Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/06/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 667/2020 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 06/05/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “retribuzione”, promossa da:
, CALTAGIRONE (CT), 13/11/1978 (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. BARIZZA MATTEO, C.F._1 Parte_2 ( ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._2 ricorrente contro
, CANICATTÌ (AG), 21/12/1957 (C.F. con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. LI CALZI CALOGERO, elettivamente domiciliato in VIA SENATORE SAMMARTINO 80 CANICATTI'
resistente
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE «condannarsi per le ragioni espresse nella parte espositiva il signor , C.F. Controparte_1
P.I. in proprio, nonché quale titolare dell'omonima ditta individuale, con C.F._3 P.IVA_1 sede legale in via Borremans, n. 187 – 93100 Caltanissetta, al pagamento in favore del signor della Parte_1 complessiva somma di € 78.969,15, o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, agli interessi legali ed alla rivalutazione di legge, da quando spettanti al saldo effettivo;
in ogni caso, condannarsi la convenuta all'integrale rifusione delle spese e dei compensi professionali di lite, aumentati nella misura del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, d.m n. 55 del 2014»
PER IL RESISTENTE «Rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato sia in fatto sia in diritto per tutti i motivi dedotti nella presente memoria difensiva. Con vittoria di spese, diritti ed onorari»
Ragioni della decisione
Il sig. , con ricorso depositato in data 02/07/2020, Parte_1 ha agito per l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe allegando in fatto quanto segue:
1
c.c.n.l. ER (cfr. docc. 1, 2, 3, 4, 5 e 6) presso l'impianto di carburante n. 09495, sito in via Borremans, n. 187 a Caltanissetta concesso da Parte_3
• di aver prestato attività lavorativa superiore alle 30 ore settimanali (dal martedì al sabato dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00);
• di aver prestato circa 10-11 ore lavorative al giorno senza percepire compensi per lo straordinario prestato;
• di aver gestito in autonomia l'impianto di via Borremans n. 187 a Caltanissetta, curandone l'apertura e la chiusura giornaliere, il servizio di cassa, l'attività di servizio dei clienti alla pompa, e ciò in alcune occasioni anche di domenica;
• si essere l'unico addetto all'impianto che in sua mancanza ha funzionato in regime di self-service;
• di non aver ricevuto durante l'intercorso rapporto di lavoro il pagamento della 14a mensilità maturata, né dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate rispetto ai 15 giorni di ferie all'anno goduti.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito il sig.
che ha resistito contestando i fatti ed in particolare ha eccepito Controparte_1 che:
• il ricorrente è stato assunto per erogare carburante con la modalità “servito” per 30 ore settimanali dal martedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12:00 e dalle ore 16.00 alle
18.00, in quanto al di fuori di tale fascia il servizio è stato offerto con self service;
• l'apertura della cassa è stata garantita dal titolare che ha provveduto al servizio dalle
7:00 alle 8:00;
• la 14a mensilità maturata e l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto di lavoro sono state corrisposte a compensazione della somma di € 3500 per ammanchi riscontrati in seguito ad alcuni controlli contabili delle chiusure giornaliere e con riferimento ai quali il ricorrente in data 26/01/2019 ha sottoscritto buono di riconoscimento del debito pari all'importo di € 3.500,00. (cfr. doc. all. 5);
• in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie del ricorrente il 28/05/2019, lo stesso tramite i propri procuratori Avv.ti Vincenzo Toscano e Aldo
Bellomo, il 11/07/2019, (cfr. doc. all. 1) ha richiesto il pagamento degli emolumenti ad esso spettanti per la mensilità di maggio 2019 ed il TFR, (cfr. doc. all. 2) quantificati in €
5.858,12, somma che è stata corrisposta con due bonifici bancari dell'11/07/2019 pari ad
€ 2.000,86 e del 26/07/2019 di € 3.858,12 (cfr. doc. all. 3).
2 Ammessi i mezzi istruttori con ordinanza del 24.11.22 ed assunti gli stessi alle udienze del 24.11.22 e 12.10.23, disposta la CTU, previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 06/05/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
Gli esiti dell'attività istruttoria: i contenuti della prestazione resa da parte ricorrente e l'articolazione della giornata lavorativa.
Sui contenuti delle mansioni de sono stati Parte_1 escussi all'udienza del 12.10.23 i testi e Testimone_1 Testimone_2
La ha dichiarato di aver visto il che lavorava al distributore di Testimone_1 Parte_1 benzina del , che metteva la benzina e scopava l'area. Essendo insegnante, la CP_1 mattina verso le 7,50 allorchè usciva per recarsi al lavoro, ha visto il Parte_1 che intento al lavoro. Al ritorno verso le 14 non lo vedeva più; lo vedeva il pomeriggio in concomitanza dell'orario di apertura del distributore con il servizio servito.
