte_1 compensazione tra i due debiti per le quantità corrispondenti;
17) All'accordo erano presenti sia la sig.ra dipendente amministrativa presso la Testimone_1 resistente, sia il geom. che aveva curato l'aspetto tecnico;
Controparte_3 Co
18) in data 28/03/2022 bonificava al sig. l'importo di €4.480,00 Controparte_1 Parte_1 con causale s.do note di credito 27R e 28R dedotta ns. fattura 12C (cfr. doc. 6 ricorrente)
19) il sig. ha trattenuto la somma sul proprio conto corrente;
Parte_1
20) L'importo di €10.370,00 versato dal è riferito alla fattura n. 12/C2022 del 23/03/2022 Parte_1 per l'attività di prestazione professionale svolta;
21) La nel mese di luglio 2022 ha trasmesso come richiesto dal sig. , Controparte_1 Parte_1 tutta la documentazione relativa all'attività eseguita al tecnico e perito della banca, mettendo sempre in copia il , come da doc. 16 che si rammostra. Parte_1 Co
22) ha eseguito in favore del sig. , cfr. offerta n. 40/C2021 con la Controparte_1 Parte_1 fattura n. 12/C-2022 (come da docc. 17-18-19-20- 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 che si rammostrano) l'attività di Accesso agli atti amministrativi relativi all'unità abitativa e al box sito in Via Domodossola n.3° - 20015 Parabiago (MI), contraddistinti al NCEU di Milano al fg. 22 – mapp. 196 – sub. 101-102 per la consultazione ed acquisizione in copia semplice dell'ultima pratica edilizia depositata e regolarmente autorizzata presso gli UTC di Parabiago, P.E. n. 1/2021 del 29/11/2021;
23) La predetta attività è stata valorizzata in €400,00 oltre iva;
24) La ha eseguito in favore del sig. , cfr. offerta n. 40/C2021 con la Controparte_1 Parte_1 fattura n. 12/C-2022 (come da docc. 17-18-19-20- 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 che si rammostrano) l'attività di Consulenze tecniche inerenti la TT CA … in merito alle opere di manutenzione straordinaria e realizzazione di cappotto termico da effettuare presso l'unità abitativa sita in via Domodossola n.3° a Parabiago al fg. 22 – mapp. 196 – sub. 10, nello specifico: a. Verifica per misure e quantità, congruità dello stato di fatto in relazione alle precedenti pratiche edilizie (recuperate a mezzo di richiesta di accesso agli atti su descritta – voce 1). b. Rilievi con strumenti di precisione dell'intera unità immobiliare e del lotto di terreno, distanze da confini, strade, altre U.I. c. verifiche comunali ed igienico sanitarie per studiare e valutare l'effettiva fattibilità del progetto. d. incontri congiunti con ing. Strutturista per valutare la realizzazione del nuovo box. e. Proposte progettuali di dettaglio corredate da documentazione fotografica. f. Stesura e redazione di Pratica Edilizia, compresa tutta la documentazione necessaria al fine di essere caricata all'interno del portale telematico del Comune di Parabiago. g. Redazione di computo metrico estimativo e contratto/i di appalto. pagina 3 di 9 h. Spese ufficio globali, necessarie per le realizzazioni dei progetti
25) La predetta attività è stata valorizzata in per €6.000,00 oltre iva (a fronte di €9.200,00 preventivato).
26) La ha eseguito in favore del sig. , cfr. offerta n. 40/C2021 con la Controparte_1 Parte_1 fattura n. 12/C-2022 (come da docc. 17-18-19- 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 che si rammostrano) l'attività di Consulenze relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di TT ed Esecuzione, Redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento propedeutico ad iniziare il cantiere;
27) La predetta attività è stata valorizzata in €900,00 oltre iva;
28) La ha eseguito in favore del sig. , cfr. offerta n. 40/C2021 con la Controparte_1 Parte_1 fattura n. 12/C-2022 (come da docc. 17-18-19- 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 che si rammostrano) l'attività di Consulenza tecnica inerente l'incarico al termotecnico e la stesura di relazione tecnica – Legge 10/91 e relativi allegati, rispondente alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico;
29) La predetta attività è stata valorizzata in €750,00 oltre iva;
30) La ha eseguito in favore del sig. , cfr. offerta n. 40/C2021 con la Controparte_1 Parte_1 fattura n. 12/C-2022 (come da docc. 17-18-19- 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 che si rammostrano) l'attività di Rappresentazioni tridimensionali interne in relazione agli incontri e relative scelte di materiali effettuate presso lo showroom in contraddittorio con la committente, comprese proposte progettuali con immagini e suggestioni (espressamente esclusi dai sopracitati importi)
31) La predetta attività è stata valorizzata in €450,00 oltre iva.
32)In data 15/01/2022 il sig. si incontrava con la sig.ra per dicutere delle Parte_1 Testimone_2 proposte progettuali piano terra.
33)Il 17/11/2021 il sig. si incontrava con il geom. per discutere delle Parte_1 Controparte_3 modifiche al progetto. Si indicano come testimoni: Arch. , , Testimone_1 CP_2 Testimone_2 c/o Ing. con studio in Piazza della Controparte_3 Controparte_1 Persona_1 Vittoria, 22 20015 Parabiago (MI), Ing. Via Fiume 14, 20087 Robecco sul Naviglio Persona_2 (MI).
Si richiede una CTU volta, all'esito della verifica e dell'esame degli atti, dei documenti, esperita ogni indagine e verifica in loco, sentite le parti e lette le prove testimoniali eventualmente assunte, a: - verificare la congruità della somma esposta nella fattura n. 12/C-2022 con l'attività prestata - quantificare il giusto valore e il congruo prezzo dell'attività prestata;
- determinare le diverse poste di debito e credito avanzate e residue che risulteranno eventualmente tra le due parti, determinando quindi in via definitiva l'eventuale differenza;
- tentare la conciliazione. Con riserva di miglior formulazione di quesito.
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova di controparte che verranno dedotti da controparte, sin da ora chiede di essere ammessa a prova contraria sugli Controparte_1 stessi, con i testi già indicati. Con riserva di ulteriormente dedurre, replicare, articolare capitoli di prova, e indicare nuovi testi, alla luce delle difese avversarie, nonché deferire giuramento decisorio, mediante deposito di memorie integrative ex art. 171 ter n. 3 c.p.c.
Con ogni salvezza di Legge».
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 11.06.2024, adiva il Parte_1 Tribunale di Busto Arsizio esponendo che, quale promissario acquirente dell'immobile ad uso abitativo sito in via Domodossola n. 3 a Parabiago, oggetto di contratto preliminare di compravendita stipulato nel mese di settembre 2021, in vista di successive opere di ristrutturazione dell'edificio aveva pagina 4 di 9 commissionato a una consulenza tecnico-amministrativa, di progettazione e Controparte_1 di direzione lavori, pattuendo un corrispettivo pari ad euro 12.900,00 oltre I.V.A.
Successivamente, dopo che le parti avevano stipulato tre contratti di appalto, aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio e la sua ristrutturazione, la società resistente aveva emesso le fatture n. 219/R-2021, di importo pari ad euro 4.180,00, e n. 220/R-2021, di importo pari ad euro 127.600,00, riferite a tali attività, da saldare in parte direttamente dal committente ed in parte in forma di cessione del credito d'imposta, come previsto dalla normativa fiscale vigente, e con contestuale sconto in fattura dell'ammontare corrispondente.
aveva perciò versato a il complessivo importo di euro Parte_1 Controparte_1 14.850,00, di cui euro 2.090,00 quanto alla fattura n. 219/R-2021 ed euro 12.760,00 quanto alla fattura n. 220/R-2021.
Nel mese di marzo 2022, a causa di sopravvenuti ritardi nella stipula del contratto definitivo di compravendita, il ricorrente si era trovato nella necessità di soprassedere all'esecuzione dei lavori ed aveva perciò convenuto con l'impresa appaltatrice di risolvere consensualmente il rapporto contrattuale in essere, ottenendo, tuttavia, la restituzione soltanto parziale del corrispettivo versato. La
[...] aveva infatti retroceduto il minor importo di euro 4.480,00 ed aveva trattenuto la Controparte_1 differenza di euro 10.370,00, imputata all'attività di consulenza prestata, di cui alla fattura n. 12/C- 2022 emessa in data 23.03.2022, che il resistente affermava, però, di non avere mai ricevuto.
Ritenendo di nulla dovere alla controparte in virtù dell'intervenuta risoluzione consensuale di ogni rapporto contrattuale, domandava, perciò, che fosse accertato il proprio diritto alla Parte_1 restituzione dell'importo di euro 10.370,00 oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 2033 c.c. ovvero dell'art. 2041 c.c., e che fosse conseguentemente condannata a pagare Controparte_1 l'importo corrispondente, ovvero la diversa somma risultante di giustizia all'esito del procedimento.
L'impresa resistente si costituiva con comparsa depositata in data 12.09.2024 confermando, in parte, la ricostruzione degli avvenimenti fornita dall'attore. Essa dava effettivamente conto della sottoscrizione dell'offerta commerciale da parte di , dei pagamenti effettuati dal medesimo, dello Parte_1 storno delle fatture emesse nei suoi confronti e del rimborso di euro 4.480,00 in suo favore a fronte del maggior importo di euro 14.850,00 versato.
La contestava, invece, l'asserita non spettanza della somma di euro 10.370,00, Controparte_1 evidenziando che l'attività di consulenza prodromica all'esecuzione materiale delle opere di ristrutturazione, doviziosamente descritta nell'atto di costituzione in giudizio, era stata effettivamente prestata. Pertanto, essa negava la sussistenza dell'indebito ex adverso lamentato e rivendicava l'attualità del proprio credito e la legittimità della compensazione operata tra quest'ultimo ed il controcredito di euro 14.850,00 vantato dall'attore. La resistente sottolineava, inoltre, che la contestata fattura n. 12/C-2022 relativa all'attività consulenziale era stata debitamente consegnata al , il quale, per oltre un anno, non aveva Parte_1 mosso contestazioni di sorta circa il contenuto del documento.
La resistente concludeva, dunque, domandando in via preliminare il mutamento del rito, ritenuta necessaria un'istruttoria complessa, e, nel merito, l'accertamento della legittimità del proprio credito e del diritto a trattenere l'importo di euro 10.370,00 a suo tempo incamerato, ovvero, in subordine, a trattenere la diversa somma ritenuta dovuta all'esito del giudizio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti fissata per il 25.09.2024 il Giudice, ritenuto che le difese svolte dalle parti fossero incompatibili con un'istruzione non complessa, disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza ex art. 183 c.p.c. per il 26.02.2025.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c. e celebrata l'udienza di prima comparizione, la causa era quindi istruita su base documentale ed a mezzo di prova orale per testi. Infine, dopo il deposito delle pagina 5 di 9 comparse conclusionali e delle memorie di replica, era trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 28.10.2025, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*** *** ***
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
È pacifico che in data 03.09.2021 avesse sottoscritto l'offerta commerciale n. Parte_1 40/C2021 formulata da , avente ad oggetto, per ammissione dello stesso Controparte_1
, «[…] un servizio di consulenza tecnico-amministrativa, di progettazione e direzione lavori Parte_1 in relazione alle citate opere di ristrutturazione edilizia, onde vagliarne la tipologia ed i relativi costi
[…]» (si veda l'atto introduttivo del giudizio, a pagina 1), in vista dei lavori di manutenzione e di ristrutturazione da intraprendere presso l'immobile di Via Domodossola n. 3 a Parabiago, che lo stesso attore era in procinto di acquistare. L'offerta di cui trattasi era articolata in 6 punti, aventi ad oggetto le seguenti attività: 1) accesso agli atti amministrativi relativi all'immobile; 2) consulenze tecniche inerenti la progettazione architettonica e la direzione lavori riguardanti le opere di manutenzione straordinaria;
3) consulenze relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
4) redazione della relazione tecnica prevista dalla Legge n. 10/1991; 5) predisposizione dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.); 6) predisposizione della scheda catastale relativa all'immobile.
È inoltre pacifico che il 23.11.2021 le parti avessero stipulato tre contratti di appalto (documenti nn. 3, 5 e 7 del fascicolo di parte attrice) aventi rispettivamente ad oggetto:
− «l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria dell'immobile sito nel Comune di Parabiago in via Domodossola 3/A», per un corrispettivo a misura di euro 141.800,00 oltre I.V.A. al 10%, di cui euro 70.900,00 oltre I.V.A. da pagare con sconto in fattura applicato ex art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b) del T.U.I.R. ed in applicazione del Decreto-legge n. 34/2020;
− «l'esecuzione delle opere di ristrutturazione dell'immobile sito in Parabiago in via Domodossola, n° 3/a», per un corrispettivo a misura di euro 116.000,00 oltre I.V.A. al 10%, di cui euro 14.000,00 oltre I.V.A. da pagare con sconto in fattura applicato ex art. 1, commi 219 e 220 della Legge 160/2019 ed in applicazione del Decreto-legge n. 34/2020;
− «l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria dell'immobile sito nel Comune di Parabiago in via Arese n. 7», per un corrispettivo a misura di euro 2.150,00 oltre I.V.A. al 10%, da versare al momento di avvio degli interventi.
È, altresì, incontroverso il fatto che avesse complessivamente versato a Parte_1 [...] euro 14.850,00 a titolo di acconto sul maggior corrispettivo dovuto e che tale importo Controparte_1 fosse stato in parte restituito in esecuzione dell'accordo sopravvenuto nel mese di marzo 2022. Infatti, con comunicazione del 21.03.2022, l'attore aveva reso noto alla controparte di voler «sospendere temporaneamente i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Parabiago in Via Domodossola n. 3/a, in quanto in attesa di verifiche bancarie circa erogazione mutuo» ed aveva domandato di «annullare le fatture emesse come da contratto sottoscritto» (si veda il documento n. 5 del fascicolo di parte attrice, prodotto anche da parte convenuta quale documento n. 11). La aveva acconsentito alla richiesta, tuttavia aveva reso al soltanto CP_1 Controparte_1 Parte_1 euro 4.480,00. La somma di euro 10.370,00 era stata infatti trattenuta dalla convenuta, la quale l'aveva imputata a compenso per l'attività di consulenza già prestata e non ancora fatturata (la fattura n. 12/C- 2022 era stata emessa soltanto il 23.03.2022 – cfr. documento n. 14 del fascicolo di parte convenuta).
Oggetto del contendere è, dunque, l'estensione degli effetti risolutivi prodotti dall'accordo intercorso tra le parti il 21.03.2022.
L'attore lamenta l'illegittimità della condotta avversaria, sostenendo l'insussistenza del credito vantato dalla convenuta, poiché, con l'accettazione manifestata dalla stessa verso la poc'anzi richiamata pagina 6 di 9 proposta del 21.03.2022, le parti avrebbero «consensualmente risolto ogni rapporto tra esse intercorso» (cfr. documento n. 5 del fascicolo di parte attrice/n. 11 del fascicolo di parte convenuta), così caducando qualsivoglia vincolo giuridico tra esse esistente, ivi compreso quello relativo all'attività di consulenza. Ricostruzione, questa, avversata da Controparte_1
Orbene, la tesi sostenuta da parte attrice non è condivisibile.
Va innanzitutto osservato che l'oggetto della richiesta rivolta il 21.03.2022 da Parte_1 all'impresa appaltatrice era chiaramente circoscritto alla sospensione temporanea dei lavori di ristrutturazione ed allo storno delle fatture emesse da il 29.11.2021, Controparte_1 CP_1 immediatamente dopo la sottoscrizione dei contratti d'appalto di cui sopra. Nulla, nel contenuto del documento in esame, lascia intravedere la concorde volontà delle parti di risolvere consensualmente l'accordo avente ad oggetto l'attività di consulenza diffusamente descritta in precedenza, perfezionatosi in seguito alla sottoscrizione dell'offerta n. 40-C2021 in data 03.09.2021. L'avvenuto scioglimento anche di tale accordo per mutua volontà delle parti, reiteratamente invocato da nelle proprie difese, non risulta infatti suffragato da alcun elemento probatorio, Parte_1 non avendo egli né allegato, né provato, né offerto di provare, la circostanza affermata (nessun capitolo di prova risulta articolato al riguardo). Al contrario, la scrittura del 21.03.2022 fa esclusivo riferimento ad una sospensione temporanea dei lavori di ristrutturazione ed all'annullamento delle fatture emesse, il cui oggetto è circoscritto agli interventi da intraprendere in esecuzione dei contratti di appalto. Tra tali fatture non poteva certo figurare la numero 12/C-2022 relativa all'attività di consulenza, che, si rammenta, sarebbe stata emessa soltanto due giorni più tardi, ovvero il 23.03.2022.
Per inciso, si osserva che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa attorea, quand'anche fosse stata raggiunta la prova circa l'effettiva esistenza di un accordo risolutivo di portata onnicomprensiva, nel senso auspicato dal , lo stesso non avrebbe potuto produrre automaticamente effetti Parte_1 retroattivi tra le parti, tra cui quello della restituzione delle prestazioni medio tempore eseguite. La disciplina cui sottostà lo scioglimento del contratto per mutuo dissenso di cui all'art. 1372 c.c. non è, infatti, sovrapponibile a quella cui soggiace la risoluzione per inadempimento, atteso che, a differenza di quest'ultima, esso «[…] non comporta infatti la caducazione di tutti gli effetti dello stesso che si siano già in precedenza prodotti. A differenza dalla risoluzione per inadempimento, lo scioglimento per mutuo dissenso non ha, in difetto di specifica pattuizione negoziale, effetto retroattivo, e ad esso non consegue il ripristino delle "status quo ante" […]» (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza 19.02.2019, n. 4827. In senso conforme, ex plurimiis, Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 31.10.2019, n. 27999). Pertanto, in assenza di prova circa l'effettiva esistenza tra le parti di un «[…] nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario […]» (Cass. Civ. n. 27999/2019 cit. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza 11.02.2022, n. 4552) contraddistinto dalla chiara manifestazione di volontà dei contraenti di estendere retroattivamente l'efficacia dell'accordo, l'attore non avrebbe avuto titolo per pretendere la restituzione del compenso versato in relazione all'attività di consulenza. Tanto più che, come si dirà subito appresso, in corso di causa dimostrava di avere effettivamente svolto Controparte_1 buona parte delle prestazioni consulenziali di cui all'offerta n. 40-C2021, ottemperando così all'onere probatorio posto a suo carico e nonostante a propria volta non abbia offerto prove concrete circa l'esistenza del ventilato accordo con finalizzato a compensare crediti e debiti Parte_1 reciproci.
Infatti, in tema di contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale deve essere qualificato quello per il quale controvertono le parti in causa, allorché si tratta di accertare la sussistenza di un credito per lo svolgimento di attività professionale eseguite in favore del cliente, la prova, non solo dell'avvenuto conferimento dell'incarico, ma anche dell'effettivo espletamento dello stesso incombe sul pagina 7 di 9 professionista: principio che vale non solo quando il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche quando questo tragga origine da un'azione di accertamento negativo, posto che, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza 31.10.2013, n. 24568)
Orbene, la società convenuta offriva in comunicazione copiosa documentazione comprovante l'adempimento dell'incarico ricevuto da , tra cui, in particolare, meritano di essere Parte_1 menzionate tavole progettuali, piani della sicurezza e materiale fotografico di cui ai documenti nn. 23, 25, 26, 27, 28 e 31, dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile con quello riportato nell'offerta n. 40/C2021 sottoscritta dall'attore il 03.09.2021. L'attore, del resto, nel corso del giudizio nulla eccepiva rispetto a detti documenti, nei confronti dei Co quali non muoveva contestazioni di sorta, essendosi limitato dapprima a negare del tutto che avesse concretamente prestato l'attività di consulenza allegata, salvo modificare Controparte_1 successivamente la propria domanda contestando soltanto la quantificazione dei compensi pretesi dall'impresa appaltatrice per lo svolgimento di detta attività, così ammettendo, di fatto, che la stessa era stata (anche soltanto in parte) effettuata. Le prestazioni enumerate nella fattura contestata debbono considerarsi, pertanto, per buona parte effettivamente eseguite.
Del che si trae conferma anche dalle dichiarazioni rese dalla teste dipendente in forza Testimone_1 presso la società convenuta, la quale era intervenuta in alcune fasi dell'incontro svoltosi a marzo 2022 tra ed il geom. legale rappresentante de Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
al fine di dirimere la questione dello storno delle fatture emesse e della risoluzione dei tre
[...] contratti d'appalto stipulati. Pur precisando che, in sua presenza, essi non avevano discusso della fattura relativa all'attività di consulenza e del relativo pagamento, la teste riferiva che «il cliente aveva chiesto di potere annullare i contratti e di emettere note di credito per stornare le fatture degli acconti che il cliente aveva già pagato. Tali acconti riguardavano solo i lavori, lavori che non erano stati eseguiti», quindi precisava che La aveva poi restituito al «gli acconti versati al netto di quanto Controparte_1 Parte_1 esposto nella fattura relativa alla consulenza che non è stata stornata perché quel lavoro era stato svolto dai nostri tecnici».
Va inoltre considerato che la richiesta dell'attore di poter sciogliere il vincolo contrattuale era stata pacificamente formulata nel mese di marzo 2022, ovvero circa sei mesi dopo il conferimento dell'incarico di consulenza di cui alla più volte menzionata offerta n. 40/C2021, arco temporale tale da potersi presumere che l'impresa avesse nel frattempo già svolto gran parte dell'attività commissionatale, a meno di volere dedurre un inadempimento contrattuale della convenuta che, tuttavia, la stessa parte attrice non contestava mai nel corso dell'iter processuale.
Infine, significativamente, non consta che avesse mosso contestazioni di sorta Parte_1 rispetto alla fattura n. 12/C-2022 prima dell'intervento stragiudiziale dei propri difensori presso la controparte, avvenuto con comunicazione a mezzo p.e.c. del 12.06.2023, vale a dire oltre un anno dopo l'emissione della fattura stessa. La quale fattura, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, risulta essere stata debitamente trasmessa allo ed inviata personalmente all'attore da CP_4 [...] con messaggio di posta elettronica ordinaria in data 29.04.2022, come attestano i Controparte_1 documenti nn. 14 e 15 del fascicolo di parte convenuta.
Le superiori considerazioni consentono di affermare il diritto della società convenuta ad essere remunerata per l'attività di consulenza espletata in favore dell'attore ed il susseguente diritto della pagina 8 di 9 stessa di trattenere l'importo di euro 10.370,00 versato a suo tempo da , le cui Parte_1 domande non possono dunque trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del grado di complessità della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta le domande formulate dall'attore nei confronti della convenuta Parte_1 [...]
Controparte_1 condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, quantificate in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Busto Arsizio, 29.11.2025.
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
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