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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/09/2025, n. 3453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3453 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5277/2023 R.G. avente ad oggetto riconoscimenti di titoli abilitanti ed inserimento in graduatoria
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, via V. Giuffrida n. 73, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Orazio Urzì, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, cod fisc.: , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
dello Stato di Catania presso i cui uffici, siti in Catania via Vecchia Ognina n. 149, è domiciliato
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DEI
DOCENTI ISCRITTI NELLA SECONDA E TERZA FASCIA DELLE
GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE –GPS DELLA PROVINCIA
DI CATANIA
TERZI CONTROINTERESSATI
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c.. Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 9.12.2023, in breve, Parte_1
ha esposto:
[...]
- di aver conseguito la laurea in Scienze Geologiche ed acquisito 24 CFU nelle discipline di didattica speciale, psicologia dell'apprendimento e teorie e metodi di progettazione e valutazione didattica presso l' Controparte_2
- di doversi considerare equivalente all'abilitazione all'insegnamento il possesso di un titolo abilitante all'inserimento costituito dal diploma ITP (equiparato o equipollente) integrato dai 24
CFU e, come tale, legittimante l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali
Supplenze volte al reclutamento docenti, disciplinate dall'art. 5 d.lgs. 59/2017, per cui lo stesso ha presentato domanda per il passaggio dalla seconda alla prima fascia delle GPS;
- di doversi ritenersi illegittimo il fatto che il decreto ministeriale non riconosca valore abilitante al possesso del diploma di laurea o del titolo equipollente sommato ai 24 CFU in guisa da consentire ai docenti l'inserimento nelle graduatorie -riservate agli abilitati- per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza.
Conseguentemente, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per sentire dichiarare che
“dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto del diploma
ITP (titolo equipollente e/o equiparato) e 24 cfu con riferimento alla classe di concorso
Secondaria di I grado, Matematica, … Per l'effetto ordinare al convenuto, di CP_1 inserire (lo stesso) … nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per la classe di concorso anzidetta. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore”.
In data 27.07.2023 si è costituito nel presente giudizio l' Controparte_3 depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, tra l'altro, ha eccepito:
- che è carente la giurisdizione del Giudice Ordinario, non essendo state impugnate le graduatorie per i profili pacificamente rientranti nella giurisdizione dell'AGO, ma avendo censurato ab origine criteri e norme generali fissate dall'Amministrazione e, dunque, le scelte operate dalla stessa sia nel porre un ordine di preferenza tra soggetti in possesso di qualifiche differenti sia nell'istituire diverse fasce per dare precedenza, nella stipulazione del contratto, ai soggetti abilitati rispetto a coloro che sono in possesso del solo diploma di laurea unitamente ai
24 cfu, senza lamentare alcunché rispetto alla sua collocazione all'interno della fascia nella quale è inserito né alla spettanza di un più utile posizionamento in graduatoria;
Pagina 2 - che, nel merito, la pretesa avanzata dal ricorrente di ritenere i titoli posseduti
“intrinsecamente abilitanti” si pone in spregio del disposto del d.lgs. 59/2017 come novellato dalla l. n. 145/18 (legge di stabilità 2019), della l. 124/99, del d.m. 249/2010 e n. 374/2017;
- che, infatti, la previsione ad opera del d.lgs. 59/2017 di titoli diversi tra loro per accedere alla procedura concorsuale, tra cui il possesso della laurea unitamente ai 24 cfu, non incide sul significato del termine abilitazione, così come inteso dall'art. 1 comma 110 della l. n.107/2015, emergendo dal testo del novellato art. 5 del d.lgs. 59/2017 l'alternatività tra l'abilitazione ed il possesso congiunto del diploma di laurea unitamente ai 24 cfu e la non equiparabilità di essi, al punto da degradare il possesso dell'abilitazione ad una “mera certificazione amministrativa;
-che non sussiste alcuna violazione della disciplina comunitaria in materia di titoli validi per l'accesso ad una professione regolamentata (quale quella di docente) tenuto conto che spetta allo Stato nazionale stabilire ed individuare quali siano i titoli necessari per consentire l'esercizio delle professioni che richiedono il possesso di un titolo abilitante ed è la stessa normativa primaria a richiedere, ai fini dell'inserimento in graduatoria nella prima fascia, il possesso dell'abilitazione all'insegnamento;
- che, diversamente, sarebbe innalzata una norma dal chiaro carattere eccezionale a valore di norma generale, laddove invece il legislatore ha inteso consentire l'accesso al concorso per le scuole secondarie a coloro che siano in possesso del diploma di laurea e di 24 CFU in via del tutto eccezionale e, trattandosi di norma di stretta interpretazione, deve ritenersi precluso all'interprete di applicare il disposto dell'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 al di fuori del suo ristretto ambito previsionale;
- che il ricorrente è privo di un titolo equipollente/equiparabile all'abilitazione e nessun accesso all'impiego gli è stato negato, in quanto, in virtù del titolo effettivamente posseduto, è stato inserito nella III fascia delle G.I. e nella II fascia G.P.S., per cui neppure è riscontrabile alcuna violazione degli artt. 3 e 97 della Cost., essendo legittima la previsione di un ordine di preferenza sulla base del valore dei titoli posseduti.
Su tali premesse, l'ente ministeriale ha chiesto “- in via pregiudiziale, (di) dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di criteri di ammissione alle graduatorie e non di collocamento all'interno della stessa;
- nel merito, rigettare il ricorso avversario in quanto infondato … - dichiarare legittime le disposizioni contenute nel D.M.
374/2017 e successivi e nell'ordinanza ministeriale n. 60/2020 e n. 112/2022, accertando che l'odierno ricorrente è stato correttamente inserito nella III fascia delle G.I. e che per quanto concerne le GPS lo stesso non può essere inserito nella I fascia ma bensì nella II. Con vittoria
Pagina 3 di spese e compensi di causa da distrarre in favore dell'Avvocatura dello Stato, distrattaria ex lege”.
Con provvedimento del 9.02.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati secondo le modalità di cui all'art. 150 c.p.c.; quindi, all'udienza del 26.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dall'art. 127 ter c.p.c., trattenuta a sentenza nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione codicistica da ultimo richiamata.
_______________________
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dei controinteressati nei cui riguardi è stato esteso il contraddittorio, in quanto, nonostante la rituale notificazione del ricorso per pubblici proclami effettuata dal ricorrente nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 150 c.p.c., non si sono costituiti.
Sul piano processuale, va disattesa l'eccezione, sollevata dall'Amministrazione resistente, di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
Al riguardo, la Suprema Corte ha già chiarito che “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al
"petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per gli anni 2017-2020, sulla base dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione)”. (cfr. Cass. Sez. Unite n. 17123/2019).
Pagina 4 Nella fattispecie concreta, la domanda spiegata da è volta all'accertamento del Pt_1 proprio diritto all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, sicché nulla osta all'esame nel merito delle doglianze avanzate dal ricorrente.
Segnatamente, ha incoato il presente giudizio assumendo l'illegittimità del mancato Pt_1
inserimento del proprio nominativo nelle graduatorie di prima fascia delle GPS nonostante sia in possesso di laurea magistrale in Scienze Geologiche e di 24 crediti formativi (CFU) relativi alle competenze di base nella didattica speciale, nella psicologia dell'apprendimento e nella teoria e metodi di progettazione e valutazione didattica, conseguiti presso l'Università per gli
Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria.
Le questioni giuridiche veicolate in ricorso si inseriscono nell'ambito di un contenzioso seriale sviluppatosi a livello nazionale, il cui esame è stato già affrontato da codesto Ufficio (tra le tante, sent. n.1044/2021; sent. n.1239/2021; sent. n.1670/2021; sent. n.862/2022 n. 862; sent.
n. 4425/2023; sent. n.540/2024), in linea di continuità con quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito (Corte d'Appello Firenze Sez. Lav. 17.11.2021; Corte d'Appello
Torino Sez. Lav. 07.06.2021; Corte d'Appello Milano Sez. lavoro, Sent., 09/12/2021; Tribunale
Cassino 08.02.2021; Tribunale Roma sez. lav., 24.11.2020, n.7904; Tribunale di Ragusa, sez. I,
17/07/2020, n. 427; Tribunale di Palermo, sez. lavoro, 09.07.2020, n. 2081; Tribunale di
Arezzo 16.6.2020; Tribunale di Rovigo, 5.5.2020, Tribunale di Pavia 1.04.2020, Tribunale di
Ancona 25.02.2020, Tribunale Vibo Valentia 12.2.2020; Tribunale di Trapani 22.01.2020) e dalla giurisprudenza amministrativa (v. T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis 12.06.2020, n. 6501;
T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis 13.09.2019, n. 10945) nonché dalle pronunce della Suprema
Corte (tra le varie, Cass. 13.12.2024 n.32425; Cass. 27.11.2024 n.30520; Cass. 23.10.2024
n.27482; Cass.
6.06.2024 n.15838; Cass.
7.05.2024 n.12416; Cass.15.03.2024 n.7084; Cass.
8.05.2025 n.12211; Cass. 28.06.2025 n.17425; Cass. 16.07.2025 n.19713).
L'apprezzamento del thema decidendum che ci occupa deve muovere dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento;
in particolare, per brevità, in ordine alle ragioni normative che ostano alla assimilabilità dei 24 CFU ai titoli acquisiti all'esito di percorsi formativi variamente qualificati SSIS, TFA, PAS si rimanda a norma dell'art. 118 dispos. att. al c.p.c., alla decisione resa dai giudici di legittimità il 15 marzo 2024 n. 7084, qui da intendersi trascritta.
Del resto, come già avuto modo di rilevare anche codesto Ufficio, l'art. 1 comma 110 della l. n. 107/2015 dispone: "A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli
Pagina 5 ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento".
Il comma 180 dello stesso art. 1 delega poi il governo “ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge”.
In particolare, secondo la legge delega (art. 1 comma 181 lett. b), spetta al legislatore delegato il “riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:
1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;
2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:
2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropopsico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;
2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;
3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:
3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti
Pagina 6 nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;
3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;
3.4) la possibilità, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1)”.
Il d.lgs. n. 59/2017 (rubricato "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione a norma degli articoli 1, commi 180 e 181 lettera b della legge 13 luglio 2015 n.107") nel testo in vigore dal 1 gennaio
2019 dispone all'art. 5 che:
"1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) [posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, n.d.r.] il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico- pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
Pagina 7 b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado.
4. Con decreto del , sono, altresì, Controparte_4
individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extracurricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.
4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”.
Quanto all'inserimento nelle fasce delle graduatorie di circolo e d'istituto, va ribadito che il d.m. 1 giugno 2017 n 374 (“Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto") prevede all'art. 2 che hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli "...aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n.
82/2012, D.D.G. n. (omissis), D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:
Pagina 8 l) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);
2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID..."
(...).
Hanno invece accesso alla terza fascia "1) per le Cattedre di scuola secondaria di I e II grado: aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto di cui al D.P.R. n. 19/2016, nonche' ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 coloro i quali, all' entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 che possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al
D.M. n. 249/2010 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n.
19/2016."
Con il DM n. 374/2019 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, poi, è stato disposto l'aggiornamento anche delle graduatorie di istituto di I fascia per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuando a prevedere l'accesso alla detta fascia dei soli docenti inseriti nelle GAE.
Per completezza, inoltre, si rammenta che, con O.M. n. 60 del 10.7.2020 sono state istituite le Graduatorie Provinciali per le Supplenze e ulteriormente modificate le graduatorie di istituto, con individuazione dei requisiti di accesso in relazione al personale inserito nelle GPS.
E così, l'art. 3, comma 6 della detta ordinanza ha disposto: "Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo
5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
Pagina 9 ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo
5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso".
Quanto alle graduatorie di istituto, l'art. 11 dell'O.M. n. 60/2020 e poi l'OM n.112/2022 – conoscibili d'ufficio dal giudice in quanto normative di carattere secondario tese ad attuare una etero-integrazione dei precetti normativi (al riguardo, si rinvia, in motivazione, a Cass.
13.05.2020 n.8883)– hanno conservato l'articolazione in tre fasce, così disciplinandole:
"a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del
[...]
24 aprile 2019, n. 374; Controparte_4
b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;
c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtu' del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti."
Ciò posto appare evidente che la preclusione al personale in possesso del titolo di studio e dei 24 CFU ad accedere alla prima fascia delle GPS, sia conforme al dato normativo atteso che non è condivisibile la tesi secondo cui il possesso dei 24 CFU, già titolo di ammissione al concorso disciplinato dal d.lgs. n. 59/2017, sarebbe equipollente all'abilitazione e condurre di per sé alla configurazione degli stessi come utili anche per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto.
La lettera delle disposizioni normative richiamate conduce a distinguere nettamente i requisiti di accesso al concorso, disciplinati dalla l. n. 107/2015 e dal successivo d.lgs. 59/2017, tra i quali è espressamente previsto il possesso della laurea o di titolo equipollente congiunto al possesso di 24 cfu, dai requisiti di accesso alle graduatorie di istituto utili per il conferimento delle supplenze, regolamentati dal d.m. n. 374/2017 (e dal regolamento approvato con DM n.
131/2007 in esso richiamato), che non contengono alcun riferimento ai 24 CFU;
come pure ora
Pagina 10 dai requisiti di accesso alle GPS disciplinate dall'OM n. 60/2020, che contemplano i 24 CFU soltanto quale uno dei possibili requisiti di accesso alla seconda fascia delle GPS, per effetto del rinvio ai titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del d. lgs 59/17.
Come già rilevato, la partecipazione al concorso (come pure al percorso abilitante al sostegno) è ontologicamente e funzionalmente diversa dall'iscrizione nelle graduatorie degli abilitati, disciplinata dal DM 374/2017 e dal DM n. 131/2007, che, all'art. 5, comma 2, consente comunque l'iscrizione nelle graduatorie di istituto anche di soggetti non muniti "di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto", ma solo del titolo di studio valido per l'insegnamento richiesto, dando loro accesso alla terza fascia.
Occorre infatti rammentare che l'art. 1 del DM citato prevede che di regola le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche vengono assegnate agli iscritti alle GAE (co.2), mentre si attinge alle graduatorie di circolo/istituto solo per le supplenze temporanee (comma
3).
La stessa disposizione prevede anche che in caso di esaurimento delle GAE si attinga alle graduatorie "minori" anche per le supplenze "superiori" (co.5) e che, in tal caso, le tre fasce sono utilizzate "nell'ordine" (art.5, co.3).
Non in forza di diversi criteri l'art. 2 dell'O.M 60/2020 – e poi OM n.112/2022- ha previsto che "Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11" (comma 5), mentre "Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11" (comma 6).
Resta quindi confermato che l'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto offre soltanto maggiori chance di ottenere supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, ma non costituisce affatto un requisito di accesso ad una supplenza pubblica, senz'altro consentita al personale in possesso dei 24 CFU, avente titolo per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto (e, oggi, anche seconda fascia delle GPS).
Ciò posto, se è vero che l'art.1, co.181, lett b) della l. n. 107/2015 ha già espressamente previsto, quale criterio direttivo per l'attuazione delle deleghe, al n.2, l'istituzione di concorsi nazionali per l'assunzione a tempo determinato triennale di docenti nella scuola secondaria statale, statuendo che "L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline
Pagina 11 artistiche o musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso", precisando poi al punto
2.1) che "la determinazione dei requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di 24 crediti…"; che il d.lgs n.59/2017, in conformità alla delega, prevede all'art.5, modificato dall'art.1, co.172, lett. f), della legge n. 145/2018, che per accedere al concorso in questione occorre alternativamente o "il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso", oppure
(congiuntamente) la "laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di 2° livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica", e 24 crediti universitari o accademici, meglio specificati nella disposizione;
è pur vero che si tratta di una specifica disciplina che riguarda il titolo di accesso al concorso, e non già le modalità di acquisizione della specifica abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso di interesse, riguardo alla quale il comma 4 ter dell'art. 5 chiarisce piuttosto che "il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso".
Da tanto si evince, inequivocabilmente, che, nelle previsioni del legislatore, non vi è affatto una equiparazione tra il possesso congiunto della laurea magistrale e dei 24 CFU al possesso di un titolo di abilitazione nella specifica classe di concorso;
per contro, l'interessato, già in possesso di laurea magistrale e di 24 CFU, potendo entrarne in possesso partecipando al concorso per la specifica classe di insegnamento, conseguendo il punteggio minimo previsto dall'art. 6.
Ne discende la legittimità della regola posta per le supplenze di cui al DM 131/2007, che le ripartisce in tre fasce di priorità distinguendo tra docenti: a) iscritti alle GAE ma non di ruolo
(prima fascia); b) non iscritti alle GAE, ma muniti "di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto" (seconda fascia); c) muniti del solo titolo di studio idoneo (terza fascia).
Ciò in quanto il titolo di studio valido per l'insegnamento di una disciplina costituisce il requisito necessario e sufficiente per il conferimento di un incarico di docenza nella scuola pubblica, come pure requisito sufficiente, ove congiunto ai 24 CFU, per la mera partecipazione ai concorsi per l'assunzione in ruolo o per la partecipazione al percorso abilitante su sostegno, cosa tuttavia chiaramente diversa dall'abilitazione specifica per una classe di concorso, per ottenere la quale occorre di regola anche il superamento di un esame di Stato, costituito
Pagina 12 alternativamente o dall'idoneità ottenuta all'esito di un concorso per esami (non essendo sufficiente la mera partecipazione), o dal superamento dell'esame di un corso abilitativo equiparato.
Detta abilitazione, proprio perché ottenibile soltanto a seguito di superamento di un esame di
Stato, costituisce non solo il presupposto che la legge individua come di regola necessario per l'assunzione a tempo indeterminato dell'insegnante, ma, altresì, legittimo e congruo criterio di selezione dei docenti per il conferimento diretto delle supplenze temporanee.
Nel medesimo senso, come si è già osservato, nell'esaminare argomentazioni analoghe a quelle svolte dall'odierno ricorrente, la Suprema Corte ha ribadito “l'ontologica diversità fra
"titolo di abilitazione", che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e "titolo di studio", nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento. Si tratta di una distinzione sempre sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in motivazione Cass. 11 maggio 2021 n.
12424 ) e dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. n. 2166/2023; C.d.S. n. 8983/2022;
C.d.S. n. 2264/2018) e che nella fattispecie trova specifico riscontro nell' art. 5 del D.Lgs. n.
