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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/06/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
n. 181 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 181/2025 R.G.A.C., cui è riunita la causa a sua volta recante il 294/2025
R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 17 giugno 2025 e promossa da:
– CF - nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Armando CHIRUMBOLO –
CF - in forza di mandato e procura speciale a margine, ed elettivamente domiciliata C.F._2 ai fini della presente procedura presso il suo studio professionale, sito in Lamezia Terme, Via Giosuè Carducci
n. 10;
- ricorrente -
contro
– CF - nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
Lamezia Terme, Fraz. Fronti, via Monte Reventino n.
4 - C.F. - rappresentato e difeso C.F._3 dall'Avvocato Maria BONADDIO - C.F. del Foro di Lamezia Terme, con studio in C.F._4 via Piave n. 57, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
- parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17 giugno 2025; in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 18/02/2025, la sig.ra , per come Parte_1 meglio in atti generalizzata, rappresentata, difesa e domiciliata, agendo nei riguardi del sig. CP_1 cod. fisc. , dom. e res. in Lamezia Terme alla via Monte Reventino n. 4 e di
[...] C.F._3 fatto allo stato domiciliato c/o la casa Circondariale di Catanzaro, sita in via 3 Fontane n. 28, ove CP_2
1 trovasi in regime di detenzione carceraria, precisava di avere con costui contratto matrimonio concordatario in
Lamezia Terme (CZ) ed in data 31 Agosto 2000 (vedi allegato in atti), con unione dalla quale nascevano le figlie , nata a [...] ed in data 10.02.2001 e nata a [...] Persona_1 Persona_2 in data 04.02.2006 (v. all. 2), allo stato, dunque, entrambe già anagraficamente maggiorenni;
- i coniugi stabilivano la propria abitazione familiare in Lamezia Terme alla Monte Reventino n. 4; (v. all. 3) e gli stessi procedevano nell'anno 2011 a separazione Giudiziale innanzi all'intestato Tribunale, per poi tornare successivamente a vivere insieme;
- che negli anni successivi il si rendeva autore di svariati e gravi atti di violenza nei confronti Controparte_1 della di lui moglie e delle figlie - allora minori - in conseguenza dei quali venivano aperti dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme diversi procedimenti penali a suo carico, alcuni terminati con la condanna del medesimo altri ancora in fase dibattimentale;
- che a causa di detti atti di violenza il Tribunale di Lamezia Terme applicava al la misura Controparte_1 cautelare del divieto di avvicinamento alla di lui moglie ed alle figlie, allora, minorenni, le quali venivano trasferite, per un lungo periodo, presso una casa protetta;
- che, ormai, da più tempo, tra essi coniugi è venuta a mancare l'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra di loro, la prosecuzione del rapporto matrimoniale
è divenuta non più sostenibile;
I - Sulla elisione del consortium omnis vitae
Come appena esposto, la risoluzione del consortium omnis vitae era il risultato dell'inconciliabilità ed incompatibilità delle attitudini e dei caratteri dei coniugi da oltre tre anni, i quali addivenivano, conseguentemente, ad una insostenibile convivenza sotto lo stesso tetto, con tutte le inevitabili conseguenze negative per il loro rapporto e per la serena crescita del figlio.
SULLE CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
II - Sull'affidamento dei figli
Le figlie nate nel matrimonio oggi sono maggiorenni, ragion per cui non sarà necessario regolamentare l'affidamento delle medesime.
III - Sull'attribuzione della casa familiare.
La casa familiare. sita in Lamezia Terme alla via Monte Reventino n. 4, potrà essere assegnata al sig. CP_1
[...]
IV - In ordine agli assegni di mantenimento
La sig.ra ed il sig. hanno, già, provveduto personalmente alla divisione Parte_1 Controparte_1 dei loro beni in comune e, comunque, essa sig.ra non lavorando necessita di un sostentamento di Parte_1 natura economica per sé e le figlie maggiorenni ma ancora non autosufficienti (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti);
Tanto premesso, concludeva chiedendo che il Presidente del Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, omologasse la separazione di essi coniugi alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2 2) la casa coniugale posta in Lamezia Terme alla via Monte Reventino n. 4 resta assegnata al sig. CP_1
con obbligo del medesimo di volturare e a se tutte le utenze domestiche;
[...]
Inoltre, chiedeva di:
3) Ordinare al sig. di contribuire al mantenimento delle figlie e con la Controparte_1 Per_1 Per_2 corresponsione di una somma mensile pari ad euro 200,00 per ognuna (€ 400,00 mese - in modalità tracciabile sulle coordinate bancarie che fornirà la ricorrente) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché
a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente;
4) Disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
nella misura di € 200,00 al mese, da corrispondersi in modalità tracciabile sulle coordinate bancarie
[...] che fornirà la ricorrente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per Legge (vedi in tal senso, pressoché testualmente, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
Si costituiva in giudizio il sig. per come meglio generalizzato, rappresentato, difeso e Controparte_1 domiciliato, il quale, dopo avere chiesto - in via preliminare e di rito - la riunione della presente controversia con quella recante il n. 294/2025 RGAC – vertente tra le medesime parti, con posizione processuale invertita ed avente il medesimo thema decidendum, con la precisazione che si trattava di un ricorso cumulativo contenzioso, avente ad oggetto non solo la separazione giudiziale ma anche il divorzio, in entrambi i casi chiesti in forma contenziosa – nel merito contestava le richieste della moglie per come ex adverso formulate e sottolineava il proprio attuale stato detentivo, con ogni conseguenza di legge;
osservava che le richieste presentate dalla moglie non avevano alcun fondamento giuridico e fattuale, dato che le figlie lavoravano entrambe e così la moglie, tanto da mantenere sé stessa e le figlie medesime, sino a quando quest'ultime non avevano nelle more iniziato a lavorare (vedi ricorso in atti).
Al contempo evidenziava che:
1) lui e la moglie avevano adottato il regime della comunione dei beni, ma non avevano beni immobili in comune, né altri tipi di beni;
2) i coniugi - già in data 4 novembre 2011 – avevano proceduto ad una separazione, per poi riprendere a convivere stabilmente in via Monte Reventino fino al 2018, per come risultava sia da altro ricorso in precedenza presentato al Tribunale per separazione, iscritto al n. 1499/2019 RGAC e successivamente abbandonato, oltre che da alcuni verbali di procedimenti penali (vedi comparsa in atti);
3) da tempo lui e la moglie - per incompatibilità di carattere ed incomprensioni varie - non avevano più un'unione affettiva e sentimentale e – pertanto - essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, era parimenti divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, tanto che i coniugi vivevano separati sin dal lontano 2018;
4) egli non lavorava ormai da diverso tempo ed era effettivamente attualmente detenuto presso il carcere di
Siano in Catanzaro, sopravvivendo solo grazie all'aiuto dei fratelli (vedi allegato in atti);
5) aveva inoltre sempre offerto il proprio contributo alla famiglia, disponendo anche dei buoni fruttiferi a favore
3 delle figlie con soldi percepiti a titolo di risarcimento/danni per la morte di un fratello;
6) attualmente non stava più vedendo le figlie da tempo e - per quanto a propria conoscenza - le stesse stavano svolgendo attività lavorative e vivevano insieme alla madre presso la casa dei nonni materni in Lamezia Terme,
Fraz. Fronti, via Monte Pellegrino n. 4;
7) aggiungeva di non chiedere chiede nulla a titolo di mantenimento alla moglie, benché la stessa stesse lavorando in maniera continuativa, essendo aiutato dai fratelli per vivere, con le varie spese e il pagamento del canone locatizio, il versamento di somme presso il carcere (vedi documentazione in atti);
8) era a conoscenza del fatto che le figlie stessero lavorando percependo uno stipendio mensile e non sarebbe stato dunque necessario alcun mantenimento, per come ex adverso richiesto.
Concludeva, pertanto, chiedendo - in via preliminare e di rito – la riunione del presente giudizio con quello parallelamente introdotto, avente ad oggetto sia la separazione che la cessazione degli effetti civili del matrimonio e – conseguentemente, una volta ascoltati i coniugi – che venisse dichiarata la separazione dei coniugi, ad ogni effetto di legge, e successivamente, trascorsi i termini di legge, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza alcun provvedimento patrimoniale verso moglie e figlie.
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e, all'esito dell'udienza di comparizione personale delle parti tenutasi in data 17 giugno 2025, previa riunione tra i procedimenti per come in precedenza richiesto), il Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto, tentata inutilmente la conciliazione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c., anche in considerazione del fatto che i coniugi vivono separati ormai da diversi anni, che il è allo stato detenuto in applicazione di pena detentiva CP_1 divenuta definitiva e che le parti hanno concordemente concluso in tal senso.
2. La presente pronuncia concerne, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale e l'eventuale mantenimento delle figlie maggiorenni e della moglie, nulla dovendo disporsi circa l'affidamento ed il regime di visita, essendo le figlie nate in costanza di matrimonio entrambe ormai maggiorenni.
3. In merito alla ex casa coniugale la parti hanno concordemente concluso per l'assegnazione in favore del
, che potrà farvi rientro non appena cessato lo stato detentivo, avendo la moglie e le figlie CP_1 diversamente collocato – insieme – la propria residenza abitativa.
4. Quanto al contributo di mantenimento, il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
4 Ebbene, con specifico riferimento al “quantum” del contributo per il mantenimento del figlio minore, si evidenzia che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Nel caso de quo, tenuto conto delle condizioni economiche e reddituali delle parti, atteso che le figlie pur se maggiorenni non sono certo anche economicamente autosufficienti e preso atto della disponibilità in tal senso manifestata dal padre, pur nei limiti della situazione attuale di difficoltà reddituale dovuta allo stato di detenzione, può essere stabilito a carico del padre medesimo un contributo di mantenimento pari ad € 200,00 per ciascuna figlia (per un totale di € 400,00) con decorrenza dalla data di effettiva riacquisizione dello stato di libertà.
Nulla a carico della moglie, avendo ella dichiarato di lavorare e di percepire mensilmente somme non simboliche (vedi verbale di comparizione in atti).
Inoltre, le spese straordinarie per la figlia minore (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica,
5 centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5. La causa dovrà poi proseguire per la decisione sulla domanda – cumulativamente avanzata – di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti, con rimessione, mediante separata ordinanza, sul ruolo del GI, dott. GAROFALO;
6. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) PRONUNCIA la separazione personale tra – CF Parte_1
- e – CF – (matrimonio C.F._1 Controparte_1 C.F._3 concordatario celebrato in Lamezia Terme ed in data 31 agosto 2000; atto n. 100, parte II, serie A, uff.
A, anno 2000, Comune di Lamezia Terme)
2) ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente del Comune di Lamezia Terme per l'annotazione;
3) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
4) ASSEGNA la casa coniugale al sig. Controparte_1
5) PONE a carico di 'obbligo di corrispondere in favore delle figlie maggiorenni ma Controparte_1 non ancora indipendenti. l'assegno mensile di complessivi € 400,00 (quattrocento,00), in ragione di €
200,00 cadauno, quale contributo al mantenimento, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla riacquisizione della libertà, con rivalutazione monetaria periodica alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
6) PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione;
7) RIGETTA la domanda di mantenimento della moglie;
6 8) RIMETTE a separata ordinanza la prosecuzione della controversia per la decisione sulla domanda di divorzio;
9) SPESE al definitivo.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 17/06/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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