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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/11/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 1352 pronunciata il 19/09/2023
Oggetto: restituzione reddito di cittadinanza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 162/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro Appelli, promossa da
, con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Pt_1
Lecce presso l'Avvocatura dello stesso , rappresentato e difeso, giusta procura generale alle Pt_2
liti, dagli Avv.ti Marcella Mattia e Alessandra Vetri,
APPELLANTE
Contro
, CP_1
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza dell'19/09/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Brindisi depositato il 10/12/2021 conveniva in CP_1 giudizio l' contestando la ripetibilità dell'indebito di importo pari ad € 2.776,46 comunicatole Pt_1 con nota n. 16441584 del 19/10/2021 ed avente ad oggetto l'indebita percezione di tale importo a titolo di Reddito di cittadinanza in riferimento al periodo aprile 2019-gennaio 2020; a motivo della richiesta era indicata la “mancanza del requisito valore patrimonio mobiliare non superiore alle soglie stabilite secondo la composizione del nucleo (art. 2, co. 1, b e 3 L. 26/2019)”. Eccepiva la ricorrente l'esistenza di vizi formali del provvedimento e del procedimento posto in essere dall'Ente previdenziale per il recupero della somma in questione, l'omissione della previa comunicazione della revoca del beneficio, la mancanza o, comunque, la genericità della motivazione, l'omessa indicazione dell'importo dovuto in restituzione. Precisava che la somma richiesta doveva considerarsi irripetibile in quanto percepita in buona fede ed utilizzata per esigenze primarie.
Concludeva chiedendo l'annullamento del provvedimento notificatole.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' deducendo che, a seguito di controlli eseguiti, era Pt_1 stato accertato che il patrimonio mobiliare del nucleo familiare della ricorrente, nell'anno 2018, aveva consistenza pari ad € 9.255,00, superiore, perciò, alla soglia legislativamente prevista, pari ad
€ 8.000, per un nucleo familiare formato da due componenti per poter fruire del Reddito di cittadinanza, nonché superiore al patrimonio dichiarato, per lo stesso anno, dalla ricorrente nella
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) 2019 sulla cui base era stata accolta la domanda ed erogata la prestazione oggetto di causa. Evidenziava l'Ente resistente che il patrimonio risultante dalla DSU
2020, e dunque ex post, in riferimento al patrimonio posseduto nell'anno 2018, risultava superiore alla soglia imposta per legge. Aggiungeva che la decadenza dal beneficio era stata dichiarata con decorrenza febbraio 2020. Eccepiva, inoltre, il difetto di prova della sussistenza dei requisiti richiesti per avere diritto alla prestazione, avendo la ricorrente omesso di allegare documentazione dei propri redditi e di quelli del coniuge, e sosteneva l'infondatezza dei vizi formali lamentati da parte ricorrente. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza oggetto di gravame, l'adito Tribunale accoglieva la domanda avanzata, dichiarando irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione di cui alla nota dell' del 19/10/2021, Pt_1 dichiarando tenuto quest'ultimo alla restituzione delle somme eventualmente recuperate e CP_ condannando l' previdenziale al pagamento delle spese processuali. Riteneva il Giudice di prime cure che nella fattispecie sussistesse un errore genetico commesso dall'Ente, atteso che al momento dell'erogazione della pensione i dati reddituali relativi al patrimonio mobiliare dell'interessata non consentivano l'erogazione del beneficio richiesto;
ed invero, il patrimonio mobiliare risultava pari ad € 9.365,00 a fronte di un limite posto dalla L. 26/2019, art. 2, lett. B) n.
3, pari ad € 8.000,00. Solo in un momento successivo, per effetto di intervenute modifiche normative, che avevano comportato il riferimento ai redditi percepiti nell'anno 2018, si era determinato un innalzamento del valore del patrimonio mobiliare previsto quale limite dal già citato art. 2, lett. B) n. 3, L. 26/2019. In ogni caso l'illegittima percezione del Reddito di Cittadinanza non poteva imputarsi a dolo, colpa e/o negligenza della ricorrente, atteso che l' , sin dalla Pt_1
presentazione della domanda amministrativa e dal momento della erogazione della prestazione, era in possesso delle dichiarazioni reddituali/patrimoniali in quanto regolarmente trasmesse dalla ricorrente. L'indebita erogazione del beneficio, nel periodo indicato nel provvedimento impugnato, non era, dunque, addebitabile a malafede dell'interessata, né erano rinvenibili nella fattispecie altre circostanze idonee ad escluderne il legittimo affidamento. Avverso tale pronuncia l'Ente previdenziale proponeva appello evidenziando che l'erogazione del
Reddito di Cittadinanza, risultata indebita, era avvenuta sulla base dei dati reddituali indicati da nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) 2019, dalla quale risultava un valore del CP_1 patrimonio mobiliare pari ad € 7.823,00, in quanto tale rientrante nel limite legale per l'ottenimento del beneficio. Solo i controlli effettuati sulla DSU 2020 con riferimento all'anno 2018, eseguiti ai sensi dell'art. 7, D.L. 101/2019 (a mente del quale l'Ente procede al controllo di quanto riguardante il secondo anno precedente alla dichiarazione) avevano consentito di acclarare la non veridicità di quanto dichiarato nell'anno 2019, allorquando i controlli erano stati effettuati con riferimento al numero di rapporti e non sui saldi e le giacenze degli stessi. Precisava l'appellante che l'art. 7, co. 4, del richiamato D.L. 101 del 28/01/2019 dispone la revoca ex tunc del beneficio illegittimamente corrisposto e che tale previsione costituisce norma speciale atteso che riguarda una materia che, secondo la Corte Costituzionale, non rientra tra gli istituti assistenziali, rispondendo a più articolati obiettivi di politica attiva e di integrazione sociale. Chiedeva, in conclusione, l'integrale riforma dell'impugnata pronuncia con reiezione del ricorso di primo grado.
In sede di gravame non si costituiva. CP_1
All'udienza del 19/09/2025, sulle conclusioni della sola parte appellante che si riportava ai propri scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia dell'appellata regolarmente CP_1
evocata in giudizio e non costituitasi.
L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Va premesso che, così come evidenziato dall'Ente appellante, il Reddito di cittadinanza – abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024 – non ha natura assistenziale, non essendo diretto «a soddisfare un bisogno primario dell'individuo»: si tratta, infatti, di una misura di politica attiva per l'occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a rigide condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione. Tanto è stato affermato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 19 del 10/01/2022 e ribadito, in termini di interpretazione costituzionalmente orientata, nella sentenza numero n. 31 del 20/03/2025, precisando che a questa conclusione non è di ostacolo la recente sentenza della Corte di IA dell'Unione Europea del
29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22. In tale pronuncia, infatti, la Corte di
IA aveva interpretato il diritto dell'Unione, ma non aveva operato un sindacato sull'esattezza,
o meno, dell'interpretazione del diritto nazionale che era stata offerta dal Giudice del rinvio pregiudiziale, il quale, invece, aveva ritenuto la natura assistenziale del Reddito di Cittadinanza. Tale precisazione comporta che all'istituto in questione non possano ritenersi applicabili i principi elaborati in materia di indebito assistenziale. Ed invero, allorquando la prestazione indebitamente erogata sia qualificata come di tipo assistenziale, alla stessa trovano applicazione i principi elaborati dalla Giurisprudenza di Legittimità (Cass. 10.8.2022 n. 24606; Cass. 15.1.2020 n. 12608), i quali, in armonia con l'art. 38 Cost. ed in deroga alla generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, escludono la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile (Cass. 20.5.2021 n. 1391; Cass. 30.6.2020
n. 13223).
Nel caso di specie, peraltro, tale affidamento non appare nemmeno configurabile.
Occorre osservare che il presupposto oggettivo per la formazione dell'indebito, riveniente dal superamento del limite reddituale imposto dalla Legge per l'ottenimento del beneficio, risulta dimostrato. Ed invero, la legge istitutiva del Reddito di Cittadinanza (n. 26/2019) stabiliva che tale emolumento era riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, del seguente requisito: il nucleo familiare deve possedere un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro.
Ai fini del rilascio dell'ISEE occorre fare riferimento alla DSU presentata dagli interessati, in ordine alla quale, l'art. 7, D.L. 101/2019, convertito in Legge 58/2019, ha previsto: “A decorrere dal
1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente (…)”.
Da tale norma è possibile evincere che la dichiarazione presentata nell'anno 2020 tiene conto dei redditi prodotti dal nucleo familiare nei due anni precedenti, dunque negli anni 2018 e 2019.
Conseguentemente, così come affermato dall' , le DSU 2020 e 2019 si riferiscono al medesimo Pt_1 patrimonio mobiliare, quello dell'anno 2018, la qual cosa ha consentito all'Ente previdenziale di verificare, attraverso controlli che avevano ad oggetto la DSU 2020, la corrispondenza e veridicità con quanto dichiarato nell'anno 2019. Ne è così emerso che la domanda per la concessione del
Reddito di Cittadinanza, presentata da nel 2019, era stata accolta sulla base di un CP_1
valore del patrimonio mobiliare diverso da quello indicato, con riguardo al medesimo anno, il 2018, nella dichiarazione inoltrata nell'anno 2020 e superiore al limite reddituale previsto dalla Legge che disciplinava l'istituto.
La ricostruzione riportata è stata comprovata dall'appellante attraverso la produzione documentale dei modelli ISEE. Né parte ricorrente, in primo grado, ha fornito elementi idonei a smentirla o contestarla.
La circostanza che l'erogazione della prestazione oggetto di causa sia avvenuta in assenza di un presupposto oggettivo e che sia riconducibile ad errori commessi dalla stessa beneficiaria in sede di dichiarazione reddituale esclude l'errore dell'Ente al pari del legittimo affidamento da parte dell'interessata.
Conseguenza di tutto quanto esposto è che la sentenza oggetto di gravame debba essere riformata respingendo il ricorso introduttivo del giudizio e dunque dichiarando legittima la richiesta di restituzione dell'indebito trattamento erogato.
Si ritiene di compensare le spese del doppio grado di giudizio in considerazione della peculiarità della vicenda affrontata e dell'esistenza di esigui precedenti giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 18/03/2024 dall' nei Pt_1
confronti di avverso la sentenza n. 1352 del 19/09/2023 del Tribunale di CP_1
Brindisi, così provvede:
ACCOGLIE l'appello
e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da con ricorso depositato il 10/12/2021. CP_1
Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 19/09/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
N. 1352 pronunciata il 19/09/2023
Oggetto: restituzione reddito di cittadinanza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 162/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro Appelli, promossa da
, con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Pt_1
Lecce presso l'Avvocatura dello stesso , rappresentato e difeso, giusta procura generale alle Pt_2
liti, dagli Avv.ti Marcella Mattia e Alessandra Vetri,
APPELLANTE
Contro
, CP_1
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza dell'19/09/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Brindisi depositato il 10/12/2021 conveniva in CP_1 giudizio l' contestando la ripetibilità dell'indebito di importo pari ad € 2.776,46 comunicatole Pt_1 con nota n. 16441584 del 19/10/2021 ed avente ad oggetto l'indebita percezione di tale importo a titolo di Reddito di cittadinanza in riferimento al periodo aprile 2019-gennaio 2020; a motivo della richiesta era indicata la “mancanza del requisito valore patrimonio mobiliare non superiore alle soglie stabilite secondo la composizione del nucleo (art. 2, co. 1, b e 3 L. 26/2019)”. Eccepiva la ricorrente l'esistenza di vizi formali del provvedimento e del procedimento posto in essere dall'Ente previdenziale per il recupero della somma in questione, l'omissione della previa comunicazione della revoca del beneficio, la mancanza o, comunque, la genericità della motivazione, l'omessa indicazione dell'importo dovuto in restituzione. Precisava che la somma richiesta doveva considerarsi irripetibile in quanto percepita in buona fede ed utilizzata per esigenze primarie.
Concludeva chiedendo l'annullamento del provvedimento notificatole.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' deducendo che, a seguito di controlli eseguiti, era Pt_1 stato accertato che il patrimonio mobiliare del nucleo familiare della ricorrente, nell'anno 2018, aveva consistenza pari ad € 9.255,00, superiore, perciò, alla soglia legislativamente prevista, pari ad
€ 8.000, per un nucleo familiare formato da due componenti per poter fruire del Reddito di cittadinanza, nonché superiore al patrimonio dichiarato, per lo stesso anno, dalla ricorrente nella
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) 2019 sulla cui base era stata accolta la domanda ed erogata la prestazione oggetto di causa. Evidenziava l'Ente resistente che il patrimonio risultante dalla DSU
2020, e dunque ex post, in riferimento al patrimonio posseduto nell'anno 2018, risultava superiore alla soglia imposta per legge. Aggiungeva che la decadenza dal beneficio era stata dichiarata con decorrenza febbraio 2020. Eccepiva, inoltre, il difetto di prova della sussistenza dei requisiti richiesti per avere diritto alla prestazione, avendo la ricorrente omesso di allegare documentazione dei propri redditi e di quelli del coniuge, e sosteneva l'infondatezza dei vizi formali lamentati da parte ricorrente. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza oggetto di gravame, l'adito Tribunale accoglieva la domanda avanzata, dichiarando irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione di cui alla nota dell' del 19/10/2021, Pt_1 dichiarando tenuto quest'ultimo alla restituzione delle somme eventualmente recuperate e CP_ condannando l' previdenziale al pagamento delle spese processuali. Riteneva il Giudice di prime cure che nella fattispecie sussistesse un errore genetico commesso dall'Ente, atteso che al momento dell'erogazione della pensione i dati reddituali relativi al patrimonio mobiliare dell'interessata non consentivano l'erogazione del beneficio richiesto;
ed invero, il patrimonio mobiliare risultava pari ad € 9.365,00 a fronte di un limite posto dalla L. 26/2019, art. 2, lett. B) n.
3, pari ad € 8.000,00. Solo in un momento successivo, per effetto di intervenute modifiche normative, che avevano comportato il riferimento ai redditi percepiti nell'anno 2018, si era determinato un innalzamento del valore del patrimonio mobiliare previsto quale limite dal già citato art. 2, lett. B) n. 3, L. 26/2019. In ogni caso l'illegittima percezione del Reddito di Cittadinanza non poteva imputarsi a dolo, colpa e/o negligenza della ricorrente, atteso che l' , sin dalla Pt_1
presentazione della domanda amministrativa e dal momento della erogazione della prestazione, era in possesso delle dichiarazioni reddituali/patrimoniali in quanto regolarmente trasmesse dalla ricorrente. L'indebita erogazione del beneficio, nel periodo indicato nel provvedimento impugnato, non era, dunque, addebitabile a malafede dell'interessata, né erano rinvenibili nella fattispecie altre circostanze idonee ad escluderne il legittimo affidamento. Avverso tale pronuncia l'Ente previdenziale proponeva appello evidenziando che l'erogazione del
Reddito di Cittadinanza, risultata indebita, era avvenuta sulla base dei dati reddituali indicati da nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) 2019, dalla quale risultava un valore del CP_1 patrimonio mobiliare pari ad € 7.823,00, in quanto tale rientrante nel limite legale per l'ottenimento del beneficio. Solo i controlli effettuati sulla DSU 2020 con riferimento all'anno 2018, eseguiti ai sensi dell'art. 7, D.L. 101/2019 (a mente del quale l'Ente procede al controllo di quanto riguardante il secondo anno precedente alla dichiarazione) avevano consentito di acclarare la non veridicità di quanto dichiarato nell'anno 2019, allorquando i controlli erano stati effettuati con riferimento al numero di rapporti e non sui saldi e le giacenze degli stessi. Precisava l'appellante che l'art. 7, co. 4, del richiamato D.L. 101 del 28/01/2019 dispone la revoca ex tunc del beneficio illegittimamente corrisposto e che tale previsione costituisce norma speciale atteso che riguarda una materia che, secondo la Corte Costituzionale, non rientra tra gli istituti assistenziali, rispondendo a più articolati obiettivi di politica attiva e di integrazione sociale. Chiedeva, in conclusione, l'integrale riforma dell'impugnata pronuncia con reiezione del ricorso di primo grado.
In sede di gravame non si costituiva. CP_1
All'udienza del 19/09/2025, sulle conclusioni della sola parte appellante che si riportava ai propri scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia dell'appellata regolarmente CP_1
evocata in giudizio e non costituitasi.
L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Va premesso che, così come evidenziato dall'Ente appellante, il Reddito di cittadinanza – abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024 – non ha natura assistenziale, non essendo diretto «a soddisfare un bisogno primario dell'individuo»: si tratta, infatti, di una misura di politica attiva per l'occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a rigide condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione. Tanto è stato affermato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 19 del 10/01/2022 e ribadito, in termini di interpretazione costituzionalmente orientata, nella sentenza numero n. 31 del 20/03/2025, precisando che a questa conclusione non è di ostacolo la recente sentenza della Corte di IA dell'Unione Europea del
29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22. In tale pronuncia, infatti, la Corte di
IA aveva interpretato il diritto dell'Unione, ma non aveva operato un sindacato sull'esattezza,
o meno, dell'interpretazione del diritto nazionale che era stata offerta dal Giudice del rinvio pregiudiziale, il quale, invece, aveva ritenuto la natura assistenziale del Reddito di Cittadinanza. Tale precisazione comporta che all'istituto in questione non possano ritenersi applicabili i principi elaborati in materia di indebito assistenziale. Ed invero, allorquando la prestazione indebitamente erogata sia qualificata come di tipo assistenziale, alla stessa trovano applicazione i principi elaborati dalla Giurisprudenza di Legittimità (Cass. 10.8.2022 n. 24606; Cass. 15.1.2020 n. 12608), i quali, in armonia con l'art. 38 Cost. ed in deroga alla generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, escludono la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile (Cass. 20.5.2021 n. 1391; Cass. 30.6.2020
n. 13223).
Nel caso di specie, peraltro, tale affidamento non appare nemmeno configurabile.
Occorre osservare che il presupposto oggettivo per la formazione dell'indebito, riveniente dal superamento del limite reddituale imposto dalla Legge per l'ottenimento del beneficio, risulta dimostrato. Ed invero, la legge istitutiva del Reddito di Cittadinanza (n. 26/2019) stabiliva che tale emolumento era riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, del seguente requisito: il nucleo familiare deve possedere un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro.
Ai fini del rilascio dell'ISEE occorre fare riferimento alla DSU presentata dagli interessati, in ordine alla quale, l'art. 7, D.L. 101/2019, convertito in Legge 58/2019, ha previsto: “A decorrere dal
1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente (…)”.
Da tale norma è possibile evincere che la dichiarazione presentata nell'anno 2020 tiene conto dei redditi prodotti dal nucleo familiare nei due anni precedenti, dunque negli anni 2018 e 2019.
Conseguentemente, così come affermato dall' , le DSU 2020 e 2019 si riferiscono al medesimo Pt_1 patrimonio mobiliare, quello dell'anno 2018, la qual cosa ha consentito all'Ente previdenziale di verificare, attraverso controlli che avevano ad oggetto la DSU 2020, la corrispondenza e veridicità con quanto dichiarato nell'anno 2019. Ne è così emerso che la domanda per la concessione del
Reddito di Cittadinanza, presentata da nel 2019, era stata accolta sulla base di un CP_1
valore del patrimonio mobiliare diverso da quello indicato, con riguardo al medesimo anno, il 2018, nella dichiarazione inoltrata nell'anno 2020 e superiore al limite reddituale previsto dalla Legge che disciplinava l'istituto.
La ricostruzione riportata è stata comprovata dall'appellante attraverso la produzione documentale dei modelli ISEE. Né parte ricorrente, in primo grado, ha fornito elementi idonei a smentirla o contestarla.
La circostanza che l'erogazione della prestazione oggetto di causa sia avvenuta in assenza di un presupposto oggettivo e che sia riconducibile ad errori commessi dalla stessa beneficiaria in sede di dichiarazione reddituale esclude l'errore dell'Ente al pari del legittimo affidamento da parte dell'interessata.
Conseguenza di tutto quanto esposto è che la sentenza oggetto di gravame debba essere riformata respingendo il ricorso introduttivo del giudizio e dunque dichiarando legittima la richiesta di restituzione dell'indebito trattamento erogato.
Si ritiene di compensare le spese del doppio grado di giudizio in considerazione della peculiarità della vicenda affrontata e dell'esistenza di esigui precedenti giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 18/03/2024 dall' nei Pt_1
confronti di avverso la sentenza n. 1352 del 19/09/2023 del Tribunale di CP_1
Brindisi, così provvede:
ACCOGLIE l'appello
e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da con ricorso depositato il 10/12/2021. CP_1
Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 19/09/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi