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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/09/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4188 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA elettivamente domiciliato in Viterbo via Cardarelli n. 6, presso lo Parte_1
studio del procuratore Avv. Valentina Picchiarelli, dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
CONVENUTO/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con atto ex art. 445 bis comma 6° c.p.c., depositato il 12 luglio 2024,
[...]
si è rivolto al giudice del lavoro per ottenere l'accertamento della sussistenza dei Parte_1 requisiti sanitari di cui all'art. 1 legge 18/190 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 29 novembre 2022, avendone il CTU nel procedimento di ATPO accertato l'insussistenza.
A sostegno della domanda ha contestato l'esito dell'A.T.P. per avere il ctu omesso o mal valutato le patologie da cui era affetta. Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, la parte ha insistito per l'accoglimento della domanda di accertamento. CP_
1.1. Fissata l'udienza, l' pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituito in giudizio e all'udienza del 20 maggio 2025 è stato dichiarato contumace.
2. Disposta la consulenza tecnica d'ufficio, con nota depositata il 16 luglio 2025 il consulente nominato rappresentava l'intervenuta cessazione della materia del contendere, comunicata dal procuratore di parte ricorrente.
2.1. All'udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. L'avvenuto riconoscimento in via amministrativa del requisito sanitario di cui all'art. 1 legge 18/1980, a decorrere dall'1 gennaio 2015 (nota depositata da parte ricorrente il 12 settembre
2025) e la domanda di parte ricorrente di dichiarazione della cessata materia del contendere consente di affermare la cessazione della materia del contendere.
4. In merito alla regolamentazione delle spese, la Corte di Cassazione ha affermato che la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. ord. 11 febbraio 2015 n. 2719), e ciò in forza del criterio della causalità (Cass. 29 novembre 2018, n. 30857).
Inoltre, nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite (Cass. ord. 21 dicembre 2016 n. 26565).
Ne deriva, nel caso concreto, la compensazione integrale dei compensi tra le parti, per entrambe le fasi di giudizio, stante il riconoscimento del requisito sanitario oggetto di domanda da data successiva a quella della domanda amministrativa.
CP_ Le spese per CTU della fase di ATP sono poste a carico dell' in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separato decreto.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa i compensi di lite tra le parti, per la fase sommaria e la presenta fase di giudizio;
CP_ pone a carico dell' le spese di CTU della fase sommaria.
Velletri, 16 settembre 2025
Il giudice
Pietro Gerardo Tozzi