Ha affermato di avere contezza dei fatti in quanto il distributore è di fronte la propria abitazione ed è sempre visibile.
Il teste ha affermato di conoscere il ricorrente in quanto suo testimone di nozze e Tes_3 di averlo visto ogni mattina, dal lunedì al sabato nel periodo estivo, prima fare colazione presso il bar di cui il ha affermato essere il titolare. Dopo aver consumato il sig. CP_1
si recava presso il distributore di via Borremans per lavorare alla pompa. In Parte_1 inverno, quando ha avuto orari lavorativi diversi, ha visto il alla pompa alle Parte_1
6:30 circa oppure lo vedeva nell'ufficio alla pompa. Saltuariamente l'ha visto anche il pomeriggio.
Le dichiarazioni rese dai testimoni ed in particolare quelle del , che sono da Tes_3 valutare con maggiore attenzione in ragione del legame di amicizia con il ricorrente, portano ad evidenziare un rapporto di lavoro che per tempistica e tipologia di attività non
è sussumibile in un rapporto di lavoro part time. Infatti non è contestato che il Parte_1
è stato l'unico addetto al distributore di via Borremans 187 e stante i contemporanei impegni del presso altro distributore e la necessità di garantire l'apertura al CP_1 pubblico per il servizio servito non è stato spiegato come facesse fronte alla necessità di una unità lavorativa. Si consideri inoltre che secondo il contratto di lavoro il Parte_1 non prestava attività il lunedì mentre di testi hanno riferito di una presenza durante la mattina per tutti i giorni feriali.
3 Part È vero che la richiesta di documentazione e/o di informazioni all non ha consentito di acquisire elementi di riscontro alle affermazioni del , ma non ha portato Parte_1 neppure elementi di segno contrario posto che la gestione della pompa è rimessa al Part titolare. L con nota del 10.7.23 ha segnalato che il resistente (PV 09495) nel periodo
27 novembre 2014-30 giugno 2019, in base agli accordi sindacali allora vigenti (cfr. all.1) ha aderito alle modalità di vendita di prodotto appartenenti al c.d. “segmento misto” (cfr. all.2). «Tale modalità prevedeva la vendita di carburante sia in modalità iperself che servito, quest'ultima in base agli orari di apertura previsti e stabiliti dal gestore. Nella Part modalità “servito”, in base alle disposizioni concordate con veniva garantito il coinvolgimento diretto del Gestore/operatore nella fase di rifornimento durante il normale orario di apertura dell'impianto la cui definizione era demandata, nel caso di specie, alla libertà del gestore» (v. doc acquisito in data 11.7.23 al fascicolo d'ufficio).
Deve darsi atto che la deposizione del ha fatto emergere la circostanza che il Tes_3
è titolare di altro distributore con annesso bar di cui si occupa aperto sin dalle CP_1 prime ore della giornata lavorativa, sicchè per lo stesso non era possibile occuparsi dell'apertura del distributore di via Borremans n. 187 e soprattutto gestire il servizio cassa. Né il ha chiarito quali fossero gli orari di apertura per l servizio servito che CP_1 sono resi noti al pubblico.
L'onere della prova a carico delle parti.
La regola processuale posta dall'articolo 115 del codice di procedura civile impone al Giudice di decidere iuxta alligata et probata, cioè ponendo alla base della decisione le allegazioni delle parti e le prove offerte dalle parti medesime. Essa è intesa ad assicurare il principio del contraddittorio che, con la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, ha copertura costituzionale.
Chiunque vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato l'istinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda (articolo 2697 c.c.).
In base al principio generale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, cioè l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.) (Sez. L, Sentenza n. 6332 del
5/5/2001, Rv. 546475, Sez. L, Sentenza n. 14468 del 07/11/2000).
4 In conclusione gli elementi di prova raccolti depongono per la fondatezza della domanda quanto alla sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno e non a tempo parziale, con gestione del servizio di cassa proprio in considerazione della pregressa esperienza del nella gestione di un distributore di benzina. Quest'ultima circostanza è stata Parte_1 posta all'attenzione del Giudice dallo stesso resistente nel corso del suo interrogatorio.
Lo straordinario
Quanto allo straordinario, a norma dell'art. 2697, I co., c.c., sul lavoratore incombe l'onere di fornirne la prova anche per quanto concerne la durata del medesimo.
Tale prova può essere fornita ricorrendo anche alle presunzioni semplici (art. 2729 c.c.).
Ma in mancanza di tale prova non si può supplire con la valutazione equitativa del
Giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso. (v. Cass., sez.
