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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/02/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3494/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3494/21 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 547/2021, emesso dal Tribunale di Salerno in data 07/03/21, pubblicato il 10/03/21
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Volpe, presso il cui studio è elett.te Parte_1 dom.ta in Salerno, alla via Cacciatori dell'Irno n. 3, giusta procura allegata all'atto di opposizione
OPPONENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Cosimo D'Ambrosio, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Battipaglia (SA), alla via
Napoli n. 59, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
E
tramite la mandataria in persona del legale rappresentante Controparte_2 CP_3
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti per notaio in Velletri Persona_1 del 23/09/13, dall'avv. Antonella Merola, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli, alla via
Giovanni Porzio n. 4
TERZA INTERVENTRICE VOLONTARIA
pagina 1 di 6 MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 26/04/21, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 547/21 del 07-10/03/21, con cui il Tribunale di Salerno le aveva intimato il pagamento, in favore della Controparte_1
della somma di € 482.474,71, oltre interessi e spese processuali, a titolo di
[...] saldo dell'apertura di credito in conto corrente, concessale in data 07/04/15 con garanzia ipotecaria sui beni del padre, , in virtù di atto pubblico per notaio , rinnovata il Controparte_4 Per_2
27/12/17, sempre con atto per notaio , sino al 30/11/20. Per_2
L'opponente, in particolare, deduceva la nullità del contratto poiché stipulato in frode alla legge, posto che lo stesso celava un mutuo finalizzato all'estinzione della debitoria gravante, presso la medesima mutuante, sulla DF Residenziale s.r.l., di cui essa opponente era socia;
che la somma oggetto dell'apertura di credito era stata erogata, nella minore misura di € 470.600,00, ed immediatamente trasferita sul c/c della predetta società; che i tassi d'interesse pattuiti erano quelli più alti previsti per le aperture di credito, in luogo di quelli previsti per i mutui a tasso variabile, che, se applicati, sarebbero risultati superiori al tasso soglia ex l. n. 108/96; che l'operazione posta in essere dalla banca opposta era illecita anche perché diretta a ripianare l'esposizione debitoria della DF Residenziale s.r.l. derivante da addebiti illegittimi.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva che l'adito Tribunale volesse:
“In via preliminare, rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, essendovi prova documentale agli atti di causa, della nullità del contratto oggi azionato per violazione di norme imperative a maggior ragione se poste a tutela del Consumatore – L. 108/96-
e comunque molto probabilmente nullo perché privo di causa, essendo lo stesso debito della DF residenziale che si intendeva ripianare frutto di operazioni illecite;
“nel merito, previa revoca del decreto ingiuntivo, in accoglimento dell'opposizione proposta, accertare e dichiarare che sia il debito presupposto, che il contratto di apertura di credito in conto corrente sono viziati da profili di illiceità per contrarietà a norme imperative, essendo stato il debito della DF residenziale che si doveva ripianare calcolato con interessi usurari;
“accertare e dichiarare l'illiceità derivata dai contratti del 2015 e del 2017 conseguiti, essendo essi stessi illeciti per contrarietà alle norme imperative del debito presupposto e, per l'effetto, dichiarare che l'opponente nulla deve alla in restituzione delle somme anticipatele;
CP_1
“in caso di accertata liceità del calcolo delle poste debitorie della DF residenziale srl, accertare e, in ogni caso, dichiarare l'illiceità autonoma e propria dei contratti di apertura di credito in conto corrente, essendo contratti conclusi in frode alla legge per sviare la norma imperativa – L. 108/96-
pagina 2 di 6 e per procurare alla Banca utilità ulteriori, non solo non dovute rispetto alle operazioni effettivamente concluse, ma anche qualificabili come altra forma contrattuale;
“in conseguenza di tanto dichiarare che l'esponente nulla deve alla in restituzione delle CP_1
somme mutuatele con i contratti nulli, ovvero sostituire le clausole nulle giacchè violative di norme imperative, con quelle proprie del mutuo, ricalcolando gli interessi applicabili alla fattispecie a tutela del Consumatore e disponendo, conseguentemente, il pagamento delle sole somme effettivamente dovute, come risultanti da apposita CTU, di cui fin da ora si chiede l'ammissione”.