59/2017 , erroneamente valorizzato dalla Corte territoriale per trarne argomenti a favore dell'originario ricorrente. Infatti la norma in parola, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 145/2018, è chiara nel prevedere, al comma 1, che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso, disciplinato dall'art. 3 dello stesso D.Lgs. n. 59/2017 e finalizzato alla selezione dei candidati a posti comuni e di sostegno della scuola secondaria (costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CTU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche), perché, come chiarisce e precisa il comma
4 ter della stessa disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che
Pagina 13 l'abilitazione si acquisisce (Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso). Come chiarito da Cass. n. 7084/2024 la disposizione, in parte qua, si armonizza con quelle che nel corso degli anni hanno disciplinato l'accesso all'insegnamento, in relazione al quale il legislatore, ferma restando la necessità di un titolo diverso ed ulteriore abilitante all'insegnamento medesimo, ha nella sostanza a tal fine equiparato ai titoli abilitanti specifici, conseguiti al termine di percorsi regolati normativamente, quali le SSIS e i TFA, l'idoneità ottenuta con l'esito positivo delle prove scritte e orali del concorso per divenire docente di ruolo (chiaramente, non seguite da assunzione perché il candidato non si era trovato in posizione utile nella graduatoria ed aveva acquisito la qualità che si è soliti definire di "idoneo non vincitore"), giammai il solo possesso dei titoli necessari per la partecipazione alle operazioni concorsuali. Risulta allora evidente che destituita di fondamento è la tesi, fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui i requisiti menzionati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017 per la partecipazione al concorso sarebbero sufficienti per l'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle graduatorie provinciali (alla quale anche si riferiva la statuizione di primo grado confermata dal giudice d'appello), a prescindere dal positivo superamento del concorso medesimo. …
Quanto alle graduatorie di istituto, nel richiamare le ampie argomentazioni espresse sul punto dalla più volte citata Cass. n. 7084/2024, va detto che il D.M. n. 131/2007 chiaramente include nella seconda fascia i docenti non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, ma in possesso dei titoli che avrebbero consentito l'iscrizione in quelle graduatorie e, quindi, oltre al titolo di studio, della "specifica" abilitazione o di quella che all'epoca era ritenuta alla stessa assimilabile, ossia l'idoneità conseguita all'esito di procedure concorsuali (ed in tal senso va interpretato l'art. 5, comma 3, nella parte in cui si riferisce alla "specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto").
In merito alle graduatorie provinciali, istituite dal D.L. 29 ottobre 2019 n. 126 , convertito dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, che ha modificato l'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n.
124 , va detto che il successivo D.L. 8 aprile 2020 n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 (art. 2, comma 4 ter, più volte modificato) ha consentito al
, in deroga al disposto di cui al comma 5 del richiamato art. 4 (che rinvia al decreto CP_1
ministeriale, di natura regolamentare, da adottare ex art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400), di disciplinare con ordinanza, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (successivamente il regime temporaneo è stato esteso anche
Pagina 14 ai successivi aggiornamenti e rinnovi, ricomprendendo gli anni scolastici dal 2022/2023 al
2025/2026) i tempi e le modalità di formazione delle graduatorie. L'ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020, di sostanziale natura regolamentare perché sostitutiva, in forza di espressa previsione di legge, del regolamento previsto dal citato art. 4 , comma 5, della legge n.
124/1999, nell'individuare i requisiti di accesso alle graduatorie provinciali ha, all'art. 3, comma 6, riservato l'inserimento nella prima fascia ai soli soggetti "in possesso dello specifico titolo di abilitazione", ed ha previsto la collocazione nella seconda fascia degli aspiranti all'assunzione in possesso del titolo di studio nonché "dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 59/17", ossia dei 24 crediti formativi della cui rilevanza qui si discute.
Anche rispetto a dette graduatorie, quindi, è stata esclusa l'equiparabilità all'abilitazione del solo possesso dei titoli richiesti ai fini della partecipazione alle operazioni concorsuali.
4. Ha, pertanto, errato la Corte territoriale nel ritenere, ai fini del richiesto inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Fermo e di Ascoli Piceno, equipollente al titolo abilitante il conseguimento della laurea e di 24 crediti formativi, sicché
… la causa deve essere … con il rigetto della domanda proposte da (così, in Pt_2
motivazione, Cass. n.32425/2024 cit.).
In considerazione di quanto precede, non si rinvengono ragioni per porsi in discontinuità con i superiori insegnamenti e poiché il ricorrente neppure ha lamentato alcun impedimento nell'accesso all'impiego in ragione dei titoli vantati, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio restano compensate per intero avendo riguardo alla complessità delle questioni trattate e considerato che l'intervento nomofilattico della Suprema
Corte, volto a comporre le posizioni giurisprudenziali non univoche sviluppatesi nella giurisprudenza di merito, è successivo alla proposizione della domanda
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa inter partes, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
RIGETTA il ricorso
COMPENSA per intero le spese processuali tra le parti
MANDA alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Così deciso in Catania, il 27.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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