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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/11/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 119/25 CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS Consigliere rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio di appello in riassunzione avverso la sentenza penale n.914 del 16.7.24, depositata il 17.7.24, dal Tribunale di Savona, rito monocratico fra
, Ovada 6.8.1964, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Bruzzone Parte_1 del Foro di Savona, come da procura in atti;
appellante contro
, Savona 14.1.71, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Scella e Daniela Controparte_1
Giaccardi del Foro di Savona, come da procura in atti appellata
avente a oggetto: risarcimento danni
nelle quale le Parti hanno assunto le seguenti: CONCLUSIONI congiunte, in esito all'adesione alla proposta conciliativa datata 2.7.2025:
“ DICHIARARSI CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE con spese di lite del grado compensate”
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio origina dalla sentenza di assoluzione in sede penale di , Controparte_1 dal reato p.e p. dagli artt. 81 cpv e 388 c.p. , perché il fatto non sussiste.
, parte civile, proponeva appello alla Corte di Appello penale, la quale, ai Parte_1 sensi dell'art.573, c.1bis c.p.p., declinava la propria competenza in merito alla domanda risarcitoria, a favore della Corte di Appello civile, di fronte alla quale, pertanto, il medesimo riassumeva Parte_1 il giudizio con atto 5.2.25. Si costituiva Parte appellata, contrastando le avversarie ragioni di doglianza e chiedendo l'inammissibilità o reiezione delle stesse, vinte le spese, come da comparsa in data 17.4.25. In esito alla prima udienza, il C.I., oltre a sollecitare il contraddittorio su questioni specifiche, formulava una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c, come da ordinanza in data 2.7.25, cui si rinvia, avvertendo le Parti che, in caso di adesione di entrambe, l'adesione stessa sarebbe stata
1 intesa, quanto alla definizione processuale del gravame, come richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere, a spese compensate, previa rinuncia ai termini per difese finali, fermi gli effetti dell'accordo raggiunto. Dopo un rinvio per concludere quest'ultimo, con note scritte rispettivamente in data 11.11.25 e in data 11.11.25, sia Parte appellante, che Parte appellata dichiaravano, in rapporto all'udienza cartolare dello stesso 11.11.25, di aderire alla proposta conciliativa formulata con la citata ordinanza, con la variante, concordata, di esimere il dal versare € 1000,00, come da punto b) Parte_1 dell'ordinanza 2.7.25, fermo restando il versamento di tale importo da , sempre secondo CP_2 quanto indicato dal C.I., sì che la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione, come da ordinanza odierna. Ciò detto, osserva la Corte che, come richiesto dalle Parti, va pronunciata la presente sentenza in rito, a fronte dell'accordo raggiunto, che esclude la sussistenza del perdurare di interesse ad una pronuncia di merito, essendo venuta meno la materia del contendere. Le spese di lite del grado, come richiesto, fermo l'accordo raggiunto, vanno in questa sede compensante integralmente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n.914/24, emessa dal Tribunale penale monocratico di Savona il 16.7.24, depositata il 17.7.24, la Corte così provvede:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE, per intervenuta adesione a proposta conciliativa, a spese del grado integralmente compensate fra le Parti.
Genova, lì 12.11.2025
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott.Marcello Bruno
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS Consigliere rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio di appello in riassunzione avverso la sentenza penale n.914 del 16.7.24, depositata il 17.7.24, dal Tribunale di Savona, rito monocratico fra
, Ovada 6.8.1964, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Bruzzone Parte_1 del Foro di Savona, come da procura in atti;
appellante contro
, Savona 14.1.71, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Scella e Daniela Controparte_1
Giaccardi del Foro di Savona, come da procura in atti appellata
avente a oggetto: risarcimento danni
nelle quale le Parti hanno assunto le seguenti: CONCLUSIONI congiunte, in esito all'adesione alla proposta conciliativa datata 2.7.2025:
“ DICHIARARSI CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE con spese di lite del grado compensate”
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio origina dalla sentenza di assoluzione in sede penale di , Controparte_1 dal reato p.e p. dagli artt. 81 cpv e 388 c.p. , perché il fatto non sussiste.
, parte civile, proponeva appello alla Corte di Appello penale, la quale, ai Parte_1 sensi dell'art.573, c.1bis c.p.p., declinava la propria competenza in merito alla domanda risarcitoria, a favore della Corte di Appello civile, di fronte alla quale, pertanto, il medesimo riassumeva Parte_1 il giudizio con atto 5.2.25. Si costituiva Parte appellata, contrastando le avversarie ragioni di doglianza e chiedendo l'inammissibilità o reiezione delle stesse, vinte le spese, come da comparsa in data 17.4.25. In esito alla prima udienza, il C.I., oltre a sollecitare il contraddittorio su questioni specifiche, formulava una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c, come da ordinanza in data 2.7.25, cui si rinvia, avvertendo le Parti che, in caso di adesione di entrambe, l'adesione stessa sarebbe stata
1 intesa, quanto alla definizione processuale del gravame, come richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere, a spese compensate, previa rinuncia ai termini per difese finali, fermi gli effetti dell'accordo raggiunto. Dopo un rinvio per concludere quest'ultimo, con note scritte rispettivamente in data 11.11.25 e in data 11.11.25, sia Parte appellante, che Parte appellata dichiaravano, in rapporto all'udienza cartolare dello stesso 11.11.25, di aderire alla proposta conciliativa formulata con la citata ordinanza, con la variante, concordata, di esimere il dal versare € 1000,00, come da punto b) Parte_1 dell'ordinanza 2.7.25, fermo restando il versamento di tale importo da , sempre secondo CP_2 quanto indicato dal C.I., sì che la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione, come da ordinanza odierna. Ciò detto, osserva la Corte che, come richiesto dalle Parti, va pronunciata la presente sentenza in rito, a fronte dell'accordo raggiunto, che esclude la sussistenza del perdurare di interesse ad una pronuncia di merito, essendo venuta meno la materia del contendere. Le spese di lite del grado, come richiesto, fermo l'accordo raggiunto, vanno in questa sede compensante integralmente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n.914/24, emessa dal Tribunale penale monocratico di Savona il 16.7.24, depositata il 17.7.24, la Corte così provvede:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE, per intervenuta adesione a proposta conciliativa, a spese del grado integralmente compensate fra le Parti.
Genova, lì 12.11.2025
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott.Marcello Bruno
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