Con comparsa di risposta, depositata il 06/09/21, si costituiva la
[...]
la quale, deducendo la legittimità del Controparte_1 contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria e l'infondatezza delle avverse doglianze, concludeva per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 29/10/21 il G.I. rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., depositata il 26/01/23, si costituiva in giudizio la quale cessionaria del credito oggetto di causa, la quale si riportava alle Controparte_2 domande, istanze ed eccezioni già sollevate dalla cedente, chiedendone l'accoglimento con vittoria di spese giudiziali.
Ammessa ed espletata CTU, acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies
c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Dalla documentazione in atti risulta che, in data 07/04/15, l'allora
[...]
(ora Controparte_5 [...]
concedeva a un'apertura Controparte_1 Parte_1 di credito sul conto corrente n. 338249 dell'importo di € 550.000,00, garantita da ipoteca sui beni immobili di , con TAN del 4,55% (Euribor a 3 mesi su base 365, arrotondato Controparte_4
allo 0,05 e maggiorato del 4,50%), TAEG del 4,627% intra fido e tasso di mora del 7,55% (TAN +
3%). La suddetta apertura di credito, con scadenza al 30/11/2017, veniva prorogata al 30/11/20 su richiesta della con importo ridotto ad € 480.000,00. Pt_1
Relativamente al conto corrente n. 338249 risultano presenti in atti gli estratti conto dal 31/03/15 al
31/12/20, con saldo finale pari ad € 471.944,18 a debito della correntista, oltre interessi maturati sullo scoperto, per un totale di € 482.474,71 alla data del 31/12/20, corrispondente all'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto.
pagina 3 di 6 Con contratto del 02/05/22 la nell'ambito di un'operazione di Controparte_2
cartolarizzazione ex artt. 1, 4 e 7.1 della l. n. 130/99, come da avviso pubblicato nella G.U. della
Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 52 del 05/05/22, si rendeva cessionaria del credito oggetto di causa. La titolarità del credito in capo alla cessionaria non è stata oggetto di alcuna contestazione.
Ebbene, l'opponente deduce, in primo luogo, che l'apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria sarebbe, nella sostanza, un contratto di mutuo, da reputare nullo sia perché diretto ad estinguere una debitoria, gravante sulla DF Residenziale s.r.l., derivante da addebiti illegittimi, sia perché i tassi pattuiti sarebbero risultati usurari se applicati ad un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile.
Per quanto attiene alla qualificazione del contratto oggetto di causa, è opportuno rammentare che, in linea di principio, mentre con il contratto di apertura di credito bancario, ai sensi degli artt. 1842
e 1852 c.c., la banca si obbliga a tenere una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato a disposizione del cliente, il quale ha diritto di disporre della stessa in più volte, secondo le forme di uso se non è stato convenuto altrimenti (come previsto dall'art. 1843
c.c.) ovvero in qualsiasi momento e quindi anche immediatamente dopo l'apertura del credito, il mutuo, invece, è un contratto reale con il quale una parte consegna all'altra, che si obbliga a restituirla, una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili (Cass. n. 1225/00).
Nella specie, la banca opposta non ha consegnato alcuna somma alla , ma si è obbligata a Pt_1
tenere a disposizione della stessa, per il tempo pattuito, il fido concessole, una parte del quale, pari ad € 470.600,00, è stato trasferito, su istanza della stessa , come riconosciuto nell'atto di Pt_1
opposizione, sul c/c intestato alla DF Residenziale s.r.l., di cui la era socia. Pt_1
Né risulta che le parti avessero “ab origine” pattuito una riduzione progressiva dell'affidamento concesso a determinate scadenze temporali, come se si trattasse di rate. La durata iniziale dell'apertura di credito era, infatti, di circa 2 anni e mezzo, prorogata nel 2017 di ulteriori 3 anni su istanza della stessa opponente.
Pertanto, deve escludersi che l'apertura di credito in esame costituisse in realtà un mutuo, posto che la : a) non si è obbligata a restituire in forma frazionata la somma oggetto dell'apertura di Pt_1
credito; b) ha utilizzato solo parte della stessa, conformemente peraltro ai propri interessi, posto che l'opponente era socia della DF Residenziale s.r.l., società beneficiaria di gran parte della somma messa a disposizione dalla banca opposta;
c) il termine finale pattuito per il rientro dalla debitoria era inizialmente di circa 2 anni e mezzo, ossia dall'aprile 2015 al novembre 2017, e non risultava conforme alla durata a termine dei mutui ipotecari, senz'altro superiore ai 5 CP_6
pagina 4 di 6 anni;
solo in prossimità della scadenza del fido, la ha chiesto ed ottenuto una proroga Pt_1 dell'apertura di credito.
In ogni caso, le doglianze sollevate in ordine alla illiceità della causa del finanziamento in esame non appaiono fondate, anche a voler qualificare il rapporto “de quo” come mutuo.
In primo luogo, il cosiddetto “mutuo solutorio”, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario o di un terzo verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale “pactum de non petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la “datio rei” giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (Cass. n. 23149/22, n. 37654/21, n. 1945/99).
In secondo luogo, non è possibile appurare se la debitoria maturata dalla DF Residenziale s.r.l. fosse basata su addebiti illegittimi, in quanto l'opponente non ha prodotto alcuna documentazione al riguardo, limitandosi a generiche ed indimostrate asserzioni.
In terzo luogo, come evidenziato dal CTU dott. , la soglia usuraria delle Persona_3 operazioni di apertura di credito in conto corrente oltre € 5.000,00 era pari, per il II trimestre 2015, al 16,45%, e risultava superiore sia al TEG intra fido, pari al 4,628%, che al TEG extra fido, pari al
7,76%. Allo stesso risultato, ossia di non usurarietà dei tassi pattuiti, si perviene anche a voler confrontare questi ultimi con la soglia usuraria dei mutui a tasso variabile, pari per il II trimestre
2015 all'8,1375%, e quindi superiore al TAEG intra fido del 4,90% ed al TAEG extra fido dell'8,081%.
Pertanto, risultando infondati tutti i motivi di opposizione, quest'ultima non può che essere rigettata, con declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 260.000,01 ad € 520.000,00), attesa la semplicità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 3494/21 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 547/2021, emesso dal Tribunale di Salerno in data 07/03/21, pubblicato il 10/03/21;
pagina 5 di 6 2) condanna al pagamento, in favore della tramite la Parte_1 Controparte_2
mandataria delle spese processuali, che si liquidano in € 50,00 per spese CP_3 vive, oltre spese di CTU, ed € 11.229,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3494/21 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 547/2021, emesso dal Tribunale di Salerno in data 07/03/21, pubblicato il 10/03/21
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Volpe, presso il cui studio è elett.te Parte_1 dom.ta in Salerno, alla via Cacciatori dell'Irno n. 3, giusta procura allegata all'atto di opposizione
OPPONENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Cosimo D'Ambrosio, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Battipaglia (SA), alla via
Napoli n. 59, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
E
tramite la mandataria in persona del legale rappresentante Controparte_2 CP_3
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti per notaio in Velletri Persona_1 del 23/09/13, dall'avv. Antonella Merola, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli, alla via
Giovanni Porzio n. 4
TERZA INTERVENTRICE VOLONTARIA
pagina 1 di 6 MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 26/04/21, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 547/21 del 07-10/03/21, con cui il Tribunale di Salerno le aveva intimato il pagamento, in favore della Controparte_1
della somma di € 482.474,71, oltre interessi e spese processuali, a titolo di
[...] saldo dell'apertura di credito in conto corrente, concessale in data 07/04/15 con garanzia ipotecaria sui beni del padre, , in virtù di atto pubblico per notaio , rinnovata il Controparte_4 Per_2
27/12/17, sempre con atto per notaio , sino al 30/11/20. Per_2
L'opponente, in particolare, deduceva la nullità del contratto poiché stipulato in frode alla legge, posto che lo stesso celava un mutuo finalizzato all'estinzione della debitoria gravante, presso la medesima mutuante, sulla DF Residenziale s.r.l., di cui essa opponente era socia;
che la somma oggetto dell'apertura di credito era stata erogata, nella minore misura di € 470.600,00, ed immediatamente trasferita sul c/c della predetta società; che i tassi d'interesse pattuiti erano quelli più alti previsti per le aperture di credito, in luogo di quelli previsti per i mutui a tasso variabile, che, se applicati, sarebbero risultati superiori al tasso soglia ex l. n. 108/96; che l'operazione posta in essere dalla banca opposta era illecita anche perché diretta a ripianare l'esposizione debitoria della DF Residenziale s.r.l. derivante da addebiti illegittimi.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva che l'adito Tribunale volesse:
“In via preliminare, rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, essendovi prova documentale agli atti di causa, della nullità del contratto oggi azionato per violazione di norme imperative a maggior ragione se poste a tutela del Consumatore – L. 108/96-
e comunque molto probabilmente nullo perché privo di causa, essendo lo stesso debito della DF residenziale che si intendeva ripianare frutto di operazioni illecite;
“nel merito, previa revoca del decreto ingiuntivo, in accoglimento dell'opposizione proposta, accertare e dichiarare che sia il debito presupposto, che il contratto di apertura di credito in conto corrente sono viziati da profili di illiceità per contrarietà a norme imperative, essendo stato il debito della DF residenziale che si doveva ripianare calcolato con interessi usurari;
“accertare e dichiarare l'illiceità derivata dai contratti del 2015 e del 2017 conseguiti, essendo essi stessi illeciti per contrarietà alle norme imperative del debito presupposto e, per l'effetto, dichiarare che l'opponente nulla deve alla in restituzione delle somme anticipatele;
CP_1
“in caso di accertata liceità del calcolo delle poste debitorie della DF residenziale srl, accertare e, in ogni caso, dichiarare l'illiceità autonoma e propria dei contratti di apertura di credito in conto corrente, essendo contratti conclusi in frode alla legge per sviare la norma imperativa – L. 108/96-
pagina 2 di 6 e per procurare alla Banca utilità ulteriori, non solo non dovute rispetto alle operazioni effettivamente concluse, ma anche qualificabili come altra forma contrattuale;
“in conseguenza di tanto dichiarare che l'esponente nulla deve alla in restituzione delle CP_1
somme mutuatele con i contratti nulli, ovvero sostituire le clausole nulle giacchè violative di norme imperative, con quelle proprie del mutuo, ricalcolando gli interessi applicabili alla fattispecie a tutela del Consumatore e disponendo, conseguentemente, il pagamento delle sole somme effettivamente dovute, come risultanti da apposita CTU, di cui fin da ora si chiede l'ammissione”.
Con comparsa di risposta, depositata il 06/09/21, si costituiva la
[...]
la quale, deducendo la legittimità del Controparte_1 contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria e l'infondatezza delle avverse doglianze, concludeva per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 29/10/21 il G.I. rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., depositata il 26/01/23, si costituiva in giudizio la quale cessionaria del credito oggetto di causa, la quale si riportava alle Controparte_2 domande, istanze ed eccezioni già sollevate dalla cedente, chiedendone l'accoglimento con vittoria di spese giudiziali.
Ammessa ed espletata CTU, acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies
c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Dalla documentazione in atti risulta che, in data 07/04/15, l'allora
[...]
(ora Controparte_5 [...]
concedeva a un'apertura Controparte_1 Parte_1 di credito sul conto corrente n. 338249 dell'importo di € 550.000,00, garantita da ipoteca sui beni immobili di , con TAN del 4,55% (Euribor a 3 mesi su base 365, arrotondato Controparte_4
allo 0,05 e maggiorato del 4,50%), TAEG del 4,627% intra fido e tasso di mora del 7,55% (TAN +
3%). La suddetta apertura di credito, con scadenza al 30/11/2017, veniva prorogata al 30/11/20 su richiesta della con importo ridotto ad € 480.000,00. Pt_1
Relativamente al conto corrente n. 338249 risultano presenti in atti gli estratti conto dal 31/03/15 al
31/12/20, con saldo finale pari ad € 471.944,18 a debito della correntista, oltre interessi maturati sullo scoperto, per un totale di € 482.474,71 alla data del 31/12/20, corrispondente all'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto.
pagina 3 di 6 Con contratto del 02/05/22 la nell'ambito di un'operazione di Controparte_2
cartolarizzazione ex artt. 1, 4 e 7.1 della l. n. 130/99, come da avviso pubblicato nella G.U. della
Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 52 del 05/05/22, si rendeva cessionaria del credito oggetto di causa. La titolarità del credito in capo alla cessionaria non è stata oggetto di alcuna contestazione.
Ebbene, l'opponente deduce, in primo luogo, che l'apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria sarebbe, nella sostanza, un contratto di mutuo, da reputare nullo sia perché diretto ad estinguere una debitoria, gravante sulla DF Residenziale s.r.l., derivante da addebiti illegittimi, sia perché i tassi pattuiti sarebbero risultati usurari se applicati ad un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile.
