Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3963 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 21/05/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26971/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
elett.te dom.to in Catania, via Pietro Mascagni 110, presso lo Parte 1
studio dell'avv. Luca Nunzio Luggisi che lo rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
E
CP 1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv. Maria Sofia Lizzi con la quale è elett.te domiciliato in Napoli presso la sede CP_1 di Via A. De Gasperi, 55
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.12.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001832738 prot. CP_1.5100.26/11/2024.0985212 emessa dall CP_1 Filiale Metropolitana di Napoli (con sede in Napoli Via Alcide De Gasperi 55), notificata a mezzo del servizio postale il 6.12.2024, con la quale, nella sua qualità di legale rappresentante della CP_2
[...] gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 5.954,00 per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) a titolo di sanzione amministrativa scaturente dall'asserito omesso versamento di contributi previdenziali (oltre spese di notifica) in
Eccepiva l'omessa notificazione del prodromico atto di accertamento e la conseguente decadenza ex art. 14 L 1981/689 nonché la prescrizione del credito. Tanto premesso conveniva 1 CP_1 resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio 1 CP 1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda giudiziale per violazione del disposto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 150/11 e chiedendo, nel merito, il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite. All'odierna udienza il Tribunale osserva che:
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale così come sollevata dall CP_1 resistente per la violazione del disposto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 150/11 in base al quale "Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale" in quanto, a fronte di un'ordinanza ingiunzione pacificamente notificata in data 06.12.2024 (cfr. documentazione allegata alla memoria di costituzione dell CP 1 resistente), il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato nella Cancelleria dell'adito Tribunale in data 07.12.2024.
Passando, a questo punto, all'esame del merito della domanda giudiziale, essa è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono.
Quanto al tema d'indagine, la norma di riferimento è la legge 11 novembre 1983, n.
638.
Ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, di tale legge, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, è previsto che «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro € 10.000 fino ad un massimo di € 50.000».
Nel caso della violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il datore di lavoro al quale viene contestato, mediante la notifica di un atto di accertamento,
l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 per un importo non superiore ad € 10.000 annui subisce la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 ad € 50.000, a meno che non provveda ad effettuare il versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione della violazione, circostanza che esclude dunque l'assoggettabilità alla sanzione amministrativa.
Tanto chiarito, appare doveroso, prima di procedere all'esame del caso de qua, ricostruire la natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già e, comunque, non solo, nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma finanche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento sulla base dei medesimi principi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza- ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione si rileva che sull'amministrazione resistente, che viene a rivestire dal punto di vista sostanziale – la posizione di ricorrente (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di parte resistente-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provareprovare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione resistente (Cfr., ex pluribus, Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U.
n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015).
In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto, per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.
Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto perchè nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Pertanto alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.: del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 – recitano: "Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale. compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (v. Cassazione civile sez. VI, Ord. n.1921 del 24.01.2019).
Ciò premesso, l'opponente ha contestato di non avere ricevuto la notifica dell'atto di accertamento riportato dall CP_1 nell'ordinanza ingiunzione e, segnatamente, l'atto di accertamento CP_1.5100.05/09/2019.0442720 del 05/09/2019 relativo al periodo
12/2017 ed ha eccepito la decadenza prevista dall'art. 14 della legge 689/81. L'art 14 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. (2) Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. (3) Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. (...) (6) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto". In ordine alla decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981, è infondata la deduzione dell CP_1 relativa all'inapplicabilità della norma, non essendo sostenibile che la mancanza di un accertamento ispettivo - rendendo inapplicabile l'art. 13 della legge 689/81- si riverbererebbe anche sull'art. 14, escludendone l'operatività per le sanzioni amministrative in oggetto. Inoltre, è indubbia l'applicazione delle norme di cui alla L.689/1981 in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dalla depenalizzazione delle fattispecie criminose prevista dal D.Lgs. 8/2016, per espressa previsione dell'art. 6 del D.Lgs. 8/2016, che recita quanto segue: «Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689".
Ciò premesso, occorre rilevare che, nel caso in esame, 1 CP_1 in quanto onerato, ha documentato l'avvenuta notifica dell'atto di accertamento andata a buon fine ed ha prodotto l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata dalla quale si evince la temporanea assenza del destinatario e delle persone abilitate a ricevere il piego, l'immissione dell'avviso nella cassetta corrispondente dello stabile in indirizzo, l'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, la spedizione della comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 66603397225-3 del 25.09.2019 nonché, infine, l'avvenuto ritiro presso l'ufficio postale del plico non recapitato, in data 28.09.2019, dal destinatario o da un suo delegato.
Il procedimento di notificazione risulta, pertanto, intrapreso ai sensi della legge n.890/82 disciplinante la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e, segnatamente, in base all'art. 8 il quale prevede:
"1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito più vicino al destinatario (1) ...
4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.
5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.
6. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro,
l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni' e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato entro il termine di sei mesi' e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso".
Nella specie l'atto di accertamento risulta essere stato regolarmente notificato, come per legge ("La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4"), in data 28.09.2019, al momento del ritiro, presso l'ufficio postale, dell'atto non recapitato da parte del destinatario o di un suo delegato con la conseguente irrilevanza della mancanza della produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della Comunicazione di avvenuto deposito (CAD) al fine del perfezionamento della notifica, così come previsto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 10012 del 15/04/2021.
Parimenti a nulla rileva il dato che sull'avviso di ricevimento prodotto in atti la firma del soggetto che ha sottoscritto il ritiro dell'atto sarebbe del tutto illeggibile e non sarebbe, in tesi, riconducibile al destinatario e/o ad un suo delegato, non essendo indicata la qualifica del soggetto che ha ritirato il plico, non risultando “barrata” nessuna opzione facente riferimento alla qualifica del soggetto che ha ritirato l'atto (se destinatario, legale rappresentante, delegato ecc.). I giudici di legittimità, con argomentazioni certamente estensibili, per identità di ratio, anche alla fattispecie di cui è causa, hanno osservato che con riferimento alla 66
notificazione a mezzo del servizio postale, "ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ." (Cass., sez. U., 27 aprile 2010, n. 9962; v. anche Cass. 30 marzo 2016, n. 6126).
Segnatamente, è d'uopo evidenziare che gli avvisi di ricevimento si palesano suscettibili di provare, fino a querela di falso, la consegna degli atti ove ricorrano le seguenti condizioni: i) gli atti risultino consegnati all'indirizzo del destinatario;
ii) la persona indicata come consegnataria dell'atto abbia apposto la propria firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata (Cass. 16 ottobre 2020, n. 22514).
Sul punto, va rilevato che, nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l'agente postale non ha l'obbligo di procedere alla identificazione del soggetto al quale consegna l'atto, avendo egli soltanto l'obbligo di attestare che, nel luogo e nella data indicati nell'avviso di ricevimento, in sua presenza un soggetto qualificatosi destinatario dell'atto ha apposto una firma. La sequenza notificatoria che assume rilevanza, dunque, al fine di considerare validamente eseguita e perfezionata la notifica è unicamente quella prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 890/1982, ragion per cui, una volta che l'agente abbia raccolto la dichiarazione, seguita poi dalla firma della ricevuta, e così consegnato l'atto nelle mani di colui che ha assunto di essere il destinatario dello stesso, la sequenza notificatoria è legittima, rispondendo al modello legale, e dunque l'atto è da intendersi notificato al destinatario.
Al fine di contestare le risultanze dell'avviso di ricevimento, dunque, sarebbe dovuta intervenire pronuncia di falsità a seguito di querela di falso, querela che in realtà è stata presentata, ma la cui relativa istanza è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Pescara con sentenza n. 327 del 12 marzo 2013, passata in giudicato (nel mentre la parte contribuente, avendo interesse a conseguire la declaratoria di falsità, avrebbe dovuto impugnare la sentenza del Tribunale).
Conseguentemente, in assenza di dichiarazione di falsità dell'atto, deve ritenersi che l'avviso di ricevimento in questione sia stato notificato a persona dichiaratasi destinataria dell'atto, il che ha reso perfezionato il procedimento di notifica;
ultronea ed irrilevante, pertanto, deve ritenersi la C.T.U. grafologica espletata nel corso del giudizio di secondo grado, non applicandosi, nella specie, le norme sulla verificazione della scrittura privata. (CASSAZIONE 22/05/2024 n.14279). Querela di falso che, nella specie, non risulta essere stata presentata ( cfr. verbale di udienza del 21.05.2025).
Ciò posto, nel caso di specie, a fronte della puntuale eccezione di decadenza ex art. 14 così come sollevata dalla parte ricorrente, si osserva che, in realtà ed a prescindere dalla ritualità della notifica dell'atto di accertamento presupposto ( come prima evidenziato regolarmente avvenuta), dalla stessa documentazione allegata alla memoria di costituzione dell CP 1 resistente si evince che - come confermato dall'atto di accertamento n. CP 1.5100.05/09/2019.0442720 del 05/09/2019 presupposto dell'ordinanza ingiunzione di cui è causa la contestazione sarebbe relativa ad una
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omissione risalente al periodo 12/2017, omissione, quest'ultima, che era già stata accertata alla data di formazione dell'avviso n. 593 2918 00069098 57 richiamato nell'atto di accertamento suindicato.
Ne consegue, pertanto, che, alla data della sua formazione, 1 CP_1 aveva, sicuramente, già compiuto ogni accertamento ed acquisito tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile e, ciononostante, ha provveduto a notificare l'avviso di accertamento di cui è causa in ogni caso, tardivamente, in data 28.09.2019. In ordine al dies a quo - in relazione al quale parte ricorrente solleva un'ulteriore specifica doglianza - come condivisibilmente osservato dal Tribunale di Velletri sez. lav., nella sentenza del 04/10/2022 n.1013, “La giurisprudenza ha chiarito che "tale disposizione (L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2), nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. L'accertamento non coincide quindi con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (ex plurimis Cass. n. 26734/2011 e n. 25836/2011). Al fine di comprendere la portata di tali affermazioni, occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista. dalla norma sanzionatoria. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono quindi sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatone, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità. A tale esigenza si contrappone peraltro quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa. Nel contemperamento di tali esigenze, occorre quindi effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata. In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie, nonché gli atti preliminari che non hanno sortito effetto (come le convocazioni di informatori che non hanno avuto esito)" (Cassazione civile, sez. lav., 02/04/2014, n. 7681): pertanto, "In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento" al cui termine collocare, ai sensi della L. 24 novembre
1981, n. 689, art. 14, comma 2, il dies a quo per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie" (Cassazione civile, sez. 1^, 15/07/1996, n. 6408). La giurisprudenza ha pure precisato che "La L. n. 689 del 1981, art. 14 non comporta l'automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica per l'accertamento dell'infrazione amministrativa, il cui concreto espletamento è legato alle peculiarità delle varie situazioni, spettando al giudice di merito di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, fermo restando che comunque incombe alla parte opponente che contesta la legittimità della sanzione l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della amministrazione stessa" (Cassazione civile, sez. lav., 02/02/1999, n. 865) e che il fatto che la contestazione della violazione possa non essere immediata, in quanto necessiti di una valutazione che sposti il dies a quo dal fatto al momento dell'accertamento, non esime l'amministrazione dall'operare in un tempo ragionevole sanzionando con la decadenza per tardività un'irragionevole dilazione dei tempi. Cass. Civ. 30/05/2006 n. 12830" (Cassazione civile, sez. 2^, 26/01/2021, n. 1614). In riferimento agli illeciti amministrativi, quindi, la decorrenza del termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14 è collegata al momento della acquisizione (e della valutabilità) di tutti gli elementi istruttori".
Pertanto, la locuzione “accertamento” va ragionevolmente riferita al procedimento di verifica dell'illecito e di computo delle conseguenti sanzioni amministrative per cui è ragionevole estenderne la portata al complesso delle indagini eseguite dall CP_1 e necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la determinazione delle ritenute previdenziali ed assistenziali omesse e consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore.
Ciò premesso, nel caso di specie, in mancanza di diversi riscontri probatori, il completamento di queste attività può ritenersi compiuto allorquando risulta formato l'avviso richiamato nell'atto di accertamento CP 1.5100.05/09/2019.0442720 del
05/09/2019, presupposto dell'ordinanza ingiunzione di cui è causa, per cui l'obbligazione di pagamento si è estinta. Ed, infatti, una volta ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del
1997, 7093 del 2003), 1 CP_1 nulla ha dedotto né tantomeno provato in ordine alla data di formazione dell'avviso richiamato nell'atto di accertamento presupposto così che non possa ritenersi, allo stato, provato l'effettivo rispetto del termine di decadenza in oggetto.
In questo medesimo senso - ed anzi in termini ancora più rigorosi - si è espressa, da ultimo, anche la giurisprudenza di legittimità laddove, con riferimento ad un'opposizione avverso due ordinanze-ingiunzione con cui l'CP_1 aveva irrogato le sanzioni amministrative per mancato versamento delle ritenute previdenziali in vari periodi tra l'ottobre 2015 e il gennaio 2016, la Corte, richiamando propri precedenti resi in fattispecie analoghe, ha affermato che, una volta accertato che l'autorità giudiziaria non aveva trasmesso all' CP_1 gli atti relativi al procedimento penale illo tempore promosso nei confronti del controricorrente, la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell'addebito andava collocata al momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016) ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, 1' CP_1 comunque avrebbe potuto motu proprio dar corso al procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione.
E ciò in quanto i giudici territoriali avevano in quella sede accertato che "negli stessi atti di accertamento della violazione è lo stesso CP_3 a dare atto che le violazioni sono emerse 'da una verifica dei nostri archivi'.. il che dimostra che tutti i dati erano già in possesso dell CP_3 e che l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria" (così la sentenza impugnata, pagg. 6-7)", espressione, quest'ultima "da una verifica nei nostri archivi"- testualmente riprodotta anche nell'atto di accertamento oggetto della presente indagine giudiziale. La citata pronuncia della Cassazione ha, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l' cp_1 deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' CP_1 alcuna attività istruttoria"(Cass. 22.03.2025 n. 7641).
In assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, avente la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui all'art. 14 L.689/1981 sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 L.689/1981, l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata in quanto il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell CP_1 si era già estinto alla luce della tardiva notifica dell'atto di accertamento presupposto.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese si compensano per la metà in ragione della particolarità delle questioni esaminate e per l'intervento della pronuncia della giurisprudenza di legittimità in materia solo in corso di causa e per il residuo sono a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'OIA opposta;
liquida le spese in € 1.865,00 per compenso professionale di cui compensa la metà e condanna 1 CP_1 al pagamento della restante metà in favore della parte opponente, oltre IVA e CPA se dovute ed oltre ad € 43,00 a titolo di contributo unificato, con attribuzione.
Così deciso in Napoli in data 21/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario