Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 11861/2022 R.G.L., promossa
D A
, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
e rappresentati e difesi Parte_7 Parte_8
dall'avv. SORGI ROBERTA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrenti -
C O N T R O in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. PULEO DOMENICO
e VERGA FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori predetti in INDIRIZZO TELEMATICO
- resistente-
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/03/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, dichiara che i ricorrenti avevano diritto ai seguenti inquadramenti, con le
Privata 2016/2018 per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate
AIOP e ARIS, in applicazione dell'accordo sindacale del 21.10.2021:
nel livello D1 da aprile 2020 e nel livello D2 Parte_1
da marzo 2024;
nel livello D1 da marzo 2022; Parte_2
nel livello D1 da aprile 2020 e nel livello D2 da giugno Parte_3
2021;
SETTICASI LIDIA nel livello D1 da aprile 2020 e nel livello D2 da giugno 2021;
PIAZZA nel livello D1 da aprile 2020 e nel livello D2 da giugno Parte_7
2021;
nel livello A1 da giugno 2021 e nel livello A2 da Parte_8
giugno 2024.
Condanna lo ad Controparte_1
operare i suddetti inquadramenti nei livelli e con la decorrenza come sopra accertati e a corrispondere, a titolo di differenze retributive calcolate da ottobre
2021, a € 6.584,04, a Parte_1 Parte_2
€ 1.923,15, a € 9.101,49, a € 4.890,82, Parte_3 Parte_9
a € 7.522,37 e a € 2.359,85, Parte_7 Parte_8
ivi inclusi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 31.12.2024, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali da detta data al saldo effettivo.
Condanna lo a Controparte_1
corrispondere, a titolo di differenze retributive, calcolate da ottobre 2021 a Pt_5
e a l'importo di € 371,83, ivi inclusi rivalutazione
[...] Parte_6
monetaria e interessi legali sino al 31.12.2024, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali da detta data al saldo effettivo.
Condanna la convenuta al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di € 1.273,63, a titolo di indennità una tantum riparatoria anno 2020 ex art. 54 del CCNL, ivi inclusi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al
31.12.2024, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali da detta data al saldo effettivo.
Condanna la società resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. SORGI ROBERTA, antistataria.
Pone definitivamente a carico della società resistente le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/11/2022 i ricorrenti in epigrafe, tutti dipendenti con contratto a tempo indeterminato dello
[...]
deducevano che: Controparte_1
“al momento dell'assunzione il datore di lavoro applicava il CCNL Case di Cura Private
AIOP-ARIS- DON GNOCCHI 2002/2005; gli ex aderenti alla DON GNOCCHI sono transitati ad ARIS CP_2 [...]
la quale in data 08.10.2020 sottoscriveva il CCNL Sanità Controparte_3
Privata 2016/2018 per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate AIOP e
ARIS di cui si deposita uno stralcio con riserva, qualora necessario, di depositare la copia integrale (cfr.doc. n. 1); nel mese di maggio 2021 la società resistente, attraverso il proprio consulente, incontrava i lavoratori ai quali spiegava di voler sostituire il suddetto CCNL con quello “dipendenti del settore Studi Professionali” che prevede delle condizioni retributive e di lavoro “peggiorative” rispetto al CCNL Sanità Privata;
in seguito a tali informazioni gli odierni ricorrenti provvedevano ad iscriversi alla sigla sindacale
CISL la quale provvedeva a contestare alla società odierna resistente l'applicabilità del CCNL dipendenti del settore Studi Professionali in quanto nello stesso erano previste condizioni retributive peggiorative e, pertanto si chiedeva l'applicazione del contratto ARIS;
con verbale di incontro sindacale del 21.10.2021 le parti, l'organizzazione sindacale rappresentativa dei lavoratori e lo si incontravano al Parte_10
fine di risolvere bonariamente la controversia insorta e concordavano che “a tutti i dipendenti presenti alla data di inizio della controversia non verrà cambiato il CCNL Sanità Privata 2016/2018 per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate AIOP e
ARIS….l'azienda dal mese di ottobre 2021 provvederà ad adeguare le differenze tabellari con l'applicazione del CCNL su richiamato….omissis… gli arretrati per le differenze retributive di pari livello maturati dalla data del rinnovo contrattuale, verranno erogati dalla società in più rate in base alle proprie disponibilità economiche e comunque non oltre il 31/05/2022”( cfr. doc.n.2); dopo diversi incontri venivano presentati dall'organizzazione sindacale i conteggi relativi agli arretrati per la differenza spettante tra quanto previsto dal precedente CCNL Don Gnocchi e quanto dal nuovo;
CP_4
in seguito a tale circostanza sorgeva controversia sia sulla quantificazione degli arretrati sia sul mancato riconoscimento dei livelli laddove previsto in seguito all'anzianità maturata sia per il mancato pagamento della somma una tantum prevista dall'art. 54 del CCNL ARIS/AIOP; nonostante i numerosi tentativi di transigere la controversia la resistente non provvedeva all'adeguamento dei livelli, con relativa differenza economica, né all'erogazione della suddetta somma una tantum pari ad € 1000,00 prevista dal CCNL”.
Concludevano, quindi, chiedendo: “accertare e dichiarare che gli odierni ricorrenti sono tutti dipendenti dello in data antecedente al 1° gennaio Controparte_1
2020; accertare e dichiarare che i ricorrenti , , Parte_11 Parte_7 Parte_9 Pt_3
e hanno diritto alla progressione professionale in fascia D1 e
[...] Parte_1
, e alla progressione professionale in fascia D2 Parte_7 Parte_9 Parte_3
da giugno 2021 la ricorrente alla progressione di fascia in A1 dal mese di Parte_8
giugno 2021; conseguentemente, condannare la resistente ad effettuare tale progressione professionale di fascia con conseguente pagamento in favore dei suddetti lavoratori delle differenze retributive dal mese aprile 2020 all'effettivo adeguamento e saldo;
accertare e dichiarare che tutti i ricorrenti hanno diritto a percepire l'una tantum di € 1000,00 di cui all'art. 54 CCNL AIOP/ARIS con condanna della resistente al pagamento della somma suddetta in favore dei lavoratori odierni ricorrenti;
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire gli arretrati degli aumenti tabellari post rinnovo CCNL”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto del ricorso, variamente argomentando.
Precisava che “La domanda di riconoscimento del diritto alla progressione professionale (con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive) è incomprensibile, ancor prima di essere manifestamente infondata, per la semplice (ma troncante) considerazione che, ai sensi dell'art. 48, paragrafo B), del CCNL ARIS/AIOP 8.10.2020, riportato pure in ricorso (pag.
5), “gli effetti del precedente paragrafo A)”, riguardante, appunto, le progressioni orizzontali
“sono sospesi durante tutta la durata del presente CCNL;
In ogni caso, si rileva che, la contrattazione collettiva prevede che la progressione economica orizzontale sia riconosciuta non solo sulla base di elementi automatici, come l'anzianità di servizio, ma in virtù di ulteriori requisiti che devono tener conto dell'effettivo valore della prestazione in base a criteri meritocratici, al fine di premiare i lavoratori migliori.”.
Disposti diversi rinvii a fine conciliativo essendo pendenti trattative tra le parti, la causa veniva istruita mediante l'espletamento di consulenza tecnica contabile.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Parte resistente, cui la bozza di relazione veniva comunicata dal C.T.U. in data
9.12.2024, non depositava osservazioni, sicché il C.T.U., fornita risposta alle osservazioni di parte ricorrente – relative solo alla richiesta di effettuare i conteggi sino al deposito della relazione – depositava la relazione completa della risposta alle osservazioni in data 14.02.2025. La sua richiesta di rinvio per formulare osservazioni alla C.T.U. appare, quindi, pretestuosa e defatigatoria e non può essere accolta, anche perché le numerose richieste di rinvio preliminare in pendenza di trattative hanno già ritardato di circa un anno l'udienza ex art. 420
c.p.c. e l'ulteriore trattazione della causa.
Il ricorso merita accoglimento. Con verbale sindacale sottoscritto in data 1.10.2021 le parti si sono impegnate a mantenere il CCNL Sanità Privata per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate AIOP e ARIS 2016/2018, in luogo del CCNL per i dipendenti del settore Studi Professionali, prevedendo, altresi, che “l'azienda, dal mese di ottobre
2021, provvederà ad adeguare le differenze tabellari con l'applicazione del CCNL su richiamato.
Le parti stabiliscono, inoltre, che gli arretrati per le differenze retributive di pari livello maturati dalla data del rinnovo contrattuale, verranno erogati dalla società in più rate in base alle proprie disponibilità economiche e comunque non oltre il 31/05/2022”.
I ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento del diritto alla progressione professionale previsto dall'art. 48 del CCNL AIOP/ARIS e il mancato pagamento delle differenze retributive e l'una tantum di € 1.000,00 ex art. 54.
Giova rammentare che il citato art. 48 prevede testualmente che “Norma di qualificazione e progressione professionale - A) Progressioni orizzontali Ferme restando le dinamiche già previste, il personale dipendente sarà inquadrato nelle posizioni economiche superiori della medesima categoria, allorquando, in rapporto all'organizzazione aziendale sulla base di percorsi lavorativi, normativi o di tutoraggio individuati, definiti e prefissati dalla
Struttura - con esclusione di quelli imposti obbligatoriamente da norme di legge - acquisisca maggiore professionalità anche attraverso attestati di aggiornamento professionale e/o specifiche conoscenze che consentano la sua utilizzazione in attività più qualificate, che richiedono maggiore autonomia e responsabilità. Sarà valutata anche la richiesta disponibilità alla integrazione delle attività e all'acquisizione di parti di competenze riferite ad altre posizioni lavorative di pari o di diverso livello economico. Altresì in contrattazione di secondo livello, come previsto dall'art. 7, saranno definiti ulteriori elementi di valutazione e indicatori di valorizzazione della professionalità da attribuire alle posizioni lavorative per completare i criteri già individuati nei punti precedenti e che dovranno anche tenere conto delia esperienza acquisita e/o delle attitudini e/o delle potenzialità.
B) Sospensione degli effetti del paragrafo A) Gli effetti del precedente paragrafo A) e degli eventuali accordi decentrati (aziendali o territoriali) stipulati in materia di progressioni orizzontali sono sospesi durante tutta la vigenza dcl presente ccnl. A fronte di quanto sopra, le parti concordano che, durante la vigenza del presente ccnl: 1) i lavoratori con qualifica di Operatore Socio Sanitario vengono inquadrati nella posizione economica B3 a far data dal mese successivo al compimento di una anzianità di tre anni di servizio nella qualifica di Operatore
Socio Sanitario nella stessa Struttura o Gruppo, con decorrenza comunque non precedente al 1° aprile 2020 e senza riconoscimento di differenze retributive o arretrati per i periodi antecedenti;
2) con decorrenza dal 1° aprile 2020. e senza riconoscimento di differenze retributive o arretrati per periodi antecedenti, le anzianità prescritte dall'art. 52 per l'inquadramento del personale nelle posizioni economiche D1, D2 e D3, per le qualifiche per cui ciò è previsto e ferme restando le modalità di computo di cui al medesimo articolo, sono ridotte di cinque anni e vengono pertanto così rideterminate: D1 - 15 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo;
D2 - 20 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo;
D3 - 25 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo. Quanto previsto nel presente paragrafo B) ha carattere sperimentale per tutta la vigenza del presente ccnl. Salvo quanto sopra specificato, sono confermati gli automatismi previsti dall'art. 52. Le parti concordano di costituire una commissione di lavoro con l'obiettivo di elaborare una nuova norma di qualificazione professionale e di progressioni orizzontali che, a far data dal prossimo rinnovo contrattuale, potrebbe sostituire il vigente sistema sperimentale”.
La suddetta disposizione contrattuale prevede che, durante la vigenza del CCNL, il passaggio alla categoria non è subordinato alla previa verifica dell'acquisizione di particolari attitudini o capacità dell'impiegato amministrativo di concetto, ma è automatico e incondizionato, soggetto esclusivamente al mero decorso del tempo nell'inquadramento posseduto.
Orbene, nel caso in esame, vi è la prova in ordine al diritto dei ricorrenti
[...]
, , , e Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_9 Pt_7
all'inquadramento nella superiore categoria professionale, Parte_8
essendo in possesso dei requisiti per beneficiare dello stesso.
Più specificamente, deve dichiararsi - in conformità alle indicazioni del C.T.U. nella sua relazione, che si condivide e richiama integralmente, perché logica nelle premesse e corretta in ogni sua parte, compresa la risposta alle osservazioni dei ricorrenti, - che il ricorrente , assunto in data 18.2.2004 con il Parte_1
livello D, ha diritto ad essere inquadrato nel livello D1 a partire da aprile 2020 e nel livello D2 da marzo 2024; , assunta in data 5.2.2007 Parte_2
con il livello D, ha diritto ad essere inquadrato nel livello D1 a partire da marzo
2022; , assunta in data 7.5.2001 con il livello D, ha diritto ad Parte_3
essere inquadrata nel livello D1 a partire da aprile 2020 e nel livello D2 da giugno
2021; , assunta in data 7.5.2001 con il livello D, ha diritto ad Parte_9
essere inquadrata nel livello D1 a partire da aprile 2020 e nel livello D2 da giugno
2021; , assunta in data 7.5.2001 con il livello D, ha diritto Parte_7
ad essere inquadrato nel livello D1 a partire da aprile 2020 e nel livello D2 da giugno 2021; , assunta in data 17.5.2019 con il Parte_8
livello A, ha diritto ad essere inquadrato nel livello A1 a partire da giugno 2021 e nel livello A2 da giugno 2024.
Acclarata la sussistenza del diritto alla progressione professionale discende la fondatezza delle pretese economiche derivanti dall'inquadramento nella categoria economica superiore.
Alle ricorrenti, e , assunte rispettivamente Parte_5 Parte_6
in data 15.3.2002 e 3.3.2008 nel livello B, vanno riconosciute le differenze retributive maturate da ottobre 2021.
Passando, quindi, alla quantificazione del credito devono condividersi, poiché esenti da vizi logico-giuridici, i conteggi effettuati dal CTU nella relazione depositata in atti e non contestata.
Ma vi è di più.
I lavoratori hanno, poi, dedotto anche il mancato pagamento da parte della datrice di lavoro dell'importo riconosciuto a titolo di una tantum dall'art. 54
CCNL.
La disposizione in esame prevede che “Al personale assunto prima del 1° gennaio 2020 ed ancora in servizio alla data di sottoscrizione del presente ccnl, sarà riconosciuto un importo a titolo di una tantum pari ad € 1.000,00 (mille/00), che ha la finalità di riparare il disagio dei lavoratori derivante dalla ritardata sottoscrizione del presente ccnl. L'importo di cui sopra verrà corrisposto in due tranches: - la prima, di valore pari al 55%, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2020; - la seconda, di valore pari al 45%, con la retribuzione di competenza del mese di ottobre 2020. L'importo una tantum di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale, né del trattamento di fine rapporto, ed è escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi e dei premi dovuti agli enti assistenziali, assicurativi e/o previdenziali ai sensi dell'art. 3, D.L. n. 318/1996, convertito con modificazione in L. n. 402/1996 e smi.”.
Di contro, la società non ha dimostrato, come era suo onere, di avere corrisposto ai ricorrenti l'indennità di cui si discute - certamente a loro dovuta in forza del
CCNL applicato al rapporto – e va condannata a corrispondere a ciascun lavoratore la somma di € 1.273,63, ivi inclusi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 31.12.2024, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali da detta data al saldo effettivo.
Conclusivamente, il ricorso va accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite – ivi liquidate e distratte – che seguono la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 1/04/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/03/2025.
La Giudice
Paola Marino