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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/07/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. 176 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 176 /2023 R.G. promossa
DA
elettivamente Parte_1 C.F._1 C.F._1 domiciliato in VIA CIRINO SCAGLIONE N.147 98075 SAN FRATELLO ITALIA presso lo studio dell'avv. NICOSIA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per procura in atti ricorrente
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
VIA L. DA VINCI, 5, BROLO presso lo studio dell'avv. PIZZUTO FRANCESCO che la rappresenta e difende per procura in atti resistente
e con l'intervento del PM presso il Tribunale di Patti
Oggetto: divorzio giudiziale
1 In fatto e in diritto
Il presente giudizio è stato definito con sentenza non definitiva n.
442/2025 Reg. Sent., pubblicata il 16.04.2025, il cui contenuto di seguito si sintetizza.
Con ricorso depositato in data 2 febbraio 2023 , Parte_1 premesso di aver contratto in data 15.12.1992 matrimonio concordatario con (trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Acquedolci Parte II, Serie B, N. 2, Anno 1993); che dalla loro unione erano nati i figli 26.6.1993) e (9.9.2006); Per_1 Per_2 che a seguito di ricorso per separazione personale il Tribunale di Patti emetteva, nel procedimento n. 1402/2016 RG, il decreto di omologa
10739 dell'11.11.2016; tanto premesso chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni della separazione consensuale omologata.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva aderendo Controparte_1 alla pronunzia di divorzio, ma domandando un assegno mensile per il mantenimento del figlio minore di € 600,00, oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie, un assegno di divorzio per sé nella misura di € 200,00 mensili e la conferma, per il resto, delle condizioni di separazione. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Pertanto, fissata la comparizione personale dei coniugi, vanamente esperito il tentativo di conciliazione e assunti i provvedimenti temporanei e urgenti, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e il Giudice assumeva, quindi, la causa in decisione in data 22.1.2025 per la pronunzia sul vincolo. A seguito dell'emissione della sentenza non definitiva, il giudizio era rimesso sul ruolo per la comparizione delle parti alle quali il Giudice formulava una proposta per la definizione del giudizio, nei seguenti termini: domiciliazione del figlio come nel provvedimento di separazione;
obbligo del di versare alla Pt_1
per il mantenimento del figlio un assegno mensile di € 300,00, CP_1
2 spese straordinarie al 50% ciascuno e assegno unico al 50% per ciascuno;
rinuncia all'assegno divorzile da parte della . CP_1
Le parti accettavano la proposta e all'udienza del 16.7.2025 la causa era assunta, quindi, in decisione senza concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Ciò posto, va confermato l'affido condiviso del figlio minore Per_2 ad entrambi i genitori con domiciliazione privilegiata presso la madre alla quale rimane assegnata la casa familiare e con tempi di frequentazione con il padre, come da statuizioni della separazione consensuale.
Inoltre, va posto un assegno di € 300,00 mensili, oltre Istat, a carico del e in favore della signora da versarsi entro il 5 di ogni Pt_1 CP_1 mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore
. Le spese straordinarie, individuate secondo protocollo CNF, Per_2 saranno suddivise al 50% tra i genitori così come l'Assegno Unico.
Nessun assegno divorzile va corrisposto alla signora stante la CP_1 rinunzia della stessa.
Le spese del presente giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nel procedimento n. 176/2023
RG instaurato da contro , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. Affida in modo condiviso il figlio minore ad entrambi i Per_2 genitori con domiciliazione privilegiata presso la madre alla quale rimane assegnata la casa familiare e regolamenta i tempi di frequentazione con il padre richiamando e confermando le statuizioni della separazione consensuale.
2. Pone a carico di e in favore di Parte_1 Controparte_1 un assegno di € 300,00 mensili, oltre Istat, da versarsi entro il 5 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore
. Le spese straordinarie, individuate come da protocollo Per_2
3 CNF, saranno suddivise al 50% tra i genitori così come l'Assegno
Unico.
3. Nessun assegno divorzile va corrisposto alla signora stante CP_1 la rinunzia della stessa.
4. compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 21.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 176 /2023 R.G. promossa
DA
elettivamente Parte_1 C.F._1 C.F._1 domiciliato in VIA CIRINO SCAGLIONE N.147 98075 SAN FRATELLO ITALIA presso lo studio dell'avv. NICOSIA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per procura in atti ricorrente
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
VIA L. DA VINCI, 5, BROLO presso lo studio dell'avv. PIZZUTO FRANCESCO che la rappresenta e difende per procura in atti resistente
e con l'intervento del PM presso il Tribunale di Patti
Oggetto: divorzio giudiziale
1 In fatto e in diritto
Il presente giudizio è stato definito con sentenza non definitiva n.
442/2025 Reg. Sent., pubblicata il 16.04.2025, il cui contenuto di seguito si sintetizza.
Con ricorso depositato in data 2 febbraio 2023 , Parte_1 premesso di aver contratto in data 15.12.1992 matrimonio concordatario con (trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Acquedolci Parte II, Serie B, N. 2, Anno 1993); che dalla loro unione erano nati i figli 26.6.1993) e (9.9.2006); Per_1 Per_2 che a seguito di ricorso per separazione personale il Tribunale di Patti emetteva, nel procedimento n. 1402/2016 RG, il decreto di omologa
10739 dell'11.11.2016; tanto premesso chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni della separazione consensuale omologata.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva aderendo Controparte_1 alla pronunzia di divorzio, ma domandando un assegno mensile per il mantenimento del figlio minore di € 600,00, oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie, un assegno di divorzio per sé nella misura di € 200,00 mensili e la conferma, per il resto, delle condizioni di separazione. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Pertanto, fissata la comparizione personale dei coniugi, vanamente esperito il tentativo di conciliazione e assunti i provvedimenti temporanei e urgenti, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e il Giudice assumeva, quindi, la causa in decisione in data 22.1.2025 per la pronunzia sul vincolo. A seguito dell'emissione della sentenza non definitiva, il giudizio era rimesso sul ruolo per la comparizione delle parti alle quali il Giudice formulava una proposta per la definizione del giudizio, nei seguenti termini: domiciliazione del figlio come nel provvedimento di separazione;
obbligo del di versare alla Pt_1
per il mantenimento del figlio un assegno mensile di € 300,00, CP_1
2 spese straordinarie al 50% ciascuno e assegno unico al 50% per ciascuno;
rinuncia all'assegno divorzile da parte della . CP_1
Le parti accettavano la proposta e all'udienza del 16.7.2025 la causa era assunta, quindi, in decisione senza concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Ciò posto, va confermato l'affido condiviso del figlio minore Per_2 ad entrambi i genitori con domiciliazione privilegiata presso la madre alla quale rimane assegnata la casa familiare e con tempi di frequentazione con il padre, come da statuizioni della separazione consensuale.
Inoltre, va posto un assegno di € 300,00 mensili, oltre Istat, a carico del e in favore della signora da versarsi entro il 5 di ogni Pt_1 CP_1 mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore
. Le spese straordinarie, individuate secondo protocollo CNF, Per_2 saranno suddivise al 50% tra i genitori così come l'Assegno Unico.
Nessun assegno divorzile va corrisposto alla signora stante la CP_1 rinunzia della stessa.
Le spese del presente giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nel procedimento n. 176/2023
RG instaurato da contro , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. Affida in modo condiviso il figlio minore ad entrambi i Per_2 genitori con domiciliazione privilegiata presso la madre alla quale rimane assegnata la casa familiare e regolamenta i tempi di frequentazione con il padre richiamando e confermando le statuizioni della separazione consensuale.
2. Pone a carico di e in favore di Parte_1 Controparte_1 un assegno di € 300,00 mensili, oltre Istat, da versarsi entro il 5 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore
. Le spese straordinarie, individuate come da protocollo Per_2
3 CNF, saranno suddivise al 50% tra i genitori così come l'Assegno
Unico.
3. Nessun assegno divorzile va corrisposto alla signora stante CP_1 la rinunzia della stessa.
4. compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 21.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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