Per quanto attiene alla qualificazione del contratto oggetto di causa, è opportuno rammentare che, in linea di principio, mentre con il contratto di apertura di credito bancario, ai sensi degli artt. 1842
e 1852 c.c., la banca si obbliga a tenere una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato a disposizione del cliente, il quale ha diritto di disporre della stessa in più volte, secondo le forme di uso se non è stato convenuto altrimenti (come previsto dall'art. 1843
c.c.) ovvero in qualsiasi momento e quindi anche immediatamente dopo l'apertura del credito, il mutuo, invece, è un contratto reale con il quale una parte consegna all'altra, che si obbliga a restituirla, una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili (Cass. n. 1225/00).
Nella specie, la banca opposta non ha consegnato alcuna somma alla , ma si è obbligata a Pt_1
tenere a disposizione della stessa, per il tempo pattuito, il fido concessole, una parte del quale, pari ad € 470.600,00, è stato trasferito, su istanza della stessa , come riconosciuto nell'atto di Pt_1
opposizione, sul c/c intestato alla DF Residenziale s.r.l., di cui la era socia. Pt_1
Né risulta che le parti avessero “ab origine” pattuito una riduzione progressiva dell'affidamento concesso a determinate scadenze temporali, come se si trattasse di rate. La durata iniziale dell'apertura di credito era, infatti, di circa 2 anni e mezzo, prorogata nel 2017 di ulteriori 3 anni su istanza della stessa opponente.
Pertanto, deve escludersi che l'apertura di credito in esame costituisse in realtà un mutuo, posto che la : a) non si è obbligata a restituire in forma frazionata la somma oggetto dell'apertura di Pt_1
credito; b) ha utilizzato solo parte della stessa, conformemente peraltro ai propri interessi, posto che l'opponente era socia della DF Residenziale s.r.l., società beneficiaria di gran parte della somma messa a disposizione dalla banca opposta;
c) il termine finale pattuito per il rientro dalla debitoria era inizialmente di circa 2 anni e mezzo, ossia dall'aprile 2015 al novembre 2017, e non risultava conforme alla durata a termine dei mutui ipotecari, senz'altro superiore ai 5 CP_6
pagina 4 di 6 anni;
solo in prossimità della scadenza del fido, la ha chiesto ed ottenuto una proroga Pt_1 dell'apertura di credito.
In ogni caso, le doglianze sollevate in ordine alla illiceità della causa del finanziamento in esame non appaiono fondate, anche a voler qualificare il rapporto “de quo” come mutuo.
In primo luogo, il cosiddetto “mutuo solutorio”, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario o di un terzo verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale “pactum de non petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la “datio rei” giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (Cass. n. 23149/22, n. 37654/21, n. 1945/99).
In secondo luogo, non è possibile appurare se la debitoria maturata dalla DF Residenziale s.r.l. fosse basata su addebiti illegittimi, in quanto l'opponente non ha prodotto alcuna documentazione al riguardo, limitandosi a generiche ed indimostrate asserzioni.
In terzo luogo, come evidenziato dal CTU dott. , la soglia usuraria delle Persona_3 operazioni di apertura di credito in conto corrente oltre € 5.000,00 era pari, per il II trimestre 2015, al 16,45%, e risultava superiore sia al TEG intra fido, pari al 4,628%, che al TEG extra fido, pari al
7,76%. Allo stesso risultato, ossia di non usurarietà dei tassi pattuiti, si perviene anche a voler confrontare questi ultimi con la soglia usuraria dei mutui a tasso variabile, pari per il II trimestre
2015 all'8,1375%, e quindi superiore al TAEG intra fido del 4,90% ed al TAEG extra fido dell'8,081%.
Pertanto, risultando infondati tutti i motivi di opposizione, quest'ultima non può che essere rigettata, con declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 260.000,01 ad € 520.000,00), attesa la semplicità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 3494/21 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 547/2021, emesso dal Tribunale di Salerno in data 07/03/21, pubblicato il 10/03/21;
pagina 5 di 6 2) condanna al pagamento, in favore della tramite la Parte_1 Controparte_2
mandataria delle spese processuali, che si liquidano in € 50,00 per spese CP_3 vive, oltre spese di CTU, ed € 11.229,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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