L, n. 3335 del 31.5.1982; Cass., sez. L, n. 776 del 29.1.1988; Cass., sez. L, n. 8006 del
14.8.1998; Cass., sez. L, n. 4668 del 21.4.1993; Cass., sez. L, n. 12434 del 25.5.2006)
Tenuto conto degli esiti dell'attività istruttoria le domande di riconoscimento dello straordinario non hanno alcun riscontro.
Le ferie maturate e non godute
Quanto alle ferie effettivamente non sono state godute in misura piena nel corso del rapporto, tanto che il sig. alla conclusione del rapporto di lavoro ed al CP_1 regolamento dei rapporti di dare ed avere con il , ha affermato di aver Parte_1 corrisposto l'indennità pari a 66 ore (sulle ferie riconosciute ha rinviato all'all. 6).
Deve concludersi che non residuano ulteriori differenze per ferie maturate se si eccettua la differenza in ragione della prestazione lavorativa a tempo pieno del . Parte_1
Sulle ferie, anche per quanto concerne i conteggi del CTU le parti non hanno mosso contestazioni.
La determinazione delle differenze retributive.
Per determinare le differenze retributive è stato conferito incarico al dr. Persona_1 al fine di accertare le eventuali somme dovute da a
[...] Controparte_1
per il periodo dal 27.11.2014 al 30.6.2019 in Parte_1 ragione del CCNL ccnl commercio e terziario per il 5 livello a tempo pieno, per le voci retributive previste dal contratto di lavoro, oltre a TFR, interessi e rivalutazione.
Nell'effettuare i conteggi sopra richiesti dovrà essere detratto quanto percepito per come risultante dalle buste paga, giorni di ferie goduti tenuto conto dei dati inseriti nel LUL e nelle buste paga.
Nei conteggi il CTU ha tenuto conto della somma di € 5.858,12 corrisposta a titolo di stipendio maggio 2019 e TFR.
5 Il calcolo è stato effettuato avendo come parametro la retribuzione spettante per il V livello del CCNL del settore ”ER” (Confcommercio) pro tempore vigente tenuto conto dell'orario di lavoro a tempo pieno pari a 40 ore settimanali. Oltre agli elementi fissi (paga base, contingenza, e.d.r. e terzo elemento), si è tenuto conto delle ulteriori voci retributive aggiuntive spettanti quali: tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, permessi, scatti di anzianità e quanto dovuto per mancata adesione al Fondo Est
(Assistenza sanitaria integrativa) ed all'ente bilaterale. Inoltre non essendo agli atti la busta paga del mese di giugno 2019, il CTU ha provveduto alla sua elaborazione al fine di determinare le differenze in risposta al quesito posto dal Giudice.
Sull'elaborato peritale non sono state mosse contestazioni dalle parti, se si esclude quella tardiva del 9.12.24, poi ripresa nelle note di trattazione scritta relativa alla mancata percezione di somme indicate in busta e non pagate.
Si tratta di difesa tardiva superata dalla mancata contestazione in occasione della udienza di comparizione ex alrt 420 c.p.c. .
Il conteggio ha evidenziato una differenza dovuta al ricorrente pari alla somma di
€ 38.089,42 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, comprensiva di rivalutazione ed interessi al 6 agosto 2024.
Nello specifico con riguardo al periodo novembre 2014 - giugno 2019 il Parte_1 ha diritto a percepire la somma di € 28.334,34 per differenze retributive, € 5.190,47 per rivalutazione monetaria, € 2.468,61 per interessi legali, € 1.669,73 per Tfr al
30/06/2019, € 273,84 per rivalutazione ed € 132,91 per interessi legali sul TFR.
Per l'effetto deve essere condannato a pagare le differenze Controparte_1 retributive maturate.
Il regolamento delle spese processuali.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati nella complessiva somma di € 6.018,00, tenuto conto delle tariffe per il IV scaglione, di cui al DM n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, per le seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso, istruttoria e fase decisoria, con l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma
1 bis, DM n. 55/2014 e succ. modif.
Le spese così liquidate sono poste a carico di parte resistente in quanto soccombente al pari delle spese di CTU liquidate con separato decreto e con riferimento alle quali il ricorrente ha diritto di ripetere quanto anticipato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara che Parte_1
nel periodo dal 27.11.2014 al 30.6.2019 ha prestato attività lavorativa
[...]
6 subordinata a tempo pieno inquadrabile nel 5 livello CCNL commercio e terziario nell'interesse di , per l'effetto condanna al Controparte_1 Controparte_1 pagamento della somma complessiva di € 38.089,42 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi legali al 6 agosto 2024, per differenze retributive e TFR.
- Condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1
che vengono liquidate nella complessiva somma di Parte_1
€ 6.018, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
- Pone le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di . Controparte_1
Caltanissetta, 09/06/2025
Il Giudice Angela Latorre
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