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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/10/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2039/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca NI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 2039/2024 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F ) Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Francesca
TI e dall'Avv. Elia Frezza
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli OGGETTO: scioglimento del matrimonio a domanda congiunta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
12.05.2025
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 14.05.2024, e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio civile in ON OV (RM) in data
[...]
08.07.2013, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ON
OV (RM) alla parte I, n. 12, anno 2013, che dalla loro unione non sono nati figli, che
- a seguito dell'udienza presidenziale del 14.01.2022 - con decreto n. 863/2022 depositato in data 24.02.2022, il Tribunale di Tivoli ha omologato le condizioni della separazione concordate tra le parti, che dalla separazione i coniugi non si sono più riconciliati ed é venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra loro, hanno adito il Tribunale al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate depositate, che prevedono:
1) “Ciascuna parte si manterrà autonomamente;
2) Il sig. versa alla sig.ra che accetta la somma di euro 5.000,00 Pt_1 Pt_2
(eurocinquemila/00) a titolo di assegno divorzile una tantum, con le seguenti modalità: quanto ad € 1.000,00 (euromille/00) alla sottoscrizione del presente ricorso e quanto ad
€ 4.000,00 (euroquattromila/00) entro i dieci giorni successivi;
3) Il sig. provvederà a stipulare una polizza temporanea caso morte Pt_1 indicando come beneficiaria la sig.ra ; Pt_2
4) Con l'esatto adempimento di quanto previsto al superiore punto 2, le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra per nessun titolo e/o ragione.”
Il giudice delegato, preso atto delle sopra dette condizioni di scioglimento del matrimonio concordate e sottoscritte da entrambe le parti e delle conclusioni rassegnate dalle stesse, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 08.07.2013, giacché è decorso il termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche dal momento in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Ritiene il Collegio che possano essere recepite le condizioni proposte dalle parti in quanto regolamentano compiutamente i rapporti economici.
Prende atto il Tribunale delle ulteriori statuizioni economiche convenute tra le parti che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Vi sono giustificati motivi per compensare le spese in considerazione della proposizione di una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e per l'effetto:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
in ON OV (RM) in data 08.07.2013, atto trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di ON OV (RM) alla parte I, n. 12, anno 2013 alle condizioni indicate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di ON OV (RM) di procedere alle annotazioni di legge;
c) prende atto delle ulteriori statuizioni economiche convenute tra le parti;
d) compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 25-09-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
Francesca NI.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca NI
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca NI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 2039/2024 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F ) Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Francesca
TI e dall'Avv. Elia Frezza
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli OGGETTO: scioglimento del matrimonio a domanda congiunta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
12.05.2025
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 14.05.2024, e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio civile in ON OV (RM) in data
[...]
08.07.2013, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ON
OV (RM) alla parte I, n. 12, anno 2013, che dalla loro unione non sono nati figli, che
- a seguito dell'udienza presidenziale del 14.01.2022 - con decreto n. 863/2022 depositato in data 24.02.2022, il Tribunale di Tivoli ha omologato le condizioni della separazione concordate tra le parti, che dalla separazione i coniugi non si sono più riconciliati ed é venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra loro, hanno adito il Tribunale al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate depositate, che prevedono:
1) “Ciascuna parte si manterrà autonomamente;
2) Il sig. versa alla sig.ra che accetta la somma di euro 5.000,00 Pt_1 Pt_2
(eurocinquemila/00) a titolo di assegno divorzile una tantum, con le seguenti modalità: quanto ad € 1.000,00 (euromille/00) alla sottoscrizione del presente ricorso e quanto ad
€ 4.000,00 (euroquattromila/00) entro i dieci giorni successivi;
3) Il sig. provvederà a stipulare una polizza temporanea caso morte Pt_1 indicando come beneficiaria la sig.ra ; Pt_2
4) Con l'esatto adempimento di quanto previsto al superiore punto 2, le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra per nessun titolo e/o ragione.”
Il giudice delegato, preso atto delle sopra dette condizioni di scioglimento del matrimonio concordate e sottoscritte da entrambe le parti e delle conclusioni rassegnate dalle stesse, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 08.07.2013, giacché è decorso il termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche dal momento in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Ritiene il Collegio che possano essere recepite le condizioni proposte dalle parti in quanto regolamentano compiutamente i rapporti economici.
Prende atto il Tribunale delle ulteriori statuizioni economiche convenute tra le parti che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Vi sono giustificati motivi per compensare le spese in considerazione della proposizione di una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e per l'effetto:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
in ON OV (RM) in data 08.07.2013, atto trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di ON OV (RM) alla parte I, n. 12, anno 2013 alle condizioni indicate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di ON OV (RM) di procedere alle annotazioni di legge;
c) prende atto delle ulteriori statuizioni economiche convenute tra le parti;
d) compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 25-09-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
Francesca NI.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca NI
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia