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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/03/2024, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Verbale di udienza della causa n. 1890/2021 r.g.
Oggi 14 marzo 2024, ad ore 12:30, davanti alla Corte d'Appello di
Venezia, composta dai seguenti magistrati:
dott. Alessandro Rizzieri Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere
con l'assistenza del cancelliere Francesca De Carlo;
sono comparsi:
per le appellanti l'avv. Arianna Corrado in sostituzione dell'avv. Bianchini
Alfredo
per l'appellata e appellante incidentale l'avv. Gabriele Mora Soster l'avv. Daniela Ajese
per la pratica forense la dott.ssa Beatrice Ditali
Le appellanti concludono come segue:
- quanto all'appello principale di : Pt_1
espressamente riproposte, ex art. 346 cod. proc. civ. le domande eccezioni deduzioni non accolte dalla sentenza di primo grado e/o comunque dalla stessa non esaminate, in parziale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Venezia,
G.U. dott. Chiara Campagner, n. 877/2021 pubblicata il 10 maggio 2021 e notificata il 3 agosto 2021 accogliersi le conclusioni rassegnate in primo grado e,
1 per l'effetto: In via principale: - respingersi l'opposizione siccome inammissibile e comunque infondata confermandosi, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo opposto fosse dichiarato nullo o inefficace o ne fosse disposta la revoca, accertare, dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare l'opponente (in persona del legale rappresentante pro tempore) a corrispondere alla opposta (in persona del legale rappresentante pro tempore) l'ammontare di cui alla ingiunzione opposta o il diverso maggiore o minore ammontare accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia (liquidato, all'occorrenza, anche in via equitativa) maggiorato di interessi;
* In ogni caso: - accertarsi e dichiararsi il diritto di Controparte_1 alla restituzione degli importi corrisposti in esecuzione della sentenza di primo grado (e dei relativi interessi) per quanto riformata in accoglimento del proposto gravame, pronunciandosi ogni consequenziale provvedimento di condanna a carico di . * In via istruttoria: - Controparte_2 in relazione ai proposti motivi di appello ammettersi CTU sul quesito di cui all' apposito VII paragrafo dell'atto di appello.
- quanto all'appello incidentale di - rigettarsi Controparte_2
l'appello incidentale di siccome Controparte_2 inammissibile ed infondato Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio
L'appellata e appellante incidentale conclude come segue:
Voglia l'Ecc.mo Collegio adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria,
In Via Preliminare: Dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. del terzo motivo dell'appello presentato da quale procuratore di Parte_2 Controparte_3
e di in quanto evidente domanda/eccezione nuova non
[...] Controparte_1 rilevabile d'ufficio, per tutti i motivi dedotti. In Via Principale: Respingere integralmente l'appello presentato da quale procuratore di Parte_2
e di rigettando tutte le domande ivi Controparte_3 Controparte_1 formulate, nessuna esclusa, in quanto inammissibili o comunque assolutamente infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 877/21 emessa dal Tribunale di Venezia nei punti impugnati dall'appellante, per tutti i motivi esposti.
In Via Incidentale: In riforma parziale della sentenza n. 877/21 emessa dal
Tribunale di Venezia: - accertato e dichiarato che il CTU in sede di primo grado ha ricalcolato il saldo finale del conto corrente oggetto di causa in € 367.415,04, per l'effetto condannare al pagamento dell'ulteriore Controparte_3 somma di € 359.266,24, o nella diversa ulteriore minore o maggior somma che verrà accertata come dovuta o ritenuta di giustizia, rispetto a quella di cui alla
2 sentenza impugnata (€ 8.148,80), oltre interessi legali dalla data del 07.10.16 al saldo effettivo, per tutti i motivi dedotti. -In ogni caso spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse. In Via Istruttoria: Ci si oppone alla chiesta rinnovazione della CTU in quanto vertente su questioni assolutamente inammissibili (accertamento rimesse solutorie e ripristinatorie) essendo derivanti da una domanda e/o eccezione nuova ossia l'eccezione di prescrizione mai formulata dalla appellante in primo grado nei termini di legge (doveva essere infatti formulata in comparsa di costituzione e risposta, invece controparte è decaduta ex art. 167 c.p.c.), come pure la consulenza risulta inammissibile anche tenuto conto del fatto che tale richiesta di rinnovazione non è mai stata effettuata né all'udienza del 26.06.19 (ossia quella vertente sulla disamina delle risultanze peritali), ove controparte si è limitata ad associarsi alla richiesta di precisazione delle conclusioni, né tantomeno nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 09.10.20, come pure nessuna richiesta in tal senso e/o argomentazione è stata effettuata dalla appellante in sede di comparsa conclusionale (anche se sarebbe stata palesemente inammissibile in quanto tardiva) Va ricordato che le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, e dunque sono soggette al termine di preclusione di cui dell'art. 157 c.p.c., comma 2: conseguentemente, esse devono essere dedotte, a pena di decadenza, nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito (in tal senso anche Cass., sez. II, 5 dicembre 2017, n.
29099). Ribadiamo nuovamente però, che controparte era già decaduta dall'eccezione di prescrizione (e quindi dall'accertamento delle rimesse solutorie e ripristinatorie) già in data 12.01.17 ossia in sede di costituzione in causa, non avendo mai formulato detta eccezione.
La Corte invita le parti a discutere.
Le parti discutono brevemente riportandosi a quanto contenuto nei rispettivi atti.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad 12.40.
Alle 14:00 la Corte rientra in aula e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies cpc di seguito allegata, che fa parte integrante del presente verbale e che viene contestualmente pubblicata.
3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott. Alessandro Rizzieri Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in Torino (c.f. ), in persona Controparte_3 P.IVA_1
del procuratore speciale , e da Parte_3 CP_1
con sede in Conegliano (c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_2
procuratore speciale , entrambe rappresentate Parte_3
da con sede in Milano (c.f. ), in persona Parte_2 P.IVA_3
del procuratore speciale difesa dall'avv. Parte_3
Alberto Bianchini, domiciliata a Venezia Mestre presso lo studio del difensore
(appellanti principali)
nei confronti di
4 con sede in Venezia Controparte_2
(c.f. ), in persona del liquidatore, difesa dall'avv. Daniela P.IVA_4
Ajese e domiciliata in Venezia Mestre presso lo studio del difensore
(appellata e appellante incidentale)
sulle conclusioni come sopra indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7 ottobre 2016, CP_2 [...]
si opponeva al decreto n. 2178/2016 con Controparte_2
cui il Tribunale di Venezia le aveva ingiunto di pagare ad Controparte_3
la somma di Euro 363.451,24 (di cui Euro 359.266,24 quale saldo
[...]
passivo alla data del 27 maggio 2016 di conto corrente affidato acceso il
16 maggio 1995), oltre interessi e spese.
L'opponente sosteneva che il debito era insussistente, poiché la banca aveva compiuto addebiti illegittimi per interessi (ultralegali, usurari e anatocistici) e per commissioni.
chiedeva che il decreto Controparte_2
ingiuntivo fosse revocato e, in via riconvenzionale, che Controparte_3
fosse condannata alla restituzione dell'indebito.
[...]
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_3
dell'opposizione.
L'opposta negava che nel corso del rapporto, regolato da contratto scritto, fossero stati compiuti addebiti illegittimi. Aggiungeva che il debito era stato riconosciuto dal liquidatore in una relazione dell'11 gennaio 2016.
Interveniva in giudizio quale cessionario del credito Controparte_1
della banca.
5 Disposta ed espletata c.t.u. contabile, con sentenza n. 877/2021, depositata il 10 maggio 2021, il Tribunale di Venezia revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava
[...]
a corrispondere alla correntista la somma di Euro Controparte_3
8.148,80, oltre interessi legali dal 7 ottobre 2016 al saldo.
Le spese processuali erano poste a carico di e di Controparte_3
Controparte_1
Il Tribunale riteneva che: - i contratti scritti esibiti dalla banca fossero validi, mentre il disconoscimento dell'opponente fosse generico e tardivo;
- la relazione del liquidatore, in cui si dava atto di un debito nei confronti di di Euro 391.289, non impedisse di provare Controparte_3
l'invalidità del rapporto;
- poiché il periodo iniziale del rapporto non era documentato, occorreva azzerare il saldo di partenza, non potendosi compiere due distinti ricalcoli;
- la clausola sulle c.m.s. fosse nulla per indeterminatezza dell'oggetto; - l'anatocismo fosse illegittimo poiché non pattuito per iscritto prima del 28 dicembre 2014; - non vi fosse stata usura originaria.
Quindi, il Tribunale, sulla scorta delle risultanze della c.t.u., azzerato il saldo del conto al 1° gennaio 2016 e tenuto conto dell'ammontare degli addebiti illegittimi, rideterminava il saldo del conto al 7 ottobre 2016 in
Euro 8.148,80 a favore della correntista.
Si dolevano della decisione e Controparte_3 Controparte_1
formulando i seguenti motivi di impugnazione: 1) il Tribunale, nell'esaminare la domanda di condanna restitutoria della correntista, aveva errato nell'azzerare il saldo di partenza del conto corrente, pur in presenza di un riconoscimento di debito da parte del liquidatore della società correntista;
2) il giudice avrebbe dovuto tenere conto del riconoscimento del debito, ritenendo provato il saldo risultante dal primo
6 degli estratti conto prodotti in causa;
3) il consulente non aveva distinto i versamenti aventi funzione solutoria dai versamenti aventi funzione ripristinatoria, mentre nel determinare il saldo del conto corrente “si sarebbero dovute computare le sole rimesse c.d. ripristinatorie”; 4) la regolamentazione delle spese non considerava la soccombenza reciproca;
5) il Tribunale non si era pronunciato sulla richiesta di estromissione di dal giudizio. Controparte_3
Le appellanti principali chiedevano che, disposta nuova c.t.u., fosse rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo o comunque che controparte fosse condannata al pagamento del debito già indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio Controparte_2
, chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo
[...]
appello incidentale.
Circa l'appello principale, l'appellata affermava che quella del liquidatore fosse “solamente una mera relazione sulla situazione patrimoniale generale della società (posta in liquidazione) e non vi è in nessun caso, alcun specifico riferimento al presunto credito monitoriamente azionato ex adverso: il conto corrente con la collegata apertura di credito in conto oggetto di causa non vengono mai specificamente menzionati” e che “in ogni caso sotto, il profilo sostanziale, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che la ricognizione non può far sorgere un'obbligazione inesistente: se nulla era dovuto, il dichiarante potrà sempre legittimamente contestare la propria qualità di debitore”.
L'appellata affermava poi che il saldo ricalcolato, cui corrispondeva un credito per la correntista, era di Euro 367.415,04, essendo errato l'avere
“sottratto da detto importo la somma ingiunta che altri non è che un
7 errato saldo passivo ottenuto dalla banca al lordo degli accertati illegittimi addebiti”.
domandava che, in Controparte_2
accoglimento dell'appello incidentale, fosse Controparte_3
condannata al pagamento dell'ulteriore somma di Euro 359.266,24, oltre interessi legali.
Le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
1. Con il primo motivo di impugnazione, le appellanti lamentano che il
Tribunale, nella ricostruzione dell'andamento del conto, abbia azzerato il saldo del conto corrente n. 13913/0740/635110 (già n. 63511/OW) alla data del primo gennaio 1997, in mancanza degli estratti conto precedenti
(il conto era stato aperto nel maggio 1995), condannando Controparte_3
alla corresponsione a favore di
[...] Controparte_2
della somma di Euro 8.148,80, oltre interessi al saggio legale dal 7 ottobre 2016 al saldo.
Le appellanti svolgono una duplice argomentazione: l'azzeramento non tiene conto della relazione del liquidatore della società, che quantificava in Euro 391.289,00 il debito nei confronti della banca alla data dell'11 novembre 2015; “nel valutare la domanda di pagamento avanzata dalla correntista [il giudice] doveva prendere le mosse non già dal preteso saldo zero ma dal saldo passivo di meno 253.814.847 lire (131.084,43 euro) risultante dal primo degli estratti conto in atti”, con la conseguenza che
“nessun credito poteva essere riconosciuto a favore della CP_2
”.
[...]
L'appellata osserva che quella del liquidatore è “solamente una mera relazione sulla situazione patrimoniale generale della società (posta in
8 liquidazione)” e non vi era uno specifico riferimento al conto corrente;
la banca non aveva assolto l'onere probatorio.
La prima argomentazione delle appellanti non merita condivisione.
Il fatto che nel 2015 il liquidatore, in una relazione relativa alla condizione patrimoniale della società, avesse dato atto di un debito di
Euro 391.289,00 nei confronti della banca, non comportava rinuncia ad agire, come la società fece nel 2016, opponendosi al decreto ingiuntivo e proponendo domanda riconvenzionale, per la restituzione dell'indebito.
Si osserva, del resto, che la relazione del liquidatore non poteva non indicare quale fosse, sulla base dell'ultimo estratto conto disponibile,
l'ammontare del debito nei confronti della banca. Tale era, in quel momento, la consistenza della situazione debitoria.
Non può considerarsi la relazione, che non era diretta alla banca bensì a una generalità di soggetti, un riconoscimento di debito, perché la volontà del liquidatore non consisteva nel compiere un atto ricognitivo a favore della banca. Ed è appena il caso di ricordare che il riconoscimento è negozio unilaterale recettizio.
Ma anche volendo ipotizzare il contrario, rimane decisivo il rilievo compiuto dal Tribunale di Venezia, ossia che il riconoscimento non preclude la possibilità di fare valere la nullità del rapporto sottostante.
Il Tribunale ha dichiarato la nullità delle clausole sugli interessi
(ultralegali e anatocistici): nullità che rendeva illegittimi gli addebiti per interessi compiuti dalla fin dall'apertura del conto. La conseguenza CP_4
è che, in mancanza di documentazione attestante l'andamento del rapporto dal 1995 al 31 dicembre 1996, non vi era modo di quantificare quale fosse il saldo del conto al 1° gennaio 1997 depurato dalle poste illegittime, sicché nel pronunciarsi sulla domanda di condanna della banca non si poteva che addivenire all'azzeramento del saldo.
9 La seconda argomentazione merita invece accoglimento.
Il Tribunale di Venezia ha affermato che, a fronte di domande contrapposte, entrambe le parti erano onerate di provare i fatti costitutivi delle rispettive domande, ossia di documentare il rapporto nella sua interezza.
Sennonché le conseguenze del mancato assolvimento dell'onere di documentare compiutamente il rapporto sono state addossate interamente alla banca.
Occorre invece rilevare che, avendo proposto domanda riconvenzionale per la condanna della banca alla restituzione degli indebiti,
[...]
era parimenti onerata di Controparte_2
documentare il conto fin dalla data della sua apertura.
Infatti, il correntista, che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto. La proposizione di contrapposte domande della banca e del correntista implica che ciascuna di esse sia onerata della prova della propria pretesa. Quindi, qualora il correntista,
“agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo
intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più
sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto
10 gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (Cass. civ. 27 dicembre 2022, n. 37800).
Ne consegue che, rigettata la domanda della banca e passato ad esaminare la pretesa restitutoria di il Tribunale Controparte_2
avrebbe dovuto assumere come dato di partenza il saldo del conto risultante dal primo estratto disponibile. Se così avesse fatto, anche la domanda restitutoria sarebbe stata rigettata. Infatti, il saldo banca al 1° gennaio 1997 era negativo per Euro 131.084,43, sì che, partendo da tale saldo anziché dal saldo zero, il conto si sarebbe chiuso non in attivo per
Euro 8.148,80, ma in passivo per Euro 122.935,63 (Euro 131.084,43 -
Euro 8.148,80 = Euro 122.935,63), il che avrebbe impedito la condanna della banca. Ed è appena il caso di aggiungere che, poiché il rapporto era affidato ed era stato aperto nel maggio 1995, il saldo negativo di Euro
131.935,63 al 31 dicembre 2016 non poteva che essere in minima parte costituito da interessi e commissioni indebite.
In sintesi, poiché la domanda della banca e la contrapposta domanda della correntista devono essere esaminate separatamente, nulla si oppone a che entrambe siano rigettate (la prima a seguito dell'azzeramento del saldo iniziale del periodo documentato;
la seconda perché non è stata fornita prova dell'insussistenza del debito indicato nel primo estratto prodotto in causa). Non vi è infatti impedimento, né logico né giuridico, al compimento di due diversi “ricalcoli”, salvo smentire il principio, pur affermato dal Tribunale e più volte ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui ciascuna parte deve sopportare le conseguenze del mancato assolvimento dell'onere della prova su di essa gravante. E' peraltro evidente l'esito paradossale cui si giungerebbe seguendo la tesi del
“divieto di un duplice ricalcolo”: se la domanda del correntista è proposta in giudizio da lui promosso in qualità di attore sostanziale, non potrebbe avvalersi dell'azzeramento del saldo;
se la domanda viene invece
11 proposta in via riconvenzionale in giudizio instaurato dalla banca, il correntista si avvale in ogni caso dell'azzeramento del saldo iniziale.
2. Il secondo motivo di impugnazione principale è ripetitivo del primo. Le appellanti tornano ad affermare che la relazione del liquidatore conteneva una ricognizione di debito e ciò “avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere provato, al fine del ricalcolo degli importi a credito della banca il saldo risultante dal primo degli estratti conto prodotti”.
Si è già detto che, solamente con riferimento alla domanda restitutoria formulata dalla correntista, la ricostruzione dell'andamento del conto doveva prendere le mosse dal primo estratto conto prodotto in causa. In relazione alla domanda di condanna proposta dalla banca, l'azzeramento del saldo è stato corretto, non avendo l'opposta assolto il proprio onere della prova, documentando il rapporto dal momento dell'apertura fino al
31 dicembre 1996.
3. Con il terzo motivo di impugnazione, le appellanti affermano che il c.t.u. non ha distinto i versamenti aventi funzione solutoria da quelli aventi funzione ripristinatoria: “considerata la diversa valenza delle rimesse (da un lato) e la risalenza nel tempo del rapporto (dall'altro) nel determinare l'effettivo saldo di conto corrente si sarebbero dovute computare le sole rimesse c.d. ripristinatorie” (sic a pag. 19 dell'atto di citazione in appello).
L'appellata evidenzia che l'eccezione di prescrizione non fu sollevata dall'opposta ed eccepisce l'inammissibilità del motivo.
Il motivo, se non inammissibile, è comunque manifestamente infondato.
Le appellanti non spiegano a che scopo il c.t.u. avrebbe dovuto distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, dal momento che non venne eccepita la prescrizione della domanda restitutoria formulata dall'opponente. Ed è appena il caso di aggiungere che, non avendola
12 proposta con la comparsa di costituzione in giudizio (nella comparsa di costituzione del 10 gennaio 2017 non se ne faceva cenno),
[...]
è decaduta dalla possibilità di sollevare l'eccezione di Controparte_3
prescrizione.
Dunque, esclusa la rilevanza della prescrizione, è a dir poco irragionevole la richiesta delle appellanti che, nella rideterminazione del saldo del conto, si tenga conto solo delle rimesse ripristinatorie, come se quelle solutorie non fossero mai state compiute.
4. L'accoglimento del primo motivo di impugnazione, nei limiti sopra indicati, impone una diversa regolamentazione delle spese processuali, sì che il quarto motivo di impugnazione principale, vertente per l'appunto sulle spese, rimane assorbito.
5. Infine, è manifestamente infondata la richiesta che sia dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e che sia Controparte_3
disposta la sua estromissione del giudizio. Tale richiesta si basa sul fatto che è intervenuta in giudizio dopo avere acquistato Controparte_1
pro soluto il credito controverso da Controparte_3
In primo luogo, si rileva che l'estromissione del dante causa presuppone il consenso del ceduto (art. 111, 3° co., c.p.c.), che non vi era stato (le stesse appellanti riconoscono che “l'opponente non Controparte_2
aveva preso posizione”: pag. 25 dell'atto di citazione in appello).
In secondo luogo, non si vede come potesse venire Controparte_3
estromessa dal processo, considerato che era la parte opposta e che nei suoi confronti l'opponente aveva formulato domanda di condanna restitutoria (domanda che ovviamente non poteva estendersi a
[...]
la quale aveva acquistato il credito controverso, se esistente, CP_1
ma non era succeduta nel rapporto negoziale e perciò nell'eventuale debito restitutorio).
13 6. Manifestamente infondato è anche l'appello incidentale di
[...]
Controparte_2
L'appellante incidentale chiede che la banca sia condannata a pagare l'“ulteriore somma di Euro 359.266,24”, sul presupposto erroneo che il c.t.u. abbia indicato il “saldo finale ricalcolato” in Euro 367.415,04.
Come chiaramente si evince sia dalla relazione del c.t.u. (relazione del dott. del 23 aprile 2019) sia dalla motivazione Persona_1
dell'impugnata sentenza (pagg. 15-16), l'importo di Euro 359.266,24 corrispondeva al saldo negativo del conto alla data del 27 maggio 2016 quale risultante dalla documentazione bancaria. Il saldo finale del conto
(Euro 8.148,80) è stato rideterminato per differenza tra l'ammontare degli addebiti illegittimi e il suddetto importo di Euro 359.266,24. In altre parole, gli importi illegittimi sono stati eliminati dal conto, venendo alla rideterminazione del saldo finale in Euro 8.148,80. non aveva chiuso il conto il 27 maggio Controparte_2
2016 pagando l'importo di Euro 359.266,24, che era invece passato in sofferenza (circostanza già rilevata dal Tribunale a pag. 15 della motivazione della sentenza), tanto che la banca chiese e ottenne l'ingiunzione di pagamento. E' perciò evidente che l'appellante incidentale non può ottenere in restituzione quanto non ha pagato.
7. chiede che sia Controparte_1 Controparte_2
condannata alla restituzione delle somme di denaro pagate in esecuzione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia.
L'accoglimento del primo motivo di impugnazione principale e la riforma della sentenza n. 877/2021 del Tribunale di Venezia, comporta il diritto di ripetere quanto corrisposto. Sennonché la condanna restitutoria dovrà essere richiesta in autonomo giudizio, atteso che nel presente l'appellante non ha allegato quando i pagamenti sarebbero stati compiuti e comunque
14 non li ha documentati (gli allegati A, B, C, cui l'atto di citazione in appello a pag. 9 fa riferimento, non risultano depositati né nel fascicolo telematico, né in cartaceo).
8. Atteso l'esito del giudizio, che ha visto il rigetto della domanda restitutoria di ma altresì la revoca del Controparte_2
decreto ingiuntivo e l'accertamento che nulla è dovuto dalla correntista alla banca, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono per metà compensate e per la rimanente metà devono essere rifuse da
[...]
e da a Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
.
[...]
Non si giustifica una compensazione totale, come avevano richiesto le appellanti, in quanto è prevalente la soccombenza della banca, la quale aveva ingiunto alla correntista il pagamento di Euro 363.451,24, oltre interessi, per un credito rivelatosi insussistente.
Le spese sono liquidate, nell'intero, come in dispositivo, e ciò per quanto riguarda il primo grado di giudizio conformemente alla liquidazione compiuta dal Tribunale e per quanto riguarda il giudizio di appello applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per lo scaglione di valore 260.001-520.000 euro, con esclusione di un compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
Il compenso del consulente tecnico d'ufficio, già liquidato dal Tribunale di Vicenza, rimane a carico di e Controparte_3 CP_1
come già disposto dal primo giudice.
[...]
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo a
[...]
di versare ulteriore importo a titolo di Controparte_2
contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
15 La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 1890/2021 r.g.a. promosso con atto di citazione da e da rappresentate Controparte_3 Controparte_1
da (appellanti principali) nei confronti di Parte_4 [...]
(appellata e appellante Controparte_2
incidentale), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di condanna restitutoria proposta da Controparte_2
nei confronti di
[...] Controparte_3
2) rigetta nel resto l'appello principale e rigetta l'appello incidentale;
3) condanna le appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellata metà delle spese processuali che Controparte_2
liquida per l'intero come segue: per il primo grado di giudizio, in complessivi euro 21.387,00 per compensi ed in euro 607,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
per il secondo grado di giudizio, in complessivi euro 14.239,00 per compensi ed in Euro 1.848,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
compensa le spese processuali per la rimanente metà;
4) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo a di versare ulteriore Controparte_2
importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
5) pone il compenso del consulente tecnico d'ufficio, già liquidato dal
Tribunale di Vicenza, definitivamente a carico di Controparte_3
e di
[...] Controparte_1
16 Venezia, 14 marzo 2024.
Il Presidente est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
17
Prima Sezione Civile
Verbale di udienza della causa n. 1890/2021 r.g.
Oggi 14 marzo 2024, ad ore 12:30, davanti alla Corte d'Appello di
Venezia, composta dai seguenti magistrati:
dott. Alessandro Rizzieri Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere
con l'assistenza del cancelliere Francesca De Carlo;
sono comparsi:
per le appellanti l'avv. Arianna Corrado in sostituzione dell'avv. Bianchini
Alfredo
per l'appellata e appellante incidentale l'avv. Gabriele Mora Soster l'avv. Daniela Ajese
per la pratica forense la dott.ssa Beatrice Ditali
Le appellanti concludono come segue:
- quanto all'appello principale di : Pt_1
espressamente riproposte, ex art. 346 cod. proc. civ. le domande eccezioni deduzioni non accolte dalla sentenza di primo grado e/o comunque dalla stessa non esaminate, in parziale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Venezia,
G.U. dott. Chiara Campagner, n. 877/2021 pubblicata il 10 maggio 2021 e notificata il 3 agosto 2021 accogliersi le conclusioni rassegnate in primo grado e,
1 per l'effetto: In via principale: - respingersi l'opposizione siccome inammissibile e comunque infondata confermandosi, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo opposto fosse dichiarato nullo o inefficace o ne fosse disposta la revoca, accertare, dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare l'opponente (in persona del legale rappresentante pro tempore) a corrispondere alla opposta (in persona del legale rappresentante pro tempore) l'ammontare di cui alla ingiunzione opposta o il diverso maggiore o minore ammontare accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia (liquidato, all'occorrenza, anche in via equitativa) maggiorato di interessi;
* In ogni caso: - accertarsi e dichiararsi il diritto di Controparte_1 alla restituzione degli importi corrisposti in esecuzione della sentenza di primo grado (e dei relativi interessi) per quanto riformata in accoglimento del proposto gravame, pronunciandosi ogni consequenziale provvedimento di condanna a carico di . * In via istruttoria: - Controparte_2 in relazione ai proposti motivi di appello ammettersi CTU sul quesito di cui all' apposito VII paragrafo dell'atto di appello.
- quanto all'appello incidentale di - rigettarsi Controparte_2
l'appello incidentale di siccome Controparte_2 inammissibile ed infondato Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio
L'appellata e appellante incidentale conclude come segue:
Voglia l'Ecc.mo Collegio adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria,
In Via Preliminare: Dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. del terzo motivo dell'appello presentato da quale procuratore di Parte_2 Controparte_3
e di in quanto evidente domanda/eccezione nuova non
[...] Controparte_1 rilevabile d'ufficio, per tutti i motivi dedotti. In Via Principale: Respingere integralmente l'appello presentato da quale procuratore di Parte_2
e di rigettando tutte le domande ivi Controparte_3 Controparte_1 formulate, nessuna esclusa, in quanto inammissibili o comunque assolutamente infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 877/21 emessa dal Tribunale di Venezia nei punti impugnati dall'appellante, per tutti i motivi esposti.
In Via Incidentale: In riforma parziale della sentenza n. 877/21 emessa dal
Tribunale di Venezia: - accertato e dichiarato che il CTU in sede di primo grado ha ricalcolato il saldo finale del conto corrente oggetto di causa in € 367.415,04, per l'effetto condannare al pagamento dell'ulteriore Controparte_3 somma di € 359.266,24, o nella diversa ulteriore minore o maggior somma che verrà accertata come dovuta o ritenuta di giustizia, rispetto a quella di cui alla
2 sentenza impugnata (€ 8.148,80), oltre interessi legali dalla data del 07.10.16 al saldo effettivo, per tutti i motivi dedotti. -In ogni caso spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse. In Via Istruttoria: Ci si oppone alla chiesta rinnovazione della CTU in quanto vertente su questioni assolutamente inammissibili (accertamento rimesse solutorie e ripristinatorie) essendo derivanti da una domanda e/o eccezione nuova ossia l'eccezione di prescrizione mai formulata dalla appellante in primo grado nei termini di legge (doveva essere infatti formulata in comparsa di costituzione e risposta, invece controparte è decaduta ex art. 167 c.p.c.), come pure la consulenza risulta inammissibile anche tenuto conto del fatto che tale richiesta di rinnovazione non è mai stata effettuata né all'udienza del 26.06.19 (ossia quella vertente sulla disamina delle risultanze peritali), ove controparte si è limitata ad associarsi alla richiesta di precisazione delle conclusioni, né tantomeno nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 09.10.20, come pure nessuna richiesta in tal senso e/o argomentazione è stata effettuata dalla appellante in sede di comparsa conclusionale (anche se sarebbe stata palesemente inammissibile in quanto tardiva) Va ricordato che le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, e dunque sono soggette al termine di preclusione di cui dell'art. 157 c.p.c., comma 2: conseguentemente, esse devono essere dedotte, a pena di decadenza, nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito (in tal senso anche Cass., sez. II, 5 dicembre 2017, n.
29099). Ribadiamo nuovamente però, che controparte era già decaduta dall'eccezione di prescrizione (e quindi dall'accertamento delle rimesse solutorie e ripristinatorie) già in data 12.01.17 ossia in sede di costituzione in causa, non avendo mai formulato detta eccezione.
La Corte invita le parti a discutere.
Le parti discutono brevemente riportandosi a quanto contenuto nei rispettivi atti.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad 12.40.
Alle 14:00 la Corte rientra in aula e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies cpc di seguito allegata, che fa parte integrante del presente verbale e che viene contestualmente pubblicata.
3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott. Alessandro Rizzieri Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in Torino (c.f. ), in persona Controparte_3 P.IVA_1
del procuratore speciale , e da Parte_3 CP_1
con sede in Conegliano (c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_2
procuratore speciale , entrambe rappresentate Parte_3
da con sede in Milano (c.f. ), in persona Parte_2 P.IVA_3
del procuratore speciale difesa dall'avv. Parte_3
Alberto Bianchini, domiciliata a Venezia Mestre presso lo studio del difensore
(appellanti principali)
nei confronti di
4 con sede in Venezia Controparte_2
(c.f. ), in persona del liquidatore, difesa dall'avv. Daniela P.IVA_4
Ajese e domiciliata in Venezia Mestre presso lo studio del difensore
(appellata e appellante incidentale)
sulle conclusioni come sopra indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7 ottobre 2016, CP_2 [...]
si opponeva al decreto n. 2178/2016 con Controparte_2
cui il Tribunale di Venezia le aveva ingiunto di pagare ad Controparte_3
la somma di Euro 363.451,24 (di cui Euro 359.266,24 quale saldo
[...]
passivo alla data del 27 maggio 2016 di conto corrente affidato acceso il
16 maggio 1995), oltre interessi e spese.
L'opponente sosteneva che il debito era insussistente, poiché la banca aveva compiuto addebiti illegittimi per interessi (ultralegali, usurari e anatocistici) e per commissioni.
chiedeva che il decreto Controparte_2
ingiuntivo fosse revocato e, in via riconvenzionale, che Controparte_3
fosse condannata alla restituzione dell'indebito.
[...]
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_3
dell'opposizione.
L'opposta negava che nel corso del rapporto, regolato da contratto scritto, fossero stati compiuti addebiti illegittimi. Aggiungeva che il debito era stato riconosciuto dal liquidatore in una relazione dell'11 gennaio 2016.
Interveniva in giudizio quale cessionario del credito Controparte_1
della banca.
5 Disposta ed espletata c.t.u. contabile, con sentenza n. 877/2021, depositata il 10 maggio 2021, il Tribunale di Venezia revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava
[...]
a corrispondere alla correntista la somma di Euro Controparte_3
8.148,80, oltre interessi legali dal 7 ottobre 2016 al saldo.
Le spese processuali erano poste a carico di e di Controparte_3
Controparte_1
Il Tribunale riteneva che: - i contratti scritti esibiti dalla banca fossero validi, mentre il disconoscimento dell'opponente fosse generico e tardivo;
- la relazione del liquidatore, in cui si dava atto di un debito nei confronti di di Euro 391.289, non impedisse di provare Controparte_3
l'invalidità del rapporto;
- poiché il periodo iniziale del rapporto non era documentato, occorreva azzerare il saldo di partenza, non potendosi compiere due distinti ricalcoli;
- la clausola sulle c.m.s. fosse nulla per indeterminatezza dell'oggetto; - l'anatocismo fosse illegittimo poiché non pattuito per iscritto prima del 28 dicembre 2014; - non vi fosse stata usura originaria.
Quindi, il Tribunale, sulla scorta delle risultanze della c.t.u., azzerato il saldo del conto al 1° gennaio 2016 e tenuto conto dell'ammontare degli addebiti illegittimi, rideterminava il saldo del conto al 7 ottobre 2016 in
Euro 8.148,80 a favore della correntista.
Si dolevano della decisione e Controparte_3 Controparte_1
formulando i seguenti motivi di impugnazione: 1) il Tribunale, nell'esaminare la domanda di condanna restitutoria della correntista, aveva errato nell'azzerare il saldo di partenza del conto corrente, pur in presenza di un riconoscimento di debito da parte del liquidatore della società correntista;
2) il giudice avrebbe dovuto tenere conto del riconoscimento del debito, ritenendo provato il saldo risultante dal primo
6 degli estratti conto prodotti in causa;
3) il consulente non aveva distinto i versamenti aventi funzione solutoria dai versamenti aventi funzione ripristinatoria, mentre nel determinare il saldo del conto corrente “si sarebbero dovute computare le sole rimesse c.d. ripristinatorie”; 4) la regolamentazione delle spese non considerava la soccombenza reciproca;
5) il Tribunale non si era pronunciato sulla richiesta di estromissione di dal giudizio. Controparte_3
Le appellanti principali chiedevano che, disposta nuova c.t.u., fosse rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo o comunque che controparte fosse condannata al pagamento del debito già indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio Controparte_2
, chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo
[...]
appello incidentale.
Circa l'appello principale, l'appellata affermava che quella del liquidatore fosse “solamente una mera relazione sulla situazione patrimoniale generale della società (posta in liquidazione) e non vi è in nessun caso, alcun specifico riferimento al presunto credito monitoriamente azionato ex adverso: il conto corrente con la collegata apertura di credito in conto oggetto di causa non vengono mai specificamente menzionati” e che “in ogni caso sotto, il profilo sostanziale, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che la ricognizione non può far sorgere un'obbligazione inesistente: se nulla era dovuto, il dichiarante potrà sempre legittimamente contestare la propria qualità di debitore”.
L'appellata affermava poi che il saldo ricalcolato, cui corrispondeva un credito per la correntista, era di Euro 367.415,04, essendo errato l'avere
“sottratto da detto importo la somma ingiunta che altri non è che un
7 errato saldo passivo ottenuto dalla banca al lordo degli accertati illegittimi addebiti”.
domandava che, in Controparte_2
accoglimento dell'appello incidentale, fosse Controparte_3
condannata al pagamento dell'ulteriore somma di Euro 359.266,24, oltre interessi legali.
Le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
1. Con il primo motivo di impugnazione, le appellanti lamentano che il
Tribunale, nella ricostruzione dell'andamento del conto, abbia azzerato il saldo del conto corrente n. 13913/0740/635110 (già n. 63511/OW) alla data del primo gennaio 1997, in mancanza degli estratti conto precedenti
(il conto era stato aperto nel maggio 1995), condannando Controparte_3
alla corresponsione a favore di
[...] Controparte_2
della somma di Euro 8.148,80, oltre interessi al saggio legale dal 7 ottobre 2016 al saldo.
Le appellanti svolgono una duplice argomentazione: l'azzeramento non tiene conto della relazione del liquidatore della società, che quantificava in Euro 391.289,00 il debito nei confronti della banca alla data dell'11 novembre 2015; “nel valutare la domanda di pagamento avanzata dalla correntista [il giudice] doveva prendere le mosse non già dal preteso saldo zero ma dal saldo passivo di meno 253.814.847 lire (131.084,43 euro) risultante dal primo degli estratti conto in atti”, con la conseguenza che
“nessun credito poteva essere riconosciuto a favore della CP_2
”.
[...]
L'appellata osserva che quella del liquidatore è “solamente una mera relazione sulla situazione patrimoniale generale della società (posta in
8 liquidazione)” e non vi era uno specifico riferimento al conto corrente;
la banca non aveva assolto l'onere probatorio.
La prima argomentazione delle appellanti non merita condivisione.
Il fatto che nel 2015 il liquidatore, in una relazione relativa alla condizione patrimoniale della società, avesse dato atto di un debito di
Euro 391.289,00 nei confronti della banca, non comportava rinuncia ad agire, come la società fece nel 2016, opponendosi al decreto ingiuntivo e proponendo domanda riconvenzionale, per la restituzione dell'indebito.
Si osserva, del resto, che la relazione del liquidatore non poteva non indicare quale fosse, sulla base dell'ultimo estratto conto disponibile,
l'ammontare del debito nei confronti della banca. Tale era, in quel momento, la consistenza della situazione debitoria.
Non può considerarsi la relazione, che non era diretta alla banca bensì a una generalità di soggetti, un riconoscimento di debito, perché la volontà del liquidatore non consisteva nel compiere un atto ricognitivo a favore della banca. Ed è appena il caso di ricordare che il riconoscimento è negozio unilaterale recettizio.
Ma anche volendo ipotizzare il contrario, rimane decisivo il rilievo compiuto dal Tribunale di Venezia, ossia che il riconoscimento non preclude la possibilità di fare valere la nullità del rapporto sottostante.
Il Tribunale ha dichiarato la nullità delle clausole sugli interessi
(ultralegali e anatocistici): nullità che rendeva illegittimi gli addebiti per interessi compiuti dalla fin dall'apertura del conto. La conseguenza CP_4
è che, in mancanza di documentazione attestante l'andamento del rapporto dal 1995 al 31 dicembre 1996, non vi era modo di quantificare quale fosse il saldo del conto al 1° gennaio 1997 depurato dalle poste illegittime, sicché nel pronunciarsi sulla domanda di condanna della banca non si poteva che addivenire all'azzeramento del saldo.
9 La seconda argomentazione merita invece accoglimento.
Il Tribunale di Venezia ha affermato che, a fronte di domande contrapposte, entrambe le parti erano onerate di provare i fatti costitutivi delle rispettive domande, ossia di documentare il rapporto nella sua interezza.
Sennonché le conseguenze del mancato assolvimento dell'onere di documentare compiutamente il rapporto sono state addossate interamente alla banca.
Occorre invece rilevare che, avendo proposto domanda riconvenzionale per la condanna della banca alla restituzione degli indebiti,
[...]
era parimenti onerata di Controparte_2
documentare il conto fin dalla data della sua apertura.
Infatti, il correntista, che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto. La proposizione di contrapposte domande della banca e del correntista implica che ciascuna di esse sia onerata della prova della propria pretesa. Quindi, qualora il correntista,
“agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo
intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più
sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto
10 gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (Cass. civ. 27 dicembre 2022, n. 37800).
Ne consegue che, rigettata la domanda della banca e passato ad esaminare la pretesa restitutoria di il Tribunale Controparte_2
avrebbe dovuto assumere come dato di partenza il saldo del conto risultante dal primo estratto disponibile. Se così avesse fatto, anche la domanda restitutoria sarebbe stata rigettata. Infatti, il saldo banca al 1° gennaio 1997 era negativo per Euro 131.084,43, sì che, partendo da tale saldo anziché dal saldo zero, il conto si sarebbe chiuso non in attivo per
Euro 8.148,80, ma in passivo per Euro 122.935,63 (Euro 131.084,43 -
Euro 8.148,80 = Euro 122.935,63), il che avrebbe impedito la condanna della banca. Ed è appena il caso di aggiungere che, poiché il rapporto era affidato ed era stato aperto nel maggio 1995, il saldo negativo di Euro
131.935,63 al 31 dicembre 2016 non poteva che essere in minima parte costituito da interessi e commissioni indebite.
In sintesi, poiché la domanda della banca e la contrapposta domanda della correntista devono essere esaminate separatamente, nulla si oppone a che entrambe siano rigettate (la prima a seguito dell'azzeramento del saldo iniziale del periodo documentato;
la seconda perché non è stata fornita prova dell'insussistenza del debito indicato nel primo estratto prodotto in causa). Non vi è infatti impedimento, né logico né giuridico, al compimento di due diversi “ricalcoli”, salvo smentire il principio, pur affermato dal Tribunale e più volte ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui ciascuna parte deve sopportare le conseguenze del mancato assolvimento dell'onere della prova su di essa gravante. E' peraltro evidente l'esito paradossale cui si giungerebbe seguendo la tesi del
“divieto di un duplice ricalcolo”: se la domanda del correntista è proposta in giudizio da lui promosso in qualità di attore sostanziale, non potrebbe avvalersi dell'azzeramento del saldo;
se la domanda viene invece
11 proposta in via riconvenzionale in giudizio instaurato dalla banca, il correntista si avvale in ogni caso dell'azzeramento del saldo iniziale.
2. Il secondo motivo di impugnazione principale è ripetitivo del primo. Le appellanti tornano ad affermare che la relazione del liquidatore conteneva una ricognizione di debito e ciò “avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere provato, al fine del ricalcolo degli importi a credito della banca il saldo risultante dal primo degli estratti conto prodotti”.
Si è già detto che, solamente con riferimento alla domanda restitutoria formulata dalla correntista, la ricostruzione dell'andamento del conto doveva prendere le mosse dal primo estratto conto prodotto in causa. In relazione alla domanda di condanna proposta dalla banca, l'azzeramento del saldo è stato corretto, non avendo l'opposta assolto il proprio onere della prova, documentando il rapporto dal momento dell'apertura fino al
31 dicembre 1996.
3. Con il terzo motivo di impugnazione, le appellanti affermano che il c.t.u. non ha distinto i versamenti aventi funzione solutoria da quelli aventi funzione ripristinatoria: “considerata la diversa valenza delle rimesse (da un lato) e la risalenza nel tempo del rapporto (dall'altro) nel determinare l'effettivo saldo di conto corrente si sarebbero dovute computare le sole rimesse c.d. ripristinatorie” (sic a pag. 19 dell'atto di citazione in appello).
L'appellata evidenzia che l'eccezione di prescrizione non fu sollevata dall'opposta ed eccepisce l'inammissibilità del motivo.
Il motivo, se non inammissibile, è comunque manifestamente infondato.
Le appellanti non spiegano a che scopo il c.t.u. avrebbe dovuto distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, dal momento che non venne eccepita la prescrizione della domanda restitutoria formulata dall'opponente. Ed è appena il caso di aggiungere che, non avendola
12 proposta con la comparsa di costituzione in giudizio (nella comparsa di costituzione del 10 gennaio 2017 non se ne faceva cenno),
[...]
è decaduta dalla possibilità di sollevare l'eccezione di Controparte_3
prescrizione.
Dunque, esclusa la rilevanza della prescrizione, è a dir poco irragionevole la richiesta delle appellanti che, nella rideterminazione del saldo del conto, si tenga conto solo delle rimesse ripristinatorie, come se quelle solutorie non fossero mai state compiute.
4. L'accoglimento del primo motivo di impugnazione, nei limiti sopra indicati, impone una diversa regolamentazione delle spese processuali, sì che il quarto motivo di impugnazione principale, vertente per l'appunto sulle spese, rimane assorbito.
5. Infine, è manifestamente infondata la richiesta che sia dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e che sia Controparte_3
disposta la sua estromissione del giudizio. Tale richiesta si basa sul fatto che è intervenuta in giudizio dopo avere acquistato Controparte_1
pro soluto il credito controverso da Controparte_3
In primo luogo, si rileva che l'estromissione del dante causa presuppone il consenso del ceduto (art. 111, 3° co., c.p.c.), che non vi era stato (le stesse appellanti riconoscono che “l'opponente non Controparte_2
aveva preso posizione”: pag. 25 dell'atto di citazione in appello).
In secondo luogo, non si vede come potesse venire Controparte_3
estromessa dal processo, considerato che era la parte opposta e che nei suoi confronti l'opponente aveva formulato domanda di condanna restitutoria (domanda che ovviamente non poteva estendersi a
[...]
la quale aveva acquistato il credito controverso, se esistente, CP_1
ma non era succeduta nel rapporto negoziale e perciò nell'eventuale debito restitutorio).
13 6. Manifestamente infondato è anche l'appello incidentale di
[...]
Controparte_2
L'appellante incidentale chiede che la banca sia condannata a pagare l'“ulteriore somma di Euro 359.266,24”, sul presupposto erroneo che il c.t.u. abbia indicato il “saldo finale ricalcolato” in Euro 367.415,04.
Come chiaramente si evince sia dalla relazione del c.t.u. (relazione del dott. del 23 aprile 2019) sia dalla motivazione Persona_1
dell'impugnata sentenza (pagg. 15-16), l'importo di Euro 359.266,24 corrispondeva al saldo negativo del conto alla data del 27 maggio 2016 quale risultante dalla documentazione bancaria. Il saldo finale del conto
(Euro 8.148,80) è stato rideterminato per differenza tra l'ammontare degli addebiti illegittimi e il suddetto importo di Euro 359.266,24. In altre parole, gli importi illegittimi sono stati eliminati dal conto, venendo alla rideterminazione del saldo finale in Euro 8.148,80. non aveva chiuso il conto il 27 maggio Controparte_2
2016 pagando l'importo di Euro 359.266,24, che era invece passato in sofferenza (circostanza già rilevata dal Tribunale a pag. 15 della motivazione della sentenza), tanto che la banca chiese e ottenne l'ingiunzione di pagamento. E' perciò evidente che l'appellante incidentale non può ottenere in restituzione quanto non ha pagato.
7. chiede che sia Controparte_1 Controparte_2
condannata alla restituzione delle somme di denaro pagate in esecuzione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia.
L'accoglimento del primo motivo di impugnazione principale e la riforma della sentenza n. 877/2021 del Tribunale di Venezia, comporta il diritto di ripetere quanto corrisposto. Sennonché la condanna restitutoria dovrà essere richiesta in autonomo giudizio, atteso che nel presente l'appellante non ha allegato quando i pagamenti sarebbero stati compiuti e comunque
14 non li ha documentati (gli allegati A, B, C, cui l'atto di citazione in appello a pag. 9 fa riferimento, non risultano depositati né nel fascicolo telematico, né in cartaceo).
8. Atteso l'esito del giudizio, che ha visto il rigetto della domanda restitutoria di ma altresì la revoca del Controparte_2
decreto ingiuntivo e l'accertamento che nulla è dovuto dalla correntista alla banca, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono per metà compensate e per la rimanente metà devono essere rifuse da
[...]
e da a Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
.
[...]
Non si giustifica una compensazione totale, come avevano richiesto le appellanti, in quanto è prevalente la soccombenza della banca, la quale aveva ingiunto alla correntista il pagamento di Euro 363.451,24, oltre interessi, per un credito rivelatosi insussistente.
Le spese sono liquidate, nell'intero, come in dispositivo, e ciò per quanto riguarda il primo grado di giudizio conformemente alla liquidazione compiuta dal Tribunale e per quanto riguarda il giudizio di appello applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per lo scaglione di valore 260.001-520.000 euro, con esclusione di un compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
Il compenso del consulente tecnico d'ufficio, già liquidato dal Tribunale di Vicenza, rimane a carico di e Controparte_3 CP_1
come già disposto dal primo giudice.
[...]
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo a
[...]
di versare ulteriore importo a titolo di Controparte_2
contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
15 La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 1890/2021 r.g.a. promosso con atto di citazione da e da rappresentate Controparte_3 Controparte_1
da (appellanti principali) nei confronti di Parte_4 [...]
(appellata e appellante Controparte_2
incidentale), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di condanna restitutoria proposta da Controparte_2
nei confronti di
[...] Controparte_3
2) rigetta nel resto l'appello principale e rigetta l'appello incidentale;
3) condanna le appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellata metà delle spese processuali che Controparte_2
liquida per l'intero come segue: per il primo grado di giudizio, in complessivi euro 21.387,00 per compensi ed in euro 607,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
per il secondo grado di giudizio, in complessivi euro 14.239,00 per compensi ed in Euro 1.848,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
compensa le spese processuali per la rimanente metà;
4) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo a di versare ulteriore Controparte_2
importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
5) pone il compenso del consulente tecnico d'ufficio, già liquidato dal
Tribunale di Vicenza, definitivamente a carico di Controparte_3
e di
[...] Controparte_1
16 Venezia, 14 marzo 2024.
Il Presidente est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
17